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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 10/02/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N . R . G . 4 3 0 4 / 2 0 1 5
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i T E R A M O
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4304/2015 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. GIANNICOLA Parte_1 Parte_2
SCARCIOLLA
OPPONENTI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. Controparte_1
SIMONA DAMINELLI, FLORA JOSEPHINA ALDA LETTENMAYER, LUCIANA CIPOLLA,
ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN ROMEO
OPPOSTA
Nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
GIUSEPPE GRILLO
pagina 1 di 19 in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO SILVANI
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in persona Parte_1 dei suoi legali rappresentanti p.t., Sig. e Sig. , nonché personalmente Parte_1 Parte_2 quali fideiussori, i medesimi Sig. e hanno impugnato il Parte_1 Parte_2 provvedimento monitorio n. 1258/2015 emesso dal Tribunale di Teramo in data 7.10.2015, al fine di ottenerne la revoca previo accertamento di nullità/inefficacia dei contratti bancari sottesi alla richiesta monitoria e della connessa garanzia fideiussoria prestata in data 16.12.2011.
Con il suddetto provvedimento monitorio la banca opposta ingiungeva il pagamento della somma complessiva di
€ 192.461,97, derivante dalle obbligazioni contratte dalla debitrice principale, dei quali i predetti si Pt_1 erano costituiti fideiussori. In particolare, l'importo ingiunto derivava da un duplice rapporto contrattuale intrattenuto con l'opposta, ossia:
1) € 36.022,45 dal saldo debitore del conto corrente di corrispondenza ordinario n. 101800470;
2) € 156.439,52 dal saldo debitore del conto corrente di corrispondenza ordinario/conto anticipi n.
101800970, oltre interessi convenzionali.
Lamentavano gli opponenti, altresì, la nullità dei contratti bancari in quanto privi della sottoscrizione della banca, la invalidità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c., l'illegittima applicazione di interessi debitori, moratori, spese e commissioni in quanto non validamente pattuiti, l'usurarietà dei tassi praticati, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la rettifica del saldo calcolato dalla banca con conseguente condanna della stessa alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, con l'ulteriore richiesta di condanna al risarcimento del danno sofferto a causa dell'illegittima segnalazione al CAI.
Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, sosteneva la nullità della domanda per CP_4 indeterminatezza;
la decadenza della parte opponente dal diritto di proporre l'azione, in virtù degli artt. 1832,
1857 c.c., non avendo provveduto alla tempestiva contestazione degli estratti conto ricevuti;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla controparte.
pagina 2 di 19 Esperita la mediazione con esito negativo, la causa giungeva avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore, era stato assegnato il presente fascicolo, che disponeva un accertamento contabile, all'esito del quale veniva celebrata udienza in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito del deposito di note di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 31.8.2018 interveniva in giudizio dando atto Controparte_3 del raggiungimento di un accordo stragiudiziale con per la definizione, tra le altre, anche CP_1 dell'obbligazione di garanzia prestata dalla prima a favore di in virtù Parte_1 di convenzione con la quale si impegnava a garantire, in quota percentuale, gli affidamenti concessi CP_3 dalla in caso di inadempimento delle Imprese associate (tra le quali era ricompresa l'odierna opponente, CP_4
. Pt_1
In forza di tale accordo, ha riferito che, in esecuzione della garanzia prestata alla CP_3 Controparte_1 nell'interesse di , ha corrisposto alla l'importo di € 85.000,00 posto Parte_1 CP_4
a deconto del maggior credito vantato dalla stessa nei confronti della società debitrice, aggiungendo che la a seguito del pagamento, ha dichiarato di nulla opporre a che l'intervenuta venisse surrogata in tutti i CP_4 diritti di propria spettanza in relazione alla linea di credito garantita, nei limiti delle somme pagate in esecuzione dell'accordo e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c.
Pertanto, con l'intervento in causa, ha inteso aderire alla posizione sostanziale e processuale di CP_3 al fine di far valere la surrogazione parziale ex art. 1203/1205 c.c. limitatamente alla residua Controparte_1 somma di € 69.750,00, credito al netto delle quote sociali (€ 15.250,00) già decurtate, per le ragioni e il titolo sopra specificato con richiesta di distrazione, in accoglimento della domanda formulata dalla opposta, del predetto importo in uno con gli interessi convenzionali di cui al rapporto dedotto in giudizio e con la condanna alle spese e competenze legali relative all'intervento ed alle successive fasi processuali.
In data 6.3.2019 si costituiva in giudizio nella qualità di cessionaria del credito vantato da P_
, divenuta tale in forza di contratto di cessione stipulato ai sensi e per gli effetti di cui al combinato CP_1 disposto degli art.li 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (T.U.B.), sottoscritto in data 20.09.2018, con effetti economici a decorrere dalla data del
31.12.2017, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 113 del
27.9.2018, precisando che tra i crediti ceduti da fosse ricompreso quello vantato nei confronti di CP_1
con annessi privilegi, garanzie e accessori e fideiussioni, subentrando così in tutti i diritti, anche Pt_1 processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
***
pagina 3 di 19 In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, attesa la chiarezza delle espressioni utilizzate dall'opponente e la puntuale indicazione del petitum e della causa petendi.
Parimenti dicasi per l'eccezione di decadenza dell'attrice dal diritto di proporre l'azione, in virtù degli artt. 1832, 1857 c.c., non avendo provveduto alla tempestiva contestazione degli estratti conto ricevuti.
Risulta, infatti, irrilevante tale deduzione di parte opposta, avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente chiarito che "l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, ne' l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile" (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
10186 del 26/07/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
30000 del 20/11/2018), non derivando, conseguentemente, nel caso di specie, dalla mancata contestazione degli estratti conto alcuna preclusione alla facoltà del correntista di eccepire l'indebita applicazione di commissioni, spese e interessi non contrattualmente previsti.
Parimenti infondate si rivelano le eccezioni preliminari sollevate dalla parte opponente.
In particolare, non si presta a positivo riscontro la contestazione relativa alla invalidità dell'intero rapporto contrattuale, per carenza della forma scritta del contratto di apertura del rapporto medesimo.
Invero, l'art. 117 UB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare
è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23
TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
E' evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso –pur presente- non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
Nella specie, la questione sollevata dalla parte opponente afferisce alla presenza della sola sottoscrizione della correntista sui contratti bancari sottesi all'ingiunzione, mancando invece quella del rappresentante della banca. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la pagina 4 di 19 sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, nella quale si è affermato che: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. (Sez. U - , Sentenza n. 898 del 16/01/2018, Rv. 646965 - 01)”.
In particolare, le Sezioni Unite –dopo aver premesso che in tema di intermediazione finanziaria l'art. 23 TUF si riferisce esclusivamente al contratto-quadro e non ai singoli servizi di investimento- ha richiamato un primo costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale sarebbe nullo il contratto sottoscritto dal solo investitore. Analogo orientamento, peraltro, si registrava anche con riferimento ai contratti bancari in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 117 UB. In particolare, il suddetto orientamento riteneva possibile la conclusione del contratto anche mediante la sottoscrizione di due documenti diversi, purchè gli stessi fossero inscindibilmente collegati tra loro. E, comunque, si riteneva indispensabile la prova scritta della sottoscrizione di entrambe le parti.
Da tale orientamento si discostava la sentenza n. 4564 del 2012 che, in relazione al contratto di conto corrente bancario (disciplinato dall'analoga normativa prevista dagli artt. 117 e 127 UB), ha escluso la nullità per difetto di forma, rilevando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto, e richiamando il principio secondo il quale la produzione in giudizio del contratto realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta.
Le Sezioni Unite, quindi, hanno innanzitutto ricordato che la nullità deve essere considerata un vizio radicale e che, nell'art. 23 TUF, vengono considerati sullo stesso piano sia la redazione in forma scritta, sia la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità. Da tale formulazione, le Sezioni unite hanno ricavato la ratio della norma: la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art.30 del regolamento siccome prevedente le modalità di CP_5
svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. La finalità della previsione pagina 5 di 19 della nullità è, quindi, quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto.
In conclusione, secondo le Sezioni Unite, il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra anche la consegna del documento contrattuale) va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Di conseguenza, non risulta rilevante –ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria. Tuttavia, si ritiene che il principio di diritto espresso possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 UB.
Venendo all'esame della contestazione relativa alla presunta violazione, da parte della banca opposta, dell'art. 1956 c.c. per aver essa provveduto a concedere linee di credito alla correntista senza Pt_1
previa autorizzazione dei fideiussori e sebbene consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche, mette conto rilevare l'assoluta inconsistenza della deduzione, in ragione del fatto che i fideiussori opponenti, e rivestivano nel contempo anche la Parte_1 Parte_2 qualità di legali rappresentanti dell'affidata risultando pertanto pienamente consapevoli delle Pt_1
vicende societarie.
Parimenti dicasi per la contestazione relativa alla mancata inclusione dell'apertura di credito tra le operazioni garantite dalla fideiussione. Basti, in proposito, dare lettura alle condizioni contrattuali disciplinanti la garanzia personale per acclarare che con le fideiussioni prestate nell'interesse della correntista, in data 26.4.2013, e garantivano le operazioni Parte_1 Parte_2 bancarie di qualsiasi natura poste in essere dalla prima fino alla concorrenza della somma di €
240.000,00.
Anche la contestazione relativa al difetto di legittimazione passiva della cessionaria del credito,
[...]
va disattesa. A tal proposito si evidenzia che la cessionaria, intervenendo in giudizio, ha P_
prodotto, a corredo della propria legittimazione, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
27.9.2018 n. 113, con cui è stato reso noto che in data 31 dicembre 2017, la ha Controparte_1
concluso con essa un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli pagina 6 di 19 effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e che in virtù del suddetto contrato di cessione ha acquistato pro soluto con efficacia a valere dal 31.12.2017, tutti i crediti derivanti, tra l'altro, da rapporti contrattuali di natura bancaria o finanziaria ovvero dalla risoluzione di tali rapporti bancari classificati “in sofferenza” (lett. a) avviso di cessione) e conclusi prima dell'1.12.2017.
Secondo l'orientamento di questo Tribunale, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (es. indicazione per tipologia di crediti) (Cassazione civile, sez. III, n. 4277 del 10.2.2023; Cassazione n. 10200/2021), come nella specie avvenuto attraverso la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e l'indicazione della categoria di appartenenza dei crediti, come innanzi specificata (crediti derivanti, tra l'altro, da rapporti contrattuali di natura bancaria o finanziaria ovvero dalla risoluzione di tali rapporti bancari classificati “in sofferenza” stipulati prima dell'1.12.2017).
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una CTU contabile.
Con particolare riferimento alla documentazione offerta in comunicazione dalla banca opposta, attrice in senso sostanziale, si evidenzia la produzione dei contratti di conto corrente di corrispondenza ordinario n. 101800470 e di conto corrente di corrispondenza ordinario/conto anticipi n.
101800970, entrambi stipulati il 14.12.2011, dei contratti di affidamento fino all'importo di €
20.000,00 e di € 150.000,00 del 26.4.2013, della fideiussione prestata da e Parte_1 fino all'importo di € 240.000,00 in data 16.12.2011, dell'estratto conto ex art. 50 Parte_2
tub, nonché relativamente al c/c n. 0001018000470 dei soli estratti conto dall' 01.01.2013 al
12.05.2014 e relativamente al conto anticipi n. 0001018000970 quelli ricompresi tra l' 01.01.2013 e il l 12.05.2014, mancando, di contro, per entrambi i rapporti, gli estratti conto dal 14.12.2011 (data di sottoscrizione del contratto) al 31.12.2012.
pagina 7 di 19 A tale ultimo proposito, è utile rammentare che la giurisprudenza di legittimità pare ormai definitivamente consolidata nel ritenere che, essendo la banca attrice sostanziale, a fronte delle contestazioni di nullità di talune clausole negoziali da parte dell'opponente, è la medesima opposta a dover dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto.
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha ripetutamente affermato che –qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali- è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre
2013, n. 21597).
Laddove la produzione degli estratti conto sia parziale occorre partire dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente;
nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorrere ripartire dal saldo zero. Questa tesi risulta recepita dalla Cassazione nella sentenza n. 1842/2011, la quale, in un caso in cui mancavano i primi estratti conto e non era stata ammessa
CTU, ha rilevato che l'assenza dei detti documenti “non è astrattamente preclusiva rispetto alla possibilità di un'indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale”.
Sul problema della incompleta produzione degli estratti conto, merita segnalare l'ordinanza della
Suprema Corte n. 33321 del 21 dicembre 2018, nella quale il problema viene affrontato allo stesso tempo sia nel caso in cui l'azione venga proposta dalla sia nel caso in cui venga proposta dal CP_4
correntista, adottando un criterio analogo.
In particolare, la pronuncia in esame afferma che se ad agire è la banca, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine alla conclusione e, se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti.
Calando tali principi al caso di specie, il CTU ha correttamente effettuato il conteggio dalla data del primo saldo disponibile, portato a “0” poichè negativo per il correntista. pagina 8 di 19 Gli opponenti, come anticipato, hanno dedotto l'invalidità delle clausole del contratto di conto corrente in ragione della mancata pattuizione del tasso di interesse debitorio e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto.
Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (UB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 UB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente alla legge n. 154/1992, come quelli in esame troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto, ossia quello di cui all'art.117 UB (nel testo successivo al D.L.vo n.141/10).
Tanto premesso, il CTU ha riscontrato la valida pattuizione degli interessi in relazione al conto corrente ordinario n. 101800470. Al contrario, nel caso del conto anticipi n. 101800970, non essendo stata rinvenuta, nel contratto originario, la pattuizione scritta del tasso di interesse passivo per le operazioni intra fido, si è applicato agli scoperti di conto – fino all'inizio del trimestre successivo la data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della linea di credito – il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 UB (così come modificato dal D.L.vo n. 141/10); successivamente alla sottoscrizione dell'affidamento (26.04.2013), sono stati applicati i tassi via via comunicati negli estratti conto.
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori pagina 9 di 19 passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la
Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni CP_6 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Nella specie, il CTU, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che la banca ha applicato la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, e, pertanto, gli interessi sono stati contabilizzati secondo detto principio fino alla data del 31.12.2013. Successivamente, invece, secondo quanto indicato al punto 7) dei quesiti peritali, a partire dal 01.01.2014 e fino alla chiusura dei conti, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi.
Tale ultima operazione risulta correttamente effettuata dal CTU in ragione degli interventi normativi sopravvenuti a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, UB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
pagina 10 di 19 a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del UB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 UB come modificato dalla Legge di Stabilità
2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della
Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, il Tribunale ritiene che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
pagina 11 di 19 Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del
31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera
CICR del 3 agosto 2016.
Dunque, il Consulente tecnico ha correttamente espunto ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1.1.2014 sino alla data di chiusura dei conti (precedente alla delibera CICR del 3.8.2016).
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (arti. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte Cost.
25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella specie, il CTU ha riscontrato usura, in relazione al conto corrente ordinario n. 101800470, in tre trimestri, nei quali il TEG ha superato il tasso soglia (II TRIM. 2013: teg=17,8951% tasso soglia=16,7375%;
III TRIM. 2013: teg=16,8312% tasso soglia=16,700%; IV TRIM. 2013: teg=16,7365% tasso soglia=16,6625%).
Diversamente da come dedotto dal Consulente di parte opposta/intervenuta, non trattasi di usura sopravvenuta, bensì di usura originaria in quanto immediatamente successiva alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, avvenuta in occasione dell'apertura di credito in data 26.4.2013 (II trimestre 2013), di tal che i relativi interessi sono stati espunti.
Al contrario, l'analisi del conto anticipi n. 101800970 non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia.
pagina 12 di 19 Con altro motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce sarebbero stati pattuiti in maniera vaga, senza puntuale indicazione dei criteri di computo, e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del UB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti 22 ottobre
2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis
Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato
(cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad pagina 13 di 19 oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella
L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente
(in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del UB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La
c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il pagina 14 di 19 limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del UB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del UB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del UB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di
“proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il
2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006
n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
pagina 15 di 19 Altro profilo di invalidità relativo alla c.m.s. attiene alla indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.), ravvisabile quando la clausola non contenga alcuna indicazione circa la misura della commissione stessa né alcuna indicazione circa le modalità di sua applicazione
(se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, quindi, una impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al CTU il quesito nel senso di escludere quanto addebitato a titolo di c.m.s., atteso che nei contratti in esame non risulta alcuna pattuizione scritta che soddisfi tali richieste.
In particolare, le “Commissioni di disponibilità immediata fondi” e le “Commissioni di utilizzi oltre disponibilità fondi” applicate non sono state determinate in misura fissa ma variano in ragione degli utilizzi, le stesse sono state enucleate e completamente recuperate nel ricalcolo del conto corrente.
La richiamata clausola contrattuale, quindi, non può che ritenersi nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.).
Alcun'altra invalidità è stata riscontrata dal CTU in relazione ai contratti in esame.
Pertanto, il CTU, a conclusione della propria attività, tenuto conto delle predette invalidità e della riconduzione a saldo “0” operata sui conti a seguito dell'accertata assenza degli estratti conto relativi all'anno 2012, ha calcolato un credito a favore della correntista, risultante dalla differenza tra il saldo banca e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, pari a complessivi € 198.104,86 (di cui euro
25.214,14 relativo al c/c 101800470 ed € 172.890,72 relativo al c/c 101800970). Tuttavia, a fronte della contestazione del CTP di parte opposta/intervenuta, secondo cui, diversamente da come indicato, il saldo finale di entrambi i conti correnti non sarebbe pari a € 0,00 bensì pari ad € 39.230,12 per il conto corrente n. 000101800470 ed € 155.223,23 per il conto anticipi n. 000101800970, a debito della correntista, il Consulente d'ufficio ha provveduto ad operare il ricalcolo tenendo conto dei giroconti a sofferenza, pari ad euro 39.230,12 per il c/c n. 000101800470 e pari ad euro 155.223,25 per il c/c
000101800970, ricalcolando un credito a favore della correntista di € 3.651,49, derivante dalla differenza tra l'esposizione complessivamente volturata a sofferenza (€ 194.453,37) e la somma imputata a deconto dell'esposizione stessa per effetto dell'azzeramento dei saldi inziali e per effetto dell'epurazione delle competenze illegittime (€ 198.104,86).
Ricalcolo, quest'ultimo, verso il quale la parte opponente non ha opposto alcuna puntuale contestazione.
pagina 16 di 19 E' appena il caso di evidenziare che i predetti calcoli giustificano la revoca del decreto ingiuntivo, non avendo l'opposta fornito adeguata dimostrazione del proprio credito ma, al contempo, non determinano, in via automatica, il riconoscimento di un credito in capo alla parte opponente.
Invero, quest'ultima non si è limitata a domandare la revoca del decreto ingiuntivo ma ha proposto, in via riconvenzionale, una domanda di accertamento negativo del credito avversario e di ripetizione di indebito, senza aver assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Devesi, infatti, preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti (cui è equiparabile la proposizione di una domanda riconvenzionale come quella avanzata in questa sede), in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte, in primo luogo, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass., 14 maggio 2012, n. 7501 secondo cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).
Il correntista o mutuatario che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – pertanto ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
La Suprema Corte ha costantemente ritenuto che, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass., sez. II, pagina 17 di 19 15 febbraio 2007, n. 3374; Cass., sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963; Cass., sez. 3, 6 agosto 1997, n.
7282).
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte opponente, attrice in via riconvenzionale, era, innanzitutto, gravata dell'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto al fine di veder accolta le proprie domande di accertamento negativo/ripetizione di indebito, derivando da tale omissione la reiezione delle stesse.
Va, invece, disattesa la domanda risarcitoria avanzata dalla parte opponente a seguito dell'illegittima condotta della banca, aggravata dalla segnalazione alla CAI, in quanto totalmente generica e priva di qualsivoglia supporto documentale. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ricorrendo ad una liquidazione equitativa del danno;
è infatti noto che il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007: nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C., in una controversia risarcitoria esperita per gli assunti danni dipendenti dalla rinnovazione di un'iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente effettuata da un istituto di credito mutuante, ha confermato l'impugnata sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado, con la quale si era provveduto al riconoscimento del risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, pur in assenza del presupposto principale di cui al citato art. 1226 cod. civ. riconducibile alla preventiva dimostrazione dell'esistenza di danni risarcibili).
L'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo determinano il rigetto delle domande proposte dalle intervenute in quanto tutte presupponenti l'esistenza del credito in capo alla opposta.
Le spese di CTU (liquidate con decreto del 6.5.2021) e di lite vanno poste definitivamente e solidalmente a carico dell'opposta e delle intervenute, risultate maggiormente soccombenti.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1258/2015 emesso dal Tribunale di Teramo in data
7.10.2015;
- dichiara, con riferimento ai contratti di conto corrente nn. 101800470 e 101800970 vigenti dal 14.12.2011, la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi, all'usura, nei limiti e con le specificazioni indicate in parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande ed eccezioni;
- condanna, in solido, l'opposta e le intervenute al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano nella somma di € 545,00 per esborsi e in € 14103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del
6.5.2021 definitivamente e solidalmente a carico dell'opposta e delle intervenute.
Teramo, 7.2.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Pisce'
pagina 19 di 19
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
T R I B U N A L E O R D I N A R I O d i T E R A M O
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Erika Capanna Pisce', ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4304/2015 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 [...]
, , con il patrocinio dell'avv. GIANNICOLA Parte_1 Parte_2
SCARCIOLLA
OPPONENTI contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv. Controparte_1
SIMONA DAMINELLI, FLORA JOSEPHINA ALDA LETTENMAYER, LUCIANA CIPOLLA,
ALBERTO TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN ROMEO
OPPOSTA
Nonché in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
GIUSEPPE GRILLO
pagina 1 di 19 in persona del Controparte_3 legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. FABRIZIO SILVANI
INTERVENUTE
CONCLUSIONI
Come da note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in persona Parte_1 dei suoi legali rappresentanti p.t., Sig. e Sig. , nonché personalmente Parte_1 Parte_2 quali fideiussori, i medesimi Sig. e hanno impugnato il Parte_1 Parte_2 provvedimento monitorio n. 1258/2015 emesso dal Tribunale di Teramo in data 7.10.2015, al fine di ottenerne la revoca previo accertamento di nullità/inefficacia dei contratti bancari sottesi alla richiesta monitoria e della connessa garanzia fideiussoria prestata in data 16.12.2011.
Con il suddetto provvedimento monitorio la banca opposta ingiungeva il pagamento della somma complessiva di
€ 192.461,97, derivante dalle obbligazioni contratte dalla debitrice principale, dei quali i predetti si Pt_1 erano costituiti fideiussori. In particolare, l'importo ingiunto derivava da un duplice rapporto contrattuale intrattenuto con l'opposta, ossia:
1) € 36.022,45 dal saldo debitore del conto corrente di corrispondenza ordinario n. 101800470;
2) € 156.439,52 dal saldo debitore del conto corrente di corrispondenza ordinario/conto anticipi n.
101800970, oltre interessi convenzionali.
Lamentavano gli opponenti, altresì, la nullità dei contratti bancari in quanto privi della sottoscrizione della banca, la invalidità delle fideiussioni per violazione dell'art. 1956 c.c., l'illegittima applicazione di interessi debitori, moratori, spese e commissioni in quanto non validamente pattuiti, l'usurarietà dei tassi praticati, chiedendo, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo e la rettifica del saldo calcolato dalla banca con conseguente condanna della stessa alla restituzione delle somme illegittimamente percepite, con l'ulteriore richiesta di condanna al risarcimento del danno sofferto a causa dell'illegittima segnalazione al CAI.
Si costituiva in giudizio la la quale, preliminarmente, sosteneva la nullità della domanda per CP_4 indeterminatezza;
la decadenza della parte opponente dal diritto di proporre l'azione, in virtù degli artt. 1832,
1857 c.c., non avendo provveduto alla tempestiva contestazione degli estratti conto ricevuti;
nel merito, chiedeva il rigetto delle domande proposte dalla controparte.
pagina 2 di 19 Esperita la mediazione con esito negativo, la causa giungeva avanti la scrivente magistrato, cui medio tempore, era stato assegnato il presente fascicolo, che disponeva un accertamento contabile, all'esito del quale veniva celebrata udienza in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. e, a seguito del deposito di note di precisazione delle conclusioni, veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
In data 31.8.2018 interveniva in giudizio dando atto Controparte_3 del raggiungimento di un accordo stragiudiziale con per la definizione, tra le altre, anche CP_1 dell'obbligazione di garanzia prestata dalla prima a favore di in virtù Parte_1 di convenzione con la quale si impegnava a garantire, in quota percentuale, gli affidamenti concessi CP_3 dalla in caso di inadempimento delle Imprese associate (tra le quali era ricompresa l'odierna opponente, CP_4
. Pt_1
In forza di tale accordo, ha riferito che, in esecuzione della garanzia prestata alla CP_3 Controparte_1 nell'interesse di , ha corrisposto alla l'importo di € 85.000,00 posto Parte_1 CP_4
a deconto del maggior credito vantato dalla stessa nei confronti della società debitrice, aggiungendo che la a seguito del pagamento, ha dichiarato di nulla opporre a che l'intervenuta venisse surrogata in tutti i CP_4 diritti di propria spettanza in relazione alla linea di credito garantita, nei limiti delle somme pagate in esecuzione dell'accordo e ai sensi e per gli effetti dell'art. 1203 c.c.
Pertanto, con l'intervento in causa, ha inteso aderire alla posizione sostanziale e processuale di CP_3 al fine di far valere la surrogazione parziale ex art. 1203/1205 c.c. limitatamente alla residua Controparte_1 somma di € 69.750,00, credito al netto delle quote sociali (€ 15.250,00) già decurtate, per le ragioni e il titolo sopra specificato con richiesta di distrazione, in accoglimento della domanda formulata dalla opposta, del predetto importo in uno con gli interessi convenzionali di cui al rapporto dedotto in giudizio e con la condanna alle spese e competenze legali relative all'intervento ed alle successive fasi processuali.
In data 6.3.2019 si costituiva in giudizio nella qualità di cessionaria del credito vantato da P_
, divenuta tale in forza di contratto di cessione stipulato ai sensi e per gli effetti di cui al combinato CP_1 disposto degli art.li 1 e 4 della Legge sulla Cartolarizzazione e dell'art. 58 del Decreto Legislativo 1 settembre
1993, n. 385 (T.U.B.), sottoscritto in data 20.09.2018, con effetti economici a decorrere dalla data del
31.12.2017, come da pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Parte II n. 113 del
27.9.2018, precisando che tra i crediti ceduti da fosse ricompreso quello vantato nei confronti di CP_1
con annessi privilegi, garanzie e accessori e fideiussioni, subentrando così in tutti i diritti, anche Pt_1 processuali, azioni e situazioni giuridiche già vantati dalla cedente nei confronti del debitore ceduto.
***
pagina 3 di 19 In via preliminare, occorre disattendere l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza, attesa la chiarezza delle espressioni utilizzate dall'opponente e la puntuale indicazione del petitum e della causa petendi.
Parimenti dicasi per l'eccezione di decadenza dell'attrice dal diritto di proporre l'azione, in virtù degli artt. 1832, 1857 c.c., non avendo provveduto alla tempestiva contestazione degli estratti conto ricevuti.
Risulta, infatti, irrilevante tale deduzione di parte opposta, avendo la giurisprudenza di legittimità reiteratamente chiarito che "l'incontestabilità delle risultanze del conto conseguente all'approvazione tacita dell'estratto conto, a norma dell'art. 1832 cod. civ., si riferisce agli accrediti ed agli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, ma non impedisce la contestazione della validità e dell'efficacia dei rapporti obbligatori da cui essi derivino, ne' l'approvazione o la mancata impugnazione del conto comportano che il debito fondato su di un negozio nullo, annullabile, inefficace (o, comunque, su situazione illecita) resti definitivamente incontestabile" (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, Sentenza n.
10186 del 26/07/2001; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 11749 del 18/05/2006; Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n.
30000 del 20/11/2018), non derivando, conseguentemente, nel caso di specie, dalla mancata contestazione degli estratti conto alcuna preclusione alla facoltà del correntista di eccepire l'indebita applicazione di commissioni, spese e interessi non contrattualmente previsti.
Parimenti infondate si rivelano le eccezioni preliminari sollevate dalla parte opponente.
In particolare, non si presta a positivo riscontro la contestazione relativa alla invalidità dell'intero rapporto contrattuale, per carenza della forma scritta del contratto di apertura del rapporto medesimo.
Invero, l'art. 117 UB ai commi 1 e 3 stabilisce che i contratti sono redatti per iscritto ed un esemplare
è consegnato al cliente e che, nel caso di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo. Il successivo art. 127 precisa che le nullità previste dal presente titolo operano soltanto a vantaggio del cliente e possono essere rilevate d'ufficio dal giudice. Analoga disposizione è contenuta nell'art. 23
TUF, con riferimento ai contratti di intermediazione finanziaria, anche se manca il riferimento al rilievo d'ufficio del giudice.
E' evidente, quindi, che la forma scritta può dirsi carente quando manchi totalmente un documento contrattuale di apertura del rapporto, ovvero quando esso –pur presente- non sia sottoscritto da nessuna delle parti contraenti.
Nella specie, la questione sollevata dalla parte opponente afferisce alla presenza della sola sottoscrizione della correntista sui contratti bancari sottesi all'ingiunzione, mancando invece quella del rappresentante della banca. La questione è stata risolta dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la pagina 4 di 19 sentenza n. 898 del 16 gennaio 2018, nella quale si è affermato che: “In tema d'intermediazione finanziaria, il requisito della forma scritta del contratto-quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs. n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti. (Sez. U - , Sentenza n. 898 del 16/01/2018, Rv. 646965 - 01)”.
In particolare, le Sezioni Unite –dopo aver premesso che in tema di intermediazione finanziaria l'art. 23 TUF si riferisce esclusivamente al contratto-quadro e non ai singoli servizi di investimento- ha richiamato un primo costante orientamento giurisprudenziale, in base al quale sarebbe nullo il contratto sottoscritto dal solo investitore. Analogo orientamento, peraltro, si registrava anche con riferimento ai contratti bancari in relazione all'ambito di applicazione dell'art. 117 UB. In particolare, il suddetto orientamento riteneva possibile la conclusione del contratto anche mediante la sottoscrizione di due documenti diversi, purchè gli stessi fossero inscindibilmente collegati tra loro. E, comunque, si riteneva indispensabile la prova scritta della sottoscrizione di entrambe le parti.
Da tale orientamento si discostava la sentenza n. 4564 del 2012 che, in relazione al contratto di conto corrente bancario (disciplinato dall'analoga normativa prevista dagli artt. 117 e 127 UB), ha escluso la nullità per difetto di forma, rilevando che il contratto aveva avuto pacifica esecuzione, visti gli ordini di investimento e la comunicazione degli estratti conto, e richiamando il principio secondo il quale la produzione in giudizio del contratto realizza un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purchè la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero sia deceduta.
Le Sezioni Unite, quindi, hanno innanzitutto ricordato che la nullità deve essere considerata un vizio radicale e che, nell'art. 23 TUF, vengono considerati sullo stesso piano sia la redazione in forma scritta, sia la consegna di un esemplare al cliente, che è l'unica parte che può far valere la nullità. Da tale formulazione, le Sezioni unite hanno ricavato la ratio della norma: la nullità per difetto di forma è posta nell'interesse del cliente, così come è a tutela di questi la previsione della consegna del contratto, il cui contenuto, previsto di base dall'art.30 del regolamento siccome prevedente le modalità di CP_5
svolgimento del rapporto, deve rimanere a disposizione dell'investitore. La finalità della previsione pagina 5 di 19 della nullità è, quindi, quella di assicurare la piena indicazione al cliente degli specifici servizi forniti e delle relative modalità di svolgimento del rapporto.
In conclusione, secondo le Sezioni Unite, il vincolo di forma imposto dal legislatore (tra l'altro composito, in quanto vi rientra anche la consegna del documento contrattuale) va inteso alla luce di quella che è la funzione propria della norma. Di conseguenza, non risulta rilevante –ai fini della validità del contratto- la sottoscrizione del delegato della banca, una volta che risulti provato l'accordo mediante la sottoscrizione dell'investitore, la consegna del documento negoziale, la raccolta della firma del cliente e l'esecuzione delle pattuizioni.
Il caso sottoposto alle Sezioni Unite riguardava specificamente un contratto di intermediazione finanziaria. Tuttavia, si ritiene che il principio di diritto espresso possa trovare applicazione con riferimento anche agli altri contratti bancari, attesa la medesima ratio sottesa agli artt. 117 e 127 UB.
Venendo all'esame della contestazione relativa alla presunta violazione, da parte della banca opposta, dell'art. 1956 c.c. per aver essa provveduto a concedere linee di credito alla correntista senza Pt_1
previa autorizzazione dei fideiussori e sebbene consapevole del peggioramento delle sue condizioni economiche, mette conto rilevare l'assoluta inconsistenza della deduzione, in ragione del fatto che i fideiussori opponenti, e rivestivano nel contempo anche la Parte_1 Parte_2 qualità di legali rappresentanti dell'affidata risultando pertanto pienamente consapevoli delle Pt_1
vicende societarie.
Parimenti dicasi per la contestazione relativa alla mancata inclusione dell'apertura di credito tra le operazioni garantite dalla fideiussione. Basti, in proposito, dare lettura alle condizioni contrattuali disciplinanti la garanzia personale per acclarare che con le fideiussioni prestate nell'interesse della correntista, in data 26.4.2013, e garantivano le operazioni Parte_1 Parte_2 bancarie di qualsiasi natura poste in essere dalla prima fino alla concorrenza della somma di €
240.000,00.
Anche la contestazione relativa al difetto di legittimazione passiva della cessionaria del credito,
[...]
va disattesa. A tal proposito si evidenzia che la cessionaria, intervenendo in giudizio, ha P_
prodotto, a corredo della propria legittimazione, l'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del
27.9.2018 n. 113, con cui è stato reso noto che in data 31 dicembre 2017, la ha Controparte_1
concluso con essa un contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, ai sensi e per gli pagina 6 di 19 effetti dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario e che in virtù del suddetto contrato di cessione ha acquistato pro soluto con efficacia a valere dal 31.12.2017, tutti i crediti derivanti, tra l'altro, da rapporti contrattuali di natura bancaria o finanziaria ovvero dalla risoluzione di tali rapporti bancari classificati “in sofferenza” (lett. a) avviso di cessione) e conclusi prima dell'1.12.2017.
Secondo l'orientamento di questo Tribunale, in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze (es. indicazione per tipologia di crediti) (Cassazione civile, sez. III, n. 4277 del 10.2.2023; Cassazione n. 10200/2021), come nella specie avvenuto attraverso la produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e l'indicazione della categoria di appartenenza dei crediti, come innanzi specificata (crediti derivanti, tra l'altro, da rapporti contrattuali di natura bancaria o finanziaria ovvero dalla risoluzione di tali rapporti bancari classificati “in sofferenza” stipulati prima dell'1.12.2017).
Tanto considerato e passando all'esame della fattispecie concreta, tenuto conto della documentazione depositata dalle parti, nel corso dell'istruttoria è stata disposta una CTU contabile.
Con particolare riferimento alla documentazione offerta in comunicazione dalla banca opposta, attrice in senso sostanziale, si evidenzia la produzione dei contratti di conto corrente di corrispondenza ordinario n. 101800470 e di conto corrente di corrispondenza ordinario/conto anticipi n.
101800970, entrambi stipulati il 14.12.2011, dei contratti di affidamento fino all'importo di €
20.000,00 e di € 150.000,00 del 26.4.2013, della fideiussione prestata da e Parte_1 fino all'importo di € 240.000,00 in data 16.12.2011, dell'estratto conto ex art. 50 Parte_2
tub, nonché relativamente al c/c n. 0001018000470 dei soli estratti conto dall' 01.01.2013 al
12.05.2014 e relativamente al conto anticipi n. 0001018000970 quelli ricompresi tra l' 01.01.2013 e il l 12.05.2014, mancando, di contro, per entrambi i rapporti, gli estratti conto dal 14.12.2011 (data di sottoscrizione del contratto) al 31.12.2012.
pagina 7 di 19 A tale ultimo proposito, è utile rammentare che la giurisprudenza di legittimità pare ormai definitivamente consolidata nel ritenere che, essendo la banca attrice sostanziale, a fronte delle contestazioni di nullità di talune clausole negoziali da parte dell'opponente, è la medesima opposta a dover dimostrare il credito vantato in sede monitoria, producendo in giudizio tutti gli estratti conto integrali dalla data di inizio del rapporto.
La Suprema Corte, a tal riguardo, ha ripetutamente affermato che –qualora venga eccepita la nullità di alcune clausole contrattuali- è necessario rideterminare il saldo finale del conto, mediante la ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratti conto a partire dall'apertura del medesimo, che la banca, quale attore in senso sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha l'onere di produrre, non potendo ritenersi provato il credito in conseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulato rilievi in ordine alla documentazione prodotta nel procedimento monitorio (cfr. Cass., sez. I, 21 settembre 2013, n. 21466; Cass., sez. I, 20 settembre
2013, n. 21597).
Laddove la produzione degli estratti conto sia parziale occorre partire dal saldo del primo estratto conto disponibile se a credito per il cliente;
nel caso invece il primo estratto conto disponibile sia a debito per il cliente, occorrere ripartire dal saldo zero. Questa tesi risulta recepita dalla Cassazione nella sentenza n. 1842/2011, la quale, in un caso in cui mancavano i primi estratti conto e non era stata ammessa
CTU, ha rilevato che l'assenza dei detti documenti “non è astrattamente preclusiva rispetto alla possibilità di un'indagine concernente il periodo successivo, potendo questa attestarsi sulla base di riferimento più sfavorevole per il creditore istante (quale, a titolo esemplificativo, quella di un calcolo che preveda l'inesistenza di un saldo debitore alla data dell'estratto conto iniziale”.
Sul problema della incompleta produzione degli estratti conto, merita segnalare l'ordinanza della
Suprema Corte n. 33321 del 21 dicembre 2018, nella quale il problema viene affrontato allo stesso tempo sia nel caso in cui l'azione venga proposta dalla sia nel caso in cui venga proposta dal CP_4
correntista, adottando un criterio analogo.
In particolare, la pronuncia in esame afferma che se ad agire è la banca, essa ha l'onere di produrre tutti gli estratti conto del rapporto dall'origine alla conclusione e, se effettua una produzione parziale, il primo saldo documentato deve essere azzerato, non avendo la banca adempiuto al proprio onere di documentare i rapporti precedenti.
Calando tali principi al caso di specie, il CTU ha correttamente effettuato il conteggio dalla data del primo saldo disponibile, portato a “0” poichè negativo per il correntista. pagina 8 di 19 Gli opponenti, come anticipato, hanno dedotto l'invalidità delle clausole del contratto di conto corrente in ragione della mancata pattuizione del tasso di interesse debitorio e delle altre condizioni economiche applicate al rapporto.
Punto di partenza è l'art. 1284 c.c., che al terzo comma stabilisce che gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto, altrimenti sono dovuti nella misura legale.
Poi, l'art. 4 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari) ha stabilito per la prima volta la nullità delle clausole contrattuali che per la determinazione degli interessi rimandino agli usi, prevedendo che: “I contratti devono indicare il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. L'eventuale possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con una clausola approvata specificamente dal cliente. Le clausole contrattuali di rinvio agli usi sono nulle e si considerano non apposte”.
Il successivo art. 5, poi, ha individuato il tasso sostitutivo applicabile in caso di nullità delle clausole contrattuali.
Entrambe le norme citate sono state abrogate dall'art. 161, D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (UB), ma il relativo contenuto è stato trasfuso nell'art. 117 UB.
Quindi dall'entrata in vigore della legge n. 154/1992 prima e del D.gs. 385/1993 poi è stata stabilita ex lege la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione degli interessi. Sicchè, per i contratti stipulati successivamente alla legge n. 154/1992, come quelli in esame troverà applicazione il tasso sostitutivo ivi previsto, ossia quello di cui all'art.117 UB (nel testo successivo al D.L.vo n.141/10).
Tanto premesso, il CTU ha riscontrato la valida pattuizione degli interessi in relazione al conto corrente ordinario n. 101800470. Al contrario, nel caso del conto anticipi n. 101800970, non essendo stata rinvenuta, nel contratto originario, la pattuizione scritta del tasso di interesse passivo per le operazioni intra fido, si è applicato agli scoperti di conto – fino all'inizio del trimestre successivo la data di sottoscrizione della dichiarazione di accettazione della linea di credito – il tasso sostitutivo di cui all'art. 117 UB (così come modificato dal D.L.vo n. 141/10); successivamente alla sottoscrizione dell'affidamento (26.04.2013), sono stati applicati i tassi via via comunicati negli estratti conto.
Circa le questioni relative all'anatocismo nei rapporti bancari, si richiama Cass. SS.UU. 7 ottobre - 4 novembre 2004, n. 21095 che, rivedendo la precedente giurisprudenza che affermava l'esistenza di un uso normativo idoneo a legittimare l'anatocismo nei rapporti bancari al di là del disposto dell'art. 1283 c.c., ha statuito che le clausole contrattuali che autorizzano le banche a capitalizzare trimestralmente gli interessi debitori pagina 9 di 19 passivi a carico dei clienti, non essendo legittimate da un uso normativo, contrastano con la regola dettata dall'art. 1283 c.c., in quanto anteriori alla scadenza degli interessi, e sono dunque nulle.
Per lungo tempo, infatti, la giurisprudenza ha ritenuto legittima tale pratica degli Istituti di credito, equiparandola ad un uso normativo. Tuttavia, tale orientamento è stato ribaltato a partire dal 1999, quando la
Corte di cassazione ha ritenuto nulle le clausole in esame, perché non fondate su di un uso normativo, bensì su un mero uso negoziale
E' quindi intervenuto il legislatore con l'art. 120 t.u.b., al 2° co., aggiunto dal d.lgs. n. 342/1999, così disponendo: “Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. Il 2° co. dell'art. 2 della cit. delib. , a sua volta, dispone: “Nell'àmbito di ogni CP_6 singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori”.
Inoltre, la sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76, Cost., l'art. 25, comma terzo, D.Lgs. n. 342 del 1999, che aveva fatto salva la validità e l'efficacia - fino all'entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2 del medesimo art. 25 - delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza.
Di conseguenza, tali clausole, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sono disciplinate dalla normativa anteriormente in vigore e, quindi, sono da considerare nulle in quanto stipulate in violazione dell'art. 1283, cod.civ., perché basate su un uso negoziale, anziché su un uso normativo.
Invece, nel periodo successivo al 2000 non può ritenersi che la capitalizzazione degli interessi passivi sia illegittima tout court, ma è legittima se applicata con la medesima periodicità.
Nella specie, il CTU, appositamente interrogato sul punto, ha accertato che la banca ha applicato la pari periodicità di capitalizzazione degli interessi, e, pertanto, gli interessi sono stati contabilizzati secondo detto principio fino alla data del 31.12.2013. Successivamente, invece, secondo quanto indicato al punto 7) dei quesiti peritali, a partire dal 01.01.2014 e fino alla chiusura dei conti, è stata esclusa ogni capitalizzazione degli interessi passivi.
Tale ultima operazione risulta correttamente effettuata dal CTU in ragione degli interventi normativi sopravvenuti a decorrere dall'1.1.2014. Infatti, da tale data, il vecchio testo dell'art. 120, comma 2, UB è, stato modificato dalla L. n. 147/2013 (legge di stabilità per il 2014), nel seguente modo: “Il CICR stabilisce modalità
e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
pagina 10 di 19 a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
La nuova norma pare assicurare solo la medesima scansione temporale (mensile, trimestrale, ecc.) della liquidazione degli interessi di tutte le operazioni di dare e avere, ma senza alcuna capitalizzazione. La lettera b) conferma questa lettura della lettera a) ed elimina l'anatocismo degli interessi liquidati o, meglio, contabilizzati.
Poi, a pochi mesi di distanza, nel giugno 2014, il legislatore ha ulteriormente modificato il secondo comma dell'art. 120 del UB con il Decreto Competitività, entrato in vigore immediatamente dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. E' stata, di fatto, riaffermata la legittimità dell'anatocismo bancario delegando al CICR il compito di stabilire modalità e criteri per la generazione di interessi sugli interessi maturati su base annua. Tale modifica tuttavia non è stata confermata dalla legge di conversione del Decreto
Competitività ed è pertanto priva di effetto.
Pertanto, la materia è di nuovo regolata in via primaria dalla modifica introdotta dalla Legge di Stabilità.
In tale disallineamento tra normativa primaria e secondaria, si discute se fino alla data di emissione della nuova delibera attuativa da parte del CICR ai sensi dell'art. 120 UB come modificato dalla Legge di Stabilità
2014, l'anatocismo debba ritenersi ancora ammesso nelle operazioni bancarie nel rispetto delle disposizioni della
Delibera CICR del 2000, o debba ritenersi illegittimo alla luce dell'attuale formulazione di tale articolo.
Orbene, il Tribunale ritiene che la legge di stabilità sia certamente fonte normativa sovraordinata rispetto alla delibera del CICR del 9.2.2000 e pariordinata rispetto al D.Lgs. n. 342/1999 che aveva delegato al CICR
l'intervento normativo su modalità e tempi della capitalizzazione degli interessi in deroga al divieto di anatocismo dell'art. 1283 cod. civ.
Di conseguenza, a partire dall'1.1.2014 prevale sul precedente assetto normativo e peraltro esclude dalla futura delega al CICR la possibilità prima prevista per tale comitato dal D.Lgs. n. 342/1999 di regolamentare la capitalizzazione periodica degli interessi in contrasto col dettato dell'art. 1283 cod. civ., negando in radice la possibilità che al termine dell'anno, o del periodo di capitalizzazione previsto (attualmente il trimestre), gli interessi maturati possano andare a costituire capitale soggetto a sua volta ad applicazione di interessi. Secondo questa interpretazione, coerente con la finalità di dare continuità all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, sugli interessi calcolati a partire dal 2014 non sono più applicabili ulteriori interessi nei trimestri successivi a quello di maturazione, o comunque nei periodi successivi alla capitalizzazione, intesa come accorpamento degli interessi al capitale, per cui capitale ed interessi devono rimanere separati nei conteggi periodici.
pagina 11 di 19 Trattandosi di norma non retroattiva, questa trova applicazione anche per i contratti conclusi prima del
31.12.2013 (avendo questi natura di contratti di durata destinati a produrre per lungo tempo i loro effetti), ma opera con riferimento alle operazioni compiute a partire dall'1.1.2014 sino alla data di entrata in vigore delibera
CICR del 3 agosto 2016.
Dunque, il Consulente tecnico ha correttamente espunto ogni capitalizzazione degli interessi passivi dall'1.1.2014 sino alla data di chiusura dei conti (precedente alla delibera CICR del 3.8.2016).
In ordine alle allegazioni sull'applicazione di interessi superiori al tasso usurario, osserva il Tribunale che la L. n. 108/1996 ha introdotto il concetto del tasso soglia (arti. 2 e 3), designato come limite imperativo alla misura del tasso di interesse convenzionale, superato il quale si configura il fenomeno usurario, con la correlativa sanzione del novellato art. 1815, comma 2, c.c., secondo cui “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi” (art. 4); in particolare, è usurario il tasso di interesse che, ai sensi dell'art. 2 della normativa citata, supera il tasso medio per la categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato della metà o, più precisamente, il tasso che supera del 50% il “tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993,n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura”.
Com'è noto, la Legge n. 24/01 (la cui legittimità costituzionale è stata riconosciuta da Corte Cost.
25/02/2002, n. 29), ha introdotto, con l'art. l comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., sancendo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”.
Nella specie, il CTU ha riscontrato usura, in relazione al conto corrente ordinario n. 101800470, in tre trimestri, nei quali il TEG ha superato il tasso soglia (II TRIM. 2013: teg=17,8951% tasso soglia=16,7375%;
III TRIM. 2013: teg=16,8312% tasso soglia=16,700%; IV TRIM. 2013: teg=16,7365% tasso soglia=16,6625%).
Diversamente da come dedotto dal Consulente di parte opposta/intervenuta, non trattasi di usura sopravvenuta, bensì di usura originaria in quanto immediatamente successiva alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali, avvenuta in occasione dell'apertura di credito in data 26.4.2013 (II trimestre 2013), di tal che i relativi interessi sono stati espunti.
Al contrario, l'analisi del conto anticipi n. 101800970 non ha evidenziato il superamento dei tassi soglia.
pagina 12 di 19 Con altro motivo di doglianza, la parte attrice ha eccepito la nullità della applicazione della cd. “commissione di massimo scoperto”, sostenendo che gli addebiti relativi a tale voce sarebbero stati pattuiti in maniera vaga, senza puntuale indicazione dei criteri di computo, e che comunque essa, risolvendosi in un costo aggiuntivo legato all'erogazione del credito, sia priva di causa e che la relativa clausola negoziale sia affetta da nullità.
In punto di diritto si osserva che, nella tecnica bancaria, la commissione di massimo scoperto - tradizionalmente introdotta con una pattuizione accessoria ai contratti di affidamento in conto corrente - era una commissione riconosciuta dal cliente alla banca a fronte dell'impegno di quest'ultima di tenere a sua disposizione l'importo oggetto dell'affidamento.
Tuttavia, nel corso degli anni, tale commissione è stata talvolta applicata anche in maniera diversa rispetto alla sua originaria funzione, non tenendo conto dell'ammontare dei fondi messi a disposizione del cliente, utilizzati o non utilizzati, ma dell'esposizione debitoria massima concretamente raggiunta dal cliente in un determinato periodo di riferimento, solitamente trimestrale, non atteggiandosi quindi a controprestazione di quanto erogato dalla banca al cliente per il periodo di utilizzo dell'affidamento, ma neppure a remunerazione della tenuta a disposizione del cliente di somme da parte della banca.
Tale problema è stato, dunque, affrontato in vario modo dalla giurisprudenza e, con riferimento al periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione 28 gennaio 2009 n. 2 (ed, a fortiori, prima dell'art. 117 bis del UB successivamente introdotto), si sono affermati i seguenti orientamenti.
Un primo orientamento ha ritenuto la c.m.s. sempre munita di causa negoziale lecita, quale che sia la natura di detta commissione ed il parametro di sua applicazione (cfr. ex multis Tribunale Chieti 22 ottobre
2013).
Un secondo orientamento giurisprudenziale ha invece ritenuto che, in assenza di diversa specificazione ed al di fuori di fattispecie peculiari, la c.m.s. abbia sempre una propria causa laddove sia parametrata allo scoperto del conto, non potendo estendersi con certezza detta conclusione nelle altre ipotesi (cfr. ex multis
Tribunale Mondovì 17 febbraio 2009).
Un terzo orientamento ha ritenuto che la c.m.s. abbia valida causa solo laddove prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, rimanendo priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista (cfr. ex multis Tribunale Firenze 16 luglio 2013).
Infine, un quarto indirizzo giurisprudenziale ha ritenuto invece la c.m.s. priva di causa negoziale in ogni fattispecie, sia se calcolata sull'utilizzato (indifferentemente intra o extra fido), sia se calcolata sull'accordato
(cfr. ex multis Tribunale di Novara 1 ottobre 2012).
In questo contesto è, poi, intervenuto l'art. 2 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185, inserito in sede di conversione nell'art. 1 della L. 28 gennaio 2009 n. 2, prevedendo la nullità delle clausole contrattuali aventi ad pagina 13 di 19 oggetto la c.m.s. nel caso in cui il saldo del cliente risultasse a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni, ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido, nonché delle clausole che prevedessero una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore di un correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma ed altre restrizioni.
Tuttavia, tale intervento normativo non teneva conto delle ulteriori commissioni sostitutive (es. commissione per istruttoria urgente, commissione per scoperto di conto, recupero spese per ogni sospeso, commissione mancanza fondi, onere per passaggio a debito nel trimestre), frustrando l'obiettivo di trasparenza ed intelleggibilità delle voci di costo e di tutela del risparmio della clientela perseguito dal legislatore.
È quindi intervenuto l'art. 6 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (decreto Salva Italia), convertito nella
L. 22 dicembre 2011 n. 214, che ha introdotto nel T.U.B. l'art. 117 bis, poi nuovamente modificato nel 2012.
L'attuale disciplina dettata dall'art. 117 bis T.U.B. e dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 644 del 30 giugno 2012 così articolata prevede: per i contratti di apertura di credito in conto corrente
(in base ai quali il cliente ha facoltà di utilizzare e di ripristinare la disponibilità dell'affidamento) e per gli affidamenti a valere su conti di pagamento (ossia su conti aperti presso istituti di pagamento autorizzati ex art. 114 octies lett. b del UB) l'applicazione nei rapporti tra intermediari abilitati e clienti, siano essi consumatori o professionisti, quali unici oneri a carico del cliente di una commissione omnicomprensiva calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente ed alla durata dell'affidamento, commissione che deve essere pattuita nel contratto e non deve superare il limite dello 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente (che esclude le commissioni per l'istruttoria e le spese per il conteggio degli interessi, potendo invece essere poste a carico del cliente le imposte, le spese notarili, gli oneri conseguenti a inadempimento del cliente, le spese per iscrizione ipotecaria e le spese per far fronte a servizi di pagamento per l'utilizzo dell'affidamento) ed un tasso di interesse debitore sulle somme effettivamente prelevate;
per gli sconfinamenti (utilizzo extrafido o in assenza di fido che faccia registrare uno sconfinamento nel saldo di giornata e non nel solo saldo per valuta richiedendosi l'effettivo addebito autorizzato dall'intermediario sia esso richiesto, o meno dal cliente) l'applicazione esclusiva di una commissione istruttoria veloce (c.i.v.) che va determinata per ciascun contratto in misura fissa ed espressa in valore assoluto e solo per i clienti che non siano consumatori possono essere previsti tre scaglioni a seconda dell'entità dello sconfinamento;
altrimenti non può essere determinata in percentuale rispetto allo sconfinamento, ma non ha un limite fisso predeterminato non dovendo comunque eccedere i costi medi sostenuti dall'intermediario per svolgere l'istruttoria e a questa direttamente connessi e di un tasso di interesse debitore sull'ammontare e per la durata dello sconfinamento (per cui tale tasso non può essere applicato in caso di sconfinamento per la parte utilizzata nei limiti del fido). La
c.i.v. in base all'art. 1 comma 1 ter d.L. 24 marzo 2012 n. 29 (come modificato dal Decreto CICR) non si applica ai consumatori nei casi di sconfinamenti pari o inferiori a 500 euro in assenza di affidamento ovvero oltre il pagina 14 di 19 limite del fido, per un solo periodo, per ciascun trimestre bancario, non superiore alla durata di sette giorni consecutivi e neppure nei casi in cui lo sconfinamento sia la conseguenza di un pagamento effettuato a favore dell'intermediario.
Le clausole non conformi a questa disciplina sono nulle in base all'art. 27 bis del D.L. 24.1.2012 n° 1 e successive modifiche ed in base all'art. 117 bis comma 3° del UB, in quanto l'art. 27 bis nella sua attuale formulazione è stato introdotto per estendere la sanzione della nullità a tutti i casi di violazione della disciplina attuativa dettata dal Decreto CICR sopravvenuto all'art. 117 bis del UB, il quale stabilisce che la nullità della clausola non comporta la nullità del contratto escludendo quindi la disciplina della nullità parziale dell'art. 1419 cod. civ..
La disciplina è entrata in vigore l'1.7.2012 e l'adeguamento dei contratti di apertura di credito e conto corrente in corso doveva avvenire ad opera delle banche entro un mese per rispettare il termine dell'1.10.2012 col meccanismo previsto dall'art. 118 del UB se contemplato nei singoli contratti (che richiede la comunicazione scritta al cliente con un preavviso di almeno due mesi e l'evidenziazione che si tratta di
“proposta di modifica unilaterale del contratto”).
Alla luce di tale complessa situazione, si deve ritenere che - con riferimento al periodo antecedente il
2009 (data del primo intervento normativo) - la c.m.s. abbia un'idonea causa giustificatrice solo qualora sia prevista come corrispettivo per la messa a disposizione delle somme del fido e sia, pertanto, calcolata sull'importo accordato e non utilizzato, conformemente alla posizione espressa dalla Suprema Corte, secondo cui la c.m.s. rappresenta “la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma” (in tal senso Cass. 18.1.2006
n°870), essendo diretta a riequilibrare i costi sostenuti dalla banca per approvvigionarsi del denaro che sarebbe stato concesso alla clientela.
Per contro, la c.m.s. deve essere ritenuta priva di causa laddove calcolata sulle somme in concreto utilizzate dal correntista. Ed infatti, appare legittimo che i contratti di apertura di credito prevedano la c.m.s. come una remunerazione della messa a disposizione di un importo da parte della banca, nella misura in cui detta somma non sia utilizzata: trattasi, invero, di una prestazione dell'istituto di credito che ha (a prescindere dal suo ammontare) un costo per lo stesso, segnatamente nemmeno remunerato dagli interessi, generalmente calcolati solo sull'importo utilizzato se, quando e nella misura in cui si verifichi l'utilizzazione.
D'altro canto, non può riconoscersi un'idonea causa giustificatrice laddove la c.m.s. sia applicata sull'utilizzato, indifferentemente intra o extra fido. Rileva in tal senso non solo e non tanto la previsione di interessi sull'importo utilizzato (la quale già remunera la banca della concreta privazione di liquidità), ma anche e soprattutto l'atteggiarsi della c.m.s. in dette ipotesi.
pagina 15 di 19 Altro profilo di invalidità relativo alla c.m.s. attiene alla indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.), ravvisabile quando la clausola non contenga alcuna indicazione circa la misura della commissione stessa né alcuna indicazione circa le modalità di sua applicazione
(se essa, ad esempio, sia da applicarsi al picco dell'utilizzato, alla media dell'utilizzato nel trimestre, in riferimento all'utilizzo de die in diem delle somme, ecc.) verificandosi, quindi, una impossibilità per il cliente di determinare in anticipo quanto dovuto alla banca a titolo di commissione di massimo scoperto.
Sulla base di tali considerazioni, è stato posto al CTU il quesito nel senso di escludere quanto addebitato a titolo di c.m.s., atteso che nei contratti in esame non risulta alcuna pattuizione scritta che soddisfi tali richieste.
In particolare, le “Commissioni di disponibilità immediata fondi” e le “Commissioni di utilizzi oltre disponibilità fondi” applicate non sono state determinate in misura fissa ma variano in ragione degli utilizzi, le stesse sono state enucleate e completamente recuperate nel ricalcolo del conto corrente.
La richiamata clausola contrattuale, quindi, non può che ritenersi nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1418, secondo comma, e 1346 c.c.).
Alcun'altra invalidità è stata riscontrata dal CTU in relazione ai contratti in esame.
Pertanto, il CTU, a conclusione della propria attività, tenuto conto delle predette invalidità e della riconduzione a saldo “0” operata sui conti a seguito dell'accertata assenza degli estratti conto relativi all'anno 2012, ha calcolato un credito a favore della correntista, risultante dalla differenza tra il saldo banca e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, pari a complessivi € 198.104,86 (di cui euro
25.214,14 relativo al c/c 101800470 ed € 172.890,72 relativo al c/c 101800970). Tuttavia, a fronte della contestazione del CTP di parte opposta/intervenuta, secondo cui, diversamente da come indicato, il saldo finale di entrambi i conti correnti non sarebbe pari a € 0,00 bensì pari ad € 39.230,12 per il conto corrente n. 000101800470 ed € 155.223,23 per il conto anticipi n. 000101800970, a debito della correntista, il Consulente d'ufficio ha provveduto ad operare il ricalcolo tenendo conto dei giroconti a sofferenza, pari ad euro 39.230,12 per il c/c n. 000101800470 e pari ad euro 155.223,25 per il c/c
000101800970, ricalcolando un credito a favore della correntista di € 3.651,49, derivante dalla differenza tra l'esposizione complessivamente volturata a sofferenza (€ 194.453,37) e la somma imputata a deconto dell'esposizione stessa per effetto dell'azzeramento dei saldi inziali e per effetto dell'epurazione delle competenze illegittime (€ 198.104,86).
Ricalcolo, quest'ultimo, verso il quale la parte opponente non ha opposto alcuna puntuale contestazione.
pagina 16 di 19 E' appena il caso di evidenziare che i predetti calcoli giustificano la revoca del decreto ingiuntivo, non avendo l'opposta fornito adeguata dimostrazione del proprio credito ma, al contempo, non determinano, in via automatica, il riconoscimento di un credito in capo alla parte opponente.
Invero, quest'ultima non si è limitata a domandare la revoca del decreto ingiuntivo ma ha proposto, in via riconvenzionale, una domanda di accertamento negativo del credito avversario e di ripetizione di indebito, senza aver assolto all'onere probatorio sulla stessa gravante.
Devesi, infatti, preliminarmente ricordare che, nei giudizi promossi dal “cliente” - correntista o mutuatario - per far valere la nullità di clausole contrattuali o l'illegittimità degli addebiti (cui è equiparabile la proposizione di una domanda riconvenzionale come quella avanzata in questa sede), in vista della ripetizione di somme richieste dalla banca in applicazione delle clausole nulle o, comunque, in forza di prassi illegittime, grava senz'altro sulla parte, in primo luogo, l'onere di allegare in maniera specifica i fatti posti alla base della domanda e, in secondo luogo, l'onere di fornire la relativa prova.
Infatti, in ossequio alle regole generali in tema di onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in caso di ripetizione di indebito incombe all'attore fornire la prova non solo dell'avvenuto pagamento ma anche della mancanza di causa debendi ovvero del successivo venir meno di questa (cfr. ex multis,
Cass., 14 maggio 2012, n. 7501 secondo cui chi allega di avere effettuato un pagamento dovuto solo in parte e proponga nei confronti dell'accipiens l'azione di indebito oggettivo per la somma pagata in eccedenza, ha l'onere di provare l'inesistenza di una causa giustificativa del pagamento per la parte che si assume non dovuta).
Il correntista o mutuatario che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive - assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre “voci” non dovute – pertanto ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto.
La Suprema Corte ha costantemente ritenuto che, qualora l'attore proponga domanda di accertamento negativo del diritto del convenuto e quest'ultimo non si limiti a chiedere il rigetto della pretesa avversaria, ma proponga domanda riconvenzionale per conseguire il credito negato dalla controparte, ambedue le parti hanno l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese (Cass., sez. II, pagina 17 di 19 15 febbraio 2007, n. 3374; Cass., sez. III, 16 giugno 2005, n. 12963; Cass., sez. 3, 6 agosto 1997, n.
7282).
Ne consegue che, nel caso di specie, la parte opponente, attrice in via riconvenzionale, era, innanzitutto, gravata dell'onere di produrre gli estratti conto relativi al rapporto al fine di veder accolta le proprie domande di accertamento negativo/ripetizione di indebito, derivando da tale omissione la reiezione delle stesse.
Va, invece, disattesa la domanda risarcitoria avanzata dalla parte opponente a seguito dell'illegittima condotta della banca, aggravata dalla segnalazione alla CAI, in quanto totalmente generica e priva di qualsivoglia supporto documentale. Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ricorrendo ad una liquidazione equitativa del danno;
è infatti noto che il potere discrezionale che l'art. 1226 cod. civ. conferisce al giudice del merito è rigorosamente subordinato al duplice presupposto che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che sia impossibile, o molto difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare, non già per surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9244 del 18/04/2007: nella specie, alla stregua dell'enunciato principio, la S.C., in una controversia risarcitoria esperita per gli assunti danni dipendenti dalla rinnovazione di un'iscrizione ipotecaria sui beni della ricorrente effettuata da un istituto di credito mutuante, ha confermato l'impugnata sentenza di appello che aveva riformato quella di primo grado, con la quale si era provveduto al riconoscimento del risarcimento dei danni, liquidati in via equitativa, pur in assenza del presupposto principale di cui al citato art. 1226 cod. civ. riconducibile alla preventiva dimostrazione dell'esistenza di danni risarcibili).
L'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo determinano il rigetto delle domande proposte dalle intervenute in quanto tutte presupponenti l'esistenza del credito in capo alla opposta.
Le spese di CTU (liquidate con decreto del 6.5.2021) e di lite vanno poste definitivamente e solidalmente a carico dell'opposta e delle intervenute, risultate maggiormente soccombenti.
P.Q.M.
pagina 18 di 19 Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'opposizione e, per l'effetto,
- revoca il decreto ingiuntivo n. 1258/2015 emesso dal Tribunale di Teramo in data
7.10.2015;
- dichiara, con riferimento ai contratti di conto corrente nn. 101800470 e 101800970 vigenti dal 14.12.2011, la nullità delle clausole relative alla commissione di massimo scoperto, agli interessi ultralegali, alla capitalizzazione degli interessi, all'usura, nei limiti e con le specificazioni indicate in parte motiva;
- rigetta le ulteriori domande ed eccezioni;
- condanna, in solido, l'opposta e le intervenute al rimborso delle spese di lite in favore dell'opponente, che si liquidano nella somma di € 545,00 per esborsi e in € 14103,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con decreto del
6.5.2021 definitivamente e solidalmente a carico dell'opposta e delle intervenute.
Teramo, 7.2.2025.
Il Giudice dott.ssa Erika Capanna Pisce'
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