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Sentenza 4 maggio 2025
Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 04/05/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2705/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2705/2021 promossa da: nata ad [...] il [...], rappresenta, difesa e Controparte_1 domiciliata da/presso avv. MARINA MAGISTRELLI, in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] rappresentato, difeso e domiciliato CP_2 da/presso avv. ALESSANDRO SORANA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8/IV/2025, svolta mediante trattazione scritta, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, con parziale rettifica di quelle in precedenza depositate telematicamente: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) l'abitazione coniugale sita ad Ancona in Via Togliatti n. 100/E verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
CP_1
3) il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_2 CP_1
e (maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti) la somma di € Per_1 Per_2 en uno. Il Sig. accrediterà tale somma direttamente nei conti correnti CP_2 personali di ciascun figlio;
pagina 1 di 3 4) le spese straordinarie per i figli, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona sottoscritto in data 10/07/2024, saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore.
Per quanto riguarda la figlia sono incluse nelle spese straordinarie le spese per la Per_2 psicologa, mentre sono escluse le spese di alloggio fuori sede e di studio.
Il Sig. gestirà in maniera preferenziale con i figli e il pagamento delle CP_2 Per_2 Per_1 spese straordinarie versando direttamente agli stessi il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
I genitori si interfacceranno tra loro solo nel caso in cui vi fossero delle discordanze sulla determinazione degli importi o sull'effettivo obbligo di pagamento;
5) con specifico riferimento alle spese di studio e di soggiorno presso la sede universitaria del figlio queste verranno corrisposte fino alla fine del corso di studi magistrali e comunque non Per_1 oltre il marzo 2025; dopo tale data il sarà esonerato dal pagamento di tali spese almeno fino al CP_2 conseguimento della laurea magistrale;
6) per gli eventuali successivi corsi di specializzazione o di studio del figlio una volta Per_1 perseguita la laurea magistrale, troverà applicazione il Protocollo vigente del i Ancona, sottoscritto in data 10/07/2024; con impegno della Sig.ra di tenere informato il Sig. CP_1 CP_2 dell'andamento dei corsi di studio e rendere preventivam e lo stesso sulle decisioni le future esigenze formative del ragazzo;
7) I coniugi concordano che nel caso di inadempimento da parte del sig. alle obbligazioni CP_2 assunte nei confronti dei figli, anche la sig.ra avrà legittimazion ei confronti del CP_1 sig. CP_2
Con compensazione delle spese, compensi ed onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, la ricorrente chiedeva che venisse Controparte_1 pronunciata la separazione dal coniuge con il quale aveva contratto CP_2 matrimonio ad Ancona in data 9/07/1994, e da cui aveva avuto due figli, (n. il Per_2
24/09/1997) e (n. il 20/09/1999) – maggiorenni ma non economicamente Per_1 indipendenti -, alle condizioni ivi formulate.
2. Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva, a sua volta, che fosse pronunciata la separazione dalla coniuge, ma con l'accoglimento di condizioni difformi.
3. All'udienza del 19/10/2021, il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo;
conseguentemente, autorizzava le parti a vivere separate e adottava provvedimenti provvisori e urgenti in ordine al contributo del resistente al mantenimento ordinario dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti (stabilito in Euro 300 per ciascun figlio), e all'assegnazione della casa coniugale (in favore della che ivi CP_1 avrebbe continuato a vivere con i figli).
4. Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore, veniva richiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., rimessione della causa in istruttoria e concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 2 di 3 Quindi, con sentenza n. 623 del 23/02/2022, il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e rimetteva, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per il prosieguo in ordine alle domande accessorie.
5. Si procedeva, dunque, all'escussione dei testi addotti, hinc et inde, dalle parti.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni di separazione nei termini sopra riportati.
6. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di separazione, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva.
7. La presente pronuncia concerne, pertanto, solo l'assegnazione della casa coniugale e il regime di regolamentazione del contributo economico in favore dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Al riguardo, le parti hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe.
Ebbene, le conclusioni rassegnate, con le precisazioni di cui alle note depositate in data 07/04/2025, possono essere recepite dal Tribunale tenuto conto che quanto concordato in riferimento ai figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, è congruo avuto riguardo anche alle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti, e adeguato a garantire ai figli stessi ogni esigenza di vita (segnatamente, quella correlata agli studi universitarie, con le specificazioni inerenti alle spese straordinarie indicate dalle parti).
8. Le spese di lite saranno compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di ogni altra domanda, eccezione o deduzione CP_1 CP_2 rigettata o assorbita:
a) omologa le condizioni della separazione dei coniugi, già dichiarata con sentenza parziale n. 623/2022, secondo l'accordo in epigrafe riportato;
b) compensa tra la parti le spese di lite
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 16/IV/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente;
Alessandro Di Tano Giudice;
Lara Seccacini Giudice Relatore;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2705/2021 promossa da: nata ad [...] il [...], rappresenta, difesa e Controparte_1 domiciliata da/presso avv. MARINA MAGISTRELLI, in virtù di mandato speciale alle liti in atti;
RICORRENTE contro nato a [...] il [...] rappresentato, difeso e domiciliato CP_2 da/presso avv. ALESSANDRO SORANA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede;
OGGETTO: Separazione giudiziale;
CONCLUSIONI: all'udienza dell'8/IV/2025, svolta mediante trattazione scritta, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni, con parziale rettifica di quelle in precedenza depositate telematicamente: “1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di fissare la propria residenza ove riterranno opportuno;
2) l'abitazione coniugale sita ad Ancona in Via Togliatti n. 100/E verrà assegnata alla sig.ra che vi abiterà unitamente ai figli, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
CP_1
3) il Sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei figli CP_2 CP_1
e (maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti) la somma di € Per_1 Per_2 en uno. Il Sig. accrediterà tale somma direttamente nei conti correnti CP_2 personali di ciascun figlio;
pagina 1 di 3 4) le spese straordinarie per i figli, per tali intendendosi quelle di cui al Protocollo in vigore presso il Tribunale di Ancona sottoscritto in data 10/07/2024, saranno ripartite al 50% tra ciascun genitore.
Per quanto riguarda la figlia sono incluse nelle spese straordinarie le spese per la Per_2 psicologa, mentre sono escluse le spese di alloggio fuori sede e di studio.
Il Sig. gestirà in maniera preferenziale con i figli e il pagamento delle CP_2 Per_2 Per_1 spese straordinarie versando direttamente agli stessi il rimborso del 50% delle spese straordinarie.
I genitori si interfacceranno tra loro solo nel caso in cui vi fossero delle discordanze sulla determinazione degli importi o sull'effettivo obbligo di pagamento;
5) con specifico riferimento alle spese di studio e di soggiorno presso la sede universitaria del figlio queste verranno corrisposte fino alla fine del corso di studi magistrali e comunque non Per_1 oltre il marzo 2025; dopo tale data il sarà esonerato dal pagamento di tali spese almeno fino al CP_2 conseguimento della laurea magistrale;
6) per gli eventuali successivi corsi di specializzazione o di studio del figlio una volta Per_1 perseguita la laurea magistrale, troverà applicazione il Protocollo vigente del i Ancona, sottoscritto in data 10/07/2024; con impegno della Sig.ra di tenere informato il Sig. CP_1 CP_2 dell'andamento dei corsi di studio e rendere preventivam e lo stesso sulle decisioni le future esigenze formative del ragazzo;
7) I coniugi concordano che nel caso di inadempimento da parte del sig. alle obbligazioni CP_2 assunte nei confronti dei figli, anche la sig.ra avrà legittimazion ei confronti del CP_1 sig. CP_2
Con compensazione delle spese, compensi ed onorari di causa”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con il ricorso in atti, la ricorrente chiedeva che venisse Controparte_1 pronunciata la separazione dal coniuge con il quale aveva contratto CP_2 matrimonio ad Ancona in data 9/07/1994, e da cui aveva avuto due figli, (n. il Per_2
24/09/1997) e (n. il 20/09/1999) – maggiorenni ma non economicamente Per_1 indipendenti -, alle condizioni ivi formulate.
2. Costituitosi in giudizio, il resistente chiedeva, a sua volta, che fosse pronunciata la separazione dalla coniuge, ma con l'accoglimento di condizioni difformi.
3. All'udienza del 19/10/2021, il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione, che aveva esito negativo;
conseguentemente, autorizzava le parti a vivere separate e adottava provvedimenti provvisori e urgenti in ordine al contributo del resistente al mantenimento ordinario dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti (stabilito in Euro 300 per ciascun figlio), e all'assegnazione della casa coniugale (in favore della che ivi CP_1 avrebbe continuato a vivere con i figli).
4. Alla prima udienza dinanzi al giudice istruttore, veniva richiesta l'emissione della sentenza parziale sullo status, con rinuncia ai termini ex art. 190 c.p.c., rimessione della causa in istruttoria e concessione dei termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
pagina 2 di 3 Quindi, con sentenza n. 623 del 23/02/2022, il Tribunale dichiarava la separazione dei coniugi e rimetteva, con separata ordinanza, la causa in istruttoria per il prosieguo in ordine alle domande accessorie.
5. Si procedeva, dunque, all'escussione dei testi addotti, hinc et inde, dalle parti.
Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano un accordo in ordine alle condizioni di separazione nei termini sopra riportati.
6. L'esame degli atti ha evidenziato la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di separazione, già resa da questo Tribunale con sentenza non definitiva.
7. La presente pronuncia concerne, pertanto, solo l'assegnazione della casa coniugale e il regime di regolamentazione del contributo economico in favore dei figli, maggiorenni ma non economicamente indipendenti.
Al riguardo, le parti hanno raggiunto l'accordo riportato in epigrafe.
Ebbene, le conclusioni rassegnate, con le precisazioni di cui alle note depositate in data 07/04/2025, possono essere recepite dal Tribunale tenuto conto che quanto concordato in riferimento ai figli maggiorenni, ma non ancora autosufficienti, è congruo avuto riguardo anche alle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti, e adeguato a garantire ai figli stessi ogni esigenza di vita (segnatamente, quella correlata agli studi universitarie, con le specificazioni inerenti alle spese straordinarie indicate dalle parti).
8. Le spese di lite saranno compensate, così come concordato dalle parti.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da
[...] nei confronti di ogni altra domanda, eccezione o deduzione CP_1 CP_2 rigettata o assorbita:
a) omologa le condizioni della separazione dei coniugi, già dichiarata con sentenza parziale n. 623/2022, secondo l'accordo in epigrafe riportato;
b) compensa tra la parti le spese di lite
Ancona, così deciso nella Camera di Consiglio del 16/IV/2025
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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