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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 18/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 170 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Oristano, presso lo studio dell'avv. Giovanna Maria Urru, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 8.7.2024
appellante
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari del 29.7.2024
appellato-appellante incidentale
All'udienza del 17.1.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della la Corte adita voglia: Pt_1
1. In riforma del capo 5 della sentenza impugnata accertare che il non sostiene le Controparte_1
rate indicate in sentenza e, conseguentemente, determinare l'assegno di mantenimento da porre a suo carico, fino a Marzo 2023, in 600 euro mensili, di cui € 400,00 in favore del figlio ed euro
200,00 a favore della Da Aprile 2023 determinare i predetti assegni nella misura di 450,00 Pt_1
euro per il figlio minore ed euro 200,00 per la signora Pt_1
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della signora o, in alternativa, Pt_1
tenerne conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione delle stesse a favore dello Stato, essendo l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello stato.
In via subordinata istruttoria, qualora non si ritenga evincibile dai documenti prodotti la data di cessazione del pagamento delle rate del mutuo, disporre l'ordine di esibizione richiesto nelle note scritte per l'udienza del 20 settembre 2023, reiterato in sede di comparsa conclusionale e precisamente:
- ordinare alla per la Casa S.p.A. del gruppo con sede a Milano via Tortona n. 33 CP_2 CP_3
di riferire e/o esibire i documenti relativi allo stato di insolvenza del mutuo contratto dal convenuto il 16/10/2007 (rogito not. rep. N. 4572), eventuali atti di messa in mora e/o azioni esecutive Per_1
sull'immobile ipotecato;
- disporre accertamenti patrimoniali sul ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c. Controparte_1
Nell'interesse dell : l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, voglia: CP_1
1. In via principale, rigettare l'avversa impugnazione e tutte le domande ivi proposte, anche in via subordinata istruttoria, confermando quanto al capo 5) ed al capo 4) la sentenza del Tribunale di
Oristano n. 575/2023 del 13/11/2023;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza impugnata quanto al capo 2) e per l'effetto respingere la domanda di addebito della separazione all' formulata CP_1
dalla Pt_1
3. in ogni caso, compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado e porre a carico della quelle relative al presente giudizio di appello. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.5.2017 presso la cancelleria del Tribunale di Oristano Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 16.6.2012, espose che in
[...] Controparte_1
data 31.1.2013 i coniugi si erano separati consensualmente, come da decreto di omologa n. 393/13,
con il quale, recependo la volontà delle parti, era stato previsto che l' avrebbe trasferito il CP_1
diritto di proprietà dell'appartamento sito in Silì, già casa coniugale, alla alcuni mesi dopo Pt_1
i coniugi si erano riconciliati, ed in data 11.2.2014 erano nato il figlio . Per_2
I rapporti tra i coniugi, peraltro, si erano rivelati nuovamente difficili e la convivenza era divenuta intollerabile a causa del reiterato comportamento offensivo e violento dell' ; circostanza che CP_1
aveva indotto essa ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale, pur di sua proprietà, nella quale era rimasto a vivere l' , che si rifiutava di rilasciarla. CP_1
La pertanto, chiese la separazione con addebito al convenuto, l'affido condiviso del Pt_1
minore ma collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un contributo, in capo all' di € 800,00 per il mantenimento del figlio e di € 200,00 per sé stessa. CP_1
L' , costituitosi, non si oppose alla domanda di separazione, ma contestò integralmente tutte CP_1
le altre domande, e concluse per la pronuncia dell'addebito nei confronti della moglie, il collocamento del minore presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale o, in subordine, in caso di collocamento del figlio presso la madre, la previsione di un contributo di € 200,00 per il mantenimento del solo minore, atteso che la svolgeva attività lavorativa come onicotecnica Pt_1
in nero.
Con ordinanza del 23.6.2017 il Presidente, sentiti i coniugi, valutati i redditi delle parti e le spese da cui gli stessi erano gravati, in via provvisoria ed urgente, autorizzò i coniugi a vivere separatamente,
affidò il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnò la casa coniugale, regolamentò il diritto di visita del padre e la determinò un assegno in capo a quest'ultimo di € 220,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di € 80,00 in favore della Pt_1
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, con sentenza n. 575/23 il Tribunale adito pronunciò la separazione fra le parti, con addebito all' , CP_1
confermò l'affido condiviso del minore con sua collocazione prevalente presso la madre, rigettò le domande proposte da entrambe le parti di assegnazione della casa coniugale, e determinò il contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, confermando l'assegno di € 80,00 in favore della Pt_1
Il Tribunale, quanto alla pronuncia di addebito, osservò che dalla compiuta istruttoria erano emersi una serie di episodi inquadrabili come maltrattamenti in famiglia, perpetrati dall' ; la teste CP_1
aveva riferito che nella primavera del 2015 l' aveva minacciato di morte la Testimone_1 CP_1
moglie e le aveva messo le mani al collo, lasciandole visibili segni, rilevati anche dal teste;
Tes_2
per contro, non erano credibili le dichiarazioni rese dalle stesse parti agli agenti di polizia intervenuti, i quali le avevano poi riportate in sede di deposizione testimoniali, secondo le quali la aveva preso un coltello per compiere atti di autolesionismo e il marito per impedirglielo la Pt_1
aveva presa per il collo e la aveva colpita al volto;
il Tribunale osservò che ben poteva essere accaduto che le parti avessero reso siffatta versione agli agenti, ma tale ricostruzione della vicenda era del tutto inverosimile, apparendo più probabile che le parti avessero inteso evitare conseguenze penali.
Nell'agosto del 2017 l' aveva profferito minacce di morte nei confronti della come CP_1 Pt_1
riferito dalla teste presente sul posto;
inoltre, l' pretendeva che ogni spesa fosse Tes_3 CP_1
rendicontata, come comprovato dalla agenda nella quale la teneva l'annotazione di ogni Pt_1
spesa ed i relativi scontrini.
Quanto alla assegnazione della casa coniugale, la in sede di interrogatorio formale, aveva Pt_1
ammesso che, nonostante l'assegnazione in suo favore disposta in via provvisoria, non vi era mai tornata, ed anzi aveva concesso in locazione detto immobile a terzi e, a propria volta, aveva affittato un immobile in Simaxis.
Le domande di assegnazione della casa, formulate da entrambe le parti, erano pertanto infondate.
Da ultimo, il Tribunale determinò il contributo economico posto a carico dell' in CP_1
considerazione del reddito di questi, gravato della rata di mutuo di € 570,00 al mese e di altra rata di
€ 170,00 mensile per un finanziamento, nonché della capacità lavorativa specifica della Pt_1
che era suo onere mettere adeguatamente a frutto. Avverso tale decisione la ha proposto appello, cui ha resistito l che ha proposto Pt_1 CP_1
appello incidentale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata Pt_1
in ordine al contributo economico posto a carico dell' , determinato dal Tribunale in CP_1
considerazione dell'onere della rata di mutuo, pari a € 570,00 mensili, nonché di altra rata di €
170,00, dalle quali questi era gravato, senza rilevare che, invece, la prima non veniva pagata a far data dal maggio 2016 e la seconda afferiva ad un finanziamento ormai scaduto.
Pertanto, in mancanza delle predette spese, e considerato il reddito dell' , l'appellante ha CP_1
chiesto un aumento dell'assegno, sia per il figlio minore che per sé stessa.
L'appello non è fondato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, sia nel primo grado che nel presente giudizio, risulta una riduzione del reddito dell' rispetto alla situazione delineata in sede di comparizione dei CP_1
coniugi ed ancora richiamata dall'appellante; questi, infatti, al tempo era socio al 10% e dipendente della società Pane Sardo di Silì s.r.l., con un reddito mensile di € 1.500,00 al mese, mentre dal 2022
risulta essere dipendente di altra società, con un reddito mensile di poco più di € 1.000,00 al mese.
Al riguardo va altresì considerato che il Tribunale, nel determinare l'importo del contributo economico posto a carico dell' , ha espressamente rilevato che la ha ammesso di CP_1 Pt_1
lavorare (in nero), dichiarando peraltro un introito di € 80,00 non credibile;
in particolare, il primo collegio ha evidenziato che la odierna appellante ha capacità lavorativa specifica, che è suo onere mettere adeguatamente a frutto, e sul punto non è stata sollevata alcuna censura.
Ebbene, se pur è incontestato che l' è moroso nel pagamento della rata di mutuo, non vi è CP_1
dubbio che, comunque, l'assegno di mantenimento per il minore figlio deve essere determinato avuto riguardo ai redditi di entrambi i genitori, proporzionalmente alle loro sostanze;
quindi, nel caso in esame, entrambi debbono provvedervi.
Deve essere altresì rilevato che, comunque, il Tribunale ha aumentato l'importo del contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre, ed anche mantenuto l'assegno in favore della moglie, manifestando, in tal modo, di aver adeguatamente considerato la situazione reddituale effettiva delle parti;
in tale contesto, pertanto, pur a fronte della mancanza di oneri di rate di finanziamento a carico dell' , perché non corrisposto uno e scaduto l'altro, si ritiene che la CP_1
determinazione delle condizioni economiche sia congrua e corretta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, deducendo che, stante la laconica motivazione, parrebbe dovuto al fatto che ella non vi abita;
al riguardo ha dedotto di non aver potuto fare rientro nella casa coniugale a causa delle minacce dell' , che abita in quella palazzina. CP_1
Ha, pertanto, chiesto un provvedimento di formale assegnazione, ovvero che se ne tanga conto ai fini delle determinazioni economiche.
Neppure tale censura è fondata.
Partendo dalla premessa che l'appartamento già adibito a casa coniugale è di proprietà della che infatti ne dispone concedendolo in locazione a terzi e percependo in via esclusiva il Pt_1
relativo canone, va rilevato che, con i provvedimenti provvisori, era stato assegnato alla Pt_1
che unitamente al figlio se ne era allontanata. Nonostante detto provvedimento è pacifico che l'assegnataria non vi è mai tornata ad abitare, preferendo, invece, concederlo in locazione e, a propria volta, prendere in locazione altro immobile ove si è stabilmente trasferita unitamente al minore.
La stessa appellante, tra l'altro, del tutto contraddittoriamente, ha lamentato la mancata assegnazione della casa coniugale e, al contempo, ha ribadito che tuttora “non ha il coraggio di andarvi ad abitare”.
Di conseguenza, posto che l'assegnazione viene disposta per esigenze di tutela dei minori, in modo da preservare per loro lo stesso luogo abitativo, ma che nel caso in esame da anni il minore figlio delle parti si è trasferito altrove con la madre, che ha ribadito di voler vivere altrove, non si ravvisano i presupposti per una assegnazione in favore della Pt_1
Da ultimo, non si può tenere conto della non disposta assegnazione nella regolamentazione dei rapporti economici, posto che, in ogni caso, la ne dispone liberamente quale proprietaria. Pt_1
Per le ragioni esposte l'appello principale deve essere integralmente rigettato. Non è fondato neppure l'appello incidentale, con il quale l' ha lamentato la pronuncia di CP_1
addebito, assumendo l'inattendibilità dei testi e , mentre i tre poliziotti intervenuti Pt_1 Tes_2
avevano fornito una ricostruzione degli accadimenti del tutto differente, ossia una lite in famiglia e l'ammissione della di aver avuto un coltello in mano perché intendeva compiere atti di Pt_1
autolesionismo, ovvero come gesto dimostrativo.
E' pacifico che nella primavera del 2015 si era verificata una accesa discussione tra i coniugi;
la teste sorella dell'odierna appellante, da questa chiamata, aveva riferito di aver constatato Pt_1
che la sorella presentava evidenti segni rossi al collo;
circostanza che era stata confermata dal teste
, accorso poco dopo. Tes_2
Gli agenti di polizia, intervenuti sul posto, si erano limitati a riferire quanto dichiarato loro dai coniugi, ossia che la aveva preso un coltello per compiere un atto di autolesionismo e che Pt_1
l' , per impedirglielo, la aveva afferrata per il collo e la aveva colpita al volto. CP_1
Ebbene, il primo collegio, con argomentazione condivisibile, ha ritenuto del tutto inverosimile la versione resa dalle parti agli agenti, atteso che per disarmare una persona non occorre stringerla per il collo, ovvero colpirla al volto, essendo invece molto più efficace cercare di disarmarla afferrandole la mano che impugna l'arma.
In ogni caso, anche gli agenti avevano riferito di aver notato i segni rossi sul viso della Pt_1
così confermando quanto dichiarato dagli altri testi.
Deve, quindi, evidenziarsi che, anche volendo ritenere che tra le parti fosse insorta una accesa lite,
e che la avesse preso un coltello, comunque incontestatamente non al fine di recare offesa Pt_1
all' , ma al più verso sé stessa, quest'ultimo la aveva stretta al collo e la aveva colpita al CP_1
volto.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha evidenziato la particolare gravità
riconosciuta alle violenze fisiche tenute da un coniuge nei confronti dell'altro, sancendo che “ai fini
della valutazione della gravità ed efficienza causale va ribadita inoltre la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono
violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la
pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il
giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai
fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle
violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n. 11844 del 19
maggio 2006; Cass. 7388/2017, conf. Cass. 27234/2022, conf. Cass. 27766/2022, conf. Cass.
31351/2022).
Le violenze fisiche sono state, quindi, ritenute la massima espressione della violazione dei doveri coniugali, tali da esonerare il giudice non solo dal confronto con le eventuali altre condotte contrarie agli stessi tenuti dalla vittima, ma anche dalla valutazione in ordine al momento in cui l'aggressione si è verificata.
Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha negato l'episodio di violenza inflitto nei confronti della moglie, ma si è limitato ad una differente ricostruzione della dinamica della vicenda;
pertanto,
tale violazione deve ritenersi non contestata e, alla luce delle considerazioni riportate in base alla giurisprudenza costante del Supremo Collegio, idonea a fondare la pronuncia di addebito.
Conseguentemente deve essere confermata anche la regolamentazione delle spese del primo grado.
Avuto riguardo al rigetto di entrambi gli appelli, le spese del presente grado vanno interamente compensate tra le parti per effetto della reciproca soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
comportante l'attestazione dell'obbligo del versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Parte_1
Oristano;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza;
Controparte_1
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 155/2002 per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
composta dai magistrati dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere relatore dott. Stefano Greco Consigliere
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 170 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024
promossa da:
, nato a [...] il [...], residente in [...]ed elettivamente Parte_1
domiciliata in Oristano, presso lo studio dell'avv. Giovanna Maria Urru, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cagliari del 8.7.2024
appellante
contro
, nato a [...] il [...], residente in [...]ed elettivamente Controparte_1
domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Anna Guttuso, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale allegata alla comparsa di costituzione e risposta in appello, ammesso al patrocinio a spese dello Stato in forza di delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Cagliari del 29.7.2024
appellato-appellante incidentale
All'udienza del 17.1.2025 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse della la Corte adita voglia: Pt_1
1. In riforma del capo 5 della sentenza impugnata accertare che il non sostiene le Controparte_1
rate indicate in sentenza e, conseguentemente, determinare l'assegno di mantenimento da porre a suo carico, fino a Marzo 2023, in 600 euro mensili, di cui € 400,00 in favore del figlio ed euro
200,00 a favore della Da Aprile 2023 determinare i predetti assegni nella misura di 450,00 Pt_1
euro per il figlio minore ed euro 200,00 per la signora Pt_1
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale a favore della signora o, in alternativa, Pt_1
tenerne conto ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento.
3. Con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, con distrazione delle stesse a favore dello Stato, essendo l'appellante ammessa al patrocinio a spese dello stato.
In via subordinata istruttoria, qualora non si ritenga evincibile dai documenti prodotti la data di cessazione del pagamento delle rate del mutuo, disporre l'ordine di esibizione richiesto nelle note scritte per l'udienza del 20 settembre 2023, reiterato in sede di comparsa conclusionale e precisamente:
- ordinare alla per la Casa S.p.A. del gruppo con sede a Milano via Tortona n. 33 CP_2 CP_3
di riferire e/o esibire i documenti relativi allo stato di insolvenza del mutuo contratto dal convenuto il 16/10/2007 (rogito not. rep. N. 4572), eventuali atti di messa in mora e/o azioni esecutive Per_1
sull'immobile ipotecato;
- disporre accertamenti patrimoniali sul ai sensi dell'art. 337 ter c.p.c. Controparte_1
Nell'interesse dell : l'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, voglia: CP_1
1. In via principale, rigettare l'avversa impugnazione e tutte le domande ivi proposte, anche in via subordinata istruttoria, confermando quanto al capo 5) ed al capo 4) la sentenza del Tribunale di
Oristano n. 575/2023 del 13/11/2023;
2. in accoglimento dell'appello incidentale proposto, riformare la sentenza impugnata quanto al capo 2) e per l'effetto respingere la domanda di addebito della separazione all' formulata CP_1
dalla Pt_1
3. in ogni caso, compensare integralmente le spese del giudizio di primo grado e porre a carico della quelle relative al presente giudizio di appello. Parte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 17.5.2017 presso la cancelleria del Tribunale di Oristano Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio con il 16.6.2012, espose che in
[...] Controparte_1
data 31.1.2013 i coniugi si erano separati consensualmente, come da decreto di omologa n. 393/13,
con il quale, recependo la volontà delle parti, era stato previsto che l' avrebbe trasferito il CP_1
diritto di proprietà dell'appartamento sito in Silì, già casa coniugale, alla alcuni mesi dopo Pt_1
i coniugi si erano riconciliati, ed in data 11.2.2014 erano nato il figlio . Per_2
I rapporti tra i coniugi, peraltro, si erano rivelati nuovamente difficili e la convivenza era divenuta intollerabile a causa del reiterato comportamento offensivo e violento dell' ; circostanza che CP_1
aveva indotto essa ricorrente ad allontanarsi dalla casa coniugale, pur di sua proprietà, nella quale era rimasto a vivere l' , che si rifiutava di rilasciarla. CP_1
La pertanto, chiese la separazione con addebito al convenuto, l'affido condiviso del Pt_1
minore ma collocamento presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale e la previsione di un contributo, in capo all' di € 800,00 per il mantenimento del figlio e di € 200,00 per sé stessa. CP_1
L' , costituitosi, non si oppose alla domanda di separazione, ma contestò integralmente tutte CP_1
le altre domande, e concluse per la pronuncia dell'addebito nei confronti della moglie, il collocamento del minore presso di sé, l'assegnazione della casa coniugale o, in subordine, in caso di collocamento del figlio presso la madre, la previsione di un contributo di € 200,00 per il mantenimento del solo minore, atteso che la svolgeva attività lavorativa come onicotecnica Pt_1
in nero.
Con ordinanza del 23.6.2017 il Presidente, sentiti i coniugi, valutati i redditi delle parti e le spese da cui gli stessi erano gravati, in via provvisoria ed urgente, autorizzò i coniugi a vivere separatamente,
affidò il figlio ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, alla quale assegnò la casa coniugale, regolamentò il diritto di visita del padre e la determinò un assegno in capo a quest'ultimo di € 220,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio e di € 80,00 in favore della Pt_1
Istruita la causa con produzioni documentali, interrogatorio formale e prova testimoniale, con sentenza n. 575/23 il Tribunale adito pronunciò la separazione fra le parti, con addebito all' , CP_1
confermò l'affido condiviso del minore con sua collocazione prevalente presso la madre, rigettò le domande proposte da entrambe le parti di assegnazione della casa coniugale, e determinò il contributo del padre al mantenimento del figlio nella misura di € 300,00 mensili, confermando l'assegno di € 80,00 in favore della Pt_1
Il Tribunale, quanto alla pronuncia di addebito, osservò che dalla compiuta istruttoria erano emersi una serie di episodi inquadrabili come maltrattamenti in famiglia, perpetrati dall' ; la teste CP_1
aveva riferito che nella primavera del 2015 l' aveva minacciato di morte la Testimone_1 CP_1
moglie e le aveva messo le mani al collo, lasciandole visibili segni, rilevati anche dal teste;
Tes_2
per contro, non erano credibili le dichiarazioni rese dalle stesse parti agli agenti di polizia intervenuti, i quali le avevano poi riportate in sede di deposizione testimoniali, secondo le quali la aveva preso un coltello per compiere atti di autolesionismo e il marito per impedirglielo la Pt_1
aveva presa per il collo e la aveva colpita al volto;
il Tribunale osservò che ben poteva essere accaduto che le parti avessero reso siffatta versione agli agenti, ma tale ricostruzione della vicenda era del tutto inverosimile, apparendo più probabile che le parti avessero inteso evitare conseguenze penali.
Nell'agosto del 2017 l' aveva profferito minacce di morte nei confronti della come CP_1 Pt_1
riferito dalla teste presente sul posto;
inoltre, l' pretendeva che ogni spesa fosse Tes_3 CP_1
rendicontata, come comprovato dalla agenda nella quale la teneva l'annotazione di ogni Pt_1
spesa ed i relativi scontrini.
Quanto alla assegnazione della casa coniugale, la in sede di interrogatorio formale, aveva Pt_1
ammesso che, nonostante l'assegnazione in suo favore disposta in via provvisoria, non vi era mai tornata, ed anzi aveva concesso in locazione detto immobile a terzi e, a propria volta, aveva affittato un immobile in Simaxis.
Le domande di assegnazione della casa, formulate da entrambe le parti, erano pertanto infondate.
Da ultimo, il Tribunale determinò il contributo economico posto a carico dell' in CP_1
considerazione del reddito di questi, gravato della rata di mutuo di € 570,00 al mese e di altra rata di
€ 170,00 mensile per un finanziamento, nonché della capacità lavorativa specifica della Pt_1
che era suo onere mettere adeguatamente a frutto. Avverso tale decisione la ha proposto appello, cui ha resistito l che ha proposto Pt_1 CP_1
appello incidentale.
La causa è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni sopra trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di gravame l'appellante principale ha censurato la sentenza impugnata Pt_1
in ordine al contributo economico posto a carico dell' , determinato dal Tribunale in CP_1
considerazione dell'onere della rata di mutuo, pari a € 570,00 mensili, nonché di altra rata di €
170,00, dalle quali questi era gravato, senza rilevare che, invece, la prima non veniva pagata a far data dal maggio 2016 e la seconda afferiva ad un finanziamento ormai scaduto.
Pertanto, in mancanza delle predette spese, e considerato il reddito dell' , l'appellante ha CP_1
chiesto un aumento dell'assegno, sia per il figlio minore che per sé stessa.
L'appello non è fondato.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, sia nel primo grado che nel presente giudizio, risulta una riduzione del reddito dell' rispetto alla situazione delineata in sede di comparizione dei CP_1
coniugi ed ancora richiamata dall'appellante; questi, infatti, al tempo era socio al 10% e dipendente della società Pane Sardo di Silì s.r.l., con un reddito mensile di € 1.500,00 al mese, mentre dal 2022
risulta essere dipendente di altra società, con un reddito mensile di poco più di € 1.000,00 al mese.
Al riguardo va altresì considerato che il Tribunale, nel determinare l'importo del contributo economico posto a carico dell' , ha espressamente rilevato che la ha ammesso di CP_1 Pt_1
lavorare (in nero), dichiarando peraltro un introito di € 80,00 non credibile;
in particolare, il primo collegio ha evidenziato che la odierna appellante ha capacità lavorativa specifica, che è suo onere mettere adeguatamente a frutto, e sul punto non è stata sollevata alcuna censura.
Ebbene, se pur è incontestato che l' è moroso nel pagamento della rata di mutuo, non vi è CP_1
dubbio che, comunque, l'assegno di mantenimento per il minore figlio deve essere determinato avuto riguardo ai redditi di entrambi i genitori, proporzionalmente alle loro sostanze;
quindi, nel caso in esame, entrambi debbono provvedervi.
Deve essere altresì rilevato che, comunque, il Tribunale ha aumentato l'importo del contributo di mantenimento del figlio posto a carico del padre, ed anche mantenuto l'assegno in favore della moglie, manifestando, in tal modo, di aver adeguatamente considerato la situazione reddituale effettiva delle parti;
in tale contesto, pertanto, pur a fronte della mancanza di oneri di rate di finanziamento a carico dell' , perché non corrisposto uno e scaduto l'altro, si ritiene che la CP_1
determinazione delle condizioni economiche sia congrua e corretta.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante ha lamentato il rigetto della domanda di assegnazione della casa coniugale, deducendo che, stante la laconica motivazione, parrebbe dovuto al fatto che ella non vi abita;
al riguardo ha dedotto di non aver potuto fare rientro nella casa coniugale a causa delle minacce dell' , che abita in quella palazzina. CP_1
Ha, pertanto, chiesto un provvedimento di formale assegnazione, ovvero che se ne tanga conto ai fini delle determinazioni economiche.
Neppure tale censura è fondata.
Partendo dalla premessa che l'appartamento già adibito a casa coniugale è di proprietà della che infatti ne dispone concedendolo in locazione a terzi e percependo in via esclusiva il Pt_1
relativo canone, va rilevato che, con i provvedimenti provvisori, era stato assegnato alla Pt_1
che unitamente al figlio se ne era allontanata. Nonostante detto provvedimento è pacifico che l'assegnataria non vi è mai tornata ad abitare, preferendo, invece, concederlo in locazione e, a propria volta, prendere in locazione altro immobile ove si è stabilmente trasferita unitamente al minore.
La stessa appellante, tra l'altro, del tutto contraddittoriamente, ha lamentato la mancata assegnazione della casa coniugale e, al contempo, ha ribadito che tuttora “non ha il coraggio di andarvi ad abitare”.
Di conseguenza, posto che l'assegnazione viene disposta per esigenze di tutela dei minori, in modo da preservare per loro lo stesso luogo abitativo, ma che nel caso in esame da anni il minore figlio delle parti si è trasferito altrove con la madre, che ha ribadito di voler vivere altrove, non si ravvisano i presupposti per una assegnazione in favore della Pt_1
Da ultimo, non si può tenere conto della non disposta assegnazione nella regolamentazione dei rapporti economici, posto che, in ogni caso, la ne dispone liberamente quale proprietaria. Pt_1
Per le ragioni esposte l'appello principale deve essere integralmente rigettato. Non è fondato neppure l'appello incidentale, con il quale l' ha lamentato la pronuncia di CP_1
addebito, assumendo l'inattendibilità dei testi e , mentre i tre poliziotti intervenuti Pt_1 Tes_2
avevano fornito una ricostruzione degli accadimenti del tutto differente, ossia una lite in famiglia e l'ammissione della di aver avuto un coltello in mano perché intendeva compiere atti di Pt_1
autolesionismo, ovvero come gesto dimostrativo.
E' pacifico che nella primavera del 2015 si era verificata una accesa discussione tra i coniugi;
la teste sorella dell'odierna appellante, da questa chiamata, aveva riferito di aver constatato Pt_1
che la sorella presentava evidenti segni rossi al collo;
circostanza che era stata confermata dal teste
, accorso poco dopo. Tes_2
Gli agenti di polizia, intervenuti sul posto, si erano limitati a riferire quanto dichiarato loro dai coniugi, ossia che la aveva preso un coltello per compiere un atto di autolesionismo e che Pt_1
l' , per impedirglielo, la aveva afferrata per il collo e la aveva colpita al volto. CP_1
Ebbene, il primo collegio, con argomentazione condivisibile, ha ritenuto del tutto inverosimile la versione resa dalle parti agli agenti, atteso che per disarmare una persona non occorre stringerla per il collo, ovvero colpirla al volto, essendo invece molto più efficace cercare di disarmarla afferrandole la mano che impugna l'arma.
In ogni caso, anche gli agenti avevano riferito di aver notato i segni rossi sul viso della Pt_1
così confermando quanto dichiarato dagli altri testi.
Deve, quindi, evidenziarsi che, anche volendo ritenere che tra le parti fosse insorta una accesa lite,
e che la avesse preso un coltello, comunque incontestatamente non al fine di recare offesa Pt_1
all' , ma al più verso sé stessa, quest'ultimo la aveva stretta al collo e la aveva colpita al CP_1
volto.
Al riguardo, la Suprema Corte, con orientamento costante, ha evidenziato la particolare gravità
riconosciuta alle violenze fisiche tenute da un coniuge nei confronti dell'altro, sancendo che “ai fini
della valutazione della gravità ed efficienza causale va ribadita inoltre la giurisprudenza di questa
Corte secondo cui “le violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono
violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sè sole, non solo la
pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il
giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai
fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle
violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con
comportamenti omogenei” (cfr. Cass. civ., sez. 1^, n. 7321 del 7 aprile 2005 e n. 11844 del 19
maggio 2006; Cass. 7388/2017, conf. Cass. 27234/2022, conf. Cass. 27766/2022, conf. Cass.
31351/2022).
Le violenze fisiche sono state, quindi, ritenute la massima espressione della violazione dei doveri coniugali, tali da esonerare il giudice non solo dal confronto con le eventuali altre condotte contrarie agli stessi tenuti dalla vittima, ma anche dalla valutazione in ordine al momento in cui l'aggressione si è verificata.
Nel caso di specie, l'odierno appellante non ha negato l'episodio di violenza inflitto nei confronti della moglie, ma si è limitato ad una differente ricostruzione della dinamica della vicenda;
pertanto,
tale violazione deve ritenersi non contestata e, alla luce delle considerazioni riportate in base alla giurisprudenza costante del Supremo Collegio, idonea a fondare la pronuncia di addebito.
Conseguentemente deve essere confermata anche la regolamentazione delle spese del primo grado.
Avuto riguardo al rigetto di entrambi gli appelli, le spese del presente grado vanno interamente compensate tra le parti per effetto della reciproca soccombenza.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
comportante l'attestazione dell'obbligo del versamento da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello versato, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1. Rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza n. 575/2023 del Tribunale di Parte_1
Oristano;
2. Rigetta l'appello incidentale proposto da avverso la medesima sentenza;
Controparte_1
3. Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del presente grado del giudizio. Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, DPR 155/2002 per il versamento da parte di entrambi gli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott. Maria Sechi
Il Presidente
dott. Maria Teresa Spanu