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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/01/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7870/2024
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'8 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7870/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in foglio separato al presente atto, dall'Avv.
Viviana Lombardo per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r. rappresentante p.t., con Controparte_1
sede in Catania s.s. 114 Primosole KM 107,730 Z.I, p.i. elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Catania via G.B. Grassi, 7 presso lo studio dell'avv. Francesco Andronico che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 agosto 2024, il ricorrente ha premesso che in data
1.04.2017, è stato assunto alle dipendenze della a socio unico, con Controparte_1
pagina 1 di 8 contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con la mansione di “Ausiliario addetto Vendita”, inquadrato nel IV livello del CCNL di categoria e che il rapporto contrattuale è cessato, in data 27.01.2024, avendo l'azienda comunicato la risoluzione del rapporto lavorativo per giusta causa.
Al riguardo, ha esposto quanto segue la società convenuta, a seguito di procedimento disciplinare avviato con lettera del
18.01.2024 (ricevuta il 20.01.2024), gli aveva contestato una serie di inadempienze commesse in data 16.12.2023, in data 8.01.2024 e in data 9.01.2024 mentre svolgeva il servizio alla cassa, con comunicazione del 22 gennaio 2024 aveva fornito per iscritto le proprie giustificazioni nonostante dette giustificazioni, la società aveva ugualmente deciso in data 25 gennaio 2024 di interrompere il rapporto, aveva pertanto tempestivamente impugnato il recesso mediante comunicazione inviata a mezzo Raccomandata1 in data 08.02.2024.
Ha dedotto l'illegittimità e/o nullità e/o invalidità del provvedimento espulsivo irrogato, stante l'evidente mancanza di proporzionalità tra il fatto addebitato ed il relativo provvedimento, evidenziando che la scelta datoriale di allontanarlo dall'organizzazione aziendale si inserirebbe all'interno di un contesto ben più ampio, connotato da atteggiamenti aziendali discriminatori nei suoi confronti, rivestendo il provvedimento espulsivo i connotati dell'abnormità, avendo egli svolto la propria attività sempre osservando gli obblighi di diligenza e correttezza ex articoli 2104 e 2105 c.c., fatta salva la mancanza commessa e contestata dalla parte convenuta.
Richiamata giurisprudenza di legittimità in proprio favore, ha chiesto infine “In via principale, 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità del provvedimento di licenziamento per giusta causa datato 25.01.2024, dalla società a Controparte_1
socio unico, in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Catania, S. S. 114 Primosole
Km 107.730 Zona Industriale, p.iva , per sproporzionalità dello stesso rispetto P.IVA_1 alla gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente;
2) Per l'effetto, ai sensi del novellato art. 18, comma 5, della Legge n. 300 del 1970, condannare la società Controparte_1
a socio unico, in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Catania, S. S. 114 Primosole
pagina 2 di 8 Km 107.730 Zona Industriale, p.iva al pagamento di un'indennità risarcitoria P.IVA_1
onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del ricorrente e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati;
In via subordinata, Nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di non accogliere le superiori domande: 3)
Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità del provvedimento di licenziamento per giusta causa datato 25.01.2024, dalla società a socio unico, in Controparte_1
persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Catania, S. S. 114 Primosole Km 107.730
Zona Industruale, p.iva , per sproporzionalità dello stesso rispetto alla gravità P.IVA_1 dell'infrazione commessa dal ricorrente;
4) Per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs
n. 23/2015, condannare la società a socio unico, in persona del legale Controparte_1
rapp. p.t., con sede legale in Catania, S. S. 114 Primosole Km 107.730 Zona Industriale,
p.iva , al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione P.IVA_1
previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La società convenuta si è costituita tempestivamente con memoria depositata in data
25 ottobre 2024 e ha rilevato anzitutto come i fatti posti alla base del licenziamento sono incontestati, richiamando al riguardo la contestazione disciplinare che nei giorni 16.12.2023,
8.1.2024 e 9.1.2024, ha individuato ben 21 infrazioni.
Ha poi evidenziato la sussistenza di precedenti disciplinari e la recidiva specifica per altri episodi relativi alla gestione della cassa e meglio indicati in memoria.
Ha concluso pertanto sostenendo la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità del provvedimento espulsivo, essendo stato il ricorrente destinatario di precedenti sanzioni disciplinari, richiamando al riguardo copiosa giurisprudenza in materia.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, instando per la rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza dell'8 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 3 di 8 Oggetto del presente giudizio è l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente con comunicazione del 25 gennaio 2024, invocando parte ricorrente l'applicazione dell'art. 18, comma 5, legge 300/1970 così come modificato dall'art. 1, comma 42, legge 92/2012 o, in subordine, dell'art. 3, comma 1, d. lgs. 23/2015, in ragione dell'asserita mancanza di proporzione tra fatti contestati e provvedimento espulsivo.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Per stabilire in concreto
l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo della fiducia che deve caratterizzare il rapporto di lavoro il comportamento di un dipendente di un supermercato addetto al reparto pescheria, il quale aveva confezionato per sé e altri due dipendenti tre grossi pacchi di pesce applicando prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita)” (Cass. n. 19270/2006; in senso conforme ex multis Cass. n. 35/2011).
E' stato altresì affermato “In tema di licenziamento per giusta causa, è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, mentre spetta a quest'ultimo la prova di una esimente.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata che aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento di un dipendente di un supermercato - cui era stato addebitato di aver favorito un cliente battendo uno scontrino non fiscale per importo inferiore a quello della merce, omettendo inoltre di inserire alcuni prodotti e forzando per altri manualmente il prezzo - in quanto, non avendo il datore di lavoro fornito la prova della malafede del lavoratore, il fatto poteva ascriversi ad errore) (Cass. sez. lav. 4368/2009).
pagina 4 di 8 Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, le condotte addebitate al ricorrente sono quelle esposte nella comunicazione di contestazione datata 18 gennaio 2024 ove si legge “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge n. 300 del 20 maggio
1970, degli artt. 2104, 2106, 2119 c.c. e delle norme del CCNL di settore applicato in azienda, Le contestiamo quanto segue. A seguito di controlli effettuati per la verifica della corretta gestione dei prodotti presso il nostro punto vendita di Catania Centro, via Luigi
Sturzo, 2 ove lei presta servizio, abbiamo appurato la sussistenza di ammanchi di merce del valore complessivo di circa 36.679,00. Di conseguenza, abbiamo avviato una più approfondita attività di controllo all'esito della quale è emerso che lei in data 16.12.2023, in data 8 gennaio 2024 e in data 9 gennaio 2024, mentre svolgeva servizio alla cassa:
A. Ha prelevato denaro dalla cassa;
B. Ha prelevato merce dal punto vendita (ad es. wurstel, bottiglie d'acqua), l'ha passata a scanner, ha emesso lo scontrino ma non l'ha pagata;
C. Ha generato scontrini di merce che i clienti hanno prelevato senza pagare
D. Ha generato scontrini di importo inferiore rispetto alla merce consegnata ed al
denaro incassato
E. Ha emesso scontrini senza passare la merce sul rullo e senza verificarne
l'effettiva quantità. (…)”.
La citata contestazione indica poi i singoli episodi emersi dalla visione dei filmati provenienti dall'impianto di videosorveglianza installato all'interno del punto vendita, acquisiti con l'autorizzazione della questura di Catania, individuando 4 episodi risalenti al
16 dicembre 2023, 13 episodi relativi all'8 gennaio 2024 e altri 4 episodi relativi al giorno successivo e fa riferimento altresì, anche ai fini della recidiva, a quattro precedenti disciplinari relativi al biennio, tutti definiti con la sanzione conservativa della multa (allegato
3 fascicolo parte ricorrente).
La successiva lettera di licenziamento del 25 gennaio 2024 richiama per relationem
l'articolata contestazione disciplinare che precede, si legge infatti “Facciamo seguito alla contestazione disciplinare del 20.01.2024, per rilevare che le giustificazioni da Lei addotte in data 22 gennaio 2024 non possono essere accolte in quanto inidonee a giustificare gli addebiti mossi. In particolare, alla luce dei fatti emersi dai filmati provenienti dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, analiticamente riportati nella contestazione
pagina 5 di 8 (da intendersi qui integralmente ritrascritti) è rimasto integralmente confermato che lei in data 16.12.2023, in data 8 gennaio 2024 e in data 9 gennaio 2024 mentre svolgeva servizio alla cassa
A. Ha prelevato denaro dalla cassa;
B. Ha prelevato merce dal punto vendita (ad es. wurstel, bottiglie d'acqua), l'ha passata a scanner, ha emesso lo scontrino ma non l'ha pagata;
C. Ha generato scontrini di merce che i clienti hanno prelevato senza pagare
D. Ha generato scontrini di importo inferiore rispetto alla merce consegnata ed al denaro incassato
E. Ha emesso scontrini senza passare la merce sul rullo e senza verificarne
l'effettiva quantità. (…)”.
In considerazione della gravità dei fatti occorsi e del conseguente venir meno della fiducia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2119 c.c. e delle norme del CCNL applicato, le comunichiamo (per le motivazioni indicate nella contestazione disciplinare che costituisce parte integrante della presente nota) il licenziamento per giusta causa con decorrenza i fini economici dal 21 gennaio 2024” (allegato 2 fascicolo parte ricorrente).
Quanto alle giustificazioni del ricorrente si legge tra l'altro “… Sono consapevole di aver violato il regolamento aziendale e ne sono mortificato. Vi chiedo di perdonare i miei errori…”, sostenendo di avere sempre prestato la propria attività con cura ed onestà (allegato
4 fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, i fatti addebitati al ricorrente risultano pacifici per stessa ammissione dello stesso e sono stati provati dal datore di lavoro anche in relazione all'elemento soggettivo che sorregge la condotta trasgressiva.
Nel caso di specie, le modalità della condotta attorea e in particolare la sistematicità dei comportamenti contestati, numerosi e ripetuti nel tempo, sono – ad avviso del decidente
- sintomatici dell'intenzionalità della condotta attorea e della gravità della medesima, anche a prescindere dal valore dei beni e dal denaro indebitamente incassato dal ricorrente.
Non può ignorarsi che trattasi di condotte che recidono irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, anche in ragione delle specifiche mansioni affidate al ricorrente nella gestione della cassa e dei precedenti disciplinari a suo carico.
pagina 6 di 8 In particolare, dalla documentazione versata in atti dalla società convenuta emerge a carico del ricorrente un'ipotesi di recidiva specifica reiterata infrabiennale, essendogli stati contestati anche in precedenza numerosi ammanchi di cassa, sanzionati con due multe pari a due ore di retribuzione e altre due multe pari a quattro ore di retribuzione.
Si tratta di elementi che smentiscono l'asserita irreprensibilità del ricorrente nell'arco del rapporto di lavoro intercorso con la società ed anche l'asserita assenza di procedimenti disciplinari a proprio a carico (pagina 3 ricorso).
In ogni caso, il ricorrente non ha fornito prova di alcuna valida esimente
Non risulta dimostrata la riferita prassi aziendale “… per i dipendenti, onde evitare di fare pausa durante l'orario di maggiore affluenza dei clienti in cassa, (n.d.r. di) utilizzare la merce (come bottigliette d'acqua) per ristorarsi. Tale merce veniva prelevata e passata allo scanner, con emissione del relativo scontrino, proprio perché il ricorrente (come anche gli altri colleghi) a fine turno, durante le operazioni di chiusura cassa, riponevano nel vano contanti il denaro corrispondente alla merce prelevata, per evitare ammanchi” (così in ricorso).
In disparte la considerazione che la contestazione disciplinare non riguarda soltanto la superiore condotta, è appena il caso di rilevare che risulta che il ricorrente non abbia prelevato soltanto merce destinata all'immediato ristoro e consumo come bottigliette d'acqua ma anche wurstel e “panciottini”.
Parimenti, non può rinvenirsi alcuna giustificazione nella riferita e non dimostrata circostanza che il punto vendita presso cui era addetto il ricorrente sia frequentato “… da numerosissimi senzatetto, stranieri e italiani, e tale circostanza crea un caos tale per cui è facile che ci si possa distrare e/o che possa sfuggire di passare qualche prodotto sul rullo, come è accaduto nel caso di specie”.
Al riguardo, occorre ribadire che le condotte contestate al ricorrente in uno con i precedenti specifici sanzionati dimostrano il carattere non episodico dei comportamenti addebitati, pertanto non riconducibili a colposa disattenzione o distrazione.
La condotta valutata in concreto deve pertanto ritenersi atta a scalfire il rapporto fiduciario, apparendo la stessa idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento del lavoratore agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro, risultando perciò la sanzione espulsiva proporzionata rispetto alla gravità del fatto come in concreto pagina 7 di 8 manifestatosi, tenuto conto di tutti gli elementi del caso come prima evidenziati
(intenzionalità, modalità della condotta, recidiva).
Al riguardo, è bene rammentare che l'inadempimento del lavoratore non solo non deve essere di scarsa importanza – come previsto in linea generale per la risoluzione dei contratti dall'art. 1455 c.c. – ma deve essere caratterizzato da una certa gravità da accertarsi in un contesto multifattoriale, inteso come l'ampia cornice spazio temporale ed ambientale in cui la condotta addebitata, in sé considerata, si inserisce e che deve essere valutata per ritenere legittimo o meno il licenziamento, anche quanto alla proporzionalità della sanzione.
Secondo la suprema Corte “La sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia della gravità dei fatti addebitati al lavoratore - desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensità dell'elemento intenzionale -, sia della proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell'inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c.” (Cass. n.
21017/2015).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014, con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 7 agosto 2024 da Pt_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore della società delle spese di lite, che liquida in euro 2108,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Catania, 9 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
pagina 8 di 8
Tribunale Ordinario di Catania
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Concetta Ruggeri, in esito all'udienza dell'8 gennaio 2025 sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 7870/2024 R.G. e vertente
TRA nato a [...] il [...], cod. fisc. , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata in foglio separato al presente atto, dall'Avv.
Viviana Lombardo per procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del l.r. rappresentante p.t., con Controparte_1
sede in Catania s.s. 114 Primosole KM 107,730 Z.I, p.i. elettivamente P.IVA_1 domiciliato in Catania via G.B. Grassi, 7 presso lo studio dell'avv. Francesco Andronico che la rappresenta e difende per procura in atti
RESISTENTE
OGGETTO: licenziamento per giusta causa
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7 agosto 2024, il ricorrente ha premesso che in data
1.04.2017, è stato assunto alle dipendenze della a socio unico, con Controparte_1
pagina 1 di 8 contratto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato, con la mansione di “Ausiliario addetto Vendita”, inquadrato nel IV livello del CCNL di categoria e che il rapporto contrattuale è cessato, in data 27.01.2024, avendo l'azienda comunicato la risoluzione del rapporto lavorativo per giusta causa.
Al riguardo, ha esposto quanto segue la società convenuta, a seguito di procedimento disciplinare avviato con lettera del
18.01.2024 (ricevuta il 20.01.2024), gli aveva contestato una serie di inadempienze commesse in data 16.12.2023, in data 8.01.2024 e in data 9.01.2024 mentre svolgeva il servizio alla cassa, con comunicazione del 22 gennaio 2024 aveva fornito per iscritto le proprie giustificazioni nonostante dette giustificazioni, la società aveva ugualmente deciso in data 25 gennaio 2024 di interrompere il rapporto, aveva pertanto tempestivamente impugnato il recesso mediante comunicazione inviata a mezzo Raccomandata1 in data 08.02.2024.
Ha dedotto l'illegittimità e/o nullità e/o invalidità del provvedimento espulsivo irrogato, stante l'evidente mancanza di proporzionalità tra il fatto addebitato ed il relativo provvedimento, evidenziando che la scelta datoriale di allontanarlo dall'organizzazione aziendale si inserirebbe all'interno di un contesto ben più ampio, connotato da atteggiamenti aziendali discriminatori nei suoi confronti, rivestendo il provvedimento espulsivo i connotati dell'abnormità, avendo egli svolto la propria attività sempre osservando gli obblighi di diligenza e correttezza ex articoli 2104 e 2105 c.c., fatta salva la mancanza commessa e contestata dalla parte convenuta.
Richiamata giurisprudenza di legittimità in proprio favore, ha chiesto infine “In via principale, 1) Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità del provvedimento di licenziamento per giusta causa datato 25.01.2024, dalla società a Controparte_1
socio unico, in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Catania, S. S. 114 Primosole
Km 107.730 Zona Industriale, p.iva , per sproporzionalità dello stesso rispetto P.IVA_1 alla gravità dell'infrazione commessa dal ricorrente;
2) Per l'effetto, ai sensi del novellato art. 18, comma 5, della Legge n. 300 del 1970, condannare la società Controparte_1
a socio unico, in persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Catania, S. S. 114 Primosole
pagina 2 di 8 Km 107.730 Zona Industriale, p.iva al pagamento di un'indennità risarcitoria P.IVA_1
onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianità del ricorrente e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati;
In via subordinata, Nella denegata e non temuta ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito ritenesse di non accogliere le superiori domande: 3)
Accertare e dichiarare l'illegittimità e/o annullabilità del provvedimento di licenziamento per giusta causa datato 25.01.2024, dalla società a socio unico, in Controparte_1
persona del legale rapp. p.t., con sede legale in Catania, S. S. 114 Primosole Km 107.730
Zona Industruale, p.iva , per sproporzionalità dello stesso rispetto alla gravità P.IVA_1 dell'infrazione commessa dal ricorrente;
4) Per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, co. 1, del D.Lgs
n. 23/2015, condannare la società a socio unico, in persona del legale Controparte_1
rapp. p.t., con sede legale in Catania, S. S. 114 Primosole Km 107.730 Zona Industriale,
p.iva , al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione P.IVA_1
previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità. Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario”.
La società convenuta si è costituita tempestivamente con memoria depositata in data
25 ottobre 2024 e ha rilevato anzitutto come i fatti posti alla base del licenziamento sono incontestati, richiamando al riguardo la contestazione disciplinare che nei giorni 16.12.2023,
8.1.2024 e 9.1.2024, ha individuato ben 21 infrazioni.
Ha poi evidenziato la sussistenza di precedenti disciplinari e la recidiva specifica per altri episodi relativi alla gestione della cassa e meglio indicati in memoria.
Ha concluso pertanto sostenendo la sussistenza della giusta causa e la proporzionalità del provvedimento espulsivo, essendo stato il ricorrente destinatario di precedenti sanzioni disciplinari, richiamando al riguardo copiosa giurisprudenza in materia.
Ha chiesto pertanto il rigetto del ricorso, instando per la rifusione delle spese di lite.
In esito all'udienza dell'8 gennaio 2025, sostituita con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni sì come prescritto dall'art. 127 ter c.p.c., a seguito di deposito di note delle parti, la causa – istruita documentalmente - viene decisa a mezzo della presente sentenza con motivazione contestuale.
pagina 3 di 8 Oggetto del presente giudizio è l'impugnativa del licenziamento per giusta causa intimato al ricorrente con comunicazione del 25 gennaio 2024, invocando parte ricorrente l'applicazione dell'art. 18, comma 5, legge 300/1970 così come modificato dall'art. 1, comma 42, legge 92/2012 o, in subordine, dell'art. 3, comma 1, d. lgs. 23/2015, in ragione dell'asserita mancanza di proporzione tra fatti contestati e provvedimento espulsivo.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di legittimità, “Per stabilire in concreto
l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare;
la valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto lesivo della fiducia che deve caratterizzare il rapporto di lavoro il comportamento di un dipendente di un supermercato addetto al reparto pescheria, il quale aveva confezionato per sé e altri due dipendenti tre grossi pacchi di pesce applicando prezzi notevolmente inferiori a quelli di vendita)” (Cass. n. 19270/2006; in senso conforme ex multis Cass. n. 35/2011).
E' stato altresì affermato “In tema di licenziamento per giusta causa, è onere del datore di lavoro dimostrare il fatto ascritto al dipendente, provandolo sia nella sua materialità, sia con riferimento all'elemento psicologico del lavoratore, mentre spetta a quest'ultimo la prova di una esimente.(Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente motivata la sentenza impugnata che aveva ritenuto sproporzionato il licenziamento di un dipendente di un supermercato - cui era stato addebitato di aver favorito un cliente battendo uno scontrino non fiscale per importo inferiore a quello della merce, omettendo inoltre di inserire alcuni prodotti e forzando per altri manualmente il prezzo - in quanto, non avendo il datore di lavoro fornito la prova della malafede del lavoratore, il fatto poteva ascriversi ad errore) (Cass. sez. lav. 4368/2009).
pagina 4 di 8 Ciò chiarito sul piano generale ed avuto riguardo al caso di specie, le condotte addebitate al ricorrente sono quelle esposte nella comunicazione di contestazione datata 18 gennaio 2024 ove si legge “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, legge n. 300 del 20 maggio
1970, degli artt. 2104, 2106, 2119 c.c. e delle norme del CCNL di settore applicato in azienda, Le contestiamo quanto segue. A seguito di controlli effettuati per la verifica della corretta gestione dei prodotti presso il nostro punto vendita di Catania Centro, via Luigi
Sturzo, 2 ove lei presta servizio, abbiamo appurato la sussistenza di ammanchi di merce del valore complessivo di circa 36.679,00. Di conseguenza, abbiamo avviato una più approfondita attività di controllo all'esito della quale è emerso che lei in data 16.12.2023, in data 8 gennaio 2024 e in data 9 gennaio 2024, mentre svolgeva servizio alla cassa:
A. Ha prelevato denaro dalla cassa;
B. Ha prelevato merce dal punto vendita (ad es. wurstel, bottiglie d'acqua), l'ha passata a scanner, ha emesso lo scontrino ma non l'ha pagata;
C. Ha generato scontrini di merce che i clienti hanno prelevato senza pagare
D. Ha generato scontrini di importo inferiore rispetto alla merce consegnata ed al
denaro incassato
E. Ha emesso scontrini senza passare la merce sul rullo e senza verificarne
l'effettiva quantità. (…)”.
La citata contestazione indica poi i singoli episodi emersi dalla visione dei filmati provenienti dall'impianto di videosorveglianza installato all'interno del punto vendita, acquisiti con l'autorizzazione della questura di Catania, individuando 4 episodi risalenti al
16 dicembre 2023, 13 episodi relativi all'8 gennaio 2024 e altri 4 episodi relativi al giorno successivo e fa riferimento altresì, anche ai fini della recidiva, a quattro precedenti disciplinari relativi al biennio, tutti definiti con la sanzione conservativa della multa (allegato
3 fascicolo parte ricorrente).
La successiva lettera di licenziamento del 25 gennaio 2024 richiama per relationem
l'articolata contestazione disciplinare che precede, si legge infatti “Facciamo seguito alla contestazione disciplinare del 20.01.2024, per rilevare che le giustificazioni da Lei addotte in data 22 gennaio 2024 non possono essere accolte in quanto inidonee a giustificare gli addebiti mossi. In particolare, alla luce dei fatti emersi dai filmati provenienti dalle telecamere dell'impianto di videosorveglianza, analiticamente riportati nella contestazione
pagina 5 di 8 (da intendersi qui integralmente ritrascritti) è rimasto integralmente confermato che lei in data 16.12.2023, in data 8 gennaio 2024 e in data 9 gennaio 2024 mentre svolgeva servizio alla cassa
A. Ha prelevato denaro dalla cassa;
B. Ha prelevato merce dal punto vendita (ad es. wurstel, bottiglie d'acqua), l'ha passata a scanner, ha emesso lo scontrino ma non l'ha pagata;
C. Ha generato scontrini di merce che i clienti hanno prelevato senza pagare
D. Ha generato scontrini di importo inferiore rispetto alla merce consegnata ed al denaro incassato
E. Ha emesso scontrini senza passare la merce sul rullo e senza verificarne
l'effettiva quantità. (…)”.
In considerazione della gravità dei fatti occorsi e del conseguente venir meno della fiducia nei suoi confronti ai sensi dell'art. 2119 c.c. e delle norme del CCNL applicato, le comunichiamo (per le motivazioni indicate nella contestazione disciplinare che costituisce parte integrante della presente nota) il licenziamento per giusta causa con decorrenza i fini economici dal 21 gennaio 2024” (allegato 2 fascicolo parte ricorrente).
Quanto alle giustificazioni del ricorrente si legge tra l'altro “… Sono consapevole di aver violato il regolamento aziendale e ne sono mortificato. Vi chiedo di perdonare i miei errori…”, sostenendo di avere sempre prestato la propria attività con cura ed onestà (allegato
4 fascicolo parte ricorrente).
Ciò premesso, nella fattispecie in esame, i fatti addebitati al ricorrente risultano pacifici per stessa ammissione dello stesso e sono stati provati dal datore di lavoro anche in relazione all'elemento soggettivo che sorregge la condotta trasgressiva.
Nel caso di specie, le modalità della condotta attorea e in particolare la sistematicità dei comportamenti contestati, numerosi e ripetuti nel tempo, sono – ad avviso del decidente
- sintomatici dell'intenzionalità della condotta attorea e della gravità della medesima, anche a prescindere dal valore dei beni e dal denaro indebitamente incassato dal ricorrente.
Non può ignorarsi che trattasi di condotte che recidono irrimediabilmente il vincolo fiduciario con il datore di lavoro, anche in ragione delle specifiche mansioni affidate al ricorrente nella gestione della cassa e dei precedenti disciplinari a suo carico.
pagina 6 di 8 In particolare, dalla documentazione versata in atti dalla società convenuta emerge a carico del ricorrente un'ipotesi di recidiva specifica reiterata infrabiennale, essendogli stati contestati anche in precedenza numerosi ammanchi di cassa, sanzionati con due multe pari a due ore di retribuzione e altre due multe pari a quattro ore di retribuzione.
Si tratta di elementi che smentiscono l'asserita irreprensibilità del ricorrente nell'arco del rapporto di lavoro intercorso con la società ed anche l'asserita assenza di procedimenti disciplinari a proprio a carico (pagina 3 ricorso).
In ogni caso, il ricorrente non ha fornito prova di alcuna valida esimente
Non risulta dimostrata la riferita prassi aziendale “… per i dipendenti, onde evitare di fare pausa durante l'orario di maggiore affluenza dei clienti in cassa, (n.d.r. di) utilizzare la merce (come bottigliette d'acqua) per ristorarsi. Tale merce veniva prelevata e passata allo scanner, con emissione del relativo scontrino, proprio perché il ricorrente (come anche gli altri colleghi) a fine turno, durante le operazioni di chiusura cassa, riponevano nel vano contanti il denaro corrispondente alla merce prelevata, per evitare ammanchi” (così in ricorso).
In disparte la considerazione che la contestazione disciplinare non riguarda soltanto la superiore condotta, è appena il caso di rilevare che risulta che il ricorrente non abbia prelevato soltanto merce destinata all'immediato ristoro e consumo come bottigliette d'acqua ma anche wurstel e “panciottini”.
Parimenti, non può rinvenirsi alcuna giustificazione nella riferita e non dimostrata circostanza che il punto vendita presso cui era addetto il ricorrente sia frequentato “… da numerosissimi senzatetto, stranieri e italiani, e tale circostanza crea un caos tale per cui è facile che ci si possa distrare e/o che possa sfuggire di passare qualche prodotto sul rullo, come è accaduto nel caso di specie”.
Al riguardo, occorre ribadire che le condotte contestate al ricorrente in uno con i precedenti specifici sanzionati dimostrano il carattere non episodico dei comportamenti addebitati, pertanto non riconducibili a colposa disattenzione o distrazione.
La condotta valutata in concreto deve pertanto ritenersi atta a scalfire il rapporto fiduciario, apparendo la stessa idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento del lavoratore agli obblighi scaturenti dal rapporto di lavoro, risultando perciò la sanzione espulsiva proporzionata rispetto alla gravità del fatto come in concreto pagina 7 di 8 manifestatosi, tenuto conto di tutti gli elementi del caso come prima evidenziati
(intenzionalità, modalità della condotta, recidiva).
Al riguardo, è bene rammentare che l'inadempimento del lavoratore non solo non deve essere di scarsa importanza – come previsto in linea generale per la risoluzione dei contratti dall'art. 1455 c.c. – ma deve essere caratterizzato da una certa gravità da accertarsi in un contesto multifattoriale, inteso come l'ampia cornice spazio temporale ed ambientale in cui la condotta addebitata, in sé considerata, si inserisce e che deve essere valutata per ritenere legittimo o meno il licenziamento, anche quanto alla proporzionalità della sanzione.
Secondo la suprema Corte “La sussistenza in concreto di una giusta causa di licenziamento va accertata in relazione sia della gravità dei fatti addebitati al lavoratore - desumibile dalla loro portata oggettiva e soggettiva, dalle circostanze nelle quali sono stati commessi nonché dall'intensità dell'elemento intenzionale -, sia della proporzionalità tra tali fatti e la sanzione inflitta, con valutazione dell'inadempimento in senso accentuativo rispetto alla regola generale della "non scarsa importanza" dettata dall'art. 1455 c.c.” (Cass. n.
21017/2015).
Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo ex d.m.
55/2014, con applicazione dei minimi tariffari, tenuto conto della natura e del valore della controversia, delle questioni trattate e dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sul ricorso depositato in data 7 agosto 2024 da Pt_1
nei confronti di in persona del legale rappresentante pro
[...] Controparte_1
tempore, uditi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione in favore della società delle spese di lite, che liquida in euro 2108,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali.
Catania, 9 gennaio 2025 Il Giudice del Lavoro
(dott.ssa Concetta Ruggeri)
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