Ordinanza collegiale 9 aprile 2024
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 16/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00038/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00314/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 314 del 2022, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sandra Biglioli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in La Spezia, viale Italia, n.121;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, n. 4;
per il risarcimento del danno non patrimoniale
in qualità di dipendente in congedo (militare) del Ministero della Difesa;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2024 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso indicato in epigrafe, il ricorrente chiede a questo Tribunale di condannare il Ministero della Difesa, in qualità di datore di lavoro, a risarcirlo per il danno biologico e il danno non patrimoniale subito per avere contratto l’infermità “ ispessimenti pleurici a placca in parte calcifici con funzionalità conservata ” e “ adenocarcinoma polmonare del lobo superiore destro ” durante il servizio in Marina Militare alle dipendenze del Ministero della Difesa, il quale, attraverso i preposti e direttamente con condotta colposa, avrebbe adottato misure non idonee o avrebbe omesso di adottare le misure idonee alla tutela della salute del dipendente durante il servizio.
Tale condotta si inquadrerebbe nel novero della responsabilità contrattuale ex articolo 2087 c.c. per avere esposto il dipendente a situazioni pericolose nel contesto dell’attività lavorativa così da inserirlo in situazioni potenziali di verificazione di danno alla persona e rileverebbe anche ai sensi dell’articolo 2043 c.c. come violazione del neminem ledere .
Con ordinanza n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, questo Tribunale ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio, nominando c.t.u. il dott. Giancarlo Maltoni con studio in Firenze, via Pippo Spano n. 19, il cui nominativo risulta inserito e desunto dall’Albo dei c.t.u. del Tribunale di Firenze e individuando i seguenti quesiti: “ alla luce di tutta la documentazione depositata in giudizio, accerti se la malattia contratta dal ricorrente risulti o meno in connessione causale, secondo il criterio del “più probabile che non” affermato in materia sanitaria (Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2022, n. 10050; Cass. civ., sez. VI, 31 dicembre 2021, n. 42104) con le condizioni di lavoro del ricorrente medesimo (e, in particolare, l’esposizione all’amianto); - salva ed impregiudicata ogni decisione in ordine all’an della responsabilità, risulta comunque opportuno, ai fini di una più celere definizione del giudizio, demandare al c.t.u. anche di accertare e quantificare il danno non patrimoniale, nella qualità di danno biologico e di danno morale subito ed eventualmente da riconoscersi al sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ”.
In data 18 luglio 2024 il consulente tecnico d’ufficio ha depositato la relazione.
All’udienza pubblica del 13 novembre 2024 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. - Nel gravame si riferisce che il ricorrente, attualmente in congedo, aveva prestato servizio presso il Ministero della Difesa in qualità di motorista navale della Marina Militare (allegando, come elemento di prova, il documento matricolare). Più nello specifico, il ricorrente afferma di essersi arruolato nella Marina Militare presso l'-OMISSIS- -OMISSIS- dal -OMISSIS- e che sino al congedo, avvenuto in data -OMISSIS-, aveva svolto servizio di motorista navale.
Nel ricorso si afferma che, come motorista navale, il ricorrente aveva svolto il servizio su Unità Navali (Nave Quarto, Nave Canopo, Nave San Giorgio, Nave Impetuoso, Nave Sterope, Nave Duilio, Nave Todaro, Nave Impavido, Nave Castore, Rimorchiatore Gagliardo, Nave Vesuvio, Nave San Marco) e che, in tale contesto, era stato esposto a fibre di amianto in modo continuativo e rilevante. Tale esposizione sarebbe certificata anche dalla Marina Militare nel curriculum lavorativo consegnato all’INAIL al fine di indicare il periodo di esposizione qualificata ad amianto.
Il ricorrente afferma che, negli anni trascorsi a bordo, oltre 25, in base alla sua formazione, gli sarebbero stati affidati incarichi nel servizio di condotta nave e manutenzione. Più precisamente, si evidenzia che, quando si eseguivano manutenzioni a carattere ordinario su macchinari definiti “caldi” perché alimentati a vapore, come le turbine e le tubazioni comprese valvole di apertura e chiusura, tutte coibentate di amianto, era spesso necessario, onde accedere alla parte interessata, distruggere la coibentazione presente, e che tale azione veniva eseguita generalmente con martello e scalpello, senza alcuna protezione individuale delle vie respiratorie.
Alla luce di quanto sopra, il ricorrente sostiene che, nell’arco temporale che va dal -OMISSIS- al -OMISSIS-, per ragioni connesse all'espletamento delle sue funzioni, egli avrebbe subito una costante esposizione all'amianto, senza protezione e senza indicazione alcuna della pericolosità (esposizione diretta sia per il lavoro svolto sia per la permanenza a bordo).
Tale esposizione sarebbe confermata dallo studio condotto da CO (consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) su incarico dell'INAIL, avente ad oggetto la valutazione dell'esposizione del personale militare e civile operante negli Arsenali marittimi e/o altri Enti di terra e sulle UUNN.
La stessa Marina Militare avrebbe ammesso che sulle Unità Navali in servizio dapprima del 1945 e poi dal 1945 al 1995, vi sarebbe stato un uso incontrollato di materiali contenenti amianto che avrebbero esposto, in senso di contaminazione, tutto il personale imbarcato.
Sulla questione il ricorrente allega un “pandettato” del 10 gennaio -OMISSIS- dove è inserito un elenco di materiale in amianto.
Nel ricorso, si afferma altresì che altrettanto pacifica sarebbe la circostanza che nessuno dei militari esposti avesse in dotazione sistemi di protezione individuale, poiché in nessuno dei comunicati di competenza dello Stato Maggiore diretti ai singoli uffici e/o alle singole UUNN si sarebbe disposto l’utilizzo di sistemi di protezione per gli operatori e per coloro che soggiornavano durante gli imbarchi e ciò nemmeno per coloro che avevano incarichi specifici di manipolazione delle componenti delle UUNN nella fasi di manutenzione o nelle fasi di riparazione nelle avarie.
Più nello specifico, la Direzione Armamenti Navali (NAVARM) ha dichiarato che “ il primo contratto di acquisizione di Unità Navale che espressamente prevedeva il divieto all’utilizzo di materiale contenente amianto è quello relativo a Nave San Giusto, consegnata alla MMI nel mese di giugno del 1994 ”, che “ l’impiego dell’amianto a bordo delle UU.NN. ha subito comunque restrizioni sin dalla costruzione delle Unità classe Minerva ”, che “ nelle Unità Navali precedenti, l’utilizzo dell’amianto non era sottoposto a restrizioni” e che “alcune delle Unità navali riportate in elenco sono state radiate in data posteriore al 1995 ”.
Nel ricorso si afferma che a seguito di accertamenti per disturbi respiratori persistenti, era stata posta diagnosi di “ ispessimenti pleurici a placca in parte calcifici con funzionalità conservata ”, che in data 30.10.2015 il ricorrente aveva presentato domanda di dipendenza dal servizio per l’infermità “ asbestosi pleuropolmonare a placche scleroialinosiche bilaterale ”, attivando l’iter previsto dal d.P.R. n. 461 del 29 ottobre del 2011, per ottenere il riconoscimento della condizione di equiparato a vittima del dovere e che, con modello -OMISSIS- del 12 aprile 2016, la Commissione medica ospedaliera del Dipartimento Militare Medicina Legale della Spezia aveva riscontrato il sottufficiale -OMISSIS- -OMISSIS- affetto da “ ispessimenti pleurici a placca in parte calcifici con funzionalità respiratoria conservata in anamnesi lavorativa positiva per esposizione all’amianto ”, attribuendo la percentuale del 5% alla infermità, senza ascrivere l’infermità ad alcuna categoria.
Il Ministero della Difesa – Direzione Centrale della Previdenza Militare e della Leva -, con decreto n. -OMISSIS- del 02.10.2018, decretava dunque la dipendenza dal servizio della infermità ispessimenti pleurici a placca in parte calcifici con funzionalità respiratoria conservata, ma riteneva che l'istanza presentata il 06.10.2015, con la quale il ricorrente aveva richiesto tra l'altro la concessione dell'equo indennizzo, non poteva trovare accoglimento in quanto l'infermità era stata giudicata non ascrivibile a categoria.
Con parere espresso nell’adunanza n. -OMISSIS- del 28.11.2017, il Comitato di Verifica, certificava che l’infermità “ ispessimenti pleurici a placca in parte calcifici con funzionalità respiratoria conservata in anamnesi lavorativa positiva per esposizione ad amianto, già riconosciuta dipendente da causa di servizio ”, poteva ritenersi “ riconducibile alle particolari condizioni ambientali od operative di missione, previste dall’art. 1, comma 1, lettera C, del D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 e risultanti dagli atti, le quali hanno esposto il dipendente a circostanze straordinarie e fatti di servizio caratterizzati da maggiori rischi in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto ponendosi quali causa ovvero quantomeno concausa efficiente e determinante della patologia suddetta ”, precisando che il Collegio era giunto alle predette conclusioni “ tenuto anche conto che la Direzione per l’impiego del Personale Militare della Marina, con nota allegata al fascicolo, ha dichiarato che le navi a bordo delle quali ha prestato servizio l’interessato sono state costruite quando l’amianto era comunemente impiegato anche nella costruzione delle stesse e non sottoposto a restrizioni ”.
Il Ministero della Difesa con decreto n. -OMISSIS- del 03.04.2019 riconosceva -OMISSIS- -OMISSIS- equiparato alle Vittime del Dovere e decretava la liquidazione della speciale elargizione di cui alla l. n. 302 del 20 ottobre 1990 per un importo totale pari a euro 11.410,00.
Nel gravame si afferma che nel 2019, in fase di acutizzazione dei sintomi respiratori, veniva accertata la presenza di nodulo polmonare destro e l’esame istologico refertava: adenocarcinoma invasivo, moderatamente differenziato infiltrante la pleura parietale pT3 G2 e microfocolaio di adenocarcinoma in situ, pT1s., che nel gennaio 2020 il ricorrente era stato sottoposto a resezione atipica del lobo superiore destro presso l’Azienda Ospedaliera Pisana-Ospedali Riuniti Santa Chiara con diagnosi di dismissione di adenocarcinoma polmonare (pT3 G2) trattato chirurgicamente con persistenza di captazione in regione pleurica destra in fase di inquadramento diagnostico terapeutico e che, anche all’attualità, egli era sottoposto a costanti controlli al fine di verificare da subito una ripresa della malattia oncologica.
2. - In via preliminare, il Collegio deve accertare se effettivamente il ricorrente, nell’ambiente di lavoro, fosse stato esposto all’inalazione di polveri di amianto.
Ebbene, sul punto, il Collegio evidenzia che dalla lettura dello studio condotto da CO (consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione) su incarico dell'INAIL, avente ad oggetto la “ Valutazione tecnica della esposizione all'amianto utile ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali per i dipendenti militari e civili in servizio presso gli Arsenali militari marittimi e altri Enti di terra” emerge che a bordo (in misura maggiore sulle unità di passata generazione) delle navi si poteva trovare amianto in svariate applicazioni, tra le quali: impasti rinforzati con rete metallica per coibentare pareti dei locali di vita, pannelli usati come paratie tagliafiamma, isolamento termico delle tubolature, isolamento termico di condotte di scarico, materiale riempitivo a chiusura degli attraversamenti a paratia di cavi elettrici, cartoni isolanti in resistenze elettriche, interruttori ed altri componenti elettrici di bordo, tele per coibentazione tubi e materassini per valvole e turbine, materiali di attrito per freni, frizioni e giunti, guarnizioni interposte fra flange, tubi e condotte gas e tute ignifughe per le squadre antincendio. Nello studio si precisa che i materiali contenenti amianto si concentravano prevalentemente nei rivestimenti delle tubolature, nonché nell’apparato motore, nel sistema di climatizzazione, nell’impianto e negli apparati d’impianto elettrico, negli altri impianti di servizio a bordo, nel tonneggio, nelle cucine, nei locali tecnici, nelle cale e nei depositi, negli altri locali come officine, nelle tubazioni passanti per i locali o a tamponatura del passaggio dei cavi elettrici, nei rivestimenti di porte, paratie, e soffitti e questo perché, si precisa nella relazione, “ riflette l’utilizzo comunemente diffuso nella tecnica costruttiva della cantieristica navale ”.
Nello studio si precisa ulteriormente che “ La peculiarità operativa dei vari tipi di piattaforma ha aggiunto altre specifiche applicazioni: è stato trovato amianto anche nei moto compressori palombari sulle navi che espletavano tale servizio, e nei locali adibiti al soccorso unità subacquee (camera iperbarica, campana di recupero Mc Cann); ancora, il minerale era presente all'esterno degli scafi resistenti di alcuni sommergibili e nei locali di manovra delle unità di supporto anfibio” .
Nella relazione CO, inoltre, quanto all’individuazione delle mansioni per le quali può essere dichiarata come accertata l’esposizione qualificata ad amianto, si precisa quanto segue: “ Per quanto illustrato, considerando le mansioni che verosimilmente sono direttamente intervenute in attività a possibile rischio e quelle a stretto contatto con esse, la quotidianità di piccoli interventi di disturbo e regolazione su congegni ed apparati contenenti amianto, nonché l'occorrenza saltuaria di possibili lavorazioni comportanti il rilascio e la permanenza di fibre di amianto a livello significativo nei locali tecnici e locali vari di bordo, l'esposizione qualificata si ritiene riconoscibile per il personale con i seguenti profili: Ufficiali del Genio Navale e delle Armi Navali (questi ultimi esclusivamente quando assegnati ai servizi di piattaforma di cui al par. 3); Sottufficiali e militari di truppa in possesso delle specialità/abilitazioni risultanti dalla sottostante tabella 2…” (tecnici di macchine, meccanici, motoristi navali, elettricisti, sommergibilisti - pag. 34 della relazione CO). Nell’allegato i della relazione, inoltre, è indicato un elenco “ delle navi per le quali si riconosce l'esposizione qualificata ai fini dell'ottenimento dei benefici previdenziali ex l. 257/92 e s.m.i. ”.
Sulla questione, il ricorrente allega altresì un pandettato del 10 gennaio -OMISSIS- dove è inserito un elenco di materiale in amianto, tra i quali: amianto in fogli compressi, amianto, amianto per guarnizioni, costume impermeabile, tuta di amianto, guanti di amianto, vestito di amianto completo, cappucci di amianto, grembiuli di amianto, stivali di amianto, amianto in corda o filo bianco, vestito antincendio di amianto. Tale documento certifica la presenza di tali oggetti in magazzino.
Inoltre, la Direzione Armamenti Navali (NAVARM), nella nota prot. N. UGCT/1/0571, ha dichiarato che “ il primo contratto di acquisizione di Unità Navale che espressamente prevedeva il divieto all’utilizzo di materiale contenente amianto è quello relativo a Nave San Giusto, consegnata alla MMI nel mese di giugno del 1994 ”, che “ l’impiego dell’amianto a bordo delle UU.NN. ha subito comunque restrizioni sin dalla costruzione delle Unità classe Minerva ”, che “ nelle Unità Navali precedenti, l’utilizzo dell’amianto non era sottoposto a restrizioni ” e che “ alcune delle Unità navali riportate in elenco sono state radiate in data posteriore al 1995 ”.
Per quanto riguarda la circostanza in fatto dell’esposizione del ricorrente ad amianto, il consulente tecnico, nella relazione, riconosce quanto segue: “ Dunque nel caso del signor -OMISSIS- -OMISSIS- è possibile dimostrare un prolungato contatto con le polveri di amianto durante lo svolgimento della sua attività di servizio nella Marina Militare dove, arruolato nell’anno 1957, per venticinque anni è stato esposto all’inalazione di polveri di amianto durante la sua permanenza sulle navi militari dove ha svolto l’attività di meccanico e, successivamente, dal 1974 all’anno 2000, di Ufficiale addetto ai servizi di macchina. Peraltro la prolungata esposizione nociva subita dal paziente in questo lungo periodo risulta documentata anche da una indagine conoscitiva effettuata dalla sede di Carrara dell’INAIL che ha esaminato dettagliatamente il curriculum professionale del paziente. Sono state illustrate diverse fasi della sua attività professionale a far data dall’anno -OMISSIS- all’anno 1991, attività di servizio durante la quale il -OMISSIS- è stato imbarcato su numerose navi militari svolgendo attività gravate da alto rischio professionale. Devesi inoltre rilevare che il periziando, pur svolgendo la sua attività lavorativa con mansioni diverse, ha sempre soggiornato a lungo in locali dove erano disperse polveri di amianto in concentrazioni purtroppo non soggette a precisa quantificazione. Comunque deve essere considerato l’alto potere cancerogenico dell’amianto anche in dosi non particolarmente elevate ”.
Del resto, la stessa Amministrazione, nella relazione depositata in data 25 ottobre 2022 evidenzia quanto segue: “ non è intendimento della Marina Militare contestare che sulle navi dove è stato imbarcato il militare potessero essere presenti materiali contenenti amianto, in quanto incontestabilmente usato su tutte le navi di tutte le marine del mondo, mercantili e militari, dalla fine `800 fino agli inizi degli anni `90” .
Alla luce di tutto quanto sopra esposto si deve ritenere che il ricorrente sia stato esposto durante la sua attività lavorativa all’inalazione di polveri di amianto.
3. – Ciò posto, il ricorrente, facendo valere in primis una responsabile contrattuale per violazione dell’art. 2087 c.c., al fine della sua configurabilità, rileva se il datore di lavoro, nel caso in esame, possa ritenersi responsabile dell’evento lesivo (per condotta sostanzialmente omissiva).
In via generale, si osserva che, ai sensi dell’art. 2087 c.c., è obbligo del datore di lavoro garantire che l’ambiente di lavoro sia sano.
Invero, l’art. 2087 (norma la cui violazione è fatta valere nella controversia in esame), rubricato “ Tutela delle condizioni di lavoro ”, dispone chiaramente quanto segue: “ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro ”.
La Cassazione, ai sensi dall’art. 2087 c.c., ravvisa la responsabilità colposa del datore di lavoro che indebitamente tolleri l’esistenza di una condizione lesiva della salute, cioè nociva (Cass., sez. lav., 26 febbraio 2024, n. 5061).
Più nello specifico, la Cassazione ha condivisibilmente chiarito che “… si deve al riguardo rilevare che, come ribadito anche di recente da questa Corte (Cass. 3.8 2012 n. 13956 nonché Cass. 8.10.2012 n. 17092 e da ultimo Cass. sez. lav. n. 18626 del 5/8/2013), la responsabilità dell'imprenditore per la mancata adozione delle misure idonee a tutelare l'integrità fisica dei lavoratore discende o da norme specifiche o, quando queste non siano rinvenibili, dalla norma di ordine generale di cui all'art. 2087 c.c., la quale impone all'imprenditore l'obbligo di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte quelle misure che, secondo la particolarità del lavoro in concreto svolto dai dipendenti, si rendano necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori (v. fra le altre Cass. 19-4-2003 n. 6377, Cass. 1-10-2003 n. 16645) ” (Cass. sez. lav., 6 novembre 2015, n. 22710).
Con particolare riferimento all’inalazione di polveri di amianto, il Collegio richiama quanto chiaramente e condivisibilmente evidenziato dalla Cassazione: “ In particolare, con riferimento all'inalazione di polveri di amianto questo giudice di legittimità (nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto responsabili ex art. 2087 c.c. le Ferrovie dello Stato per non aver predisposto, negli anni 60, le cautele necessarie a sottrarre il proprio dipendente al rischio amianto), ha asserito che "la responsabilità dell'imprenditore ex art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia non è circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, ma deve ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico" (v. Cass. 14-1-2005 n. 644). Parallelamente (in relazione ad una fattispecie concernente il periodo 1975/1995) questa Corte ha affermato che la detta responsabilità pur non essendo di carattere oggettivo, deve ritenersi volta a sanzionare l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e del connesso rischio (Cass. 1-2-2008 n. 2491 e Cass. 11-7-2011 n. 15156). Inoltre è stata anche ritenuta la irrilevanza della circostanza che il rapporto di lavoro si fosse svolto (in quel caso) dall'anno 1956 sino al gennaio 1980 mentre specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto sono state introdotte per la prima volta col D.P.R. 10 febbraio 1982, n. 15 (Cass. 30-6-2005 n. 14010). ” (Cass. sez. lav., 6 novembre 2015, n. 22710).
Inoltre, la Cassazione ha evidenziato quanto segue: “… si è rimarcato che "la pericolosità della lavorazione dell'amianto era nota da epoca ben anteriore all'inizio del rapporto di lavoro de quo. Già il R.D. 14 giugno 1909, n. 442, che approvava il regolamento per il T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, includeva la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi nei quali l'applicazione delle donne minorenni e dei fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele, con una specifica previsione dei locali ove non era assicurato il pronto allontanamento del pulviscolo. Analoghe disposizioni dettava il regolamento per l'esecuzione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, emanato con D.Lgt. 6 agosto 1916, n. 1136, art. 36, tabella B, n. 13 e il R.D. 7 agosto 1936, n. 1720, che approvava le tabelle indicanti i lavori per i quali era vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni, prevedeva alla tabella B i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui era consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni e, tra questi, al n. 5, la lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura. Lo stesso R.D. 14 aprile 1927, n. 530, tra gli altri agli artt. 10, 16, e 17, conteneva diffuse disposizioni relative alla aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche. D'altro canto l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, era conosciuta fin dai primi del 900 e fu inserita tra le malattie professionali con la L. 12 aprile 1943, n. 455. In epoca più recente, oltre alla Legge Delega 12 febbraio 1955, n. 52, che, all'art. 1, lett. F, prevedeva di ampliare il campo della tutela, al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, e alle visite previste dal D.P.R. 20 marzo 1956 n. 648, si deve ricordare il regolamento 21 luglio 1960, n. 1169 ove all'art. 1 si prevede, specificamente, che la presenza dell'amianto nei materiali di lavorazione possa dar luogo, avuto riguardo alle condizioni delle lavorazioni, ad inalazione di polvere di silice libera o di amianto tale da determinare il rischio; si può, infine, ricordare che il premio supplementare stabilito dal T.U. n. 1124 del 1965, art. 153 per le lavorazioni di cui all'allegato n. 6, presupponeva un grado di concentrazione di agenti patogeni superiore a determinati valori minimi ”, con la precisazione che “… l'imperizia, nella quale rientra la ignoranza delle necessarie conoscenze tecnico - scientifiche, è uno dei parametri integrativi al quale commisurare la colpa, e non potrebbe risolversi in esimente da responsabilità per il datore di lavoro. Da quanto esposto discende che all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del dante causa dei ricorrenti era ben nota l'intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto, tanto che l'uso di materiali che ne contengono era sottoposto a particolari cautele, indipendentemente dalla concentrazione di fibre. Si imponeva, quindi, il concreto accertamento della adozione di misure idonee a ridurre il rischio connaturale all'impiego di materiale contenente amianto, in relazione alla norma di chiusura di cui all'art. 2087 c.c., ed al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303, art. 21, ove si stabilisce che nei lavori che danno normalmente luogo alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare provvedimenti atti ad impedire o ridurre, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro" soggiungendo che "le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione", cioè devono avere caratteristiche adeguate alla pericolosità delle polveri. Devono altresì esser tenute presenti altre norme dello stesso D.P.R. n. 303 ove si disciplina il dovere del datore di lavoro di evitare il contatto dei lavoratori con polveri nocive: così l'art. 9, che prevede il ricambio d'aria, l'art. 15, che impone di ridurre al minimo il sollevamento di polvere nell'ambiente mediante aspiratori, l'art. 18, che proibisce l'accumulo delle sostanze nocive, l'art. 19, che impone di adibire locali separati per le lavorazioni insalubri, l'art. 20, che difende l'aria dagli inquinamenti con prodotti nocivi specificamente mediante l'uso di aspiratori, l'art. 25, che prescrive, quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, che i lavoratori siano forniti di apparecchi di protezione". Da questa ricostruzione storico-giuridica dell'art. 2087 c.c., in relazione alla fattispecie di cui è causa va tratta la conclusione che l'onere della prova gravava sulla datrice di lavoro che avrebbe dovuto dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specifica dalle suddette norme, essendo incontestato il nesso causale tra l'evento (morte per mesotelioma pleurico del dante causa degli odierni ricorrenti) e l'attività svolta dal D. in ambienti a contatto con l'amianto. Non è quindi condivisibile la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale in merito alla ritenuta insussistenza dell'elemento psicologico atto a fondare la responsabilità della parte datoriale in base alla considerazione che all'epoca dei fatti di causa non si sapeva che anche singole fibre d'amianto inalate potevano essere letali: invero, per le ragioni sopra esposte, quel che rileva è, piuttosto, il mancato assolvimento della suddetta prova liberatoria da parte della datrice di lavoro, trattandosi di responsabilità contrattuale per omessa adozione, ai sensi dell'art. 2087 c.c., delle opportune misure di prevenzione atte a preservare l'integrità psico- fisica del lavoratore nel luogo di lavoro, pur tenendosi conto della concreta realtà aziendale e della maggiore o minore possibilità di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico. E', quindi, irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ” (Cass. sez. lav., 6 novembre 2015, n. 22710).
Ebbene, dagli atti di giudizio, non emerge che il datore di lavoro abbia apprestato tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro in questione, l'esperienza e la tecnica note, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica del ricorrente e che, dunque, abbia fatto tutto il possibile per evitare il danno (prova liberatoria) attraverso l'adozione di cautele previste in via generale e specificate dalle norme tutte richiamate nella sentenza della Cassazione sopra riportata.
4. - Per quanto riguarda il nesso causale sul piano materiale, il Collegio si limita a richiamare le conclusioni raggiunte sul punto dal consulente tecnico incarico da questo Tribunale: “ è possibile esprimere un giudizio positivo sul nesso causale tra l’attività lavorativa professionale svolta dal periziando e l’insorgenza della patologia da amianto a carico dell’apparato respiratorio. Per il -OMISSIS- risulta sufficientemente dimostrata una prolungata esposizione all’inalazione delle polveri di amianto a causa e nel corso della sua attività professionale svolta a bordo delle navi militari. Il nesso causale risulta sufficientemente verificato per i soggetti che hanno svolto la propria attività, certamente un lungo periodo, sulle navi della Marina Militare, come affermato dalla sentenza della Cassazione Penale (n. 44349 del 6.11.2023) dedicata all’esame delle “patologie asbesto-correlate fra i soggetti di cui è stata riconosciuta la genesi professionale del mesotelioma e del cancro polmonare”; in questo gruppo risultano soggetti che hanno svolto a lungo la loro attività in Marina. In particolare, la sentenza riporta la storia professionale e clinica di un soggetto deceduto per carcinoma polmonare metastatizzato insorto senza dubbio per la prolungata esposizione all’amianto durante il servizio prestato per la Marina Militare nel periodo 1983-85 – 1986-1991. Per quanto riguarda questo caso, i Giudici della Suprema Corte hanno affermato che “l’incidenza diretta e rilevante dall’esposizione all’amianto sul progresso del tumore è provata dalla presenza di placche pleuriche e calcifiche e dall’asbestosi pleuro-polmonare contestualmente accertata alla lesione neoplastica”. Nel caso di specie è stato peraltro ulteriormente precisato che il carcinoma polmonare metastatizzato responsabile del decesso è risultato conseguente ad una elevata esposizione all’amianto durante la lunga attività di servizio in navi ampiamente coibentate con questa sostanza con la comparsa di pleuropatia benigna (placche pleuriche) asbesto correlata e contestuale sviluppo di noduli polmonari di natura neoplastica…Aggiungasi che, dalla documentazione medico legale allegata al presente fascicolo, risulta evidente che la patologia neoplastica sofferta dal -OMISSIS- è insorta dopo un lungo tempo di latenza rispetto alla cessazione dell’attività di servizio (oltre 15 anni) come normalmente avviene per la patologia conseguente alla prolungata esposizione all’amianto; in questo caso inizialmente con la comparsa di placche pleuriche associata a fibrosi polmonare e quindi con la formazione di micronoduli polmonari di natura neoplastica. Peraltro, il riconoscimento del nesso causale tra la predetta esposizione nociva e l’insorgenza della patologia tumorale risulta dimostrata, oltre che dalle specifiche mansioni da lui svolte durante il servizio in qualità di “conduttore di motori navali, assistente tecnico motorista, meccanico specializzato, ecc.”, descritto nel ricorso depositato in atti, anche e soprattutto dalla Commissione del Dipartimento Militare di Medicina Legale di La Spezia che ha sottoposto il paziente a consulenza specialistica in data 30.10.2015 e successivamente. In queste sedi sono state accertate “le prime conseguenze” della prolungata esposizione nociva costituite dalle placche pleuriche e dalla presenza di un “micronodulo sub pleurico nel segmento anteriore del lobo superiore di destra”, indagine conclusa con indicazione medico legale del danno biologico riconducibile alla patologia a quell’epoca accertata. Ha fatto seguito, quando la patologia neoplastica era già stata diagnosticata e oggetto di trattamento chirurgico, la relazione medico legale del suo consulente tecnico, Dott. Francesco Buono, redatta nel gennaio dell’anno 2021 . Per quanto sopra esposto possiamo ragionevolmente affermare, secondo il criterio civilistico del “più probabile che non”, che il -OMISSIS- -OMISSIS- fu affetto, a causa della sua attività professionale in qualità di dipendente della Marina Militare, da asbestosi polmonare con la formazione di placche pleuriche e, in seguito, di adenocarcinoma invasivo associato al riscontro di un adenocarcinoma in situ. Per questa patologia di natura professionale il periziando ha sofferto un periodo di malattia che sarà di seguito oggetto di considerazione oltre, naturalmente, ad una prolungata sofferenza psicofisica. Come è stato sopra evidenziato, in un arco cronologico di circa 20 anni, durante il quale il signor -OMISSIS- -OMISSIS- ha espletato continuativamente servizio nella Marina Militare, è stato esposto con sostanziale continuità alla inalazione di polveri di amianto che hanno determinato la predetta patologia a carico dell’apparato respiratorio” .
5. - Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si ritiene pertanto che il ricorrente abbia sufficientemente soddisfatto l’onere di provare l’esistenza del danno e la nocività dell’ambiente di lavoro e che, pertanto, non possa mettersi in dubbio che, nel caso in esame, sussista un grave danno biologico del lavoratore da esposizione professionale ad amianto.
6. - Per quanto riguarda la quantificazione di tale danno non patrimoniale.
Sul punto, è sufficiente, anzitutto, richiamare le conclusive argomentazioni svolte dal consulente tecnico, dopo l’analisi della documentazione sanitaria depositata dal ricorrente, in applicazione di quel diffuso orientamento giurisprudenziale secondo cui “ il giudice quando aderisce alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisce l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento; non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte" (cfr. Cass. sent. n. 1815/2015; Cass. civ. n. 282/2009; così anche Cass. civ. n. 8355/2007 e n. 12080/2000); analogo principio è stato, invero, espresso anche in riferimento specifico alla verificazione (cfr. Consiglio di Stato sez. IV, 16/04/2015, n.1955) ” (Cons. Stato, sez. III, 20 novembre 2019, n. 7927).
E ciò vieppiù a dirsi in ragione del fatto che questa Sezione ha imposto come metodica di indagine che, prima di depositare la relazione finale, il consulente tecnico sottoponesse una bozza delle proprie deduzioni alle parti, onde consentire ad esse di presentare osservazioni scritte sulle quali lo stesso consulente tecnico è stato espressamente chiamato a prendere posizione.
Ebbene, per quanto interessa in questa sede, nella relazione si legge: “ Procedendo a quantificare successivamente il danno biologico permanente residuato al paziente dopo la sostanziale conclusione dello stato di malattia, terminato con la convalescenza successiva all’intervento chirurgico di lobectomia polmonare effettuato presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Pisa è necessario valutare quali siano le reali condizioni attuali del periziando. La storia clinica del paziente può essere ricostruita attraverso la documentazione sanitaria agli atti dalla quale è possibile ricostruire il decorso clinico conseguito ai primi accertamenti diagnostici nel dicembre dell’anno 2015 quando, a seguito di un esame RX del torace, fu evidenziata la presenza di un “micronodulo sub pleurico nel segmento anteriore del lobo superiore di destra...”. Da allora lo stato patologico si è sviluppato con continuità cronologica rendendo necessaria l’esecuzione di ripetute visite di controllo e di esami diagnostici, tutti documentati agli atti. Giova in particolare ricordare che la prima consulenza pneumologica, di poco successiva all’esame TAC del torace, fu effettuata all’inizio del mese di febbraio dell’anno successivo e in tale occasione fu confermata la presenza del suddetto micronodulo sub-plenico oltre a “ispessimenti pleurici a placche in parte calcifici soprattutto in regione superiore bilateralmente”. Come dimostrato dal risultato degli esami diagnostico-strumentali, di cui il paziente ha necessitato con continuità cronologica, le sue condizioni fisiche sono solo modestamente aggravate nel periodo successivo fino al novembre dell’anno 2019 quando, stante l’aumento significativo delle dimensioni del nodulo polmonare, il paziente è stato sottoposto a biopsia trans-toracica che ha consentito la diagnosi di “adenocarcinoma invasivo moderatamente differenziato” così stadiato: “G2 pT3”, associato ad un adenocarcinoma in situ. Non vi è dubbio pertanto che in quell’anno la patologia dalla quale il paziente era affetto si fosse decisamente aggravata tanto da accentuare contestualmente la sintomatologia soggettiva e aggravare le sue condizioni generali. Si giunge così al ricovero presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, protrattosi dal 18.01.2020 al 3.02.2020, durante il quale il paziente è stato sottoposto a ulteriori accertamenti diagnostici e ad intervento chirurgico di “pneumectomia del lobo superiore destro” che, all’esame istologico del preparato operatorio ha confermato la diagnosi precedentemente formulata su base bioptica, ovvero, la presenza di un “adenocarcinoma invasivo moderatamente indifferenziato (G2) infiltrante la pleura parietale, mentre il parenchima polmonare collaterale è riscontrato affetto da un microfocolaio di adenocarcinoma in situ”. È stata ovviamente confermata la stadiazione G2pT3 indicativa di una significativa estensione del tessuto neoplastico in sede locale senza evidenza di metastasi linfoghiandolari o in altre sedi. Trascorsa la degenza ospedaliera, protrattasi per 16 giorni, il paziente ha dovuto affrontare un periodo di convalescenza, che, dalla frequenza delle consulenze mediche e degli esami effettuati, si è certamente protratta fino a tutto lo stesso anno, per poi sostanzialmente dimostrare una stabilizzazione clinico-strumentale, che sotto il profilo medico legale deve essere apprezzata come danno biologico permanente. Premesso quanto sopra, ove il Magistrato del TAR desideri conoscere anche il danno biologico temporaneo devesi precisare che esso copre un periodo decisamente ragguardevole. Essendo riconducibile dal dicembre dell’anno 2015 al febbraio del 2020 si tratta di un arco cronologico di complessivi 1490 giorni (dal 16/11/2015 al termine della convalescenza dopo l’intervento chirurgico) dei quali 1414 decorsi in presenza di uno stato patologico da definire ma produttivo certamente di una sintomatologia sfavorevole, stante la presenza, dimostrata fino dall’inizio dell’anno 2016 (ovvero dalla fine dell’anno 2015), di noduli polmonari e placche pleuriche. Nei primi 1414 giorni, durante i quali non è dimostrato un decisivo aggravamento dello stato patologico di cui trattasi, deve essere riconosciuto un periodo di inabilità temporanea nella misura del 10-20% della totale, mentre nel periodo di ricovero (16 giorni) il paziente certamente ha sofferto una inabilità temporanea assoluta, seguita da un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale a decrescere dal 70 al 25% della totale per i successivi 60 giorni. Valutata così l’inabilità temporanea riconducibile alla patologia professionale da cui il paziente è stato riconosciuto affetto e per la quale è stato conseguentemente trattato chirurgicamente, per rispondere al quesito posto dal TAR devesi valutare quale sia il danno biologico permanente da riconoscere. Per procedere a questa valutazione è stato tenuto conto dallo stesso CTU, congiuntamente ai consulenti tecnici delle parti, delle condizioni obiettive in cui versa attualmente il paziente con riferimento alla sintomatologia soggettiva riferita e all’obiettività clinica rilevata nel corso delle operazioni peritali. La soggettività da lui lamentata è costituita dalla persistenza della astenia e soprattutto da una precoce esauribilità del respiro durante lo svolgimento delle normali occupazioni. Sotto il profilo clinico-strumentale devesi considerare che il paziente è portatore degli esiti di una resezione parziale polmonare, per la presenza di un adenocarcinoma invasivo contestuale alla presenza di tessuto compromesso da adenocarcinoma ancora in situ. Coesistono ancora noduli polmonari dal momento che la patologia neoplastica si è sviluppata dal nodulo maggiore senza interessare fortunatamente anche le altre formazioni nodulari. In particolare è stato necessario verificare l’ultimo accertamento strumentale eseguito dal paziente (TAC del 23/04/2024) dimostrativo di una sostanziale stabilità del quadro radiologico post chirurgico, caratterizzato dagli esiti dell’intervento chirurgico, associati alla persistenza placche pleuriche e micronoduli condizionanti un deficit funzionale respiratorio di media entità. Per quanto sopra esposto si ritiene che il danno biologico permanente, con riferimento agli abituali bareme medico legali, deve essere quantificato nella misura equa e complessiva del 40% (quaranta per cento) della totale. Venendo ora a valutare il grado di sofferenza subita dal paziente per la patologia di cui trattasi nel corso della malattia e successivamente alla stabilizzazione dopo l’intervento chirurgico, devesi rilevare che abitualmente il medico legale si limita a descrivere qualitativamente l’esistenza o meno della predetta sofferenza a seguito del tipo di patologia (spontanea o traumatica) e alle conseguenze da essa derivate lasciando al Giudice il compito di definirne la quantificazione. Tuttavia, tenuto conto del quesito posto dal TAR devesi orientativamente fornire una quantificazione anche di questo tipo di conseguenze. Per procedere in questo senso è necessario sempre riferirsi alla sintomatologia lamentata dal paziente, al tipo di patologia accertata, dalle iniziali sensazioni sfavorevoli conseguenti all’inizio della sintomatologia soggettiva e a quanto è possibile ritenere, con riferimento al progressivo aggravamento dello stato patologico documentato dai risultati degli accertamenti diagnostici in atti; infine a considerare il periodo di ricovero e il vissuto sfavorevole del paziente per le sofferenze dell’intervento chirurgico e per la convalescenza successiva. Nel caso di specie inoltre trattandosi di una patologia di tipo neoplastico è necessario considerare non solo la sofferenza fisica riconducibile all’evolversi della patologia neoplastica ma anche la sofferenza psichica sofferta dal paziente in considerazione dell’acquisita conoscenza della gravità della patologia da cui era affetto e al progressivo incremento della sintomatologia sfavorevole. Secondo questo orientamento il CTU ha ritenuto di prospettare una gradazione della sofferenza intima del paziente da 1 a 5 indicando con “5” il massimo della sofferenza riconducibile alla patologia neoplastica e alle manovre medico-chirurgiche a cui il paziente ha dovuto obbligatoriamente sottostare. Secondo questo criterio questo CTU ritiene che, considerati i due parametri della sofferenza (psichica e fisica), essa sia stata di grado modesto, progressivamente ingravescente dal grado 1 al grado 2 durante il periodo che ha preceduto l’intervento chirurgico; ciò in relazione al risultato degli accertamenti diagnostico-strumentali indicativi di un progressivo aggravamento della patologia neoplastica, aggravamento che ha inciso progressivamente sulla abituale vita del periziando, determinando contestualmente la percezione di una progressiva e grave disabilità. In questo periodo di tempo che ha preceduto il ricovero per l’intervento chirurgico (orientativamente di 4 anni) deve essere riconosciuto un grado di sofferenza progressivo da 1 a 3 secondo la gradazione proposta. Al contrario la sofferenza psicofisica ha assunto carattere decisamente significativo a seguito della presa di coscienza della diagnosi della neoplasia polmonare dopo l’esecuzione della biopsia transtoracica effettuata il 26/11/2019 ed è aumentato successivamente durante il ricovero per l’intervento chirurgico e per la sofferenza fisica riconducibile allo stesso. In questo periodo è diventato più significativo anche il danno psichico dal momento che il paziente ha preso conoscenza della gravità della malattia da cui era affetto, patologia che, come noto, non garantisce la guarigione definitiva mentre consente, in base allo stadio accertato al momento in cui sono iniziate le cure, un periodo più o meno lungo di sopravvivenza. Questa circostanza ha inciso certamente sul paziente che ha ricondotto il deficit fisico (riduzione della capacità respiratoria, astenia, ecc.) alla gravità della malattia da cui era affetto. Da ciò è opportuno dedurre che il grado di sofferenza è stato massimo, quantificabile nella categoria 5, durante il ricovero ospedaliero e per i successivi 20 giorni dopo il ricovero per poi attenuarsi in ragione della stazionarietà del quadro patologico che ha consentito certamente al paziente di valutare la tempestività del trattamento effettuato e conseguentemente le prospettive favorevoli della prognosi. Si tratta di un periodo ancora di 40 giorni durante i quali la sofferenza può essere inquadrata nel grado 3-4 ” e, dopo avere preso atto dell’assenza di considerazioni critiche da parte dei consulenti tecnici di parte, a seguito dell’invio dell’elaborato di che trattasi, conclude come segue: “ Per la comparsa e lo sviluppo della predetta patologia il paziente ha subito un periodo di inabilità temporanea dal dicembre dell’anno 2015 al febbraio dell’anno 2020, periodo che deve essere valutato come danno biologico temporaneo di complessivi 1490 giorni dei quali 1414 decorsi con una inabilità temporanea parziale nella misura del 10%-20% della totale seguito da un periodo di inabilità temporanea assoluta di 16 giorni (periodo del ricovero ospedaliero per l’intervento chirurgico) ed un ulteriore periodo di 60 giorni sempre di inabilità temporanea parziale da valutare dal 70% al 25% della totale relativo alla durata della convalescenza post-chirurgica. 3. Per gli esiti della lobectomia polmonare, considerata la presenza ancora di placche pleuriche e micronoduli polmonari, complesso patologico questo che determina una menomazione irreversibile a carico dell’apparato respiratorio, deve essere riconosciuto un danno biologico permanente valutabile nella misura del 40%. 4. Dall’epoca dell’iniziale riscontro della patologia respiratoria (placche pleuriche micronoduli polmonari etc…) fino al termine della convalescenza post-chirurgica, il ricorrente è stato certamente gravato da una sofferenza psicofisica per la quale questo CTU propone una graduatoria della sua intensità da 1 a 5. Secondo questo criterio, finalizzato a rendere possibile la quantificazione del danno morale determinato dalla predetta sofferenza, questo CTU ritiene che nei primi 1414 giorni, durante i quali la malattia si è progressivamente aggravata, debba essere riconosciuto un danno morale ingravescente da 1 a 3; mentre nei successivi 60 giorni, durante i quali il paziente è stato ricoverato, ha sofferto l’intervento chirurgico e ha affrontato un periodo di 60 giorni di convalescenza, debba essere riconosciuto un danno morale, inquadrabile nella categoria 5 ”.
7. - In conclusione, il sig. -OMISSIS- -OMISSIS- ha contratto l’infermità “ ispessimenti pleurici a placca in parte calcifici con funzionalità conservata ” e “ adenocarcinoma polmonare del lobo superiore destro ” a seguito di esposizione a polveri di amianto subita alle dipendenze del Ministero della Difesa e il Collegio ravvisa la connessa responsabilità contrattuale dell’Amministrazione per non aver posto in essere tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro in questione, l'esperienza e la tecnica note, erano necessarie a tutelare l'integrità fisica del ricorrente.
8. - Per quanto riguarda, invece, la quantificazione del danno il Collegio, ritiene di rimettere il punto alle decisioni delle parti ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., stabilendo i criteri, ripresi direttamente dalla relazione del consulente tecnico d’ufficio, che dovranno guidare l’Amministrazione nella formulazione dell’offerta al danneggiato.
Ai sensi dell’art. 34, comma 4 del c.p.a., pertanto, ordina all’Amministrazione di formulare una proposta risarcitoria che tenga conto dei criteri sotto sintetizzati, a favore del ricorrente entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
In estrema sintesi, i criteri ai quali l’Amministrazione si dovrà attenere nel formulare la proposta risarcitoria sono i seguenti:
- riconoscimento di un danno biologico temporaneo nei termini indicati dal c.t.u.: “ il danno biologico temporaneo devesi precisare che esso copre un periodo decisamente ragguardevole. Essendo riconducibile dal dicembre dell’anno 2015 al febbraio del 2020 si tratta di un arco cronologico di complessivi 1490 giorni (dal 16/11/2015 al termine della convalescenza dopo l’intervento chirurgico) dei quali 1414 decorsi in presenza di uno stato patologico da definire ma produttivo certamente di una sintomatologia sfavorevole, stante la presenza, dimostrata fino dall’inizio dell’anno 2016 (ovvero dalla fine dell’anno 2015), di noduli polmonari e placche pleuriche. Nei primi 1414 giorni, durante i quali non è dimostrato un decisivo aggravamento dello stato patologico di cui trattasi, deve essere riconosciuto un periodo di inabilità temporanea nella misura del 10-20% della totale, mentre nel periodo di ricovero (16 giorni) il paziente certamente ha sofferto una inabilità temporanea assoluta, seguita da un ulteriore periodo di inabilità temporanea parziale a decrescere dal 70 al 25% della totale per i successivi 60 giorni ”;
- riconoscimento di un danno biologico permanente pari al 40% della totale, con personalizzazione pari al 25% (così come da tabelle di Milano 2024), al fine di tenere conto della particolare intensità delle sofferenze psicologiche, legate sia alle cure particolarmente gravose alle quali il ricorrente ha dovuto sottoporsi, sia al documentato aggravamento delle condizioni di salute, nonché della consapevolezza di tale aggravamento;
- riconoscimento di un danno morale riconducibile alla sofferenza patita dal ricorrente (Cons. Stato, sez. II, 12 marzo 2024, n. 2354), tenuto conto delle condizioni descritte dal c.t.u.: “ Tuttavia, tenuto conto del quesito posto dal TAR devesi orientativamente fornire una quantificazione anche di questo tipo di conseguenze. Per procedere in questo senso è necessario sempre riferirsi alla sintomatologia lamentata dal paziente, al tipo di patologia accertata, dalle iniziali sensazioni sfavorevoli conseguenti all’inizio della sintomatologia soggettiva e a quanto è possibile ritenere, con riferimento al progressivo aggravamento dello stato patologico documentato dai risultati degli accertamenti diagnostici in atti; infine a considerare il periodo di ricovero e il vissuto sfavorevole del paziente per le sofferenze dell’intervento chirurgico e per la convalescenza successiva. Nel caso di specie inoltre trattandosi di una patologia di tipo neoplastico è necessario considerare non solo la sofferenza fisica riconducibile all’evolversi della patologia neoplastica ma anche la sofferenza psichica sofferta dal paziente in considerazione dell’acquisita conoscenza della gravità della patologia da cui era affetto e al progressivo incremento della sintomatologia sfavorevole. Secondo questo orientamento il CTU ha ritenuto di prospettare una gradazione della sofferenza intima del paziente da 1 a 5 indicando con “5” il massimo della sofferenza riconducibile alla patologia neoplastica e alle manovre medico-chirurgiche a cui il paziente ha dovuto obbligatoriamente sottostare. Secondo questo criterio questo CTU ritiene che, considerati i due parametri della sofferenza (psichica e fisica), essa sia stata di grado modesto, progressivamente ingravescente dal grado 1 al grado 2 durante il periodo che ha preceduto l’intervento chirurgico; ciò in relazione al risultato degli accertamenti diagnostico-strumentali indicativi di un progressivo aggravamento della patologia neoplastica, aggravamento che ha inciso progressivamente sulla abituale vita del periziando, determinando contestualmente la percezione di una progressiva e grave disabilità. In questo periodo di tempo che ha preceduto il ricovero per l’intervento chirurgico (orientativamente di 4 anni) deve essere riconosciuto un grado di sofferenza progressivo da 1 a 3 secondo la gradazione proposta. Al contrario la sofferenza psicofisica ha assunto carattere decisamente significativo a seguito della presa di coscienza della diagnosi della neoplasia polmonare dopo l’esecuzione della biopsia transtoracica effettuata il 26/11/2019 ed è aumentato successivamente durante il ricovero per l’intervento chirurgico e per la sofferenza fisica riconducibile allo stesso. In questo periodo è diventato più significativo anche il danno psichico dal momento che il paziente ha preso conoscenza della gravità della malattia da cui era affetto, patologia che, come noto, non garantisce la guarigione definitiva mentre consente, in base allo stadio accertato al momento in cui sono iniziate le cure, un periodo più o meno lungo di sopravvivenza. Questa circostanza ha inciso certamente sul paziente che ha ricondotto il deficit fisico (riduzione della capacità respiratoria, astenia, ecc.) alla gravità della malattia da cui era affetto. Da ciò è opportuno dedurre che il grado di sofferenza è stato massimo, quantificabile nella categoria 5, durante il ricovero ospedaliero e per i successivi 20 giorni dopo il ricovero per poi attenuarsi in ragione della stazionarietà del quadro patologico che ha consentito certamente al paziente di valutare la tempestività del trattamento effettuato e conseguentemente le prospettive favorevoli della prognosi. Si tratta di un periodo ancora di 40 giorni durante i quali la sofferenza può essere inquadrata nel grado 3-4” ;
- per la determinazione del quantum complessivo dovranno essere utilizzate le tabelle all’uopo predisposte dal Tribunale di Milano, nella versione aggiornata alla data del calcolo;
- sul quantum risarcitorio in tal modo determinato, quale credito di valore, dovranno essere riconosciuti sia la rivalutazione monetaria, sia gli interessi legali. L’Amministrazione dovrà altresì riconoscere al ricorrente gli interessi legali sulla somma complessiva dal giorno della pubblicazione della sentenza (che, con la liquidazione del credito, ne segna la trasformazione in credito di valuta) sino al soddisfo (sul punto, Cons. Stato, Ad. plen, 15 maggio 2017, n. 2);
- da tale importo vanno detratte tutte le somme aventi carattere indennitario dovute al danneggiato per obbligo di legge e corrisposte al medesimo, in quanto somme finalizzate a compensare il pregiudizio patito dal ricorrente in dipendenza dell’evento lesivo. Nella liquidazione del danno deve, infatti, trovare applicazione il principio della compensatio lucri cum damno , ovverosia la sottrazione dal risarcimento del danno del quantum già ottenuto in via indennitaria (Cons. Stato, sez. II, 29 dicembre 2023, n. 11363; più di recente, T.A.R. Lazio, sez. I- bis , 16 settembre 2024, n. 16383). E ciò in quanto “ la presenza di un’unica condotta responsabile, che fa sorgere due obbligazioni da atto illecito in capo al medesimo soggetto derivanti da titoli diversi aventi la medesima finalità compensativa del pregiudizio subito dallo stesso bene giuridico protetto, determina la costituzione di un rapporto obbligatorio sostanzialmente unitario che giustifica, in applicazione della regola della causalità giuridica e in coerenza con la funzione compensativa e non punitiva della responsabilità, il divieto del cumulo con conseguente necessità di detrarre dalla somma dovuta a titolo di risarcimento del danno contrattuale quella corrisposta a titolo indennitario ” (Cons. Stato, Ad. plen., 23 febbraio 2018, n. 1).
Sulle predette basi, l’Amministrazione dovrà quindi valutare, ed effettuare, sempre ai sensi del comma 4 dell’art. 34 c.p.a., una proposta di risarcimento al ricorrente nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica della presente sentenza.
9. – Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo ed attribuite al procuratore antistatario.
10. – Infine, considerando il valore della pratica e dell’impegno professionale richiesto, si ritiene che le spettanze del consulente tecnico vadano riconosciute e liquidate nella misura complessiva richiesta pari a € 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00), comprensiva di euro 500,00, già erogati a titolo di acconto (così come dichiarato dal consulente tecnico nella richiesta di liquidazione del compenso), e che le stesse debbano porsi a carico del Ministero della Difesa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, condanna l’Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente con le modalità di cui in parte motiva.
Conseguentemente, ai sensi dell’art. 34, comma 4 c.p.a., ordina all’Amministrazione di formulare una proposta risarcitoria, a favore del ricorrente e secondo i criteri indicati in sentenza, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza.
Condanna l’Amministrazione alla rifusione delle spese di giudizio in favore del procuratore antistatario liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge e rimborso del contributo unificato.
Condanna l’Amministrazione altresì al pagamento del compenso in favore del consulente tecnico d’ufficio liquidato in euro 2.440,00 (duemilaquattrocentoquaranta/00), comprensivo di euro 500,00 già erogati a titolo di acconto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Davide De Grazia, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.