Articolo 98 della Legge 24 novembre 1981, n. 689
Articolo 97Articolo 99
Versione
15 dicembre 1981
Art. 98. (Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa)
Nell' articolo 640 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
Entrata in vigore il 15 dicembre 1981
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