Art. 98. (Modifica dell'articolo 640 del codice penale in materia di truffa)
Nell' articolo 640 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".
Nell' articolo 640 del codice penale e' aggiunto in fine il seguente comma:
"Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante".