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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/12/2024, n. 33295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33295 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 2078/2022 R.G. proposto da: BON.DI.AL. S.r.l. in liquidazione (C.F. 02620850830), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. FR LE (C.F. [...]) in virtù di procura speciale apposta a margine del ricorso, con indirizzo PEC del difensore , con domicilio eletto presso la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma, Piazza Cavour – ricorrente – contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege Oggetto: tributi – accise - gruppo elettrogeno di soccorso - esclusione Civile Sent. Sez. 5 Num. 33295 Anno 2024 Presidente: BRUSCHETTA ERNESTINO LUIGI Relatore: D'AQUINO FILIPPO Data pubblicazione: 19/12/2024 N. 2078/22 R.G. Est. F. D’Aquino 2 di 5 dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 – controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n. 5551/01/2021, depositata in data 9 giugno 2021 Udita la relazione svolta dal Consigliere Filippo D’Aquino nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024; udita la relazione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale OLGA PIRONE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udita l’Avv. ANNA COLLABOLLETTA dell’Avvocatura Generale dello Stato per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La società contribuente BON.DI.AL. S.r.l. in liquidazione ha impugnato un provvedimento di irrogazione di sanzioni, per avere la contribuente installato una officina di produzione di energia elettrica senza preventiva denuncia, nonché per avere omesso di pagare l’accisa prodotta per i periodi di imposta dal 2012 al 2017. L’atto impositivo faceva seguito a PVC in data 26 luglio 2017, preceduto da un verbale in data 6 maggio 2016, nel corso del quale si dava atto dell’installazione di un gruppo elettrogeno, locato dalla contribuente a un terzo. 2. La CTP di Messina ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che le officine di produzione di energia elettrica, ancorché utilizzate per uso proprio, sono soggette ad accisa ex artt. 53, comma 1 e 54 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) salvo che si tratti di gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw (art. 52, comma 2, lett. d) TUA) che consentano il mantenimento della tensione elettrica in caso di sospensione dell’erogazione di energia N. 2078/22 R.G. Est. F. D’Aquino 3 di 5 elettrica. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che non si tratta di gruppo elettrogeno di soccorso ma di impianto che assolve a una funzione di produzione primaria di energia, sostitutiva della fornitura di energia assicurata del gestore. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Ufficio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione della sentenza impugnata per mera apparenza della stessa, non avendo la sentenza impugnata indicato le motivazioni che hanno portato il giudice di appello a escludere che il generatore di energia avesse le caratteristiche di gruppo elettrogeno di soccorso. Evidenzia parte ricorrente come la motivazione della sentenza impugnata appare apodittica e priva di indicazione del percorso logico. 2. Il primo motivo è infondato, potendo il difetto di motivazione essere censurato solo sotto il profilo dell’assoluta assenza del percorso logico seguito dal giudice ai fini della decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie, il percorso logico seguito dalla decisione impugnata è completo, avendo il giudice di appello incentrato la decisione sulla circostanza che il gruppo elettrogeno in oggetto non potesse qualificarsi come gruppo di soccorso, ossia – come indicato nella sentenza impugnata – gruppo elettrogeno progettato per attivarsi automaticamente al fine di fornire energia ai sistemi critici durante un’interruzione di energia elettrica da parte del fornitore di energia, in modo da continuità di servizio, in quanto lo stesso non risultava allacciato alla rete elettrica e, quindi, non finalizzato ad attivarsi in caso di interruzione dell’energia elettrica da parte del fornitore. La sentenza impugnata, per quanto con percorso motivazionale sintetico («gruppo di “produzione primaria” in quanto lo stesso gruppo elettrogeno non N. 2078/22 R.G. Est. F. D’Aquino 4 di 5 risultava collegato alla rete di distribuzione dell’ENEL (…) assolveva la funzione di “produzione primaria” di energia elettrica, cioè una funzione sostitutiva dell’allaccio alla rete di distribuzione dell’ENEL»), ha adottato una motivazione comprensibile. 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2, lett. d) TUA, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il gruppo elettrogeno in oggetto non fosse qualificabile come gruppo di soccorso ma fosse utilizzato in funzione sostitutiva dell’allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. Evidenzia parte ricorrente che il gruppo di soccorso è individuabile per essere stato al fine di sopperire alle temporanee mancanze di energia sulla rete elettrica. Osserva in proposito parte ricorrente che il gruppo elettrogeno non supera la potenza di 200 kw. 4. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Dispone l’art. 52, comma 2, lett. f) TUA che non è sottoposta ad accisa sull’energia elettrica l’energia «prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW». Nel caso di specie è stata contestata la natura di gruppo elettrogeno di soccorso;
nessuna contestazione ha investito il superamento della potenza di 200 Kw, circostanza non solo estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ma estranea anche al perimetro della suddetta disposizione normativa. 5. Quanto, invece, alla circostanza che il gruppo elettrogeno fosse destinato a sortire una funzione sostitutiva dell’allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in caso di mancanza di tensione nella rete di energia si verte, come osservato dal controricorrente (e ribadito durante la discussione orale), in tema di accertamento in fatto del N. 2078/22 R.G. Est. F. D’Aquino 5 di 5 giudice del merito, nella parte in cui ha ritenuto decisivo ai fini della esclusione dalla natura di gruppo elettrogeno di soccorso ex art. 52, comma 2, lett. d) TUA la circostanza del mancato allaccio del generatore alla rete elettrica primaria al fine di sopperire alla mancanza di tensione nella rete suddetta e al conseguente disinserimento all’atto del ripristino della normale tensione elettrica. Come accertato dal giudice di appello, il gruppo elettrogeno non aveva la funzione di entrare in servizio in caso di improvvise cadute di tensione dell’impianto elettrico, mantenendo momentaneamente la tensione elettrica in caso di sospensione dell’erogazione da parte del fornitore di energia, bensì aveva la funzione di impianto di fornitura di energia elettrica in assenza di fonte di rete e in sostituzione della stessa. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2024
udita l’Avv. ANNA COLLABOLLETTA dell’Avvocatura Generale dello Stato per il controricorrente. FATTI DI CAUSA 1. La società contribuente BON.DI.AL. S.r.l. in liquidazione ha impugnato un provvedimento di irrogazione di sanzioni, per avere la contribuente installato una officina di produzione di energia elettrica senza preventiva denuncia, nonché per avere omesso di pagare l’accisa prodotta per i periodi di imposta dal 2012 al 2017. L’atto impositivo faceva seguito a PVC in data 26 luglio 2017, preceduto da un verbale in data 6 maggio 2016, nel corso del quale si dava atto dell’installazione di un gruppo elettrogeno, locato dalla contribuente a un terzo. 2. La CTP di Messina ha accolto il ricorso. 3. La CTR della Sicilia, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello dell’Ufficio. Ha ritenuto il giudice di appello che le officine di produzione di energia elettrica, ancorché utilizzate per uso proprio, sono soggette ad accisa ex artt. 53, comma 1 e 54 d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA) salvo che si tratti di gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kw (art. 52, comma 2, lett. d) TUA) che consentano il mantenimento della tensione elettrica in caso di sospensione dell’erogazione di energia N. 2078/22 R.G. Est. F. D’Aquino 3 di 5 elettrica. Nella specie, la sentenza impugnata ha ritenuto che non si tratta di gruppo elettrogeno di soccorso ma di impianto che assolve a una funzione di produzione primaria di energia, sostitutiva della fornitura di energia assicurata del gestore. 4. Ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente, affidato a due motivi. Resiste con controricorso l’Ufficio. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., omessa motivazione della sentenza impugnata per mera apparenza della stessa, non avendo la sentenza impugnata indicato le motivazioni che hanno portato il giudice di appello a escludere che il generatore di energia avesse le caratteristiche di gruppo elettrogeno di soccorso. Evidenzia parte ricorrente come la motivazione della sentenza impugnata appare apodittica e priva di indicazione del percorso logico. 2. Il primo motivo è infondato, potendo il difetto di motivazione essere censurato solo sotto il profilo dell’assoluta assenza del percorso logico seguito dal giudice ai fini della decisione (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Nella specie, il percorso logico seguito dalla decisione impugnata è completo, avendo il giudice di appello incentrato la decisione sulla circostanza che il gruppo elettrogeno in oggetto non potesse qualificarsi come gruppo di soccorso, ossia – come indicato nella sentenza impugnata – gruppo elettrogeno progettato per attivarsi automaticamente al fine di fornire energia ai sistemi critici durante un’interruzione di energia elettrica da parte del fornitore di energia, in modo da continuità di servizio, in quanto lo stesso non risultava allacciato alla rete elettrica e, quindi, non finalizzato ad attivarsi in caso di interruzione dell’energia elettrica da parte del fornitore. La sentenza impugnata, per quanto con percorso motivazionale sintetico («gruppo di “produzione primaria” in quanto lo stesso gruppo elettrogeno non N. 2078/22 R.G. Est. F. D’Aquino 4 di 5 risultava collegato alla rete di distribuzione dell’ENEL (…) assolveva la funzione di “produzione primaria” di energia elettrica, cioè una funzione sostitutiva dell’allaccio alla rete di distribuzione dell’ENEL»), ha adottato una motivazione comprensibile. 3. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione o falsa applicazione dell’art. 52, comma 2, lett. d) TUA, nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che il gruppo elettrogeno in oggetto non fosse qualificabile come gruppo di soccorso ma fosse utilizzato in funzione sostitutiva dell’allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica. Evidenzia parte ricorrente che il gruppo di soccorso è individuabile per essere stato al fine di sopperire alle temporanee mancanze di energia sulla rete elettrica. Osserva in proposito parte ricorrente che il gruppo elettrogeno non supera la potenza di 200 kw. 4. Il motivo è inammissibile sotto un duplice profilo. Dispone l’art. 52, comma 2, lett. f) TUA che non è sottoposta ad accisa sull’energia elettrica l’energia «prodotta da piccoli impianti generatori comunque azionati, purché la loro potenza disponibile non sia superiore ad 1 kW, nonché prodotta in officine elettriche costituite da gruppi elettrogeni di soccorso aventi potenza disponibile complessiva non superiore a 200 kW». Nel caso di specie è stata contestata la natura di gruppo elettrogeno di soccorso;
nessuna contestazione ha investito il superamento della potenza di 200 Kw, circostanza non solo estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata, ma estranea anche al perimetro della suddetta disposizione normativa. 5. Quanto, invece, alla circostanza che il gruppo elettrogeno fosse destinato a sortire una funzione sostitutiva dell’allaccio alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in caso di mancanza di tensione nella rete di energia si verte, come osservato dal controricorrente (e ribadito durante la discussione orale), in tema di accertamento in fatto del N. 2078/22 R.G. Est. F. D’Aquino 5 di 5 giudice del merito, nella parte in cui ha ritenuto decisivo ai fini della esclusione dalla natura di gruppo elettrogeno di soccorso ex art. 52, comma 2, lett. d) TUA la circostanza del mancato allaccio del generatore alla rete elettrica primaria al fine di sopperire alla mancanza di tensione nella rete suddetta e al conseguente disinserimento all’atto del ripristino della normale tensione elettrica. Come accertato dal giudice di appello, il gruppo elettrogeno non aveva la funzione di entrare in servizio in caso di improvvise cadute di tensione dell’impianto elettrico, mantenendo momentaneamente la tensione elettrica in caso di sospensione dell’erogazione da parte del fornitore di energia, bensì aveva la funzione di impianto di fornitura di energia elettrica in assenza di fonte di rete e in sostituzione della stessa. 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che liquida in complessivi € 5.500,00, oltre spese prenotate a debito;
dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. 24 dicembre 2012, n. 228, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, in data 10 ottobre 2024