CASS
Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/02/2024, n. 4561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4561 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA nato il omissis avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore TOMASÒ EPIDENDIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di M.I. e Itinammissibilità del ricorso di B.M. (120M Penale Sent. Sez. 5 Num. 4561 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il Provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di L'Aquila ha riqualificato il reato di concorso in tentato omicidio a carico di l M.I. I B.M. _A C.D. I lin quello di concorso in lesioni aggravate ai sensi dell'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen., rideterminando la pena nei confronti degli imputati in anni cinque di reclusione e confermando nel resto la sentenza di primo grado. La vittima, C. S. l, colpita ripetutamente con calci, pugni e pestoni alla testa, ha riportato un'emorragia subaracnoidea con postumi permanenti di danno al tessuto cerebrale (un focolaio lacero contusivo irreversibile). 2.1 Ml. eI B.M. medesimo difensore di fiducia. I propongono ricorso separatamente, tramite il 2.1. Il ricorso di Ml. deduce un unico motivo di censura per vizio di motivazione mancante e contraddittoria del provvedimento impugnato che non ha ritenuto l'incompatibilità a testimoniare di B. D. IL amico della persona offesa, in relazione agli artt. 144, comma primo, lett. d) e 197 cod. Proc. pen. La difesa rileva che, nelle sommarie informazioni rese in sede di presentazione della denuncia querela, il teste succitato ha svolto contemporaneamente le funzioni di interprete ausiliario della polizia giudiziaria - e di persona informata sui fatti, appunto, in,violazione dell'art. 144 cod. proc. pen. Il ricorso contesta, quindi, che l'interprete non abbia potuto mantenere il dovuto segreto sugli atti compiuti in sua presenza e che potrebbe aver svolto la sua funzione con parzialità, dato il legame di amicizia e convivenza che lo legava alla vittima del reato. Si invoca, pertanto, la nullità della sentenza eccependo l'inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti alla presenza dell'interprete il cui ruolo "doppio" si . contesta (in particolare, della denuncia-querela). 2.2. Il ricorso di B.M. si concentra, invece, unicamente sulla contestazione del diniego del riconoscimento .delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente denuncia di eccessiva dosimetria sanzionatoria. In particolare, si deduce la sottovalutazione della condotta collaborativa dell'imputato, il quale, nella . fase iniziale delle indagini, aveva contribuito significativamente all'individuazione del terzo complice C. D. - condotta neppure citata in sentenza - e la valorizzazione negativa della gravità dell'agire delittuoso in sé considerato e della personalità criminale dei ricorrente, gravato da una serie di precedenti penali. 2.3. Il difensore degli imputati ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni dei ricorsi, chiedendone l'accoglimento. 2 3. Il Sostituto PG Epidendio ha chiesto il rigetto del ricorso d M.I. e l'inammissibilità del ricorso dil B.M.2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di M.I. è infondato e deve essere rigettato, mentre quello dill_321. I e inammissibile. 2. L'unico motivo di censura del ricorso M.I. non merita di essere accolto. La difesa rileva l'incompatibilità a testimoniare di B.D. I amico della persona offesa, che ha svolto contemporaneamente le funiioni di interrirete - ausiliario della polizia giudiziaria - e di persona informata sui fatti, in violazione dell'art. 144 cod. proc. pen. e dell'art. 197 dello stesso codice In proposito, il Collegio ritiene che l'ausilio fornito alla polizia giudiziaria come interprete, per la presentazione della querela da parte della persona.offesa, durante la fase delle indagini preliminari, non determini alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone in fase dibattimentale, non essendo questa espressamente prevista dalla legge e plurime, anzi, essendo le ragioni che non consentono di dar credito alla tesi difensiva. E difatti, sussiste l'incompatibilità con 'l'ufficio di testimone solo per l'ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario, e non invece in relazione a chi - magari un esperto - estraneo all'amministrazione giudiziaria, abbia svolto occasionalmente funzioni di ausiliario della polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 17951 del 07/02/2020, Zilio, Rv. 279175; Sez. 5, n. 32045 del 10/6/2014, Colombo, Rv. 261652). Inoltre, altrettanto condivisibile è l'opzione interpretativa secondo cui non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto l'attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, Il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare (Sei. 2, n. 26011 del 25/6/2008, Singh, Rv. 240633). Pei•altro, in generale, Sez. 5, n. 46827 del 15/10/2015, S.M., Rv. 265222, ha già condivisibilmente chiarito che può essere nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento di attività tecniche (in particolare, proprio quelle di interpretariato, nel caso deciso), colui il quale sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità (vedi 'anche, conforme, Sez. 5, n. 23021 del 24/3/2017, Annunziata, Rv. 270376, in una fattispecie 3 nella quale veniva presentata congiuntamente denuncia da parte di due coniugi, uno dei quali era nominato interprete per l'escussione a sommarie informazioni dell'altro). 2.1. Al rigettò del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso di B. M . è inammissibile in quanto manifestamente infondato quanto alle censure riferite al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente denuncia di eccessiva dosimetria sanzionatoria. La sottovalutazione del fattore "collaborazione" dell'imputato alle indagini e la valorizzazione negativa della gravità dell'agire delittuoso in sé considerato e della personalità criminale del ricorrente, gravato da una serie di precedenti penali, corrispondono ad una scelta del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, perché ancorata a solidi paradigmi ermeneutici. Infatti, quanto al beneficio delle circostanze attenuanti generiche, è opinione costante e consolidata di questa Corte regolatrice ritenere che al giudice del merito chiamato a decidere di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Sicché, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv, 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso dispecie, il giudice di merito ha motivato ampiamente sulla gravità consistente della condotta aggressiva realizzata dagli imputati, in concorso con una terza persona, nei confronti della vittima, nonchè sulle modalità di esecuzione del reato, definite particolarmente odiose in sede di giudizio commisurativo della pena;
una violenza che ha determinato un danno permanente al tessuto cerebrale della persona offesa e, dunque, un indebolimento permanente del cervello, configurandosi così l'aggravante prevista dall'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen. Anche la valorizzazione dell'indicatore dei precedenti penali, quale fattore "spia" di una personalità negativa, corrisponde alle consuete linee di orientamento della Suprema Corte. 3.1. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto 4 Il Presidente Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di B.M. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di M.I. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2023 : Il Consigliere estensore
udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore TOMASÒ EPIDENDIO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di M.I. e Itinammissibilità del ricorso di B.M. (120M Penale Sent. Sez. 5 Num. 4561 Anno 2024 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: BRANCACCIO MATILDE Data Udienza: 24/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con il Provvedimento impugnato, la Corte d'Appello di L'Aquila ha riqualificato il reato di concorso in tentato omicidio a carico di l M.I. I B.M. _A C.D. I lin quello di concorso in lesioni aggravate ai sensi dell'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen., rideterminando la pena nei confronti degli imputati in anni cinque di reclusione e confermando nel resto la sentenza di primo grado. La vittima, C. S. l, colpita ripetutamente con calci, pugni e pestoni alla testa, ha riportato un'emorragia subaracnoidea con postumi permanenti di danno al tessuto cerebrale (un focolaio lacero contusivo irreversibile). 2.1 Ml. eI B.M. medesimo difensore di fiducia. I propongono ricorso separatamente, tramite il 2.1. Il ricorso di Ml. deduce un unico motivo di censura per vizio di motivazione mancante e contraddittoria del provvedimento impugnato che non ha ritenuto l'incompatibilità a testimoniare di B. D. IL amico della persona offesa, in relazione agli artt. 144, comma primo, lett. d) e 197 cod. Proc. pen. La difesa rileva che, nelle sommarie informazioni rese in sede di presentazione della denuncia querela, il teste succitato ha svolto contemporaneamente le funzioni di interprete ausiliario della polizia giudiziaria - e di persona informata sui fatti, appunto, in,violazione dell'art. 144 cod. proc. pen. Il ricorso contesta, quindi, che l'interprete non abbia potuto mantenere il dovuto segreto sugli atti compiuti in sua presenza e che potrebbe aver svolto la sua funzione con parzialità, dato il legame di amicizia e convivenza che lo legava alla vittima del reato. Si invoca, pertanto, la nullità della sentenza eccependo l'inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti alla presenza dell'interprete il cui ruolo "doppio" si . contesta (in particolare, della denuncia-querela). 2.2. Il ricorso di B.M. si concentra, invece, unicamente sulla contestazione del diniego del riconoscimento .delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente denuncia di eccessiva dosimetria sanzionatoria. In particolare, si deduce la sottovalutazione della condotta collaborativa dell'imputato, il quale, nella . fase iniziale delle indagini, aveva contribuito significativamente all'individuazione del terzo complice C. D. - condotta neppure citata in sentenza - e la valorizzazione negativa della gravità dell'agire delittuoso in sé considerato e della personalità criminale dei ricorrente, gravato da una serie di precedenti penali. 2.3. Il difensore degli imputati ha depositato conclusioni scritte con le quali ribadisce le ragioni dei ricorsi, chiedendone l'accoglimento. 2 3. Il Sostituto PG Epidendio ha chiesto il rigetto del ricorso d M.I. e l'inammissibilità del ricorso dil B.M.2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di M.I. è infondato e deve essere rigettato, mentre quello dill_321. I e inammissibile. 2. L'unico motivo di censura del ricorso M.I. non merita di essere accolto. La difesa rileva l'incompatibilità a testimoniare di B.D. I amico della persona offesa, che ha svolto contemporaneamente le funiioni di interrirete - ausiliario della polizia giudiziaria - e di persona informata sui fatti, in violazione dell'art. 144 cod. proc. pen. e dell'art. 197 dello stesso codice In proposito, il Collegio ritiene che l'ausilio fornito alla polizia giudiziaria come interprete, per la presentazione della querela da parte della persona.offesa, durante la fase delle indagini preliminari, non determini alcuna incompatibilità con l'ufficio di testimone in fase dibattimentale, non essendo questa espressamente prevista dalla legge e plurime, anzi, essendo le ragioni che non consentono di dar credito alla tesi difensiva. E difatti, sussiste l'incompatibilità con 'l'ufficio di testimone solo per l'ausiliario in senso tecnico, che appartiene al personale della segreteria o della cancelleria dell'ufficio giudiziario, e non invece in relazione a chi - magari un esperto - estraneo all'amministrazione giudiziaria, abbia svolto occasionalmente funzioni di ausiliario della polizia giudiziaria in fase di indagini preliminari (cfr. Sez. 5, n. 17951 del 07/02/2020, Zilio, Rv. 279175; Sez. 5, n. 32045 del 10/6/2014, Colombo, Rv. 261652). Inoltre, altrettanto condivisibile è l'opzione interpretativa secondo cui non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per il soggetto che, nello stesso procedimento, abbia svolto l'attività di interprete, non essendo una tale incompatibilità compresa tra quelle previste dall'art. 197 cod. proc. pen. e non potendosi applicare, per analogia, Il disposto di cui all'art. 144, comma primo, lett. d), stesso codice, nel quale si prevede soltanto l'ipotesi inversa della incompatibilità del testimone a prestare ufficio di interprete, stante il carattere eccezionale delle norme che limitano la capacità a testimoniare (Sei. 2, n. 26011 del 25/6/2008, Singh, Rv. 240633). Pei•altro, in generale, Sez. 5, n. 46827 del 15/10/2015, S.M., Rv. 265222, ha già condivisibilmente chiarito che può essere nominato ausiliario di polizia giudiziaria per lo svolgimento di attività tecniche (in particolare, proprio quelle di interpretariato, nel caso deciso), colui il quale sia stato già sentito come persona informata sui fatti, non essendo prevista dal codice di procedura penale alcuna forma di incompatibilità (vedi 'anche, conforme, Sez. 5, n. 23021 del 24/3/2017, Annunziata, Rv. 270376, in una fattispecie 3 nella quale veniva presentata congiuntamente denuncia da parte di due coniugi, uno dei quali era nominato interprete per l'escussione a sommarie informazioni dell'altro). 2.1. Al rigettò del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 3. Il ricorso di B. M . è inammissibile in quanto manifestamente infondato quanto alle censure riferite al diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente denuncia di eccessiva dosimetria sanzionatoria. La sottovalutazione del fattore "collaborazione" dell'imputato alle indagini e la valorizzazione negativa della gravità dell'agire delittuoso in sé considerato e della personalità criminale del ricorrente, gravato da una serie di precedenti penali, corrispondono ad una scelta del giudice di merito insindacabile in sede di legittimità, perché ancorata a solidi paradigmi ermeneutici. Infatti, quanto al beneficio delle circostanze attenuanti generiche, è opinione costante e consolidata di questa Corte regolatrice ritenere che al giudice del merito chiamato a decidere di una specifica richiesta dell'imputato volta all'ottenimento delle attenuanti in questione spetta il compito di indicare plausibili ragioni a sostegno del rigetto di detta richiesta, attraverso un giudizio di fatto la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. peri., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509). Sicché, anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (cfr. ex multis, da ultimo, Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv, 279549; Sez. 3, n. 28535 del 19/3/2014, Lule, Rv. 259899). Nel caso dispecie, il giudice di merito ha motivato ampiamente sulla gravità consistente della condotta aggressiva realizzata dagli imputati, in concorso con una terza persona, nei confronti della vittima, nonchè sulle modalità di esecuzione del reato, definite particolarmente odiose in sede di giudizio commisurativo della pena;
una violenza che ha determinato un danno permanente al tessuto cerebrale della persona offesa e, dunque, un indebolimento permanente del cervello, configurandosi così l'aggravante prevista dall'art. 583, comma primo, n. 2, cod. pen. Anche la valorizzazione dell'indicatore dei precedenti penali, quale fattore "spia" di una personalità negativa, corrisponde alle consuete linee di orientamento della Suprema Corte. 3.1. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto 4 Il Presidente Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso di B.M. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di M.I. e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 ottobre 2023 : Il Consigliere estensore