Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1009 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/09/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Sebastiano Desogus, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata a [...] il Parte_2 C.F._2
17/10/1987, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Benito Guido
Locci, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio a Sestu in data
07/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Calasetta, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , Parte_1 Parte_2
dando atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Pronunciare la separazione dei coniugi autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, liberi di stabilire la loro residenza ove lo riterranno opportuno, previa comunicazione all'altra parte onde consentire l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri che derivano dal matrimonio;
ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calasetta, di procedere all'annotazione del provvedimento di omologa nell'atto di matrimonio n. 2, p. 2,
s. C, anno 2013 del medesimo Comune.
2. Disporre che i figli minori e restino affidati ad entrambi i genitori, Per_1 Per_2
i quali continueranno a curarne l'educazione e l'istruzione, mantenendo con ciascuno di essi rapporti equilibrati e continuativi nonché conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
3. Disporre che i genitori continuino ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale, adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per i figli minori, tra cui, le scelte educative, scolastiche, l'eventuale
Pag. 2 di 4 indirizzo religioso, la partecipazione alle attività formative extrascolastiche, i viaggi di istruzione e svago, la scelta di attività sportive e ricreative;
stabilendo che, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, esercitino la responsabilità separatamente, nei rispettivi periodi di coabitazione con i minori.
4. Assegnare la casa coniugale, sita in Calasetta, Via Bardi, n. 10, alla IG
, da lei detenuta in regime di comodato;
mentre il signor Parte_2
continuerà ad abitare in Calasetta, Via Solferino, n. 29, in Parte_1
una casa da lui detenuta in regime di comodato.
5. Disporre che i figli minori ed , continuino ad abitare stabilmente Per_1 Per_2
con la madre, presso la quale continueranno ad avere la residenza anagrafica.
6. Disporre che il signor , contribuisca al mantenimento dei Parte_1 minori figli ed , studenti minorenni, con un assegno mensile di € Per_1 Per_2
400,00.
Il contributo al mantenimento verrà corrisposto mediante bonifico bancario entro il giorno 20 di ogni mese, da aggiornarsi annualmente nella misura dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertati e pubblicati dall'ISTAT.
7. Disporre che il padre contribuisca - nella misura del 50% - al pagamento delle spese straordinarie secondo la qualificazione di cui al Protocollo del C.N.F. in data 29 novembre 2017, previa esibizione e consegna - da parte della madre - della documentazione fiscale attestante la spesa.
8. Disporre che l'assegno unico universale venga percepito interamente e direttamente dall' dalla IG . CP_1 Parte_2
9. Prendere atto che la IG ha rinunciato a qualsiasi contributo al Parte_2
mantenimento, intendendo reperire - quanto prima - un lavoro che la renda autonoma economicamente.
10. Disporre che, al fine di favorire e consentire la prosecuzione del rapporto col genitore non convivente, salvo diverso accordo tra le parti e compatibilmente con gli impegni dei minori figli, il padre potrà tenere con sé i figli ed Per_1
: Per_2
Pag. 3 di 4 - durante la settimana per due pomeriggi concordando con la madre giorno ed ora;
a tal proposito il padre comunicherà via sms alla madre - ogni mercoledì -
i turni di lavoro dei sette giorni successivi;
- durante i fine settimana, dalle ore 10.30 del sabato alle ore 19.00 della domenica, a settimane alterne;
- in occasione delle vacanze scolastiche Natalizie, ad anni alterni, per cinque giorni consecutivi, comprendenti la vigilia di Natale o di Capodanno;
- in occasione delle vacanze scolastiche Pasquali, ad anni alterni, per tre giorni consecutivi comprendenti il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo;
- in occasione delle vacanze scolastiche estive, per sette giorni consecutivi ricompresi nel mese di agosto, di ogni anno.
11. Dichiarare che le parti hanno consentito reciprocamente al rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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