Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 04/04/2025, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4456/2022 R.Gen.Aff.Cont.
Cron._________
Rep. _________
Sent. n._________
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli 2 SEZIONE CIVILE
Il Giudice Onorario, dott. Aldo Aratro, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4456/2022 R.Gen.Aff.Cont;
TRA
(c.f. rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Giuseppe Iavarone presso il cui studio è elett.te dom.ta in Napoli, Centro
Direzionale, Isola G/1;
Attrice
E
(c.f.: ; (c.f.: CP_1 C.F._2 CP_2
( ); (c.f.: ) C.F._3 CP_3 C.F._4
rapp.ti e difesi dall'avv. Antonio Orlando presso il cui studio sono elett.te dom.ti in Napoli al C.so Umberto I n. 106;
Convenuti
Oggetto: azione revocatoria ordinaria.
Conclusioni: come da verbali di causa e scritti difensivi.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 18/02/22, ha Parte_1
conveniva in giudizio e CP_1 CP_2 CP_3 chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “i. Dichiararsi
, in data 22/05/2019 per atto pubblico rogato da notaio dott. CP_3
(rep. 5884/3608) avente ad oggetto l'appartamento Persona_1
di proprietà esclusiva di sito in Napoli alla piazza Salvatore CP_1
Lo Bianco n. 10, ed. 1, sc B, int. 3 e censito al Catasto dei fabbricati del
Comune di Napoli alla sez. VIC, foglio 8, p.lla 260, sub 210, z.c. 8, cat A/2, cl
6, 4 vani, r.c 578,43; ii. Vinte le spese di lite e il compenso di avvocato da distrarsi ex art 93 cpc per fattone anticipo, oltre rimborso forfettario spese e oneri accessori come per legge”.
Deduceva di aver reso prestazioni di lavoro irregolare alle dipendenze del dott. dal 03/06/2001 al 17/07/2015 e di averne chiesto la CP_1
condanna al pagamento di differenze retributive con ricorso innanzi al
Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli in data 27/04/2016 (RG.
9189/16); che all'esito di tale giudizio, con sentenza n. 6972/19, il Giudice del lavoro condannava il dott. al pagamento delle differenze CP_1
retributive e del t.f.r. in euro 111.326,26 oltre interessi e rivalutazione;
che nel corso di tale processo, il 22/05/2019, il dott. unitamente CP_1
ai figli e comparivano innanzi al notaio dott. CP_2 CP_3
, al quale rendevano dichiarazioni secondo le quali il Persona_1
dott. si riconosceva debitore verso i predetti figli per la CP_1
somma di euro 105.000,00 (a titolo di risarcimento danni per mancato pagamento di attività e spese eseguite nello studio medico del genitore, nonché al medesimo titolo, quali eredi e garanzia Persona_2 dell'adempimento dell'obbligazione, concedeva ex art. 2821 c.c. ipoteca volontaria su tutti gli immobili di sua proprietà, tra cui su quello in Napoli alla piazza Salvatore Lo Bianco n. 10, unico immobile non in comproprietà con il coniuge. Deduceva ancora l'attrice che in data 15/03/2021 iscriveva ipoteca giudiziale ex art. 2818 c.c. sul predetto immobile (reg. generale 7344, reg. part. 978) per la somma di € 127.099,75 che tuttavia non risulta idoneo a
- 2 - soddisfare le ragioni della creditrice, siccome di grado posteriore ex art. 2852
c.c. a quella già iscritta nel 2019; che nemmeno risulta idoneo a soddisfare le ragioni della creditrice la pensione di vecchiaia di cui è titolare il debitore.
L'attrice deduceva quindi che il suo credito è sorto anteriormente all'atto dispositivo e il debitore era a conoscenza del pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe comportato per la creditrice;
che inoltre nel corso della causa di lavoro, dott. depositava, unitamente alla moglie CP_1 CP_4
e con l'assistenza dello stesso difensore del giudizio di lavoro
[...] ricorso per la separazione consensuale la quale stabiliva: l'attribuzione di un assegno di mantenimento per la moglie di € 600,00 nonostante la titolarità, da parte di quest'ultima, di un proprio reddito da pensione;
l'assegnazione alla moglie della casa familiare di via dell'Auriga n. 62° acquistata dai coniugi in regime di comunione legale;
la promessa del dott. di attribuire alla CP_1 moglie la sua quota di proprietà di tale appartamento. Deduce altresì l'attrice che l'ipoteca deve reputarsi concessa a titolo gratuito con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 2901, comma 1°, n. 2) c.c., non rileva, ai fini della revocazione, la consapevolezza dei terzi riguardo al pregiudizio sofferto dalla creditrice.
Si costituiva in giudizio il quale chiedeva la CP_1 sospensione del giudizio per l'intervenuto decesso di , padre Persona_3 dell'attrice e parte convenuta davanti alla Corte di appello di Napoli, sez. lavoro;
contestava la debenza delle somme dovute all'attrice eccependo che le circostanze dedotte nella causa di lavoro non erano corrispondenti al vero.
Rassegnava le seguenti conclusioni: rigettarsi la domanda come proposta con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio con attribuzione, previo esame della sospensione richiesta, stante la morte del coobbligato
[...]
e salvo ogni responsabilità penale annessa, al momento del deposito Per_3
della sentenza della Corte di appello non ancora pubblicata, ma col solo richiamo di una presunta lettura del dispositivo, atteso che il soggetto di cui al provvedimento 02.05.2022, risulta deceduto e risulta il mancato esame da
- 3 - parte del Presidente della Sezione, decesso già comunicato il 3105.2022 al
Giudice Ardituro nel processo rg 527/22, decesso avvenuto il 34.04.22”.
Con comparsa 14.11.2024 si costituivano poi anche i convenuti CP_2
e i quali, in uno a a) deducevano
[...] CP_3 CP_1
l'impossibilità di comparire all'udienza fissata per il loro formale interrogatorio;
b) l'esistenza di un pignoramento sul trattamento pensionistico del convenuto c) l'erroneità dell'ordinanza con cui era CP_1 dichiarato inammissibile il giuramento decisorio deferito all'attrice; d) la solvibilità del debitore;
e) l'infondatezza dei fatti posti a fondamento del credito azionato. Chiedevano quindi il rigetto della domanda.
Concessi i termini ex art. 183 comma VI c.p.c., la causa, istruita documentalmente, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, è stata assegnata in chiamata all'udienza del 26.11.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
La domanda è fondata.
Ai sensi dell'art. 2901, comma 1, c.c., il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrano le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito,
l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Il primo presupposto per l'esercizio dell'azione in discorso, pertanto, consiste nella necessaria qualità di creditore della parte che invochi la disposizione.
Sotto tale aspetto, quindi, nell'esaminare la domanda di revocatoria
- 4 - ordinaria in oggetto, deve rilevarsi che l'attrice ha fornito idonea dimostrazione della sua ragione di credito nei confronti del convenuto
[...]
atteso che ha documentato che, con ricorso al Giudice del lavoro CP_1 depositato il 27.4.2016 l'attrice ha chiesto l'accertamento dell'intercorrenza del rapporto di lavoro subordinato dal 2001 al 2015 alle dipendenze del dott.
e la condanna di quest'ultimo al pagamento della somma di CP_1
euro 111.326,26 oltre interessi e rivalutazione a titolo di differenze retributive e t.f.r. (doc. 1 fascicolo parte attrice); e che con sentenza n. 6972/19 il Giudice ha accolto la domanda e condannato il resistente al pagamento del predetto importo in favore di (doc. 4 produzione attrice). Parte_1
Parte attrice, pertanto, ha pienamente documentato il suo credito nei confronti di . Parte_2
Sulla scorta della documentazione prodotta dall'attrice, pertanto, si deve ritenere pienamente ammissibile la domanda di revocatoria ordinaria azionata, essendo certamente sussistente il presupposto dell'esistenza del suo diritto di credito nei confronti del convenuto.
E' principio pacifico che l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901
c.c. può essere utilmente esperita, nel concorso degli altri requisiti di legge, anche per tutelare crediti che non sono liquidi, ossia determinati nel loro ammontare, né facilmente liquidabili (Cass. 6511/2004), essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, coerentemente con la funzione propria dell'azione che non persegue scopi restitutori ma mira semplicemente a far rientrare il bene nel patrimonio del debitore o comunque a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore medesimo (Cass. 1220/86;
12144/99; 12678/01; 11471/03).
E' stato poi ribadito dal giudice di legittimità che, poiché, ai fini dell'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria da parte del creditore avverso un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, ancorché non accertata giudizialmente, la definizione dell'eventuale controversia sull'accertamento
- 5 - del credito non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. Il conflitto pratico tra giudicati che tale norma mira ad evitare mediante la sospensione della causa pregiudicata è reso d'altronde impossibile dal fatto che la sentenza dichiarativa dell'inefficacia dell'atto dispositivo nei confronti del creditore, a seguito dell'accoglimento della domanda revocatoria, non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente, essendo a tal fine necessario che il creditore disponga anche di un titolo sull'esistenza del credito, che può procurarsi soltanto nella causa relativa al credito e non anche in quella concernente esclusivamente la domanda revocatoria, nella quale la cognizione del giudice sul credito è meramente incidentale (cfr. Cass. 5246/2006).
Il giudice di legittimità si è quindi anche pronunciato sulla insussistenza della pregiudizialità richiesta dall'art. 295 c.p.c., qualora l'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ. si fondi su un credito che costituisca ancora res litigiosa, in ragione proprio della sufficienza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, a fondare l'azione in discorso, atteso che l'accertamento giudiziale del credito "non costituisce l'antecedente logico-giuridico indispensabile della pronunzia sulla domanda revocatoria".
Nella specie, inoltre, è pacifico e documentato che la ragione creditoria dell'attrice è antecedente all'atto di disposizione oggetto di revocatoria. Invero, il ricorso al Giudice del Lavoro è del maggio 2016 mentre l'atto dispositivo è stato posto in essere nelle more del giudizio, in data
22/05/2019, con la concessione di ipoteca volontaria ex art. 2821 c.c. disposta dal dott. in favore dei figli e sui CP_1 CP_2 CP_3
suoi beni immobili, tra cui quello in Napoli alla piazza Salvatore Lo Bianco n.
10 oggetto di domanda di revocatoria (doc. 7 produzione attrice). Detto atto di concessione di ipoteca volontaria, peraltro, è stata disposto (in data 22.5.2019)
- 6 - allorché il precedente 14.5.2029 era stata depositata CTU contabile nella suddetta causa di lavoro ove l'Ausiliare aveva accertato la sussistenza delle differenze retributive lamentate dalla ricorrente (doc. 3 produzione attrice), poi riconosciute con la sentenza di condanna del successivo 29.10.2019 (doc.
4 produzione attrice).
Sussiste quindi certamente l'anteriorità del credito rispetto all'atto di disposizione.
Con riferimento agli altri requisiti dell'azione revocatoria ordinaria previsti dall'art. 2901 c.c. deve poi ritenersi certamente sussistente il c.d. eventus damni, inteso come maggiore difficoltà ed incertezza della esazione coattiva del credito come conseguenza dell'atto di disposizione (cfr. Cass.
2400/1990; 6777/1995; 6676/1998;12144/1999) e cioè come mero pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione (cfr. Cass. 2971/1999; 15880/2007), senza che sia indispensabile la totale compromissione del patrimonio del debitore (cfr. Cass. 3470/2007).
Ciò appare sufficiente ad integrare l'eventus damni per il quale non è necessario che il debitore si trovi in stato di insolvenza ma è sufficiente che gli atti di disposizione da lui posti in essere producano pericolo o incertezza per la realizzazione del diritto del creditore, in termini di una possibile o eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (cfr. Cass.
1007/1990;12144/1999: 12678/2001).
La valutazione dell'eventus damni va effettuata sulla scorta del principio consolidato secondo cui il pregiudizio in questione va oltre il concetto di danno per comprendere anche quello di semplice pericolo di danno (Cass. 6511/04) e che può essere costituito da una variazione sia quantitativa che qualitativa del patrimonio del debitore, purché comporti una maggiore difficoltà o incertezza nella esazione coattiva del credito oppure ne comprometta la fruttuosità (Cass. 15265/06); anche la "trasformazione" di un bene in un altro, che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale
- 7 - infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass. 7262/00; 14489/09).
Sotto tale aspetto, peraltro, parte attrice ha documentato che l'azione esecutiva intrapresa per l'esazione del credito portato dalla sentenza di condanna è certamente pregiudicata dall'esistenza di ipoteca di primo grado sull'immobile del dott. sottoposto ad espropriazione forzata CP_1
immobiliare.
Ai fini della sussistenza del pregiudizio in esame, invero, non occorre una valutazione sul danno, essendo sufficiente la dimostrazione, da parte del creditore istante, della pericolosità dell'atto impugnato in termini di una possibile quanto eventuale infruttuosità della futura esecuzione sui beni del debitore.
Conseguentemente, l'onere probatorio del creditore, che può essere assolto anche per presunzioni, si restringe alla dimostrazione della variazione quantitativa o qualitativa del patrimonio del debitore, senza estendersi a quella dell'entità e natura del patrimonio stesso dopo l'atto di disposizione, non trovandosi il creditore nelle condizioni di valutarne compiutamente le caratteristiche.
È, invece, onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, provare che nonostante l'atto di disposizione il suo patrimonio ha conservato valore e caratteristiche tali da garantire il soddisfacimento delle ragioni del creditore senza difficoltà (Cass. 4578/98).
Nella fattispecie, tuttavia, il convenuto non ha dimostrato che il suo patrimonio sia tale da garantire soddisfacimento delle ragioni creditorie dell'attrice.
Deve poi certamente ritenersi sussistente in capo al debitore il requisito della c.d. scientia damni che può ritenersi integrato, trattandosi di atto a titolo gratuito successivo al sorgere del credito, dalla mera consapevolezza o generica conoscenza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (cfr. Cass. 7262/2000; 7507/2007; 3676/2011), non essendo necessaria alcuna collusione tra terzo e debitore (cfr. Cass. 1068/2007), né
- 8 - occorrendo la specifica conoscenza, da parte del terzo, del credito a tutela del quale l'azione revocatoria viene esercitata (cfr. Cass. 5741/2004;
16825/2013).
Come è stato più volte chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di azione revocatoria ordinaria, "la costituzione di ipoteca successiva al sorgere del credito garantito ha natura di atto a titolo gratuito, con conseguente indifferenza dello stato soggettivo del terzo, senza che abbia rilievo la contestuale pattuizione di una dilazione di pagamento del debito, da ritenersi inerente non alla causa dell'accordo di garanzia, ma ad un motivo di esso" (Cass. 9 novembre 2018 n. 28802; Cass. 8 maggio 2014 n. 9987; Cass.
12 marzo 2008 n. 6739; Cass. 2 febbraio 2006 n. 2325). “In sostanza, in fattispecie di concessione di ipoteca a fronte di dilazione di pagamento, il negozio, quand'anche apparentemente oneroso quanto al motivo, è da considerare gratuito quanto alla causa, unico aspetto rilevante ai fini dello stato soggettivo del terzo” (Cass. 28802/2018).
Nella specie, quindi, sussiste certamente l'elemento soggettivo della scientia damni ai fini dell'utile esperibilità dell'azione proposta, ossia la consapevolezza del debitore di arrecare pregiudizio agli interessi della parte attrice, creditrice.
Per quanto attiene alle altre parti del contratto in oggetto, infine,
l'elemento psicologico è del tutto irrilevante trattandosi nella specie di atto a titolo gratuito.
In definitiva, per quanto sin qui evidenziato, in accoglimento della domanda, va dichiarata l'inefficacia nei confronti dell'attrice dell'atto meglio individuato nella premessa dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, ex d.m. 55/14 e successiva mm. ii., tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate e dell'attività prestata, con attribuzione all'avv.
Giuseppe Iavarone, dichiaratosi anticipatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia, ex art. 2901 c.c., nei confronti dell'attrice della concessione di ipoteca Parte_1
volontaria da parte di in favore di e CP_1 CP_2 [...]
in data 22/05/2019 per atto pubblico rogato da notaio dott. CP_3 [...]
(rep. 5884/3608) avente ad oggetto l'appartamento di Persona_1
proprietà esclusiva di sito in Napoli alla piazza Salvatore Lo CP_1
Bianco n. 10, ed. 1, sc B, int. 3 e censito al Catasto dei fabbricati del Comune di Napoli alla sez. VIC, foglio 8, p.lla 260, sub 210, z.c. 8, cat A/2, cl 6, 4 vani, r.c 578,43; come precisato nell'atto di citazione introduttivo del giudizio;
- condanna i convenuti alla refusione delle spese di lite in favore della parte attrice che liquida euro 8.433,00 per compenso, oltre rimborso forfettario
15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione;
e, quanto agli esborsi, nella somma corrisposta e documentata a titolo di c.u.
- ordina ai competenti Uffici dei RR.II. la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Così deciso in Napoli, il 04.04.2025.
Il Giudice dr. Aldo Aratro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informativo ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012, n. 209.
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