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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/06/2025, n. 1706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1706 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4290/2019
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4290/2019
PROVVEDIMENTO ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 3/6/2025
Il Giudice preso atto di quanto dichiarato a verbale, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4290/2019
tra
La sig.ra (c.f.: ), in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 potestà sulla figlia minore (nata a [...] il [...], c.f.: ). Persona_1 C.F._2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppina Tafuro (c.f.: e dall'Avv. Carmela Vivolo. C.F._3
PARTE ATTRICE
e nella qualità di impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t.. rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabrizio Maione.
PARTE CONVENUTA
La (o , in persona del Commissario Liquidatore, Sig. CP_2 CP_3 Persona_2 con sede a Malta. - Parte convenuta contumace - (anche indicata come "in liquidazione coatta amministrativa" - in LCA).
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.06.2019, la sig.ra in proprio e quale genitrice Parte_1
della figlia minore agendo quali eredi (moglie e figlia) del defunto sig. Persona_1 [...]
ha convenuto in giudizio la nella sua qualità di Fondo di Per_3 Controparte_4
Garanzia Vittime della Strada, nonché l' in LCA e la sig.ra Controparte_5 CP_6
L'attrice ha richiesto la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 13.06.2010 in Piazzolla di Nola, nel quale il sig. alla guida del motociclo Yamaha tg. CC91675, perse la vita dopo essere Persona_3
stato coinvolto in una collisione con il veicolo VW LF tg. CW919SH, condotto dalla sig.ra
[...]
L'importo complessivo dei danni richiesti è stato quantificato in € 1.020.000,00, oltre le spese CP_6
processuali.
La parte attrice evidenzia che, a seguito dell'incidente, le indagini della Procura della Repubblica di
Nola si sono concluse con il rinvio a giudizio della sig.ra per il reato di cui all'art. 589 c.p. CP_6
Nel relativo procedimento penale (RG 6259/10), l'attrice si è costituita parte civile in proprio e per la figlia. L'iter penale si è concluso con la sentenza di condanna n. 1647/2017, passata in giudicato, che ha condannato l'imputata, in solido con i responsabili civili e al CP_3 Controparte_7
risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la determinazione dell'ammontare. Il giudice penale ha anche disposto una provvisionale di €
35.000,00, importo che è stato corrisposto da in due assegni da € 17.500,00 Controparte_4
ciascuno a favore dell'attrice e della minore. La parte attrice ritiene che il giudicato penale sia vincolante per il giudice civile riguardo l'accertamento del fatto-reato e l'affermazione della responsabilità, lasciando al giudizio civile la sola liquidazione dell'ammontare del danno.
La quale Fondo di Garanzia Vittime della Strada, si è costituita Controparte_4
contestando integralmente la domanda attrice e ritenendola improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata. Ha sollevato diverse eccezioni preliminari, tra cui la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata evocazione in giudizio del proprietario del veicolo condotto dalla sig.ra (indicato come ). Ha altresì eccepito l'inammissibilità e CP_6 Parte_2
improponibilità della domanda per violazione degli artt. 287 e 289 del D.Lgs. 209/05, sostenendo che pagina 3 di 15 l'attrice non avrebbe inviato una richiesta di risarcimento danni completa secondo i requisiti di legge e non avrebbe atteso il termine di sei mesi prima di agire. Ha anche eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza nel petitum immediato, non essendo stato richiesto l'accertamento del grado di responsabilità della convenuta necessario in un'azione extracontrattuale, e il difetto di CP_6
legittimazione passiva di non essendo la sua proprietà provata documentalmente. Nel Parte_2
merito, pur dando atto della condanna penale, sostiene che la sentenza penale non esonera il giudice civile dall'accertamento del danno conseguenza. Afferma che la sentenza penale stessa ha accertato che la condotta di guida della vittima (velocità elevata, guida senza patente) ha costituito un fattore causale concorrente al prodursi dell'evento, e che la pena ridotta in sede penale riflette tale concorsualità, stimando la condotta del defunto concorrente per oltre il 90%. Ritiene la richiesta risarcitoria Per_1 eccessiva e che l'importo di € 35.000,00 già versato a titolo di provvisionale sia satisfattivo. Contesta la risarcibilità del danno tanatologico iure hereditatis secondo la giurisprudenza maggioritaria, a meno che non sia provato un lasso di tempo apprezzabile tra lesioni e decesso con stato di coscienza (danno terminale/catastrofale), circostanza non provata nel caso di specie. Contesta inoltre il danno morale come voce separata e il danno patrimoniale iure proprio, non essendo stata dimostrata la produzione di reddito da parte del defunto. Sottolinea infine l'applicazione del massimale legale del Fondo di
Garanzia e che circa € 936.721,27 è già stato liquidato ad altri eredi e per spese. Si oppone alle istanze istruttorie dell'attrice, in particolare alla prova per testi su circostanze da provare documentalmente o valutative e alla CTU medica per la valutazione monetaria dei danni.
La sig.ra si è costituita impugnando e contestando in toto l'atto di citazione, ritenendolo CP_6
destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Ha anch'essa sollevato eccezioni preliminari, tra cui la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata evocazione in giudizio dei comproprietari del veicolo ( e ). Ha eccepito l'infondatezza della domanda poiché il Parte_2 Persona_4
motociclo del defunto era privo di copertura assicurativa al momento del sinistro, violando l'art. 193
C.d.S., condotta che ritiene illecita e che comporterebbe il rigetto integrale o una severa riduzione del quantum risarcitorio. Ha sostenuto che il diritto al risarcimento dovrebbe essere perso o ridotto anche per la violazione dell'art. 116 C.d.S., in quanto il sig. era sprovvisto di patente di guida. Nel Per_1
merito, come pur riconoscendo il giudicato penale, sostiene che esso non esonera CP_4
dall'accertamento del danno conseguenza e del nesso causale civile. Afferma che la sentenza penale ha riconosciuto la condotta della vittima come fattore causale concorrente, e che ciò ha portato ad una pena ridotta. Ritiene che la condotta del defunto sia concorrente per oltre il 90%. Contesta l'attendibilità di una precedente sentenza civile (n. 1771/2020) su cui l'attrice sembra volersi basare per la quantificazione, ritenendola viziata da gravi censure, in particolare per non aver considerato le pagina 4 di 15 violazioni di legge commesse dalla vittima (guida senza assicurazione e senza patente) e per presunti errori nella CTU tecnica effettuata in quel giudizio. Chiede il rigetto integrale della domanda o, in subordine, l'applicazione del principio di cui all'art. 2054 c.c. e una riduzione del quantum risarcitorio in base alla percentuale di responsabilità accertata in sede penale. Chiede inoltre che le proprie spese di
Con difesa siano poste a carico delle compagnie assicuratrici ( e quale FG). Si oppone alle CP_4
istanze istruttorie dell'attrice.
La è rimasta contumace nel presente giudizio. CP_2
Emessa ordinanza ex art 185 bis cpc, parte attrice accettava la proposta, mentre le convenute nessuna determinazione hanno fatto pervenire in merito.
1) Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di incompletezza del contraddittorio sollevata dalla convenuta compagnia.
Va precisato che la particolarità del caso di specie risiede nel fatto che il giudicato penale sull'an debeatur, si è formato tra il conducente del veicolo, responsabile del danno, e le convenute compagnie, tutte parti cui è stata rivolta la condanna generica in sede penale e coerentemente evocate nel giudizio risarcitorio volto al mero accertamento del quantum debeatur.
In ipotesi di tal fatta, Cass 7182/2003 ha chiarito che il proprietario del veicolo non riveste la qualità di litisconsorte necessario nel successivo giudizio risarcitorio instaurato in sede civile (“In materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a., qualora il danneggiato abbia esercitato l'azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del conducente dell'autoveicolo, proponendo domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche del proprietario del veicolo, senza che il giudice abbia ordinato la chiamata in giudizio di quest'ultimo ex art. 23, legge n. 990 del
1969, nonostante che detta norma sia applicabile anche nel caso di azione civile proposta nel corso del processo penale, il giudicato formatosi sull'an debeatur non è opponibile al proprietario del veicolo, il quale, conseguentemente, non è litisconsorte necessario nel successivo giudizio civile proposto dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, al fine di ottenere la quantificazione del danno”).
2) Del pari priva di fondamento si rivela l'eccezione volta a sollevare l'improcedibilità della domanda, per mancanza di messa in mora, non solo sconfessata dal documento n. 17 di parte attrice (lettera di messa in mora completa ed esaustiva a cui non ha fatto seguito richiesta di integrazioni) ma anche contraddittoria rispetto al comportamento processuale della convenuta compagnia, la quale non ha manifestato il benchè minimo spirito conciliativo. Si noti, in proposito, che il profuso impegno in sede pagina 5 di 15 istruttoria è sfociato nell'emissione di proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, cui ha aderito solo parte attrice e a cui le convenute non hanno inteso onorare con alcun riscontro, nemmeno negativo.
3) quanto all'eccezione di concorso colposo della vittima nella produzione del danno, va parzialmente accolta l'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia, seppur non nella misura da essa indicata
(90% a carico di ). Persona_3
Giova preliminarmente ricordare quale sia l'efficacacia delle prove assunte in un precedente giudizio, in un giudizio estinto, in sede penale o da un giudice incompetente, rientrando tali ipotesi nel più ampio genus delle cd. prove atipiche (tra cui ad es. gli scritti provenienti da terzi, le certificazioni amministrative e i verbali di polizia giudiziaria in relazione alla veridicità intrinseca di quanto dichiarato dal soggetto al verbalizzante).
L'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, che trova parziale conferma anche nell'articolo 310 comma terzo del codice di procedura civile, è nel senso che tali prove possono essere valutate liberamente come indizi, e che tale efficacia probatoria è comunque subordinata all'almeno potenziale contraddittorio nel processo in cui la prova è stata raccolta (vedi Cassazione 6502 del 2001 e
Cassazione 478 del 1995). Lo stesso vale per la consulenza tecnica espletata in altro procedimento
(vedi Cassazione 5682 2001 e Cassazione 1039/2009). In particolare il giudice di merito può tener conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, ancorchè quest'ultimo sia stato dichiarato nullo per vizio di costituzione del giudice (ad esempio perché trattasi di controversie di competenza del giudice collegiale degli dal giudice monocratico), atteso che ciò che rileva è che l'accertamento peritale sia stato ritualmente acquisito nel successivo giudizio e che su di esso vi sia stato il contraddittorio tra le parti (vedi Cassazione 11141 del
2009). Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, è consentito al giudice di merito oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti (vedi Cassazione 569 del 2015 e Cassazione a sezioni unite 90/40 del 2008 Cassazione 42 39 del
2008, sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cognizione giudice investito vedi
Cassazione 11555 del 2013), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti indagini preliminari, ad esempio una consulenza tecnica disposta dal PM o sommarie informazioni testimoniali verbalizzate da organi della polizia giudiziaria svolta in sede penale le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (Cassazione 12577 del 2014 e
Cassazione 88127 del 2009 Cassazione 17477 del 2007 Cassazione 15181 del 2003), nonché delle risultanze di una sentenza penale di condanna non definitiva (Cassazione 10055 del 2010) o di una sentenza definitiva di non doversi procedere essendosi il reato estinto per prescrizione (Cassazione
pagina 6 di 15 16559 del 2005, secondo cui non è vietato al giudice civile ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni;
Cassazione 13656 del 2014). Ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, occorre anzitutto prendere le mosse dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza penale n. 1647/2017, depositata l'11 luglio 2017 e divenuta definitiva
– circostanza non oggetto di contestazione tra le parti – con cui è stata dichiarata la responsabilità penale dell'imputata per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. CP_6
Va, poi, ricordato che l'art. 651 c.p.p. attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di condanna emessa a seguito di dibattimento efficacia di giudicato nell'ambito del processo civile o amministrativo volto alla restituzione o al risarcimento del danno, limitatamente all'accertamento dell'esistenza del fatto, della sua rilevanza penale e della commissione del medesimo da parte dell'imputato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il suddetto giudicato vincola il giudice civile esclusivamente quanto alla materialità dell'accadimento, alle circostanze spazio-temporali e all'attribuzione del fatto all'imputato (cfr. Cass. n. 17682/2020; Trib. Reggio Calabria n. 409/2020), senza estendersi all'eventuale contributo causale del soggetto danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, trattandosi di profilo non oggetto di scrutinio in sede penale (cfr. Cass. n. 11117/2015; n.
1665/2016; n. 15392/2018; n. 21563/2018).
Nel caso di specie, la pronuncia penale produce effetti vincolanti nei confronti delle compagnie
Con assicurative e citate quali responsabili civili nel processo penale, ed alla Controparte_4 convenuta . Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che l'efficacia extrapenale del CP_6
giudicato si configura esclusivamente nei casi tassativamente previsti dagli artt. 651 e 652 c.p.p., i quali non ammettono applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve procedere a una piena e autonoma valutazione del fatto, nel rispetto del principio del contraddittorio, potendo comunque valorizzare le risultanze probatorie acquisite in sede penale (Cass. n. 17316/2018).
Sulla base di tali premesse, è possibile accogliere la ricostruzione dei fatti operata in sede penale per quanto attiene alla dinamica del sinistro e alla condotta della conducente, tenendo però ferma l'autonomia del presente giudizio rispetto all'eventuale condotta colposa concorrente del danneggiato, non oggetto di accertamento nel processo penale.
Il giudice penale, valorizzando gli atti acquisiti (verbale dei Carabinieri con allegato schizzo planimetrico, documentazione fotografica, testimonianze e relazione tecnica redatta dall'ing.
), ha ritenuto accertato che l'incidente è avvenuto lungo un tratto stradale caratterizzato da Per_5
CP_ curve pericolose e da limite di velocità pari a 50 km/h, a causa della condotta della , che, giunta all'altezza del civico 39, effettuava una svolta a sinistra per accedere a un viale privato, impegnando la pagina 7 di 15 corsia opposta e venendo in collisione con lo scooter condotto da , che procedeva in direzione Per_1
contraria.
La LF, al momento dell'impatto, risultava ferma in posizione trasversale sulla corsia di marcia del motociclo, avendo completamente attraversato la carreggiata in attesa dell'apertura del cancello di ingresso dell'abitazione. Il giudice penale ha ritenuto la manovra altamente imprudente, priva di ogni cautela e contraria alle previsioni degli artt. 140 e 154 Codice della Strada.
CP_ La condotta della è stata ritenuta causalmente efficiente nella produzione dell'evento, verificatosi mentre lo scooter, nonostante un tentativo di frenata, impattava con la fiancata dell'autovettura, causando lesioni gravissime al motociclista (trauma cranico e toracico-addominale), che ne determinavano il decesso nelle ore successive. La condotta del RI, sebbene anch'essa colposa
(eccesso di velocità, mancanza del titolo abilitativo), è stata considerata concorrente ma non esclusiva nella produzione del fatto.
Occorre, a questo punto, esaminare l'eventuale concorso colposo del danneggiato, alla luce dell'art. 1227, comma 1, c.c., considerato che su tale profilo non si estende l'efficacia del giudicato penale.
Le perizie acquisite, sebbene redatte su base probatoria non ottimale – per via dell'incompletezza dei rilievi compiuti nell'immediatezza del sinistro – forniscono comunque elementi utili. Entrambi i consulenti (quello nominato in sede penale e quello nominato nell'ambito del giudizio rg. 2451/2013 convengono sul fatto che il motociclo procedesse a velocità superiore al limite consentito, sebbene con divergenze sulla precisa entità del superamento: 70 km/h per il c.t. del PM, circa 60 km/h per il c.t.u. ing. Quest'ultimo ha comunque ritenuto che l'urto sia avvenuto nella corsia di marcia del Per_6
motociclo, mentre la LF era ancora in fase di manovra.
Il c.t.u. ha inoltre descritto in modo analitico le fasi dell'impatto, sottolineando come il motociclista avesse reagito con una frenata d'emergenza, che causava la perdita di aderenza e lo spostamento della moto, determinando così una collisione inevitabile.
Alla luce di quanto precede, sebbene non sia possibile determinare con precisione assoluta la velocità esatta tenuta dal motociclista, risulta comunque provato che essa fosse superiore al limite consentito, e ciò costituisce un comportamento colposo, reso ancor più grave dalla pericolosità del tratto stradale, come segnalato dalla cartellonistica verticale (curve pericolose, intersezioni senza diritto di precedenza). Tale condotta integra una violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S.
Le argomentazioni del c.t.u., secondo cui la velocità del motociclo era comunque incompatibile con la lunghezza delle tracce di frenata, sono convincenti, così come è condivisibile l'affermazione che pagina 8 di 15 l'ulteriore condotta colposa del danneggiato (assenza di patente, mancata copertura assicurativa, eventuale assenza del casco) non ha avuto incidenza causale sull'evento, essendo il decesso riconducibile alle lesioni interne riportate.
CP_ Conclusivamente, si ritiene che la condotta imprudente della abbia rappresentato la causa principale del sinistro, mentre al danneggiato possa essere ascritto un concorso colposo, equamente quantificabile nella misura del 30%, in ragione delle modalità concrete di guida e delle caratteristiche del tratto stradale.4) ciò posto, può farsi seguito alla liquidazione dei danni, da decurtarsi nella misura del 30% secondo quanto rilevato al punto che precede.
A tali conclusioni è giunta, peraltro la valutazione di questo Tribunale, espressosi sullo stesso evento con sentenza n. 2784/2020.
Ritenuto pertanto di dover decurtare le poste risarcitorie astrattamente individuate del 30% in ragione del concorso colposo della vittima, deve procedersi alla valutazione dei singoli danni.
4.1) Va rigettata la richiesta relativamente ai danni richiesti iure hereditario.
Ed infatti non si riscontra un danno biologico terminale né può essere riconosciuto un danno da perdita della vita, categoria, quest'ultima, che non trova riconoscimento in ambito pretorio (Cass S.U.
1535/2015). La prima voce di danno è invece da escludersi nel caso di specie, in quanto Per_3
è giunto presso il P.S. dell'Ospedali civile di Nola in condizioni refertate di “coma di III
[...] grado”, tali da non permettergli di percepire coscientemente e lucidamente i dolori derivanti dal proprio stato fisico, né l'approssimarsi del suo exitus (avvenuto peraltro solo tre ore dopo l'evento traumatico).
Non si ravvisano, pertanto, gli elementi per il riconoscimento del danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, tal' essendo quello subito dalla “vittima per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata (v. Cass., 20/8/2015, n. 16993; Cass., 8/4/2010, n. 8360; Cass.,
23/2/2005, n. 3766; Cass., 1/12/2003, n. 18305; Cass., 19/10/2007, n. 21976; Cass., 24/5/2001, n.
7075; Cass., 6/10/1994, n. 8177; Cass., 14/6/1965, n. 1203. In tema di c.d. danno catastrofico v. già
Cass., 2/4/2001, n. 4783), a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima” (Cass 21060/2016).
4.2) Quanto ai danni richiesti iure proprio, va rigettata la richiesta di danno patrimoniale da lucro cessante in considerazione del mancato apporto economico alla famiglia che il avrebbe dato, non Per_1 pagina 9 di 15 essendo provato il suo precedente apporto economico al menage familiare.
Sul punto va osservato che parte attrice non ha fornito il benchè minimo riscontro documentale dei precedenti impieghi del de cuius, cui ha fatto riferimento in via del tutto generica, senza specificare le aziende presso cui avrebbe prestato servizio. Né ha depositato copia di dichiarazione dei redditi, essendosi limitata a voler provare in via testimoniale la circostanza, del tutto generica se non rispetto al quantum (ed in ciò risiede il motivo del rigetto della relativa istanza), che l'apporto sarebbe stato nella misura di euro 1200,00 mensili. Del pari generica è risultata, poi, la circostanza secondo cui il Per_1
stava per terminare un periodo di prova presso “Nusco Porte” (impresa di cui non è specificata a forma societaria o individuale) e che avrebbe dovuto essere assunto il giorno successivo al tragico evento, non essendo indicato il corrispettivo concordato né le mansioni esercitate, né essendovi alcun rilievo documentale a supporto.
Si consideri, poi, che le istanze istruttorie non accolte sono state oggetto di espressa rinuncia all'udienza del 29/4/2025, così come in tale sede parte attrice ha rinunciato alla domanda di danno biologico.
Gli attori chiedono, poi, il danno da perdita del rapporto parentale.
La giurisprudenza della Suprema Corte definisce la perdita del rapporto parentale come quel “danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass Ord., n. 9196/2018).
Il danno da perdita del congiunto è un “tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. n. 907/2018).
Sul punto occorre tener conto che “l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza è, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre
pagina 10 di 15 d'una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite” (Cass. n. 3767 del 15.2018).
In merito l'Osservatorio del Tribunale di Milano ha pubblicato, in data 4/6/2024, delle nuove tabelle, redatte in ossequio all' “orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, largamente applicata da molti
Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di €
3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti: - secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame, prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.
In applicazione di tali tabelle si provvederà pertanto a vagliare le richieste risarcitorie in relazione agli elementi probatori acquisiti al giudizio e a liquidare la corrispondente somma dovuta.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del congiunto, va fatto pagina 11 di 15 riferimento ai criteri equitativi elaborati dalle Tabelle del Tribunale di Milano – edizione 2024 – le quali costituiscono un parametro di orientamento consolidato e condiviso dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione del danno parentale.
Nel caso di specie, per quanto riguarda il soggetto danneggiato, di anni 27, era coniuge Parte_1 della vittima, anch'essa di anni 27 al momento del decesso. Risulta inoltre accertata la convivenza tra i due e la presenza di un unico familiare all'interno del nucleo familiare primario.
Applicando i criteri tabellari, il danno viene calcolato sulla base dei seguenti punteggi:
24 punti per l'età del congiunto;
24 punti per l'età della vittima;
16 punti per la convivenza tra coniuge e vittima;
14 punti in ragione della presenza di un solo familiare superstite;
30 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, valutata al valore massimo, stante la presunzione ancorata al dato di fatto che i coniugi condividevano la gestione di una figlia di soli due anni, affetta da handicap. Ed infatti il rapporto di convivenza e di coniugio fa presumere la quotidianità della frequentazione, nonché la condivisione assidua di ricorrenze, festività e vacanze.
Il totale dei punti riconosciuti è dunque pari a 108. Tuttavia, la soglia massima tabellare prevede un tetto massimo di 100 punti, salvo casi eccezionali che non ricorrono nel caso di specie. Pertanto, il punteggio effettivamente utilizzabile ai fini del calcolo è pari a 100 punti, da moltiplicarsi per il valore del punto base aggiornato all'anno 2024, pari a euro 3.911,00, con conseguente determinazione dell'importo risarcitorio in euro 391.103,00.
Per quanto attiene alla posizione di , questa, di soli due anni al momento del decesso Persona_1 del genitore, era convivente con la vittima, di età pari a 27 anni all'epoca del sinistro. All'interno del nucleo familiare primario risulta presente un solo altro familiare.
In applicazione dei parametri tabellari, sono stati attribuiti:
28 punti in relazione all'età del congiunto;
24 punti con riferimento all'età della vittima;
16 punti in ragione della convivenza tra la vittima e il congiunto superstite;
30 punti, quale valore massimo, in considerazione della qualità e dell'intensità del legame affettivo tra pagina 12 di 15 il minore e il genitore deceduto;
è infatti da desumersi in via presuntiva che il legame figlio-padre, soprattutto nei primi anni di vita, sia della massima intensità, ancor più nel caso di specie ove la minore risulta affetta da grave patologia. Inoltre, anche nel caso di specie il tipo di rapporto porta a presumere la quotidianità della frequentazione, nonché la condivisione assidua di ricorrenze, festività e vacanze.
ll punteggio complessivo, pari a 82 punti, conduce, sulla base del valore del punto indicato, a un risarcimento teorico pari a € 438.032,00.
Tuttavia, in considerazione del superamento del massimale previsto per tali fattispecie, l'importo riconoscibile è stato ridotto fino alla soglia massima liquidabile, determinata in € 391.103,00.
Il risarcimento complessivamente dovuto ammonta pertanto ad euro 782.206,00 che, decurtati del 30%, corrispondono ad euro 547.544,2.
Conclusivamente i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma, valutata all'attualità, di euro € 547.544,2.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n.
2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (13/6/2010) sull'importo di € 547.544,2, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 13/6/2010 quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (13/6/2011) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
pagina 13 di 15 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) accerta il concorso colposo del danneggiato nella misura del 30%;
Con Cont 2) CONDANNA, per l'effetto, i convenuti n.q. FG e . in CP_6 Controparte_4
persona dei l.r.p.t., al PAGAMENTO in solido, in favore di , Parte_3 della somma complessiva di euro € 547.544,2 a TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli
INTERESSI LEGALI al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (13/6/2010) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 13/6/2010 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (13/6/2011) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
Con Cont 3) condanna i convenuti , n.q. FG e . in persona dei l.r.p.t., al CP_6 Controparte_4
PAGAMENTO in solido, in favore di , delle spese di lite che Parte_3
si liquidano in euro 29.193,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre ad euro 1241,00 per esborsi, con attribuzione agli avv.ti Carmela Vivolo e Giuseppina
Tafuro dichiaratisi antistatari
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. pagina 14 di 15 03/06/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 punti in funzione della composizione del nucleo familiare;
Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4290/2019
PROVVEDIMENTO ALLEGATO AL VERBALE DI UDIENZA DEL 3/6/2025
Il Giudice preso atto di quanto dichiarato a verbale, successivamente pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il Giudice
dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 1 di 15 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4290/2019
tra
La sig.ra (c.f.: ), in proprio e nella qualità di genitore esercente la Parte_1 C.F._1 potestà sulla figlia minore (nata a [...] il [...], c.f.: ). Persona_1 C.F._2 rapp.ta e difesa dall'Avv. Giuseppina Tafuro (c.f.: e dall'Avv. Carmela Vivolo. C.F._3
PARTE ATTRICE
e nella qualità di impresa designata dal Fondo Vittime della Strada, in Controparte_1 persona del legale rapp.te p.t.. rapp.ta e difesa dall'Avv. Fabrizio Maione.
PARTE CONVENUTA
La (o , in persona del Commissario Liquidatore, Sig. CP_2 CP_3 Persona_2 con sede a Malta. - Parte convenuta contumace - (anche indicata come "in liquidazione coatta amministrativa" - in LCA).
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 2 di 15
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 10.06.2019, la sig.ra in proprio e quale genitrice Parte_1
della figlia minore agendo quali eredi (moglie e figlia) del defunto sig. Persona_1 [...]
ha convenuto in giudizio la nella sua qualità di Fondo di Per_3 Controparte_4
Garanzia Vittime della Strada, nonché l' in LCA e la sig.ra Controparte_5 CP_6
L'attrice ha richiesto la loro condanna in solido al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un sinistro stradale avvenuto il 13.06.2010 in Piazzolla di Nola, nel quale il sig. alla guida del motociclo Yamaha tg. CC91675, perse la vita dopo essere Persona_3
stato coinvolto in una collisione con il veicolo VW LF tg. CW919SH, condotto dalla sig.ra
[...]
L'importo complessivo dei danni richiesti è stato quantificato in € 1.020.000,00, oltre le spese CP_6
processuali.
La parte attrice evidenzia che, a seguito dell'incidente, le indagini della Procura della Repubblica di
Nola si sono concluse con il rinvio a giudizio della sig.ra per il reato di cui all'art. 589 c.p. CP_6
Nel relativo procedimento penale (RG 6259/10), l'attrice si è costituita parte civile in proprio e per la figlia. L'iter penale si è concluso con la sentenza di condanna n. 1647/2017, passata in giudicato, che ha condannato l'imputata, in solido con i responsabili civili e al CP_3 Controparte_7
risarcimento dei danni subiti dalla parte civile costituita, rimettendo le parti davanti al giudice civile per la determinazione dell'ammontare. Il giudice penale ha anche disposto una provvisionale di €
35.000,00, importo che è stato corrisposto da in due assegni da € 17.500,00 Controparte_4
ciascuno a favore dell'attrice e della minore. La parte attrice ritiene che il giudicato penale sia vincolante per il giudice civile riguardo l'accertamento del fatto-reato e l'affermazione della responsabilità, lasciando al giudizio civile la sola liquidazione dell'ammontare del danno.
La quale Fondo di Garanzia Vittime della Strada, si è costituita Controparte_4
contestando integralmente la domanda attrice e ritenendola improponibile, improcedibile, inammissibile ed infondata. Ha sollevato diverse eccezioni preliminari, tra cui la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata evocazione in giudizio del proprietario del veicolo condotto dalla sig.ra (indicato come ). Ha altresì eccepito l'inammissibilità e CP_6 Parte_2
improponibilità della domanda per violazione degli artt. 287 e 289 del D.Lgs. 209/05, sostenendo che pagina 3 di 15 l'attrice non avrebbe inviato una richiesta di risarcimento danni completa secondo i requisiti di legge e non avrebbe atteso il termine di sei mesi prima di agire. Ha anche eccepito la nullità dell'atto di citazione per carenza nel petitum immediato, non essendo stato richiesto l'accertamento del grado di responsabilità della convenuta necessario in un'azione extracontrattuale, e il difetto di CP_6
legittimazione passiva di non essendo la sua proprietà provata documentalmente. Nel Parte_2
merito, pur dando atto della condanna penale, sostiene che la sentenza penale non esonera il giudice civile dall'accertamento del danno conseguenza. Afferma che la sentenza penale stessa ha accertato che la condotta di guida della vittima (velocità elevata, guida senza patente) ha costituito un fattore causale concorrente al prodursi dell'evento, e che la pena ridotta in sede penale riflette tale concorsualità, stimando la condotta del defunto concorrente per oltre il 90%. Ritiene la richiesta risarcitoria Per_1 eccessiva e che l'importo di € 35.000,00 già versato a titolo di provvisionale sia satisfattivo. Contesta la risarcibilità del danno tanatologico iure hereditatis secondo la giurisprudenza maggioritaria, a meno che non sia provato un lasso di tempo apprezzabile tra lesioni e decesso con stato di coscienza (danno terminale/catastrofale), circostanza non provata nel caso di specie. Contesta inoltre il danno morale come voce separata e il danno patrimoniale iure proprio, non essendo stata dimostrata la produzione di reddito da parte del defunto. Sottolinea infine l'applicazione del massimale legale del Fondo di
Garanzia e che circa € 936.721,27 è già stato liquidato ad altri eredi e per spese. Si oppone alle istanze istruttorie dell'attrice, in particolare alla prova per testi su circostanze da provare documentalmente o valutative e alla CTU medica per la valutazione monetaria dei danni.
La sig.ra si è costituita impugnando e contestando in toto l'atto di citazione, ritenendolo CP_6
destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto. Ha anch'essa sollevato eccezioni preliminari, tra cui la violazione del litisconsorzio necessario per la mancata evocazione in giudizio dei comproprietari del veicolo ( e ). Ha eccepito l'infondatezza della domanda poiché il Parte_2 Persona_4
motociclo del defunto era privo di copertura assicurativa al momento del sinistro, violando l'art. 193
C.d.S., condotta che ritiene illecita e che comporterebbe il rigetto integrale o una severa riduzione del quantum risarcitorio. Ha sostenuto che il diritto al risarcimento dovrebbe essere perso o ridotto anche per la violazione dell'art. 116 C.d.S., in quanto il sig. era sprovvisto di patente di guida. Nel Per_1
merito, come pur riconoscendo il giudicato penale, sostiene che esso non esonera CP_4
dall'accertamento del danno conseguenza e del nesso causale civile. Afferma che la sentenza penale ha riconosciuto la condotta della vittima come fattore causale concorrente, e che ciò ha portato ad una pena ridotta. Ritiene che la condotta del defunto sia concorrente per oltre il 90%. Contesta l'attendibilità di una precedente sentenza civile (n. 1771/2020) su cui l'attrice sembra volersi basare per la quantificazione, ritenendola viziata da gravi censure, in particolare per non aver considerato le pagina 4 di 15 violazioni di legge commesse dalla vittima (guida senza assicurazione e senza patente) e per presunti errori nella CTU tecnica effettuata in quel giudizio. Chiede il rigetto integrale della domanda o, in subordine, l'applicazione del principio di cui all'art. 2054 c.c. e una riduzione del quantum risarcitorio in base alla percentuale di responsabilità accertata in sede penale. Chiede inoltre che le proprie spese di
Con difesa siano poste a carico delle compagnie assicuratrici ( e quale FG). Si oppone alle CP_4
istanze istruttorie dell'attrice.
La è rimasta contumace nel presente giudizio. CP_2
Emessa ordinanza ex art 185 bis cpc, parte attrice accettava la proposta, mentre le convenute nessuna determinazione hanno fatto pervenire in merito.
1) Va, innanzitutto, disattesa l'eccezione di incompletezza del contraddittorio sollevata dalla convenuta compagnia.
Va precisato che la particolarità del caso di specie risiede nel fatto che il giudicato penale sull'an debeatur, si è formato tra il conducente del veicolo, responsabile del danno, e le convenute compagnie, tutte parti cui è stata rivolta la condanna generica in sede penale e coerentemente evocate nel giudizio risarcitorio volto al mero accertamento del quantum debeatur.
In ipotesi di tal fatta, Cass 7182/2003 ha chiarito che il proprietario del veicolo non riveste la qualità di litisconsorte necessario nel successivo giudizio risarcitorio instaurato in sede civile (“In materia di assicurazione obbligatoria della r.c.a., qualora il danneggiato abbia esercitato l'azione civile nel processo penale instaurato nei confronti del conducente dell'autoveicolo, proponendo domanda di risarcimento nei confronti della compagnia assicuratrice e non anche del proprietario del veicolo, senza che il giudice abbia ordinato la chiamata in giudizio di quest'ultimo ex art. 23, legge n. 990 del
1969, nonostante che detta norma sia applicabile anche nel caso di azione civile proposta nel corso del processo penale, il giudicato formatosi sull'an debeatur non è opponibile al proprietario del veicolo, il quale, conseguentemente, non è litisconsorte necessario nel successivo giudizio civile proposto dal danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, al fine di ottenere la quantificazione del danno”).
2) Del pari priva di fondamento si rivela l'eccezione volta a sollevare l'improcedibilità della domanda, per mancanza di messa in mora, non solo sconfessata dal documento n. 17 di parte attrice (lettera di messa in mora completa ed esaustiva a cui non ha fatto seguito richiesta di integrazioni) ma anche contraddittoria rispetto al comportamento processuale della convenuta compagnia, la quale non ha manifestato il benchè minimo spirito conciliativo. Si noti, in proposito, che il profuso impegno in sede pagina 5 di 15 istruttoria è sfociato nell'emissione di proposta conciliativa ex art 185 bis cpc, cui ha aderito solo parte attrice e a cui le convenute non hanno inteso onorare con alcun riscontro, nemmeno negativo.
3) quanto all'eccezione di concorso colposo della vittima nella produzione del danno, va parzialmente accolta l'eccezione sollevata dalla convenuta compagnia, seppur non nella misura da essa indicata
(90% a carico di ). Persona_3
Giova preliminarmente ricordare quale sia l'efficacacia delle prove assunte in un precedente giudizio, in un giudizio estinto, in sede penale o da un giudice incompetente, rientrando tali ipotesi nel più ampio genus delle cd. prove atipiche (tra cui ad es. gli scritti provenienti da terzi, le certificazioni amministrative e i verbali di polizia giudiziaria in relazione alla veridicità intrinseca di quanto dichiarato dal soggetto al verbalizzante).
L'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, che trova parziale conferma anche nell'articolo 310 comma terzo del codice di procedura civile, è nel senso che tali prove possono essere valutate liberamente come indizi, e che tale efficacia probatoria è comunque subordinata all'almeno potenziale contraddittorio nel processo in cui la prova è stata raccolta (vedi Cassazione 6502 del 2001 e
Cassazione 478 del 1995). Lo stesso vale per la consulenza tecnica espletata in altro procedimento
(vedi Cassazione 5682 2001 e Cassazione 1039/2009). In particolare il giudice di merito può tener conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, ancorchè quest'ultimo sia stato dichiarato nullo per vizio di costituzione del giudice (ad esempio perché trattasi di controversie di competenza del giudice collegiale degli dal giudice monocratico), atteso che ciò che rileva è che l'accertamento peritale sia stato ritualmente acquisito nel successivo giudizio e che su di esso vi sia stato il contraddittorio tra le parti (vedi Cassazione 11141 del
2009). Secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, è consentito al giudice di merito oltre che utilizzare prove raccolte in diverso giudizio tra le stesse o altre parti (vedi Cassazione 569 del 2015 e Cassazione a sezioni unite 90/40 del 2008 Cassazione 42 39 del
2008, sempre che siano ritualmente acquisite al giudizio della cognizione giudice investito vedi
Cassazione 11555 del 2013), anche avvalersi delle risultanze derivanti da atti indagini preliminari, ad esempio una consulenza tecnica disposta dal PM o sommarie informazioni testimoniali verbalizzate da organi della polizia giudiziaria svolta in sede penale le quali siano idonee a fornire utili e concorrenti elementi di giudizio, di tipo indiziario, nella loro convergenza globale (Cassazione 12577 del 2014 e
Cassazione 88127 del 2009 Cassazione 17477 del 2007 Cassazione 15181 del 2003), nonché delle risultanze di una sentenza penale di condanna non definitiva (Cassazione 10055 del 2010) o di una sentenza definitiva di non doversi procedere essendosi il reato estinto per prescrizione (Cassazione
pagina 6 di 15 16559 del 2005, secondo cui non è vietato al giudice civile ripercorrere lo stesso iter argomentativo del giudice penale e giungere alle medesime conclusioni;
Cassazione 13656 del 2014). Ai fini della valutazione delle risultanze istruttorie acquisite, occorre anzitutto prendere le mosse dalla ricostruzione dei fatti contenuta nella sentenza penale n. 1647/2017, depositata l'11 luglio 2017 e divenuta definitiva
– circostanza non oggetto di contestazione tra le parti – con cui è stata dichiarata la responsabilità penale dell'imputata per il reato di omicidio colposo ex art. 589 c.p. CP_6
Va, poi, ricordato che l'art. 651 c.p.p. attribuisce alla sentenza penale irrevocabile di condanna emessa a seguito di dibattimento efficacia di giudicato nell'ambito del processo civile o amministrativo volto alla restituzione o al risarcimento del danno, limitatamente all'accertamento dell'esistenza del fatto, della sua rilevanza penale e della commissione del medesimo da parte dell'imputato.
Secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, il suddetto giudicato vincola il giudice civile esclusivamente quanto alla materialità dell'accadimento, alle circostanze spazio-temporali e all'attribuzione del fatto all'imputato (cfr. Cass. n. 17682/2020; Trib. Reggio Calabria n. 409/2020), senza estendersi all'eventuale contributo causale del soggetto danneggiato nella produzione dell'evento lesivo, trattandosi di profilo non oggetto di scrutinio in sede penale (cfr. Cass. n. 11117/2015; n.
1665/2016; n. 15392/2018; n. 21563/2018).
Nel caso di specie, la pronuncia penale produce effetti vincolanti nei confronti delle compagnie
Con assicurative e citate quali responsabili civili nel processo penale, ed alla Controparte_4 convenuta . Sul punto, la Suprema Corte ha precisato che l'efficacia extrapenale del CP_6
giudicato si configura esclusivamente nei casi tassativamente previsti dagli artt. 651 e 652 c.p.p., i quali non ammettono applicazione analogica. Ne consegue che il giudice civile deve procedere a una piena e autonoma valutazione del fatto, nel rispetto del principio del contraddittorio, potendo comunque valorizzare le risultanze probatorie acquisite in sede penale (Cass. n. 17316/2018).
Sulla base di tali premesse, è possibile accogliere la ricostruzione dei fatti operata in sede penale per quanto attiene alla dinamica del sinistro e alla condotta della conducente, tenendo però ferma l'autonomia del presente giudizio rispetto all'eventuale condotta colposa concorrente del danneggiato, non oggetto di accertamento nel processo penale.
Il giudice penale, valorizzando gli atti acquisiti (verbale dei Carabinieri con allegato schizzo planimetrico, documentazione fotografica, testimonianze e relazione tecnica redatta dall'ing.
), ha ritenuto accertato che l'incidente è avvenuto lungo un tratto stradale caratterizzato da Per_5
CP_ curve pericolose e da limite di velocità pari a 50 km/h, a causa della condotta della , che, giunta all'altezza del civico 39, effettuava una svolta a sinistra per accedere a un viale privato, impegnando la pagina 7 di 15 corsia opposta e venendo in collisione con lo scooter condotto da , che procedeva in direzione Per_1
contraria.
La LF, al momento dell'impatto, risultava ferma in posizione trasversale sulla corsia di marcia del motociclo, avendo completamente attraversato la carreggiata in attesa dell'apertura del cancello di ingresso dell'abitazione. Il giudice penale ha ritenuto la manovra altamente imprudente, priva di ogni cautela e contraria alle previsioni degli artt. 140 e 154 Codice della Strada.
CP_ La condotta della è stata ritenuta causalmente efficiente nella produzione dell'evento, verificatosi mentre lo scooter, nonostante un tentativo di frenata, impattava con la fiancata dell'autovettura, causando lesioni gravissime al motociclista (trauma cranico e toracico-addominale), che ne determinavano il decesso nelle ore successive. La condotta del RI, sebbene anch'essa colposa
(eccesso di velocità, mancanza del titolo abilitativo), è stata considerata concorrente ma non esclusiva nella produzione del fatto.
Occorre, a questo punto, esaminare l'eventuale concorso colposo del danneggiato, alla luce dell'art. 1227, comma 1, c.c., considerato che su tale profilo non si estende l'efficacia del giudicato penale.
Le perizie acquisite, sebbene redatte su base probatoria non ottimale – per via dell'incompletezza dei rilievi compiuti nell'immediatezza del sinistro – forniscono comunque elementi utili. Entrambi i consulenti (quello nominato in sede penale e quello nominato nell'ambito del giudizio rg. 2451/2013 convengono sul fatto che il motociclo procedesse a velocità superiore al limite consentito, sebbene con divergenze sulla precisa entità del superamento: 70 km/h per il c.t. del PM, circa 60 km/h per il c.t.u. ing. Quest'ultimo ha comunque ritenuto che l'urto sia avvenuto nella corsia di marcia del Per_6
motociclo, mentre la LF era ancora in fase di manovra.
Il c.t.u. ha inoltre descritto in modo analitico le fasi dell'impatto, sottolineando come il motociclista avesse reagito con una frenata d'emergenza, che causava la perdita di aderenza e lo spostamento della moto, determinando così una collisione inevitabile.
Alla luce di quanto precede, sebbene non sia possibile determinare con precisione assoluta la velocità esatta tenuta dal motociclista, risulta comunque provato che essa fosse superiore al limite consentito, e ciò costituisce un comportamento colposo, reso ancor più grave dalla pericolosità del tratto stradale, come segnalato dalla cartellonistica verticale (curve pericolose, intersezioni senza diritto di precedenza). Tale condotta integra una violazione degli artt. 141 e 142 C.d.S.
Le argomentazioni del c.t.u., secondo cui la velocità del motociclo era comunque incompatibile con la lunghezza delle tracce di frenata, sono convincenti, così come è condivisibile l'affermazione che pagina 8 di 15 l'ulteriore condotta colposa del danneggiato (assenza di patente, mancata copertura assicurativa, eventuale assenza del casco) non ha avuto incidenza causale sull'evento, essendo il decesso riconducibile alle lesioni interne riportate.
CP_ Conclusivamente, si ritiene che la condotta imprudente della abbia rappresentato la causa principale del sinistro, mentre al danneggiato possa essere ascritto un concorso colposo, equamente quantificabile nella misura del 30%, in ragione delle modalità concrete di guida e delle caratteristiche del tratto stradale.4) ciò posto, può farsi seguito alla liquidazione dei danni, da decurtarsi nella misura del 30% secondo quanto rilevato al punto che precede.
A tali conclusioni è giunta, peraltro la valutazione di questo Tribunale, espressosi sullo stesso evento con sentenza n. 2784/2020.
Ritenuto pertanto di dover decurtare le poste risarcitorie astrattamente individuate del 30% in ragione del concorso colposo della vittima, deve procedersi alla valutazione dei singoli danni.
4.1) Va rigettata la richiesta relativamente ai danni richiesti iure hereditario.
Ed infatti non si riscontra un danno biologico terminale né può essere riconosciuto un danno da perdita della vita, categoria, quest'ultima, che non trova riconoscimento in ambito pretorio (Cass S.U.
1535/2015). La prima voce di danno è invece da escludersi nel caso di specie, in quanto Per_3
è giunto presso il P.S. dell'Ospedali civile di Nola in condizioni refertate di “coma di III
[...] grado”, tali da non permettergli di percepire coscientemente e lucidamente i dolori derivanti dal proprio stato fisico, né l'approssimarsi del suo exitus (avvenuto peraltro solo tre ore dopo l'evento traumatico).
Non si ravvisano, pertanto, gli elementi per il riconoscimento del danno morale terminale o da lucida agonia o catastrofale o catastrofico, tal' essendo quello subito dalla “vittima per la sofferenza provata nel consapevolmente avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, assume rilievo il criterio dell'intensità della sofferenza provata (v. Cass., 20/8/2015, n. 16993; Cass., 8/4/2010, n. 8360; Cass.,
23/2/2005, n. 3766; Cass., 1/12/2003, n. 18305; Cass., 19/10/2007, n. 21976; Cass., 24/5/2001, n.
7075; Cass., 6/10/1994, n. 8177; Cass., 14/6/1965, n. 1203. In tema di c.d. danno catastrofico v. già
Cass., 2/4/2001, n. 4783), a prescindere dall'apprezzabile intervallo di tempo tra lesioni e decesso della vittima” (Cass 21060/2016).
4.2) Quanto ai danni richiesti iure proprio, va rigettata la richiesta di danno patrimoniale da lucro cessante in considerazione del mancato apporto economico alla famiglia che il avrebbe dato, non Per_1 pagina 9 di 15 essendo provato il suo precedente apporto economico al menage familiare.
Sul punto va osservato che parte attrice non ha fornito il benchè minimo riscontro documentale dei precedenti impieghi del de cuius, cui ha fatto riferimento in via del tutto generica, senza specificare le aziende presso cui avrebbe prestato servizio. Né ha depositato copia di dichiarazione dei redditi, essendosi limitata a voler provare in via testimoniale la circostanza, del tutto generica se non rispetto al quantum (ed in ciò risiede il motivo del rigetto della relativa istanza), che l'apporto sarebbe stato nella misura di euro 1200,00 mensili. Del pari generica è risultata, poi, la circostanza secondo cui il Per_1
stava per terminare un periodo di prova presso “Nusco Porte” (impresa di cui non è specificata a forma societaria o individuale) e che avrebbe dovuto essere assunto il giorno successivo al tragico evento, non essendo indicato il corrispettivo concordato né le mansioni esercitate, né essendovi alcun rilievo documentale a supporto.
Si consideri, poi, che le istanze istruttorie non accolte sono state oggetto di espressa rinuncia all'udienza del 29/4/2025, così come in tale sede parte attrice ha rinunciato alla domanda di danno biologico.
Gli attori chiedono, poi, il danno da perdita del rapporto parentale.
La giurisprudenza della Suprema Corte definisce la perdita del rapporto parentale come quel “danno che va al di là del crudo dolore che la morte in sé di una persona cara, tanto più se preceduta da agonia, provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità dei rapporti tra moglie e marito, tra madre e figlio, tra fratello e fratello, nel non poter più fare ciò che per anni si è fatto, nonché nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti” (Cass Ord., n. 9196/2018).
Il danno da perdita del congiunto è un “tipico danno-conseguenza, non coincide con la lesione dell'interesse (ovvero non è in re ipsa) e, pertanto, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, anche se, trattandosi di un pregiudizio proiettato nel futuro, è consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base di elementi obbiettivi che è onere del danneggiato fornire” (Cass. n. 907/2018).
Sul punto occorre tener conto che “l'esistenza stessa del rapporto di parentela deve far presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacchè tale conseguenza è per comune esperienza è, di norma, connaturale all'essere umano. Naturalmente si tratterà pur sempre
pagina 10 di 15 d'una praesumptio hominis, con la conseguente possibilità per il convenuto di dedurre e provare
l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra la vittima ed il superstite” (Cass. n. 3767 del 15.2018).
In merito l'Osservatorio del Tribunale di Milano ha pubblicato, in data 4/6/2024, delle nuove tabelle, redatte in ossequio all' “orientamento recentemente espresso dalla sentenza della Corte di cassazione n. 10579/2021, secondo la cui massima: “In tema di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.” Si è quindi partiti dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione “a forbice” della tabella milanese, largamente applicata da molti
Uffici giudiziari, ricavando il “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti rispettivamente di €
3.365,00 e di € 1.461,20 e proponendo poi una distribuzione dei punti: - secondo i parametri di fatto indicati dalla Corte di cassazione (e già previsti in linea generale dalla precedente versione milanese) corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta, tenendo conto delle risultanze del monitoraggio di circa 600 sentenze di merito in tema di liquidazione del danno in esame, prevedendo poi, sempre per adeguarsi agli esiti del monitoraggio nel rispetto dei valori monetari delle precedenti tabelle, che i punti astrattamente attribuibili siano maggiori di 100 (118 e 116 rispettivamente) con un “cap” pari al valore monetario massimo della “forbice” delle precedenti tabelle, così consentendo la liquidazione del massimo valore risarcitorio in diverse ipotesi e non in un solo caso, salva sempre la ricorrenza di circostanze eccezionali”.
In applicazione di tali tabelle si provvederà pertanto a vagliare le richieste risarcitorie in relazione agli elementi probatori acquisiti al giudizio e a liquidare la corrispondente somma dovuta.
Ai fini della quantificazione del danno non patrimoniale derivante dalla perdita del congiunto, va fatto pagina 11 di 15 riferimento ai criteri equitativi elaborati dalle Tabelle del Tribunale di Milano – edizione 2024 – le quali costituiscono un parametro di orientamento consolidato e condiviso dalla giurisprudenza di legittimità per la liquidazione del danno parentale.
Nel caso di specie, per quanto riguarda il soggetto danneggiato, di anni 27, era coniuge Parte_1 della vittima, anch'essa di anni 27 al momento del decesso. Risulta inoltre accertata la convivenza tra i due e la presenza di un unico familiare all'interno del nucleo familiare primario.
Applicando i criteri tabellari, il danno viene calcolato sulla base dei seguenti punteggi:
24 punti per l'età del congiunto;
24 punti per l'età della vittima;
16 punti per la convivenza tra coniuge e vittima;
14 punti in ragione della presenza di un solo familiare superstite;
30 punti per la qualità e l'intensità della relazione affettiva, valutata al valore massimo, stante la presunzione ancorata al dato di fatto che i coniugi condividevano la gestione di una figlia di soli due anni, affetta da handicap. Ed infatti il rapporto di convivenza e di coniugio fa presumere la quotidianità della frequentazione, nonché la condivisione assidua di ricorrenze, festività e vacanze.
Il totale dei punti riconosciuti è dunque pari a 108. Tuttavia, la soglia massima tabellare prevede un tetto massimo di 100 punti, salvo casi eccezionali che non ricorrono nel caso di specie. Pertanto, il punteggio effettivamente utilizzabile ai fini del calcolo è pari a 100 punti, da moltiplicarsi per il valore del punto base aggiornato all'anno 2024, pari a euro 3.911,00, con conseguente determinazione dell'importo risarcitorio in euro 391.103,00.
Per quanto attiene alla posizione di , questa, di soli due anni al momento del decesso Persona_1 del genitore, era convivente con la vittima, di età pari a 27 anni all'epoca del sinistro. All'interno del nucleo familiare primario risulta presente un solo altro familiare.
In applicazione dei parametri tabellari, sono stati attribuiti:
28 punti in relazione all'età del congiunto;
24 punti con riferimento all'età della vittima;
16 punti in ragione della convivenza tra la vittima e il congiunto superstite;
30 punti, quale valore massimo, in considerazione della qualità e dell'intensità del legame affettivo tra pagina 12 di 15 il minore e il genitore deceduto;
è infatti da desumersi in via presuntiva che il legame figlio-padre, soprattutto nei primi anni di vita, sia della massima intensità, ancor più nel caso di specie ove la minore risulta affetta da grave patologia. Inoltre, anche nel caso di specie il tipo di rapporto porta a presumere la quotidianità della frequentazione, nonché la condivisione assidua di ricorrenze, festività e vacanze.
ll punteggio complessivo, pari a 82 punti, conduce, sulla base del valore del punto indicato, a un risarcimento teorico pari a € 438.032,00.
Tuttavia, in considerazione del superamento del massimale previsto per tali fattispecie, l'importo riconoscibile è stato ridotto fino alla soglia massima liquidabile, determinata in € 391.103,00.
Il risarcimento complessivamente dovuto ammonta pertanto ad euro 782.206,00 che, decurtati del 30%, corrispondono ad euro 547.544,2.
Conclusivamente i convenuti vanno condannati in solido al pagamento in favore dell'attrice della somma, valutata all'attualità, di euro € 547.544,2.
Nella liquidazione del danno cagionato da illecito, in caso di ritardo nell'adempimento, tuttavia, deve altresì tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal soggetto danneggiato a causa della mancata tempestiva disponibilità della somma di denaro dovuta a titolo di risarcimento, la quale se tempestivamente corrisposta, avrebbe potuto essere investita per ricavarne un lucro finanziario;
tale danno, invero, ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi, con la precisazione, tuttavia, che detti interessi non debbono essere calcolati né sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, dovendo gli stessi computarsi, piuttosto, o sulla somma originaria progressivamente rivalutata, anno per anno, ovvero in base ad un indice di rivalutazione medio (cfr., in tal senso ed ex multis, Cass. SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, nonché Cass. 10 marzo 2000, n.
2796).
Orbene, per ottenere l'effetto pratico del riconoscimento degli interessi calcolati sulla somma rivalutata in base ad un indice di rivalutazione medio questo Giudicante reputa opportuno condannare il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, degli interessi al tasso legale previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (13/6/2010) sull'importo di € 547.544,2, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai (cosiddetto indice FOI), alla suddetta data del 13/6/2010 quale momento in cui l'illecito si è prodotto - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (13/6/2011) e fino al momento della pubblicazione della presente decisione (mediante deposito in Cancelleria), sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo.
pagina 13 di 15 Dal momento della pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettiva corresponsione, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale, ai sensi dell'art. 1282 cod. civ., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta, con conseguente applicabilità degli istituti tipici delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulla somma globale composta da capitale, rivalutazione e coacervo degli interessi maturati fino alla data predetta (pubblicazione della sentenza: cfr., in tal senso, Cass. 3 dicembre 1999, n. 13470; Cass. 21 aprile 1998, n. 4030).
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014.
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così provvede:
1) accerta il concorso colposo del danneggiato nella misura del 30%;
Con Cont 2) CONDANNA, per l'effetto, i convenuti n.q. FG e . in CP_6 Controparte_4
persona dei l.r.p.t., al PAGAMENTO in solido, in favore di , Parte_3 della somma complessiva di euro € 547.544,2 a TITOLO DI RISARCIMENTO DANNI, OLTRE agli
INTERESSI LEGALI al tasso previsto dal codice civile, dalla data dell'evento dannoso (13/6/2010) sul predetto importo, somma che deve essere devalutata, in base all'indice ISTAT indicato in motivazione, alla suddetta data del 13/6/2010 e, quindi, anno per anno, ed a partire dal (13/6/2011) e fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra indicata, con divieto di anatocismo, OLTRE al PAGAMENTO degli INTERESSI legali sulla somma complessiva sopra liquidata, dalla predetta pubblicazione fino all'effettiva corresponsione;
Con Cont 3) condanna i convenuti , n.q. FG e . in persona dei l.r.p.t., al CP_6 Controparte_4
PAGAMENTO in solido, in favore di , delle spese di lite che Parte_3
si liquidano in euro 29.193,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge, oltre ad euro 1241,00 per esborsi, con attribuzione agli avv.ti Carmela Vivolo e Giuseppina
Tafuro dichiaratisi antistatari
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale. pagina 14 di 15 03/06/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 15 di 15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
14 punti in funzione della composizione del nucleo familiare;