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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 28/05/2025, n. 5336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5336 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29305/2021 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con giorni sessanta più venti per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, scaduti il 7 aprile 2025. tra
( ) nata a [...] il 29 dicembre Parte_1 C.F._1
1963 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Cossu, con studio sito in Napoli, in via Giovanni Porzio n. 4.
- ATTORE -
e
( ) nato a [...] il [...] _1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Francesca Natale nonché dall'Avv.
Francesco Fimmanò e dall'Avv. Giancarlo Borriello;
- CONVENUTO -
e
Controparte_2
( con sede in Napoli, in Largo Torraca n. 71, in persona del P.IVA_1 r.g. 29305/2021 Controparte_3
liquidatore giudiziario pro-tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alfredo Riccardi e dall'Avv. Edgardo Riccardi, con studio sito in Napoli, al Centro Direzionale, Isola A/7.
- CONVENUTO -
Oggetto: Azione sociale di responsabilità 2476 c.c.
Conclusioni come in atto di citazione e comparsa di costituzione:
Per l'attore Parte_1
- accertare la responsabilità contrattuale del signor , in _1
qualità di amministratore unico della Controparte_2
per le causali diffusamente esposte in premessa e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti causati al patrimonio sociale (danno emergente e lucro cessante) nella misura che potrà essere quantificata all'esito della
CTU contabile che indichi i bilanci “rettificati” ovvero che il Tribunale riterrà di giustizia;
- accertare la responsabilità extracontrattuale del signor , in _1
qualità di amministratore unico della Controparte_2
per le causali diffusamente esposte in premessa e per l'effetto condannarlo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2395 c.c. e/o art. 2043 c.c. al risarcimento del danno subito dal socio nella misura di euro 100.000 oltre Parte_1
danno morale che potrà essere liquidato dal Tribunale in via equitativa, salvo i maggiori danni che saranno eventualmente determinati in corso di causa o che il Tribunale riterrà di giustizia;
- condannare, infine, parte convenuta, oltre svalutazione ed interessi come per legge, alle spese di lite per soccombenza, diritti e onorari di giudizio.
Per il convenuto : _1
- in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande proposte dalla
ex art.2393 bis c.c. ed ex art. 2935 e/o 2043 c.c., per tutti i Parte_1
motivi meglio esposti ed articolati nel corpo del presente atto;
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 2 r.g. 29305/2021 Controparte_3
- nel merito, respingere tutte le domande formulate ex art.2393 bis c.c. e ex art. 2935 e/o 2043 c.c., nei confronti di in quanto totalmente _1
infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio esposti ed articolati nel corpo del presente atto, con condanna alle spese anche ai sensi per gli effetti dell'art. 96 c.p.c;
- in via riconvenzionale, nel merito, nei confronti della Controparte_2
, si chiede condannare la , in
[...] Controparte_2
persona del liquidatore p.t., in favore di alla restituzione del _1
suo credito derivante dalle somme anticipate e versate per conto della società da , (al netto di quelle convertite in capitale sociale) _1
nella misura di euro 94.836,25, nonché a quelle derivanti della escussione del pegno pari ad euro 124.00,00, subita da come da _1
comunicazione di Unicredit del 11.02.22, nonché per il totale dei canoni versati da in favore di , pari ad euro 7.700,00, per _1 Pt_2
un totale complessivo di euro 226.536,25, riservandosi ogni ulteriore azione
e/o modifica della richiesta in caso di escussione della Banca e/o di altri soggetti delle garanzie fideiussorie al momento non ancora in essere, ed essendo la in Scioglimento convenuta nel presente Controparte_2 giudizio si formula istanza affinché l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia emanare provvedimento di autorizzazione alla notifica del presente atto alla
, in persona. del Liquidatore p.t., Controparte_2
all'uopo rinviando la data della prima udienza, al fine di una corretta instaurazione del contradditorio e in rispetto del principio di difesa;
- la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da _1
, in proprio, a causa del comportamento ostruzionistico pretestuoso ed
[...]
infondato posto in essere dalla che ha determinato la Parte_1
liquidazione e lo scioglimento della società e ha danneggiato il socio
con danno parametrabile alla sua quota di valore _1
immateriale della società, come sopra esposto. La società era indissolubilmente legata alla famiglia e al nome di , _1 _1
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 3 r.g. 29305/2021 Email_1
quindi la liquidazione ha determinato un danno personale per _1
che può individuarsi nel danno morale, all'immagine, nonchè alla
[...]
lesione della sua reputazione professionale e che si quantifica nella misura corrispondente alla perdita di valore delle immobilizzazioni immateriali della società quantificate, nella misura del 50%, in euro 42.257,75, o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, dato che dalla vicenda _1
ha subito un'ingiusta negativa pubblicità nell'ambito del settore
[...]
vitivinicolo e dell'istituto bancario Unicredit spa, con la conseguenza concreta che in futuro, sarà difficile riprendere l'attività vinicola e sarà impossibile l'accesso al credito;
- condannare con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta avvocato antistario.
Per la società in Scioglimento: Controparte_2
- dichiarare inammissibili e/o infondate e, quindi, rigettare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, tutte le domande spiegate in via riconvenzionale dall'ing. nei confronti della _1 [...]
Controparte_4
- accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla Controparte_4
e, per l'effetto, condannare l'ing. al
[...] _1 pagamento della complessiva somma di euro 152.247,58, oltre interessi di mora ex art. 1284 co.4° c.c., ovvero quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. Giudice adito;
- in via meramente subordinata e gradata, laddove venisse accolta, sia pure parzialmente, la domanda riconvenzionale spiegata dall'ing. _1
nei confronti della sin da ora si Controparte_5
chiede che detto credito venga giudizialmente compensato con il controcredito vantato dalla società e rinveniente dall'accoglimento della
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 4 r.g. 29305/2021 Controparte_3
domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra , ovverosia dalla Parte_1 domanda riconvenzionale spiegata nel presente atto in danno dell'ing.
; _1
- condannare il convenuto ing. al pagamento delle spese di _1
lite, in uno agli accessori di legge (rimb. forf., IVA e CPA) con attribuzione ai sottoscritti difensori distrattari per averne fatto anticipo.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo ufficiale giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Napoli ai destinatari convenuti, rispettivamente: il 24 novembre 2021 alla Controparte_2
ed il 1° dicembre 2021 a parte attrice
[...] _1
concludeva come sopra, deducendo:
- Di agire in qualità di socia della Controparte_2
in quanto titolare di una quota di partecipazione del
[...]
50% dell'intero capitale sociale ottenuta al seguito del pignoramento della quota di proprietà di (fratello di CP_6 _1
ed ex coniuge della parte attrice);
- Che il sig. è convenuto, per essere stato _1
amministratore unico della società, per non aver osservato i doveri inerenti al suo incarico, realizzando operazioni illegittime (motivate da intenti extrasociali) volte a sottovalutare o svuotare artificiosamente il patrimonio sociale;
- Che una verifica contabile ha evidenziato numerose anomalie e falsità nella gestione e nei bilanci, in particolare quello relativo all'anno
2020;
- Che il bilancio del 2020 mostra una drastica riduzione delle rimanenze di magazzino (€ 162.100 rispetto a € 792.320 del 2019) giustificata da un declassamento di vino (circa 600hl e 26.000 bottiglie) venduto ad un prezzo irrisorio (€ 0.20/litro) con una perdita di valore di € 280.000
e da una successiva svalutazione del magazzino per € 350.220: tutte r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 5 r.g. 29305/2021 Controparte_3
operazioni contestate come ingiustificate sia tecnicamente che economicamente;
- Che, il declassamento del vino e la sua vendita presentano incongruenze temporali, rispetto alle analisi e alle registrazioni obbligatorie, che congiuntamente alle differenze quantitative tra il registro obbligatorio di cantina e la contabilità generale, contribuiscono a sollevare il sospetto che siano state operazioni ideate per coprire vendite senza fattura;
- Che durante una verifica aziendale è stata accertata la presenza di vino in serbatoi indicato come “in conto lavorazione” per terzi, che, in assenza di contratti, registrazioni contabili adeguate o note integrative, induce al sospetto che il vino appartenga alla società;
- Che una significativa svalutazione dei crediti (€ 91.260 su € 105.263 totali) è stata effettuata in modo generico, senza specificare i singoli crediti e includendo apparentemente crediti verso clienti attivi nel
2020;
- Che un debito bancario considerevole (€ 448,474,78) derivante da un finanziamento per beni strumentali e ristrutturazioni, non trova riscontro in un corrispondente incremento delle immobilizzazioni nel bilancio;
- Che un contratto di comodato tra l'amministratore (persona fisica) e la società amministrata, riguardante l'uso di terreni, fabbricati, macchinari e attrezzature, configura un potenziale conflitto di interessi e abuso di potere;
- Che è stato iscritto un costo e un debito di € 15.600 per la locazione di un negozio per il quale non risulta alcun contratto;
- Che l'amministratore è ritenuto quindi responsabile per aver agito con negligenza (non tutelando il patrimonio sociale), con intenti extrasociali volti a danneggiare la società e coprire pregresse irregolarità.
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 6 r.g. 29305/2021 Controparte_3
- Che il risarcimento del danno va quantificato in una misura non inferiore a € 100.000,00 oltre al danno morale da liquidarsi equitativamente, salvo maggiori danni eventualmente determinabili in corso di causa (anche sulla base della CTU) o che il Tribunale riterrà di giustizia.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di _1
costituzione il 3 marzo 2022, deducendo:
- Che le domande proposte dall'attrice sono inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e in diritto ed in particolar modo, eccepisce preliminarmente la nullità della citazione per insufficiente determinazione del petitum dato che la quantificazione non può essere rimessa ad una CTU;
- Che la sua gestione è state sempre diligente e trasparente non causando alcun danno alla società o alla socia;
- Che le accuse mosse circa la svalutazione delle rimanenze, alla manipolazione delle scritture e dei registri e alle differenze nelle quantità di vino sono prive di riscontro oggettivo, false e non provate, mentre i dati dei registri obbligatori e degli organismi di controllo ne confermano la correttezza;
- Che la crisi della società è dovuta ad eventi straordinari e imprevedibili come la pandemia da Covid-19 e non alla sua gestione;
- Che ha apportato significative risorse finanziarie alla società per oltre
€ 230.000,00 tra il 2018 ed il 2021, spesso convertite in capitale, senza percepire compenso, a differenza della parte attrice che nulla ha apportato;
- Che il danno lamentato dalla socia relativo alla “perdita economica del credito alimentare” e “danno morale” è qualificabile come danno diretto non collegabile all'azione dell'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni sociali, ma riguarda presunti dissidi familiari che non competono al giudizio;
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 7 r.g. 29305/2021 Controparte_3
- Che l'eventuale danno subito dalla socia per riduzione del valore della sua partecipazione è un danno “riflesso” del danno sociale, risarcibile solo alla società (ex artt. 2393 e 2393-bis c.c.), non alla socia individualmente (ex art. 2395 c.c.);
- Che nei suoi confronti venga riconosciuto, in via riconvenzionale, un risarcimento per danno alla reputazione professionale e all'immagine che va quantificato in € 42.257,75 o maggiore/minore somma equitativamente determinata a carico di parte attrice.
- Che venga riconosciuto anche - sempre in via riconvenzionale, ma questa volta a carico della società convenuta nel giudizio – restituzione delle somme anticipate/finanziamenti per un totale di €
226.536,25.
La convenuta , si Controparte_2
è costituita in giudizio con comparsa di costituzione il 12 settembre 2022, deducendo:
- Che la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. _1
per la restituzione della somma complessiva di € 226.536,25 è infondata e carente di allegazioni e prova;
- Che la somma richiesta dal sig. a titolo di _1
finanziamenti soci (€ 94.836,25 + € 7.700,00 = € 102.536,25) deve essere qualificata come apporti a capitale di rischio (a fondo perduto) e non come finanziamenti rimborsabili, data la volontà negoziale delle parti (anche desumibile dal comportamento del Sig. che non ne _1
ha chiesto la restituzione per anni) e la costante situazione di illiquidità
e deficit patrimoniale della società.
- Che, solo in subordine, anche se considerate finanziamenti, tali somme sono soggette a postergazione (subordinazione) ai sensi dell'art. 2467
c.c., e non sono restituibili, in quanto erogate in un periodo di eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società;
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 8 r.g. 29305/2021 Controparte_3
- Che l'importo richiesto dal Sig. (di € 102.536,25) è superiore a _1
quello risultante dalla contabilità e dai bilanci del 2020 e del 2021 della società (rispettivamente € 64.129,79 e € 63.282,99) rendendo la domanda inammissibile per somma eccedente le risultanze contabili.
- Che va riconosciuto, in favore della Società, in via riconvenzionale, a carico del sig. il pagamento della somma di € 152.247,58 oltre _1
interessi moratori, corrispondente ad illegittime e/o inefficaci restituzioni che nell'ultimo quinquennio sono state disposte dalla società in suo favore, spesso relative a spese personali impropriamente contabilizzate come “restituzioni finanziamento socio”;
- Che vada riconosciuto, in via meramente subordinata e gradata, la compensazione giudiziale dell'eventuale credito riconosciuto al sig. con il controcredito vantato dalla società. _1
La causa era così rinviata per la precisazione delle conclusioni dopo il deposito delle memorie assertive ex art. 183 VI comma c.p.c. e poi riservata al collegio per la decisione.
Quanto al merito, la domanda è solo parzialmente accoglibile come appresso spiegato.
Parte attrice, quale socia, agisce in proprio e nell'interesse della società esperendo: 1) un'azione sociale da qualificarsi ai sensi dell'art. 2476 c.c.; 2) una seconda azione individuale per responsabilità extracontrattuale ex artt.
2395 c.c. e 2043 c.c. per danni al patrimonio della socia quantificati a partire da € 100.000,00.
Entrambe le azioni assumono a presupposto l'accertamento della responsabilità dell'amministratore per mala gestio e per una serie di violazioni dei doveri di diligenza e fedeltà riscontrabili in plurime condotte riconducibili essenzialmente in quattro addebiti: - declassamento del vino ad aceto;
- irregolare redazione dei bilanci;
- distrazione del finanziamento di scopo concesso dalla Unicredit S.p.A.; - illegittime restituzioni ai soci di finanziamenti postergati.
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 9 r.g. 29305/2021 Controparte_3
Circa il primo addebito, il declassamento del vino ad aceto, a cui è seguito la vendita del prodotto al prezzo previsto, appunto, per l'aceto, esso concerne il declassamento di 600 ettolitri di vino per un controvalore di € 280.000,00, vicenda che la socia attrice imputa alla inadeguata tenuta dei serbatoi e dei tappi all'amministratore per mancanza di manutenzione e controllo: condotta, questa, che avrebbe portato al degradamento del vino.
Lo stesso convenuto, alla pag. 9 della propria comparsa, all'uopo riferisce che il problema osservato sui vini imbottigliati generalmente può essere causato da uno o più fattori concomitanti: qualità bottiglie, qualità tappi e procedura di imbottigliamento;
nel caso specifico, tenuto conto dei tempi intercorsi dalle date di imbottigliamento, individuare la causa con certezza era assolutamente impossibile.
Al riguardo, è stata svolta consulenza peritale nominando all'uopo un dottore agronomo, il quale ha concluso affermando che cade in capo all'amministratore la responsabilità di verifica dell'idoneità degli imballaggi
e della loro rintracciabilità nonché dello smaltimento dei rifiuti» e che «cade in capo all'amministratore la responsabilità di non aver sorvegliato sul corretto funzionamento della strumentazione aziendale e di non averla mantenuta nelle migliori condizioni di funzionamento e igienico sanitarie, circostanze che possono aver determinato deterioramento del vino.
Il principio di diritto che viene in rilievo in tale contesto è il generale dovere di comportarsi con la diligenza professionale, e quindi con la perizia, richiesta dalla natura dell'incarico che grava sull'amministratore di una società, art. 2476 c.c.
In virtù di tale principio, ricade sull'amministratore il dovere di adottare le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per quel tipo di impresa.
Nel caso di specie, l'assicurare l'idoneità degli imballaggi e lo svolgere una corretta manutenzione igienico-sanitaria delle attrezzature di cantina per un r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 10 r.g. 29305/2021 Email_1
prodotto delicato come il vino, costituiscono aspetti essenziali di una gestione diligente nell'attività sociale vitivinicola.
L'inadempimento dei doveri di diligenza, specificamente riscontrato nella consulenza, integra una fattispecie di responsabilità per il danno conseguentemente arrecato alla società circa il decremento patrimoniale conseguito per aver assegnato al prodotto di lavorazione il valore previsto per l'aceto, piuttosto che quello del vino, danno quantificabile in euro
280.000,00, ossia pari alla misura del decremento del valore delle rimanenze di magazzino, come risulta ammesso anche dalla informativa del 27.11.2020 che lo stesso convenuto aveva inviato al custode delle quote sociali oggetto, all'epoca, di procedura esecutiva.
Circa il secondo addebito, l'irregolare redazione del bilancio, parte attrice deduce che i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 sono da ritenersi viziati sia sotto il profilo sostanziale (perché quanto esposto non corrisponderebbe al vero) sia sotto il profilo formale (perché i dati non sarebbero esposti in maniera chiara e intellegibile).
In particolare, l'istante contesta la distrazione, dispersione e/o occultamento di rimanenze artatamente e falsamente svalutate per € 350.220,00 nel bilancio del 2020, somma che aggiunta alla svalutazione applicata per il deterioramento del vino in aceto, aveva portato il valore delle rimanenze da euro 792.320 per il 2019 ad euro 162.100 per il 2020.
Questa operazione, a dire dell'attore, avrebbe palesato l'esistenza di operazioni in uscita non contabilizzate.
Precisamente, la svalutazione di euro 350.220,00 per l'esercizio 2020 non sarebbe stata determinata come sostenuto dall'allora amministratore dagli effetti economici connessi all'insorgere del COVID, ma proprio per adeguare le rimanenze contabili ai valori reali del registro di cantina e occultare le vendite non contabilizzate.
La consulenza tecnica, invero, ha accertato che sulla scorta dei dati rilevabili dal registro di cantina per l'esercizio 2019, e quindi prima della svalutazione r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 11 r.g. 29305/2021 Controparte_3
avvenuta per l'esercizio 2020, sussisteva un'alterazione del valore delle rimanenze che avrebbe dovuto essere ben inferiore (schema pagg. 94-95) per quell'annualità per una somma oscillante tra euro 496.887,00, euro 431.316, euro 376.745, secondo uno dei diversi criteri di calcolo utilizzabili, ossia per importi vicini a quelli poi oggetto di svalutazione l'anno successivo.
E' possibile affermare, quindi, che per l'esercizio 2019 il valore delle rimanenza indicato a bilancio non trovasse corrispondenza, perché maggiore, ai valori contabili del registro di cantina, con un'alterazione sicuramente rilevante della rappresentazione patrimoniale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo ed è anche certo che l'amministratore convenuto ne fosse consapevole tanto da predisporre una svalutazione dei valori per l'esercizio successivo, 2020, con un anno di ritardo, almeno.
Tuttavia, i fatti accertati, in assenza di ulteriori allegazioni dell'attore idonee a colorarli in modo inequivoco, in sé non sono idonei a comprovare l'esistenza di un danno diretto al patrimonio sociale, prestandosi a plurime interpretazioni.
Infatti, l'infedele rappresentazione contabile di una posta attiva in un esercizio, cui segue una svalutazione per l'esercizio seguente al fine di adeguare i valori nominali a quelli reali può significare sia che quelle rimanenze non siano mai esistite, sia che siano esistite e poi diminuite per ragioni illecite e pregiudizievoli per il patrimonio sociale, come anche diminuite per condotte assolutamente lecite.
Nel caso di specie, come detto, l'assenza di ulteriori allegazioni attoree ex art. 2697 c.c. impediscono di connotare di univocità ed inequivocità le pur gravi irregolarità contabili riscontrate e di riferire ad esse una funzione dannosa diretta per il patrimonio sociale, in contrasto anche col principio nomofilattico per il quale, ai fini dell'imputabilità del danno diretto alla condotta dell'amministratore, la prova dei fatti posti a fondamento della domanda non può basarsi sulla mera redazione di bilanci falsi, bensì
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 12 r.g. 29305/2021 Email_1
dev'essere puntualmente fornita dall'attore (cfr. Cass. ord. n. 6658/2023 e
Cass. n. 1522/2010).
A suffragio di questa valutazione non deve sfuggire che pacificamente l'amministratore p.t., nonché socio, in quegli anni rimborsava con proprie risorse il mutuo di scopo contratto per finanziare la società, mutuo rispetto al quale si era reso egli stesso garante, a dimostrazione di oggettive difficoltà finanziarie dell'azienda, circostanze queste che si pongono in contraddizione con l'ipotesi di vendite non contabilizzate.
Parimenti infondata è la terza domanda attorea, ex art. 2395-2043 c.c. - per danni subiti direttamente dal singolo socio, per la cui configurazione è opportuno rammentare che è necessaria la prova di una condotta, dolosa o colposa, di un danno diretto al patrimonio del socio (e non di mero riflesso rispetto a quello sociale) e del nesso causale tra la condotta e tale danno diretto.
In questo senso, non è stato soddisfatto l'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., infatti, sebbene parte attrice sostenga di aver patito un danno diretto derivante dall'affidamento sulla solidità societaria (valutata anche sulla base dei bilanci), dalla diminuzione del valore della partecipazione e dalla perdita del credito alimentare connessa, è pur vero che, per l'irregolarità contabile in sé, il danno lamentato dalla socia non è direttamente causato da quella specifica condotta, bensì sarebbe al più una conseguenza riflessa del potenziale danno al patrimonio sociale derivante dal valore artificioso delle rimanenze.
Pertanto, la domanda della pretesa risarcitoria diretta del socio ex art. art. 2395-2043 c.c., è infondata, a causa dell'assenza dell'esistenza di un danno diretto al patrimonio del socio, diverso da quello riflesso all'eventuale perdita di valore della propria quota di partecipazione.
Con riferimento al terzo addebito, la distrazione del finanziamento di scopo concesso dall'Unicredit S.p.A. per finalità estranee alla società, l'attore si riferisce al finanziamento originario di € 700.000,00 (rinegoziato a €
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 13 r.g. 29305/2021 Controparte_3
493.602,00) che doveva essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni strumentali e opere di ammodernamento e/o ristrutturazione.
Parte attrice e la Società contestano, a tal proposito, che gran parte di questo finanziamento sia stato utilizzato per finalità diverse ed estranee rispetto agli scopi indicati nel contratto di mutuo, quantificando il danno per tale doglianza in € 407.758,94 risultante dalla differenza tra l'importo del finanziamento effettivamente erogato e la parte che è risultata effettivamente destinata ad investimenti (ossia € 85.843,06).
Nello specifico, tale finanziamento, concesso dalla Unicredit S.p.A. alla
Società, rinegoziato e ridotto, nel 2016, ad € 493.602,00 sarebbe stato riconosciuto al fine esclusivo di acquistare beni strumentali e realizzare opere di ammodernamento e ristrutturazione, ma sarebbe stato impiegato per finalità estranee a quelle sociali.
Parte convenuta, di contro, sostiene che le somme indicate sono state impiegate sia per ammodernare la società, tra il 2011 e il 2014, sia per aumentare la produzione per effetto del tentativo di entrare in nuovi mercati esteri non andato a buon fine.
Il risultato, allega il convenuto, è che dal 2016 le rate del mutuo furono pagate dallo stesso amministratore con proprie sostanze, oltre che con l'escussione di un pegno offerto dallo stesso convenuto.
In questo senso, se è vero che la consulenza tecnica ha verificato che solo una parte del mutuo fu utilizzato per l'acquisto di beni strumentali (euro 85.000 circa) è vero anche che la stessa consulenza non ha individuato alcun impiego delle sostanze per finalità estranee a quelle sociali, mentre è in atti comprovato sia che le rate erano pagate direttamente dal convenuto _1
che le annotava a titolo di finanziamento socio, sia che lo stesso convenuto era escusso come datore di pegno a garanzia del finanziamento.
Appare verosimile quindi che le somme del mutuo siano state assorbite dalla cassa sociale per la produzione corrente, come sostenuto dal sig. con _1
una scelta imprenditoriale allo stato non sindacabile perché non r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 14 r.g. 29305/2021 Email_1
manifestamente irragionevole né imprudente, Cass. Ord. 25260/2024, anche alla luce delle garanzie personali prestate dallo stesso amministratore, puntualmente escusse dall'istituto di credito.
Anche in questo caso la domanda è quindi infondata.
In ultimo, il quarto ed ultimo addebito inerisce alle illegittime restituzioni di finanziamenti soci compiute dall'amministratore nell'ultimo quinquennio.
Questa doglianza riguarda la restituzione di somme ai soci, in particolare a che secondo la Società e parte attrice, dovevano essere _1
considerate versamenti a capitale di rischio piuttosto che finanziamenti rimborsabili, o che comunque, si sarebbero dovuti considerare come crediti postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. a causa dell'eccessivo indebitamento in cui versava la società al momento dei conferimenti: a tal proposito, la somma contestata è di € 157.463,66.
Questa doglianza va affrontata congiuntamente alla riconvenzionale riprodotta da parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta del 3 marzo 2022, vertente sul medesimo oggetto, ossia la restituzione delle ulteriori somme conferite a titolo di finanziamento soci.
L'importo totale richiesto dal convenuto è di € 226.536,25 e si compone di: €
94.836,25 corrispondenti a somme anticipate e versate per conto della società
(al netto di quelle convertite in capitale sociale) sia sottoforma di finanziamenti soci che anticipi amministratore;
€ 124.000,00 derivanti dall'escussione di un pegno subito dallo stesso € 7.700,00 _1
come canoni di locazione versati da in favore del locatore _1
Tali versamenti di cui 'ex amministratore chiede la Parte_3
restituzione avrebbero sempre avuto natura di prestiti infruttiferi appostati come finanziamenti soci nei bilanci della società.
Sullo stesso punto, la a sua volta, muove Controparte_2
contestazioni, sostenendo, in primo luogo, che tali versamenti si sarebbero dovuti qualificare come conferimenti/versamenti a fondo perduto (e quindi r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 15 r.g. 29305/2021 Controparte_3
come capitale di rischio), ed in secondo luogo che, se fossero finanziamenti, sarebbero comunque da considerarsi postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c.
La relazione peritale disposta in tal senso ha verificato che nel caso di specie i versamenti sono stati effettivamente appostati come finanziamenti in conto soci, pur mancando dettagli relativi proprio a detti finanziamenti in conto soci, nelle note integrative dal 2016 al 2019, nonostante le rilevanti movimentazioni.
In particolare, i consulenti hanno rilevato che, dal 2016 al 2020, il conto è stato movimentato con finanziamenti erogati dai soci per € 416.830,59 di cui sono stati restituiti per € 157.463,66 (importo, questo, molto vicino a quello di € 152.247,58 richiesto dalla Società come restituzione di finanziamenti soci ritenute illegittime poiché postergate) e rinunciati per € 190.000,00 a favore della società.
E' quindi applicabile il principio di legittimità con il quale la Corte di cassazione ha più volte ribadito che l'indagine volta alla qualificazione della natura degli apporti sociali, pur fondandosi primariamente sulla volontà delle parti, può e deve, in assenza di una chiara manifestazione, tener conto delle finalità perseguite, delle scritture contabili, dei bilanci e di qualsiasi altra circostanza del caso concreto capace di svelarne la natura (Cfr. Cass. ord.
15875/2022).
Nel caso de quo, non potendo, la volontà delle parti, essere ricostruita in altro modo, l'elemento residuale della qualificazione che tali versamenti hanno ricevuto in bilancio, assurge ad elemento probatorio idoneo a definirne la natura (Cfr. Cass. ord. 15035/2018) di finanziamenti soci suscettibili di restituzione.
Tuttavia, il c.t.u. ha anche riscontrato che i finanziamenti sono stati concessi in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e che pertanto con riguardo alla restituzione essi erano, e sono, sottoposti al regime della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 16 r.g. 29305/2021 Email_1
Tale affermazione è idonea a definire, quindi, sia la domanda della società nei confronti dell'ex amministratore, sia la domanda riconvenzionale di questi contro la società.
Infatti, ai sensi dell'art. 2467 c.c., la restituzione di tali finanziamenti a favore dei soci è da considerarsi postergata al soddisfacimento degli altri creditori sociali e costituisce titolo di responsabilità per l'amministratore, ex art. 2476
c.c., aver provveduto ad effettuare restituzioni di finanziamenti ai soci postergati in violazione dell'art. 2467 c.c., pregiudicando il patrimonio sociale in danno dei creditori sociali, aggravando lo squilibrio finanziario e patrimoniale.
Ne consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla
Società verso il sig. in riferimento alla restituzione delle somme _1
illegittimamente restituite a tale titolo per € 152.247,58.
Allo stesso tempo, per tutte le considerazioni ivi esposte, è conseguenziale che la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto _1
circa la restituzione delle somme da lui versate alla società a titolo di finanziamento socio è direttamente inficiata dall'accertamento della natura postergata di tali somme: non avendo diritto alla restituzione di queste se non dopo il soddisfacimento degli altri creditori, la sua richiesta di rimborso (per un totale di € 226.536,25) non può trovare, in questa sede, accoglimento.
In ultimo, e con riferimento all'altra domanda riconvenzionale di _1
volta a far valere il comportamento ostruzionistico della socia per non
[...]
aver approvato il bilancio del 2020, appare evidente alla luce della parziale fondatezza della domanda attorea, anche con riguardo alla infedele rappresentazione contabile, che il comportamento del socio attore era tutt'altro che ostruzionistico ed emulativo, fondando invece su temute, e qui provate, doglianze.
In conclusione, è possibile affermare la fondatezza della domanda attorea per euro 280.000,00, pari al decremento delle rimanenze per il deterioramento del r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 17 r.g. 29305/2021 Santerini-Spada-TenutaSpada
vino in aceto, e della società per euro 152.247,58 pari ai finanziamenti indebitamente restituiti dall'amministratore a se stesso.
Si riconoscono gli interessi compensativi, come richiesti, a fare data dal
31.12.2020 per il danno da decremento delle rimanenze e dal giorno effettivo del compimento delle restituzioni per i finanziamenti soggetti al regime della postergazione, 05.01.2021, Cass. Sez. III, 20.04.2020, n. 7948.
Mentre, circa la misura degli interessi, essi vanno liquidati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla debenza di ciascuna somma, e per ciascuna di essa, fino alla data della domanda, nonché nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza tenendo conto del mancato integrale accoglimento delle domande attoree e della conseguente compensazione al
25% delle stesse spese, con applicazione dell'art. 2476, comma 4°, con condanna quindi del convenuto in favore della società e refusione delle spese in favore del socio da parte della stessa società.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo generale affari civili 29305/2021 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese, rigettando ogni altra domanda:
- In parziale accoglimento delle domande come proposte dal socio e dalla società condanna il sig. come sopra _1
individuato, rapp.to e difeso, al pagamento in favore della società
della Controparte_2
somma di euro 280.000,00, pari al decremento delle rimanenze per il deterioramento del vino in aceto, e della somma per euro 152.247,58, pari ai finanziamenti indebitamente restituiti dall'amministratore a se stesso, con gli interessi conteggiati come in parte motiva per quantità e qualità;
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 18 r.g. 29305/2021 Email_1
- Rigetta ogni altra domanda attorea;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
- Condanna la parte soccombente alla refusione dei compensi di causa in favore delle parti vittoriose che qui si liquidano in euro 11.229,00
che ridotti per la parziale compensazione ammontano ad euro 8.421,00
in favore di ciascuna parte, con distrazione in favore dei procuratori tali dichiaratisi.
Così deciso in Napoli, il 14.05.2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Sezione Specializzata in Materia di Impresa
Il Tribunale di Napoli, in composizione collegiale, così composto:
Dott. Salvatore Di Lonardo Presidente
Dott.ssa Francesca Reale Giudice
Dott. Mario Fucito Giudice estensore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 29305/2021 R.Gen.Aff.Cont., trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. con giorni sessanta più venti per il deposito della comparsa conclusionale e delle memorie di replica, scaduti il 7 aprile 2025. tra
( ) nata a [...] il 29 dicembre Parte_1 C.F._1
1963 ed ivi residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Irene Cossu, con studio sito in Napoli, in via Giovanni Porzio n. 4.
- ATTORE -
e
( ) nato a [...] il [...] _1 C.F._2
e residente in [...], rappresentato e difeso, ai fini del presente giudizio, dall'Avv. Francesca Natale nonché dall'Avv.
Francesco Fimmanò e dall'Avv. Giancarlo Borriello;
- CONVENUTO -
e
Controparte_2
( con sede in Napoli, in Largo Torraca n. 71, in persona del P.IVA_1 r.g. 29305/2021 Controparte_3
liquidatore giudiziario pro-tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'Avv. Alfredo Riccardi e dall'Avv. Edgardo Riccardi, con studio sito in Napoli, al Centro Direzionale, Isola A/7.
- CONVENUTO -
Oggetto: Azione sociale di responsabilità 2476 c.c.
Conclusioni come in atto di citazione e comparsa di costituzione:
Per l'attore Parte_1
- accertare la responsabilità contrattuale del signor , in _1
qualità di amministratore unico della Controparte_2
per le causali diffusamente esposte in premessa e per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni tutti causati al patrimonio sociale (danno emergente e lucro cessante) nella misura che potrà essere quantificata all'esito della
CTU contabile che indichi i bilanci “rettificati” ovvero che il Tribunale riterrà di giustizia;
- accertare la responsabilità extracontrattuale del signor , in _1
qualità di amministratore unico della Controparte_2
per le causali diffusamente esposte in premessa e per l'effetto condannarlo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2395 c.c. e/o art. 2043 c.c. al risarcimento del danno subito dal socio nella misura di euro 100.000 oltre Parte_1
danno morale che potrà essere liquidato dal Tribunale in via equitativa, salvo i maggiori danni che saranno eventualmente determinati in corso di causa o che il Tribunale riterrà di giustizia;
- condannare, infine, parte convenuta, oltre svalutazione ed interessi come per legge, alle spese di lite per soccombenza, diritti e onorari di giudizio.
Per il convenuto : _1
- in via preliminare, dichiarare inammissibili le domande proposte dalla
ex art.2393 bis c.c. ed ex art. 2935 e/o 2043 c.c., per tutti i Parte_1
motivi meglio esposti ed articolati nel corpo del presente atto;
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 2 r.g. 29305/2021 Controparte_3
- nel merito, respingere tutte le domande formulate ex art.2393 bis c.c. e ex art. 2935 e/o 2043 c.c., nei confronti di in quanto totalmente _1
infondate in fatto e in diritto e perché comunque integralmente sprovviste di prova per tutti i motivi meglio esposti ed articolati nel corpo del presente atto, con condanna alle spese anche ai sensi per gli effetti dell'art. 96 c.p.c;
- in via riconvenzionale, nel merito, nei confronti della Controparte_2
, si chiede condannare la , in
[...] Controparte_2
persona del liquidatore p.t., in favore di alla restituzione del _1
suo credito derivante dalle somme anticipate e versate per conto della società da , (al netto di quelle convertite in capitale sociale) _1
nella misura di euro 94.836,25, nonché a quelle derivanti della escussione del pegno pari ad euro 124.00,00, subita da come da _1
comunicazione di Unicredit del 11.02.22, nonché per il totale dei canoni versati da in favore di , pari ad euro 7.700,00, per _1 Pt_2
un totale complessivo di euro 226.536,25, riservandosi ogni ulteriore azione
e/o modifica della richiesta in caso di escussione della Banca e/o di altri soggetti delle garanzie fideiussorie al momento non ancora in essere, ed essendo la in Scioglimento convenuta nel presente Controparte_2 giudizio si formula istanza affinché l'Ill.mo Sig. Giudice adito voglia emanare provvedimento di autorizzazione alla notifica del presente atto alla
, in persona. del Liquidatore p.t., Controparte_2
all'uopo rinviando la data della prima udienza, al fine di una corretta instaurazione del contradditorio e in rispetto del principio di difesa;
- la condanna al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da _1
, in proprio, a causa del comportamento ostruzionistico pretestuoso ed
[...]
infondato posto in essere dalla che ha determinato la Parte_1
liquidazione e lo scioglimento della società e ha danneggiato il socio
con danno parametrabile alla sua quota di valore _1
immateriale della società, come sopra esposto. La società era indissolubilmente legata alla famiglia e al nome di , _1 _1
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 3 r.g. 29305/2021 Email_1
quindi la liquidazione ha determinato un danno personale per _1
che può individuarsi nel danno morale, all'immagine, nonchè alla
[...]
lesione della sua reputazione professionale e che si quantifica nella misura corrispondente alla perdita di valore delle immobilizzazioni immateriali della società quantificate, nella misura del 50%, in euro 42.257,75, o in quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto fino al soddisfo, dato che dalla vicenda _1
ha subito un'ingiusta negativa pubblicità nell'ambito del settore
[...]
vitivinicolo e dell'istituto bancario Unicredit spa, con la conseguenza concreta che in futuro, sarà difficile riprendere l'attività vinicola e sarà impossibile l'accesso al credito;
- condannare con vittoria di spese e compensi di giudizio oltre rimborso forfettario per spese generali da distrarsi in favore della sottoscritta avvocato antistario.
Per la società in Scioglimento: Controparte_2
- dichiarare inammissibili e/o infondate e, quindi, rigettare, per tutte le motivazioni esposte nel presente atto, tutte le domande spiegate in via riconvenzionale dall'ing. nei confronti della _1 [...]
Controparte_4
- accogliere la domanda riconvenzionale spiegata dalla Controparte_4
e, per l'effetto, condannare l'ing. al
[...] _1 pagamento della complessiva somma di euro 152.247,58, oltre interessi di mora ex art. 1284 co.4° c.c., ovvero quella diversa somma ritenuta congrua dall'on. Giudice adito;
- in via meramente subordinata e gradata, laddove venisse accolta, sia pure parzialmente, la domanda riconvenzionale spiegata dall'ing. _1
nei confronti della sin da ora si Controparte_5
chiede che detto credito venga giudizialmente compensato con il controcredito vantato dalla società e rinveniente dall'accoglimento della
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 4 r.g. 29305/2021 Controparte_3
domanda risarcitoria spiegata dalla sig.ra , ovverosia dalla Parte_1 domanda riconvenzionale spiegata nel presente atto in danno dell'ing.
; _1
- condannare il convenuto ing. al pagamento delle spese di _1
lite, in uno agli accessori di legge (rimb. forf., IVA e CPA) con attribuzione ai sottoscritti difensori distrattari per averne fatto anticipo.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di citazione notificato a mezzo ufficiale giudiziario addetto all'U.N.E.P. presso la Corte di Appello di Napoli ai destinatari convenuti, rispettivamente: il 24 novembre 2021 alla Controparte_2
ed il 1° dicembre 2021 a parte attrice
[...] _1
concludeva come sopra, deducendo:
- Di agire in qualità di socia della Controparte_2
in quanto titolare di una quota di partecipazione del
[...]
50% dell'intero capitale sociale ottenuta al seguito del pignoramento della quota di proprietà di (fratello di CP_6 _1
ed ex coniuge della parte attrice);
- Che il sig. è convenuto, per essere stato _1
amministratore unico della società, per non aver osservato i doveri inerenti al suo incarico, realizzando operazioni illegittime (motivate da intenti extrasociali) volte a sottovalutare o svuotare artificiosamente il patrimonio sociale;
- Che una verifica contabile ha evidenziato numerose anomalie e falsità nella gestione e nei bilanci, in particolare quello relativo all'anno
2020;
- Che il bilancio del 2020 mostra una drastica riduzione delle rimanenze di magazzino (€ 162.100 rispetto a € 792.320 del 2019) giustificata da un declassamento di vino (circa 600hl e 26.000 bottiglie) venduto ad un prezzo irrisorio (€ 0.20/litro) con una perdita di valore di € 280.000
e da una successiva svalutazione del magazzino per € 350.220: tutte r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 5 r.g. 29305/2021 Controparte_3
operazioni contestate come ingiustificate sia tecnicamente che economicamente;
- Che, il declassamento del vino e la sua vendita presentano incongruenze temporali, rispetto alle analisi e alle registrazioni obbligatorie, che congiuntamente alle differenze quantitative tra il registro obbligatorio di cantina e la contabilità generale, contribuiscono a sollevare il sospetto che siano state operazioni ideate per coprire vendite senza fattura;
- Che durante una verifica aziendale è stata accertata la presenza di vino in serbatoi indicato come “in conto lavorazione” per terzi, che, in assenza di contratti, registrazioni contabili adeguate o note integrative, induce al sospetto che il vino appartenga alla società;
- Che una significativa svalutazione dei crediti (€ 91.260 su € 105.263 totali) è stata effettuata in modo generico, senza specificare i singoli crediti e includendo apparentemente crediti verso clienti attivi nel
2020;
- Che un debito bancario considerevole (€ 448,474,78) derivante da un finanziamento per beni strumentali e ristrutturazioni, non trova riscontro in un corrispondente incremento delle immobilizzazioni nel bilancio;
- Che un contratto di comodato tra l'amministratore (persona fisica) e la società amministrata, riguardante l'uso di terreni, fabbricati, macchinari e attrezzature, configura un potenziale conflitto di interessi e abuso di potere;
- Che è stato iscritto un costo e un debito di € 15.600 per la locazione di un negozio per il quale non risulta alcun contratto;
- Che l'amministratore è ritenuto quindi responsabile per aver agito con negligenza (non tutelando il patrimonio sociale), con intenti extrasociali volti a danneggiare la società e coprire pregresse irregolarità.
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 6 r.g. 29305/2021 Controparte_3
- Che il risarcimento del danno va quantificato in una misura non inferiore a € 100.000,00 oltre al danno morale da liquidarsi equitativamente, salvo maggiori danni eventualmente determinabili in corso di causa (anche sulla base della CTU) o che il Tribunale riterrà di giustizia.
Il convenuto si è costituito in giudizio con comparsa di _1
costituzione il 3 marzo 2022, deducendo:
- Che le domande proposte dall'attrice sono inammissibili, improcedibili ed infondate in fatto e in diritto ed in particolar modo, eccepisce preliminarmente la nullità della citazione per insufficiente determinazione del petitum dato che la quantificazione non può essere rimessa ad una CTU;
- Che la sua gestione è state sempre diligente e trasparente non causando alcun danno alla società o alla socia;
- Che le accuse mosse circa la svalutazione delle rimanenze, alla manipolazione delle scritture e dei registri e alle differenze nelle quantità di vino sono prive di riscontro oggettivo, false e non provate, mentre i dati dei registri obbligatori e degli organismi di controllo ne confermano la correttezza;
- Che la crisi della società è dovuta ad eventi straordinari e imprevedibili come la pandemia da Covid-19 e non alla sua gestione;
- Che ha apportato significative risorse finanziarie alla società per oltre
€ 230.000,00 tra il 2018 ed il 2021, spesso convertite in capitale, senza percepire compenso, a differenza della parte attrice che nulla ha apportato;
- Che il danno lamentato dalla socia relativo alla “perdita economica del credito alimentare” e “danno morale” è qualificabile come danno diretto non collegabile all'azione dell'amministratore nell'esercizio delle sue funzioni sociali, ma riguarda presunti dissidi familiari che non competono al giudizio;
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 7 r.g. 29305/2021 Controparte_3
- Che l'eventuale danno subito dalla socia per riduzione del valore della sua partecipazione è un danno “riflesso” del danno sociale, risarcibile solo alla società (ex artt. 2393 e 2393-bis c.c.), non alla socia individualmente (ex art. 2395 c.c.);
- Che nei suoi confronti venga riconosciuto, in via riconvenzionale, un risarcimento per danno alla reputazione professionale e all'immagine che va quantificato in € 42.257,75 o maggiore/minore somma equitativamente determinata a carico di parte attrice.
- Che venga riconosciuto anche - sempre in via riconvenzionale, ma questa volta a carico della società convenuta nel giudizio – restituzione delle somme anticipate/finanziamenti per un totale di €
226.536,25.
La convenuta , si Controparte_2
è costituita in giudizio con comparsa di costituzione il 12 settembre 2022, deducendo:
- Che la domanda riconvenzionale proposta dal Sig. _1
per la restituzione della somma complessiva di € 226.536,25 è infondata e carente di allegazioni e prova;
- Che la somma richiesta dal sig. a titolo di _1
finanziamenti soci (€ 94.836,25 + € 7.700,00 = € 102.536,25) deve essere qualificata come apporti a capitale di rischio (a fondo perduto) e non come finanziamenti rimborsabili, data la volontà negoziale delle parti (anche desumibile dal comportamento del Sig. che non ne _1
ha chiesto la restituzione per anni) e la costante situazione di illiquidità
e deficit patrimoniale della società.
- Che, solo in subordine, anche se considerate finanziamenti, tali somme sono soggette a postergazione (subordinazione) ai sensi dell'art. 2467
c.c., e non sono restituibili, in quanto erogate in un periodo di eccessivo squilibrio dell'indebitamento della società;
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 8 r.g. 29305/2021 Controparte_3
- Che l'importo richiesto dal Sig. (di € 102.536,25) è superiore a _1
quello risultante dalla contabilità e dai bilanci del 2020 e del 2021 della società (rispettivamente € 64.129,79 e € 63.282,99) rendendo la domanda inammissibile per somma eccedente le risultanze contabili.
- Che va riconosciuto, in favore della Società, in via riconvenzionale, a carico del sig. il pagamento della somma di € 152.247,58 oltre _1
interessi moratori, corrispondente ad illegittime e/o inefficaci restituzioni che nell'ultimo quinquennio sono state disposte dalla società in suo favore, spesso relative a spese personali impropriamente contabilizzate come “restituzioni finanziamento socio”;
- Che vada riconosciuto, in via meramente subordinata e gradata, la compensazione giudiziale dell'eventuale credito riconosciuto al sig. con il controcredito vantato dalla società. _1
La causa era così rinviata per la precisazione delle conclusioni dopo il deposito delle memorie assertive ex art. 183 VI comma c.p.c. e poi riservata al collegio per la decisione.
Quanto al merito, la domanda è solo parzialmente accoglibile come appresso spiegato.
Parte attrice, quale socia, agisce in proprio e nell'interesse della società esperendo: 1) un'azione sociale da qualificarsi ai sensi dell'art. 2476 c.c.; 2) una seconda azione individuale per responsabilità extracontrattuale ex artt.
2395 c.c. e 2043 c.c. per danni al patrimonio della socia quantificati a partire da € 100.000,00.
Entrambe le azioni assumono a presupposto l'accertamento della responsabilità dell'amministratore per mala gestio e per una serie di violazioni dei doveri di diligenza e fedeltà riscontrabili in plurime condotte riconducibili essenzialmente in quattro addebiti: - declassamento del vino ad aceto;
- irregolare redazione dei bilanci;
- distrazione del finanziamento di scopo concesso dalla Unicredit S.p.A.; - illegittime restituzioni ai soci di finanziamenti postergati.
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 9 r.g. 29305/2021 Controparte_3
Circa il primo addebito, il declassamento del vino ad aceto, a cui è seguito la vendita del prodotto al prezzo previsto, appunto, per l'aceto, esso concerne il declassamento di 600 ettolitri di vino per un controvalore di € 280.000,00, vicenda che la socia attrice imputa alla inadeguata tenuta dei serbatoi e dei tappi all'amministratore per mancanza di manutenzione e controllo: condotta, questa, che avrebbe portato al degradamento del vino.
Lo stesso convenuto, alla pag. 9 della propria comparsa, all'uopo riferisce che il problema osservato sui vini imbottigliati generalmente può essere causato da uno o più fattori concomitanti: qualità bottiglie, qualità tappi e procedura di imbottigliamento;
nel caso specifico, tenuto conto dei tempi intercorsi dalle date di imbottigliamento, individuare la causa con certezza era assolutamente impossibile.
Al riguardo, è stata svolta consulenza peritale nominando all'uopo un dottore agronomo, il quale ha concluso affermando che cade in capo all'amministratore la responsabilità di verifica dell'idoneità degli imballaggi
e della loro rintracciabilità nonché dello smaltimento dei rifiuti» e che «cade in capo all'amministratore la responsabilità di non aver sorvegliato sul corretto funzionamento della strumentazione aziendale e di non averla mantenuta nelle migliori condizioni di funzionamento e igienico sanitarie, circostanze che possono aver determinato deterioramento del vino.
Il principio di diritto che viene in rilievo in tale contesto è il generale dovere di comportarsi con la diligenza professionale, e quindi con la perizia, richiesta dalla natura dell'incarico che grava sull'amministratore di una società, art. 2476 c.c.
In virtù di tale principio, ricade sull'amministratore il dovere di adottare le cautele, le verifiche e le informazioni preventive normalmente richieste per quel tipo di impresa.
Nel caso di specie, l'assicurare l'idoneità degli imballaggi e lo svolgere una corretta manutenzione igienico-sanitaria delle attrezzature di cantina per un r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 10 r.g. 29305/2021 Email_1
prodotto delicato come il vino, costituiscono aspetti essenziali di una gestione diligente nell'attività sociale vitivinicola.
L'inadempimento dei doveri di diligenza, specificamente riscontrato nella consulenza, integra una fattispecie di responsabilità per il danno conseguentemente arrecato alla società circa il decremento patrimoniale conseguito per aver assegnato al prodotto di lavorazione il valore previsto per l'aceto, piuttosto che quello del vino, danno quantificabile in euro
280.000,00, ossia pari alla misura del decremento del valore delle rimanenze di magazzino, come risulta ammesso anche dalla informativa del 27.11.2020 che lo stesso convenuto aveva inviato al custode delle quote sociali oggetto, all'epoca, di procedura esecutiva.
Circa il secondo addebito, l'irregolare redazione del bilancio, parte attrice deduce che i bilanci d'esercizio al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020 sono da ritenersi viziati sia sotto il profilo sostanziale (perché quanto esposto non corrisponderebbe al vero) sia sotto il profilo formale (perché i dati non sarebbero esposti in maniera chiara e intellegibile).
In particolare, l'istante contesta la distrazione, dispersione e/o occultamento di rimanenze artatamente e falsamente svalutate per € 350.220,00 nel bilancio del 2020, somma che aggiunta alla svalutazione applicata per il deterioramento del vino in aceto, aveva portato il valore delle rimanenze da euro 792.320 per il 2019 ad euro 162.100 per il 2020.
Questa operazione, a dire dell'attore, avrebbe palesato l'esistenza di operazioni in uscita non contabilizzate.
Precisamente, la svalutazione di euro 350.220,00 per l'esercizio 2020 non sarebbe stata determinata come sostenuto dall'allora amministratore dagli effetti economici connessi all'insorgere del COVID, ma proprio per adeguare le rimanenze contabili ai valori reali del registro di cantina e occultare le vendite non contabilizzate.
La consulenza tecnica, invero, ha accertato che sulla scorta dei dati rilevabili dal registro di cantina per l'esercizio 2019, e quindi prima della svalutazione r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 11 r.g. 29305/2021 Controparte_3
avvenuta per l'esercizio 2020, sussisteva un'alterazione del valore delle rimanenze che avrebbe dovuto essere ben inferiore (schema pagg. 94-95) per quell'annualità per una somma oscillante tra euro 496.887,00, euro 431.316, euro 376.745, secondo uno dei diversi criteri di calcolo utilizzabili, ossia per importi vicini a quelli poi oggetto di svalutazione l'anno successivo.
E' possibile affermare, quindi, che per l'esercizio 2019 il valore delle rimanenza indicato a bilancio non trovasse corrispondenza, perché maggiore, ai valori contabili del registro di cantina, con un'alterazione sicuramente rilevante della rappresentazione patrimoniale sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo ed è anche certo che l'amministratore convenuto ne fosse consapevole tanto da predisporre una svalutazione dei valori per l'esercizio successivo, 2020, con un anno di ritardo, almeno.
Tuttavia, i fatti accertati, in assenza di ulteriori allegazioni dell'attore idonee a colorarli in modo inequivoco, in sé non sono idonei a comprovare l'esistenza di un danno diretto al patrimonio sociale, prestandosi a plurime interpretazioni.
Infatti, l'infedele rappresentazione contabile di una posta attiva in un esercizio, cui segue una svalutazione per l'esercizio seguente al fine di adeguare i valori nominali a quelli reali può significare sia che quelle rimanenze non siano mai esistite, sia che siano esistite e poi diminuite per ragioni illecite e pregiudizievoli per il patrimonio sociale, come anche diminuite per condotte assolutamente lecite.
Nel caso di specie, come detto, l'assenza di ulteriori allegazioni attoree ex art. 2697 c.c. impediscono di connotare di univocità ed inequivocità le pur gravi irregolarità contabili riscontrate e di riferire ad esse una funzione dannosa diretta per il patrimonio sociale, in contrasto anche col principio nomofilattico per il quale, ai fini dell'imputabilità del danno diretto alla condotta dell'amministratore, la prova dei fatti posti a fondamento della domanda non può basarsi sulla mera redazione di bilanci falsi, bensì
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dev'essere puntualmente fornita dall'attore (cfr. Cass. ord. n. 6658/2023 e
Cass. n. 1522/2010).
A suffragio di questa valutazione non deve sfuggire che pacificamente l'amministratore p.t., nonché socio, in quegli anni rimborsava con proprie risorse il mutuo di scopo contratto per finanziare la società, mutuo rispetto al quale si era reso egli stesso garante, a dimostrazione di oggettive difficoltà finanziarie dell'azienda, circostanze queste che si pongono in contraddizione con l'ipotesi di vendite non contabilizzate.
Parimenti infondata è la terza domanda attorea, ex art. 2395-2043 c.c. - per danni subiti direttamente dal singolo socio, per la cui configurazione è opportuno rammentare che è necessaria la prova di una condotta, dolosa o colposa, di un danno diretto al patrimonio del socio (e non di mero riflesso rispetto a quello sociale) e del nesso causale tra la condotta e tale danno diretto.
In questo senso, non è stato soddisfatto l'onere probatorio di cui all'art. 2697
c.c., infatti, sebbene parte attrice sostenga di aver patito un danno diretto derivante dall'affidamento sulla solidità societaria (valutata anche sulla base dei bilanci), dalla diminuzione del valore della partecipazione e dalla perdita del credito alimentare connessa, è pur vero che, per l'irregolarità contabile in sé, il danno lamentato dalla socia non è direttamente causato da quella specifica condotta, bensì sarebbe al più una conseguenza riflessa del potenziale danno al patrimonio sociale derivante dal valore artificioso delle rimanenze.
Pertanto, la domanda della pretesa risarcitoria diretta del socio ex art. art. 2395-2043 c.c., è infondata, a causa dell'assenza dell'esistenza di un danno diretto al patrimonio del socio, diverso da quello riflesso all'eventuale perdita di valore della propria quota di partecipazione.
Con riferimento al terzo addebito, la distrazione del finanziamento di scopo concesso dall'Unicredit S.p.A. per finalità estranee alla società, l'attore si riferisce al finanziamento originario di € 700.000,00 (rinegoziato a €
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493.602,00) che doveva essere utilizzato esclusivamente per l'acquisto di beni strumentali e opere di ammodernamento e/o ristrutturazione.
Parte attrice e la Società contestano, a tal proposito, che gran parte di questo finanziamento sia stato utilizzato per finalità diverse ed estranee rispetto agli scopi indicati nel contratto di mutuo, quantificando il danno per tale doglianza in € 407.758,94 risultante dalla differenza tra l'importo del finanziamento effettivamente erogato e la parte che è risultata effettivamente destinata ad investimenti (ossia € 85.843,06).
Nello specifico, tale finanziamento, concesso dalla Unicredit S.p.A. alla
Società, rinegoziato e ridotto, nel 2016, ad € 493.602,00 sarebbe stato riconosciuto al fine esclusivo di acquistare beni strumentali e realizzare opere di ammodernamento e ristrutturazione, ma sarebbe stato impiegato per finalità estranee a quelle sociali.
Parte convenuta, di contro, sostiene che le somme indicate sono state impiegate sia per ammodernare la società, tra il 2011 e il 2014, sia per aumentare la produzione per effetto del tentativo di entrare in nuovi mercati esteri non andato a buon fine.
Il risultato, allega il convenuto, è che dal 2016 le rate del mutuo furono pagate dallo stesso amministratore con proprie sostanze, oltre che con l'escussione di un pegno offerto dallo stesso convenuto.
In questo senso, se è vero che la consulenza tecnica ha verificato che solo una parte del mutuo fu utilizzato per l'acquisto di beni strumentali (euro 85.000 circa) è vero anche che la stessa consulenza non ha individuato alcun impiego delle sostanze per finalità estranee a quelle sociali, mentre è in atti comprovato sia che le rate erano pagate direttamente dal convenuto _1
che le annotava a titolo di finanziamento socio, sia che lo stesso convenuto era escusso come datore di pegno a garanzia del finanziamento.
Appare verosimile quindi che le somme del mutuo siano state assorbite dalla cassa sociale per la produzione corrente, come sostenuto dal sig. con _1
una scelta imprenditoriale allo stato non sindacabile perché non r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 14 r.g. 29305/2021 Email_1
manifestamente irragionevole né imprudente, Cass. Ord. 25260/2024, anche alla luce delle garanzie personali prestate dallo stesso amministratore, puntualmente escusse dall'istituto di credito.
Anche in questo caso la domanda è quindi infondata.
In ultimo, il quarto ed ultimo addebito inerisce alle illegittime restituzioni di finanziamenti soci compiute dall'amministratore nell'ultimo quinquennio.
Questa doglianza riguarda la restituzione di somme ai soci, in particolare a che secondo la Società e parte attrice, dovevano essere _1
considerate versamenti a capitale di rischio piuttosto che finanziamenti rimborsabili, o che comunque, si sarebbero dovuti considerare come crediti postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c. a causa dell'eccessivo indebitamento in cui versava la società al momento dei conferimenti: a tal proposito, la somma contestata è di € 157.463,66.
Questa doglianza va affrontata congiuntamente alla riconvenzionale riprodotta da parte resistente nella comparsa di costituzione e risposta del 3 marzo 2022, vertente sul medesimo oggetto, ossia la restituzione delle ulteriori somme conferite a titolo di finanziamento soci.
L'importo totale richiesto dal convenuto è di € 226.536,25 e si compone di: €
94.836,25 corrispondenti a somme anticipate e versate per conto della società
(al netto di quelle convertite in capitale sociale) sia sottoforma di finanziamenti soci che anticipi amministratore;
€ 124.000,00 derivanti dall'escussione di un pegno subito dallo stesso € 7.700,00 _1
come canoni di locazione versati da in favore del locatore _1
Tali versamenti di cui 'ex amministratore chiede la Parte_3
restituzione avrebbero sempre avuto natura di prestiti infruttiferi appostati come finanziamenti soci nei bilanci della società.
Sullo stesso punto, la a sua volta, muove Controparte_2
contestazioni, sostenendo, in primo luogo, che tali versamenti si sarebbero dovuti qualificare come conferimenti/versamenti a fondo perduto (e quindi r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 15 r.g. 29305/2021 Controparte_3
come capitale di rischio), ed in secondo luogo che, se fossero finanziamenti, sarebbero comunque da considerarsi postergati ai sensi dell'art. 2467 c.c.
La relazione peritale disposta in tal senso ha verificato che nel caso di specie i versamenti sono stati effettivamente appostati come finanziamenti in conto soci, pur mancando dettagli relativi proprio a detti finanziamenti in conto soci, nelle note integrative dal 2016 al 2019, nonostante le rilevanti movimentazioni.
In particolare, i consulenti hanno rilevato che, dal 2016 al 2020, il conto è stato movimentato con finanziamenti erogati dai soci per € 416.830,59 di cui sono stati restituiti per € 157.463,66 (importo, questo, molto vicino a quello di € 152.247,58 richiesto dalla Società come restituzione di finanziamenti soci ritenute illegittime poiché postergate) e rinunciati per € 190.000,00 a favore della società.
E' quindi applicabile il principio di legittimità con il quale la Corte di cassazione ha più volte ribadito che l'indagine volta alla qualificazione della natura degli apporti sociali, pur fondandosi primariamente sulla volontà delle parti, può e deve, in assenza di una chiara manifestazione, tener conto delle finalità perseguite, delle scritture contabili, dei bilanci e di qualsiasi altra circostanza del caso concreto capace di svelarne la natura (Cfr. Cass. ord.
15875/2022).
Nel caso de quo, non potendo, la volontà delle parti, essere ricostruita in altro modo, l'elemento residuale della qualificazione che tali versamenti hanno ricevuto in bilancio, assurge ad elemento probatorio idoneo a definirne la natura (Cfr. Cass. ord. 15035/2018) di finanziamenti soci suscettibili di restituzione.
Tuttavia, il c.t.u. ha anche riscontrato che i finanziamenti sono stati concessi in un momento in cui risultava un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto e che pertanto con riguardo alla restituzione essi erano, e sono, sottoposti al regime della postergazione di cui all'art. 2467 c.c.
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Tale affermazione è idonea a definire, quindi, sia la domanda della società nei confronti dell'ex amministratore, sia la domanda riconvenzionale di questi contro la società.
Infatti, ai sensi dell'art. 2467 c.c., la restituzione di tali finanziamenti a favore dei soci è da considerarsi postergata al soddisfacimento degli altri creditori sociali e costituisce titolo di responsabilità per l'amministratore, ex art. 2476
c.c., aver provveduto ad effettuare restituzioni di finanziamenti ai soci postergati in violazione dell'art. 2467 c.c., pregiudicando il patrimonio sociale in danno dei creditori sociali, aggravando lo squilibrio finanziario e patrimoniale.
Ne consegue l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla
Società verso il sig. in riferimento alla restituzione delle somme _1
illegittimamente restituite a tale titolo per € 152.247,58.
Allo stesso tempo, per tutte le considerazioni ivi esposte, è conseguenziale che la domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto _1
circa la restituzione delle somme da lui versate alla società a titolo di finanziamento socio è direttamente inficiata dall'accertamento della natura postergata di tali somme: non avendo diritto alla restituzione di queste se non dopo il soddisfacimento degli altri creditori, la sua richiesta di rimborso (per un totale di € 226.536,25) non può trovare, in questa sede, accoglimento.
In ultimo, e con riferimento all'altra domanda riconvenzionale di _1
volta a far valere il comportamento ostruzionistico della socia per non
[...]
aver approvato il bilancio del 2020, appare evidente alla luce della parziale fondatezza della domanda attorea, anche con riguardo alla infedele rappresentazione contabile, che il comportamento del socio attore era tutt'altro che ostruzionistico ed emulativo, fondando invece su temute, e qui provate, doglianze.
In conclusione, è possibile affermare la fondatezza della domanda attorea per euro 280.000,00, pari al decremento delle rimanenze per il deterioramento del r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 17 r.g. 29305/2021 Santerini-Spada-TenutaSpada
vino in aceto, e della società per euro 152.247,58 pari ai finanziamenti indebitamente restituiti dall'amministratore a se stesso.
Si riconoscono gli interessi compensativi, come richiesti, a fare data dal
31.12.2020 per il danno da decremento delle rimanenze e dal giorno effettivo del compimento delle restituzioni per i finanziamenti soggetti al regime della postergazione, 05.01.2021, Cass. Sez. III, 20.04.2020, n. 7948.
Mentre, circa la misura degli interessi, essi vanno liquidati ai sensi dell'art. 1284, comma 1, c.c., dalla debenza di ciascuna somma, e per ciascuna di essa, fino alla data della domanda, nonché nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. a far data dalla domanda e fino al soddisfo.
Le spese seguono la soccombenza tenendo conto del mancato integrale accoglimento delle domande attoree e della conseguente compensazione al
25% delle stesse spese, con applicazione dell'art. 2476, comma 4°, con condanna quindi del convenuto in favore della società e refusione delle spese in favore del socio da parte della stessa società.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al ruolo generale affari civili 29305/2021 tra le parti come innanzi individuate rappresentate e difese, rigettando ogni altra domanda:
- In parziale accoglimento delle domande come proposte dal socio e dalla società condanna il sig. come sopra _1
individuato, rapp.to e difeso, al pagamento in favore della società
della Controparte_2
somma di euro 280.000,00, pari al decremento delle rimanenze per il deterioramento del vino in aceto, e della somma per euro 152.247,58, pari ai finanziamenti indebitamente restituiti dall'amministratore a se stesso, con gli interessi conteggiati come in parte motiva per quantità e qualità;
r.g.a.c. 29305/2021 Pag. 18 r.g. 29305/2021 Email_1
- Rigetta ogni altra domanda attorea;
- Rigetta la domanda riconvenzionale del convenuto;
- Condanna la parte soccombente alla refusione dei compensi di causa in favore delle parti vittoriose che qui si liquidano in euro 11.229,00
che ridotti per la parziale compensazione ammontano ad euro 8.421,00
in favore di ciascuna parte, con distrazione in favore dei procuratori tali dichiaratisi.
Così deciso in Napoli, il 14.05.2025
Il giudice est. Il presidente
Dott. Mario Fucito Dott. Salvatore Di Lonardo
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