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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 04/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4995/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4995/2021 promossa da:
UALE PROCURATRICE DI (C.F. Parte_1 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MANCUSI MARIO P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATO Controparte_2 C.F._1
NICOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 settembre
2024
pagina1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto per riassunzione della causa innanzi al Giudice competente, ha citato CP_1
a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ottenerne la condanna al Controparte_2 pagamento della somma di euro 24.355,67, oltre interessi, già oggetto di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, in seguito dichiaratosi incompetente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione proposta da . Controparte_2
A seguito della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, si è costituito il convenuto, che ha eccepito il mancato svolgimento della mediazione civile, la nullità dell'atto di citazione avversario, il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, l'illeggibilità della copia del contratto da questa depositata, la prescrizione del credito azionato ed oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, nonché del credito relativo agli interessi moratori, nonché l'assenza di indicazioni circa le modalità di calcolo degli interessi moratori applicati.
Il Giudice ha dunque concesso termine per l'introduzione della mediazione civile.
A seguito della verifica del regolare esperimento della mediazione, sono stati dunque concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 9 settembre 2024. Il Giudice in quella sede ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, ritiene il Giudice di dover dare atto della fondatezza dell'eccezione della parte convenuta intesa a lamentare l'illeggibilità del contratto di finanziamento da cui troverebbe fondamento la pretesa creditoria azionata da . CP_1
Il documento è contenuto a p. 113 dell'allegato all'atto di citazione in riassunzione denominato “fascicolo I grado”. A parte l'epigrafe, nella quale si legge “Plusvalore” il documento è interamente illeggibile, in quanto copia di pessima qualità, sgranata, del documento originale.
Lo stesso è dunque privo di qualsivoglia capacità dimostrativa del finanziamento contratto dal . CP_2
Non è presente, tra quella depositata, altra documentazione idonea a dimostrare nella presente fase giudiziale l'esistenza del credito.
Vi è infatti documentazione contenente atti del giudizio, monitorio e di opposizione, celebratosi innanzi al Tribunale di Roma, nonché delle procure rilasciate da in CP_1 favore di e da quest'ultima in favore di Controparte_3 [...]
Parte_1
Vi è poi l'estratto conto, in ordine al quale si osserva però che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del
1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui
pagina2 di 3 provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (così Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01)).
Vi è poi da considerare che risulta altresì fondato il rilievo del convenuto Controparte_2 in ordine alla mancata dimostrazione della legittimazione attiva dell'attrice in CP_1 relazione al credito oggetto del giudizio.
La documentazione depositata, anche a seguito delle eccezioni avanzate dal convenuto in sede di costituzione nel giudizio, non contiene alcuna dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito dall'originario titolare all'odierna parte attrice, né con i modi ordinari né tantomeno mediante le particolari modalità di cessione, in blocco, previste dall'art. 58 t.u.b., neppure risultando depositato l'avviso dell'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Per tutte le indicate ragioni la pretesa di pagamento avanzata dalla parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice.
Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, individuato nel valore della domanda, delle fasi in cui si è articolato il presente giudizio nonché della complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, che condanna alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte convenuta, liquidate per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA
e rimborso per spese forfettarie al 15%.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TIVOLI
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Michele Cappai ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 4995/2021 promossa da:
UALE PROCURATRICE DI (C.F. Parte_1 Controparte_1
), con il patrocinio dell'avv. MANCUSI MARIO P.IVA_1
ATTRICE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATO Controparte_2 C.F._1
NICOLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 9 settembre
2024
pagina1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto per riassunzione della causa innanzi al Giudice competente, ha citato CP_1
a comparire innanzi all'intestato Tribunale per ottenerne la condanna al Controparte_2 pagamento della somma di euro 24.355,67, oltre interessi, già oggetto di decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, in seguito dichiaratosi incompetente, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo, a seguito dell'opposizione proposta da . Controparte_2
A seguito della rinnovazione della notificazione dell'atto di citazione, si è costituito il convenuto, che ha eccepito il mancato svolgimento della mediazione civile, la nullità dell'atto di citazione avversario, il difetto di legittimazione attiva della parte attrice, l'illeggibilità della copia del contratto da questa depositata, la prescrizione del credito azionato ed oggetto del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma, nonché del credito relativo agli interessi moratori, nonché l'assenza di indicazioni circa le modalità di calcolo degli interessi moratori applicati.
Il Giudice ha dunque concesso termine per l'introduzione della mediazione civile.
A seguito della verifica del regolare esperimento della mediazione, sono stati dunque concessi i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
La causa è stata istruita documentalmente.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 9 settembre 2024. Il Giudice in quella sede ha trattenuto in riserva la decisione, con termini come da art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Tanto premesso, in applicazione del criterio della ragione più liquida, ritiene il Giudice di dover dare atto della fondatezza dell'eccezione della parte convenuta intesa a lamentare l'illeggibilità del contratto di finanziamento da cui troverebbe fondamento la pretesa creditoria azionata da . CP_1
Il documento è contenuto a p. 113 dell'allegato all'atto di citazione in riassunzione denominato “fascicolo I grado”. A parte l'epigrafe, nella quale si legge “Plusvalore” il documento è interamente illeggibile, in quanto copia di pessima qualità, sgranata, del documento originale.
Lo stesso è dunque privo di qualsivoglia capacità dimostrativa del finanziamento contratto dal . CP_2
Non è presente, tra quella depositata, altra documentazione idonea a dimostrare nella presente fase giudiziale l'esistenza del credito.
Vi è infatti documentazione contenente atti del giudizio, monitorio e di opposizione, celebratosi innanzi al Tribunale di Roma, nonché delle procure rilasciate da in CP_1 favore di e da quest'ultima in favore di Controparte_3 [...]
Parte_1
Vi è poi l'estratto conto, in ordine al quale si osserva però che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del
1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui
pagina2 di 3 provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa” (così Cass., Sez. 1 - , Ordinanza n. 14640 del 06/06/2018 (Rv. 649121 - 01)).
Vi è poi da considerare che risulta altresì fondato il rilievo del convenuto Controparte_2 in ordine alla mancata dimostrazione della legittimazione attiva dell'attrice in CP_1 relazione al credito oggetto del giudizio.
La documentazione depositata, anche a seguito delle eccezioni avanzate dal convenuto in sede di costituzione nel giudizio, non contiene alcuna dimostrazione dell'avvenuta cessione del credito dall'originario titolare all'odierna parte attrice, né con i modi ordinari né tantomeno mediante le particolari modalità di cessione, in blocco, previste dall'art. 58 t.u.b., neppure risultando depositato l'avviso dell'estratto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
Per tutte le indicate ragioni la pretesa di pagamento avanzata dalla parte attrice non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e sono per l'effetto poste a carico della parte attrice.
Le stesse sono liquidate in dispositivo in conformità ai parametri di cui al d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della causa, individuato nel valore della domanda, delle fasi in cui si è articolato il presente giudizio nonché della complessità delle questioni di fatto e di diritto dedotte nel giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza o eccezione respinta e disattesa, così dispone: rigetta la domanda proposta dalla parte attrice, che condanna alla refusione delle spese di lite nei riguardi della parte convenuta, liquidate per compensi in euro 5.077,00, oltre IVA e CPA
e rimborso per spese forfettarie al 15%.
Manda alla cancelleria per quanto di competenza
Tivoli, 4 gennaio 2025
Il Giudice
Michele Cappai
pagina3 di 3