Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 05/05/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 1121 del 13.04.2022 Oggetto: ripetizione d'indebito
N. R.G. 561/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Maria Antonietta Zingrillo Giudice Ausiliario ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella controversia civile in materia previdenziale, in grado di appello,
tra
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Salvatore Parte_1 Polimeno e Valeria Manni
Appellante
e
, in persona Controparte_1 del suo Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Maria Lupoli e Salvatore Graziuso
Appellato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 19.07.2019 Parte_1
premesso che con provvedimento del 30.01.2019 l' gli aveva comunicato
[...] CP_1 di aver effettuato a suo favore un pagamento di € 4.438,21, risultato non dovuto in quanto era stato corrisposto l'importo minimale per le pensioni in convenzione internazionale sulla pensione VOARTS per il periodo 1.01.2009 - 31.03.2018, aveva eccepito la decadenza dall'azione di recupero ex art.13 L.412/91 e l'irripetibilità di tale importo per assenza di dolo,
Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso e ne aveva CP_1 chiesto il rigetto, precisando che per il periodo da gennaio 2009 a marzo 2018 il ricorrente aveva usufruito indebitamente dell'importo minino previsto per la pensione internazionale ex art.3 commi 15 e 16 l.n.335/1995.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce aveva rigettato il ricorso, osservando che l'obbligo dell' di procedere, ai sensi dell'art.13 comma 2 L. n.412/1991, CP_1 alla verifica dei redditi rilevanti ai fini della determinazione della pensione e al recupero dell'eventuale indebito nel termine dell'anno immediatamente successivo a quello di riferimento presuppone l'esatta comunicazione dei redditi da parte dell'interessato, mentre, nel caso in esame, a seconda degli anni, vi era stata la mancata o inesatta comunicazione dei redditi esteri della coniuge del ricorrente. Aveva quindi ritenuto tempestiva e legittima l'azione di recupero da parte dell' . CP_1
ha impugnato tale decisione lamentandone l'erroneità. Ha Parte_1 sostenuto che l' aveva avuto conoscenza dei redditi della coniuge sin dal 2007 o CP_1 comunque dal 2008, anno in cui la nota di comunicazione dell'erogazione della pensione estera era stata inviata dalla Cassa previdenziale svizzera anche all' di Casarano per conoscenza. CP_1 Ha quindi reiterato l'originaria domanda. L' ha eccepito l'infondatezza dell'avverso gravame, di cui ha chiesto il rigetto. CP_1 All'udienza di discussione del 07.03.2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la Corte ha deciso come da dispositivo.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato solo in parte.
L'art.52 l n. 88\1989 prevede: “1. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni obbligatorie sostitutive o, comunque, integrative della medesima, della gestione speciale minatori, delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni nonché la pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione. 2. Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Inoltre, come è stabilito dall'art. 13, commi 1 e 2, l.n.412\1991, “1.Le disposizioni di cui all'articolo 52, comma 2, della L. 9 marzo 1989, n. 88, si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. 2. L procede annualmente alla verifica delle situazioni reddituali dei CP_1 pensionati incidenti sulla misura o sul diritto alle prestazioni pensionistiche e provvede, entro l'anno successivo, al recupero di quanto eventualmente pagato in eccedenza”.
In base al citato art. 13, comma 1, perché operi la sanatoria fondata sulla buona fede del percipiente è necessario che le somme siano state corrisposte in base a formale, definitivo provvedimento di determinazione del trattamento economico spettante all'assicurato (di cui al medesimo sia stata data comunicazione) e che vi sia stato un errore imputabile all'ente erogatore. Nel caso di specie dagli atti non risulta esservi stato un formale e definitivo provvedimento di liquidazione della pensione di prima delle erogazioni indebite in Parte_1 questione, né risulta che le erogazioni indebite siano state determinate da errori, di fatto o di diritto, attribuibili all' : non è quindi applicabile la sanatoria prevista nel predetto art.13 CP_1 comma 1 cit.
La questione attinente alle modifiche reddituali di cui l'ente previdenziale venga autonomamente a conoscenza in ragione della propria attività istituzionale, o che siano ad esso regolarmente rese note dall'interessato, non appartiene in sé all'ambito degli errori e CP_1 quindi alla sfera della non ripetibilità, soggiacendo, invece, alla regola della ripetibilità, che opera all'interno del termine decadenziale stabilito dal comma 2 dell' art. 13 legge n. 412/1991.
Occorre quindi passare alla verifica dell'applicabilità del predetto comma 2.
L'obbligo dell' di procedere annualmente alla verifica dei redditi dei pensionati, CP_1 prevista dal comma 2 dell'art. 13 quale condizione per la ripetizione, entro l'anno successivo, dell'eventuale indebito previdenziale, sorge unicamente in presenza di dati reddituali certi, sicché il termine annuale di recupero non decorre sino a che il titolare non abbia comunicato un dato reddituale completo (V. Cass. n.953\2012).
La ratio di tale disciplina è che tra la percezione di una prestazione connessa al reddito e la verifica in merito al mantenersi dei redditi al di sotto della soglia che condiziona l' an o il quantum della prestazione stessa si manifesta una "fisiologica sfasatura temporale" (Corte Cost. n.
166 del 1996), data dai tempi tecnici affinché i dati disponibili all' siano "immessi nei CP_1 circuiti delle verifiche contabili"; su tali tempi tecnici si esercita la discrezionalità legislativa finalizzata a contemperare le esigenze di certezza del beneficiario, con le difficoltà insite nella complessità organizzative del sistema pensionistico (Cass. n. 21878/2022).
La Suprema Corte ha precisato che "In tema d'indebito previdenziale, il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente"(v.Cass. n. 8731 del 2019, richiamata in Cass. n.1098/2022).
Inoltre è stato chiarito che nel giudizio instaurato, in qualità di ricorrente-attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo carico (Cass. S.U. n. 18046/2010; n.2739/2016).
Nel caso di specie la ripetizione di indebito comunicata dall' a con la CP_1 Pt_1 nota del 30.1.2019 attiene a quanto corrispostogli per gli anni dal 2009 al 2018 a titolo di integrazione al trattamento minimo sulla sua pensione di categoria VOARTS, trattamento che, successivamente all'erogazione, è risultato non spettante per effetto dell'incidenza dell'ammontare della pensione estera percepita da , coniuge del ricorrente. Persona_1
Sulla base della documentazione prodotta in giudizio lo specifico importo annuale dei redditi esteri percepiti da risulta essere stato comunicato all' con il Persona_1 CP_1 cd.modello ACQ.RED per gli anni dal 2016 in poi (per il 2016 il modello ACQ.RED reca come data di presentazione quella del 28.11.2017).
Non vi sono, in atti, altre simili comunicazioni per gli anni precedenti al 2016. La comunicazione da parte del percettore o da parte del coniuge era indispensabile, trattandosi di redditi esteri svizzeri il cui importo l' non avrebbe potuto conoscere in via CP_1 autonoma mediante la mera consultazione del casellario dei redditi dei pensionati.
Da tale situazione scaturiscono varie conseguenze: -la comunicazione dell'indebito del
30.1.2019 è tardiva per la porzione relativa al 2016 (rispetto al termine annuale ex art.13 cit., che decorre dal 2017, e quindi la relativa scadenza si colloca nel 2018); - la stessa comunicazione di indebito è invece tempestiva e valida riguardo ai pagamenti indebiti avvenuti negli altri anni, per gli anni anteriori al 2016 perché non è stata fornita prova della comunicazione degli importi dei redditi esteri della coniuge di né idonea prova della conoscenza, da parte Parte_1 dell' , dei predetti importi, mentre, per gli anni successivi al 2016, perché il recupero CP_1 dell'indebito è avvenuto entro il termine annuale previsto dall'art.13 comma 2 cit. A tal proposito occorre precisare che non può attribuirsi alla lettera della Cassa Svizzera di Compensazione, datata 07.02.2008, diretta a la rilevanza probatoria Persona_1 propugnata dall'appellante, in quanto il semplice fatto che in calce alla stessa lettera vi sia una annotazione che lascia intendere che una copia di essa fosse destinata anche all' di Casarano, CP_1 perché una simile annotazione non è prova dell'effettivo invio all' e del ricevimento della CP_1 copia da parte di esso. Né può ritenersi che tale annotazione fosse sufficiente ad esonerare il pensionato dall'obbligo di comunicazione gravante direttamente a suo carico.
La sentenza di primo grado deve essere quindi riformata escludendo dalla ripetibilità solo l'importo di € 817,57 relativo all'anno 2016.
Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio e dell'accoglimento parziale della domanda, sussistono motivi idonei a determinare la compensazione delle spese di lite nella misura di ¾ del totale, restando il residuo a carico dell' secondo il generale principio di soccombenza. CP_1
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro, visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 29/09/2022 da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del 13/04/2022 n. 1121 del Tribunale di Lecce così CP_1 provvede:
Accoglie l'appello parzialmente e, per l'effetto, dichiara che non è Parte_1 tenuto a restituire all' l'importo di € 817,57 relativo all'anno 2016; CP_1 conferma nel resto l'impugnata sentenza, tranne che sulle spese. Dichiara compensate le spese nella misura di ¾ del totale;
condanna l'appellato al CP_1 pagamento, in favore dell'appellante, del residuo ¼ liquidato in € 450,00 per il primo grado e in € 500,00 per il secondo grado, oltre accessori e rimborso spese forfettarie (15%) come per legge;
spese di entrambi i gradi con distrazione in favore degli Avv.ti Salvatore Polimeno e Valeria Manni.
Riserva il deposito della motivazione termine di 60 giorni. Così deciso in Lecce il 07.03.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi