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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 25/11/2025, n. 795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 795 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Federica Abiuso Presidente dott. Nicola Del Vecchio Giudice rel. ed est. dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1844/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente
TRA
, C.F. , nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. MUNARI LORENZA, elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE–
E
, C.F. , nato a [...] in data [...], CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE –
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo
- INTERVENTORE EX LEGE–
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le posizioni delle parti
Con ricorso ex artt. 473-bis.12 c.p.c., depositato in data 21.11.2024, ha allegato di Parte_1 avere contratto matrimonio concordatario con il resistente in data 12.5.1984 e che, dalla loro unione, sono nati i figli in data 9.3.1986, e in data 18.11.1995. Per_1 Per_2
La ricorrente ha dedotto che, già nel 1976, periodo in cui le parti erano ancora fidanzate, il , a CP_1 seguito di una discussione, l'ha aggredita stringendole le mani intorno al collo.
1 Secondo la prospettazione della , il predetto episodio è rimasto isolato, quantomeno fino alla Pt_1 nascita della figlia quando il marito ha cominciato ad insultarla, contestando le modalità di Per_1 gestione della figlia, anche aggredendola fisicamente.
La ricorrente ha poi descritto numerosi episodi in occasione dei quali il l'avrebbe CP_1 pesantemente insultata, denigrata e picchiata con violenza.
In particolare, la ha allegato che il 29.6.2024 è stata aggredita dal marito, il quale le avrebbe Pt_1 stretto le mani al collo, sbattendole la testa ripetutamente contro il muro, percuotendola ed insultandola.
Dunque, la ricorrente ha chiesto adottarsi provvedimenti provvisori in conformità alle conclusioni rassegnate e ha formulato domanda di separazione con addebito al CP_1
Il resistente non si è costituito, nonostante la regolarità della notifica.
Adottati i provvedimenti provvisori, all'udienza del 19.11.2025 il difensore della ricorrente ha chiesto pronunciarsi sentenza sullo status.
2. Conclusioni delle parti
All'udienza del giorno 19.11.2025 la ricorrente ha concluso come in atti.
3. La domanda di separazione
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di tollerabilità della convivenza.
4. Necessità del prosieguo del processo quanto alle altre questioni ai sensi dell'art. 473- bis.22 c.p.c..
Va disposto il prosieguo dell'istruttoria con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al
G.I., affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulle questioni dell'addebito, nonché economiche.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Rovigo – Sezione Civile – non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151, comma 1, c.c. la SEPARAZIONE PERSONALE TRA I
CONIUGI e , come sopra generalizzati;
Parte_1 CP_1
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CANARO per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d),
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 2, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno
1984);
RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice istruttore.
Così deciso in Rovigo nella camera di consiglio tenutasi in data 19/11/2025.
Il Presidente dott. Federica Abiuso
Il giudice estensore dott. Nicola Del Vecchio
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