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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 24/10/2025, n. 2340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2340 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2302/2025
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cottini per mandato difensivo in atti;
ricorrente contro
( ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dalla'vvdalla'vv. Corrado Smaila per mandato difensivo in atti;
resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della
pagina 1 di 6 Repubblica del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1- venga accolta la domanda principale di revoca o riduzione
dell'assegno a favore della figlia , non essendovi prova della sua perdurante Per_1
dipendenza economica;
2- venga rigettata la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata da
controparte a favore del figlio Per_2
3- vengano poste a carico di controparte le spese del presente giudizio
Per parte convenuta: nel merito: dare atto che , pur senza riconoscimento CP_1
alcuno, nulla oppone rispetto alla domanda del ricorrente diretta alla revoca, e/o alla
modifica, dell'assegno di mantenimento disposto a favore di;
Parte_2
in via riconvenzionale: porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, quale contributo al mantenimento del figlio la somma CP_1 Persona_3
mensile di € 500,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente
secondo gli indici ISTAT;
con rifusione di compenso e spese di lite, oltre al 15% rimborso spese generali, 4%
CPA e IVA in quanto dovuta.
Per il PM: nulla si oppone
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha chiesto la modifica del decreto n. 8476/2018 che ha posto a suo Parte_1
carico un contributo di mantenimento di € 300 per i due figli e oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie cui al decreto del Tribunale di Verona del 15.7.2014. A
sostegno ha allegato che la figlia presta attività lavorativa presso la Ortonuovo s.r.l. Per_1
con un contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione di € 1.200 e che, con il proprio stipendio di € 1.500 lordi, non è in grado di affrontare tutte le spese fisse e il contributo nell'importo disposto.
La sig.ra si è costituita e, pur contestando l'assoluta carenza di prova in CP_1
merito all'asserita indipendenza economica della , non si è opposta alla Parte_2
revoca o modifica dell'assegno di mantenimento, rimettendosi all'adito Tribunale per la valutazione di una domanda la cui fondatezza. Premesso che, rispetto al 2017, la situazione reddituale del ricorrente non solo non è peggiorata ma è addirittura migliorata, la resistente ha chiesto un aumento dell'assegno di € 175 per il figlio minore deducendo che il padre non ha e non ha mai avuto rapporti con i figli, che pertanto non vi è alcun tipo di mantenimento diretto da parte del padre che sono sempre stati interamente a carico della madre e, infine, che nel 2016 aveva 9 anni e nel frattempo ha raggiunto l'età di Per_2
17 anni, per cui la somma mensile di € 175,00 stabilita nel 2018 appare assolutamente inadeguata a contribuire congruamente al mantenimento del ragazzo.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice relatore ha esperito, senza successo, il tentativo di conciliazione e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la revoca o la riduzione dell'assegno disposto a favore della figlia in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed ha Per_1 pagina 3 di 6 prodotto a tal fine la comunicazione di Veneto Lavoro che attesta, relativamente alla posizione lavorativa di l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo con la Parte_2
società Ortonuovo s.r.l. dall'1.9.2022.
All'udienza del 14.10.2022 la stessa resistente ha confermato che la figlia è assunta dall'1.9.2022 dalla società Ortonuovo s.r.l. e si occupa di confezionamento di verdura. In
udienza è poi emerso che da un paio di anni la figlia non convive più con la madre ancorché la madre continui a sostenerla economicamente perché, secondo quanto riferito dalla madre, lo stipendio – inferiore a € 1.200 - non è sufficiente a sostenerla.
L'assenza di convivenza della madre con la figlia maggiore ha determinato il venire meno della legittimazione della genitrice a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento delle figlia che, peraltro, risulta stabilmente immessa nel mondo del lavoro dal settembre del 2022.
Alla luce di ciò va revocato l'assegno di mantenimento a favore della figlia a Per_4
decorrere dal mese di maggio 2025.
Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente, non costituiscono circostanze nuove idonee a giustificare un aumento del contributo di mantenimento per il figlio minore a totale assenza del padre dalla vita dei figli e Per_2
non vi sia stata alcuna forma di mantenimento diretto da parte del padre. Tali circostanze erano già state denunciate nel primo ricorso del 2017 per la modifica delle condizioni di divorzio del 2011 tanto che nel provvedimento conclusivo si dà atto che dopo la separazione la sig.ra era rimasta totalmente priva di aiuto da parte dell'ex coniuge, Pt_3
che il nucleo familiare era sostenuto dai servizi sociali nella totale assenza del padre e che,
in particolare, il figlio minore aveva pochi mesi al momento della separazione e, a distanza di nove anni, non conosceva di fatto il padre. Sulla scorta di tali considerazioni nel 2018 il pagina 4 di 6 Collegio, oltre a disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre e a non regolamentare il diritto di visita rimettendolo ad accordi diretti della madre su richiesta del padre nel rispetto delle esigenze dei minori e con l'eventuale e con l'eventuale ausilio dei servizi sociali, ha disposto l'aumento da € 200 a € 300 del contributo di mantenimento per i figli.
Ciò nondimeno la domanda di aumento deve essere accolta.
Com'è noto l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. da ultimo Cass. 13644 del 2022).
L'assegno di € 150, ora rivalutato in € 175, è stato disposto quando il minore aveva nove anni;
oggi lo stesso ha 17 anni e ciò giustifica un aumento del contributo d mantenimento che si ritiene equo determinare, in ragione delle condizioni economiche del padre certamente non peggiorate dal 2018, in € 225 a decorrere dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
L'accoglimento del ricorso per quanto concerne la figlia maggiore e della domanda riconvenzionale per quanto concerne il figlio minore giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o disattesa e respinta, a modifica del provvedimento n. 8476/2018
revoca l'assegno di mantenimento a favore della figlia a decorrere dal mese di Per_1
maggio 2025;
pone a carico del ricorrente un contributo di mantenimento a favore del Parte_1
figlio di € 225 a decorrere dal mese di settembre 2025, somma da rivalutarsi Per_2
annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona
pagina 5 di 6 nell'ultima versione aggiornata da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA E INTERDIZIONI-INABILITAZIONI CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Silvia Rizzuto Giudice rel.
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2302/2025
avente ad oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
promossa da:
( ) Parte_1 C.F._1 Rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Cottini per mandato difensivo in atti;
ricorrente contro
( ) CP_1 C.F._2 Rappresentata e difesa dalla'vvdalla'vv. Corrado Smaila per mandato difensivo in atti;
resistente
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero nella persona del Procuratore della
pagina 1 di 6 Repubblica del Tribunale di Verona.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1- venga accolta la domanda principale di revoca o riduzione
dell'assegno a favore della figlia , non essendovi prova della sua perdurante Per_1
dipendenza economica;
2- venga rigettata la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento avanzata da
controparte a favore del figlio Per_2
3- vengano poste a carico di controparte le spese del presente giudizio
Per parte convenuta: nel merito: dare atto che , pur senza riconoscimento CP_1
alcuno, nulla oppone rispetto alla domanda del ricorrente diretta alla revoca, e/o alla
modifica, dell'assegno di mantenimento disposto a favore di;
Parte_2
in via riconvenzionale: porre a carico di l'obbligo di corrispondere a Parte_1
, quale contributo al mantenimento del figlio la somma CP_1 Persona_3
mensile di € 500,00, o la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente
secondo gli indici ISTAT;
con rifusione di compenso e spese di lite, oltre al 15% rimborso spese generali, 4%
CPA e IVA in quanto dovuta.
Per il PM: nulla si oppone
pagina 2 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il sig. ha chiesto la modifica del decreto n. 8476/2018 che ha posto a suo Parte_1
carico un contributo di mantenimento di € 300 per i due figli e oltre al Per_1 Per_2
50% delle spese straordinarie cui al decreto del Tribunale di Verona del 15.7.2014. A
sostegno ha allegato che la figlia presta attività lavorativa presso la Ortonuovo s.r.l. Per_1
con un contratto a tempo indeterminato e percepisce una retribuzione di € 1.200 e che, con il proprio stipendio di € 1.500 lordi, non è in grado di affrontare tutte le spese fisse e il contributo nell'importo disposto.
La sig.ra si è costituita e, pur contestando l'assoluta carenza di prova in CP_1
merito all'asserita indipendenza economica della , non si è opposta alla Parte_2
revoca o modifica dell'assegno di mantenimento, rimettendosi all'adito Tribunale per la valutazione di una domanda la cui fondatezza. Premesso che, rispetto al 2017, la situazione reddituale del ricorrente non solo non è peggiorata ma è addirittura migliorata, la resistente ha chiesto un aumento dell'assegno di € 175 per il figlio minore deducendo che il padre non ha e non ha mai avuto rapporti con i figli, che pertanto non vi è alcun tipo di mantenimento diretto da parte del padre che sono sempre stati interamente a carico della madre e, infine, che nel 2016 aveva 9 anni e nel frattempo ha raggiunto l'età di Per_2
17 anni, per cui la somma mensile di € 175,00 stabilita nel 2018 appare assolutamente inadeguata a contribuire congruamente al mantenimento del ragazzo.
Alla prima udienza di comparizione il Giudice relatore ha esperito, senza successo, il tentativo di conciliazione e all'esito la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
* * * * *
Il ricorrente ha agito in giudizio chiedendo la revoca o la riduzione dell'assegno disposto a favore della figlia in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente ed ha Per_1 pagina 3 di 6 prodotto a tal fine la comunicazione di Veneto Lavoro che attesta, relativamente alla posizione lavorativa di l'esistenza di un contratto di lavoro a tempo con la Parte_2
società Ortonuovo s.r.l. dall'1.9.2022.
All'udienza del 14.10.2022 la stessa resistente ha confermato che la figlia è assunta dall'1.9.2022 dalla società Ortonuovo s.r.l. e si occupa di confezionamento di verdura. In
udienza è poi emerso che da un paio di anni la figlia non convive più con la madre ancorché la madre continui a sostenerla economicamente perché, secondo quanto riferito dalla madre, lo stipendio – inferiore a € 1.200 - non è sufficiente a sostenerla.
L'assenza di convivenza della madre con la figlia maggiore ha determinato il venire meno della legittimazione della genitrice a chiedere e ottenere iure proprio il contributo per il mantenimento delle figlia che, peraltro, risulta stabilmente immessa nel mondo del lavoro dal settembre del 2022.
Alla luce di ciò va revocato l'assegno di mantenimento a favore della figlia a Per_4
decorrere dal mese di maggio 2025.
Per quanto concerne invece la domanda riconvenzionale avanzata da parte resistente, non costituiscono circostanze nuove idonee a giustificare un aumento del contributo di mantenimento per il figlio minore a totale assenza del padre dalla vita dei figli e Per_2
non vi sia stata alcuna forma di mantenimento diretto da parte del padre. Tali circostanze erano già state denunciate nel primo ricorso del 2017 per la modifica delle condizioni di divorzio del 2011 tanto che nel provvedimento conclusivo si dà atto che dopo la separazione la sig.ra era rimasta totalmente priva di aiuto da parte dell'ex coniuge, Pt_3
che il nucleo familiare era sostenuto dai servizi sociali nella totale assenza del padre e che,
in particolare, il figlio minore aveva pochi mesi al momento della separazione e, a distanza di nove anni, non conosceva di fatto il padre. Sulla scorta di tali considerazioni nel 2018 il pagina 4 di 6 Collegio, oltre a disporre l'affido esclusivo dei minori alla madre e a non regolamentare il diritto di visita rimettendolo ad accordi diretti della madre su richiesta del padre nel rispetto delle esigenze dei minori e con l'eventuale e con l'eventuale ausilio dei servizi sociali, ha disposto l'aumento da € 200 a € 300 del contributo di mantenimento per i figli.
Ciò nondimeno la domanda di aumento deve essere accolta.
Com'è noto l'aumento delle esigenze economiche del figlio è notoriamente legato alla crescita e non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. da ultimo Cass. 13644 del 2022).
L'assegno di € 150, ora rivalutato in € 175, è stato disposto quando il minore aveva nove anni;
oggi lo stesso ha 17 anni e ciò giustifica un aumento del contributo d mantenimento che si ritiene equo determinare, in ragione delle condizioni economiche del padre certamente non peggiorate dal 2018, in € 225 a decorrere dalla proposizione della domanda riconvenzionale.
L'accoglimento del ricorso per quanto concerne la figlia maggiore e della domanda riconvenzionale per quanto concerne il figlio minore giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o disattesa e respinta, a modifica del provvedimento n. 8476/2018
revoca l'assegno di mantenimento a favore della figlia a decorrere dal mese di Per_1
maggio 2025;
pone a carico del ricorrente un contributo di mantenimento a favore del Parte_1
figlio di € 225 a decorrere dal mese di settembre 2025, somma da rivalutarsi Per_2
annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo di Verona
pagina 5 di 6 nell'ultima versione aggiornata da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto;
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 21.10.2025
Il Giudice Estensore
dott. Silvia Rizzuto
Il Presidente
dott. Antonella Guerra
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