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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
3408/24
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Natalino Castaldo
Opponente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Antonio Brancaccio
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Maria
Cuccari
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso depositato in data 14.03.2024, l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' Controparte_2 in data 19.02.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
1 071 2024 90062089 59000 recante l'indicazione, tra gli altri, dei seguenti avvisi di addebito: 1) n. 37120160013660832000, 2) n.
3712017005248355000 e 3) n. 37120180005965852000, di competenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del
Lavoro in quanto avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi anni 2015-2017. CP_1
Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore e l' si sono costituiti in Controparte_2 giudizio producendo copia della relata di notifica degli avvisi suindicati e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente fa valere il vizio della notifica degli avvisi dedotto con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.
Attraverso l'impugnativa odierna l'istante si prefigge l'intento di ottenere una rimessione in termini per far valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge 335/95.
Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica degli avvisi suindicati, – da valere in questa sede come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c., – l' CP_1 onerato di fornire la prova della loro corretta notifica, ha depositato le relate da cui risulta che la notifica degli avvisi è avvenuta nelle seguenti date: 1) 11.11.2016; 2) 19.12.2017; 3)
2.07.2018.
2 Da ciò deriva che eventuali motivi di merito dedotti dalla ricorrente sono inammissibili perché proposti oltre il termine di legge.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve rilevarsi che la Cassazione a SS.UU., con sentenza n.
23397/16 del 17.11.2016, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90062089 59000 risalente al 19.02.2024 - atto interruttivo della prescrizione -, non risulta maturato il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica dei singoli avvisi, essendo stato prodotto in giudizio il seguente atto interruttivo della prescrizione: preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900004091000 (relativo a tutti gli avvisi impugnati), che risulta notificato in data 20.03.2019 ai sensi del DL n.
196/16 art. 7 quater (vedi attestazione di deposito telematico
Infocamere del 7.04.2019).
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
3 Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidando le stesse in complessivi € 1.000,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre spese accessorie se dovute.
Aversa 24.01.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di previdenza, al n.
3408/24
TRA
nata il [...] a [...], rappresentata e Parte_1 difesa dall'avv.to Natalino Castaldo
Opponente
E
in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv.to Antonio Brancaccio
Opposto
Nonché
in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Maria
Cuccari
Opposto
Oggetto: opposizione avverso intimazione di pagamento
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di ricorso depositato in data 14.03.2024, l'opponente in epigrafe ha esposto di aver ricevuto dall' Controparte_2 in data 19.02.2024, la notifica dell'intimazione di pagamento n.
1 071 2024 90062089 59000 recante l'indicazione, tra gli altri, dei seguenti avvisi di addebito: 1) n. 37120160013660832000, 2) n.
3712017005248355000 e 3) n. 37120180005965852000, di competenza dell'adito Tribunale di Napoli Nord in funzione di Giudice del
Lavoro in quanto avente ad oggetto il mancato pagamento di contributi anni 2015-2017. CP_1
Il ricorrente ha quindi eccepito la prescrizione dei suindicati crediti previdenziali, chiedendo al Giudice adìto di accertare e dichiarare non dovuti gli importi riportati nell'atto di intimazione di pagamento impugnato, nonché accertare e dichiarare la prescrizione dei crediti, il tutto con vittoria delle spese di lite.
L'ente impositore e l' si sono costituiti in Controparte_2 giudizio producendo copia della relata di notifica degli avvisi suindicati e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, in data odierna il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Preliminarmente si osserva che la parte ricorrente fa valere il vizio della notifica degli avvisi dedotto con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., consistente in una domanda di accertamento negativo riferita alla validità del titolo esecutivo.
Attraverso l'impugnativa odierna l'istante si prefigge l'intento di ottenere una rimessione in termini per far valere la prescrizione dei contributi per il decorso del termine quinquennale ex art.3, 9° comma della legge 335/95.
Orbene, a fronte della deduzione attorea della mancata notifica degli avvisi suindicati, – da valere in questa sede come opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1° comma c.p.c., – l' CP_1 onerato di fornire la prova della loro corretta notifica, ha depositato le relate da cui risulta che la notifica degli avvisi è avvenuta nelle seguenti date: 1) 11.11.2016; 2) 19.12.2017; 3)
2.07.2018.
2 Da ciò deriva che eventuali motivi di merito dedotti dalla ricorrente sono inammissibili perché proposti oltre il termine di legge.
Con riguardo all'eccezione di prescrizione dell'azione esecutiva deve rilevarsi che la Cassazione a SS.UU., con sentenza n.
23397/16 del 17.11.2016, ha chiarito che il termine di prescrizione relativo ai crediti oramai cristallizzati nel ruolo esattoriale notificato è quinquennale.
A decorrere dalla notifica della cartella esattoriale, pertanto, non può più farsi riferimento ai singoli termini di prescrizione previsti per ciascuno dei crediti portati nel ruolo, con la decorrenza originariamente fissata dalla legge per tali crediti, bensì alla prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluite le singole voci e con la unitaria decorrenza a far tempo dalla notifica della cartella.
Nella fattispecie, al momento della notifica dell'intimazione di pagamento n. 071 2024 90062089 59000 risalente al 19.02.2024 - atto interruttivo della prescrizione -, non risulta maturato il termine quinquennale decorrente dalla data di notifica dei singoli avvisi, essendo stato prodotto in giudizio il seguente atto interruttivo della prescrizione: preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900004091000 (relativo a tutti gli avvisi impugnati), che risulta notificato in data 20.03.2019 ai sensi del DL n.
196/16 art. 7 quater (vedi attestazione di deposito telematico
Infocamere del 7.04.2019).
Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso non può essere accolto.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
Rigetta il ricorso.
3 Condanna la ricorrente alla refusione delle spese di giudizio liquidando le stesse in complessivi € 1.000,00 in favore di ciascuna parte convenuta, oltre spese accessorie se dovute.
Aversa 24.01.2025
Il Giudice del lavoro
Anna Pia Perpetua
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