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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 26/06/2025, n. 475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 475 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. 158/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 24.1.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. LAVORGNA ANNA ELISABETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Via Cavour n. 36, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati in data
30.1.2025);
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 7 Per parte attrice: Cfr. verbale di udienza del 20.5.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Bisuschio (VA) Parte_1 Controparte_1
in data 8.3.2008 con atto iscritto presso i registri dello stato civile del Comune di Bisuschio dell'anno 2008, atto n. 5, Parte I.
Dall'unione è nata a [...] il [...]. Persona_1
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1471/2023 del 30.12.2023, passata in giudicato il 2.7.2024, con la quale veniva disposto l'affidamento della minore all'Ente territoriale ex art. 333 c.c. (Comune di Varese) con collocamento presso la Per_1
madre e regolamentazione delle frequentazioni con il padre, veniva disposta l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie, l'attribuzione dell'assegno unico integralmente alla madre.
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, di revocare l'affidamento della figlia minore all'Ente territoriale, di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre Per_1 disponendo l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, di confermare l'assegnazione alla madre della casa coniugale, nonché di confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio e Controparte_1
all'udienza del 20.5.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo
(notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 11.2.2025), era dichiarato contumace.
Acquisita la relazione dimessa in atti in data 7.5.2025 dai Servizi sociali del Controparte_2
Ente affidatario, alla predetta udienza è comparsa la sola ricorrente con l'assistenza del difensore pagina 2 di 7 il quale, preso atto della relazione dei Servizi, ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, evidenziando che interesse della sua assistita è ottenere l'affidamento super esclusivo di e che dunque non ha interesse, allo stato, a coltivare la domanda di Per_1
decadenza. Preso atto, il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
Considerato in diritto
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1471/2023 del 30.12.2023, passata in giudicato il 2.7.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 24.1.2025), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione e anzi dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, attualmente irreperibile, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Dalla documentazione in atti e dalla relazione dei Servizi sociali depositata in data
7.5.2025 è univocamente emerso che l'odierna ricorrente rappresenta nell'attualità il principale punto di riferimento per , della quale si occupa in piena autonomia gestendo con Per_1
adeguatezza le esigenze di cura e supporto correlate alla sua crescita.
In particolare, dalla relazione in atti risulta che il nucleo è in carico ai Servizi sociali del
[...]
dal mese di ottobre 2022 allorché, a seguito della denuncia per maltrattamenti avanzata CP_2
dalla sig.ra nei confronti del sig. la diade madre-figlia era collocata in struttura Pt_1 CP_1
protetta con provvedimento ex art. 403 c.c.; dopo un periodo trascorso nel contesto comunitario, nel settembre 2023 madre e figlia hanno fatto rientro presso l'abitazione familiare in Varese, a seguito dell'allontanamento da parte del sig. CP_1
Quest'ultimo, nel corso di questi anni, oltre ad avere interrotto i contatti con il Servizio e non essersi sottoposto alle valutazioni richieste, non si è presentato agli incontri programmati con la figlia in Spazio Neutro, che per tale motivo sono stati sospesi, “Il sig. contatta il CP_1
Servizio tramite mail due volte all'anno per chiedere di poter riprendere gli incontri con la figlia;
pagina 3 di 7 tuttavia quando sollecitato a venire a colloquio per discutere i motivi del suo allontanamento e verificare le reali motivazioni dello stesso, non si presenta. Le scriventi non incontrano infatti il sig. da febbraio 2023, nonostante in diverse occasioni siano stati fissati dei colloqui”. CP_1
è stata inserita presso il centro educativo diurno “Pali e Quaderni” per un anno, Per_1
intervento sospeso su richiesta della sig.ra e della minore stessa e, nell'attualità, come Pt_1
anche confermato dalla ricorrente in udienza, appare serena e ben inserita nel contesto scolastico e sociale.
I Servizi hanno conclusivamente riferito che “gli interventi sul nucleo si sono conclusi e pertanto non si ritiene più necessario mantenere l'affido all'Ente. In considerazione del percorso svolto dalla signora si ritiene possa essere reintegrata della responsabilità genitoriale e che le Pt_1
sia concesso l'affido super-esclusivo di , tenuto conto della totale assenza della figura Per_1
paterna”.
3. In tale contesto, preso atto della riscontrata adeguatezza della madre a farsi carico delle esigenze di cura e di accudimento della figlia minore, nonché della perdurante assenza del padre dalla vita di quest'ultima, con la quale da tempo non ha alcun contatto, ritiene il Collegio che, conformemente alle indicazioni dei Servizi, sussistano i presupposti per disporre la revoca dell'affidamento della minore all'Ente territoriale ex art. 333 c.c. statuito in sede di separazione, con concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per . Per_1
Deve essere dunque disposto l'affidamento super esclusivo di alla madre, con Per_1
collocamento presso quest'ultima e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore in relazione alla sua salute, educazione, istruzione, al collocamento e alle pratiche amministrative, ivi da ritenersi inclusa anche la facoltà di richiedere in via esclusiva il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
4. Per l'effetto, deve essere confermata l'assegnazione alla madre della casa familiare, sita in
Varese, via Leonardo da Vinci n. 19, che la abiterà unitamente alla figlia minore presso la quale la stessa è collocata, fintanto che l'immobile, attualmente sottoposto a procedura esecutiva (cfr dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 20.5.2025), non verrà ceduto.
pagina 4 di 7 5. Nel caso in cui il padre dovesse risultare nuovamente reperibile e interessato, le freqeuntazioni con la figlia minore dovranno avvenire, sempre che il padre mostri seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo e compatibilmente con la volontà della figlia, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, tenuto conto della assenza ormai prolungata dello stesso dalla sua vita, in modalità osservata e protetta per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di residenza, cui sin da ora si affida il compito di procedere ad una calendarizzazione degli incontri in Spazio Neutro secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune, nel preminente interesse della minore.
6. Quanto invece all'istanza di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale c.c. formulata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo e invero dalla stessa successivamente non coltivata, si evidenzia come i provvedimenti ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. n.
18562/2016); il legislatore ha inteso prevedere un pregnante sistema di tutela, di protezione e di prevenzione nei confronti dei minori da condotte pregiudizievoli del genitore o dei genitori (cfr.
Cass. n. 14145/2017) e sono, dunque, una extrema ratio a cui si ricorre nel caso in cui altre misure ed altri interventi non siano in grado di assorbire e neutralizzare la condizione di pregiudizio dei minori.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistono - allo stato- sufficienti elementi per una pronuncia di decadenza a carico del padre. Ed invero, nell'attualità, a fronte della prolungata assenza del padre dalla vita della figlia, le esigenze di tutela della stessa risultano già efficacemente garantite con il riconoscimento dell'affido super-esclusivo in favore della madre.
Sicché la domanda di decadenza formulata dalla signora non può in questa sede trovare Pt_1
accoglimento.
7. Infine, quanto alle questioni economiche, alla luce della situazione economica della parte ricorrente risultante dalle allegazioni e dalla documentazione acquisita gli atti del giudizio (la ricorrente, all'udienza del 20.5.2025 ha dichiarato di lavorare a Vergiate in una azienda di maglieria, con un reddito di circa 1.200-1.500 euro mensili), tenuto conto che nulla è stato dedotto circa l'attuale situazione economico patrimoniale del resistente, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo pagina 5 di 7 mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione gennaio 2025 come stabilito in sede di separazione), da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al
Tribunale; l'A.U.U. sarà integralmente e direttamente percepito dalla madre.
8. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e a Bisuschio in data 8.3.2008 (atto iscritto presso i registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Bisuschio dell'anno 2008, atto n. 5, Parte I);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BISUSCHIO
(VA), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Affida la figlia minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative alla sua salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa;
4. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Varese, via L. Da Vinci n. 19, alla madre che la abiterà unitamente alla figlia minore presso la quale la stessa è Parte_1
collocata;
5. Dispone che nel caso in cui il padre dovesse risultare nuovamente reperibile e interessato, le freqeuntazioni con la figlia minore dovranno avvenire, sempre che il padre mostri seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo e compatibilmente con la volontà della figlia, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, in modalità osservata e protetta per il tramite dei pagina 6 di 7 Servizi Sociali del Comune di residenza, cui sin da ora si affida il compito di procedere ad una calendarizzazione degli incontri in Spazio Neutro secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune, nel preminente interesse della minore;
6. Respinge la domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
7. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione gennaio 2025 come stabilito in sede di separazione), da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
l'A.U.U. sarà integralmente e direttamente percepito dalla madre.
8. Spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di Varese.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa con ricorso depositato il 24.1.2025,
Da:
(C.F. ), nata a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1 il patrocinio dell'avv. LAVORGNA ANNA ELISABETTA, elettivamente domiciliata presso il difensore in Varese, Via Cavour n. 36, come da procura in atti;
PARTE RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nato a [...] il [...]; Controparte_1 C.F._2
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale (atti comunicati in data
30.1.2025);
OGGETTO: Scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI DELE PARTI:
pagina 1 di 7 Per parte attrice: Cfr. verbale di udienza del 20.5.2025.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito civile a Bisuschio (VA) Parte_1 Controparte_1
in data 8.3.2008 con atto iscritto presso i registri dello stato civile del Comune di Bisuschio dell'anno 2008, atto n. 5, Parte I.
Dall'unione è nata a [...] il [...]. Persona_1
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1471/2023 del 30.12.2023, passata in giudicato il 2.7.2024, con la quale veniva disposto l'affidamento della minore all'Ente territoriale ex art. 333 c.c. (Comune di Varese) con collocamento presso la Per_1
madre e regolamentazione delle frequentazioni con il padre, veniva disposta l'assegnazione della casa familiare alla madre, l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie, l'attribuzione dell'assegno unico integralmente alla madre.
Con ricorso depositato in data 24.1.2025 ha adito il Tribunale chiedendo Parte_1
pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, di revocare l'affidamento della figlia minore all'Ente territoriale, di dichiarare la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre Per_1 disponendo l'affidamento super esclusivo della minore alla madre, di confermare l'assegnazione alla madre della casa coniugale, nonché di confermare l'obbligo del padre di contribuire al mantenimento della figlia mediante il versamento dell'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat e oltre il 50% delle spese straordinarie.
Disposta l'integrazione del contraddittorio, non si è costituito in giudizio e Controparte_1
all'udienza del 20.5.2025, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo
(notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. in data 11.2.2025), era dichiarato contumace.
Acquisita la relazione dimessa in atti in data 7.5.2025 dai Servizi sociali del Controparte_2
Ente affidatario, alla predetta udienza è comparsa la sola ricorrente con l'assistenza del difensore pagina 2 di 7 il quale, preso atto della relazione dei Servizi, ha chiesto che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione, evidenziando che interesse della sua assistita è ottenere l'affidamento super esclusivo di e che dunque non ha interesse, allo stato, a coltivare la domanda di Per_1
decadenza. Preso atto, il giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione
Considerato in diritto
1. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e deve trovare accoglimento.
I coniugi si sono separati con sentenza del Tribunale di Varese n. 1471/2023 del 30.12.2023, passata in giudicato il 2.7.2024. Essendosi protratto lo stato di separazione per il periodo previsto dalla legge (il ricorso è stato depositato il 24.1.2025), ricorrono gli estremi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche per la pronuncia di divorzio, non risultando dagli atti, né essendo stato eccepito, che tra i medesimi vi sia stata successivamente riconciliazione e anzi dovendosi ritenere accertato, dalle allegazioni di parte ricorrente e dal comportamento processuale di parte resistente, attualmente irreperibile, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
2. Dalla documentazione in atti e dalla relazione dei Servizi sociali depositata in data
7.5.2025 è univocamente emerso che l'odierna ricorrente rappresenta nell'attualità il principale punto di riferimento per , della quale si occupa in piena autonomia gestendo con Per_1
adeguatezza le esigenze di cura e supporto correlate alla sua crescita.
In particolare, dalla relazione in atti risulta che il nucleo è in carico ai Servizi sociali del
[...]
dal mese di ottobre 2022 allorché, a seguito della denuncia per maltrattamenti avanzata CP_2
dalla sig.ra nei confronti del sig. la diade madre-figlia era collocata in struttura Pt_1 CP_1
protetta con provvedimento ex art. 403 c.c.; dopo un periodo trascorso nel contesto comunitario, nel settembre 2023 madre e figlia hanno fatto rientro presso l'abitazione familiare in Varese, a seguito dell'allontanamento da parte del sig. CP_1
Quest'ultimo, nel corso di questi anni, oltre ad avere interrotto i contatti con il Servizio e non essersi sottoposto alle valutazioni richieste, non si è presentato agli incontri programmati con la figlia in Spazio Neutro, che per tale motivo sono stati sospesi, “Il sig. contatta il CP_1
Servizio tramite mail due volte all'anno per chiedere di poter riprendere gli incontri con la figlia;
pagina 3 di 7 tuttavia quando sollecitato a venire a colloquio per discutere i motivi del suo allontanamento e verificare le reali motivazioni dello stesso, non si presenta. Le scriventi non incontrano infatti il sig. da febbraio 2023, nonostante in diverse occasioni siano stati fissati dei colloqui”. CP_1
è stata inserita presso il centro educativo diurno “Pali e Quaderni” per un anno, Per_1
intervento sospeso su richiesta della sig.ra e della minore stessa e, nell'attualità, come Pt_1
anche confermato dalla ricorrente in udienza, appare serena e ben inserita nel contesto scolastico e sociale.
I Servizi hanno conclusivamente riferito che “gli interventi sul nucleo si sono conclusi e pertanto non si ritiene più necessario mantenere l'affido all'Ente. In considerazione del percorso svolto dalla signora si ritiene possa essere reintegrata della responsabilità genitoriale e che le Pt_1
sia concesso l'affido super-esclusivo di , tenuto conto della totale assenza della figura Per_1
paterna”.
3. In tale contesto, preso atto della riscontrata adeguatezza della madre a farsi carico delle esigenze di cura e di accudimento della figlia minore, nonché della perdurante assenza del padre dalla vita di quest'ultima, con la quale da tempo non ha alcun contatto, ritiene il Collegio che, conformemente alle indicazioni dei Servizi, sussistano i presupposti per disporre la revoca dell'affidamento della minore all'Ente territoriale ex art. 333 c.c. statuito in sede di separazione, con concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per . Per_1
Deve essere dunque disposto l'affidamento super esclusivo di alla madre, con Per_1
collocamento presso quest'ultima e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore in relazione alla sua salute, educazione, istruzione, al collocamento e alle pratiche amministrative, ivi da ritenersi inclusa anche la facoltà di richiedere in via esclusiva il rilascio dei documenti validi per l'espatrio.
4. Per l'effetto, deve essere confermata l'assegnazione alla madre della casa familiare, sita in
Varese, via Leonardo da Vinci n. 19, che la abiterà unitamente alla figlia minore presso la quale la stessa è collocata, fintanto che l'immobile, attualmente sottoposto a procedura esecutiva (cfr dichiarazioni rese dalla ricorrente all'udienza del 20.5.2025), non verrà ceduto.
pagina 4 di 7 5. Nel caso in cui il padre dovesse risultare nuovamente reperibile e interessato, le freqeuntazioni con la figlia minore dovranno avvenire, sempre che il padre mostri seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo e compatibilmente con la volontà della figlia, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, tenuto conto della assenza ormai prolungata dello stesso dalla sua vita, in modalità osservata e protetta per il tramite dei Servizi Sociali del Comune di residenza, cui sin da ora si affida il compito di procedere ad una calendarizzazione degli incontri in Spazio Neutro secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune, nel preminente interesse della minore.
6. Quanto invece all'istanza di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale c.c. formulata dalla ricorrente con il ricorso introduttivo e invero dalla stessa successivamente non coltivata, si evidenzia come i provvedimenti ablativi della responsabilità dei genitori sono preordinati all'esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli (Cass. n.
18562/2016); il legislatore ha inteso prevedere un pregnante sistema di tutela, di protezione e di prevenzione nei confronti dei minori da condotte pregiudizievoli del genitore o dei genitori (cfr.
Cass. n. 14145/2017) e sono, dunque, una extrema ratio a cui si ricorre nel caso in cui altre misure ed altri interventi non siano in grado di assorbire e neutralizzare la condizione di pregiudizio dei minori.
Nel caso di specie, ritiene il Collegio che non sussistono - allo stato- sufficienti elementi per una pronuncia di decadenza a carico del padre. Ed invero, nell'attualità, a fronte della prolungata assenza del padre dalla vita della figlia, le esigenze di tutela della stessa risultano già efficacemente garantite con il riconoscimento dell'affido super-esclusivo in favore della madre.
Sicché la domanda di decadenza formulata dalla signora non può in questa sede trovare Pt_1
accoglimento.
7. Infine, quanto alle questioni economiche, alla luce della situazione economica della parte ricorrente risultante dalle allegazioni e dalla documentazione acquisita gli atti del giudizio (la ricorrente, all'udienza del 20.5.2025 ha dichiarato di lavorare a Vergiate in una azienda di maglieria, con un reddito di circa 1.200-1.500 euro mensili), tenuto conto che nulla è stato dedotto circa l'attuale situazione economico patrimoniale del resistente, ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per confermare a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento della figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo pagina 5 di 7 mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione gennaio 2025 come stabilito in sede di separazione), da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al
Tribunale; l'A.U.U. sarà integralmente e direttamente percepito dalla madre.
8. Vista la natura necessaria del giudizio in relazione alla domanda di divorzio, l'esito del giudizio e la mancata costituzione del resistente, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione collegiale, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nella contumacia della parte resistente, così dispone:
1. Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile tra Parte_1
e a Bisuschio in data 8.3.2008 (atto iscritto presso i registri dello stato Controparte_1 civile del Comune di Bisuschio dell'anno 2008, atto n. 5, Parte I);
2. Manda la Cancelleria per trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al punto n. 1, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BISUSCHIO
(VA), affinché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3. Affida la figlia minore , nata il [...], in [...] esclusiva alla madre, Per_1 con collocamento presso l'abitazione materna e con facoltà per quest'ultima di assumere in via esclusiva ex art. 337 quater c. 2 c.c. le decisioni di maggiore interesse per la figlia minore relative alla sua salute, educazione e istruzione, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni della stessa;
4. Conferma l'assegnazione della casa familiare sita in Varese, via L. Da Vinci n. 19, alla madre che la abiterà unitamente alla figlia minore presso la quale la stessa è Parte_1
collocata;
5. Dispone che nel caso in cui il padre dovesse risultare nuovamente reperibile e interessato, le freqeuntazioni con la figlia minore dovranno avvenire, sempre che il padre mostri seria volontà di riprendere un rapporto stabile e continuativo e compatibilmente con la volontà della figlia, oltre che con le sue esigenze di vita quotidiana, in modalità osservata e protetta per il tramite dei pagina 6 di 7 Servizi Sociali del Comune di residenza, cui sin da ora si affida il compito di procedere ad una calendarizzazione degli incontri in Spazio Neutro secondo le tempistiche che saranno ritenute più opportune, nel preminente interesse della minore;
6. Respinge la domanda di decadenza del padre dall'esercizio della responsabilità genitoriale;
7. Pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia minore mediante il versamento indiretto alla madre dell'importo mensile di euro 300,00, oltre rivalutazione annuale Istat (prima rivalutazione gennaio 2025 come stabilito in sede di separazione), da corrispondersi entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie da determinarsi come da linee guida in uso avanti al Tribunale di Varese;
l'A.U.U. sarà integralmente e direttamente percepito dalla madre.
8. Spese di lite compensate.
Manda la Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali di Varese.
Varese, così deciso nella camera di consiglio del 5.6.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Arianna Carimati Dott.ssa Elena Fumagalli
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