Articolo 9 della Legge 19 luglio 1957, n. 588
Articolo 8Articolo 10
Versione
11 agosto 1957
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Versione
25 agosto 1961
Art. 9.
Nella prima applicazione della presente legge si osserveranno le seguenti disposizioni:
a) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera direttiva, e' riservato agli impiegati dei ruoli ordinari degli Archivi notarili forniti della laurea in giurisprudenza;
b) ((LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 LUGLIO 1961, N. 723))
c) il primo concorso per esami, da indirsi per la qualifica iniziale della carriera esecutiva, e' riservato a coloro che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio negli Archivi notarili in qualita' di privati incaricati dei lavori di copiatura, ai sensi dell' art. 22 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 528 , e che siano muniti di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.
A tale concorso possono anche partecipare gli impiegati della carriera ausiliaria degli Archivi notarili, che abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo lodevole servizio nel ruolo di appartenenza, purche' forniti del titolo di studio come sopra prescritto;
d) il primo concorso per l'accesso alla carriera del personale ausiliario e' riservato a coloro che abbiano prestato almeno tre anni di effettivo lodevole servizio come incaricati della pulizia e custodia degli Archivi notarili e che abbiano compiuti gli studi di istruzione obbligatoria.
Il servizio precedentemente prestato in qualita' di incaricato della pulizia e custodia verra' a tutti gli effetti calcolato per meta' come servizio di ruolo ordinario della carriera ausiliaria;
e) per la partecipazione ai suddetti concorsi si prescinde dal limite massimo di eta' e da eventuali esclusioni dipendenti da mancato conseguimento di idoneita' in precedenti esami;
f) la durata del servizio di cui ai precedenti commi e' ridotta di un anno per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate e per coloro che comunque appartengano a categorie cui sono estesi i benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici impieghi.
Entrata in vigore il 25 agosto 1961