Versione
1 gennaio 2006
1 gennaio 2006
Art. 289. Effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti 1. Le sentenze ottenute dal danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione sono opponibili, se passate in giudicato prima che sia stato pubblicato il decreto di liquidazione coatta, all'impresa designata per il risarcimento dei danni entro i limiti fissati dall'articolo 283, comma 4.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita' fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
2. Se il decreto di liquidazione coatta interviene prima della formazione del giudicato, il processo prosegue, nei confronti del commissario liquidatore e dell'impresa designata, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del decreto di liquidazione coatta. In ogni caso le pronunce sono opponibili, entro i limiti di risarcibilita' fissati dall'articolo 283, comma 4, nei confronti dell'impresa designata.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche per le ordinanze ottenute dal danneggiato che versi in stato di bisogno.
Commentari • 2
- 1. Indennizzo diretto obbligatorio anche per Fondo per le vittime della stradaAccesso limitatoAlessandra Agrillo · https://www.altalex.com/ · 6 aprile 2015 · 0.83248883
Giurisprudenza • 21
- 1. Trib. Nola, sentenza 09/02/2022, n. 319Provvedimento: […] l'avverso dedotto, eccependo in via preliminare la nullità della citazione per eccessiva indeterminatezza ex art. 164 c.p.c., l' incompetenza per territorio del Tribunale di Nola, NT la nullità della notifica dell' atto di citazione alla per omessa traduzione, la improcedibilità della domanda per violazione del disposto di cui agli artt. 287 e 289 del cod. ass. (d. lgs. 209/2005), nonché la prescrizione del diritto azionato;Leggi di più...
- art. 92 c.p.c.·
- copertura assicurativa RCA·
- art. 115 c.p.c.·
- contumacia·
- art. 2697 c.c.·
- improcedibilità domanda·
- prescrizione·
- principio di non contestazione·
- onere della prova·
- responsabilità risarcitoria