Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 10/06/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 399/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 10.6.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 399/2023 promossa da:
(c.f. ), in persona del suo legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata all'indirizzo telematico dell'Avv. BORGNA PAOLO, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- opponente contro
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._1
Novara, via Mario Greppi n. 2, presso lo studio dell'Avv. GOLINELLI LIDIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in calce alla memoria difensiva;
- opposta
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER L'OPPONENTE Parte_1
Revocare il decreto ingiuntivo n. 56/2023 emesso in data 27/03/2023, dichiarare la carenza di legittimazione passiva di in relazione al TFR pregresso per effetto Pt_1 del trasferimento di azienda effettuato da impresa in fallimento. Rigettare, in ogni caso, tutte le richieste economiche della ricorrente perché prive di supporto probatorio e conseguentemente accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a per le causali di cui al ricorso per decreto ingiuntivo qui Parte_1 CP_1 opposto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio di opposizione.
PER L'OPPOSTA : Controparte_1
1
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.5.2023, ricorreva al Tribunale di Parte_1
Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni, in opposizione al decreto n. 56/2023 di questo Tribunale, con cui le era stato ingiunto di pagare alla ricorrente l'importo di euro 15.101,02, a titolo di TFR maturato alle dipendenze di dichiarata fallita, che aveva Parte_2 affittato il ramo d'azienda all'odierna opponente. Riferiva l'opponente che l'opposta era stata dipendente del Parte_2 fino alla data del fallimento, dichiarato il 9.12.2021. Il 3.2.2022, il fallimento e l'opponente avevano stipulato un contratto d'affitto d'azienda, finalizzato alla cessione della stessa, grazie a cui il rapporto di lavoro con l'opposta era proseguito fino al 15.5.2022, data delle dimissioni. In seguito alla cessazione, l'affittuaria aveva corrisposto la sola quota di TFR maturata alle proprie dipendenze (doc. 1 ric.), mentre quelle pregresse erano state insinuate al passivo del fallimento. Sosteneva che le buste paga precedenti il trasferimento d'azienda non costituissero idonea prova scritta ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo e lamentava la mancata produzione delle prove relative all'ammissione al passivo e al pagamento di crediti da parte del fallimento. Richiamava la direttiva 2001/23/CEE, i limiti all'operatività di cui all'art. 2112 c.c. di cui alla l. n. 428/1990, il messaggio n. 2272 del 14.6.2019 e l'art. 368, Pt_3 comma 4, lett. d, d. lgs. n. 14/2019, al fine di escludere la propria solidarietà passiva nel credito per TFR. Evidenziava che lo stesso contratto di affitto d'azienda (doc. 2 ric.) aveva espressamente escluso la solidarietà tra affittante e fallimento per i crediti anteriori all'efficacia del contratto d'affitto. Concludeva, quindi, per la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2 Si costituiva , con memoria difensiva depositata il Controparte_1
26.10.2023. Deduceva di essere stata assunta da (poi , Parte_2 CP_2 dichiarata fallita con sentenza di questo Tribunale del 9.12.2022 e che, con atto notarile del 3.2.2022, aveva concesso in affitto alla società opponente il ramo d'azienda avente a oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, poi definitivamente ceduto il 1.12.2022 (docc. 3 e 7 mem.). Il contratto aveva previsto la continuazione dei rapporti di lavoro, ai sensi dell'art. 2112 c.c., compreso quello della ricorrente, che aveva lavorato presso l'impresa, fino al 15.5.2022. Allegava che, alla data del trasferimento, la stessa era rimasta creditrice dell'importo di euro 15.101,02 a titolo di TFR, che non le era stato corrisposto al momento della cessazione. Esso era dimostrato dalla busta paga di dicembre 2021, emessa dalla curatela del fallimento (doc. 5 mem.). CP_2
Il 24.1.2023, l' aveva respinto la domanda di pagamento a carico del Fondo Pt_3 di garanzia, in quanto il rapporto era stato trasferito con affitto di ramo d'azienda. Argomentava in ordine al valore probatorio dei cedolini paga. Osservava che la deroga all'art. 2112 c.c., di cui all'art. 47, commi 5 e 5 bis, l. n. 428/1990, era stata introdotta dall'art. 368, comma 4, lett. d, d. lgs. n. 4/2019, la cui entrata in vigore era stata differita al 15.7.2022, a opera del d. lgs. n. 83/2022. Siccome il contratto d'affitto era stato stipulato il 3.2.2022 e il rapporto era cessato il 15.5.2022, la novella non avrebbe potuto trovare applicazione. In ogni caso, rammentava che l'art. 47, commi 1 e 2, l. n. 438/1990, prevedeva l'esperimento di un procedimento di consultazione e accordo sindacale, quale presupposto per l'efficacia della deroga all'art. 2112 c.c. Diversamente, la clausola contenuta nel contratto tra cedente e cessionario, non sarebbe stata opponibile ai lavoratori.
Disposto ordine di esibizione al curatore del , la causa veniva chiamata Parte_4 all'udienza odierna, allorché, udite le conclusioni delle parti, essa veniva posta in decisione.
*** 1. L'opposizione va accolta parzialmente, per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio.
Occorre innanzitutto esaminare il motivo d'opposizione volto a escludere l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 2112 c.c.
Esso si fonda sulle seguenti clausole, contenute nei punti 3.4 e 3.5 del contratto d'affitto di ramo d'azienda (doc. 2 ric.): “3.4 La società CP_2 Parte_5 continuerà a farsi carico, ai sensi e con le forme previste dalla Legge Fallimentare, di qualsiasi perdita, costo o spesa e ad avere diritto a qualsiasi profitto, ricavo o entrata comunque collegati o derivanti dal ramo d'azienda determinati da azioni, omissioni o eventi accaduti o verificatisi prima della data di efficacia del contratto di affitto di ramo d'azienda.
3 3.5 Tutti i crediti ed i debiti sorti anteriormente alla data di efficacia del contratti di affitto di ramo d'azienda, continueranno a competere e a gravare esclusivamente sulla società “ ; mentre i crediti ed i debiti per rapporti anche di CP_2 Parte_5 lavoro subordinato sorti nel corso del contratto di affitto, ancorché non accaduti alla data di cessazione dell'affitto, saranno rispettivamente a vantaggio e a carico della società affittuaria (…)”.
L'art. 8 del medesimo contratto reca “ARTICOLO 8 – DIPENDENTI 8.1 L'affittuaria, ai sensi dell'articolo 2112 c.c. si obbliga a proseguire i rapporti di lavoro con i dipendenti del ramo d'azienda concesso in affitto, i cui nominativi, livelli e qualifiche sono indicati nell'allegato “D” al presente contratto.
8.2 Ogni onere diretto o indiretto ed obbligazione relativa, connessa o correlata ai rapporti di lavoro subordinato, maturata nel periodo di pendenza del contratto di affitto, resterà definitivamente a carico della società “ . Parte_1
L'opposta figura tra i dipendenti oggetto del passaggio.
Ora, il testo contrattuale è chiaro nell'attribuire all'affittuaria gli oneri derivanti da fatti successivi all'entrata in vigore del contratto, ivi compresi quelli nascenti dai rapporti di lavoro subordinato. Per contro, non risulta chiaramente espressa la volontà delle parti di derogare al disposto dell'art. 2112 c.c.
Né essa può ricavarsi in via interpretativa, in ossequio al canone di cui all'art. 1367 c.c., poiché ciò comporterebbe la nullità, quantomeno parziale, del contratto, per contrarietà a norma inderogabile, qual è, appunto, il secondo comma dell'art. 2112 c.c.
2. Non è, infatti, fondata la tesi di parte opponente, secondo cui l'art. 47, l. n. 488/1990 avrebbe consentito un'indiscriminata deroga all'art. 2112, secondo comma, c.c., per tutti i contratti comportanti cessioni di ramo d'azienda, stipulati in costanza di fallimento.
Condivisibili sono, infatti, le osservazioni dell'opposta, circa l'inapplicabilità della versione attualmente vigente dell'art. 47 cit. al caso di specie.
Occorre, infatti, rammentare che nel testo vigente dal 15.7.2022 (data di entrata in vigore del codice della crisi d'impresa, di cui al d.l. n. 14/2019 e successive modifiche) al correttivo di cui al d. lgs. n. 136/2024, l'art. 47 recava: “1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal
4 cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato. L'informazione deve riguardare:
a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda; c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.
1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-bis e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti. (…) 4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, qualora il trasferimento riguardi aziende: a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;
b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;
c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività.
5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile;
resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto di lavoro, da sottoscriversi nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.
5 5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo (…)”. Rilevanti differenze presenta, sul punto, il testo previgente le suddette modifiche e in vigore fino al 14.7.2022. Esso recava: “1. Quando si intenda effettuare, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti, se precedente, alle rispettive rappresentanze sindacali unitarie, ovvero alle rappresentanze sindacali aziendali costituite, a norma dell'articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unità produttive interessate, nonché ai sindacati di categoria che hanno stipulato il contratto collettivo applicato nelle imprese interessate al trasferimento. In mancanza delle predette rappresentanze aziendali, resta fermo l'obbligo di comunicazione nei confronti dei sindacati di categoria comparativamente più rappresentativi e può essere assolto dal cedente e dal cessionario per il tramite dell'associazione sindacale alla quale aderiscono o conferiscono mandato.16 L'informazione deve riguardare: a) la data o la data proposta del trasferimento;
b) i motivi del programmato trasferimento d'azienda;
c) le sue conseguenze giuridiche, economiche e sociali per i lavoratori;
d) le eventuali misure previste nei confronti di questi ultimi.15 2. Su richiesta scritta delle rappresentanze sindacali o dei sindacati di categoria, comunicata entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, il cedente e il cessionario sono tenuti ad avviare, entro sette giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto con i soggetti sindacali richiedenti. La consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo. (…)
6 4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b-bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
19 b-ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti19.17 5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante. (…)”. Il testo previgente è certamente applicabile al caso di specie, atteso che il trasferimento è avvenuto da parte di società assoggettata a procedura fallimentare e comunque prima del 15.7.2022. 3. La Suprema corte è più volte intervenuta nell'esegesi della suddetta normativa, anche sotto il profilo diacronico. Di recente, la Corte ha offerto un efficace compendio della giurisprudenza in materia: “4.2. Questa Corte già con le sentenze n. 3963 del 2022 e n. 6842 del 2023 ha ricordato che l'art. 47 della legge n.428 del 1990, nella formulazione vigente al tempo dei fatti per cui oggi è causa, prevedeva, al comma 4 - bis, che "nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività", e disponeva, al successivo comma 5, che "qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta
7 amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore", aggiungendo infine che "il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante".
4.3. La fattispecie in esame, come quelle trattate con le richiamate decisioni, in cui pacificamente si è avuta continuazione dell'attività aziendale, rientra nell'ambito dell'art. 47, comma 4 - bis, ricordato. Il successivo comma 5 disciplina, infatti, i tre casi in cui "la continuazione dell'attività (aziendale) non sia stata disposta o sia cessata" e, ciò nonostante, nell'ambito di una procedura concorsuale finalizzata alla liquidazione dell'azienda, si raggiunga un accordo con un'impresa acquirente che preveda "il mantenimento anche parziale dell'occupazione", ossia l'assunzione di lavoratori già occupati dall'impresa cessata e in fase di liquidazione concorsuale.
4.4. Tanto premesso ritiene il Collegio che debba radicalmente escludersi che un accordo sindacale stipulato in concomitanza con un trasferimento d'azienda possa in alcun modo derogare al principio posto dall'art. 2112, comma 1°, c.c. e ciò a prescindere dal fatto che l'azienda oggetto di trasferimento sia di proprietà di un'impresa che versi in situazione di "crisi aziendale" ex art. 2, comma 5, lett. c), l. n. 675/1977, oppure si trovi sottoposta ad "amministrazione straordinaria", ai sensi del
D.Lgs. n. 270/1999. 4.5. Nell'interpretare il combinato disposto delle norme contenute nell'art. 47, commi 4 - bis e 5, della legge n. 428 del 1990, questa Corte, con le sentenze nn. 10414 e 10415 del 2020, ha infatti chiarito che, in simmetria con le deroghe consentite rispettivamente dal paragrafo 2 e dal paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva 2001/23/CE, il comma 4 - bis appare destinato alle procedure non finalizzate alla liquidazione dell'azienda, laddove il successivo comma 5 presuppone la cessazione dell'attività d'impresa o comunque la sua non continuazione. Proprio tale diversità di ipotesi non consente di attribuire all'inciso che pure è contenuto in entrambi i commi in successione (e relativo al caso in cui sia stato raggiunto "un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione" ) il medesimo significato normativo: altrimenti non si registrerebbe alcuna differenza tra l'ipotesi prevista dal comma 4 - bis e quella del comma 5, in contrasto con la ratio della Direttiva e soprattutto con la finalità per la quale è stato introdotto il comma 4 - bis da parte dell'art. 19 - quater, d.l. n. 135 del 2009 (conv. con legge n. 166 del 2009), ossia di dare esecuzione alla sentenza di condanna emessa da CGUE, 11.6.2009 (C-561/07), che aveva reputato la sussistenza di un contrasto della precedente normativa nazionale con la Direttiva cit.
4.6. Nella sentenza ult. cit., infatti, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha chiaramente distinto, agli effetti dell'interpretazione delle deroghe alle garanzie previste
8 dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, "la situazione dell'impresa di cui sia stato accertato lo stato di crisi", il cui procedimento mira a favorire la prosecuzione dell'attività dell'impresa nella prospettiva di una futura ripresa, rispetto alla situazione di imprese nei cui confronti siano in atto procedure concorsuali liquidatorie, rispetto alle quali la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata. E ha chiarito che, per la prima categoria di imprese, il diritto dell'Unione autorizza bensì gli Stati membri a prevedere che possano essere modificate "le condizioni di lavoro dei lavoratori intese a salvaguardare le opportunità occupazionali garantendo la sopravvivenza dell'impresa", ma senza tuttavia "privare i lavoratori dei diritti loro garantiti dagli artt. 3 e 4 della direttiva 2001/23".
4.7. Proprio per ciò deve escludersi che l'inciso "anche parziale" contenuto nell'art. 47, comma 4 - bis, della legge n. 428 del 1990, possa abilitare l'accordo sindacale ivi contemplato a disporre in senso limitativo del trasferimento dei lavoratori dell'impresa cedente a quella cessionaria: l'obbligo di interpretazione conforme rispetto al diritto dell'Unione induce piuttosto a ritenere che esso possa disporre solo modifiche (anche in peius) all'assetto economico - normativo in precedenza acquisito dai singoli lavoratori, ma non anche derogare al passaggio automatico dei lavoratori all'impresa cessionaria (così Cass. nn. 10414 e 10415 del 2020, cit., in motivazione).
4.8. Tale orientamento è stato ulteriormente confermato con la sentenza n.37789 del 27/12/2022 che, nell'esaminare una fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente, ha ritenuto che non rilevasse l'accordo concluso, come nel presente caso, ai sensi della legge n. 428 del 1990, art. 47, comma 5. 4.9. In esito all'analisi del testo normativo ha evidenziato che l'accordo previsto dalla norma è res inter alios acta sprovvisto di effetto vincolante verso l' che gestisce il Pt_3
Fondo di garanzia ed esso non potrebbe comunque alterare la disciplina eminentemente pubblicistica che presiede all'intervento del Fondo.
4.10. In quel caso, come nell'odierna fattispecie, l'accordo nel far gravare sul fallimento della società cedente i debiti concernenti il TFR maturato fino alla data del trasferimento del personale non determina l'immediata esigibilità del credito a titolo di TFR e l'esigibilità rappresenta il presupposto indefettibile per il subentro del Fondo di garanzia, secondo i principi generali enunciati dall'art. 2120 c.c., e consegue soltanto alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro.
4.11. Con la sentenza n. 37789 del 2022 si è poi indagato anche sull'incidenza delle innovazioni portate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155) e si è ricordato che il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in linea generale, non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore. Si è poi ribadito che le norme del D.Lgs. n. 14 del 2019 possono rappresentare un utile criterio interpretativo degl'istituti della legge fallimentare solo quando, nello specifico segmento considerato, si riscontri un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (cfr. Cass. S.U. 25/03/2021 n. 850) e che è stata necessaria una previsione espressa, in evidente e consapevole discontinuità con le conclusioni cui questa Corte era già giunta, per sancire, a
9 determinate condizioni, l'immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell'azienda e per equiparare il trasferimento dei lavoratori all'acquirente dell'azienda a una cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il rapporto di lavoro prosegua senza cesure. Ne consegue che neppure dall'innovativa disciplina del Codice della crisi d'impresa dell'insolvenza, assoggettata a puntuali presupposti, si possono trarre elementi chiarificatori della normativa pregressa, ratione temporis applicabile” (Cass., 2.9.2024, n. 23499).
4. Nel caso di specie, si deve, rilevare che non vi è traccia, agli atti, dell'esperimento della procedura di consultazione sindacale, che la normativa sopra citata identifica quale presupposto necessario della deroga all'applicabilità dell'art. 2112 c.c., soprattutto in un caso, come il presente, in cui non vi può discorrersi di cessazione dell'attività del ramo di azienda ceduto (ancorché la parte cedente sia stata assoggettata a procedura fallimentare). Dagli atti di causa risulta, per contro, che l'esercizio provvisorio era stato autorizzato fino al 31.1.2022 (doc. 6 ric.) e il 3.2.2022 iniziò l'affitto di ramo d'azienda, con espressa previsione del passaggio dei lavoratori già dipendenti e con la dichiarata finalità di dar luogo alla sua definitiva cessione all'odierna opponente (doc. 2 ric. sopra citato, da leggersi unitariamente al doc. 6 cit.). Ad abundantiam e quale ulteriore indizio della mancata cessazione dell'attività aziendale, si osserva anche che le società coinvolte nell'operazione (la cedente, fallita e la cessionaria), come si può chiaramente notare dall'esame delle visure camerali sub docc. 1 e 7 fasc. monitorio, sono in gran parte riconducibili alla medesima compagine sociale e amministrate dalla stessa persona.
Elementi, tutti, che consentono di escludere una soluzione di continuità del ramo d'azienda ceduto, si dal punto di vista giuridico, sia da quello fattuale.
5. L'opponente contesta altresì la presenza di idonea prova scritta del credito, sostenendo in primo luogo che le buste paga, provenienti da un soggetto terzo, non avrebbero valore probatorio contro di sé e in secondo luogo, che l'opposta non avrebbe documentato di non aver ricevuto pagamenti dagli organi della procedura a cui è stata sottoposta la prima datrice di lavoro.
La prima contestazione non è fondata. Se è vero che alle buste paga rilasciate da soggetto terzo non può senz'altro attribuirsi valore confessorio, poiché essi non provengono dalla parte contro cui si fa valere il credito (art. 2730 c.c.), ciò non vale a escludere che esse possano, in ogni caso, considerarsi quali prove documentali liberamente valutabili. Il cedolino in questione, prodotto nel fascicolo monitorio, risulta, poi, emesso non già dalla precedente datrice di lavoro, ma dalla curatela del Fallimento, organo investito di una funzione pubblica e senz'altro non interessato a una sopravalutazione del passivo. La curatela ha, poi, confermato l'importo nella CU, che è stata esibita su richiesta del Tribunale.
Deve, poi, darsi atto che l'opponente si è limitata a una contestazione del tutto formale, pur essendo senz'altro, nella sua qualità di affittuaria del ramo d'azienda e datrice di lavoro, in grado di conoscere i dati contabili relativi alla carriera della
10 lavoratrice (se non altro, per aver necessariamente dovuto visionare il LUL della cedente, per desumerne i dati necessari alla continuazione del rapporto). Né l'opponente ha offerto alcun elemento idoneo a porre in dubbio la quantificazione del TFR, di cui alla suddetta busta paga.
In seguito all'ordine di esibizione impartito al curatore del Fallimento CP_2 invece, è emerso che, il 23.10.2024, la ricorrente ha percepito il netto corrispondente al lordo di euro 2.278,87 per TFR (insieme ad altra somma per retribuzioni, estranea al presente giudizio), in seguito a insinuazione tempestiva nel fallimento. Tale pagamento, avvenuto in pendenza di giudizio, determina la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente a versare il residuo.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (euro 15101,02), della media complessità delle questioni giuridiche decisive per la causa e della condotta processuale dell'opposta, che ha omesso di menzionare di aver ricevuto un acconto dal
, prima della prima udienza, così rendendo necessaria la fase istruttoria (la Parte_4 quale, per questa ragione, non può essere liquidata) in complessivi euro 4.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 56/2023; 2) condanna a pagare a l'importo di euro Parte_1 Controparte_1
12.822,15, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla cessazione del rapporto di lavoro al saldo effettivo;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio di Parte_1
, liquidate in complessivi euro 4.000, oltre a rimborso spese Controparte_1 forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 10.6.2025.
Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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