Articolo 4 della Legge 28 febbraio 1967, n. 131
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 aprile 1967
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Versione
11 giugno 1977
Art. 4.
L'Istituto nazionale delle assicurazioni e' autorizzato ad assumere, in riassicurazione, come previsto dall'articolo 1, la garanzia dei crediti, a breve termine, per capitale e interessi, che le imprese italiane concedono per esportazioni di merci e servizi, per l'esecuzione di lavori all'estero, di studi e di progettazioni, nonche' dei crediti derivanti dalla vendita di prodotti nazionali costituiti in deposito all'estero, relativamente ai rischi di insolvenza dei debitori esteri indicati all'articolo 7. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Entrata in vigore il 11 giugno 1977