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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/10/2025, n. 4950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4950 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel. dr. Giorgio Sensale – Consigliere dr. Francesco Notaro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1920 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 566/2020 del
Tribunale di Avellino pronunciata in data 13 marzo 2020, vertente
TRA
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Parte_1 P.IVA_1
sig. , con sede legale in Avellino alla via Fratelli Ciocca n. 12 Parte_2
( ), in persona del legale Parte_3 P.IVA_2 rappresentante pro-tempore, sig. , con sede legale in Bonito (AV) Parte_4
alla Via Maleprandi n. 67
( , tutti rappresentati e difesi Parte_5 C.F._1
dall'Avv. Elena Ferrara ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in
Avellino alla Via Michele Lenzi, 18
appellanti principali
E
), con sede in Avellino alla Via Brigata snc, in CP_1 P.IVA_3
persona dell'amministratrice e legale rappresentante pro-tempore CP_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Freda ed elettivamente
[...]
domiciliata presso il suo studio in Avellino alla Contrada Archi n. 10 – Parco
Gilia appellata principale - appellante incidentale
- 1 - NONCHÉ
( ), con sede legale in Milano Piazza Gae Controparte_3 P.IVA_4
Aulenti n.
3-Tower A, in persona del legale rappresentante dott. CP_4
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Lanzara ed elettivamente
[...]
domiciliata presso lo studio dell'Avv. Giulio Klain in Napoli al Rione Sirignano
n.8 appellata principale e incidentale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 29.11.2013 la conveniva in CP_1
giudizio dinanzi al Tribunale di Avellino la Parte_5 Parte_3
e la al fine di sentir dichiarare la simulazione assoluta dell'atto
[...] Parte_1
di compravendita per Notaio del 7.8.2012, trascritto il Persona_1 successivo 31/8/2012, nonché dell'atto di compravendita per Notaio Per_1
del 13.9.2012, trascritto il successivo 19.9.2012 ai nn. 13590/15816, aventi
[...]
ad oggetto l'immobile sito in Avellino alla via Fratelli Ciocca n. 4 e, precisamente, l'appartamento per civile abitazione, sito al secondo piano della scala D, distinto con l'interno n.4, riportato in catasto fabbricati del Comune di
Avellino al foglio 36, particella 391, sub 137 (ex 391 sub 26) piano II, categoria
A/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, rendita € 464,81, e, in via subordinata, per sentirli dichiarare inefficaci nei confronti della ai sensi e per gli CP_1 effetti dell'art 2901 c.c.; la società istante concludeva nei seguenti termini: “a) in via principale, dichiarare assolutamente simulati e quindi nulli o comunque inefficaci nei confronti dell'attrice, l'atto di compravendita per Notaio del Persona_1
07.08.2012, rep. n. 45740 – racc. n. 18800, trascritto il successivo 31.08.2012, nonché
l'atto di compravendita per notar del 13.09.2012, rep. n. 45.787 – raccolta n. Per_1
18.835, trascritto il successivo 19.09.2012 ai nn. 13590/15816, ed aventi ad oggetto
l'immobile sito in Avellino alla via Fratelli Ciocca n. 4 e precisamente l'appartamento per civile abitazione, sito al piano secondo della scala D, distinto con in numero interno
- 2 - 4, riportato in Catasta Fabbricati del Comune di Avellino al foglio 36, particella 391, sub 137 (ex 391 sub 26), piano II, categoria A/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, rendita euro 464,81; b) in via subordinata, qualora il Tribunale ritenesse di circoscrivere
l'accordo simulatorio alla sola prima vendita del 07.08.2012, repertorio n. rep. n. 45740
– racc. n. 18800, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e per l'effetto, per le motivazioni ampiamente esposte al superiore n. 2, dichiarare la nullità e/o l'inefficacia anche della seconda vendita del 13.09.2012, rep. n. 45.787 – raccolta n. 18.835; c) In via ulteriormente subordinata rispetto alla domanda di simulazione, revocare ex art. 2901
c.c. l'atto di compravendita del 07.08.2012, rep. n. 45740 – racc. n. 18800, trascritto il successivo 31.08.2012, nonché l'atto di compravendita per notar del 13.09.2012, Per_1 rep. n. 45.787 – raccolta n. 18.835, trascritto il successivo 19.09.2012 ai nn.
13590/15816 e, per l'effetto, dichiararli inefficaci nei confronti della d) In via CP_1 ulteriormente subordinata, qualora il Tribunale ritenesse sussistere i presupposti della revocatoria limitatamente alla prima vendita del del 07.08.2012, rep. n. 45740 – racc. n.
18800, dichiarare che l'inefficacia dell'atto revocato è opponibile al terzo acquirente
in persona del legale rappresentante p.t., per le motivazioni di cui al superiore Pt_1 punto 4; e) ordinare la trascrizione della emananda sentenza al conservatore dei RR.II. –
Dirigente , con esonero da ogni responsabilità; f) Controparte_5 condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti difensori per averne fatto anticipo”.
A fondamento della domanda assumeva: - di essere creditrice nei confronti di di € 48.002,11, oltre interessi legali decorrenti dalla Parte_5
maturazione delle singole mensilità e gli ulteriori canoni a scadere dal giugno
2013 all'effettivo rilascio, giusta la sentenza n. 1236/2013, pronunciata in data
10.6.2013 dal Tribunale di Avellino;
che il credito traeva origine dal contratto di locazione per uso commerciale del 25.1.2007 con cui la società aveva concesso alla , in qualità di titolare della ditta “L'INTEGRASTORE di Mascolo Pt_5
AR”, il locale terraneo sito in Avellino alla via Brigata n. 52 per il canone annuo di € 10.000,00, da pagarsi in rate mensili da € 833,33, - che la conduttrice si era resa da subito morosa nel pagamento dei canoni e, persistendo tale condotta inadempiente, la società aveva adito il Tribunale di Avellino che con la sentenza suindicata aveva dichiarato risolto per inadempimento della
- 3 - conduttrice il suddetto contratto, condannando la al rilascio Pt_5
dell'immobile e al pagamento di € 42.008,11, oltre accessori come sopra specificati;
- che l'immobile non era stato rilasciato con il conseguente maturare di ulteriori mensilità non corrisposte per € 6.000,00, relativa ai canoni di locazione per i mesi di giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre
2013 così da far lievitare l'importo dovuto a € 48.002,11; - che nelle more del giudizio predetto, in data 7.8.2012, quando il debito ammontava a € 31.823,97,
aveva alienato l'unico bene immobile di sua proprietà con atto Parte_5 di compravendita a rogito del Notaio alla Persona_1 Parte_3
- che tale società, a sua volta, aveva alienato tale bene, in data 13.9.2012,
[...]
con atto per Notaio alla trascritto il successivo 19.9.2012 ai nn. Per_1 Parte_1
13590/15816.
Si costituivano, in data 5.3.2014, chiedendo il rigetto delle Parte_5 domande attoree e insistendo per la validità dell'atto di compravendita del
7.8.2012 e, in data 7.3.2014, la chiedendo anch'essa il Parte_3
rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Si costituiva, altresì, in data 10.3.2014 la che contestava tutto quanto Parte_1
dedotto, prodotto ed eccepito dalla e, in particolare, eccepiva la CP_1
carenza dei requisiti della causa simulandi e dell'accordo simulatorio, nonchè quanto alla domanda revocatoria della prima vendita del 7/8/2012 e della seconda vendita del 13/9/2012 la mancata prova della partecipatio fraudis dell'acquirente e della mala fede della subacquirente;
in via riconvenzionale, chiedeva la condanna dell'attore al risarcimento dei danni derivanti dalla trascrizione della domanda giudiziale in considerazione delle oggettive difficoltà riscontrate nel vendere un immobile gravato da un pregiudizio del genere.
Concessi i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c. e ammessa ed espletata la prova per interpello e testimoniale, interveniva nel giudizio, in data 3.2.2015, la dichiarando di essere creditrice di quale Controparte_3 Parte_5
fideiussore della società facendo proprie le deduzioni e le Parte_6
domande di parte attorea.
- 4 - Quindi, il Tribunale, in data 13 marzo 2020, pronunciava la sentenza n.
566/2020 con cui così statuiva: “
1. dichiarata la nullità per simulazione assoluta: dell'atto di compravendita per Notaio del 07.08.2012, repertorio n. Persona_1
45.740 – raccolta n. 18.800; dell'atto di compravendita per Notaio del Persona_1
13.09.2012, repertorio n. 45787 – raccolta n. 18835; 2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da 3. dispone che la presente decisione sia Parte_1 annotata ai sensi dell'art. 2655 c.c.; 4. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore dell'attrice delle spese di giudizio che liquida in euro 500,00 per spese, euro
9.430,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione;
5. condanna i convenuti in solido al pagamento in favore del terzo interventore delle spese di giudizio che liquida in euro 309,00 per spese, euro 7.194,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%, con attribuzione”.
In particolare, il Tribunale, ritenuto accertato il credito dell'attrice e l'inadempimento della debitrice, “Alla luce della documentazione prodotta e delle prove orali” riteneva “che le parti non hanno inteso realmente porre in essere alcun atto di compravendita” e che “Al contrario, lo scopo unico perseguito dalla debitrice era esclusivamente quello di creare una situazione di falsa apparenza, facendo Pt_5 risultare la cessione dell'immobile sito in Avellino alla via Fratelli Ciocca n. 4 e sottrarlo alle future azioni esecutive dell'attrice. L'attrice ha la posizione di terza rispetto all'accorso simulatorio, per cui non è soggetta ad alcuna limitazione probatoria, ma può avvalersi di qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni. Orbene, parte attrice ha fornito prova documentale e orale di presunzioni gravi precise e concordanti. In particolare parte attrice ha provato le seguenti circostanze di fatto: la ha Pt_5 effettuato la prima vendita in data 07.08.2012, quando il giudizio di sfratto durava già da quattro anni e la morosità era notevolmente aumentata, non avendo la Pt_5 pagato alcun canone durante tutto il giudizio;
l'acquirente un Parte_3 capitale sociale pari a soli € 10.000,00; l'acquirente nell'esercizio Parte_3 della propria attività di impresa, non ha mai acquistato e rivenduto immobili, ad eccezione di quello oggetto di causa;
l'acquirente alla data della Parte_3 prima vendita, non era proprietaria di alcun immobile (cfr. dichiarazione resa dal legale rapp.te in sede di interrogatorio formale del 11.2.2019); il legale Parte_4
- 5 - rappresentante, amministratore e socio unico della si avvaleva e si Parte_3 avvale della consulenza contabile del dott. commercialista , marito Persona_2 della marito della era perfettamente a Pt_5 Persona_2 Pt_5 conoscenza delle iniziative imprenditoriali della moglie e delle sue esposizioni debitorie nei confronti dell'attrice ne seguiva le evoluzioni (cfr. testimonianze testi CP_1 [...]
); in data 13.09.2012, dopo soli 38 Tes_1 Tes_2 Tes_3 Parte_3 giorni dall'acquisto, ha alienato con per notar l'immobile de quo alla di Per_1 Pt_1 cui era legale rappresentante, amministratore e socio unico, Controparte_6 [...]
è la madre di e la suocera della La Controparte_6 Persona_2 Pt_5 era stata costituita in data 25.07.2012, con un capitale sociale di soli € Pt_1
10.000,00. Ulteriore indizio della simulazione degli atti di compravendita è l'assenza di pagamento del prezzo di acquisto. Dall'atto per notar del 07.08.2012 risulta Per_1
l'assenza di pagamento del prezzo della prima vendita […] Dall'atto per notar Per_1 del 13.09.2012 risulta l'assenza di pagamento del prezzo della seconda vendita. In conclusione, non vi è prova che vi sia stato alcun passaggio di denaro a titolo di pagamento del prezzo di vendita né nella prima né nella seconda vendita. In conclusione, tutti i suindicati elementi portano a ritenere che le parti non abbiano inteso addivenire all'effettivo trasferimento del bene, perseguendo l'unico obiettivo di creare una situazione di falsa apparenza, ossia far risultare la cessione dell'immobile sito in
Avellino alla via Fratelli Ciocca n. 4 […], laddove nella realtà il suddetto bene non è mai uscito dal patrimonio della (simulata) alienante.”
Avverso detta sentenza, notificata in data 13.3.2020, proponevano appello la la e , con atto di citazione Parte_1 Parte_3 Parte_5 notificato in data 10.6.2020, invocandone l'integrale riforma e deducendo a sostegno i seguenti motivi: “
1. Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161 c,p,c. per violazione dell' art. 100 c.p.c. per aver deciso in mancanza della prova dell' interesse ad agire del terzo intervenuto e dell' art. 113 c.p.c. per aver il giudice deciso in violazione delle norme del diritto;
per violazione della norma di cui all' art. 2697 c.c. per aver accolto la domanda del terzo intervenuto senza alcuna prova della fondatezza del suo diritto e per violazione della norma di cui art. 111 della Costituzione per mancato rispetto dell'obbligo del giudice di decidere secondo la legge sostanziale e processuale, nella parte in cui, per effetto dell'implicito accoglimento dell'intervento volontario della
- 6 - condanna i convenuti al pagamento delle spese di giudizio in suo Controparte_3 favore, omettendo la motivazione sia in punto di diritto che nel merito della fondatezza della domanda del terzo intervenuto. 2) Nullità della sentenza ai sensi dell'art. 161
c.p.c. per evidente illogicità, assurdità e contraddittorietà tra i motivi della decisione ed il dispositivo, nella parte in cui, implicitamente accogliendo l'intervento volontario della
e le sue domande, condanna i convenuti al pagamento delle spese Controparte_3 di giudizio in suo favore. 3) Utilizzo della scienza privata del Giudice di prime cure e nullità della sentenza per violazione del principio di diponibilità delle prove previsto dall'art. 115 co. 1 c.p.c. nella parte in cui implicitamente accoglie l'intervento della
e le sue domande, condannando altresì i convenuti al pagamento Controparte_3 delle spese di giudizio in suo favore. 4) Error in iudicando, Appello per violazione delle norme di cui agli artt. 1415 e 2652 n. 4) c.c. e falsa applicazione delle norme di cui all'art. 1414 c.c. nella parte in cui, accogliendo la domanda dell'attrice e dell'intervenuta, il giudice dichiara “la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notaio del 13.09.2012, repertorio n. 45787 – Persona_1 raccolta 18835”. (tra la e la . 5) Appello ai sensi dell'art. Parte_3 Pt_1
161 c,p.c. per nullità della sentenza emessa in violazione dellart. 113 c.p.c. e appello per violazione della norma di cui all' art. 111 della Costituzione, nella parte in cui, accogliendo la domanda dell'attrice e dell'intervenuta, il giudice dichiara “la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notaio del Persona_1
13.09.2012, repertorio n. 45787 – raccolta 18835”. 6) Appello ai sensi dell'art. 161
c.p.c. per nullità della sentenza per evidente illogicità, assurdità e contraddittorietà tra i motivi della decisione ed il dispositivo, nella parte in cui il giudice dichiara “la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notaio del Persona_1
13.09.2012, repertorio n. 45787 – raccolta 18835”, accogliendo la domanda della
e condannando altresì gli appellanti in via solidale al pagamento delle CP_1 spese di giudizio in suo favore. 7) Error in iudicando, Appello per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1414 c.c. 1415 c.c. 1416 c.c. 1418 c.c. 2652 c.c.
e 2655 c.c., nella parte in cui, accogliendo la domanda dellattrice e dell'intervenuta, il giudice dichiara “la NULLITA' per simulazione assoluta ..”. 8) Error in iudicando -
Appello per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 2655 c.c. e 2652
n. 4) c.c., nella parte in cui con la sentenza il giudice dispone l'annotazione della
- 7 - decisione di dichiarata nullità per simulazione. 9) Error in iudicando - Appello per violazione e falsa applicazione delle norme di cui agli artt. 1417 c.c. 2722 c.c. e 2729 c.c. nella parte in cui con la sentenza il giudice utilizza le prove per presunzioni e le prove testimoniali per dichiarare “la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notaio del 13.09.2012, repertorio n. 45787 – Persona_1 raccolta 18835”. 10) in iudicando. Appello per falsa applicazione della norma di CP_7 cui all'art. 1415 c.c., nella parte in cui il giudice dichiara “la nullità per simulazione assoluta dell'atto di compravendita per Notaio del 13.09.2012, Persona_1 repertorio n. 45787 – raccolta 18835” senza rilevare che i diritti sull'immobile sono stati ulterioremente subacquistati dalla Sig.ra socia unica ed Parte_7 amministratrice unica della e senza accertare e dichiarare preventivamente Parte_1 la sua mala fede. 11) Appello ai sensi dell'art. 161 c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. nella parte in cui il giudice ha omesso di pronunciare sulla domanda di inapplicabilità della disciplina della simulazione alla cessione di quote sociali tra la Sig.ra e la Sig.ra 12) Motivazione della sentenza CP_6 Pt_7 carente e meramente apparente. Appello ai sensi dell'art. 161 c.p.c. per nullità della sentenza per violazione dell'art. 132 II co. n. 4 c.p.c. nonché falsa applicazione dell'art.
111 VI co. della Costituzione, nella parte in cui il giudice ha omesso di esporre i motivi di diritto sui quali è basata la sua decisione e l'iter logico seguito per pervenire alla decisione di accoglimento della domanda di simulazione del secondo atto di compravendita tra la e la Totale assenza di Parte_3 Parte_1 prove della simulazione. 13) In merito alla domanda di revocatoria della prima vendita del 7/08/2012 e della seconda vendita del 13/09/2012. Mancata prova della partecipatio fraudis dell'acquirente e della mala fede della subacquirente. 14) Appello ai sensi dell'art. 161 c.p.c. per nullità della sentenza per evidente illogicità, assurdità e contraddittorietà tra i motivi della decisione ed il dispositivo, nella parte in cui in cui condanna le convenute in solido al pagamento delle spese di giudizio. 15) Appello ai sensi dell'art. 161 c.p.c. per nullità della sentenza per violazione della norma di cui all' art. 103 c.p.c. per errata applicazione del principio della solidarietà, nella parte in cui condanna le convenute al pagamento, solidalmente, delle spese di giudizio.”.
- 8 - Si costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità e Controparte_3
l'infondatezza della impugnazione e chiedendone l'integrale rigetto con conferma della gravata sentenza.
Si costituiva, altresì, la impugnando e contestando tutto quanto CP_1
assunto, dedotto e richiesto con l'atto di appello siccome completamente inammissibile e destituito di ogni fondamento sia in fatto che in diritto e, nello specifico, eccepiva l'inammissibilità dell'appello sia per invalidità della procura conferita al medesimo difensore da tre parti del giudizio in evidente conflitto di interessi, sia ex art. 342 c.p.c. in assenza di censure precise e circostanziate che ex art. 348 bis c.p.c. «non essendovi ragionevole probabilità che il gravame venga accolto, attesa la sua palese infondatezza»; proponeva, quindi, appello incidentale sostenendo che “il giudice irpino avrebbe dovuto correttamente ritenere tardivo il deposito, ad opera della dei documenti allegati alla comparsa di CP_3 intervento volontario spiegato solo in data 03.02.2015 e, dunque, successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. e, conseguentemente, avrebbe dovuto disporne la immediata estromissione dal fascicolo di ufficio”.
E così concludeva onde sentir: “
1. in via preliminare, dichiarare inammissibile
l'appello principale per le motivazioni di cui ai superiori punti B.
1. e B.2.; 2. in subordine e sempre in via preliminare, rigettare la formulata istanza cautelare, non ricorrendone i presupposti di legge;
3. nel merito, previa conferma della sentenza in epigrafe del Tribunale di Avellino, rigettare l'appello principale perché infondato ed accogliere l'appello incidentale spiegato al superiore punto B.8; 4. in via subordinata, nella ipotesi di accoglimento dell'appello principale e la Corte di Appello ritenesse di circoscrivere l'accordo simulatorio alla sola prima vendita del 07.08.2012, repertorio n. rep. n. 45740 – racc. n. 18800, dichiararne la nullità e/o l'inefficacia e per l'effetto, per le motivazioni ampiamente esposte al superiore punto B.3.4. (riproposizione della domanda e/o appello incidentale), dichiarare la nullità e/o l'inefficacia anche della seconda vendita del 13.09.2012, rep. n. 45.787 – raccolta n. 18.835 ovvero, accertata e dichiarata la male fede del legale rapp.te della dichiarare la opponibilità della Pt_1 simulazione della prima vendita alla 5. In via ulteriormente subordinata Pt_1 rispetto alla domanda di simulazione e nell'ipotesi di accoglimento dell'appello principale in punto di non ricorrenza dei presupposti della simulazione, accogliere la
- 9 - riproposta domanda di revocatoria ex art. 2901 c.c. dell'atto di compravendita del
07.08.2012, rep. n. 45740 – racc. n. 18800, trascritto il successivo 31.08.2012, nonché
l'atto di compravendita per notar del 13.09.2012, rep. n. 45.787 – raccolta n. Per_1
18.835, trascritto il successivo 19.09.2012 ai nn. 13590/15816 e, per l'effetto, dichiararli inefficaci nei confronti della 6. In via ulteriormente subordinata, qualora la CP_1
Corte di Appello ritenesse sussistere i presupposti della revocatoria limitatamente alla prima vendita del 07.08.2012, rep. n. 45740 – racc. n. 18800, dichiarare che l'inefficacia dell'atto revocato è opponibile al terzo acquirente in persona del legale Pt_1 rappresentante p.t., per le motivazioni di cui al superiore punto B.9.2.; 7. ordinare la trascrizione e/o annotazione della emananda sentenza al conservatore dei RR.II. –
Dirigente , con esonero da ogni responsabilità;
8. Controparte_8 condannare i convenuti in solido al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio”.
La Corte, giusta ordinanza pronunciata in data 25.10.2020, rigettava l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività e/o esecuzione dell'impugnata sentenza n. 566/2020 del Tribunale di Avellino del 13.3.2020 e condannava l'appellante al pagamento dell'importo di € 1.000,00 ai sensi dell'articolo 283, comma 2, c.p.c.; quindi, acquisito il fascicolo del primo grado di giudizio, la causa subiva una serie di rinvii per esigenze di ruolo.
Riassegnato il procedimento alla Sesta Sezione Civile, giusto decreto n.
420/2024 della Presidente della Corte d'Appello di Napoli con cui è stato disposto un riequilibrio dei carichi di lavoro tra le sezioni civili ai sensi dell'art.167 della Circolare sulla formazione delle tabelle in attuazione del quale sono stati assegnati alla Sesta Sezione Civile circa 200 procedimenti iscritti nelle annualità tra il 2018 e il 2022, e, quindi, alla dr.ssa Assunta d'Amore, visto il decreto n.36/25 con cui la Presidente della Corte d'Appello di Napoli ha fatto proprio il provvedimento di perequazione adottato dalla Presidente della Sesta
Sezione Civile in data 26.1.2025, così come integrato con nota del 1.2.2025, la causa veniva riservata in decisione all'udienza del 12.6.2025, con concessione di termini di cui all'art. 190 c.p.c..
- 10 - Va esaminata, in via preliminare, l'eccezione sollevata dalla di CP_1
“nullità della procura alle liti e conseguente inammissibilità dell'atto di appello a mezzo unico procuratore per evidente conflitto di interessi tra le parti rappresentate” ovvero
, e l'appellato richiama Parte_5 Parte_3 Parte_1
giurisprudenza di legittimità per sostenere che “qualora tra due o più parti sussista conflitto di interessi – attuale ovvero anche virtuale, nel senso che appaia potenzialmente insito nel rapporto tra le medesime, i cui interessi risultino, in astratto, suscettibili di contrapposizione – è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto
e ciò anche in ipotesi di simultaneus processus, dato che il difensore non può svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze tra loro in conflitto”.
L'eccezione non appare fondata.
Invero, nel caso in cui tra due o più parti sussista conflitto di interessi - tanto attuale, quanto virtuale - è inammissibile la loro costituzione in giudizio a mezzo di uno stesso procuratore, al quale sia stato conferito mandato con un unico atto, non potendo il difensore svolgere contemporaneamente attività difensiva in favore di soggetti portatori di istanze confliggenti, investendo siffatta violazione il diritto di difesa e il principio del contraddittorio, valori costituzionalmente garantiti (cfr. Cassazione civile sez. III, 25/06/2013,
n.15884). L'affermazione secondo cui l'accoglimento della domanda attorea
”inciderebbe nella sfera giuridico-patrimoniale della che, nel primo caso, si Pt_1 vedrebbe sottratto l'immobile e, nel secondo caso, subirebbe sul bene l'azione esecutiva della Con conseguente azioni di risarcimento danni a catena, della nei CP_1 Pt_1 confronti della e di quest'ultima nei confronti di ” Parte_3 Parte_5 non coglie nel segno la portata della giurisprudenza richiamata, non ravvisandosi tra i tre appellanti una situazione di contrapposizione né sul piano processuale, rivestendo tutti la qualità di convenuti nel giudizio di primo grado, né sul piano sostanziale poiché tutti sono portatori in concreto del medesimo interesse da individuarsi nel rigetto della domanda e nella conservazione dell'efficacia dell'atto nei confronti del creditore procedente.
- 11 - Ne discende che non si ravvisa, nel caso in esame, un contrasto anche meramente virtuale, ricollegabile all'incompatibilità delle rispettive posizioni sostanziali o processuali, la quale impone al legale di compiere una scelta tra gli incarichi da assumere, in modo tale da salvaguardare la propria indipendenza nell'adempimento del mandato.
La Suprema Corte ha, invero, precisato che non è sufficiente la mera eventualità di una contrapposizione processuale e che l'esistenza di un conflitto di interessi tra le parti (attuale o virtuale) va valutata “in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili di contrapposizione
(cfr.Cass. 28 gennaio 1997, n. 835), in guisa tale che la tutela degli interessi dell'una parte non possa attuarsi compiutamente senza nocumento per l'interesse o gli interessi dell'altra parte (cfr. Cass. 14 giugno 2005, n. 12741; Cass. 1° ottobre 1999, n. 10863; e
Cass. 28 gennaio 1997, n. 835, cit.)” (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23056 del
05/11/2007 e Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26769 del 18/09/2023). Quindi, la potenzialità non va intesa come astratta eventualità, bensì in stretta correlazione con il rapporto esistente in concreto tra le parti (Cass. 24 gennaio 2011, n. 1550).
Di poi, dovendosi valutare l'atto introduttivo unitariamente nel suo contenuto al fine di verificare la sussistenza di un conflitto di interessi e dovendosi tenere conto non solo della posizione processuale attuale delle parti, ma anche di quella da loro rivestita nei gradi precedenti (Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20991 del 02/10/2020), emerge chiaramente fin nel primo grado di giudizio l'assenza di qualsivoglia contrapposizione delle posizioni di ciascun appellante, tutti accomunati dall'intento di conservare la validità di entrambi gli atti impugnati e senza che nessuna parte contrattuale abbia avanzato, nemmeno in via subordinata all'accoglimento della domanda principale, alcuna pretesa nei confronti di ciascun'altra parte contrattuale.
Ciò posto, l'eccezione sollevata ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. deve intendersi superata stante la fase decisionale della causa, affermandosi, altresì,
l'ammissibilità dell'appello in quanto rispondente ai requisiti di specificità dettati dall'art. 342 c.p.c.: emergono, ratione temporis, tanto le parti del provvedimento sottoposti a critica che le modifiche richieste alla ricostruzione
- 12 - del fatto compiuta dal Tribunale, quanto l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione di legge e la loro rilevanza ai fini della decisione e, in aggiunta, si tiene altresì in considerazione la compiuta difesa prospettata dalla parte avversaria, indice di una chiara comprensione delle ragioni delle doglianze. In definitiva, parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare, seppure per alcuni tratti in maniera ripetitiva, alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze, in fatto e in diritto, così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello e di cogliere natura, portata e senso della critica.
Per quanto concerne i primi tre motivi dell'appello principale e l'unico motivo dell'appello incidentale – che, afferenti all'accoglimento della domanda del terzo interventore per la stretta connessione saranno oggetto di Controparte_3 una trattazione congiunta - giova premettersi in diritto che l'intervento volontario può essere: principale quando il terzo faccia valere un diritto proprio nei confronti di tutte le parti e in contrasto con i loro diritti;
adesivo autonomo quando il terzo fa valere un diritto autonomo nei confronti di una parte e aderisce alla posizione processuale delle altre parti;
adesivo dipendente quando il terzo non è titolare di un diritto autonomo soggettivo, ma sostiene le ragioni di una delle parti quando vi ha un proprio interesse, e con le medesime ragioni o titoli.
Con tali motivi gli appellanti principali contestano: - la legittimazione e l'interesse ad agire dell'interventore che non ha dimostrato la fondatezza della domanda non avendo provveduto a restituire il fascicolo di parte, ritirato all'udienza di precisazione delle conclusioni, entro i termini di cui all'art.190
c.p.c., senza consentire nemmeno di verificare la validità della procura alle liti, oltre che l'esistenza del diritto di credito preteso nei confronti della Pt_6
e, quindi, di costituitasi fideiussore di detta società; - la Parte_5
contraddittorietà della sentenza nella parte in cui il Tribunale, pur affermando l'impossibilità di utilizzare i documenti depositati nella produzione di parte, ha condannato i convenuti al pagamento delle spese di lite in suo favore;
- la
- 13 - violazione del principio della disponibilità delle prove con l'utilizzo della scienza privata laddove il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la domanda dell'interveniente nonostante non avesse visionato i documenti posti a sostegno della stessa.
Con un unico motivo l'appellante incidentale, ha sostanzialmente CP_1
proposto lo stesso motivo dolendosi della ritenuta ammissibilità e fondatezza nel merito della domanda formulata dal terzo interventore, Controparte_3
allo spirare dei termini per le istanze istruttorie e chiesto che venga accertata e dichiarata la tardività del deposito dei documenti allegati alla comparsa di intervento volontario spiegato da in quanto avvenuto solo in Controparte_3
data 3.2.2015 e, dunque, successivamente allo spirare dei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., così da condurre al rigetto della domanda avanzata dal terzo interventore per carenza di prova del credito vantato nei confronti di
. Parte_5
Premesso che la perentorietà del termine entro il quale, a norma dell'art. 169, comma 2, c.p.c., deve avvenire il deposito del fascicolo di parte ritirato all'atto della rimessione della causa al collegio, va riferita solo alla fase decisoria di primo grado e non può in alcun modo operare una volta che il procedimento trasmigri in appello, stante il riferimento dell'art. 345 c.p.c. alle sole prove nuove e, quindi, ai documenti che nel giudizio si pretenda di introdurre come "nuovi", in quanto non introdotti prima del grado di appello, tra i quali non rientrano quelli contenuti nel fascicolo di parte di primo grado, ove prodotti nell'osservanza delle preclusioni probatorie di cui agli artt. 165 e 166
c.p.c. e, quindi, accertata la validità della procura alle liti della Controparte_3 entrambi gli appelli appaiono fondati.
Il Tribunale, pur richiamando correttamente i principi di diritto, affermati dalla
Suprema Corte, secondo cui chi interviene volontariamente in un processo ha sempre la facoltà di formulare domande nei confronti delle altre parti, quand'anche sia spirato il termine di cui all'art. 183 c.p.c. per la fissazione del
"thema decidendum" e in base al quale il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169, co. 2, c.p.c. comporta che la
- 14 - decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, non ha conseguentemente respinto la domanda dell'interveniente Controparte_3
Invero, la posizione della rientra in quella dell'intervento Controparte_3
adesivo autonomo in quanto il proprio credito è distinto dal credito fatto valere dalla in quanto derivante da un contratto di fideiussione stipulato CP_1
dalla in favore della intervento spiegato in Parte_5 Parte_6
giudizio in data 3.2.2015 ovvero successivamente allo scadere dei termini perentori ex art. 183, comma 6, c.p.c. concessi all'esito dell'udienza del
31.3.2014.
Nonostante l'ammissibilità dell'intervento, lo stesso deve essere respinto stante l'inutilizzabilità ai fini della decisione dei documenti depositati.
Sul punto la giurisprudenza ha stabilito che “In tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art.
268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti.” (cfr.
Cassazione civile n.12463/2023).
Infatti, l'interveniente, dovendo accettare il processo nello stato in cui si trova, non può dedurre, ove sia già intervenuta la relativa preclusione, nuove prove e, di conseguenza, non vi è né il rischio di riapertura dell'istruzione, né quello che la causa possa essere decisa sulla base di fonti di prova che le parti originarie non abbiano potuto debitamente contrastare (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25264 del 16/10/2008 e Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 31939 del 6/12/2019).
Quindi, deve ritenersi indiscutibile che essendo intervenuta Controparte_3 nel giudizio di primo grado dopo la chiusura della fase istruttoria, ha, conseguentemente, perduto la possibilità di svolgere attività istruttoria, anche solo consistente nel deposito di documenti, per cui la relativa domanda che presuppone l'accertamento della ragione di credito ai fini dell'utile esperimento della domanda di simulazione assoluta e dell'azione revocatoria ordinaria deve
- 15 - ritenersi infondata, in tal senso integrandosi la pronuncia impugnata (cfr. Cass.
Sez. 3 - , Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 che ha dichiarato inammissibile la produzione documentale effettuata dalla terza intervenuta volta a dimostrare la propria legittimazione ad esperire un'azione revocatoria nei confronti di una delle parti sul presupposto che in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti;
di talché non è ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell'interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilità di fornire la relativa prova contraria).
Né può invocarsi da parte della il principio di non Controparte_3
contestazione in ragione della ferma e puntuale contestazione del preteso credito vantato nei confronti di , quale fideiussore della società Parte_5
(cfr. memoria di del 10.9.2015 del primo grado del Pt_6 Parte_5
giudizio). Peraltro, va osservato che la contestazione della titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso integra una mera difesa e, pertanto, non è soggetta alle decadenze processuali, occorrendo, tuttavia, la rituale acquisizione probatoria dei fatti su cui si fonda, perché un conto sono le preclusioni processuali, che rispondono ad un criterio d'ordine regolativo del processo, altro è l'introduzione di fonti di prova da cui i fatti a supporto della mera difesa possono emergere (cfr. Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16814 del 17/06/2024 e
Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 17261 del 26/06/2025).
Dunque, il primo giudice avrebbe dovuto respingere la domanda della poiché l'intervento, come detto, è stato spiegato in giudizio Controparte_3
dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c. quando erano maturate le preclusioni istruttorie, così da impedire di valutare la fondatezza del preteso credito posto a fondamento delle domande avanzate.
- 16 - È corretta, quindi, la censura dell'appellante incidentale che ritiene errata la sentenza nella parte in cui tale domanda non è stata respinta così ritenendosi assorbiti i rimanenti motivi fatti valere dall'appellante principale per la stessa finalità.
Strettamente connesso ai motivi che precedono e al loro accoglimento è il quattordicesimo motivo dell'appello principale concernente la condanna dei convenuti in solido tra loro alle spese di giudizio nei confronti di CP_3
invero, accertata l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Tribunale
[...] non ha respinto la domanda del terzo interventore, va riformata anche la parte concernente la condanna alle spese di giudizio nei confronti delle sole appellanti principali e non anche dell'appellante incidentale che non ha formulato alcuna conclusione sul punto, peraltro, non essendo stata destinataria di alcuna condanna. In ogni caso le spese del primo grado del giudizio vanno compensate tra le appellanti principali e che nelle memorie ex Controparte_3
art.190 c.p.c. non hanno speso alcuna argomentazione nei confronti dell'intervento spiegato da detta società.
Tuttavia, si precisa che il vizio rilevato riguarda esclusivamente il capo di sentenza che ha deciso sulla domanda dell'interventore, e non incide né sul merito della controversia principale tra le parti del giudizio originarie, né sulle restanti statuizioni, che sono logicamente e giuridicamente autonome e che non risultano inficiate dai motivi dell'appello principale per le ragioni che si accinge a illustrare.
Con i motivi che vanno dal quarto al sesto le parti appellanti contestano la dichiarata simulazione assoluta del secondo contratto di compravendita per
Notaio del 13.09.2012, repertorio n. 45787 – raccolta 18835, tra Persona_1
la e la assumendo che l'azione di simulazione Parte_3 Parte_1
può essere promossa dal creditore e avere ad oggetto i negozi giuridici posti in essere dal suo debitore che in qualche modo, anche potenzialmente, possano diminuirne la garanzia patrimoniale laddove, nella fattispecie in esame, ha venduto l'immobile di sua proprietà alla Parte_5 [...]
e quest'ultima lo ha successivamente venduto alla Parte_3 Parte_1
- 17 - senza mai essere stata socia e senza mai aver rivestito alcuna carica sociale nelle predette società acquirente e subacquirente. Precisano, quindi, che l'art. 1415
c.c. prevede che l'azione di simulazione può essere esperita soltanto avverso gli atti dispositivi del debitore (o di chi a diverso titolo obbligato) e soltanto questi possono essere dichiarati simulati mentre la simulazione, da parte del creditore, può essere unicamente opposta al terzo subacquirente, il cui atto di acquisto è stato trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda di simulazione e soltanto se venga dimostrata la sua mala fede. Lamentano che il giudice di prime cure, nel dichiarare la simulazione di entrambi gli atti di compravendita e, segnatamente, della seconda compravendita abbia falsamente applicato gli artt. 1414 e 1415 c.c. e 113 c.p.c. non essendo la pronuncia riconducibile ad alcuna fattispecie prevista dalla legge e abbia, altresì, contraddittoriamente condannato le appellanti al pagamento delle spese di lite.
Di poi, lamentano che “Tra i motivi della decisione, la non risulta Parte_1 destinataria di alcun accertamento da parte del giudice, atteso che nelle motivazioni tutta l'esposizione è riferita unicamente al negozio giuridico intervenuto tra e Pt_5 omettendo ogni pur minimo riferimento a quello Parte_3 intervenuto tra quest'ultima e la che, invece e paradossalmente viene poi Parte_1 dichiarata parte soccombente” e aggiungono che “Il giudice ricostruisce in maniera confusionaria i fatti esposti dall'attrice, decidendo la causa come se i due atti di compravendita, che invece sono assolutamente autonomi e separati, fossero un unicum inscindibile, dichiarando espressamente di aver accertato a carico solo di “lo Pt_5 scopo di creare una situazione falsa apparenza” per poi condannare la al Parte_1 pagamento delle spese di giudizio e disporre, a questo punto solo in suo esclusivo e grave pregiudizio, l'annotazione della sentenza ai sensi dell'art. 2655 c.c. e con la ulteriore e gravissima conseguenza di rendere aggredibile il bene immobile di sua proprietà”.
Orbene, risulta accertato in fatto e non contestato che nel corso del giudizio definito, in data 10.6.2013, con sentenza n. 1236/2013 il Tribunale di Avellino ha dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore Integrastore di il contratto di locazione del locale commerciale e, per l'effetto, Parte_5
ha condannato il conduttore a rilasciare in favore della il predetto CP_1
- 18 - immobile, fissando per l'esecuzione la data del 31.7.2013, e al pagamento della somma di € 42.008,11, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole mensilità e gli ulteriori canoni a scadere dal giugno 2013 all'effettivo rilascio e che “In corso di causa in data 07.08.2012, con atto per Parte_5 notar ha venduto a un appartamento per civile abitazione, Per_1 Parte_3 sito in Avellino alla via Fratelli Ciocca n.
4. In data 13.09.2012 con Parte_3 atto per notar ha venduto l'immobile de quo alla di cui era legale Per_1 Pt_1 rappresentante e amministratore e suocera di ” Controparte_6 Parte_5
(cfr. sentenza impugnata).
Quindi, il Tribunale sulla scorta di una serie di elementi presuntivi è giunto a ritenere che “le parti non abbiano inteso addivenire all'effettivo trasferimento del bene, perseguendo l'unico obiettivo di creare una situazione di falsa apparenza, ossia far risultare la cessione dell'immobile sito in Avellino alla via Fratelli Ciocca n. 4 [nel
NCEU del Comune di Avellino al foglio 36, particella 391, sub 137 (ex 391 sub 26), piano II, categoria A/2, classe 7, consistenza 4,5 vani, rendita euro 464,81], laddove nella realtà il suddetto bene non è mai uscito dal patrimonio della (simulata) alienante” così dichiarando “la simulazione sia della vendita del 07.08.2012, giusta atto per
Notaio repertorio n. 45.740 – raccolta n. 18.800, sia della vendita del Persona_1
13.09.2012, giusta atto per notar repertorio n. 45787 – raccolta n. Persona_1
18835”.
La Difesa degli appellanti non coglie nel segno con i motivi in esame laddove afferma che giammai il Tribunale avrebbe potuto dichiarare la simulazione assoluta della seconda compravendita quanto piuttosto l'opponibilità al terzo subacquirente per aver trascritto il proprio atto di acquisto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale de qua e sempre laddove ne fosse stata provata la sua mala fede. Peraltro, va considerato che la in via CP_1 subordinata all'accoglimento degli indicati motivi di gravame, “al fine di superare la presunzione di rinuncia di cui all'art. 346 c.p.c.” ha reiterato
“espressamente la domanda di cui al punto n. 2 dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado rubricata “2- SULLE CONSEGUENZE DELLA
DECLARATORIA DI SIMULAZIONE DELLA PRIMA VENDITA DEL 07.08.2012
SULLA SECONDA VENDITA DEL 13.09.2013” e reiterata in sede di comparsa
- 19 - conclusionale del 07.02.2020, al punto n. 3 (v. pag 21).”.”. Invero, fin nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado la ha dedotto che, qualora CP_1
il Tribunale avesse accertato l'accordo simulatorio alla sola prima vendita del
7.8.2012, detta declaratoria non avrebbe potuto non incidere sulla seconda compravendita per la sua opponibilità al terzo subacquirente in Parte_1
assenza della sua buona fede, dimostrata da una serie di numerose circostanze di fatto, tutte documentalmente provate.
Tanto premesso si deve quindi affermare la necessità di tenere distinto il profilo dell'opponibilità ex art. 1415 c.c. dell'accertamento della simulazione assoluta di un atto di alienazione ai terzi acquirenti dal simulato acquirente dal profilo del differente e autonomo accertamento della natura assolutamente simulata anche dei singoli atti di acquisto dei terzi medesimi e operata tale puntualizzazione si deve osservare che in ordine a tale secondo profilo non è possibile rilevare una lacuna nella decisione impugnata, vieppiù, in ordine ai principi dettati dall'art. 1415 c.c. e - nel caso dei beni immobili - dall'artt. 2652, n. 4), c.c., previsioni che appaiono aver ricevuto corretto governo da parte del giudice di prime cure.
Le disposizioni codicistiche richiamate in tema di negozio simulato indicano entrambe il limite di opponibilità dell'atto nei confronti del terzo acquirente nella buona fede di quest'ultimo e nell'effettività del suo acquisto.
In particolare, quanto ai creditori del simulato alienante anteriori alla simulazione, la loro tutela, pur non essendo prevalente rispetto a quella degli acquirenti di buona fede dal dominus apparente (art. 1415 c.c., comma 1) ed a quella dei creditori privilegiati dello stesso titolare apparente (art. 1416 c.c., comma 2), è comunque prevalente rispetto a quella delle parti, ma nel presupposto che agiscano con l'azione di simulazione ed ottengano una sentenza che accerti l'"apparenza" del negozio simulato. A tale scopo, l'art. 1417
c.c. consente ai creditori la prova di questa anche per testimoni e per presunzioni. Quindi, l'ordinamento concede loro la facoltà di rimuovere il negozio simulato, ma ciò soltanto a condizione che esperiscano la relativa azione;
la sentenza deve essere pronunciata nei loro confronti, non potendosi
- 20 - avvalere il singolo creditore del simulato alienante del giudicato inter alios, anche se relativo ad altro creditore del medesimo simulato alienante.
Come dimostra la disciplina che regola i conflitti tra parti e terzi, nonchè tra terzi fra di loro, l'"apparenza" (e quindi, nel caso di simulazione assoluta, il negozio simulato) ben può regolare i rapporti con i terzi, a meno che questi ultimi non si ritengano da essa danneggiati e perciò preferiscano invocare la
"realtà" (e quindi, nel caso di simulazione assoluta, la mancanza del negozio).
Ciò premesso, quindi, il Tribunale ha esteso la sua indagine all'accertamento della stessa natura del contratto di acquisto del terzo, di cui ha dichiarato la natura simulata, per una serie di elementi indiziari. Pertanto, appare non correttamente invocato il principio di inopponibilità di cui all'art.1415 c.c. che presuppone l'effettività dell'acquisto del terzo subacquirente, ipotesi del tutto diversa da quella per cui è causa in cui, invece, secondo la prospettazione principale (accolta dal giudice di prime cure) della quale creditore CP_1
di , disponente del primo atto di vendita, anche il secondo atto Parte_5
di vendita era stato simulato.
Il risultato così raggiunto non consuma alcuna violazione del principio dell'onere della prova, collegato alla presunzione di buona fede che assiste il terzo acquirente, apparendo al contrario del tutto coerente non solo con l'indagine imposta dall'art. 1415 c.c., come precisato dalla giurisprudenza richiamata, atteso che l'acquisto simulato del bene da parte del terzo dimostra all'evidenza la sua mala fede, ma anche con le difese svolte dalla la CP_1
quale aveva dedotto proprio la simulazione dell'atto impugnato. Occorre poi tenere presente che la nei riguardi del contratto intercorso tra la CP_1
e la rivestiva la posizione di terzo, con Parte_3 Parte_1
conseguente pienezza di ogni facoltà di prova. La prospettazione dei fatti condivisa dal giudice di prime cure con l'accoglimento della domanda di simulazione assoluta di entrambi gli atti di compravendita presuppone la partecipazione attiva del terzo acquirente del bene oggetto della prima vendita simulata del 7.8.2012 (intercorsa tra la debitrice e la Parte_5 [...]
in una articolata e complessa operazione finalizzata a sottrarre il Parte_3
- 21 - bene immobile di proprietà di alla esecuzione che la Parte_5 CP_1
avrebbe potuto intraprendere, una volta munitasi del titolo giudiziale,
[...]
attraverso la apparente fuoriuscita dal suo patrimonio immobiliare senza che mai sia pervenuto effettivamente alla quale terza subacquirente. Parte_1
Ebbene, i plurimi elementi indiziari rivelatori della simulazione assoluta anche della seconda compravendita sono stati così indicati dal giudice di prime cure:
“la ha effettuato la prima vendita in data 07.08.2012, quando il giudizio di Pt_5
sfratto durava già da quattro anni e la morosità era notevolmente aumentata, non avendo la pagato alcun canone durante tutto il giudizio;
l'acquirente Pt_5 [...] un capitale sociale pari a soli € 10.000,00; l'acquirente Parte_3 Parte_3 nell'esercizio della propria attività di impresa, non ha mai acquistato e rivenduto immobili, ad eccezione di quello oggetto di causa;
l'acquirente alla Parte_3 data della prima vendita, non era proprietaria di alcun immobile (cfr. dichiarazione resa dal legale rapp.te in sede di interrogatorio formale del 11.2.2019); il Parte_4 legale rappresentante, amministratore e socio unico della si Controparte_9 avvaleva e si avvale della consulenza contabile del dott. commercialista Persona_2
marito della marito della era
[...] Pt_5 Persona_2 Pt_5 perfettamente a conoscenza delle iniziative imprenditoriali della moglie e delle sue esposizioni debitorie nei confronti dell'attrice ne seguiva le evoluzioni (cfr. CP_1 testimonianze testi ); in data Tes_1 Tes_2 Tes_3 Parte_3
13.09.2012, dopo soli 38 giorni dall'acquisto, ha alienato con per notar Per_1
l'immobile de quo alla di cui era legale rappresentante, amministratore e socio Pt_1 unico, è la madre di e Controparte_6 Controparte_6 Persona_2 la suocera della La era stata costituita in data 25.07.2012, con un Pt_5 Pt_1 capitale sociale di soli € 10.000,00. Ulteriore indizio della simulazione degli atti di compravendita è l'assenza di pagamento del prezzo di acquisto.” Opportunamente evidenziando quanto a detto ultimo profilo con riferimento al primo atto di compravendita che “Dall'atto per notar del 07.08.2012 risulta l'assenza di Per_1 pagamento del prezzo della prima vendita;
in particolare le parti danno atto che il prezzo è convenuto in € 180.000,00; l'acquirente si impegna a versarlo, senza interessi, entro il 31.12.2012; la venditrice non chiede alcuna garanzia a tutela del pagamento del prezzo, anzi rinuncia anche all'ipoteca legale, nonostante la mancata corresponsione del
- 22 - prezzo di acquisto;
le parti concordemente hanno dispensato il notaio dall'eseguire le ispezioni catastali, ipotecarie ed urbanistiche” e con riferimento al secondo atto di compravendita che “le parti danno atto che il prezzo è convenuto in € 200.000,00;:
l'acquirente corrisponde € 20.000,00 a mezzo di n. 4 assegni bancari ciascuno dell'importo di € 5.000,00; i restanti € 180.000,00 saranno corrisposti, senza interessi, dalla società acquirente alla società venditrice a mezzo di accollo del debito di pari importo a carico della società venditrice nascente dall'atto di compravendita del
07.08.2012, di pagamento del prezzo convenuto. Con dichiarazione del 20.09.2012 la aderisce all'accollo del debito da parte della e libera la Pt_5 Pt_1 Parte_3
[...
Quindi la creditrice della somma di € 180.000,00, non si limita ad aderire Pt_5 alla convenzione di accollo, ma libera espressamente dall'obbligazione di pagamento il suo debitore rinunciando alla responsabilità solidale delle due Parte_3 società Le convenute non hanno provato il pagamento della somma di € 20.000,00 ed il relativo incasso. A tal fine non è sufficiente la menzione nell'atto notarile degli assegni bancari, ma è necessario provare, con documentazione bancaria, l'effettivo incasso da parte della della somma di € 20.000,00. Ma i convenuti non hanno Parte_3 fornito tale prova. Inoltre, in relazione al saldo di € 180.000,00, la previsione dell'accollo da parte della del debito di € 180.000,00 della derivante Pt_1 Parte_3 dal primo atto di compravendita del 07.08.2012, nei confronti della dimostra Pt_5 che la non aveva versato alla il prezzo di acquisto relativo Parte_3 Pt_5 alla prima vendita e che la non ha versato alla il prezzo Pt_1 Parte_3 relativo alla seconda vendita”.
Ebbene, detti elementi indiziari non sono stati efficacemente contestati dagli appellanti che, peraltro, nei motivi di gravame in esame ne hanno perfino tralasciato qualcuno così attribuendo loro, in termini di efficacia probatoria indiziaria, il carattere dell'irretrattabilità per non aver formato oggetto di censura.
Ad ogni buon conto si condivide l'efficacia indiziaria delle innumerevoli circostanze di fatto in base alle argomentazioni che di qui a poco ci si accinge a illustrare e in tal senso, per ragioni di ordine logico, si andrà ad esaminare il dodicesimo motivo con cui le appellanti sostanzialmente censurano la sentenza impugnata per motivazione apparente e per assenza di una idonea prova della
- 23 - simulazione e soprattutto della malafede della terza subacquirente, peraltro, senza consentire di comprendere “quale sia la motivazione o le prove orali che poi avrebbe utilizzato per dichiarare simulato anche il secondo atto di compravendita […] pur rimanendo indeterminate e quindi oscure, le prove che il giudice ha inteso utilizzare per il primo atto di compravendita”.
Le appellanti assumono l'inconferenza della circostanza che Parte_5
abbia venduto l'immobile quando il debito verso la era già CP_1 esistente laddove, invece, trattasi di un giudizio reso nei confronti di una singola circostanza di fatto che, se di per sé appare neutra, deve essere letta unitamente a tutte le numerose altre;
di poi, l'intento di sottrarre detto immobile alla garanzia patrimoniale nei confronti della appare ben CP_1
evidente in ragione del lievitare della situazione debitoria di e Parte_5 soprattutto della disposta operazione della prima compravendita in data
7.8.2012 nell'approssimarsi della definizione del giudizio di risoluzione del contratto di locazione per inadempimento avutasi, difatti, con la sentenza n.
1236/2013 pronunciata in data 10.6.2013 con cui il Tribunale di Avellino ha dichiarato risolto il contratto di locazione per grave inadempimento della conduttrice e condannato quest'ultima al pagamento della somma di €
42.008,11, oltre interessi legali decorrenti dalla maturazione delle singole mensilità e ulteriori canoni a scadere dal giugno 2013 all'effettivo rilascio.
Appare, quindi, tutt'altro che neutro quanto piuttosto abbastanza chiaro l'effetto di sottrarre per tempo l'unico bene immobile in proprietà della debitrice dall'azione esecutiva che la ben avrebbe Parte_5 CP_1 potuto intraprendere, una volta munita del titolo giudiziale rappresentato dalla suindicata sentenza.
Parimenti non appaiono affatto irrilevanti “Le circostanze che l'acquirente ha un capitale sociale pari a soli Euro 10.000,00, che Parte_3
l'immobile acquistato è stato il primo e che la società non aveva mai svolto l'attività di compravendita immobiliare eccetto per l'immobile di causa” laddove, secondo l'assunto difensivo delle appellanti, il capitale sociale non è affatto dimostrativo della capacità patrimoniale di una società e il primo acquisto immobiliare è
- 24 - coerente con la recente attività di compravendita immobiliare intrapresa dalla società, avendo il suo legale rappresentante già “svolto per molti anni la stessa attività a titolo personale, essendo proprietario di otto appartamenti e due locali commerciali in vendita come privato”.
Invece, contrariamente a quanto assunto dalle appellanti, anche a seguito della variazione dell'oggetto sociale della intervenuta il Parte_3
3.8.2012, la sua principale attività è rimasta quella della costruzione di edifici e nell'esercizio della propria attività di impresa, non ha mai acquistato e rivenduto immobili (cfr. visure ipotecarie di cui allegato n. 10 delle memorie istruttorie della del primo grado), ad eccezione di quello oggetto di CP_1 causa a nulla rilevando la dedotta circostanza resa dal legale rappresentante in sede di interrogatorio in quanto rimasta del tutto indimostrata.
Egualmente l'esiguità del capitale sociale della Viscussi S.r.l. quale acquirente di non ne giustifica l'operazione, vieppiù, in considerazione della Parte_5
successiva mancata corresponsione del prezzo di acquisto e dell'impossibilità di offrire una idonea garanzia all'alienante avendo rinunciato all'ipoteca legale sull'immobile.
Particolarmente censurata da parte delle appellanti è anche “La circostanza che il socio unico ed amministratore della si sia avvalso della Parte_3 consulenza contabile del Dott. Commercialista marito della Persona_2
; sul punto è stato, invero, dedotto che non si è mai Pt_5 Parte_3
avvalso della consulenza contabile del marito della , come dal primo Pt_5
dichiarato in sede di interrogatorio formale, avendo provveduto il dott.
solo al deposito dei bilanci presso la Camera di Commercio Persona_2
a differenza della consulenza contabile che presuppone un rapporto professionale (ma comunque non personale) connotato da una certa continuità.
Di poi, si tratterebbe dei “bilanci depositati il 28/05/2011 e 07/03/2013, laddove gli atti di compravendita tra la e la ed il successivo Pt_5 Parte_3 intervenuto tra quest'ultima e la sono stati stipulati il 07/08/2012 ed il Parte_1
13/09/2012”.
- 25 - Premesso che la risposta data dalla parte all'interrogatorio deferitole non può fornire la prova di fatti favorevoli alla parte stessa (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n.
7614 del 13/04/2005 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 200 del 09/01/2002), ritiene la
Corte che gli elementi indiziari siano stati correttamente valutati dal giudice di prime cure laddove il dott. , marito della debitrice Persona_2 Pt_5
, commercialista con studio in Avellino alla via Ciocca n. 12,
[...]
effettivamente risulta aver svolto consulenza contabile in favore della
[...]
come dimostrato dai verbali di assemblea di detta società del Parte_3
30.04.2007, del 29.04.2008, del 30.04.2009, del 30.4.2011, del 12.2.2013 (cfr. allegati nn. 11, 12, 14, 16 e 18 della memoria istruttoria della del CP_1
primo grado), aventi ad oggetto rispettivamente l'approvazione del bilancio d'esercizio anno 2006, 2007, 2008, 2010 e 2012, in cui il dott. Persona_2
ha assunto la funzione di segretario e dai bilanci e note integrative della medesima società al 31.12.2008, al 31.12.2010, al 31.12.2011 e al 31.12.2012, certificati conformi agli originali dal dott. e da quest'ultimo Persona_2
trasmessi presso la Camera di Commercio di Avellino (cfr. allegati nn. 13, 15, 17
e 19 della memoria istruttoria della del primo grado). CP_1
La circostanza della consulenza contabile svolta dal dott. in favore Persona_2
della non può, evidentemente, essere sminuita alla mera Parte_3 attività di deposito di due bilanci secondo quanto documentalmente provato e soprattutto tenendo in considerazione l'attività difensiva assunta dalla
[...] nel primo grado del giudizio (cfr. comparsa di costituzione e prima Parte_3
memoria ex art.183, sesto comma, c.p.c.) secondo cui il dott. Persona_2
era il suo commercialista, ma, non a conoscenza delle vicende di
[...]
da cui era separato. Parte_5
Ancora le appellanti contestano “La circostanza che , marito Persona_2
della fosse perfettamente a conoscenza delle esposizioni debitorie della moglie” Pt_5 sostenendo che il carattere indiziario attribuito a detta circostanza di fatto è stato ricavato dalla “testimonianze di persone […] legate, ognuna a suo modo, a tutti
i soci della ed all'avvocato di controparte”. CP_1
- 26 - Al di là del principio affermato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 6001 del 28/02/2023 e Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 98 del
04/01/2019) in base al quale l'attendibilità di un testimone non può essere esclusa aprioristicamente in difetto di ulteriori elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità sol perché abbia vincoli di parentela o coniugali con una delle parti, caduto il divieto di testimoniare previsto dall'art. 247 c.p.c. per effetto della sentenza della Corte cost. n. 248 del 1974, osserva la
Corte che la conoscenza da parte del dott. delle esposizioni Persona_2 debitorie di è rimasto documentalmente provato. Parte_5
Invero, il dott. ha partecipato al contratto di affitto di Persona_2
azienda del 25.9.2008 tra titolare della impresa individuale Parte_5
“L'INTEGRASTORE di AR O” e la società unipersonale Parte_6
nella qualità di procuratore speciale di quest'ultima, giusta procura
[...] autenticata nella firma dal Notaio del 25.9.2008, repertorio n. Persona_1
40567 (cfr. atto di affitto di azienda allegato al n. 7 della memoria istruttoria della del primo grado) ed è stato legale rappresentante e CP_1 amministratore unico della dal 15.4.2013 al 10.10.2013 (cfr. visura Parte_6
storica di detta società di cui all'allegato n. 15 dell'atto di citazione del primo grado), società quest'ultima che ha la sede legale in Avellino alla via Fratelli
Ciocca n. 12, presso lo studio commerciale e il seguente indirizzo Persona_2
pec della società: chiaramente riferibile alla Email_1 stessa persona fisica.
Le emergenze della prova testimoniale espletata (cfr. dichiarazioni testimoniali di e rese rispettivamente alle Testimone_4 Testimone_5 udienze del 3.4.2018 e del 29.10.2018) sono avvalorate dalle risultanze documentali attraverso cui è stato appurato che il dott. ha Persona_2
presenziato numerose udienze dei giudizi interessanti “L'INTEGRASTORE di
” e la società unipersonale all'epoca di Parte_5 Parte_6 Pt_5
, e finanche interloquito personalmente, alla presenza degli avvocati
[...]
delle parti in causa ( Filippo Freda), con la signora CP_10 Parte_8
socia della formulando una proposta transattiva a definizione CP_1
- 27 - dell'intero complesso contenzioso in essere tra la da una parte, e CP_1
e la dall'altra. Parte_5 Parte_6
In tal senso, quindi, il motivo con cui le appellanti hanno smentito le risultanze della prova testimoniale solo in ragione dei rapporti di parentela dei testimoni con i legali rappresentanti della appare destituito di fondamento CP_1
laddove le surriferite circostanze sono state confortate da elementi dello stesso segno, desumibili dalla documentazione depositata in atti, affatto considerata con il motivo in esame.
E ancora le appellanti assumono che “La circostanza che la Parte_3
abbia rivenduto l'immobile alla dopo soli 38 giorni dall' acquisto […]
[...] Parte_1
potrebbe avere una forza indiziaria soltanto se si fosse dimostrato che la
[...] avesse conosciuto che di lì a poco (ma trascorre in realtà oltre un anno) Parte_3 sarebbe stata destinataria di una azione giudiziale da parte dei creditori della Pt_5 per cui in assenza di siffatta prova “costituisce sicuramente una praesumptio de praesumpto”.
La circostanza indicata della vicinanza temporale dei due atti di compravendita
è stata valorizzata dal giudice di prime cure unitamente al rilievo che la successiva compravendita è stata effettuata in favore della “ di cui era Pt_1
legale rappresentante, amministratore e socio unico, senza che, Controparte_6 però, le appellanti abbiano censurato la valutazione così come complessivamente operata ma solo per una parte. In tal senso la censura diventa inammissibile;
invero, il vaglio delle molteplici doglianze svolte dalle appellanti va operato ricordando che il requisito della specificità dei motivi di appello, prescritto dall'art. 342 c.p.c., non può essere definito in via generale ed assoluta, ma deve essere correlato alla motivazione della sentenza impugnata, nel senso che la manifestazione volitiva dell'appellante deve essere formulata in modo da consentire di individuare con chiarezza le statuizioni investite dal gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione, e deve, quindi, contenere l'indicazione, sia pure in forma succinta, degli errores attribuiti alla sentenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di quest'ultima. Ne consegue che la confutazione del suindicato elemento indiziario non può che
- 28 - essere dichiarato inammissibile perché non coglie le ragioni che sorreggono sul punto la sentenza oggetto dell'impugnazione.
Le appellanti sostengono, altresì, in merito alla “circostanza che la fosse Pt_1 partecipata ed amministrata dalla Sig.ra suocera della debitrice e che CP_6 Pt_5 la avesse un capitale sociale di soli Euro 10.000,00” che “il giudice non Parte_1 chiarisce e non dichiara come, anche solo presuntivamente, la Sig.ra avrebbe CP_6 conosciuto della situazione debitoria della nuora, ma lo assume come dato certo” e osservano che “nuora e suocera non sono parenti ma meri affini, rapporto troppo debole per dotare di gravità e precisione una presunzione semplice, peraltro mai dichiarata”. In merito all'ulteriore rilievo secondo cui “la ha già Pt_1
ampiamente dedotto in merito al fatto che molto tempo prima della notifica dell'atto di citazione, la aveva ceduto la sua intera partecipazione sociale e CP_6
l'amministrazione della alla Sigra la quale ha indirettamente ed Parte_1 Pt_7 ulteriormente subacquistato i diritti sull'immobile” si rimanda alle successive considerazioni della Corte espresse con la disamina del motivo che si è incentrato unicamente sulla dirimenza di detta circostanza di fatto.
Ebbene, il rapporto di affinità tra e Parte_5 Controparte_6
(legale rappresentante, amministratore e socio unico della , madre di Parte_1
, in ordine al quale già si è diffusamente suesposto circa la Persona_2 conoscenza delle vicende della , rappresenta certamente un elemento di Pt_5
vicinanza tra i tre soggetti interessanti le due compravendite immobiliari e, quindi, assume carattere indiziario circa la reale volontà delle parti di non far uscire l'immobile dal patrimonio della . Pt_5
Sempre allo stesso fine non può non evidenziarsi come la è stata Parte_1 costituita soltanto in data 25.7.2012 ed iscritta presso la Camera di Commercio di Avellino in data 1°.
8.2012 ossia poco più di un mese prima della seconda compravendita avvenuta con atto del 13.9.2012 e ha sede legale presso lo studio commerciale del dott. (cfr. visura camerale di cui Persona_2
all'allegato n. 16 dell'atto di citazione del primo grado del giudizio) al pari della sua dante causa.
- 29 - Di poi, a conferma del rapporto sussistente tra e Parte_5 CP_6
ricorre la circostanza, documentalmente provata, per cui in data
[...]
31.7.2012, con atto autenticato nelle firme sempre dal Notaio Persona_1
(repertorio n. 45704, raccolta 18.774), la prima ha concesso in pegno alla seconda le quote di partecipazione all'intero capitale della società (cfr. Parte_6
atto di costituzione di pegno di cui all'allegato n. 15 dell'atto di citazione del primo grado del giudizio) a fronte di un mutuo a titolo gratuito per l'importo di
€ 25.000,00 che la avrebbe concesso alla con assegno CP_6 Pt_5 dell'11.7.2012.
Infine, le appellanti quanto all'ultimo elemento indiziario rappresentato dall'assenza di pagamento del prezzo sostengono che il prezzo stabilito nel primo atto di compravendita da corrispondersi entro la data 13.9.2012 è stato regolarmente pagato dalla a attraverso Parte_3 Parte_5
l'accollo del debito da parte della società acquirente della seconda compravendita che rappresenta uno strumento lecito di estinzione delle obbligazioni;
aggiungono che “il fatto che il prezzo non sia stato ancora pagato non dimostra in alcun modo che le parti di un contratto non ne volessero alcun effetto”.
Il motivo appare inammissibile alla luce della articolata motivazione contenuta sul punto nella sentenza impugnata con cui il Tribunale ha evidenziato che nella prima compravendita non vi sia stata la corresponsione del prezzo che l'acquirente si impegna a versare, senza interessi, entro il 31.12.2012 senza che la venditrice chiedesse alcuna garanzia a tutela del pagamento del prezzo e non rinunciasse all'ipoteca legale, oltre a dispensare il notaio dall'eseguire le ispezioni catastali, ipotecarie ed urbanistiche nonostante l'immobile avrebbe dovuto essere sicuramente alienato in ragione dell'attività svolta dalla società acquirente. Anche per la seconda compravendita il giudice di prime cure ha sottolineato la mancata prova della corresponsione del prezzo convenuto in €
200.000,00 laddove si dichiara la corresponsione di € 20.000,00 a mezzo di n. 4 assegni bancari ciascuno dell'importo di € 5.000,00 e la previsione per i restanti
€ 180.000,00 della corresponsione dalla società acquirente a mezzo di accollo del debito di pari importo a carico della società venditrice nascente dal
- 30 - precedente atto di compravendita del 7.8.2012, con dichiarazione del 20.9.2012 di di adesione all'accollo del debito da parte della e Parte_5 Parte_1
di liberazione della viene, quindi, correttamente Parte_3 osservato che non risulta nemmeno provato il pagamento della somma di €
20.000,00 e il relativo incasso non essendo sufficiente a tal fine la menzione nell'atto notarile degli assegni bancari quanto piuttosto l'effettivo incasso da parte della affatto provato, “né tale prova deriva dalla Parte_3
quietanza liberatoria sottoscritta e rilasciata dalla alla in data Pt_5 Pt_1
10.04.2013, trattandosi di documento assolutamente inopponibile al creditore”.
Ebbene detta articolata motivazione non appare efficacemente censurata dalle appellanti che si limitano a richiamare le difese articolate nel primo grado del giudizio senza affatto confrontarsi con le ragioni della decisione che devono, sul punto, ritenersi coperte da giudicato. Invero, la giurisprudenza della Suprema
Corte ha ritenuto inammissibile l'appello nel quale le doglianze proposte dall'appellante “non dialoghino” con la pronuncia di primo grado perchè le deduzioni sono del tutto inconferenti rispetto al decisum e non risultano pertinenti rispetto alle soluzioni accolte dal primo giudice (cfr. in questi termini
Cass. n. 21824/2019 e, di seguito solo di recente, Cass. 35029/2023).
Eppure ove l'azione di simulazione si fondi su elementi presuntivi che, in ottemperanza all'art. 2697 c.c., indichino il carattere fittizio dell'alienazione,
l'acquirente ha l'onere di provare l'effettivo pagamento del prezzo, potendosi, in mancanza, trarre elementi di valutazione circa il carattere apparente del contratto nei confronti del terzo che, conseguentemente, può fornire la prova della simulazione "senza limiti", ex art. 1417 c.c., e, quindi, sia a mezzo di testimoni, sia a mezzo di presunzioni.
Sempre con il dodicesimo motivo le appellanti censurano la decisione impugnata laddove il giudice di prime cure non ha fondato la sua decisione sulla base di presunzioni gravi, precisi e concordanti o, per meglio dire, avendo fatto ricorso alle presunzioni, nel risalire dal fatto noto a quello ignoto, avrebbe dovuto rendere apprezzabili i passaggi logici posti a base del proprio
- 31 - convincimento laddove, invece, ha omesso qualsivoglia attività sotto il cennato profilo.
Ma il Tribunale risulta aver correttamente richiamato i limiti dell'onere probatorio incombente sulla società istante e specificato che "L'attrice ha la posizione di terza rispetto all'accorso simulatorio, per cui non è soggetta ad alcuna limitazione probatoria, ma può avvalersi di qualsiasi mezzo, incluse le presunzioni”
Ai fini dell'accoglimento della propria domanda, il creditore o il terzo non soffre alcun limite a livello probatorio (art. 1417 c.c.), di talché la sussistenza di un accordo simulatorio può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni semplici: “rientra nei compiti del giudice del merito la ricerca e la valutazione in termini di idoneità degli elementi presuntivi a consentire illazioni che ne discendano secondo il criterio dell'id quod plerumque accidit;
i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza, richiesti dalla legge, devono essere ricercati in relazione al complesso degli indizi, soggetti a una valutazione globale, e non con riferimento singolare a ciascuno di questi, pur senza omettere un apprezzamento così frazionato al fine di vagliare preventivamente la rilevanza dei vari indizi, di individuare quelli ritenuti significativi e da ricomprendere nel suddetto contesto articolato e globale” (cfr.
Cass. 26 novembre 2008 n. 28224 e Cass. 6 febbraio 2014 n.2725).
Ancora più precisamente è stato affermato (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23201 del
13/11/2015) che “il giudice, chiamato a esercitare la sua discrezionalità nell'apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti, deve esplicitare in maniera particolarmente chiara il criterio logico posto a base della selezione degli indizi e le ragioni del suo convincimento, tenendo conto che il relativo procedimento è necessariamente articolato in due momenti valutativi: occorre, invero, in primo luogo, una valutazione analitica degli elementi offerti, per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria;
successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutte le emergenze così isolate, per accertare se esse siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente una o alcune soltanto di esse”.
- 32 - Ebbene, deve ritenersi che le argomentazioni del giudice di prime cure unitamente alle ulteriori considerazioni sopra esposte rispondano appieno al percorso interpretativo degli elementi indiziari offerto dalla Suprema Corte, elementi indiziari che, nel caso di specie in misura numerosa, depongono nel senso della natura fittizia delle due compravendite impugnate, primo fra tutti il mancato pagamento del prezzo e la mancata disponibilità in capo all'acquirente dell'immobile acquistato, così come, dal suo canto, la seconda dante causa non ha mai promosso alcuna attività o azione per ottenere il pagamento del prezzo dell'immobile.
Ritornando a esaminare i motivi di gravame nell'ordine indicato dalle appellanti con il settimo si censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale, accogliendo la domanda dell'attrice, ha dichiarato la nullità per simulazione assoluta degli atti di compravendita piuttosto che limitarsi a dichiararli inopponibili e, quindi, inefficaci;
precisano a conforto di detta conclusione che
“Il contratto simulato non può in alcun modo essere identificato con il contratto nullo, perché il contratto simulato è un contratto “finto”, mentre il contratto nullo è un contratto “vero”, che a causa di un vizio intrinseco, impedisce alle parti di raggiungere lo scopo che si erano proposte”. Aggiungono ancora che la nullità del contratto simulato può essere ricondotta unicamente all'art. 1418 c.c., ovvero al caso in cui le parti, con la simulazione assoluta, tendono (ma non è il caso di specie) ad uno scopo illecito, a frodare i terzi o a eludere disposizioni di legge imperative e nella sentenza appellata non si rinviene l'accertamento di alcuna delle cause di nullità previste dall'art. 1418 c.c. e che la differenza tra una pronuncia rispetto all'altra non è di poco conto riguardo alle conseguenze siccome il contratto nullo è invalido e inefficace in termini assoluti e non produce alcun effetto, mentre, il contratto valido e relativamente inefficace, come quello simulato, non produce effetti soltanto nei confronti di determinati soggetti.
Il motivo non è fondato dovendosi osservare che la simulazione assoluta, costituendo motivo di nullità del negozio per difetto di causa, è rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 1421 c.c. (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 19097 del
06/07/2021 e Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. 7459 del 26/03/2018); secondo
- 33 - l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità l'accertata simulazione assoluta dei negozi o contratti ne determina la loro nullità per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo (cfr. Cass. n.
677/1979; Cass. n. 32/1985 e Cass. n. 11372/2005) e tale orientamento trova conforto anche in autorevole dottrina, secondo cui la nullità del negozio simulato conseguirebbe alla mancanza della causa, avendo l'accordo simulatorio la funzione di eliminare la causa del contratto simulato e di determinare così una situazione di apparenza.
Appare conseguentemente infondato il successivo ottavo motivo con cui le appellanti sostengono che l'art. 2655 c.c. contiene un elenco tassativo delle dichiarazioni annotabili in margine alla trascrizione o iscrizione degli atti senza fare alcun riferimento alla dichiarazione di simulazione (artt. 1414, 1415, 1416 e
1417 c.c.) quanto piuttosto ad altre tipologie, tra cui la dichiarazione di nullità per cui il giudice di prime cure, nel disporre l'annotazione della decisione ai sensi dell'art. 2655 c.c., ha violato la legge non ricorrendo una ipotesi di nullità del contratto simulato ma unicamente di inefficacia.
Basta al riguardo richiamare una recente sentenza della Suprema Corte (Cass.
Sez. 1 - , Sentenza n. 20736 del 22/07/2025) che, nel valutare gli effetti della annotazione della sentenza che ha dichiarato la simulazione assoluta di un atto di vendita, precedentemente trascritto e priva di una precedente trascrizione della relativa domanda giudiziale, ha affermato che “L'annotazione, a norma dell'art. 2655 c.c., della sentenza di declaratoria di nullità, di annullamento, risoluzione, rescissione, revocazione, etc., dell'atto trascritto o iscritto costituisce, infatti, una formalità, avente un'autonoma rilevanza rispetto alla (solo eventuale) trascrizione della relativa domanda giudiziale, che svolge una funzione dichiarativa - e non di mera pubblicità-notizia (come quella prevista dall'art. 2654 c.c.) - rendendo la sentenza passata in giudicato annotata a margine dell'atto trascritto opponibile ai terzi, seppur con effetto ex nunc, e non ex tunc, come avverrebbe in caso di preventiva trascrizione della domanda giudiziale”. La Suprema Corte ha ancora più specificamente precisato che “L'applicazione alla sentenza di accertamento della simulazione assoluta dell'istituto dell'annotazione della sentenza ex art. 2655 c.c. è
- 34 - conseguenza del rilievo che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass.
n. 7459/2018; conf. 9401/ 2016; Cass. 117/2024; Cass. 11372/2005 Cass. 677/1979;
Cass. 32/1985), l'accertamento della simulazione assoluta determina la nullità del negozio o del contratto, per anomalia della causa rispetto allo schema tipico che ne giustifica il riconoscimento normativo, con la conseguenza che la sentenza di declaratoria della simulazione assoluta rientra, a pieno titolo, tra le sentenze di dichiarazione della nullità dell'atto disciplinate dall'art. 2655 c.c.”.
Con il nono motivo le appellanti censurano la sentenza nella parte in cui il
Tribunale ha utilizzato le prove per presunzioni e testimoniali per dichiarare la simulazione assoluta del secondo atto di compravendita facendo erronea applicazione dell'art.1417 c.c. che, invece, avrebbe dovuto trovare applicazione solo per il primo atto di compravendita.
Il motivo è infondato alla luce delle superiori considerazioni svolte con la disamina del dodicesimo motivo di appello potendosi solo sinteticamente affermare che ai fini dell'accoglimento della propria domanda, il creditore o il terzo non soffre alcun limite a livello probatorio (art. 1417 c.c.), di talché la sussistenza di un accordo simulatorio può essere raggiunta anche a mezzo di presunzioni semplici.
Con il decimo e undicesimo motivo le appellanti sostengono la nullità della sentenza nella parte in cui è stata dichiarata la nullità per simulazione del secondo atto di compravendita senza rilevare che i diritti sull'immobile erano stati ulteriormente subacquistati da socia unica ed Parte_7
amministratrice unica della e senza accertare e dichiarare Parte_1
preventivamente la sua mala fede. Precisano, poi, che alla data di notifica dell'atto di citazione, e ancora prima dal 18 giugno 2013, detta società era interamente partecipata da , la quale rivestiva dal 19 giugno Parte_7
2013 anche la carica di amministratrice unica, ovvero, nella sostanza, era di fatto la proprietaria della società, avendo acquistato tutte le quote sociali dalla precedente socia ed amministratrice unica, Controparte_6
I motivi appaiono del tutto infondati alla luce della semplice considerazione che siffatta vicenda societaria è intervenuta in un momento successivo alla
- 35 - stipulazione del secondo atto di compravendita per cui l'indagine giudiziale è stata correttamente svolta con riferimento a che, in detta Controparte_6
epoca, rivestiva la carica di legale rappresentante, amministratore e socio unico della Va, comunque, considerato che, contrariamente all'assunto Parte_1
difensivo delle appellanti, la cessione delle azioni o delle quote di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta (cfr. Cass. Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 11076 del 27/4/2025).
Peraltro, in base a una giurisprudenza consolidata, cui si intende dare continuità, il contratto di trasferimento di quote di partecipazione relativo a una società, indipendentemente dall'eventuale esistenza di immobili nel patrimonio di questa, non richiede nè ad substantiam nè ad probationem la forma scritta, la quale non è dunque necessaria per la validità ed efficacia della cessione tra le parti (in tema di società a responsabilità limitata: Cass. 11 marzo 2003, n. 3556;
Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23203; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25626; con riferimento alla società di persone: Cass. 28 febbraio
1998, n. 2252; Cass. 10 maggio 2010, n. 11314). Infatti, la detta cessione non comporta un trasferimento, dal socio cedente a quello cessionario, dei diritti immobiliari, i quali restano, viceversa, nella titolarità della società, che non è parte del negozio di cessione. Invero, la cessione della quota sociale non attribuisce al socio subentrato la proprietà di una porzione dei beni della società, ma gli attribuisce una quota del relativo patrimonio, comprensivo delle passività, dei crediti, dei rischi, della esposizione per le obbligazioni già contratte, nonché dei poteri di indirizzo e gestione dei programmi societari con le relative aspettative.
Rimangono inevitabilmente assorbiti il tredicesimo e il quattordicesimo motivo riguardanti l'infondatezza della domanda revocatoria, da considerarsi assorbita in ragione dell'accoglimento della domanda di simulazione assoluta, e la condanna alle spese di giudizio, che deve rimanere ferma in ragione della soccombenza delle appellanti nei confronti della mentre va CP_1
- 36 - riformata nei confronti della in ragione del rigetto della Controparte_3
domanda da quest'ultima avanzata.
Per mera completezza espositiva va aggiunto che secondo la Suprema Corte
“L'azione di simulazione (assoluta o relativa) e quella revocatoria, pur diverse per contenuto e finalità, possono essere proposte in via alternativa o subordinata nello stesso giudizio, con la differenza che, nel primo caso, l'attore rimette al potere discrezionale del giudice l'inquadramento della pretesa fatta valere sotto una species iuris piuttosto che
l'altra, mentre, nel secondo, richiede espressamente che il giudice prima valuti la possibilità di accogliere una domanda e, solo nell'eventualità in cui questa risulti infondata (o, comunque, da rigettare), esamini l'altra” (cfr. Cass. Civ. 7121/2024) e il
Tribunale, avendo accolto la domanda di simulazione assoluta, ha evidentemente ritenuto assorbita quella revocatoria proposta in via subordinata.
Sempre in ordine al merito della controversia va osservato che nel corso del giudizio le appellanti hanno eccepito la prescrizione nel corso del giudizio della pretesa creditoria della sebbene detta eccezione non sia stata CP_1
reiterata con gli scritti ex art.190 c.p.c. val la pena evidenziare, oltre che la tardività di detta eccezione, anche la infondatezza posto che la proposizione dell'azione di simulazione assoluta o revocatoria, al fine di garantire la soddisfazione di un diritto di credito risarcitorio produce, ai sensi degli art. 2943 e 2945 c.c., l'effetto interruttivo-sospensivo della prescrizione di tale diritto.
Con il quindicesimo e ultimo motivo le appellanti lamentano la condanna in solido al pagamento delle spese di giudizio in favore della laddove CP_1
“In caso di litisconsorzio facoltativo, come quello di specie, la condanna solidale alle spese di giudizio può avvenire unicamente se sussiste una obbligazione solidale o indivisibile ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c.” posto che “per il rapporto giuridico oggetto della prima compravendita bisogna risolvere la questione della simulazione dell'atto, mentre per la seconda compravendita 94 bisogna risolvere la questione della mala fede della subacquirente e degli ulteriori successivi subacquirenti e quindi della opponibilità a costoro della precedente e preventiva questione”.
- 37 - Ritenuta infondata la seconda parte del motivo per tutte le ragioni già suesposte, va confermata la condanna in solido delle tre parti convenute in giudizio in quanto partecipanti alle due compravendite, oggetto della domanda di simulazione assoluta, posto che la Suprema Corte ha da tempo stabilito che la comunanza di interessi che giustifica, ai sensi dell'art. 97, 1° comma, secondo periodo, cod. proc. civ. la condanna alle spese in via solidale di più soccombenti che non siano legati fra loro da un rapporto sostanziale indivisibile o solidale, può ravvisarsi anche in una convergenza di atteggiamenti difensivi, quando esista una sostanziale identità delle questioni dibattute tra le parti nel processo
(Cass. nn. 16116/2024, 9876/2018, 20916/2016, 16056/2015, 17281/2011).
Nel caso concreto le tre parti convenute hanno assunto la medesima posizione difensiva così che ciascuna di esse deve ritenersi parte soccombente, con conseguente ripartizione solidale delle spese ex art. 97 c.p.c.; a ciò aggiungendosi che la aveva spiegato una domanda riconvenzionale, Parte_1
dichiarata inammissibile, che giustifica ulteriormente la regola suddetta e che il diverso minimo valore di ciascun atto di compravendita non influisce sul valore della controversia ai fini dello scaglione applicabile.
Le spese di lite del presente grado di giudizio vengono poste a carico della in ragione del rigetto della sua domanda e liquidate nei Controparte_3 minimi tariffari tenuto conto della semplicità della questione giuridica esaminata in merito all'intervento mentre quelle nei rapporti tra le appellanti principali e la seguono la soccombenza anche nel presente grado di CP_1
giudizio e vengono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata e con riduzione del 30% ex art. 4, comma
4, D.M. 55/2014 e, quindi, con l'aumento per la presenza di più parti aventi la stessa posizione processuale, ex art. 4, comma 2, D.M. cit. (Cass. 10367/2024).
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da Parte_1 Parte_3
e da nei confronti di e della e
[...] Parte_5 CP_11 Controparte_3
- 38 - sull'appello incidentale avanzato dalla avverso la sentenza n. CP_11
566/2020 del Tribunale di Avellino pronunciata in data 13 marzo 2020, così provvede:
a) accoglie l'appello principale per quanto di limitata ragione proposto da e e integralmente Parte_1 Parte_3 Parte_5
l'appello incidentale della nei confronti della CP_11 Controparte_3
e, per l'effetto, rigetta la domanda avanzata dalla con Controparte_3
atto di intervento del 3.2.2015;
b) compensa le spese del primo grado del giudizio tra e la Controparte_3
la e;
Parte_1 Parte_3 Parte_5
c) rigetta, per il resto, l'appello principale e conferma la sentenza impugnata per le rimanenti statuizioni;
d) condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_3 del giudizio in favore della che liquida in complessivi € CP_11
7.160,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e
CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
e) condanna al pagamento delle spese del presente grado Controparte_3
del giudizio in favore delle appellanti principali che liquida in complessivi € 8.019,20 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario;
f) condanna la la e al Parte_1 Parte_3 Parte_5
pagamento delle spese del presente grado del giudizio in favore della che liquida in complessivi € 16.035,04 per compensi CP_11
professionali, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge con attribuzione in favore del procuratore anticipatario.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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