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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 09/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 9.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 334 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Concetta Rosa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Carmine n. 92;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.1.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza e/o dei benefici correlati a un'invalidità di grado non inferiore al 67%;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare richieste ai fini dell'erogazione delle invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il suo motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice Parte_1
del lavoro, perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica,
accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al 74% (o, in subordine, al 67%) a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 24.1.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, espletata una nuova consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente e ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che saranno di seguito illustrati.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. aveva invocato una declaratoria di Parte_1
accertamento della sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al 74% (o, in via gradata, al 67%) a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa. In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate al ricorrente comportavano un grado di invalidità pari al 58%, inferiore al limite fissato dalla legge ai fini dell'erogazione delle invocate provvidenze assistenziali.
Orbene, il c.t.u. dott. , specialista in medicina legale e delle Persona_1
assicurazioni - nominato in questa fase a seguito dei rilievi, meritevoli di attenzione, sollevati dal ricorrente -, è pervenuto, all'esito dell'esame clinico ed anamnestico del e dopo aver valutato l'ulteriore documentazione Parte_1
sanitaria da lui prodotta, a diverse conclusioni.
Il consulente tecnico ha in particolare affermato, nella relazione trasmessa in via telematica, che il predetto risulta affetto da: “Sindrome delle apnee
ostruttive del sonno. Diabete mellito tipo 2. Ipertensione arteriosa. Sindrome
ansioso - depressiva. Artrosi polidistrettuale”.
Ha poi aggiunto che tali patologie hanno comportato, tenuto conto della loro progressione evolutiva e alla luce delle indicazioni tabellari fornite dal D.M. del
5.2.1992 (ed applicando la formula a scalare suggerita dal citato D.M.) il raggiungimento di un grado di invalidità pari al 67%.
La diagnosi e le considerazioni medico-legali del consulente nominato in questa fase sono condivise in pieno dal giudicante, perchè suffragate da ogni necessario accertamento clinico e specialistico ed immuni da vizi logici o tecnici. Di conseguenza, in parziale accoglimento del ricorso, deve dichiararsi che
è invalido civile nella misura del 67%. Parte_1
In considerazione della fondatezza solo parziale della pretesa azionata dal ricorrente (volta ad ottenere, in via principale, l'accertamento della sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al 74%), vanno compensate per intero tra le parti in causa le spese del giudizio, mentre vanno poste a definitivo carico dell' le spese della nuova consulenza tecnica d'ufficio CP_1
espletata in questa fase, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 334 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è invalido Parte_1
civile nella misura del 67%;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese di c.t.u.
Salerno, 9.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro dott. Romano Gibboni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 9.1.2025, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 334 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv. Concetta Rosa, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in
Salerno, alla via Carmine n. 92;
Ricorrente
E
- in Controparte_1
persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Lelio Maritato, con il quale è elettivamente domiciliato in Salerno, al corso Garibaldi n. 38, presso l'Avvocatura Distrettuale CP_1
Resistente
OGGETTO: Invalidità civile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 20.1.2024 esponeva: Parte_1
- che aveva presentato un ricorso per ottenere, ex art. 445 bis cod. proc. civ.,
l'accertamento del proprio stato invalidante ai fini del conseguimento dell'assegno mensile di assistenza e/o dei benefici correlati a un'invalidità di grado non inferiore al 67%;
- che il giudice aveva conferito al consulente tecnico l'incarico di accertare la sussistenza delle condizioni sanitare richieste ai fini dell'erogazione delle invocate prestazioni assistenziali;
- che, depositata la relazione di c.t.u., egli aveva espresso il suo motivato dissenso, ai sensi del 4° comma della citata disposizione.
Tanto premesso, il adiva il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice Parte_1
del lavoro, perché, verificate le incongruità della consulenza tecnica,
accertasse e dichiarasse la sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al 74% (o, in subordine, al 67%) a far tempo dalla data di presentazione della domanda amministrativa, con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 24.1.2024 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Instauratosi il contraddittorio, l contestava l'avverso dedotto, riportandosi CP_1
alle argomentazioni in precedenza esposte.
Indi, espletata una nuova consulenza tecnica medico-legale sulla persona del ricorrente e ricevute le note di trattazione scritta a firma dei procuratori delle parti, il giudice decideva la controversia dando comunicazione, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta nei limiti che saranno di seguito illustrati.
Rileva il giudicante che con il ricorso introduttivo del giudizio ex art. 445 bis cod. proc. civ. aveva invocato una declaratoria di Parte_1
accertamento della sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al 74% (o, in via gradata, al 67%) a partire dalla data di presentazione della domanda amministrativa. In tale contesto, il consulente tecnico nominato dall'adito giudice aveva affermato che le infermità riscontrate al ricorrente comportavano un grado di invalidità pari al 58%, inferiore al limite fissato dalla legge ai fini dell'erogazione delle invocate provvidenze assistenziali.
Orbene, il c.t.u. dott. , specialista in medicina legale e delle Persona_1
assicurazioni - nominato in questa fase a seguito dei rilievi, meritevoli di attenzione, sollevati dal ricorrente -, è pervenuto, all'esito dell'esame clinico ed anamnestico del e dopo aver valutato l'ulteriore documentazione Parte_1
sanitaria da lui prodotta, a diverse conclusioni.
Il consulente tecnico ha in particolare affermato, nella relazione trasmessa in via telematica, che il predetto risulta affetto da: “Sindrome delle apnee
ostruttive del sonno. Diabete mellito tipo 2. Ipertensione arteriosa. Sindrome
ansioso - depressiva. Artrosi polidistrettuale”.
Ha poi aggiunto che tali patologie hanno comportato, tenuto conto della loro progressione evolutiva e alla luce delle indicazioni tabellari fornite dal D.M. del
5.2.1992 (ed applicando la formula a scalare suggerita dal citato D.M.) il raggiungimento di un grado di invalidità pari al 67%.
La diagnosi e le considerazioni medico-legali del consulente nominato in questa fase sono condivise in pieno dal giudicante, perchè suffragate da ogni necessario accertamento clinico e specialistico ed immuni da vizi logici o tecnici. Di conseguenza, in parziale accoglimento del ricorso, deve dichiararsi che
è invalido civile nella misura del 67%. Parte_1
In considerazione della fondatezza solo parziale della pretesa azionata dal ricorrente (volta ad ottenere, in via principale, l'accertamento della sussistenza di uno status invalidante in misura non inferiore al 74%), vanno compensate per intero tra le parti in causa le spese del giudizio, mentre vanno poste a definitivo carico dell' le spese della nuova consulenza tecnica d'ufficio CP_1
espletata in questa fase, liquidate come da separato decreto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Salerno, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 334 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 promosso da contro l Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così Controparte_1
provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, dichiara che è invalido Parte_1
civile nella misura del 67%;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio;
3) provvede come da separato decreto in ordine alle spese di c.t.u.
Salerno, 9.1.2025.
Il Presidente della Sezione Lavoro dott. Romano Gibboni