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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 15/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, Dott.ssa Fabrizia di Palma, in funzione di Giudice del lavoro, all'odierna udienza, a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter, c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7045/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: invalidità civile
TRA
, nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa, come Parte_1
in atti, dall'Avv.to Pasquale Guastafierro, presso il cui studio elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Alessandro Funari CP_1
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 07.12.2023, parte istante ha introdotto giudizio di merito volto alla formulazione di contestazioni rispetto alle conclusioni cui era pervenuto il CTU nominato nel giudizio recante R.G. n. 2637/2023 ed avente ad oggetto istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti la pretesa fatta valere
(assegno di invalidità civile ex L.118/71).
Costituitosi, l ha contestato le conclusioni di parte avversa in ordine alla specificità CP_1
dei motivi di contestazione, alla fondatezza della domanda nonché in riferimento al merito della pretesa.
Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo.
L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità.
A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni,
o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete.
Inoltre, la specificità dei motivi di contestazione alla C.T.U. deve essere intesa come una esplicitazione delle ragioni della contestazione (esplicitazione dell'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e, conseguentemente, il riconoscimento di quanto richiesto.
Ne deriva che la parte ricorrente, in sede di opposizione ad A.T.P., non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente, ma è tenuta, in ossequio al principio di specificità, ad indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo, facendo riferimento, nel ricorso, ai passaggi salienti e non condivisi della relazione peritale e riportando il contenuto specifico delle critiche mosse agli stessi, in modo tale da consentire l' apprezzamento dell' incidenza causale dell'errore in cui sarebbe incorso il consulente tecnico d' ufficio.
Nel caso di specie il detto requisito è soddisfatto.
Quanto al merito della domanda, va rilevato che le censure mosse dalla parte ricorrente alla consulenza tecnica espletata nel giudizio di ATP sono destituite di fondamento.
Ed infatti, da un'attenta lettura del detto elaborato peritale - corretto dal punto di vista logico e tecnico, pertanto, pienamente condiviso da questo Tribunale - emerge in tutta evidenza che il consulente tecnico, nel valutare il complesso morboso da cui parte istante è affetta, lo ha considerato nella sua globalità motivando ampiamente sulle generali condizioni della parte e, contrariamente a quanto apoditticamente sostenuto in ricorso, formulando considerazioni medico-legali precise ed esaustive. In effetti le critiche alla CTU sono il frutto di divergenti valutazioni medico-legali, espresse in modo tale da non essere suffragate da elementi obiettivi, documentali o logici idonei a porre in dubbio le convincenti valutazioni e conclusioni cui è pervenuta la CTU disposta in precedenza.
In particolare, il consulente tecnico nominato in fase di atp, sulla scorta dell'esame obiettivo, della storia clinica e della documentazione sanitaria in atti, ha formulato la seguente diagnosi:
“Esiti di pregressa isterectomia. Ipoacusia di grado lieve. Obesità di grado avanzato con artrosi polidistrettuale e prevalentemente alle ginocchia ed al rachide lombosacrale.
Pregressa meniscectomia sinistra per via artroscopica”.
Così descritto il quadro diagnostico, il c.t.u. ha esaminato le singole patologie attribuendo a ciascuna di esse una percentuale invalidante in base alle indicazioni delle Tabelle di legge di cui al D.M. 5/2/1992.
Nel dettaglio, il perito ha svolto le seguenti considerazioni medico-legali:
“In merito alla patologia dell'apparato uditivo va detto che l'ipoacusia prevalentemente a destra è di grado minimo per cui non solo non è protesizzabile ma non si appalesa come deficit uditivo percentualizzabile.
In merito alla patologia metabolica va detto che la perizianda presenta un grado marcato di obesità rientrando nell' obesità di 2° grado ( IMC = 38 ). Tale patologia provoca una grave ripercussione sull' apparato osteoarticolare e sul sistema linfatico. Cod.7105
In merito alla patologia artrosica vi sono i segni di compromissione a livello delle ginocchia con gonartrosi marcata e necessità di intervenire chirurgicamente per via artroscopica a sinistra per effettuare meniscectomia. Ciò ha ridotto notevolmente la flessoestensione delle gambe. Così come anche i movimenti del rachide lombosacrale sono ridotti con segni di artrosi lombosacrale. La deambulazione è autonoma ma con aiuto di bastone per la riferita instabilità. Mantenuta la stazione eretta autonomamente ma non possibile l' accovacciamento. Presenza di positività alla manovra di Cod. 7010 e Pt_2
7205 per analogia con percentuale del 18% e del 25% ).
Altra compromissione del marcato aumento di peso è quello relativo all'apparato linfatico per la presenza di linfedema che a sinistra presenta il quadro di una elefantiasi.
Per quanto attiene quest' ultima patologia non esiste una cura specifica, definitiva, completamente risolutiva. Questa è una malattia progressiva e debilitante connessa ad una mancanza di drenaggio della linfa sotto la pelle. Il trattamento consiste nell'esercizio fisico, nella mobilizzazione attiva e passiva dell'edema tramite l'elastocompressione e i massaggi.
Percentuale già compresa nel codice dell'obesità.
E per finire la patologia ginecologica. Nel lontano 2010 la si sottopose ad Parte_1
isterectomia per patologia tumorale. Da allora sarebbe residuata incontinenza urinaria.
Non presenti in atti consulenze ginecologiche e/o fisiatriche per la prescrizione di pannoloni.
Cod 9322”.
Nelle sue conclusioni, il consulente tecnico ha ritenuto l'istante invalida nella misura del
67%, negando, pertanto, la sussistenza del requisito sanitario richiesto per il beneficio dell'assegno di invalidità civile.
L'indagine peritale appare poi estremamente completa, precisa e quindi pienamente condivisibile da questo Tribunale, tenuto conto che il ctu ha risposto in maniera dettagliata ed esaustiva a tutte le censure mosse da parte ricorrente, osservando che:
- per quanto riguarda la patologia ginecologica: “Il CTP parla di valutare almeno il 15 %
l'isterectomia fatta in età fertile. Tale intervento chirurgico fu effettuato a 50 anni. Secondo
l'American Society for Reproductive Medicine, la possibilità di concepire spontaneamente all'età di 40 anni è pari al 5% ad ogni ciclo, purché la donna ovuli regolarmente. Si ritiene che a 50 anni la probabilità di essere fertile è vicina allo zero e pertanto il CTU non ha sbagliato nel non dare alcuna percentuale a tale infertilità!!! Il CTU, precisa, comunque, che è stata valutata nella misura dell' 11% la patologia neoplastica a prognosi favorevole;
- Per quanto attiene la patologia di pertinenza ORL ( il deficit uditivo e la otite monolaterale) pur se con metodo concorrente non raggiunge il 10% e quindi non valutabile;
- La patologia cardiovascolare citata dal CTP non è corroborata dalla documentazione clinica. Al giorno 09/01/2023 lo specialista relaziona “ ecg: r.s. a f.c. media di 76 b/m; tracciato normale “. All' ecocardio non vi sono i segni dell'ipertrofia ventricolare sinistra.
Non si riesce, pertanto, a capire come si possa dare una percentuale del 21% con classe II
NYHA ad una patologia cardiovascolare non documentata. Non sarà poi sfuggito al CTP che l'unico farmaco assunto è il propanololo, betabloccante di 1° generazione non più usato per la cura dell'ipertensione ma solo come bradicardizzante in alcune patologie. - Per quanto attiene, poi, la patologia metabolica dell'obesità e la compromissione dell'apparato articolare il CTU precisa che in considerazione dell' IMC elevato il codice
7105 è stato calcolato prevedendo la misura massima del 40%. La patologia artrosica, poi,
a carico del rachide lombare è stata correttamente valutata dal CTU nella misura del 15% in considerazione del fatto che non è un anchilosi del rachide ma vi è solo una riduzione dei movimenti del rachide peraltro complicata dall' obesità già valutata. In merito, poi all' uso del codice 7205 e non del codice 7218 il CTU precisa che era impossibile usare il 7218 in quanto la “rigidità o lassità di ginocchio “non era superiore al 50% e quindi non sarebbe stato corretto usare quel codice. Si è inteso usare “per analogia “il 7205 con percentuale del 25%”.
In definitiva, l'ausiliario del giudice, già in risposta alle osservazioni alla bozza (riproposte nell'odierno ricorso), ha ritenuto motivatamente di non doversi discostare dalle sue precedenti considerazioni medico-legali, confermando, pertanto, la valutazione già espressa.
Da quanto esposto, alla luce della completezza dell'elaborato redatto in sede di atp, discende la non necessità di disporre una nuova CTU nel presente giudizio.
Per completezza si osserva che solo in allegato alle note di udienza, depositate l'11.01.2025, parte istante deposita nuova certificazione medica senza tuttavia dedurne la rilevanza, sotto il profilo medico-legale, e l'incidenza sulla valutazione globale dello stato invalidante.
Orbene, è sufficiente al riguardo rammentare che è principio consolidato quello per cui l'obbligo del giudice del merito di sottoporre a valutazione i dedotti intervenuti aggravamenti o le indicate nuove infermità rilevanti ai sensi dell'art. 149 disp. att. cod. proc. civ. - l'omissione della quale valutazione potrebbe implicare un vizio di motivazione della sentenza impugnata - presuppone, perché possa ritenersi coinvolto un punto decisivo della controversia, che l'assicurato, tenuto a dimostrare la rilevanza degli aggravamenti e delle infermità, abbia prodotto documentazione dalla quale sia desumibile, con presumibile fondatezza, la rilevanza invalidante dei dedotti aggravamenti o nuove infermità; e tale onere non può ritenersi adempiuto mediante la produzione di documentazione che contenga diagnosi prive di ulteriori indicazioni e specificazioni tali da confortare in modo adeguato l'eventuale incidenza invalidante delle affezioni morbose diagnosticate (Cass. n. 6428/1994;
Cass. n. 12187/1995; Cass. n. 4095/1999).
Premesso che l'art. 149 d.a.c.p.c. si applica anche in sede di a.t.p. specie, come nel caso in questione, quando il giudizio di opposizione si basa su documentazione sanitaria sopravvenuta (Cass.30860/19), la Suprema Corte ha ripetutamente affermato (Cass.
C21151/10, Cass.18153/16, Cass.11908/21) che la violazione dell'art. 149 d.a. c.p.c. postula che dinnanzi al giudice di merito non solo sia stato dedotta e provata
l'esistenza dei pretesi aggravamenti delle malattie già valutate, ma siano anche stati forniti elementi adeguati a dimostrare la determinante rilevanza delle nuove patologie
o dei denunciati aggravamenti, in modo da rendere palese che la positiva valutazione dei fatti dedotti avrebbe comportato con certezza la declaratoria del diritto alla prestazione richiesta in giudizio con la decorrenza auspicata (Cass. n. 26373 del 2023).
Diversamente opinando (ritenendo cioè che il giudice debba d'ufficio, anche in assenza di alcuna istanza o deduzione di parte, valutare un eventuale aggravamento delle condizioni dell'istante), in presenza di nuova (e spesso copiosa) documentazione sanitaria si giungerebbe inesorabilmente al rinnovo/integrazione della consulenza tecnica d'ufficio, non disponendo il giudice degli strumenti tecnici per potere valutare, il più delle volte, la reale portata della documentazione prodotta e l'effettiva incidenza sulle condizioni della parte. Il che finirebbe per frustrare la "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, che è alla base dell'introduzione del sistema delineato dall'art. 445 bis cpc (Cass. n. 30869 del 2019).
Ad abundantiam, con riferimento alla documentazione medica depositata in allegato alle note di udienza, giova precisare che il certificato medico del 09.01.2023 risulta già depositato in sede di atp e quindi già debitamente valutato dal consulente tecnico.
Per quanto riguarda, invece, il referto ecodoppler datato 05.04.2023, essendo lo stesso antecedente al deposito del ricorso in opposizione ma prodotto solo in data 11.01.2025, è da considerarsi tardivo e quindi non valutabile dal giudicante.
Conseguentemente, avuto riguardo alla CTU redatta nel giudizio allegato avente ad oggetto
ATP, e condivisibilmente con essa, parte ricorrente va ritenuta invalida nella misura del
67%.
Parte ricorrente va tenuta indenne dal pagamento delle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. nuova formulazione;
le spese di C.T.U. sostenute nel giudizio di ATP, liquidate come da separato decreto, vanno invece poste a carico dell' . CP_1
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, così provvede: 1) rigetta il ricorso;
2) dichiara parte ricorrente non tenuta alla refusione delle spese di lite;
3) le spese di c.t.u. della fase atp, liquidate come da separato decreto, si pongono a carico dell' . CP_1
Si comunichi
Nola, 14.1.25
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Fabrizia Di Palma