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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/12/2025, n. 726 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 726 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SVEVA GUIDI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via F. Geminiani n. 65, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUIGI Parte_2 C.F._2
TAVELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via E. Fermi n. 19, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il figlio , economicamente autosufficiente e convivente con la madre, gestirà in proprio Per_1 direttamente con il padre il proprio rapporto interpersonale con quest'ultimo, stante la sua maggiore età.
3. Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_2 la sua crescita, educazione ed istruzione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Camaiore (LU), Via delle Bocchette n. 8/b.
4. Il figlio , di anni 12, frequenta il secondo anno presso la Scuola Media di Massarosa. Per_2
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con la madre in via Per_2
1 principale e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
6. Il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), somma che verrà versata alla Sig.ra Per_2
a mezzo bonifico bancario intestato alla stessa (Iban Parte_1
[...]), entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di Gennaio 2025. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese dell'udienza di comparizione delle parti.
7. I Sig.ri e si impegnano a corrispondere il 50% ciascuno delle spese straordinarie Pt_1 Pt_2 per il figlio . Per la loro individuazione e per la modalità di rimborso al genitore anticipatario, Per_2 si fa esclusivo riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020 (ed alle eventuali sue future modifiche e/o integrazioni).
8. In ordine all'assegno familiare e/o assegno unico - INPS - relativo al figlio , i coniugi Per_2 concordano che lo stesso venga versato interamente (nella misura del 100%) al sig. . Pt_2
9. I coniugi danno atto della loro attuale autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto disposto ai punti n. 6, 7 e 8 relativi al figlio minore.
10. I coniugi dichiarano di compensare le spese legali del presente procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 7/9/2003, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_1 Per_2
5/5/2012), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 185/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 28/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Massarosa (LU) in data 7/9/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 40, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
AR BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR BO Presidente estensore Dott.ssa Anna Martelli Giudice Dott.ssa Giulia Nicolai Giudice riunito in camera di consiglio in data 3/12/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 28/1/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato SVEVA GUIDI Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via F. Geminiani n. 65, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato LUIGI Parte_2 C.F._2
TAVELLA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Massa (MS), via E. Fermi n. 19, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Il figlio , economicamente autosufficiente e convivente con la madre, gestirà in proprio Per_1 direttamente con il padre il proprio rapporto interpersonale con quest'ultimo, stante la sua maggiore età.
3. Il figlio minore resterà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, che ne cureranno Per_2 la sua crescita, educazione ed istruzione, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Camaiore (LU), Via delle Bocchette n. 8/b.
4. Il figlio , di anni 12, frequenta il secondo anno presso la Scuola Media di Massarosa. Per_2
5. Il padre potrà vedere e tenere con sé quando vorrà, previo accordo con la madre in via Per_2
1 principale e compatibilmente con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche del figlio.
6. Il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento del Parte_2 Parte_1 figlio , la somma mensile di € 300,00 (trecento/00), somma che verrà versata alla Sig.ra Per_2
a mezzo bonifico bancario intestato alla stessa (Iban Parte_1
[...]), entro il giorno 30 di ogni mese, a decorrere dal corrente mese di Gennaio 2025. Tale importo sarà rivalutato annualmente secondo la variazione degli indici Istat prendendo come parametro di riferimento il mese dell'udienza di comparizione delle parti.
7. I Sig.ri e si impegnano a corrispondere il 50% ciascuno delle spese straordinarie Pt_1 Pt_2 per il figlio . Per la loro individuazione e per la modalità di rimborso al genitore anticipatario, Per_2 si fa esclusivo riferimento al Protocollo di Intesa del Tribunale di Lucca del 07.10.2020 (ed alle eventuali sue future modifiche e/o integrazioni).
8. In ordine all'assegno familiare e/o assegno unico - INPS - relativo al figlio , i coniugi Per_2 concordano che lo stesso venga versato interamente (nella misura del 100%) al sig. . Pt_2
9. I coniugi danno atto della loro attuale autosufficienza economica e rinunciano reciprocamente al contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro, salvo quanto disposto ai punti n. 6, 7 e 8 relativi al figlio minore.
10. I coniugi dichiarano di compensare le spese legali del presente procedimento».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 7/9/2003, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e (nato il Per_1 Per_2
5/5/2012), ancora minorenne - hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte. Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 185/2025 del 12/3/2025, pubblicata il 28/3/2025 e passata in giudicato in data 3/11/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate. Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del 3/12/2025. Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
2 La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in Massarosa (LU) in data 7/9/2003, debitamente trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 40, Parte 2, Serie A, dell'Anno 2003; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 3/12/2025.
Il Presidente estensore
AR BO
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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