Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 4191 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 13/01/2025 ; tenuto conto che con decreto dell'8.1.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dai difensori delle parti che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Renata Russo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4191/2023 R.G., avente ad oggetto: Appello avverso Sentenza del Giudice di Pace n. 509/2023 – lesione personale, vertente tra
in persona del suo procuratore p.t., rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 versata in atti, dall'Avv.to Antonio Petrarolo ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Via dei Sanniti n°4;
appellante
e
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
) rapp.te e difese, giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Antonio C.F._2
Letizia ed elett.te dom.te presso il Suo studio, sito in San Cipriano d'Aversa (CE) alla Via Eduardo De
Filippo n. 2, dal quale sono rappresentate e difese;
appellati nonche'
residente in [...]; Controparte_3
appellato contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/10/2006, n.
22409) ed al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso art. 45, comma 17 legge
18.6.2009, n. 69.
Va dichiarata la contumacia di regolarmente citata e non costituitasi Controparte_3 in giudizio.
2. Con atto di appello notificato in data 29 maggio 2023, la adiva il Parte_1
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere per veder riformata la sentenza n. 509/2023 del Giudice di Pace di Carinola che aveva accolto la domanda delle attrici e Controparte_1 Controparte_2 condannando e in solido tra loro, al Controparte_4 Controparte_3 risarcimento dei danni patiti a seguito dell'evento occorso in data 14/04/2019, in Mondragone, lungo la via Domiziana.
A fondamento dell'appello, la lamentava la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e Pt_2
116 c.p.c., per errata e carente motivazione in ordine alle risultanze istruttorie raccolte, l'erronea e/o insufficiente motivazione della sentenza con riguardo all'attività istruttoria e alla ctu.
Si costituivano in giudizio le appellate e eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello proposto dalla Parte_1
Denunciavano altresì l'infondatezza in fatto e in diritto dell'appello. In particolare, sostenevano l'infondatezza del primo motivo di appello concernente l'attività istruttoria, in quanto il teste escusso ha confermato in pieno la dinamica descritta nel libello introduttivo del giudizio senza lasciare dubbio alcuno sul verificarsi dell'evento. Eccepivano, altresì, l'infondatezza del secondo motivo di appello concernente la ctu, in quanto la ctu nominata dal Giudice di prime cure, a seguito della visita svolta, ha provveduto ad inviare le risultanze del proprio elaborato peritale a tutte le parti, ed anche al difensore della compagnia d'assicurazione, il quale non ha in alcun modo provveduto a contestare la perizia della
Dott.ssa Si opponevano inoltre alla richiesta di sospensione della provvisoria esecutività della Per_1 sentenza, non ricorrendo nel caso di specie i requisiti del “periculum in mora” e del “fumus boni iuris”. In conclusione, chiedevano di confermare la sentenza appellata.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, matura per la decisione, all'udienza del 13.1.2025, sulle conclusioni sostitutive della discussione orale rese nelle note di trattazione scritta depositate, veniva decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
Premessa sistematica: il giudizio di primo grado
3. Occorre preliminarmente effettuare una breve ricostruzione della vicenda posta alla base del giudizio di primo grado.
con atto di citazione in primo grado, premetteva che il 14.04.2019, verso le Controparte_1
07:45 circa, in Mondragone (CE) sulla via Domiziana, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, veniva investita, insieme a dall'auto Fiat Cinquecento tg AH649WT, Controparte_2 di proprietà di e condotta da , assicurata per la on la Controparte_3 Controparte_5 CP_6
[...]
Più precisamente, l'attore esponeva che il sinistro si verificava per la Controparte_4 responsabilità esclusiva del conducente che, in violazione delle norme del codice della strada e con una condotta imprudente, non si accorgeva dei pedoni e li investiva.
L'istante subiva lesioni e, pertanto, veniva trasportata al P.S. dell'Ospedale di Formia, dove le venivano diagnosticate “Contusione- Distorsione spalla sx-ginocchio sx e caviglia sx- Escoriazioni multiple”.
Citava quindi in giudizio in qualità di proprietaria dell'auto, e la Controparte_3 [...] al fine di ottenere, previa declaratoria di responsabilità esclusiva di Parte_1 CP_3 la condanna della al risarcimento dei danni patrimoniali e non
[...] Parte_1 patrimoniali subiti.
Con atto di intervento volontario, si costituiva in giudizio la quale a Controparte_2 sua volta esponeva di essere stata investita unitamente a e di aver riportato lesioni, Controparte_1 in conseguenza delle quali veniva trasportata presso al P.S. dell'Ospedale di Formia, dove le venivano diagnosticate “Contusione- Distorsione spalla sx-ginocchio sx e caviglia sx- Escoriazioni multiple”. Chiedeva quindi, previa declaratoria di responsabilità esclusiva di la condanna della Controparte_3 al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Parte_1
Svolte le attività istruttorie, il Giudice di Pace dichiarava la responsabilità del conducente nella causazione del sinistro e di e, per l'effetto, condannava i convenuti in solido Controparte_3 tra loro al pagamento in favore di della somma di euro 9.614,33 e in favore di Controparte_1 della somma di euro 7.373,76, oltre interessi;
condannava altresì i convenuti al Controparte_2 pagamento delle spese di lite.
L'appello- Profili Preliminari
4. In via preliminare va rilevato come l'appello sia inquadrato dall'ordinamento come il mezzo ordinario di impugnazione avverso la sentenza di primo grado, diretto, nella sua funzione essenziale, a provocare un riesame della causa nel merito, non limitato necessariamente al controllo di vizi specifici.
La sua principale caratteristica è costituita dal c.d. “effetto devolutivo” (secondo il noto principio del tantum devolutum quantum appellatum) che si realizza nel passaggio della cognizione della causa dal giudice di primo grado al giudice superiore, ancorché nei limiti del gravame o dei gravami proposti dalle parti.
Esso integra dunque un nuovo esame della causa, sia pur nei limiti dei motivi proposti da parte appellante (c.d. effetto devolutivo) e l'ambito della devoluzione dipende dalla volontà della parte, che ha rilievo centrale perché da essa dipende quanto il giudice di appello, con poteri identici a quelli del giudice di primo grado, può decidere.
Questo Giudice, pertanto, esaminerà la causa nel merito, nei limiti dei motivi proposti dalle parti appellanti.
4.1. L'appello è ammissibile, proponibile e procedibile. Difatti, le eccezioni sollevate dalle parti appellate non sono meritevoli di pregio, in quanto le stessa hanno dedotto solo genericamente l'inammissibilità, l'improponibilità e l'improcedibilità dell'appello, senza indicare le ragioni a sostegno delle sollevate eccezioni.
5. Va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cassazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936). Ed ancora, il principio della ragione più liquida, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002)
6. Ciò posto e passando alla disamina della res controversa, occorre ripercorrere i dati acquisiti nel giudizio di primo grado, analizzare l'istruttoria espletata e la documentazione depositata, al fine di verificare se sia possibile ascrivere in capo al conducente del veicolo la esclusiva responsabilità dell'evento.
6.1. Il Tribunale reputa che l'appello debba essere accolto. In punto di prova, va infatti ribadito che, ai sensi dell'art. 2697 c.c. incombe su chi agisce in giudizio l'onere di provare gli elementi costitutivi della domanda, e, dunque, il verificarsi del fatto storico narrato (l'an, ovvero l'effettiva verifica e le modalità di accadimento dell'evento). Inoltre, in capo al danneggiato sussiste conseguentemente anche l'onere di provare la sussistenza di un nesso di causa tra il fatto che assume costitutivo del suo diritto ed il danno effettivamente subito (il quantum), in quanto non solo il danno ma anche la sua eziologia è parte del fatto costitutivo che incombe all'attore di provare (cfr. ordinanza della Suprema Corte, Sez. III 7 Settembre
2023, n. 26048; l'ordinanza della Suprema Corte n. 28662 del 3 ottobre 2022; sentenza del Tribunale di
Napoli, n. 11102/2023 pubblicata in data 04.12.2023 e sentenza del Giudice di pace di Ariano Irpino n.
492/2023 pubblicata in data 7.11.2023).
Ebbene, calando le coordinate ermeneutiche sopra evidenziate al caso di specie, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, l'istruttoria espletata in primo grado non ha fornito elementi univoci in ordine alla sussistenza dei fatti costituitivi della domanda. In particolare, non è emersa prova certa e tranquillizzante in ordine alla dinamica del sinistro e dell'evento dannoso per il quale si invoca il risarcimento;
al contrario, sono emerse forti incongruenze tra la dinamica del sinistro descritto nell'atto di citazione e nell'atto di intervento volontario e dal teste e le lesioni riscontrate in sede di P.O. e in sede di ctu. Invero, si consideri che e hanno dichiarato negli atti Controparte_1 Controparte_2 introduttivi del giudizio di primo grado che “il conducente, in violazione di precise norme del C.d.S. e di normale prudenza, guidando in maniera distratta, non si accorgeva delle pedoni e le investiva, scaraventandole rovinosamente a terra” (cfr.pag.1 atto di citazione e pag.1 atto di intervento volontario) e il teste Tes_1
escussa all'udienza del 13.07.2022, ha dichiarato che “la Fiat 500 investiva le due ragazze sul loro
[...] lato destro e queste poi cadevano al suolo con il lato sinistro del corpo”; nondimeno, dai verbali del P.O. (cfr.
“Contusione- Distorsione spalla sx-ginocchio sx e caviglia sx- Escoriazioni multiple”) e dalla relazione tecnica d'ufficio (cfr.pag.7 consulenza tecnica in persona di “Escoriazioni multiple per il corpo;
Controparte_1 trauma contusivo-distorsivo della caviglia, ginocchio e spalla sinistra”; cfr.pag.7 consulenza tecnica in persona di “Escoriazioni multiple per il corpo;
trauma contusivo-distorsivo della caviglia, Controparte_2 ginocchio e spalla sinistra”) è risultato che le istanti riportavano lesioni sul lato sinistro del corpo. Ebbene, posto che, come dichiarato dalle istanti, l'urto con l'autovettura è stato di una forza tale da “scaraventarle
a terra”, appare inverosimile che le stesse non abbiano riportato escoriazioni sul lato destro del corpo, ossia proprio sul lato interessato dall'impatto.
Sotto il profilo ricostruttivo della vicenda, la testimonianza resa nel corso del giudizio di primo grado risulta del tutto generica e sommaria in quanto il teste non ha fornito indicazioni precise circa il luogo del sinistro, limitandosi a riferire che lo stesso si verificava presso la “via Domitiana in prossimità del centro di Mondragone” e, in secondo luogo, rispetto alla dinamica del sinistro, il teste ha genericamente riferito quanto già riportato negli atti introduttivi, senza addurre alcun elemento specificativo ulteriore.
In definitiva, il quadro emergente dall'istruttoria risulta estremamente contraddittorio e fumoso.
In conclusione, non risultano condivisibili le argomentazioni del giudice di primo grado, in quanto non è stata fornita alcuna prova certa e tranquillizzante in grado di comprovare l'evento dedotto in citazione, anche in considerazione del fatto che sul luogo del sinistro non interveniva l'Autorità, il 118, né l'attore ha prodotto documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi.
Invero, la mancanza di prova adeguata in merito alla dinamica del sinistro, l'inattendibilità della ricostruzione resa dal testimone, l'assenza di documentazione idonea, conducono ad un fumoso ed incerto quadro probatorio.
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice di prime cure, dall'esame complessivo del materiale istruttorio disponibile, non può dirsi raggiunta una prova piena e convincente circa i fatti posti a fondamento della domanda attorea, in particolare in relazione alla prova del nesso di causalità secondo la dinamica descritta in citazione, attesa la genericità delle affermazioni del testimone escusso e i restanti lacunosi elementi probatori offerti.
Non può dunque dirsi assolto l'onere probatorio gravante sull'attore in ordine al nesso di causalità tra l'evento e il danno conseguenza, dovendo quindi riformarsi la sentenza di primo grado.
7. Il giudice di appello, allorché riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia (Cass. civ., Sez. III, 04/06/2007, n. 12963).
Le spese seguono dunque la soccombenza e si liquidano in dispositivo del doppio grado di giudizio, con riduzione per il presente giudizio del 50% della voce relativa alla fase Istruttoria/ Trattazione in quanto non espletatasi attività istruttoria in senso stretto.
In base al principio della soccombenza vanno poste a carico degli appellati le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia dell'appellato Controparte_3 • accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Giudice di Pace di Carinola n.
509/2023, rigetta la domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_2
• condanna le parti appellate e al pagamento delle spese Controparte_1 Controparte_2 processuali che liquida: a) per il primo grado in euro 633,00 per onorari, oltre Iva e Cpa;
b) per il secondo grado in euro 1.700,00 euro 355,50 per spese, oltre Iva e Cpa;
• pone a carico degli appellati, in solido tra loro, le spese occorse per la redazione della consulenza tecnica di ufficio.
Così deciso, Santa Maria Capua Vetere, in data 13.1.2025
Il giudice dott.ssa Renata Russo