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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/04/2025, n. 15730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15730 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: EL NN, nato a [...] il [...] TO AN, nato a [...] il [...] BA RE, nato a [...] il [...] NO MA, nato a [...] il [...] D'EL AT, nata a [...] il [...] Di US UI, nata a [...] il [...] EL EL, nato a [...] il [...] NO DO, nato a [...] il [...] TT PE, nato a [...] il [...] NA MA, nato a [...] il [...] OT RE, nato a [...] il [...] VE PI, nato a [...] il [...] IN AN, nato a [...] il [...] Quindici IR, nato a [...] il [...] CO RE, nato a [...] il [...] AL FA, nato a [...] il [...] GI DO OR, nato a [...] il [...] GI UA, nato a [...] il [...] 1 Penale Sent. Sez. 3 Num. 15730 Anno 2025 Presidente: ACETO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 31/01/2025 avverso la sentenza del 06/03/2024 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CE ST, che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato IN AN l'avv. Fabio Greco, che ha concluso chiedendo riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso. udito per l'imputato VE PI l'avv. FA Pucci che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso udito per l'imputato TO AN l'avv. Andrea Imperato, che ha concluso elencando i motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento; udita per l'imputato BA RE l'avv. CE Buompane, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso;
udita per l'imputato MA NA l'avv. CE Buompane, in sostituzione dell'avv. Luigi Spadafora, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato EL NN l'avv. IO IN CE, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato NO MA l'avv. IO IN CE, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato CO RE l'avv. IO IN CE, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/03/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 10/11/2022, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con la quale era stata affermata la responsabilità degli attuali ricorrenti per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ed irrogate le pene relative, rideterminando la pena inflitta a BA AN, D'EL AT, Di US UI, NO DO, SC EL, MO ST, OT RE, IN AN, GI UA, GI DO NI e confermando nel resto. I Giudici di merito, dato atto che la vicenda processuale traeva origine da una complessa attività investigativa posta in essere dai CC del Comando provinciale di Napoli, accertavano l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish, operante - almeno dal 2014 al 2021 - all'interno del carcere di Napoli Secondìgliano, nel Reparto Ligure AS3 (Alta Sicurezza), organizzata nell'ambito della Seconda, Terza e Quarta Sezione, con la partecipazione di detenuti, tra loro collegati, che si avvalevano, per gli scambi, della collaborazione di addetti alle funzioni di lavoranti (i cd spesini), e di appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria corrotti, incaricati di introdurre lo stupefacente all'interno del penitenziario dietro corrispettivo, nonchè di alcuni familiari degli imputati detenuti, che curavano l'approvvigionamento all'esterno della sostanza stupefacente;
il sistema operava grazie al procacciamento dello stupefacente ordinato periodicamente dal carcere attraverso i familiari dei detenuti organizzatori dei sottogruppi delle tre sezioni interessate: la sostanza stupefacente, in occasione dei colloqui, veniva consegnata dai familiari ad un agente penitenziario corrotto, il quale la introduceva nel carcere, ove si procedeva al taglio, nelle cucine o nelle celle, e distribuito, poi, nelle varie sezioni tramite gli "spesini"; il materiale probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità risultava costituito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali detenuti proprio presso il reparto carcerario, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nei confronti di alcuni imputati, dai sequestri operati nell'ambito penitenziario e dalle risultanze degli ulteriori accertamenti di PG. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione EL NN, TO AN, BA RE, NO MA, D'EL AT, Di US UI, EL EL, NO DO, TT PE, NA MA, OT RE, VE PI, IN AN, Quindici IR, CO 3 RE, AL FA, GI DO OR e GI UA, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. SI TO, a mezzo del difensore di fiducia, propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce 'Violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Espone che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato ai motivi di gravame afferenti alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nella richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e che la Corte di appello aveva rigettato tale richiesta sulla base di una errata applicazione della norma. Argomenta che il Giudice, in aderenza al dato normativo, nel decidere se si è in presenza o meno di una compagine associativa ex comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, deve valutare la genesi del fenomeno associativo e non soffermarsi semplicemente, come operato dalla Corte territoriale, sulla concreta realizzazione o meno di episodi di lieve entità; la Corte di appello, quindi, non valutando il momento genetico del fenomeno associativo aveva posto in essere una valutazione erronea integrando il vizio di cui all'art. 606 lett b) cod.proc.pen.; inoltre, la motivazione esposta era circolare e contraddittoria, in quanto il quadro probatorio dimostrava che i reati-fintera*alificabili come fatti di lieve entità, in quanto aventi ad oggetto piccoli quantitativi di sostanza stupefacente e considerato sia che il luogo dello spaccio (una precisa porzione di un singolo istituto carcerario) constava di un bacino di utenza decisamente limitato la struttura associativa non aveva consistente capacità economica. P' D'NG PATRIZIA, a mezzo del difensore di fiducia, articola un unico, con il quale deduce violazione di legge e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale si era limitata ad aderire per relationem alla prospettazione del giudice di prime cure, senza verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza tener contip delle argomentazioni difensive;
la pena irrogata risultava sproporzionata, in quanto la Corte di appello non aveva tenuto conto della incensuratezza dell'imputata e del ruolo marginale svolto nella vicenda. DI CO SA, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduceolazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto, con 4 argomentazioni illogiche l'esistenza dell'associazione criminosa, senza analizzare la sussistenza dell'elemento soggettivo, la cd affectio societatis e la circostanza che l'associazione era dedita al commercio di beni eterogenei, tra cui anche sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva confermato la valutazione del primo giudice che si presentava contraddittoria nella parte in cui aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per lo spaccio limitato di droghe legge, poi, ritenuto il fatto grave e non sussumibile nell'ipotesi associativa di minore gravità; la valutazione di gravità delle condotte non era condivisibile perchè dava rilievo esclusivamente al contesto ed alle modalità organizzative dei fatti. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva espresso sul punto argomentazioni illogiche, dando rilievo ad un mero dato presuntivo e, cioè, che alla considerazione che tutti i detenuti dovessero conoscere l'esistenza dell'associazione criminosa ed i suoi affiliati. LI MI e GI PA, a mezzo del difensore di fiducia, propongono tre motivi di ricorso, premettendo che, in sede di giudizio di appello, avevano rinunciato ai motivi di gravame afferenti alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed alle aggravanti contestate ed insistito nelle richieste di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e di rideternninazione della pena. Con il primo motivo si deduce tZlazione dell'ad 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel denegare la richiesta di riqualificazione dell'associazione in termini di minore gravità, non aveva considerato che il dato qualitativo (la sostanza stupefacente introdotta nell'istituto penitenziario era sempre e solo hashish) e quantitativo (il quantitativo di sostanza stupefacente era irrisorio in quanto non risultava mai superiore a qualche "panetta", sempre suddivisa in pezzi e poi distribuita nelle varie sezioni della struttura carceraria). Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 99 e vizio di motivazione con riferimento alla posizione di GI UA, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente la contestata recidiva dando rilievo solo ai precedenti penali dell'imputato. Con il terzo motivo si deduce inosservanza dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione colíferimento alla posizione di EL EL, lamentando che la Corte 5 di appello, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, le aveva applicate non nella massima estensione richiamando i precedenti penali dell'imputato; la valutazione non era condivisibile in quanto la Corte di appello non aveva considerato quali elementi favorevoli all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione il comportamento processuale ed il ruolo marginale assunto dall'imputato nell'associazione criminosa. FA ED, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso, premettendo che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo di gravame afferente alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nella richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. t-- Con il primo motivo deduceMolazione degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito, nel disattendere la qualificazione giuridica prospettata dalla difesa dell'imputato, avevano travisato gli elementi fattuali e logici emersi dagli atti di indagine, e che dimostravano che il sodalizio era caratterizzato da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'ipotesi lieve di cui alla predetta norma. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva omesso di riconoscere le concesse attenuanti generiche nella giusta misura, con argomentazione disancorata dagli elementi fattuali e logici riconosciuti all'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva adottato un trattamento punitivo manifestamente inconferente. GI LF JUNIOR, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso premettendo che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo di gravame afferente alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nelle richieste di esclusione della qualità di capo ed organizzatore, riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e di rideterminazione della pena. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che con l'atto di appello si lamentava che diversi collaboratori di giustizia, pur narrando di fatti aventi ad oggetto smerci e commerci vietati nella medesima sezione in cui era ristretto il ricorrente, non avevano mai fatto menzione del GI;
il collaboratore LI IR, poi, si era attribuito la paternità della nascita 6 del commercio illecito all'interno della casa circondariale senza fornire alcun dato sul ricorrente nonostante la sovrapponibilità dei periodi di detenzione;
il collaboratore D'AT, inoltre, aveva affermato di aver avuto rapporti diretti con esponenti della consorteria cd. AN AS, operante nel medesimo territorio ove si trova la casa circondariale teatro degli eventi e che avevano instaurato rapporti con alcuni agenti della polizia penitenziaria per scegliere la collocazione nelle celle e controllare anche dall'interno le attività svolte dai sodali rimasti in libertà, nonchè inciso sul fenomeno criminale avente ad oggetto l'ingresso della sostanza stupefacente in carcere;
la Corte di appello aveva confermato le valutazioni del giudice di primo grado, ritenendo il ricorrente capo e organizzatore del sodalizio, senza valutare il contributo dichiarativo dei collaboratori LI e D'AT, così incorrendo in omissione motivazionale;
inoltre, la motivazione presentava anche un aspetto di contraddittorietà, in quanto riconoscendo il ruolo di organizzatore al ricorrente si evidenziava una organizzazione caratterizzata da una struttura vertìcistica, mentre in precedenza i Giudici di appello avevano affermato che l'associazione criminosa era caratterizzata da una struttura cd , orizzontale, i cui componenti avrebbero cooperato in maniera autonoma nell'intento comune di smerciare la droga all'interno dell'istituto carcerario. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che fa Corte territoriale, nel disattendere la richiesta di riqualificazione avanzata dalla difesa del ricorrente, non aveva considerato che il dato quantitativo (ogni panetto di hashish introdotto in carcere con cadenza settimanale sarebbe stato diviso in piccole dosi ciascuna di peso pari a 8 grammi ), il dato qualitativo (la sostanza stupefacente caduta in sequestro non era stato, oggetto di alcun accertamento invasivo al fine di appurarne purezza, principio attivo e qualità) e il bacino di utenza (certamente circoscritto non potendosi paragonare il carcere ad un ambito cittadino caratterizzato da un numero indefinito di acquirenti), erano elementi che comprovavano la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione nella parte in cui i Giudici di merito avevano rigettato il motivo di gravame con cui si chiedeva di retrodatare la condotta dell'appellante sino all'11.08.2018. Espone che il ricorrente era stato detenuto presso il carcere di Secondigliano dall'8.5.2015 al11 111.8.2018 e, successivamente dal dicembre 2018 fino al 21.2.2019 ed argomenta che la Corte di appello aveva disatteso la richiesta di retrodatare la condotta contestata all'11.8.2018, non valutando che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ( e in particolare quelle rese da LO PE e OP VI) ed il materiale intercettivo comprovavano che il GI 7 DO, una volta abbandonato l'istituto di pena nell'agosto 2018, si sarebbe disinteressato di ogni sorta di affare ivi esistente;
la motivazione (p70) era illogica perché si era affermato che il periodo di scarcerazione era stato breve e che GI DO aveva ripreso a condurre lo smercio di oggetti proibiti al momento del suo rientro in carcere, nonostante l'assenza di elementi probatori al riguardo e le dichiarazioni rese dai collaboratori LO e OP;
la motivazione presentava anche un profilo di contraddittorietà, in quanto i Giudici di appello avevano dato atto, in parte precedente della sentenza (p56), che GI DO aveva gestito l'attività illecita almeno per un arco temporale di tre anni e che allo stesso era subentrato MA EL alias NO. AI TO, a mezzo del aznEznalrl difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso, premettendo che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo di gravame afferente alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nella richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo deduc iolazione degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito, nel disattendere la qualificazione giuridica prospettata dalla difesa dell'imputato, avevano travisato gli elementi fattuali e logici emersi dagli atti di indagine, e che dimostravano che il sodalizio era caratterizzato da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'ipotesi lieve di cui alla predetta norma. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva omesso di riconoscere le concesse attenuanti generiche nella giusta misura, con argomentazione disancorata dagli elementi fattuali e logici riconosciuti all'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva adottato un trattamento punitivo manifestamente inconferente. VA FF, a mezzo del difensore di fiducia, articola un unico complesso motivo, con il quale deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 74, comma 1,2,3 d.P.R. n. 309/1990; violazione di legge in relazione alla valutazione frammentaria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e mancanza di riscontri esterni;
violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. 8 Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo, trascurando le censure difensive con le quali si evidenziava che le prove erano assolutamente carenti;
i"rticolare, le prove erano rappresentate esclusivamente dalle dichiarazioni rese da un solo collaboratore di giustizia (LI IR), dal contenuto estremamente generico ed equivoco, e dagli esiti di alcune intercettazioni telefoniche/ambientali, che non vedevano il AL come interlocutore ed erano irrilevanti e poco significative ai fini della dimostrazione dell'assunto accusatorio;
inoltre, andava anche considerato, che nessuna sostanza stupefacente di qualsiasi tipo era stata materialmente rinvenuta nella disponibilità del AL;
non era stata, quindi, raggiunta la prova della condotta ascritta all'imputato nè dell'apporto che sarebbe stato fornito all'associazione; La Corte di appello, poi, aveva omesso di motivare in ordine allo specifico motivo di appello, con il quale si chiedeva la diversa qualificazione giuridica del reato contestato in quello meno grave di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. AR AR, a mezzo del difensore di fiducia, propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Argomenta che la sentenza impugnata aveva confermato la sentenza di primo grado senza confrontarsi con le tematiche sollevate nell'atto di appello ed esprimendo una motivazione assertiva, lacunosa, contradditoria e manifestamente illogica;
le dichiarazioni rese dai collaboratori giustizia LO e OP non potevano riscontrarsi tra di loro, in quanto il primo assegnava al NA il ruolo di addetto al taglio dello stupefacente ed il secondo il ruolo di custode della sostanza stupefacente e la Corte di appello, in maniera illogica, in luogo di rilevare il contrasto tra le due versioni, cumulava i due ruoli attribuiti al NA;
le dichiarazioni rese dal collaboratore LL, poi, erano generiche e non potevano colmare l'insanabile contrasto tra le dichiarazioni rese dal LO e dal OP;
non era emerso, quindi, un preciso contributo del NA all'associazione criminosa, e anche in termini di continuità che consapevolezza di fare parte di un'associazione criminosa e di cooperare al suo illecito sviluppo. QUINDICI CIRO, a mezzo del difensore di fiducia, propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce 7 1olazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione criminosa e del ruolo di partecipe del Quindici. 9 Lamenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità con motivazione apparente, limitandosi ad allinearsi alle conclusioni del primo giudicante, senza fornire puntuale risposta alle censure difensive;
in particolare non era stata analizzata la sussistenza dell'elemento soggettivo, la cd. affectio societatis e non si era tenuto conto che l'associazione era dedita al commercio di beni eterogenei (telefonini, profumi, generi alimentari e anche droga) e che la droga era solo uno dei beni trattati ma non quello esclusivo;
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poi, presentavano evidenti ed insanabili contraddizioni e non si era tenuto conto di quelle rese da ZZ NA, il quale aveva dichiarato che il Quindici non aveva mai partecipato all'attività delittuosa. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte di appello aveva denegato la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 aderendo alle valutazioni del primo giudice, lasciandosi condizionare dal fatto che i detenuti, con la compiacenza degli agenti di polizia, potevano in qualsiasi momento far entrare droga in carcere e smistarla e senza valutare la gravità delle condotte realizzate. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva lamentando che la Corte di appello, senza rispondere alle censure difensive, aveva confermato la contestata recidiva, non considerando che i precedenti erano lontani nel tempo e non vi era alcun nesso con le condotte contestate;
la motivazione era carente ed illogica, in quanto la Corte di appello aveva confermato la valutazione dei primo giudice con una stringata frase di stile;
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva espresso sul punto una motivazione illogica e contraddittoria, dando rilievo ad un mero dato presuntivo di conoscenza da parte dei detenuti in ordine alla conoscenza dei partecipi all'associazione criminosa ed al loro numero effettivo. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva omesso qualsivoglia motivazione in ordine alle censure difensive concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. RC MA, a mezzo del difensore di fiducia, propone un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia LO e OP. 1 0 Argomenta che la Corte di appello aveva confermato la valutazione di attendibilità estrinseca dei collaboratori di giustizia LO PE e OP EN e, quindi, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il contestato reato associativo, con motivazione illogica e carente;
in particolare, la Corte di appello aveva affermato che il narrato dei due collaboratori di giustizia si riscontrava reciprocamente, utilizzando, però, come elementi di riscontro soltanto quanto coincidente tra le varie versioni e non superando in chiave logica te numerose discrasie emergenti;
con specifico motivo di appello, si era evidenziato come le dichiarazioni di LO PE e OP VI non erano reciprocamente riscontrabili (il LO ammetteva di aver partecipato all'attività illecita con il IN ma non citava mai il OP come partecipe o organizzatore dello spaccio;
il OP, invece, indicava il IN come uno degli organizzatori dello smercio di droga e cellulari) e si ponevano in contrasto con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizrche non avevano menzionato il IN;
la motivazione della Corte di appello era dunque viziata perchè illogica e basata sul travisamento del materiale probatorio. OT PE, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990e 192 cod.proc.pen. e travisamento della prova. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia sulle cui dichiarazioni era stata basata l'affermazione del TT per il reato associativo, senza che le predette dichiarazioni fossero corroborate da riscontri esterni individualizzanti;
in particolare, le dichiarazioni rese da SA MA, ZZ NA e ZZ PI si caratterizzavano per numerose differenze in tema partecipativo oltre che di struttura associativa e vi era divergenza temporale in ordine alla presenza dello SA e del ZZ nel medesimo reparto e nella medesima sezione con il TT;
inoltre, gli altri collaboratori di giustizia non avevano mai indicato il TT quale partecipe dell'associazione criminosa, anzi avevano dichiarato di non conoscerlo;
la Corte territoriale non si era confrontata con le specifiche doglianze difensive inerenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia SA e ZZ , esprimendo una motivazione apparente e basata sul travisamento di prove rilevanti;
non risultava provata oltre ogni ragionevole dubbio, sotto il profilo volitivo, la partecipazione del TT all'associazione criminosa, in luogo dell'eventuale concorso ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, 61 n. 9 cod.pen. e travisamento della prova. 11 Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell'art. 73, ~-, dpr n. 309/1990, senza confrontarsi con i motivi di gravame proposti dalla Messa;
in particolare, l'argomentazione del concorso con i poliziotti penitenziari era sconfessata dall'assoluzione di CI PE e delle assoluzioni in ordine ai capi ) e 4) dell'imputazione in tema di corruzione, non era stata considerata la quantità (400 grammi sequestrati dal 2014 al 2021j, la qualità dello stupefacente (droga leggera), i canali di approvvigionamento (con i colloqui o con lancio dall'esterno della sostanza e non con il coinvolgimento della polizia penitenziaria) e il concreto pericolo di diffusione della sostanza;
non sussisteva la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod.pen. nei confronti del TT sotto il profilo soggettivo, in quanto il predetto non si occupava dell'approvvigionamento della sostanza e pertanto non aveva contatti con agenti penitenziari. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva rigettato il motivo inerente l'esclusione della contestata recidiva, limitandosi a rilevare l'ostatività della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata, senza valutare che i precedenti penale erano relativi a condotte risalenti nel tempo. VI EL, a mezzo del difensore di fiducia, propone sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192, comma 3 e 4, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Espone che al ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di partecipe dell'associazione criminosa quale principale collaboratore di TO AN, con il compito di custodire la droga e in qualche occasione di cederla in singole dosi tra i vari detenuti, sulla base delle dichiarazioni rese da ZZ NA e dal coimputato D'AT EN;
richiamati i principi di diritto affermati dalle SU AR in ordine alla valutazione delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, lamenta che la Corte di appello aveva omesso un'adeguata verifica in tal senso;
la Corte di appello aveva espresso un generico giudizio di credibilità soggettiva, dando rilievo ad un pregresso giudizio di attendibilità espresso in altri procedimenti;
in particolare, quanto alle dichiarazioni auto e etero accusatorie rese da D'AT EN, esse erano intervenute dopo l'esecuzione a suo carico dell'ordinanza di custodia cautelare ed erano state valutate superficialmente ed erroneamente dai giudici di merito come elemento di novità idoneo ad integrare il quadro probatorio a carico del ricorrente, senza tener conto della tempistica delle dichiarazioni, della 12 circostanza che i temi erano già noti e disvelati dai verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e della finalità utilitaristica della volontà di collaborare;
inoltre, anche l'ulteriore verifica della attendibilità intrinseca del narrato del singolo collaboratore era incompleta, risultando le dichiarazioni generiche, inconsistenti e non riscontrate;
non era stato considerato, poi, che il collaboratore ZZ PI, che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e che era stato allocato nelle stesse sezioni in cui era detenuto il VI riferito di non saper dire nulla sul predetto;
ancora / non era stato considerato che anche il collaboratore SA MA, detenuto nella seconda sezione del carcere, nulla aveva riferito in merito al NO;
infine, il collaboratore LO PE aveva riferito solo di una cessione di un telefono cellulare riferibile al NO;
quanto, poi, alla valutazione dei riscontri esterni di carattere individualizzante, la motivazione della sentenza impugnata era carente e non teneva conto delta divergenza delle dichiarazioni rese da ZZ NA e D'AT EN in ordine alla esatta allocazione del NO nella struttura carceraria. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del NO per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive;
la sentenza impugnata non aveva argomentato né in ordine all'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo, la cd. messa a disposizione da parte del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (inteso come contributo stabile e continuativo al mantenimento ed al rafforzamento del sodalizio) né in ordine all'elemento soggettivo, la cd affectio societatis (ossia la consapevolezza di far parte stabilmente del gruppo criminoso), che presuppone la prova del pactum sceleris. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei criteri valutativi fissati in tema dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la rilevanza dell'oggetto e dell'elemento ponderale dell'attività di spaccio;
inoltre, non era stata considerata la non consistenza del profitto illecito né la mancanza in capo al gruppo di una posizione di controllo del mercato dell'intero centro penitenziario e l'assenza di diversi canali di approvvigionamento e di mezzi consistenti. 13 Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta associativa in pturime ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sui punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado;
argomenta che la circostanza che le reiterate cessioni di droga siano avvenute all'interno del penitenziario ove operava un'associazione sussumibile nel disposto dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non poteva escludere la configurabilità nell'ipotesi di specie dell'ipotesi del concorso di persone in plurimi episodi di spaccio, non essendo emersi elementi certi idonei a provare il ruolo di partecipe in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delta esclusione della recidiva. Lamenta che la sentenza di appello, sul punto della recidiva contestata ed applicata al ricorrente, aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla relazione quantificata tra il reato commesso ed i precedenti penali. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Lamenta che la sentenza di appello non aveva fornito una idonea ed adeguata motivazione circa le ragioni per le quali aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza previa esclusione della recidiva. LL GE, a mezzo del difensore di fiducia, propone sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192, comma 3 e 4, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle propatazioni dei collaboratori di giustizia. Espone che al ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di partecipe dell'associazione criminosa quale collaboratore di TO AN, addetto al taglio della sostanza stupefacente ed alla cessione delle singole dosi tra i vari detenuti, sulla base delle dichiarazioni rese da ZZ NA e SA MA e dal coimputato D'AT EN;
richiamati i principi di diritto affermati dalle SU AR in ordine alla valutazione delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, lamenta che la Corte di appello aveva omesso un'adeguata verifica in tal senso;
la Corte di appello aveva espresso un generico giudizio di credibilità soggettiva, dando rilievo 14 ad un pregresso giudizio di attendibilità espresso in altri procedimenti;
quanto alle dichiarazioni auto e etero accusatorie rese da D'AT EN, esse erano intervenute dopo l'esecuzione a suo carico dell'ordinanza di custodia cautelare ed erano state valutate superficialmente ed erroneamente dai giudici di merito come elemento di novità idoneo ad integrare il quadro probatorio a carico del ricorrente, senza tener conto della tempistica delle dichiarazioni, della circostanza che i temi erano già noti e &svelati dai verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e della finalità utilitaristica della volontà di collaborare;
inoltre, anche l'ulteriore verifica della attendibilità intrinseca del narrato del singolo collaboratore era incompleta, risultando le dichiarazioni generiche, inconsistenti e non riscontrate;
non era stato considerato, poi, che il collaboratore ZZ PI, che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e che era stato allocato nelle stesse sezioni in cui era detenuto AT aveva riferito di non saper dire nulla sul predetto;
quanto, poi, alla valutazione dei riscontri esterni di carattere individualizzante, la motivazione della sentenza impugnata era carente e non teneva conto della divergenza delle dichiarazioni rese da SA MA e D'AT EN in ordine alla esatta allocazione di AT nella struttura carceraria. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di AT NN per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dette censure difensive;
la sentenza impugnata non aveva argomentato né in ordine all'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo, la al. messa a disposizione da parte del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (inteso come contributo stabile e continuativo ai mantenimento ed al rafforzamento del sodalizio) né in ordine all'elemento soggettivo, la cd affectio societatis (ossia la consapevolezza di far parte stabilmente del gruppo criminoso), che presuppone la prova del pactum sceleris. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei criteri valutativi fissati in terna dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la rilevanza dell'oggetto e dell'elemento ponderate dell'attività di spaccio;
inoltre, non era stata considerata la non consistenza del profitto illecito né la mancanza in capo al gruppo di una posizione di controllo del mercato dell'intero centro penitenziario e l'assenza di diversi canali di approvvigionamento e di mezzi consistenti. 15 Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta associativa in plurime ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado;
argomenta che la circostanza che le reiterate cessioni di droga siano avvenute all'interno del penitenziario ove operava un'associazione sussumibile nel disposto dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non poteva escludere la configurabilità nell'ipotesi di specie dell'ipotesi del concorso di persone in plurimi episodi di spaccio, non essendo emersi elementi certi idonei a provare il ruolo di partecipe in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Lamenta che la sentenza di appello non aveva fornito una idonea ed adeguata motivazione circa te ragioni per te quali aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza previa esclusione della recidiva. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della esclusione della recidiva. Lamenta che la sentenza di appello, sul punto della recidiva contestata ed applicata al ricorrente, aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alta relazione quantificata tra il reato commesso ed i precedenti penali. ER RO, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità del VE, basata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, limitandosi a condividere le valutazioni del primo giudice e senza considerare le specifiche doglianze mosse con l'appello; le dichiarazioni valorizzate dai Giudici di merito non si riscontravano tra di foro da un punto di vista temporale e fattuale ed erano slegate dallo stesso capo di imputazione;
i Giudici di merito non avevano valutato le dichiarazioni in base al disposto dell'art. 192, comma 3, cod.proc., incorrendo così in violazione di legge e in vizio di motivazione. 16 Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che le caratteristiche minimali dell'associazione, i quantitativi di sostanze stupefacente ceduti, la qualità della sostanza (droga leggera), le risorse umane impiegate, la destinazione ad uso personale di gran parte della sostanza acquistata, avrebbero dovuto condurre ad una corretta qualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 99, comma 4, e 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la pena irrogata risulta sproporzionata, previa verifica della costituzionalità dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con riferimento alle pene previste secondo l'ordinanza di rimessione della questione del Tribunale di Brescia del 6/11/2023, nonché della circostanza che le sanzioni non tengono conto della tipologia di sostanza stupefacente trattata;
lamenta, poi, che la Corte di appello aveva confermato la sussistenza della recidiva contestata senza valutare che il fatto era sintomatico di una maggiore attitudine a delinquere dell'imputato; si duole, infine, della individuazione di una pena superiore ai minimi edittali senza relativa motivazione. OT TO, a mezzo dei difensori di fiducia propone due distinti ricorsi. Con il ricorso, a mezzo del difensore di fiducia IO IN CE, articola sei motivi. Con il primo motivo espone che al ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di capo e organizzatore dell'associazione criminosa quale principale collaboratore di GI DO Iunior, con la funzione di dirigere i partecipi ed organizzare l'attività di approvvigionamento e spaccio dello stupefacente e di raccolta del relative pagamento, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LO PE, LL SS e OP EN;
richiamati i principi di diritto affermati dalle SU AR in ordine alla valutazione delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, lamenta che la Corte di appello aveva omesso un'adeguata verifica in tal senso;
la Corte di appello aveva espresso un generico giudizio di credibilità soggettiva, dando rilievo ad un pregresso giudizio di attendibilità espresso in altri procedimenti;
inoltre, anche l'ulteriore verifica della attendibilità intrinseca del narrato del singolo collaboratore era incompleta, risultando le dichiarazioni generiche, inconsistenti e non riscontrate;
non era stato considerato, poi, che il coimputato D'AT EN, che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, nulla aveva riferito in ordine allo CO;
17 ancora non erano state considerate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ZZ PI, che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e che aveva riferito di non conoscere CO RE;
quanto, poi, alla valutazione dei riscontri esterni di carattere individualizzante, la motivazione della sentenza impugnata era carente e non teneva conto della divergenza delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia in ordine al ruolo dello CO nell'associazione criminosa nè della circostanza che i collaboratori di giustizia SA MA e OM RE, pur confermando il coinvolgimento di GI DO NI nell'attività illecita di spacce non avevano reso dichiarazioni in merito ad un eventuale coinvolgimento di CO RE. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di CO RE per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ed al ruolo associativo attribuitogli. Lamenta che la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive;
la sentenza impugnata non aveva argomentato né in ordine all'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo con riferimento al preminente ruolo svolto, la cd messa a disposizione da parte del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (inteso come contributo stabile e continuativo al mantenimento ed al rafforzamento del sodatizio) ( né in ordine all'elemento soggettivo, la cd affectío societatis (ossia la consapevolezza di far parte stabilmente del gruppo criminoso), che presuppone la prova del pactum sceleris. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei criteri valutativi fissati in tema dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la rilevanza dell'oggetto e dell'elemento ponderate dell'attività di spaccio;
inoltre, non era stata considerata la non consistenza del profitto illecito né la mancanza in capo al gruppo di una posizione di controllo del mercato dell'intero centro penitenziario e l'assenza di diversi canali di approvvigionamento e di mezzi consistenti. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta associativa in plurime ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado;
argomenta che la circostanza che te reiterate cessioni di droga siano avvenute all'interno del penitenziario ove operava un'associazione sussumibile nel disposto dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non 18 poteva escludere la configurabitità nell'ipotesi di specie dell'ipotesi del concorso di persone in plurimi episodi di spaccio, non essendo emersi elementi certi idonei a provare il ruolo di partecipe e tantomeno di organi“cilore in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della esclusione della recidiva. Lamenta che la sentenza di appello, sul punto della recidiva contestata ed applicata al ricorrente, aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di p legittimità in ordine atta relazione ijantiflcata tra il reato commesso ed i precedenti penali. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alta mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Lamenta che la sentenza di appello non aveva fornito una idonea ed adeguata motivazione circa le ragioni per te quali aveva ritenuto di non concedere te circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza previa esclusione della recidiva. Con il ricorso, a mezzo del difensore di fiducia VI NI, articola quattro motivi. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 191 cod.proc.pen. e 16- quater I. 15 marzo 1991 n. 82. Espone che l'affermazione di responsabilità di CO RE era stata basata sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OP EN;
tali dichiarazioni erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 16-quater 15 marzo 1991 n. 82, perché rese oltre il termine di 180 giorni e, precisamente il 29.9.2021, dalla manifestazione di volontà di collaborare, avvenuta in data 8.8.2019. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che con l'appello si era contestata la mancanza di prova circa la condotta di partecipazione al reato associativo e, comunque, l'erronea attribuzione del ruolo di capo ed organizzatore della associazione;
le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che, pur affermavano l'inserimento dello CO nella consorteria criminale, non si riscontravano quanto al ruolo ricoperto dal ricorrente;
la Corte di appello con motivazione illogica, carente ed apodittica affermava che la non convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia erano apparenti in quanto vi era la suddivisione della consorteria in sottogruppi che adottavano diverse modalità di occultamento e diversi luoghi di custodia della sostanza stupefacente nonché una interscambiabilità delle funzioni;
il ruolo di 19 organizzatore riconosciuto alto CO, poi, si basava sulle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che lo avevano indicato quale uno dei "gestori" del traffico di sostanza stupefacente. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la configurabilità dell'ipotesi associativa meno grave, dando rilievo a circostanze non rilevanti, qual* la reiterazione per lungo tempo delle condotte e la caratura criminale degli assodati, senza considerare che le singole cessioni avevano ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc.pen. e 99 cod.pen. Lamenta che la Corte di appello aveva confermato la sussistenza della recidiva contestata limitandosi ad affermare la correttezza delle conclusioni della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello;
inoltre, con motivazione illogica, la Corte di appello aveva escluso la recidiva ai coimputati che avevano rinunciato ai motivi di appello valorizzando come positivo it comportamento processuale degli stessi e non aveva, invece, tenuto conto del positivo comportamento processuale dello CO dimostrativo di sicura sottomissione alla Giustizia. AUTORE ANTONIO, a mezzo dei difensori di fiducia, articola sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato associativo. Argomenta che elemento che contraddistingue il delitto di cui all'art. 74 d.P.R n. 309/1990, e lo differenzia dai concorso di persone nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è la predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione del programma criminoso;
nella specie, la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto sussistente il contestato reato associativo sebbene l'attività di spaccio venisse esercitata all'interno dell'istituto di pena attraverso una serie di articolazioni;
non era stato dimostrato, infatti, che singoli gruppo avessero dato vita ad un unico sodalizio criminoso, difettando una cassa comune e la predisposizione di uomini e mezzi da parte dei vertici del sodalizio;
neppure era emerso che le modalità di spaccio venissero concordate tra i sodali nè che vi fossero direttive impartite dai vertici dell'associazione. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato associativo. 20 Argomenta che il ricorrente viene indicato dai Giudici di merito quale organizzatore del gruppo operante nella seconda sezione del Reparto Ligure S3; in particolare, il ruolo svolto da TO AN era quello di adoperarsi per l'approvvigionamento dello stupefacente, che acquistava da detenuto ristretto nella quarta sezione del Reparto;
i Giudici di merito non avevano, però, motivato in ordine alla stabilità del rapporto di fornitura, requisito essenziale per superare un rapporto di mera sinatlagmaticità contrattuale ed integrare la cointeressenza associativa;
il collaboratore di giustizia ZZ NA, l'unico a riferire delle modalità di approvvigionamento detto stupefacente, non riferiva in maniera precisa e dettagliata di specifici episodi di approvvigionamento e conseguente cessione, tanto da non potersi -dimobtidla la stabilità del rapporto di fornitura;
ancora più generiche risultavano le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione ai ruolo di organizzatore a carico d.eí TO AN. Espone che i Giudici di merito avevano ritenuto che l'associazione di cui all'imputazione avesse carattere composito, in quanto costituita da micro articolazioni operanti nette varie sezioni;
rimarca, quindi, che i compartecipi di un'associazione priva di una struttura gerarchica non possono essere ritenuti in maniera automatica promotori o organizzatori e che, nella specie, non vi era prova che TO AN fosse stato designato dai capi del sodalizio come organizzatore di una specifica articolazione dell'associazione; le dichiarazioni del collaboratore ZZ NA riportate in sentenza non trovavano conferma, quanto alle modalità delta condotta attribuita al ricorrente, nelle altre dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;
la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato le valutazioni del primo giudice, era, dunque carente e profondamente illegittima. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la configurabilità dell'ipotesi associativa meno grave, dando rilievo a circostanze non rilevanti, quale la reiterazione per lungo tempo delle condotte e la corruzione di alcuni agenti di polizia penitenziaria, senza considerare che le modalità di taglio e conservazione dello stupefacente erano rudimentali, nonchè che te singole cessioni avevano ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo droghe leggere, erano limitate a singole dosi per uso personale ed il profitto illecito era di scarsissima consistenza;
neppure era stato considerato che l'attività di spaccio era stata posta in essere in un ambito territoriale ristretto (ovvero nel reparto ove erano ristretti gli imputati).. 21 Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 69 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti, dando rilievo ostativo al curriculum criminale di TO AN, senza considerare che i quantitativi di droga rinvenuti non erano elevati, che le modalità di taglio e conservazione dello stupefacente erano rudimentali, che le cessioni erano modeste e limitate all'uso personale e che il profitto era modesto. Con ° testo motivo ponj:Zestione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, d,P.R. n. 309/1990 per contrasto con gli artt. 3,27 e 117 della Cost. e 49 CEDU), nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio irragionevole e sproporzionato nel caso in cui il reato associativo abbia ad oggetto la commercializzazione di droghe cd leggere che sono già sanzionate dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 in modo inferiore rispetto alle droghe pesanti, avuto riguardo alle altre figure di reato associative (416, 416-bis, 270 e 270-bis cod.pen.), 3. I difensori di VE PI, BA RE, EL NN, NO MA, CO RE, NA MA e TO AN hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi in pubblica udienza. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concludeso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarato inammissibili. 2. Vanno esaminati, previamente, i motivi di ricorso afferenti all'affermazione di responsabilità per il contestato reato associativo. 3. Va rilevato, innanzitutto, che BA RE, D'GE AT, Di US UI, EL EL, NO DO, OT RE, GI DO OR e GI UA hanno rinunciato ai motivi di appello afferenti all'affermazione di responsabilità. Va ricordato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez.2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv.278006 - 01.Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). Ciò posto, vanno dichiarati inammissibili, sulla base del principio di diritto suesposto, il primo motivo di ricorso di Di US UI e il motivo di ricorso di 22 D'EL AT nella parte in cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. I motivi in esame attengono entrambi all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e, stante la rinuncia da parte delle ricorrenti a tale punto della decisione di primo grado in sede di appello, sono inammissibili perchè censure attinenti a motivi d'appello rinunciati. 4. Va, quindi, esaminato il primo motivo del ricorso di CO RE a firma dell'avv. VI NI, avente natura preliminare, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia EN OP perché rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, in violazione, quindi, dell'art. 16-quater I. 15 marzo 1991 n. 82. La censura è manifestamente infondata. Costituisce, infatti, ius receptum che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. (Sez.U, n. 1149 de/ 25/09/2008, dep.13/01/2009, Rv. 241882 - 01; conf. Sez.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti;
Sez.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri, Sez.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto). Tale principio è stato ribadito con la pronuncia della Sez.1, n. 54844 del 06/06/2018, Rv. 274653 - 01, che ha affermato che sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento. Nella specie, quindi, essendosi celebrato il giudizio di merito nelle forme del giudizio abbreviato, la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia EN OP risulta del tutto destituita di fondamento. 5. Vanno, quindi, esaminati, il motivo di AL FA (nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per il reato associativo ed alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia), il motivo di ricorso di NA MA, il primo motivo di ricorso di Quindici IR, il motivo di ricorso di IN AN, il primo motivo di ricorso di TT PE, il primo, il secondo motivo ed il quarto motivo di EL NN, il primo, il secondo motivo ed il quarto motivo di NO MA, il primo motivo di VE PI, il primo, 23 il secondo ed il quarto motivo del ricorso di CO RE a firma dell'avv. IO IN CE ed il secondo motivo del ricorso di CO RE a firma dell'avv. VI NI, il primo, il secondo ed il terzo motivo di TO AN, il primo motivo d ricorso di IG DO OR. I motivi in esame, tutti afferenti a doglianze con le quali si prospettano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed alla condotta di partecipazione, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. 5.1. Prima di procedere all'esame dei motivi, ragioni di economia processuale e di ordine sistematico, impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Samniarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità - per quanto rileva in questa sede - e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. 24 E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto;
conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergami° ed altri, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n.8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri Rv.254107, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv.262423). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono "l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, Rv. 223061). È stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, 25 che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, Rv. 254988). Non è, dunque, censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez.2, 12/02/2009, n. 8619). Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dall'alt 8 della L n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in 26 quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 5.2. Tanto premesso, va osservato che, nella specie, i Giudici di merito (cfr pp da 25 a 180 della sentenza di primo grado e pp. da 24 a 54 della sentenza di appello) si sono soffermati a lungo nell'esaminare e valutare le risultanze istruttorie (costituite prevalentemente dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nei confronti di alcuni imputati, dai sequestri e dalle risultanze degli accertamenti di Pg) dimostrative dell'esistenza di una organizzazione criminosa dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati di spaccio di stupefacente, operante - almeno dal 2014 al 2021- all'interno del carcere di Napoli Secondigliano, nel Reparto di Alta Sicurezza Ligure AS3, strutturata nell'ambito della Seconda, Terza e Quarta Sezione. La Corte territoriale ha, innanzitutto, condiviso e confermato la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia espressa dal primo giudice, con motivazione congrua e conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 27 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Fiore, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/1.1/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). La possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è, quindi, una acquisizione consolidata della giurisprudenza di legittimità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, BA e altro, Rv. 264368; Sez.1, n.17370 del 12/09/2023, dep.29/04/2024, Rv.286327 - 01). In tali pronunce si è affermato che, in tema di valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e, più in generale, della concordanza della prova orale, questa Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati. Invero, l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere- dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti. I Giudici di merito hanno fatto buon governo dei suesposti principi di diritto con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e diffusamente illustrate alle pagine da 171 a 180 della sentenza di primo grado ed alle pagine da 45 a 54 della motivazione della sentenza di appello, valutando positivamente la credibilità 28 soggettiva e l'attendibilità estrinseca dei propalanti nonchè l'esistenza di riscontri oggettivi al narrato accusatorio. In tali spazi sono state affrontate le censure difensive, qui riproposte, in particolar modo analizzando la genesi dei contributi informativi alla luce della storia criminale dei propalanti, del contenuto dei verbali di interrogatorio, degli elementi di riscontro oggettivo, nonché degli ulteriori parametri richiesti per vagliare la validità delle informazioni, sottolineando anche il consistente dato numerico dei propalanti, assolutamente convergenti sul nucleo essenziale relativo all'esistenza di un organizzazione criminosa capace di fare entrare droga all'interno del carcere di Secondigliano e di gestirne alcune attività fondamenti, quali l'allocazione dei detenuti nelle celle e nei reparti, attraverso la corruzione di agenti penitenziari. I Giudici di merito hanno rimarcato che tutte le dichiarazioni concordavano nel nucleo essenziale dei fatti e spiegato che le eventuali imprecisioni e discrasie erano giustificate dal fatto che ciascun collaboratore aveva potuto raccontare più compiutamente le vicende che avvenivano nella sezione del carcere in cui era allocato;
è stato evidenziato, inoltre, il tempo trascorso dai fatti , quale fattore di discrasie nei diversi racconti, nonchè la circostanza che il periodo di coinvolgimento nei fatti variava da collaboratore a collaboratore, sicchè, anche sotto profilo erano plausibili discrasie tra i racconti;
tali profili rendevano del pari plausibile la circostanza che ciascun imputato era stato raggiunto dalle chiamate in correità solo di alcuni collaboratori e non di altri, considerando anche la struttura del Reparto Ligure del carcere di Secondigliano, suddiviso in sezioni e in piani, che induceva a ritenere non inverosimile che un medesimo fatto attribuibile ad un certo imputato fosse nel patrimonio di conoscenza dell'uno o dell'altro collaboratore;
andava, inoltre, considerato che i dichiaranti erano allocati in sezioni diverse e, quindi, avevano maggiore conoscenza di fatti avvenuti nella sezione in cui erano detenuti e che coloro che partecipavano all'attività di spaccio ne mettevano al corrente i "nuovi" solo quando essi venivano ritenuti "affidabili" e interessati a A-) prendere parte al traffico illecito. I Giudici/appello, poi, rispondendo alle censure difensive, hanno spiegato che la positiva valutazione di attendibilità di D'AT EN, le cui propalazioni erano intervenute subito dopo la notifica dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti, non era minata da tale profilo temporale e dalla circostanza che egli aveva avuto conoscenza dei fatti contestati, in quanto il D'AT aveva ammesso pienamente gli addebiti ed aveva reso dichiarazioni etero- accusatorie di rilevante importanza nei confronti di gran parte degli imputati, arricchendo ulteriormente il materiale probatorio raccolto fino a quel momento;
inoltre, i collaboratori di giustizia SA MA e ZZ STo, già da tempo prima, avevano indicato D'AT EN come un detenuto in rapporti con gli 29 organizzatori del traffico illecito e con le guardie penitenziare e ne avevano sottolineato il ruolo importante svolto anche grazie al suo compito di addetto alla spesa, che gli consentiva grande libertà di movimento all'interno del carcere di Secondigliano;
era, quindi, evidente il livello di conoscenza diretta dei fatti da parte di D'AT EN, che aveva attualizzato i racconti dei precedenti collaboratori di giustizia, fornendo dettagli e precisazioni, che non avrebbe potuto ricavare dalla possibile lettura dell'ordinanza cautelare. 5.3. La Corte territoriale ha, quindi, descritto plurimi elementi fattuali - emersi dalle complessive risultanze istruttorie - dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di stupefacenti e delle modalità operative del sodalizio criminoso: l'esistenza di un sistema collaudato, con specifica ripartizione dei ruoli, all'occorrenza interscambiabili, che si snodava in maniera precisa ed accurata dalla fase dell'approvvigionamento dall'esterno della struttura carceraria della sostanza stupefacente, preceduta dagli ordinativi effettuati dalle varie sezioni, a quello dell'introduzione in carcere della droga per il taglio e la successiva cessione ai detenuti che ne avevano fatto richiesta;
la predisposizione di nascondigli creati per occultare la droga da tagliare;
l'individuazione di appositi custodi della sostanza stupefacente;
l'esistenza di collaudati collegamenti tra i diversi sotto-gruppi delle sezioni seconda, terza e quarta del Reparto Ligure per gli ordinativi e per la successiva trasmissione della droga;
l'attuazione dei collegamenti con la collaborazione degli "spesini" e attraverso la complicità di alcuni agenti di polizia penitenziaria corrotti, importanti elementi di raccordo con l'esterno, grazie ai quali veniva realizzato il sistema organizzativo;
le varie sezioni interessate del Reparto Ligure costituivano articolazioni della medesima piazza di spaccio e tra di esse il fulcro del traffico di droga era la quarta sezione, che distribuiva lo stupefacente anche alle altre sezioni tramite spesini e lavoranti o attraverso un paniere che passava da un piano all'altro della medesima verticale;
l'attività illecita della quarta sezione era gestita da GI DO OR, a cui subentrava MA EL, entrambi esponenti del clan GI, nella seconda sezione il traffico di droga era organizzato da TO AN e nella terza sezione da LI IR, CO IR e AN AN;
la piazza di spaccio operava su varie articolazioni, i cui componenti risultavano variamente relazionarsi tra di loro nel
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CE ST, che ha concluso chiedendola declaratoria di inammissibilità dei ricorsi;
udito per l'imputato IN AN l'avv. Fabio Greco, che ha concluso chiedendo riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso. udito per l'imputato VE PI l'avv. FA Pucci che ha concluso riportandosi ai motivi e chiedendo l'accoglimento del ricorso udito per l'imputato TO AN l'avv. Andrea Imperato, che ha concluso elencando i motivi di ricorso ed insistendo per l'accoglimento; udita per l'imputato BA RE l'avv. CE Buompane, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso;
udita per l'imputato MA NA l'avv. CE Buompane, in sostituzione dell'avv. Luigi Spadafora, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato EL NN l'avv. IO IN CE, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato NO MA l'avv. IO IN CE, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso;
udito per l'imputato CO RE l'avv. IO IN CE, che ha concluso riportandosi ai motivi ed insistendo nell'accoglimento del ricorso. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 06/03/2024, la Corte di appello di Napoli confermava la sentenza emessa in data 10/11/2022, all'esito del giudizio abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Napoli, con la quale era stata affermata la responsabilità degli attuali ricorrenti per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ed irrogate le pene relative, rideterminando la pena inflitta a BA AN, D'EL AT, Di US UI, NO DO, SC EL, MO ST, OT RE, IN AN, GI UA, GI DO NI e confermando nel resto. I Giudici di merito, dato atto che la vicenda processuale traeva origine da una complessa attività investigativa posta in essere dai CC del Comando provinciale di Napoli, accertavano l'esistenza di un'organizzazione criminale dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, prevalentemente hashish, operante - almeno dal 2014 al 2021 - all'interno del carcere di Napoli Secondìgliano, nel Reparto Ligure AS3 (Alta Sicurezza), organizzata nell'ambito della Seconda, Terza e Quarta Sezione, con la partecipazione di detenuti, tra loro collegati, che si avvalevano, per gli scambi, della collaborazione di addetti alle funzioni di lavoranti (i cd spesini), e di appartenenti al corpo di Polizia Penitenziaria corrotti, incaricati di introdurre lo stupefacente all'interno del penitenziario dietro corrispettivo, nonchè di alcuni familiari degli imputati detenuti, che curavano l'approvvigionamento all'esterno della sostanza stupefacente;
il sistema operava grazie al procacciamento dello stupefacente ordinato periodicamente dal carcere attraverso i familiari dei detenuti organizzatori dei sottogruppi delle tre sezioni interessate: la sostanza stupefacente, in occasione dei colloqui, veniva consegnata dai familiari ad un agente penitenziario corrotto, il quale la introduceva nel carcere, ove si procedeva al taglio, nelle cucine o nelle celle, e distribuito, poi, nelle varie sezioni tramite gli "spesini"; il materiale probatorio posto a fondamento dell'affermazione di responsabilità risultava costituito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, alcuni dei quali detenuti proprio presso il reparto carcerario, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali effettuate nei confronti di alcuni imputati, dai sequestri operati nell'ambito penitenziario e dalle risultanze degli ulteriori accertamenti di PG. 2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione EL NN, TO AN, BA RE, NO MA, D'EL AT, Di US UI, EL EL, NO DO, TT PE, NA MA, OT RE, VE PI, IN AN, Quindici IR, CO 3 RE, AL FA, GI DO OR e GI UA, chiedendone l'annullamento ed articolando i motivi di seguito enunciati. SI TO, a mezzo del difensore di fiducia, propone un unico motivo di ricorso, con il quale deduce 'Violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Espone che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato ai motivi di gravame afferenti alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nella richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e che la Corte di appello aveva rigettato tale richiesta sulla base di una errata applicazione della norma. Argomenta che il Giudice, in aderenza al dato normativo, nel decidere se si è in presenza o meno di una compagine associativa ex comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, deve valutare la genesi del fenomeno associativo e non soffermarsi semplicemente, come operato dalla Corte territoriale, sulla concreta realizzazione o meno di episodi di lieve entità; la Corte di appello, quindi, non valutando il momento genetico del fenomeno associativo aveva posto in essere una valutazione erronea integrando il vizio di cui all'art. 606 lett b) cod.proc.pen.; inoltre, la motivazione esposta era circolare e contraddittoria, in quanto il quadro probatorio dimostrava che i reati-fintera*alificabili come fatti di lieve entità, in quanto aventi ad oggetto piccoli quantitativi di sostanza stupefacente e considerato sia che il luogo dello spaccio (una precisa porzione di un singolo istituto carcerario) constava di un bacino di utenza decisamente limitato la struttura associativa non aveva consistente capacità economica. P' D'NG PATRIZIA, a mezzo del difensore di fiducia, articola un unico, con il quale deduce violazione di legge e manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione, lamentando che la Corte territoriale si era limitata ad aderire per relationem alla prospettazione del giudice di prime cure, senza verificare la rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza tener contip delle argomentazioni difensive;
la pena irrogata risultava sproporzionata, in quanto la Corte di appello non aveva tenuto conto della incensuratezza dell'imputata e del ruolo marginale svolto nella vicenda. DI CO SA, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduceolazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto, con 4 argomentazioni illogiche l'esistenza dell'associazione criminosa, senza analizzare la sussistenza dell'elemento soggettivo, la cd affectio societatis e la circostanza che l'associazione era dedita al commercio di beni eterogenei, tra cui anche sostanze stupefacenti. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla mancata derubricazione dei fatti nell'ipotesi di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva confermato la valutazione del primo giudice che si presentava contraddittoria nella parte in cui aveva riconosciuto le circostanze attenuanti generiche per lo spaccio limitato di droghe legge, poi, ritenuto il fatto grave e non sussumibile nell'ipotesi associativa di minore gravità; la valutazione di gravità delle condotte non era condivisibile perchè dava rilievo esclusivamente al contesto ed alle modalità organizzative dei fatti. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva espresso sul punto argomentazioni illogiche, dando rilievo ad un mero dato presuntivo e, cioè, che alla considerazione che tutti i detenuti dovessero conoscere l'esistenza dell'associazione criminosa ed i suoi affiliati. LI MI e GI PA, a mezzo del difensore di fiducia, propongono tre motivi di ricorso, premettendo che, in sede di giudizio di appello, avevano rinunciato ai motivi di gravame afferenti alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed alle aggravanti contestate ed insistito nelle richieste di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e di rideternninazione della pena. Con il primo motivo si deduce tZlazione dell'ad 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale, nel denegare la richiesta di riqualificazione dell'associazione in termini di minore gravità, non aveva considerato che il dato qualitativo (la sostanza stupefacente introdotta nell'istituto penitenziario era sempre e solo hashish) e quantitativo (il quantitativo di sostanza stupefacente era irrisorio in quanto non risultava mai superiore a qualche "panetta", sempre suddivisa in pezzi e poi distribuita nelle varie sezioni della struttura carceraria). Con il secondo motivo si deduce inosservanza dell'art. 99 e vizio di motivazione con riferimento alla posizione di GI UA, lamentando che la Corte di appello aveva ritenuto sussistente la contestata recidiva dando rilievo solo ai precedenti penali dell'imputato. Con il terzo motivo si deduce inosservanza dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione colíferimento alla posizione di EL EL, lamentando che la Corte 5 di appello, pur concedendo le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza rispetto alle circostanze aggravanti contestate, le aveva applicate non nella massima estensione richiamando i precedenti penali dell'imputato; la valutazione non era condivisibile in quanto la Corte di appello non aveva considerato quali elementi favorevoli all'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione il comportamento processuale ed il ruolo marginale assunto dall'imputato nell'associazione criminosa. FA ED, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso, premettendo che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo di gravame afferente alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nella richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. t-- Con il primo motivo deduceMolazione degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito, nel disattendere la qualificazione giuridica prospettata dalla difesa dell'imputato, avevano travisato gli elementi fattuali e logici emersi dagli atti di indagine, e che dimostravano che il sodalizio era caratterizzato da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'ipotesi lieve di cui alla predetta norma. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva omesso di riconoscere le concesse attenuanti generiche nella giusta misura, con argomentazione disancorata dagli elementi fattuali e logici riconosciuti all'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva adottato un trattamento punitivo manifestamente inconferente. GI LF JUNIOR, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso premettendo che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo di gravame afferente alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nelle richieste di esclusione della qualità di capo ed organizzatore, riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e di rideterminazione della pena. Con il primo motivo di ricorso deduce violazione di legge in relazione all'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che con l'atto di appello si lamentava che diversi collaboratori di giustizia, pur narrando di fatti aventi ad oggetto smerci e commerci vietati nella medesima sezione in cui era ristretto il ricorrente, non avevano mai fatto menzione del GI;
il collaboratore LI IR, poi, si era attribuito la paternità della nascita 6 del commercio illecito all'interno della casa circondariale senza fornire alcun dato sul ricorrente nonostante la sovrapponibilità dei periodi di detenzione;
il collaboratore D'AT, inoltre, aveva affermato di aver avuto rapporti diretti con esponenti della consorteria cd. AN AS, operante nel medesimo territorio ove si trova la casa circondariale teatro degli eventi e che avevano instaurato rapporti con alcuni agenti della polizia penitenziaria per scegliere la collocazione nelle celle e controllare anche dall'interno le attività svolte dai sodali rimasti in libertà, nonchè inciso sul fenomeno criminale avente ad oggetto l'ingresso della sostanza stupefacente in carcere;
la Corte di appello aveva confermato le valutazioni del giudice di primo grado, ritenendo il ricorrente capo e organizzatore del sodalizio, senza valutare il contributo dichiarativo dei collaboratori LI e D'AT, così incorrendo in omissione motivazionale;
inoltre, la motivazione presentava anche un aspetto di contraddittorietà, in quanto riconoscendo il ruolo di organizzatore al ricorrente si evidenziava una organizzazione caratterizzata da una struttura vertìcistica, mentre in precedenza i Giudici di appello avevano affermato che l'associazione criminosa era caratterizzata da una struttura cd , orizzontale, i cui componenti avrebbero cooperato in maniera autonoma nell'intento comune di smerciare la droga all'interno dell'istituto carcerario. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione, lamentando che fa Corte territoriale, nel disattendere la richiesta di riqualificazione avanzata dalla difesa del ricorrente, non aveva considerato che il dato quantitativo (ogni panetto di hashish introdotto in carcere con cadenza settimanale sarebbe stato diviso in piccole dosi ciascuna di peso pari a 8 grammi ), il dato qualitativo (la sostanza stupefacente caduta in sequestro non era stato, oggetto di alcun accertamento invasivo al fine di appurarne purezza, principio attivo e qualità) e il bacino di utenza (certamente circoscritto non potendosi paragonare il carcere ad un ambito cittadino caratterizzato da un numero indefinito di acquirenti), erano elementi che comprovavano la configurabilità dell'ipotesi lieve di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Con il terzo motivo deduce vizio di motivazione nella parte in cui i Giudici di merito avevano rigettato il motivo di gravame con cui si chiedeva di retrodatare la condotta dell'appellante sino all'11.08.2018. Espone che il ricorrente era stato detenuto presso il carcere di Secondigliano dall'8.5.2015 al11 111.8.2018 e, successivamente dal dicembre 2018 fino al 21.2.2019 ed argomenta che la Corte di appello aveva disatteso la richiesta di retrodatare la condotta contestata all'11.8.2018, non valutando che le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ( e in particolare quelle rese da LO PE e OP VI) ed il materiale intercettivo comprovavano che il GI 7 DO, una volta abbandonato l'istituto di pena nell'agosto 2018, si sarebbe disinteressato di ogni sorta di affare ivi esistente;
la motivazione (p70) era illogica perché si era affermato che il periodo di scarcerazione era stato breve e che GI DO aveva ripreso a condurre lo smercio di oggetti proibiti al momento del suo rientro in carcere, nonostante l'assenza di elementi probatori al riguardo e le dichiarazioni rese dai collaboratori LO e OP;
la motivazione presentava anche un profilo di contraddittorietà, in quanto i Giudici di appello avevano dato atto, in parte precedente della sentenza (p56), che GI DO aveva gestito l'attività illecita almeno per un arco temporale di tre anni e che allo stesso era subentrato MA EL alias NO. AI TO, a mezzo del aznEznalrl difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso, premettendo che, in sede di giudizio di appello, aveva rinunciato al motivo di gravame afferente alla richiesta assolutoria relativa al reato associativo di cui al capo a) dell'imputazione ed insistito nella richiesta di riqualificazione dell'associazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Con il primo motivo deduc iolazione degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione, lamentando che i Giudici di merito, nel disattendere la qualificazione giuridica prospettata dalla difesa dell'imputato, avevano travisato gli elementi fattuali e logici emersi dagli atti di indagine, e che dimostravano che il sodalizio era caratterizzato da tutti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'ipotesi lieve di cui alla predetta norma. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 62-bis cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva omesso di riconoscere le concesse attenuanti generiche nella giusta misura, con argomentazione disancorata dagli elementi fattuali e logici riconosciuti all'imputato. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 133 cod.pen. e vizio di motivazione, lamentando che il Giudice del merito aveva adottato un trattamento punitivo manifestamente inconferente. VA FF, a mezzo del difensore di fiducia, articola un unico complesso motivo, con il quale deduce: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta gravità indiziaria del reato di cui all'art. 74, comma 1,2,3 d.P.R. n. 309/1990; violazione di legge in relazione alla valutazione frammentaria delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e mancanza di riscontri esterni;
violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. 8 Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità in ordine al reato associativo, trascurando le censure difensive con le quali si evidenziava che le prove erano assolutamente carenti;
i"rticolare, le prove erano rappresentate esclusivamente dalle dichiarazioni rese da un solo collaboratore di giustizia (LI IR), dal contenuto estremamente generico ed equivoco, e dagli esiti di alcune intercettazioni telefoniche/ambientali, che non vedevano il AL come interlocutore ed erano irrilevanti e poco significative ai fini della dimostrazione dell'assunto accusatorio;
inoltre, andava anche considerato, che nessuna sostanza stupefacente di qualsiasi tipo era stata materialmente rinvenuta nella disponibilità del AL;
non era stata, quindi, raggiunta la prova della condotta ascritta all'imputato nè dell'apporto che sarebbe stato fornito all'associazione; La Corte di appello, poi, aveva omesso di motivare in ordine allo specifico motivo di appello, con il quale si chiedeva la diversa qualificazione giuridica del reato contestato in quello meno grave di cui al comma 6 dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. AR AR, a mezzo del difensore di fiducia, propone un unico motivo, con il quale deduce vizio di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Argomenta che la sentenza impugnata aveva confermato la sentenza di primo grado senza confrontarsi con le tematiche sollevate nell'atto di appello ed esprimendo una motivazione assertiva, lacunosa, contradditoria e manifestamente illogica;
le dichiarazioni rese dai collaboratori giustizia LO e OP non potevano riscontrarsi tra di loro, in quanto il primo assegnava al NA il ruolo di addetto al taglio dello stupefacente ed il secondo il ruolo di custode della sostanza stupefacente e la Corte di appello, in maniera illogica, in luogo di rilevare il contrasto tra le due versioni, cumulava i due ruoli attribuiti al NA;
le dichiarazioni rese dal collaboratore LL, poi, erano generiche e non potevano colmare l'insanabile contrasto tra le dichiarazioni rese dal LO e dal OP;
non era emerso, quindi, un preciso contributo del NA all'associazione criminosa, e anche in termini di continuità che consapevolezza di fare parte di un'associazione criminosa e di cooperare al suo illecito sviluppo. QUINDICI CIRO, a mezzo del difensore di fiducia, propone cinque motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce 7 1olazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'associazione criminosa e del ruolo di partecipe del Quindici. 9 Lamenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità con motivazione apparente, limitandosi ad allinearsi alle conclusioni del primo giudicante, senza fornire puntuale risposta alle censure difensive;
in particolare non era stata analizzata la sussistenza dell'elemento soggettivo, la cd. affectio societatis e non si era tenuto conto che l'associazione era dedita al commercio di beni eterogenei (telefonini, profumi, generi alimentari e anche droga) e che la droga era solo uno dei beni trattati ma non quello esclusivo;
le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, poi, presentavano evidenti ed insanabili contraddizioni e non si era tenuto conto di quelle rese da ZZ NA, il quale aveva dichiarato che il Quindici non aveva mai partecipato all'attività delittuosa. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte di appello aveva denegato la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 aderendo alle valutazioni del primo giudice, lasciandosi condizionare dal fatto che i detenuti, con la compiacenza degli agenti di polizia, potevano in qualsiasi momento far entrare droga in carcere e smistarla e senza valutare la gravità delle condotte realizzate. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestata recidiva lamentando che la Corte di appello, senza rispondere alle censure difensive, aveva confermato la contestata recidiva, non considerando che i precedenti erano lontani nel tempo e non vi era alcun nesso con le condotte contestate;
la motivazione era carente ed illogica, in quanto la Corte di appello aveva confermato la valutazione dei primo giudice con una stringata frase di stile;
Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 74, comma 3, d.P.R. n. 309/1990, lamentando che la Corte di appello aveva espresso sul punto una motivazione illogica e contraddittoria, dando rilievo ad un mero dato presuntivo di conoscenza da parte dei detenuti in ordine alla conoscenza dei partecipi all'associazione criminosa ed al loro numero effettivo. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod.pen., lamentando che la Corte di appello aveva omesso qualsivoglia motivazione in ordine alle censure difensive concernenti l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione. RC MA, a mezzo del difensore di fiducia, propone un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 192 e 533 cod.proc.pen. e vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione alla valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia LO e OP. 1 0 Argomenta che la Corte di appello aveva confermato la valutazione di attendibilità estrinseca dei collaboratori di giustizia LO PE e OP EN e, quindi, l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il contestato reato associativo, con motivazione illogica e carente;
in particolare, la Corte di appello aveva affermato che il narrato dei due collaboratori di giustizia si riscontrava reciprocamente, utilizzando, però, come elementi di riscontro soltanto quanto coincidente tra le varie versioni e non superando in chiave logica te numerose discrasie emergenti;
con specifico motivo di appello, si era evidenziato come le dichiarazioni di LO PE e OP VI non erano reciprocamente riscontrabili (il LO ammetteva di aver partecipato all'attività illecita con il IN ma non citava mai il OP come partecipe o organizzatore dello spaccio;
il OP, invece, indicava il IN come uno degli organizzatori dello smercio di droga e cellulari) e si ponevano in contrasto con quelle rese dagli altri collaboratori di giustizrche non avevano menzionato il IN;
la motivazione della Corte di appello era dunque viziata perchè illogica e basata sul travisamento del materiale probatorio. OT PE, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309/1990e 192 cod.proc.pen. e travisamento della prova. Argomenta che la Corte territoriale aveva confermato la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia sulle cui dichiarazioni era stata basata l'affermazione del TT per il reato associativo, senza che le predette dichiarazioni fossero corroborate da riscontri esterni individualizzanti;
in particolare, le dichiarazioni rese da SA MA, ZZ NA e ZZ PI si caratterizzavano per numerose differenze in tema partecipativo oltre che di struttura associativa e vi era divergenza temporale in ordine alla presenza dello SA e del ZZ nel medesimo reparto e nella medesima sezione con il TT;
inoltre, gli altri collaboratori di giustizia non avevano mai indicato il TT quale partecipe dell'associazione criminosa, anzi avevano dichiarato di non conoscerlo;
la Corte territoriale non si era confrontata con le specifiche doglianze difensive inerenti l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia SA e ZZ , esprimendo una motivazione apparente e basata sul travisamento di prove rilevanti;
non risultava provata oltre ogni ragionevole dubbio, sotto il profilo volitivo, la partecipazione del TT all'associazione criminosa, in luogo dell'eventuale concorso ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione degli artt. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990, 61 n. 9 cod.pen. e travisamento della prova. 11 Argomenta che la Corte territoriale aveva denegato la configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui al comma 6 dell'art. 73, ~-, dpr n. 309/1990, senza confrontarsi con i motivi di gravame proposti dalla Messa;
in particolare, l'argomentazione del concorso con i poliziotti penitenziari era sconfessata dall'assoluzione di CI PE e delle assoluzioni in ordine ai capi ) e 4) dell'imputazione in tema di corruzione, non era stata considerata la quantità (400 grammi sequestrati dal 2014 al 2021j, la qualità dello stupefacente (droga leggera), i canali di approvvigionamento (con i colloqui o con lancio dall'esterno della sostanza e non con il coinvolgimento della polizia penitenziaria) e il concreto pericolo di diffusione della sostanza;
non sussisteva la contestata aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod.pen. nei confronti del TT sotto il profilo soggettivo, in quanto il predetto non si occupava dell'approvvigionamento della sostanza e pertanto non aveva contatti con agenti penitenziari. Con il terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 99 cod.pen., lamentando che la Corte territoriale aveva rigettato il motivo inerente l'esclusione della contestata recidiva, limitandosi a rilevare l'ostatività della prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata, senza valutare che i precedenti penale erano relativi a condotte risalenti nel tempo. VI EL, a mezzo del difensore di fiducia, propone sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192, comma 3 e 4, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle propalazioni dei collaboratori di giustizia. Espone che al ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di partecipe dell'associazione criminosa quale principale collaboratore di TO AN, con il compito di custodire la droga e in qualche occasione di cederla in singole dosi tra i vari detenuti, sulla base delle dichiarazioni rese da ZZ NA e dal coimputato D'AT EN;
richiamati i principi di diritto affermati dalle SU AR in ordine alla valutazione delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, lamenta che la Corte di appello aveva omesso un'adeguata verifica in tal senso;
la Corte di appello aveva espresso un generico giudizio di credibilità soggettiva, dando rilievo ad un pregresso giudizio di attendibilità espresso in altri procedimenti;
in particolare, quanto alle dichiarazioni auto e etero accusatorie rese da D'AT EN, esse erano intervenute dopo l'esecuzione a suo carico dell'ordinanza di custodia cautelare ed erano state valutate superficialmente ed erroneamente dai giudici di merito come elemento di novità idoneo ad integrare il quadro probatorio a carico del ricorrente, senza tener conto della tempistica delle dichiarazioni, della 12 circostanza che i temi erano già noti e disvelati dai verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e della finalità utilitaristica della volontà di collaborare;
inoltre, anche l'ulteriore verifica della attendibilità intrinseca del narrato del singolo collaboratore era incompleta, risultando le dichiarazioni generiche, inconsistenti e non riscontrate;
non era stato considerato, poi, che il collaboratore ZZ PI, che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e che era stato allocato nelle stesse sezioni in cui era detenuto il VI riferito di non saper dire nulla sul predetto;
ancora / non era stato considerato che anche il collaboratore SA MA, detenuto nella seconda sezione del carcere, nulla aveva riferito in merito al NO;
infine, il collaboratore LO PE aveva riferito solo di una cessione di un telefono cellulare riferibile al NO;
quanto, poi, alla valutazione dei riscontri esterni di carattere individualizzante, la motivazione della sentenza impugnata era carente e non teneva conto delta divergenza delle dichiarazioni rese da ZZ NA e D'AT EN in ordine alla esatta allocazione del NO nella struttura carceraria. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità del NO per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive;
la sentenza impugnata non aveva argomentato né in ordine all'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo, la cd. messa a disposizione da parte del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (inteso come contributo stabile e continuativo al mantenimento ed al rafforzamento del sodalizio) né in ordine all'elemento soggettivo, la cd affectio societatis (ossia la consapevolezza di far parte stabilmente del gruppo criminoso), che presuppone la prova del pactum sceleris. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei criteri valutativi fissati in tema dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la rilevanza dell'oggetto e dell'elemento ponderale dell'attività di spaccio;
inoltre, non era stata considerata la non consistenza del profitto illecito né la mancanza in capo al gruppo di una posizione di controllo del mercato dell'intero centro penitenziario e l'assenza di diversi canali di approvvigionamento e di mezzi consistenti. 13 Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta associativa in pturime ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sui punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado;
argomenta che la circostanza che le reiterate cessioni di droga siano avvenute all'interno del penitenziario ove operava un'associazione sussumibile nel disposto dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non poteva escludere la configurabilità nell'ipotesi di specie dell'ipotesi del concorso di persone in plurimi episodi di spaccio, non essendo emersi elementi certi idonei a provare il ruolo di partecipe in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione delta esclusione della recidiva. Lamenta che la sentenza di appello, sul punto della recidiva contestata ed applicata al ricorrente, aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla relazione quantificata tra il reato commesso ed i precedenti penali. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Lamenta che la sentenza di appello non aveva fornito una idonea ed adeguata motivazione circa le ragioni per le quali aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza previa esclusione della recidiva. LL GE, a mezzo del difensore di fiducia, propone sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192, comma 3 e 4, cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione di credibilità soggettiva ed attendibilità intrinseca delle propatazioni dei collaboratori di giustizia. Espone che al ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di partecipe dell'associazione criminosa quale collaboratore di TO AN, addetto al taglio della sostanza stupefacente ed alla cessione delle singole dosi tra i vari detenuti, sulla base delle dichiarazioni rese da ZZ NA e SA MA e dal coimputato D'AT EN;
richiamati i principi di diritto affermati dalle SU AR in ordine alla valutazione delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, lamenta che la Corte di appello aveva omesso un'adeguata verifica in tal senso;
la Corte di appello aveva espresso un generico giudizio di credibilità soggettiva, dando rilievo 14 ad un pregresso giudizio di attendibilità espresso in altri procedimenti;
quanto alle dichiarazioni auto e etero accusatorie rese da D'AT EN, esse erano intervenute dopo l'esecuzione a suo carico dell'ordinanza di custodia cautelare ed erano state valutate superficialmente ed erroneamente dai giudici di merito come elemento di novità idoneo ad integrare il quadro probatorio a carico del ricorrente, senza tener conto della tempistica delle dichiarazioni, della circostanza che i temi erano già noti e &svelati dai verbali delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, e della finalità utilitaristica della volontà di collaborare;
inoltre, anche l'ulteriore verifica della attendibilità intrinseca del narrato del singolo collaboratore era incompleta, risultando le dichiarazioni generiche, inconsistenti e non riscontrate;
non era stato considerato, poi, che il collaboratore ZZ PI, che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e che era stato allocato nelle stesse sezioni in cui era detenuto AT aveva riferito di non saper dire nulla sul predetto;
quanto, poi, alla valutazione dei riscontri esterni di carattere individualizzante, la motivazione della sentenza impugnata era carente e non teneva conto della divergenza delle dichiarazioni rese da SA MA e D'AT EN in ordine alla esatta allocazione di AT nella struttura carceraria. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e Vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di AT NN per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dette censure difensive;
la sentenza impugnata non aveva argomentato né in ordine all'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo, la al. messa a disposizione da parte del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (inteso come contributo stabile e continuativo ai mantenimento ed al rafforzamento del sodalizio) né in ordine all'elemento soggettivo, la cd affectio societatis (ossia la consapevolezza di far parte stabilmente del gruppo criminoso), che presuppone la prova del pactum sceleris. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei criteri valutativi fissati in terna dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la rilevanza dell'oggetto e dell'elemento ponderate dell'attività di spaccio;
inoltre, non era stata considerata la non consistenza del profitto illecito né la mancanza in capo al gruppo di una posizione di controllo del mercato dell'intero centro penitenziario e l'assenza di diversi canali di approvvigionamento e di mezzi consistenti. 15 Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta associativa in plurime ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado;
argomenta che la circostanza che le reiterate cessioni di droga siano avvenute all'interno del penitenziario ove operava un'associazione sussumibile nel disposto dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non poteva escludere la configurabilità nell'ipotesi di specie dell'ipotesi del concorso di persone in plurimi episodi di spaccio, non essendo emersi elementi certi idonei a provare il ruolo di partecipe in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Lamenta che la sentenza di appello non aveva fornito una idonea ed adeguata motivazione circa te ragioni per te quali aveva ritenuto di non concedere le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza previa esclusione della recidiva. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della esclusione della recidiva. Lamenta che la sentenza di appello, sul punto della recidiva contestata ed applicata al ricorrente, aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alta relazione quantificata tra il reato commesso ed i precedenti penali. ER RO, a mezzo del difensore di fiducia, propone tre motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 cod.proc.pen. e vizio di motivazione con riferimento alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia e delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato. Argomenta che la Corte di appello aveva confermato l'affermazione di responsabilità del VE, basata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia, limitandosi a condividere le valutazioni del primo giudice e senza considerare le specifiche doglianze mosse con l'appello; le dichiarazioni valorizzate dai Giudici di merito non si riscontravano tra di foro da un punto di vista temporale e fattuale ed erano slegate dallo stesso capo di imputazione;
i Giudici di merito non avevano valutato le dichiarazioni in base al disposto dell'art. 192, comma 3, cod.proc., incorrendo così in violazione di legge e in vizio di motivazione. 16 Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che le caratteristiche minimali dell'associazione, i quantitativi di sostanze stupefacente ceduti, la qualità della sostanza (droga leggera), le risorse umane impiegate, la destinazione ad uso personale di gran parte della sostanza acquistata, avrebbero dovuto condurre ad una corretta qualificazione del fatto nella fattispecie meno grave di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Con il terzo motivo deduce violazione degli artt. 99, comma 4, e 133 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la pena irrogata risulta sproporzionata, previa verifica della costituzionalità dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 con riferimento alle pene previste secondo l'ordinanza di rimessione della questione del Tribunale di Brescia del 6/11/2023, nonché della circostanza che le sanzioni non tengono conto della tipologia di sostanza stupefacente trattata;
lamenta, poi, che la Corte di appello aveva confermato la sussistenza della recidiva contestata senza valutare che il fatto era sintomatico di una maggiore attitudine a delinquere dell'imputato; si duole, infine, della individuazione di una pena superiore ai minimi edittali senza relativa motivazione. OT TO, a mezzo dei difensori di fiducia propone due distinti ricorsi. Con il ricorso, a mezzo del difensore di fiducia IO IN CE, articola sei motivi. Con il primo motivo espone che al ricorrente era stato riconosciuto il ruolo di capo e organizzatore dell'associazione criminosa quale principale collaboratore di GI DO Iunior, con la funzione di dirigere i partecipi ed organizzare l'attività di approvvigionamento e spaccio dello stupefacente e di raccolta del relative pagamento, sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia LO PE, LL SS e OP EN;
richiamati i principi di diritto affermati dalle SU AR in ordine alla valutazione delle dichiarazione dei collaboratori di giustizia, lamenta che la Corte di appello aveva omesso un'adeguata verifica in tal senso;
la Corte di appello aveva espresso un generico giudizio di credibilità soggettiva, dando rilievo ad un pregresso giudizio di attendibilità espresso in altri procedimenti;
inoltre, anche l'ulteriore verifica della attendibilità intrinseca del narrato del singolo collaboratore era incompleta, risultando le dichiarazioni generiche, inconsistenti e non riscontrate;
non era stato considerato, poi, che il coimputato D'AT EN, che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare, nulla aveva riferito in ordine allo CO;
17 ancora non erano state considerate le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia ZZ PI, che aveva maturato la decisione di collaborare dopo l'esecuzione dell'ordinanza cautelare e che aveva riferito di non conoscere CO RE;
quanto, poi, alla valutazione dei riscontri esterni di carattere individualizzante, la motivazione della sentenza impugnata era carente e non teneva conto della divergenza delle dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia in ordine al ruolo dello CO nell'associazione criminosa nè della circostanza che i collaboratori di giustizia SA MA e OM RE, pur confermando il coinvolgimento di GI DO NI nell'attività illecita di spacce non avevano reso dichiarazioni in merito ad un eventuale coinvolgimento di CO RE. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità di CO RE per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 ed al ruolo associativo attribuitogli. Lamenta che la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto delle censure difensive;
la sentenza impugnata non aveva argomentato né in ordine all'elemento oggettivo della partecipazione al reato associativo con riferimento al preminente ruolo svolto, la cd messa a disposizione da parte del ricorrente all'associazione dedita al traffico di stupefacenti (inteso come contributo stabile e continuativo al mantenimento ed al rafforzamento del sodatizio) ( né in ordine all'elemento soggettivo, la cd affectío societatis (ossia la consapevolezza di far parte stabilmente del gruppo criminoso), che presuppone la prova del pactum sceleris. Con il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei criteri valutativi fissati in tema dalla giurisprudenza di legittimità e, in particolare, la rilevanza dell'oggetto e dell'elemento ponderate dell'attività di spaccio;
inoltre, non era stata considerata la non consistenza del profitto illecito né la mancanza in capo al gruppo di una posizione di controllo del mercato dell'intero centro penitenziario e l'assenza di diversi canali di approvvigionamento e di mezzi consistenti. Con il quarto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata riqualificazione della condotta associativa in plurime ipotesi di detenzione ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Lamenta che anche sul punto la sentenza di appello aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado;
argomenta che la circostanza che te reiterate cessioni di droga siano avvenute all'interno del penitenziario ove operava un'associazione sussumibile nel disposto dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 non 18 poteva escludere la configurabitità nell'ipotesi di specie dell'ipotesi del concorso di persone in plurimi episodi di spaccio, non essendo emersi elementi certi idonei a provare il ruolo di partecipe e tantomeno di organi“cilore in capo al ricorrente. Con il quinto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione della esclusione della recidiva. Lamenta che la sentenza di appello, sul punto della recidiva contestata ed applicata al ricorrente, aveva aderito in maniera acritica alla sentenza di primo grado senza tener conto dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di p legittimità in ordine atta relazione ijantiflcata tra il reato commesso ed i precedenti penali. Con il sesto motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alta mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate aggravanti. Lamenta che la sentenza di appello non aveva fornito una idonea ed adeguata motivazione circa le ragioni per te quali aveva ritenuto di non concedere te circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza previa esclusione della recidiva. Con il ricorso, a mezzo del difensore di fiducia VI NI, articola quattro motivi. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 191 cod.proc.pen. e 16- quater I. 15 marzo 1991 n. 82. Espone che l'affermazione di responsabilità di CO RE era stata basata sulle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia OP EN;
tali dichiarazioni erano inutilizzabili ai sensi dell'art. 16-quater 15 marzo 1991 n. 82, perché rese oltre il termine di 180 giorni e, precisamente il 29.9.2021, dalla manifestazione di volontà di collaborare, avvenuta in data 8.8.2019. Con il secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 74, comma 1, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che con l'appello si era contestata la mancanza di prova circa la condotta di partecipazione al reato associativo e, comunque, l'erronea attribuzione del ruolo di capo ed organizzatore della associazione;
le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, che, pur affermavano l'inserimento dello CO nella consorteria criminale, non si riscontravano quanto al ruolo ricoperto dal ricorrente;
la Corte di appello con motivazione illogica, carente ed apodittica affermava che la non convergenza delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia erano apparenti in quanto vi era la suddivisione della consorteria in sottogruppi che adottavano diverse modalità di occultamento e diversi luoghi di custodia della sostanza stupefacente nonché una interscambiabilità delle funzioni;
il ruolo di 19 organizzatore riconosciuto alto CO, poi, si basava sulle generiche dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, che lo avevano indicato quale uno dei "gestori" del traffico di sostanza stupefacente. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990. Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la configurabilità dell'ipotesi associativa meno grave, dando rilievo a circostanze non rilevanti, qual* la reiterazione per lungo tempo delle condotte e la caratura criminale degli assodati, senza considerare che le singole cessioni avevano ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente. Con il quarto motivo deduce vizio di motivazione in relazione agli artt. 125 cod. proc.pen. e 99 cod.pen. Lamenta che la Corte di appello aveva confermato la sussistenza della recidiva contestata limitandosi ad affermare la correttezza delle conclusioni della sentenza di primo grado, senza confrontarsi con i motivi di appello;
inoltre, con motivazione illogica, la Corte di appello aveva escluso la recidiva ai coimputati che avevano rinunciato ai motivi di appello valorizzando come positivo it comportamento processuale degli stessi e non aveva, invece, tenuto conto del positivo comportamento processuale dello CO dimostrativo di sicura sottomissione alla Giustizia. AUTORE ANTONIO, a mezzo dei difensori di fiducia, articola sei motivi di ricorso. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 125 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione all'elemento oggettivo del reato associativo. Argomenta che elemento che contraddistingue il delitto di cui all'art. 74 d.P.R n. 309/1990, e lo differenzia dai concorso di persone nel reato di spaccio di sostanze stupefacenti, è la predisposizione di una struttura organizzata stabile che consenta la realizzazione del programma criminoso;
nella specie, la Corte di appello aveva erroneamente ritenuto sussistente il contestato reato associativo sebbene l'attività di spaccio venisse esercitata all'interno dell'istituto di pena attraverso una serie di articolazioni;
non era stato dimostrato, infatti, che singoli gruppo avessero dato vita ad un unico sodalizio criminoso, difettando una cassa comune e la predisposizione di uomini e mezzi da parte dei vertici del sodalizio;
neppure era emerso che le modalità di spaccio venissero concordate tra i sodali nè che vi fossero direttive impartite dai vertici dell'associazione. Con il secondo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione all'elemento soggettivo del reato associativo. 20 Argomenta che il ricorrente viene indicato dai Giudici di merito quale organizzatore del gruppo operante nella seconda sezione del Reparto Ligure S3; in particolare, il ruolo svolto da TO AN era quello di adoperarsi per l'approvvigionamento dello stupefacente, che acquistava da detenuto ristretto nella quarta sezione del Reparto;
i Giudici di merito non avevano, però, motivato in ordine alla stabilità del rapporto di fornitura, requisito essenziale per superare un rapporto di mera sinatlagmaticità contrattuale ed integrare la cointeressenza associativa;
il collaboratore di giustizia ZZ NA, l'unico a riferire delle modalità di approvvigionamento detto stupefacente, non riferiva in maniera precisa e dettagliata di specifici episodi di approvvigionamento e conseguente cessione, tanto da non potersi -dimobtidla la stabilità del rapporto di fornitura;
ancora più generiche risultavano le dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia. Con il terzo motivo deduce violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione in relazione ai ruolo di organizzatore a carico d.eí TO AN. Espone che i Giudici di merito avevano ritenuto che l'associazione di cui all'imputazione avesse carattere composito, in quanto costituita da micro articolazioni operanti nette varie sezioni;
rimarca, quindi, che i compartecipi di un'associazione priva di una struttura gerarchica non possono essere ritenuti in maniera automatica promotori o organizzatori e che, nella specie, non vi era prova che TO AN fosse stato designato dai capi del sodalizio come organizzatore di una specifica articolazione dell'associazione; le dichiarazioni del collaboratore ZZ NA riportate in sentenza non trovavano conferma, quanto alle modalità delta condotta attribuita al ricorrente, nelle altre dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia;
la motivazione della sentenza impugnata, che aveva confermato le valutazioni del primo giudice, era, dunque carente e profondamente illegittima. Con il quarto motivo deduce violazione dell'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309/1990 e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva erroneamente denegato la configurabilità dell'ipotesi associativa meno grave, dando rilievo a circostanze non rilevanti, quale la reiterazione per lungo tempo delle condotte e la corruzione di alcuni agenti di polizia penitenziaria, senza considerare che le modalità di taglio e conservazione dello stupefacente erano rudimentali, nonchè che te singole cessioni avevano ad oggetto modesti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo droghe leggere, erano limitate a singole dosi per uso personale ed il profitto illecito era di scarsissima consistenza;
neppure era stato considerato che l'attività di spaccio era stata posta in essere in un ambito territoriale ristretto (ovvero nel reparto ove erano ristretti gli imputati).. 21 Con il quinto motivo deduce violazione degli artt. 62-bis e 69 cod.pen. e vizio di motivazione. Argomenta che la Corte di appello aveva denegato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alle contestate circostanze aggravanti, dando rilievo ostativo al curriculum criminale di TO AN, senza considerare che i quantitativi di droga rinvenuti non erano elevati, che le modalità di taglio e conservazione dello stupefacente erano rudimentali, che le cessioni erano modeste e limitate all'uso personale e che il profitto era modesto. Con ° testo motivo ponj:Zestione di legittimità costituzionale dell'art. 74, comma 1, d,P.R. n. 309/1990 per contrasto con gli artt. 3,27 e 117 della Cost. e 49 CEDU), nella parte in cui prevede un trattamento sanzionatorio irragionevole e sproporzionato nel caso in cui il reato associativo abbia ad oggetto la commercializzazione di droghe cd leggere che sono già sanzionate dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 in modo inferiore rispetto alle droghe pesanti, avuto riguardo alle altre figure di reato associative (416, 416-bis, 270 e 270-bis cod.pen.), 3. I difensori di VE PI, BA RE, EL NN, NO MA, CO RE, NA MA e TO AN hanno chiesto la trattazione orale dei ricorsi in pubblica udienza. Il PG ha depositato memoria ex art. 611 cod.proc.pen., nella quale ha concludeso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi vanno dichiarato inammissibili. 2. Vanno esaminati, previamente, i motivi di ricorso afferenti all'affermazione di responsabilità per il contestato reato associativo. 3. Va rilevato, innanzitutto, che BA RE, D'GE AT, Di US UI, EL EL, NO DO, OT RE, GI DO OR e GI UA hanno rinunciato ai motivi di appello afferenti all'affermazione di responsabilità. Va ricordato che la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, di talché è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati e non possono essere rilevate d'ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (Sez.2, n. 47698 del 18/09/2019, Rv.278006 - 01.Sez. 4, n. 9857 del 12/02/2015, Rv. 262448). Ciò posto, vanno dichiarati inammissibili, sulla base del principio di diritto suesposto, il primo motivo di ricorso di Di US UI e il motivo di ricorso di 22 D'EL AT nella parte in cui si deduce il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità. I motivi in esame attengono entrambi all'affermazione di responsabilità per il reato associativo e, stante la rinuncia da parte delle ricorrenti a tale punto della decisione di primo grado in sede di appello, sono inammissibili perchè censure attinenti a motivi d'appello rinunciati. 4. Va, quindi, esaminato il primo motivo del ricorso di CO RE a firma dell'avv. VI NI, avente natura preliminare, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia EN OP perché rese oltre il termine di 180 giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, in violazione, quindi, dell'art. 16-quater I. 15 marzo 1991 n. 82. La censura è manifestamente infondata. Costituisce, infatti, ius receptum che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato. (Sez.U, n. 1149 de/ 25/09/2008, dep.13/01/2009, Rv. 241882 - 01; conf. Sez.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 150, Correnti;
Sez.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1151, Petito ed altri, Sez.U., 25 settembre 2008, dep. 13 gennaio 2009, n. 1152, Petito ed altri, tutte non massimate sul punto). Tale principio è stato ribadito con la pronuncia della Sez.1, n. 54844 del 06/06/2018, Rv. 274653 - 01, che ha affermato che sono pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzione dell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguarda esclusivamente la fase del dibattimento. Nella specie, quindi, essendosi celebrato il giudizio di merito nelle forme del giudizio abbreviato, la questione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia EN OP risulta del tutto destituita di fondamento. 5. Vanno, quindi, esaminati, il motivo di AL FA (nella parte relativa all'affermazione di responsabilità per il reato associativo ed alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia), il motivo di ricorso di NA MA, il primo motivo di ricorso di Quindici IR, il motivo di ricorso di IN AN, il primo motivo di ricorso di TT PE, il primo, il secondo motivo ed il quarto motivo di EL NN, il primo, il secondo motivo ed il quarto motivo di NO MA, il primo motivo di VE PI, il primo, 23 il secondo ed il quarto motivo del ricorso di CO RE a firma dell'avv. IO IN CE ed il secondo motivo del ricorso di CO RE a firma dell'avv. VI NI, il primo, il secondo ed il terzo motivo di TO AN, il primo motivo d ricorso di IG DO OR. I motivi in esame, tutti afferenti a doglianze con le quali si prospettano violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza fattispecie associativa di cui all'art. 74 d.P.R. 309/1990 ed alla condotta di partecipazione, sono inammissibili e, comunque, manifestamente infondati. 5.1. Prima di procedere all'esame dei motivi, ragioni di economia processuale e di ordine sistematico, impongono di svolgere alcune considerazioni di carattere generale. E' pacifica acquisizione della giurisprudenza di questa Suprema Corte come debba essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le medesime ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 comma 1, lett. c) cod. proc. pen., alla inammissibilità della impugnazione (in tal senso sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; conf. sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, Samniarco, Rv. 255568; sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, Pezzo, Rv. 253849; sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, Scicchitano, Rv. 236945; sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, Burzotta, Rv. 230634; sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, Palma, Rv. 221693). Ancora di recente, questa Corte di legittimità ha ribadito come sia inammissibile il ricorso per cassazione fondato sugli stessi motivi proposti con l'appello e motivatamente respinti in secondo grado, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608). Va, poi, evidenziato che ci si trova di fronte ad una "doppia conforme" affermazione di responsabilità - per quanto rileva in questa sede - e che, legittimamente, in tale caso, è pienamente ammissibile la motivazione della sentenza di appello per relationem a quella della sentenza di primo grado, sempre che le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi. 24 E', infatti, giurisprudenza pacifica di questa Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez.3, n.44418 del 16/07/2013, Rv.257595; Sez. 2 n. 34891 del 16.05.2013, Vecchia, Rv. 256096, non massimata sul punto;
conf. Sez. 3, n. 13926 del 1.12.2011, dep. 12.4.2012, Valerio, Rv. 252615: sez. 2, n. 1309 del 22.11.1993, dep. 4.2. 1994, Albergami° ed altri, Rv. 197250). Ne consegue che il giudice di appello, in caso di pronuncia conforme a quella appellata, può limitarsi a rinviare per relationem a quest'ultima sia nella ricostruzione del fatto sia nelle parti non oggetto di specifiche censure, dovendo soltanto rispondere in modo congruo alle singole doglianze prospettate dall'appellante. In questo caso il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure. Inoltre, secondo la giurisprudenza di questa Corte, nella motivazione della sentenza il giudice del gravame di merito non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo (Sez. 4, n.26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900; Sez. 5, n.8411 del 21/05/1992, Chirico ed altri, Rv. 191488). Ne consegue che in tal caso debbono considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (cfr. sez. 6, n. 49970 del 19.10.2012, Muià ed altri Rv.254107, Sez 3, n.7406 del 15/01/2015, dep. 19/02/2015, Rv.262423). La motivazione della sentenza di appello è del tutto congrua, in altri termini, se il giudice d'appello abbia confutato gli argomenti che costituiscono "l'ossatura" dello schema difensivo dell'imputato, e non una per una tutte le deduzioni difensive della parte, ben potendo, in tale opera, richiamare alcuni passaggi dell'iter argomentativo della decisione di primo grado, quando appaia evidente che tali motivazioni corrispondano anche alla propria soluzione alle questioni prospettate dalla parte (sez. 6, n. 1307 del 26.9.2002, dep. 14.1.2003, Delvai, Rv. 223061). È stato anche sottolineato da questa Corte che in tema di ricorso in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, 25 che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere di decisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto, ma è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione (sez. 2, n. 9242 dell'8.2.2013, Reggio, Rv. 254988). Non è, dunque, censurabile in sede di legittimità la sentenza che indichi con adeguatezza e logicità le circostanze e le emergenze processuali che siano state determinanti per la formazione del convincimento del giudice, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata. Pertanto, anche il silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame non rileva qualora questa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata perché non è necessario che il giudice confuti esplicitamente la specifica tesi difensiva disattesa, ma è sufficiente che evidenzi nella sentenza una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione implicita di tale deduzione senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr. Sez.2, 12/02/2009, n. 8619). Infine, ulteriore causa di inammissibilità deve individuarsi nella esposizione di censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza individuare vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali precluse in sede di giudizio di cassazione (cfr. Sez. 1, 16.11.2006, n. 42369, De Vita, Rv. 235507; sez. 6, 3.10.2006, n. 36546, Bruzzese, Rv. 235510; Sez. 3, 27.9.2006, n. 37006, Piras, Rv. 235508). Va, quindi, ribadito, che, anche a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. introdotte dall'alt 8 della L n. 46 del 2006, non è consentito dedurre il "travisamento del fatto", stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez.6,n.27429 del 04/07/2006, Rv.234559; Sez. 5, n. 39048/2007, Rv. 238215; Sez. 6, n. 25255 del 2012, Rv.253099) ed in particolare di operare la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (cfr. Sez. 6, 26.4.2006, n. 22256, Rv. 234148). La Corte di Cassazione deve circoscrivere il suo sindacato di legittimità, sul discorso giustificativo della decisione impugnata, alla verifica dell'assenza, in 26 quest'ultima, di argomenti viziati da evidenti errori di applicazione delle regole della logica, o fondati su dati contrastanti con il senso della realtà degli appartenenti alla collettività, o connotati da vistose e insormontabili incongruenze tra loro, oppure inconciliabili, infine, con "atti del processo", specificamente indicati dal ricorrente e che siano dotati autonomamente di forza esplicativa o dimostrativa, tale che la loro rappresentazione disarticoli l'intero ragionamento svolto, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua la motivazione (Sez. 4 08/04/2010 n. 15081; Sez. 6 n. 38698 del 26/09/2006, Rv. 234989; Sez.5, n.6754 del 07/10/2014, dep.16/02/2015, Rv.262722). 5.2. Tanto premesso, va osservato che, nella specie, i Giudici di merito (cfr pp da 25 a 180 della sentenza di primo grado e pp. da 24 a 54 della sentenza di appello) si sono soffermati a lungo nell'esaminare e valutare le risultanze istruttorie (costituite prevalentemente dalle dichiarazioni rese da numerosi collaboratori di giustizia, dal contenuto delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuate nei confronti di alcuni imputati, dai sequestri e dalle risultanze degli accertamenti di Pg) dimostrative dell'esistenza di una organizzazione criminosa dedita alla commissione di una serie indeterminata di reati di spaccio di stupefacente, operante - almeno dal 2014 al 2021- all'interno del carcere di Napoli Secondigliano, nel Reparto di Alta Sicurezza Ligure AS3, strutturata nell'ambito della Seconda, Terza e Quarta Sezione. La Corte territoriale ha, innanzitutto, condiviso e confermato la valutazione di attendibilità dei collaboratori di giustizia espressa dal primo giudice, con motivazione congrua e conforme ai principi di diritto affermati da questa Corte in subiecta materia. Va ricordato che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145), il giudice è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen., la sussistenza di tre requisiti: 1) la credibilità soggettiva del dichiarante, valutata alla stregua di elementi personali quali le sue condizioni socio-economiche e familiari, il suo passato, i rapporti con l'accusato, la genesi e le ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e complici;
2) l'attendibilità intrinseca del contenuto dichiarativo, desunta da dati quali la spontaneità, la verosimiglianza, la precisione, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza tra le dichiarazioni rese in tempi diversi;
3) la riscontrabilità oggettiva del dichiarante, attraverso elementi di prova o indiziari estrinseci, i quali devono essere esterni alla chiamata onde evitare il fenomeno della c.d. "circolarità" probatoria e che possono consistere in elementi probatori o indiziari di qualsiasi tipo e natura, ivi compresa un'altra chiamata in correità (Sez. 1, n. 16792 del 27 9/4/2010, Sacco, Rv. 246948; Sez. 2, n. 16183 del 1/2/2017, Fiore, Rv. 269987); a condizione, in quest'ultimo caso, che le convergenti dichiarazioni accusatorie, ritenute intrinsecamente attendibili, siano realmente autonome e che la loro coincidenza non sia fittizia, come nel caso in cui una chiamata abbia condizionato l'altra (cfr. ancora Sez. U, n. 20804 del 29/1.1/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). La possibilità che plurime dichiarazioni di coimputati nel medesimo reato (o in procedimento connesso o collegato ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen.) siano idonee a fungere da riscontro reciproco è, quindi, una acquisizione consolidata della giurisprudenza di legittimità, ribadita in molteplici arresti di questa Corte, concordi nel richiedere che tali dichiarazioni convergano sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che tali discordanze non siano sintomatiche di un'insufficiente attendibilità dei chiamanti stessi (Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 7643 del 28/11/2014, dep. 2015, Villacaro e altro, Rv. 262309; Sez. 1, n. 34102 del 14/07/2015, BA e altro, Rv. 264368; Sez.1, n.17370 del 12/09/2023, dep.29/04/2024, Rv.286327 - 01). In tali pronunce si è affermato che, in tema di valutazione della convergenza delle dichiarazioni di reità o di correità dei collaboranti e, più in generale, della concordanza della prova orale, questa Corte di cassazione ha avuto modo di stabilire il principio di diritto, secondo il quale il "nucleo essenziale" della propalazione deve essere individuato e apprezzato non già in termini astratti dal contesto delle rappresentazioni, con esclusivo e limitato riferimento all'azione tipizzata dalla norma incriminatrice, bensì in rapporto allo "specifico fatto materiale oggetto dalla narrazione" nella sua interezza e alla stregua del rilievo assegnato dal dichiarante, nell'impianto narrativo, agli accadimenti, ai fatti, alle circostanze evocati. Invero, l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti rientranti fra quelli menzionati nei commi terzo e quarto dell'art. 192 cod. proc. pen., in funzione di reciproco riscontro fra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto di pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponibili tra di loro, in ogni particolare, spettando invece pur sempre al giudice il potere- dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti. I Giudici di merito hanno fatto buon governo dei suesposti principi di diritto con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e diffusamente illustrate alle pagine da 171 a 180 della sentenza di primo grado ed alle pagine da 45 a 54 della motivazione della sentenza di appello, valutando positivamente la credibilità 28 soggettiva e l'attendibilità estrinseca dei propalanti nonchè l'esistenza di riscontri oggettivi al narrato accusatorio. In tali spazi sono state affrontate le censure difensive, qui riproposte, in particolar modo analizzando la genesi dei contributi informativi alla luce della storia criminale dei propalanti, del contenuto dei verbali di interrogatorio, degli elementi di riscontro oggettivo, nonché degli ulteriori parametri richiesti per vagliare la validità delle informazioni, sottolineando anche il consistente dato numerico dei propalanti, assolutamente convergenti sul nucleo essenziale relativo all'esistenza di un organizzazione criminosa capace di fare entrare droga all'interno del carcere di Secondigliano e di gestirne alcune attività fondamenti, quali l'allocazione dei detenuti nelle celle e nei reparti, attraverso la corruzione di agenti penitenziari. I Giudici di merito hanno rimarcato che tutte le dichiarazioni concordavano nel nucleo essenziale dei fatti e spiegato che le eventuali imprecisioni e discrasie erano giustificate dal fatto che ciascun collaboratore aveva potuto raccontare più compiutamente le vicende che avvenivano nella sezione del carcere in cui era allocato;
è stato evidenziato, inoltre, il tempo trascorso dai fatti , quale fattore di discrasie nei diversi racconti, nonchè la circostanza che il periodo di coinvolgimento nei fatti variava da collaboratore a collaboratore, sicchè, anche sotto profilo erano plausibili discrasie tra i racconti;
tali profili rendevano del pari plausibile la circostanza che ciascun imputato era stato raggiunto dalle chiamate in correità solo di alcuni collaboratori e non di altri, considerando anche la struttura del Reparto Ligure del carcere di Secondigliano, suddiviso in sezioni e in piani, che induceva a ritenere non inverosimile che un medesimo fatto attribuibile ad un certo imputato fosse nel patrimonio di conoscenza dell'uno o dell'altro collaboratore;
andava, inoltre, considerato che i dichiaranti erano allocati in sezioni diverse e, quindi, avevano maggiore conoscenza di fatti avvenuti nella sezione in cui erano detenuti e che coloro che partecipavano all'attività di spaccio ne mettevano al corrente i "nuovi" solo quando essi venivano ritenuti "affidabili" e interessati a A-) prendere parte al traffico illecito. I Giudici/appello, poi, rispondendo alle censure difensive, hanno spiegato che la positiva valutazione di attendibilità di D'AT EN, le cui propalazioni erano intervenute subito dopo la notifica dell'ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti, non era minata da tale profilo temporale e dalla circostanza che egli aveva avuto conoscenza dei fatti contestati, in quanto il D'AT aveva ammesso pienamente gli addebiti ed aveva reso dichiarazioni etero- accusatorie di rilevante importanza nei confronti di gran parte degli imputati, arricchendo ulteriormente il materiale probatorio raccolto fino a quel momento;
inoltre, i collaboratori di giustizia SA MA e ZZ STo, già da tempo prima, avevano indicato D'AT EN come un detenuto in rapporti con gli 29 organizzatori del traffico illecito e con le guardie penitenziare e ne avevano sottolineato il ruolo importante svolto anche grazie al suo compito di addetto alla spesa, che gli consentiva grande libertà di movimento all'interno del carcere di Secondigliano;
era, quindi, evidente il livello di conoscenza diretta dei fatti da parte di D'AT EN, che aveva attualizzato i racconti dei precedenti collaboratori di giustizia, fornendo dettagli e precisazioni, che non avrebbe potuto ricavare dalla possibile lettura dell'ordinanza cautelare. 5.3. La Corte territoriale ha, quindi, descritto plurimi elementi fattuali - emersi dalle complessive risultanze istruttorie - dimostrativi dell'accordo criminoso avente ad oggetto la commissione di una serie non preventivamente determinata di delitti in materia di stupefacenti e delle modalità operative del sodalizio criminoso: l'esistenza di un sistema collaudato, con specifica ripartizione dei ruoli, all'occorrenza interscambiabili, che si snodava in maniera precisa ed accurata dalla fase dell'approvvigionamento dall'esterno della struttura carceraria della sostanza stupefacente, preceduta dagli ordinativi effettuati dalle varie sezioni, a quello dell'introduzione in carcere della droga per il taglio e la successiva cessione ai detenuti che ne avevano fatto richiesta;
la predisposizione di nascondigli creati per occultare la droga da tagliare;
l'individuazione di appositi custodi della sostanza stupefacente;
l'esistenza di collaudati collegamenti tra i diversi sotto-gruppi delle sezioni seconda, terza e quarta del Reparto Ligure per gli ordinativi e per la successiva trasmissione della droga;
l'attuazione dei collegamenti con la collaborazione degli "spesini" e attraverso la complicità di alcuni agenti di polizia penitenziaria corrotti, importanti elementi di raccordo con l'esterno, grazie ai quali veniva realizzato il sistema organizzativo;
le varie sezioni interessate del Reparto Ligure costituivano articolazioni della medesima piazza di spaccio e tra di esse il fulcro del traffico di droga era la quarta sezione, che distribuiva lo stupefacente anche alle altre sezioni tramite spesini e lavoranti o attraverso un paniere che passava da un piano all'altro della medesima verticale;
l'attività illecita della quarta sezione era gestita da GI DO OR, a cui subentrava MA EL, entrambi esponenti del clan GI, nella seconda sezione il traffico di droga era organizzato da TO AN e nella terza sezione da LI IR, CO IR e AN AN;
la piazza di spaccio operava su varie articolazioni, i cui componenti risultavano variamente relazionarsi tra di loro nel