Ordinanza cautelare 23 settembre 2021
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 157 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00157/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00296/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 296 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Paolo Di Gravio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Avezzano, Sulmona, L'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Carla Lettere, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via Agnifili, 20;
per l'annullamento
del “ provvedimento di chiusura immediata dell’attività nonché divieto immediato di produzione e commercializzazione di alimenti rinvenuti nello stabilimento all’insegna “-OMISSIS- s.p.a. ” con sede in Avezzano (AQ), ai sensi e per gli effetti ex art. 138, commi 1, lett. b) e 2, lett. i) del reg. UE 2017/625 del 15.03.2017.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Avezzano, Sulmona, L'Aquila;
Vista la dichiarazione del 24 febbraio 2026, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa ER Lo PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che:
- con ordinanza cautelare n. 162 del 23 settembre 2021, è stata rigettata l’istanza cautelare, sul presupposto che, “ in disparte gli evidenti profili di inammissibilità del ricorso atteso che il gravato provvedimento costituisce “atto meramente consequenziale” del “presupposto” verbale di ispezione, redatto in data 5 agosto 2021 congiuntamente dal competente Servizio della ASL resistente e dal NAS di Pescara, il provvedimento impugnato appare congruamente motivato in relazione all’istruttoria compiuta che ha accertato, con valutazione che appare esente da manifesti visti di illogicità o irragionevolezza, gravi criticità dal punto di vista igienico-sanitario ed organizzativo-gestionale tali da arrecare un pregiudizio concreto alla sicurezza, all’integrità ed alla salubrità dei prodotti alimentari oggetto di produzione e commercializzazione ad opera della ricorrente ”;
- tale ordinanza è stata confermata in sede di appello (con ordinanza Cons. Stato, Sez. III, 26 novembre 2021, n. 6360);
-nella fase di merito non sono emersi ulteriori elementi istruttori;
Rilevato che, con memoria depositata in data 24 febbraio 2026, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla coltivazione del giudizio;
Ritenuto pertanto che, in ossequio al principio della domanda che regge il processo amministrativo, debba dichiararsi improcedibile il ricorso;
Ritenuto che, per la articolazione della vicenda, possano compensarsi le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
ER NI, Presidente
Alfredo Giuseppe Allegretta, Consigliere
ER Lo PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER Lo PI | ER NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.