Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 11/04/2025, n. 1259 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1259 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa civile di primo grado N. R.G. 6318/2021 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) in proprio e quali genitori di e con il C.F._2 Per_1 Per_2 patrocinio dell'avv. FRANCIOLI BEATRICE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. FRANCIOLI BEATRICE
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MOLESTI Controparte_1 P.IVA_1
LILIANA e dell'avv. DANESI MARZIA elettivamente domiciliato in PIAZZA SANTA MARIA
NUOVA 1 50122 FIRENZE presso il difensore avv. MOLESTI LILIANA
CONVENUTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
FATTO E DIRITTO
1) Il fatto e lo svolgimento del processo
Il processo ha per oggetto i fatti attinenti la gravidanza e il parto della figlia degli attori, Per_2
nata il [...] a [...], presso l'Ospedale del Mugello.
[...]
In particolare, gli attori, che già avevano una prima figlia, di sei anni, non appena appreso Per_1 del nuovo stato di gravidanza, avevano avviato nel 2013 regolare percorso medico, nel rispetto delle prescrizioni fornite dalla ASL, talché la sig.ra effettuò gli esami previsti nel libretto sanitario, Pt_3 alle scadenze stabilite, allo scopo di accertare il buono stato di salute del concepito, la crescita regolare del medesimo e l'assenza di eventuali problemi, così da programmare, una volta maturati i tempi, il parto cesareo, come già accaduto per la prima figlia. Sulla base di tutti gli accertamenti eseguiti e documentati, il decorso della gravidanza risultava regolare, così come lo stato di salute della sig.ra e della figlia che portava in grembo. A seguito del ricovero, veniva alla luce la piccola Pt_3 Per_2 priva però dell'avambraccio destro.
Con atto di citazione del 28.05.2021, gli attori, in proprio e in qualità di genitori, rappresentanti delle figlie e ritenevano sussistente una responsabilità della struttura sanitaria, a causa Per_1 Per_2
pagina 1 di 11
il diritto del minore allo svolgimento della propria personalità sia come singolo, sia nelle forme sociali;
il diritto alla non alterazione della società familiare, dal momento che la nuova situazione ha richiesto una presenza costante, fisica ed emotiva, dei genitori a supporto quotidiano della piccola infine, il diritto Per_2 all'autodeterminazione, poiché la madre, se correttamente informata, avrebbe potuto interrompere la gravidanza.
Pertanto, gli attori, premettendo che la condizione di procedibilità del tentativo di mediazione ex
D.Lgs. 28/2010 non aveva avuto esito per mancata partecipazione della convenuta, hanno quindi chiesto la condanna della convenuta stessa al risarcimento di tutti i danni subiti, in proprio e quali rappresentanti delle due figlie, comprensivi del “danno conseguente alle errate diagnosi per violazione del consenso informato, del danno biologico (quantificato, per la piccola , nella misura del 55%, Per_2 per un valore pari a €. 549.367,00 oltre personalizzazione), del danno morale, esistenziale, riflesso, da perdita di chances, psicologico, psichiatrico ed a qualsivoglia altro titolo, nonché delle spese mediche non rimborsabili da parte del SSN di cui €. 781.875,12 comprensive di iva, per il costo della protesi
“mano bionica”, da rinnovare ogni 11 anni a partire dal diciannovesimo, da determinarsi anche in via equitativa, e di tutti i danni patrimoniali maturati e maturandi, oltre rivalutazione monetaria e interessi di mora dal dì del dovuto al saldo, oltre rivalutazione, interessi e spese e compensi giudiziali”.
si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda ed eccependo: Parte_4
(1) la insussistenza di errore diagnostico, potendo verificarsi casi in cui non è possibile diagnosticare la mancanza di sviluppo dell'avambraccio, se non dopo la nascita del bambino, come appunto quello di specie, in cui si era verificata un'anomalia molto rara;
(2) quanto al “consenso informato”, che fu consegnata alla paziente, la madre di fino dalla prima ecografia ostetrica, un'esplicita Per_2 avvertenza scritta, illustrata anche a voce, circa la possibilità che “anomalie anche importanti non vengano rilevate con l'ecografia”; (3) la mancanza del nesso causale tra l'ipotetica errata diagnosi e la malformazione con cui è nata dal momento che quest'ultima non può essere attribuita Per_2 all'operato dei sanitari, né per via fattiva, né omissiva;
(4) l'assenza di violazione al diritto all'autodeterminazione, cioè alla facoltà di interrompere la gravidanza, poiché – a prescindere dalla mancanza di precise allegazioni sulle intenzioni della madre – la diagnosi della malformazione in esame non poteva che essere effettuata durante l'ecografia del II trimestre, ovvero quella eseguita nel novembre 2013, ma la normativa vigente impedisce l'interruzione di gravidanza dopo i primi novanta giorni di gestazione, salvo eccezioni qui però non ricorrenti;
(5) la quantificazione eccessiva dei danni subiti.
Secondo la convenuta, in particolare, le domande attoree non individuerebbero se il danno non patrimoniale richiesto sia da intendersi quale danno “esistenziale” alla loro vita di relazione e mutamento delle condizioni familiari, conseguenti la nascita della piccola con la descritta Per_2 malformazione, oppure se debba, invece, intendersi quale lesione del diritto all'autodeterminazione di poter scegliere, a fronte della diagnosi di emimelia, di interrompere la gravidanza. pagina 2 di 11 Con ordinanza 08/05/2022, all'esito dello scambio di memorie ex art. 183.6 c.p.c., il Giudice designato, ritenuta inammissibile e/o superflua la prova orale quanto al capitolato dedotto da parte attorea – con decisione qui confermata, per quanto riguarda le conclusioni istruttorie delle parti – fissava udienza per la formulazione di proposta ex art. 185 bis c.p.c., poi rinviata una volta emersa la sussistenza di trattative fra le parti. Successivamente al mancato buon fine delle trattative medesime, veniva fissata udienza per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza 29/08/2023, la causa veniva successivamente rimessa sul ruolo per l'ammissione di
CTU medico-legale, volta a descrivere la correttezza degli accertamenti diagnostici svolti in gravidanza dalla sig.ra . All'esito del deposito della relazione peritale, oggetto di osservazioni da parte Pt_3 attrice, le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale d'udienza del 10/12/2024, conclusioni che qui si intendono riportate;
all'esito, la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2) Sulle risultanze della CTU
Si rileva, innanzitutto, che le risultanze della Consulenza Tecnica possono essere assunte a fondamento della decisione, poiché frutto di una disamina esaustiva e specifica su ogni quesito indicato dal Giudice e supportate da adeguate valutazioni scientifiche, nonché immuni da vizi logici e metodologici, a seguito del contraddittorio con le parti e i rispettivi consulenti, in relazione alle principali osservazioni dagli stessi rappresentate, sia nel corso della stessa, sia successivamente al deposito della relazione conclusiva, che, pertanto, non necessita di ulteriori chiarimenti.
Nello specifico, il Collegio peritale, nominato nelle persone dei Prof. Persona_3
(Medico Legale presso la Sezione Dipartimentale di Medicina Legale dell'Università Controparte_2
, e Dott.ssa (Medico Specialista Ginecologo presso l'Ospedale
[...] Persona_4
Policlinico San Martino di Genova), hanno risposto ai quesiti loro sottoposti come segue (cfr. relazione
CTU):
Quesito 1) Descrivere le condizioni di salute della piccola e la patologia da cui la Per_2 stessa è affetta dalla nascita (emimelia trasversa arto superiore destro);
Espongono i CCTU che “L'emimelia è una malformazione congenita a patogenesi di solito vascolare, che risulta essere caratterizzata dalla mancanza di alcuni segmenti ossei (soprattutto le estremità degli arti)… Si può manifestare in forma isolata o associata ad altre malformazioni… L'incidenza media è di 5/1000 nascite” Quella in oggetto è “emimelia trasversa o trasversale: assenza di una parte distale di un arto… L'emimelia può manifestarsi in seguito ad una anomalia genetica (specialmente quando la malformazione è bilaterale) o associata ad altri fattori”.
Quesito 2) Esaminata la documentazione in atti e quella che si terrà opportuno acquisire presso l'ASL e altre strutture competenti, descrivano gli accertamenti diagnosticati a cui la IG.ra
si è sottoposta durante la gravidanza, verificando se i protocolli diagnostici seguiti Parte_5 siano o meno conformi alla migliore scienza medica;
Sul punto, si legge che “In data 04/11/2013 la IG.ra effettuava una ecografia di Parte_5 screening del secondo trimestre a 19 settimane e 3 giorni di gravidanza presso l'Azienda Sanitaria di
Firenze, Ospedale del Mugello... Si ritiene opportuno specificare che la morfogenesi fetale è un evento evolutivo, che non può essere colto in maniera omnicomprensiva con un unico esame ecografico;
qualora l'esame sia finalizzato allo studio dell'anatomia fetale e al riconoscimento/esclusione di pagina 3 di 11 patologie malformative maggiori, se ne consiglia l'esecuzione tra le 19 e le 21 settimane di età gestazionale… La IG.ra si sottoponeva, quindi, ad ecografia di screening per anomalie fetali nella finestra Parte_2 temporale raccomandata dalle Linee Guida dell'epoca.
L'ecografista non segnalava fattori di rischio per la gravidanza in esame, né fattori limitanti l'esame ecografico: quest'ultimo era eseguito secondo le Linee Guida vigenti al momento dell'esame (Linee guida SIEOG 2010). Tali Linee Guida SIEOG prevedevano la visualizzazione delle ossa lunghe dei quattro arti e non la misurazione delle stesse, la visualizzazione (esclusivamente in termini di presenza/assenza) delle estremità (mani e piedi), senza identificazione delle dita e, infine, la misura della lunghezza di un solo femore… Per quanto attiene l'arto superiore, nel caso di specie, era misurato l'omero: "… ossa lunghe visualizzate, estremità visualizzate …”…
In data 30/01/2014, a 31 settimane e 6 giorni di gravidanza, la IG.ra eseguiva una ecografia Pt_3 ostetrica nel terzo trimestre di gravidanza presso il servizio di ecografia ostetrico/ginecologica della
Struttura Semplice di Diagnosi Prenatale. Tale ecografia, nel 2014, era inclusa nei Livelli essenziali di
Assistenza (LEA) forniti dal Sistema Sanitario Italiano (DPCM 29 novembre 2001) e consigliata a tutte le donne durante il percorso di assistenza alla gravidanza fisiologica. Anche la valutazione ecografica del terzo trimestre era condotta secondo le Linee Guida SIEOG vigenti all'epoca (Linee guida del
2010)… Il riconoscimento delle malformazioni non è un obiettivo specifico dell'ecografia del terzo trimestre nelle gravidanze a basso rischio, come poteva essere ritenuta la gravidanza della IG.ra
Parte_2
In conclusione, i protocolli di screening delle anomalie fetali nella gravidanza posti in essere nel caso della IG.ra erano conformi alle Linee Guida vigenti all'epoca dei fatti e, allo stesso tempo, Pt_3 conformi alla migliore scienza medica.
Nella risposta alle osservazioni dei CCTP di parte attrice, i Consulenti ribadiscono che “Persino le ultime Linee Guida SIEOG 2021 ancora definiscono l'ecografia ostetrica del II trimestre come un esame di screening per tutta la popolazione di gravide e sottolineano come lo scopo di un esame di screening sia quello di individuare, in una popolazione di soggetti apparentemente sani, quelli che sono a rischio di condizioni patologiche allo scopo di offrire ad essi diagnosi precise e modalità di trattamento idonee.
L'esame di screening deve essere ben distinto da un esame diagnostico che, invece, ha per scopo fondamentalmente l'esclusione o la diagnosi di una certa condizione patologica.
Quesito 3) Verifichino i CCTTUU se la malformazione da cui è risultata affetta Per_2 potesse essere diagnosticata con gli esami specialistici effettuati da e se fosse già Parte_5 visibile da alcuni dei referti diagnostici rilasciati;
Secondo i CCTU, al momento in cui fu eseguito il primo accertamento, “la sensibilità media dell'ecografia è limitata e varia in relazione all'apparato in esame ... Nel caso di anomalie scheletriche le stesse Linee Guida riportano una sensibilità dell'ecografia di screening media del 32%
(dal 18,2 al 53%) inclusa la patologia riduttiva degli arti.
La malformazione da cui è risultata affetta non è impossibile da diagnosticare, ma Per_2 alquanto complessa;
questo perché le due ossa dell'avambraccio, nel caso specifico, risultavano rappresentate, seppur di dimensioni ridotte.
pagina 4 di 11 Tale anomalia fa - dunque - parte di quei casi che all'ecografia possono non essere sospettati, inducendo l'ecografista a ritenere di aver visualizzato correttamente le stesse ossa lunghe. Infatti, la
Ginecologa ecografista, durante l'esecuzione dell'ecografia morfologica, visualizzava realmente sia l'avambraccio che la mano destra.
Ciò è stato confermato dalla radiografia eseguita dopo la nascita, in cui si potevano apprezzare i due segmenti ossei riferibili a radio e ulna dell'avambraccio destro. A conferma di questo si sottolinea come l'articolazione del gomito destro della piccola sia effettivamente funzionante. Per_2
Pertanto, dato che le articolazioni sono ecograficamente trasparenti alla 20esima settimana, nel caso della piccola è da ritenersi che i segmenti scheletrici visualizzati durante l'ecografia Per_2 morfologica abbiano - poi - interrotto la loro crescita a causa di fattori attualmente sconosciuti.
Diversi studi hanno dimostrato che le anomalie a carico degli arti fetali risultano più facilmente individuabili quando è presente un quadro polimalformativo o qualora ci si trovi al cospetto di un quadro sindromico”, qui invece assente.
Quesito 4) Indichino i CCTTUU se vi è stato un errore diagnostico commesso da uno o più degli specialisti dell'ASL che hanno seguito la gravidanza di e se l'errore potesse Parte_5 essere evitato seguendo la migliore scienza medica del settore;
Ribadiscono i Consulenti che “L'ecografia è un test di screening e, come tale, trattasi di indagine che, seppure accurata ed eseguita secondo le migliori pratiche mediche, non potrà mai essere considerata un esame diagnostico.
Il periodo migliore per l'esplorazione degli arti è fra le 14 e le 24 settimane di gestazione: circa il 50% delle anomalie riduttive degli arti sono, infatti, diagnosticate in tale finestra temporale, il 10% prima delle 14 settimane e solo il 25% dopo le 24 settimane.
La morfogenesi degli arti avviene fra la 7a e la 10a settimana e gli arti superiori sono costantemente più avanti nello sviluppo rispetto a quelli inferiori. L'immagine ecografica non è che una piccola parte dell'anatomia ossea e si riferisce alla sola parte ossificata, peraltro limitata alla superficie orientata verso la sonda.
Ciò che si vede è - in altre parole - un'immagine ecografica formata dalla parte già ossificata dell'osso, dalla corticale diafisiaria e dalla parte frontale dell'ossificazione metafisaria. Le epifisi non sono, invece, ossificate e sono ipoecogene per la testa e/o il collo del femore. La struttura interna dell'osso è nascosta dall'ombra della corticale prossimale e così pure il contorno distale.
Alla luce di quanto illustrato, si ritiene che nessuno Sanitario della convenuta, che ha seguito CP_3 il corso della gravidanza della IG.ra , abbia commesso un errore diagnostico;
in Parte_5 particolare, è da ritenersi che tutti gli Specialisti abbiamo seguito la migliore scienza medica del settore, nota all'epoca dei fatti.
Quesito 5) Indichino i CCTTUU, sulla base della documentazione in atti, se risulta, nel percorso diagnostico di , violazione delle regole di corretta condotta medica Parte_5 nell'informativa da illustrare alla paziente;
Da quanto emerge dalla documentazione clinica, “Quanto all'informativa, la coppia (madre e padre della piccola ) era stata resa edotta - prima dell'esecuzione dell'ecografia, attraverso un Per_2 esaustivo elenco di domande e risposte - sul ruolo degli ultrasuoni nel riconoscimento delle malformazioni attraverso l'esame ecografico nel secondo trimestre di gravidanza (tale documentazione è agli atti) e del fatto che l'ecografia di screening delle anomalie fetali rappresentasse lo standard nello studio della morfologia fetale senza essere un esame clinico diagnostico. pagina 5 di 11 Inoltre, la sensibilità media dell'ecografia come screening di anomalie fetali è limitata, e varia in relazione all'apparato in esame. Un rischio anamnestico o attuale richiede approfondimenti specifici e mirati.
Alla coppia era, altresì, stato illustrato che non tutte le anomalie strutturali fetali si possono riconoscere ecograficamente, anche in relazione alla crescita del feto e ai cambiamenti morfo- strutturali che avvengono durante la vita intra-uterina.
La possibilità di rilevare un'anomalia maggiore dipende, infatti, dalla sua entità, dalla posizione del feto in utero, dalla quantità di liquido amniotico e dalla presenza di eventuali fattori limitanti quali cicatrici addominali, gemellarità, nodi di mioma e aumentata impedenza acustica della parete addominale materna (frequente nell'obesità). In particolare, tutte queste condizioni, determinando una
“non ottimale visualizzazione del feto”, possono causare una riduzione della possibilità di individuazione delle anomalie fetali;
questi fattori, nonché i limiti propri dell'accertamento, rendono possibile che talune anomalie fetali possono non essere rilevate all'esame ecografico. L'esperienza finora acquisita suggerisce che un esame ecografico routinario, non mirato, consenta di identificare dal 30% al 70% delle malformazioni maggiori.
Non è compito, invece, dell'ecografia la rilevazione delle cosiddette anomalie minori (quale quella del caso di specie)”.
Agli altri quesiti (nn. 6-7-8-9), attinenti profili di individuazione e quantificazione del danno lamentato, non è stata data risposta, perché ritenuta ultronea.
3) Inquadramento giuridico della responsabilità in oggetto.
In ordine al quadro normativo applicabile, si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, tra il paziente, medico ed ente sanitario che si avvale dell'opera del medico per fornire le prestazioni sanitarie dovute per contratto o ex lege, si instaura un atipico contratto a prestazioni corrispettive, dal quale insorgono a carico del medico e dell'ente effetti protettivi nei confronti del paziente ed una responsabilità – di natura contrattuale – della struttura nei confronti del paziente che discende ex art. 1218 c.c. dall'inadempimento della prestazione medico professionale svolta dai sanitari, quali suoi ausiliari necessari per lo svolgimento delle prestazioni sanitarie di cui sopra. L'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale di cui si è appena detto è oggi definitivamente recepito anche dalla legge, in ultimo la Legge 8.3.2017 n. 294 (Legge Gelli-Bianco) che all'art. 7 sancisce appunto che “ la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata … che si avvale dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c. delle loro condotte dolose o colpose”. Quanto premesso non esclude una responsabilità diretta del medico verso il paziente con cui ha già instaurato un rapporto di prestazione professionale, il che incide solo sul tipo di responsabilità, contrattuale, anziché aquiliana, con cui egli risponde verso il paziente. Secondo la normativa vigente in materia di responsabilità medica infatti: “L'esercente la professione sanitaria di cui ai commi 1 e 2 risponde del proprio operato ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell'adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”. Se la prestazione viene comunque resa in ambito ospedaliero resta ferma la responsabilità contrattuale della struttura ospedaliera a cui si aggiunge la possibilità di rivalersi verso il medico operante in caso di dolo o colpa grave. Dalla natura 'contrattuale' del rapporto discende l'applicazione nei giudizi risarcitori di responsabilità medica della regola di ripartizione dell'onere della prova ex art. 1218 c.c. – contrariamente a quanto eccepito sotto diversi aspetti, nelle pagina 6 di 11 difese delle parti convenute – cosicché il creditore-paziente danneggiato è chiamato a dare prova del fatto costitutivo e del nesso causale intercorrente tra l'insorgenza o aggravamento della patologia e la condotta del sanitario - causalità da intendersi in senso materiale, ovvero con diretta riconducibilità dell'evento alla condotta del sanitario, mentre il debitore-sanitario sempre in base all'ordinario criterio di riparto, in uno con il principio di vicinanza della prova, per andare esente da responsabilità è chiamato provare o che l'inadempimento non gli è imputabile, in quanto non esigibile alla stregua della diligenza richiesta dall'art. 1176 comma II c.c. nell'esecuzione per le prestazioni professionali (nel caso della responsabilità sanitaria nell'osservanza delle leges artis della professione medica) o che, nonostante la corretta esecuzione della prestazione, la lesione del diritto alla salute fu dovuta a imprevedibilità, ovvero prevedibilità ma inevitabilità dell'evento infausto. (si veda Cass. n. 4864/2021, nonché Cass. n. 12274 del 2011; Cass. sez. III Civ. 18392/2017).
4) Sull'an debeatur.
Come visto nel paragrafo che precede, la responsabilità invocata nella presente fattispecie è di tipo contrattuale ed è quindi onere dell'attore/danneggiato provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia riportata, con l'allegazione di qualificate inadempienze astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, nonché fornire la prova del nesso eziologico tra l'inadempimento del medico ed il danno subito. Spetta, per contro, al debitore/danneggiante dimostrare che non vi è stato inadempimento, che l'inadempimento non è a lui imputabile o che l'inadempimento non ha avuto in concreto incidenza causale sulla verificazione del danno.
Thema probandum del presente giudizio è l'accertamento di una condotta medica colposa ascrivibile ai medici e sanitari dell'ASL convenuta, per omissione nel dovere di corretta diagnosi e comunque di informativa del paziente, e quindi l'ascrivibilità in capo alla convenuta di una responsabilità per malpractice sanitaria, causalmente connessa con il danno prodotto alla vita della piccola dei genitori e della sorella, nei termini descritti. Ai fini della decisione, si può quindi Per_2 fare riferimento, per le ragioni già esposte, alle risultanze della Consulenza medico-legale sopra richiamate ed illustrate, del tutto condivise dall'Ufficio.
La relazione di CTU, sopra richiamata, ha quindi chiarito in sintesi e per quello che qui interessa che:
1) l'emimelia di cui soffre dalla nascita la piccola ha un incidenza percentuale di circa Per_2
5/1000;
2) i protocolli di screening delle anomalie fetali posti in essere erano conformi alle Linee Guida vigenti all'epoca dei fatti e conformi alla migliore scienza medica, atteso che l'esame di screening ecografico è altra cosa di un esame diagnostico che, invece, ha per scopo l'esclusione o la diagnosi di una certa condizione patologica;
3) la malformazione da cui è risultata affetta che pure le garantisce la mobilità del gomito, Per_2 non era impossibile da diagnosticare, “ma alquanto complessa”, poiché le due ossa dell'avambraccio risultavano rappresentate, seppur di dimensioni ridotte, talché poteva non essere sospettata in sede di ecografia;
4) da quanto detto, deve concludersi che nessun sanitario, che ha seguito il corso della gravidanza della sig.ra , abbia commesso un errore diagnostico, avendo anzi seguito la migliore scienza Pt_3 medica del settore, nota all'epoca dei fatti. pagina 7 di 11 Il vaglio della domanda di parte attrice deve quindi necessariamente passare attraverso le predette risultanze, in base a cui può concludersi, salvo quanto verremo a dire, che alla madre e alla figlia che portava in grembo sono state erogate prestazioni sanitarie conformi agli standard operativi, nonché nel rispetto dei criteri informativi del paziente.
4.1) Sul nesso causale
In relazione all'accertamento del nesso di causalità, giova richiamare quanto chiarito dalla più autorevole giurisprudenza di legittimità, la quale ha, in più pronunce, affermato che occorre accertare la c.d. causalità materiale, ovvero verificare la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta colposa della struttura sanitaria/del medico e il danno evento rappresentato dalla lesione alla salute del paziente:
“la c.d. causalità materiale, anche nel giudizio civile di danno, va analizzata alla stregua delle regole della condicio sine qua, non ex artt. 40 e 41 c.p., a norma delle quali un evento è da considerare causato da un altro se, ferme restando le altre condizioni, il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché alla stregua delle regole della cd. adeguatezza causale, sulla base delle quali, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano del tutto inverosimili a una valutazione ex ante, ferma restando, comunque, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi: nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del 'più probabile che non', mentre nel processo penale vige la regola della prova 'oltre il ragionevole dubbio” (cfr. Cass. n.
8461/2019; n. 6698/2018; n. 576/2008; n. 16123/2010; n. 12686/2011.). Ciò posto, in merito alla ripartizione dell'onere della prova, mentre il paziente dovrà provare l'esistenza del vincolo contrattuale
(o del contatto sociale), l'inadempimento nonché l'esistenza del nesso di causalità tra quest'ultimo e il danno lamentato, sarà onere della struttura sanitaria dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento,
l'impossibilità della prestazione derivante da causa a essa non imputabile.
Ne deriva che, solo laddove il creditore-danneggiato abbia assolto al proprio onere di provare il nesso di causalità tra la condotta del debitore-danneggiante e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, anche a mezzo di presunzioni, spetta al debitore dimostrare l'insussistenza dell'inadempimento o che esso derivi da impossibilità della prestazione a lui non imputabile e quindi da una causa esterna, imprevedibile ed inevitabile.
Alla luce delle risultanze della CTU già sopra esaminate, a giudizio dell'ufficio emerge che la domanda attorea, secondo cui avrebbe subito un danno “biologico, morale, esistenziale, riflesso, Per_2 da perdita di chances, psicologico, psichiatrico, nonché spese mediche non rimborsabili da parte del
SSN” non può essere accolta, in mancanza di pregiudizio giuridicamente risarcibile. Risulta evidente che la mancanza dell'avambraccio destro non è conseguenza diretta, né per azione, né per omissione, del comportamento tenuto dai sanitari, in relazione ad una patologia che è da questo causalmente avulsa. Diversamente opinando, dovrebbe essere considerato evento di danno la stessa nascita della piccola, il che non è ammissibile, innanzitutto nei riguardi dello stesso soggetto interessato, rispetto a cui non sussiste un diritto di non nascere.
Ma lo stesso dicasi anche nei confronti dei genitori, e mutatis mutandis della sorella, per i quali, pur nella non chiarissima esposizione, la tesi attorea lamenta che la mancata diagnosi fetale di emimelia all'avambraccio destro avrebbe negato ai genitori di la libera scelta decisionale su un'ipotetica Per_2 interruzione della gravidanza. Occorre, in questo contesto, necessariamente cercare di interpretare la domanda, atteso che – a prescindere da ogni questione di carattere morale – gli attori non hanno mai pagina 8 di 11 allegato che avrebbero senz'altro interrotto la gravidanza, se avessero saputo della malformazione de qua, ma anzi agli atti è emerso che (cfr. pag. 32 CTU): “I genitori non hanno onestamente saputo dire se, messi per tempo di fronte alla malformazione da cui la bimba era affetta, avrebbero optato per
l'aborto o meno”.
Emerge in ogni caso, come ammesso anche dai CCTP di parte attrice nella relazione depositata con l'atto introduttivo, che una efficace diagnosi della malformazione non poteva che essere effettuata durante l'ecografia del II trimestre, ovvero quella eseguita dalla sig.ra nel novembre 2013. Pt_3
Tuttavia, la normativa vigente impedisce l'interruzione di gravidanza in tale periodo gestazionale: l'art. 6 della L. 194/1978, infatti, prevede che dopo i primi novanta giorni di gestazione, l'interruzione della gravidanza possa avvenire solo in due casi: o quando la gravidanza o il parto comportino un grave pericolo per la vita della donna, oppure quando siano accertati processi patologici, tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute psichica della donna.
Alla luce degli accertamenti compiuti, si deve concludere che l'emimelia trasversa dell'arto superiore destro non implica e non ha implicato alcun grave pericolo per il parto o per la salute della madre. Nemmeno può concludersi che l'anomalia di cui trattasi rappresenti una grave malformazione o un'alterazione rilevante, idonea a compromettere la salute fisica o psichica della madre, in quanto tale situazione è compatibile con la conduzione di una normale esistenza, senza necessità di terapie specifiche, come emerge dagli accertamenti di CTU: in sede di visita peritale (pag. 33), ha Per_2 specificamente riferito di frequentare regolarmente la scuola, praticare scherma (“inizierà anche un'attività agonistica”), non assumere farmaci, definirsi “socievole”.
Non può quindi essere accolta nemmeno la domanda di violazione al diritto alla corretta informazione della paziente, in relazione al diritto ad interrompere una gravidanza che risulta per legge non più interrompibile alla data della compiuta informativa che si lamenta omessa.
4.2) Sul presunto errore diagnostico
Come emerso dalle risultanze della CTU, che qui si devono intendere richiamate e condivise, nel settore ostetrico si possono verificare casi in cui non sia possibile diagnosticare la mancanza di sviluppo dell'avambraccio, se non dopo la nascita del bambino, nonostante l'adozione di comportamenti conforme alle leges artis ed alle Linee Guida vigenti in materia (nel caso di specie, quelle dettate dalla Società Italiana Ecografia Ostetrica Ginecologica – SIEOG). In particolare, va sottolineato che l'ecografia di screening, cui si sottopose la sig.ra , deve essere tenuta distinta Pt_3 da un esame diagnostico che, invece, ha per scopo l'esclusione o la diagnosi di una certa condizione patologica.
Concludono i CCTU che la malformazione da cui è risultata affetta “non è impossibile da Per_2 diagnosticare, ma alquanto complessa”, a motivo della rilevazione delle due ossa dell'avambraccio,
“seppur di dimensioni ridotte”. Tuttavia, tenuto conto di quanto definito in punto a ripartizione dell'onere probatorio, nonché tenuto conto dell'incidenza dell'emimelia trasversa – 5/1000 come riferito dai CCTU – e dalla circostanza per cui, nel caso di anomalie scheletriche, le stesse Linee Guida riportano una sensibilità dell'ecografia di screening media del 32% (dal 18,2 al 53%) inclusa la patologia riduttiva degli arti, poteva essere suggerito alla paziente di sottoporsi ad analisi ed esami più approfonditi.
pagina 9 di 11 Si deve concludere, quindi, non con la declaratoria di un comportamento negligente o imperito dei sanitari, nell'omessa diagnosi della malformazione della piccola ma, anche alla luce delle Per_2 incertezze diagnostiche di cui si è detto, per un difetto informativo in relazione all'approfondimento di aspetti che l'esame ecografico poteva non essere in grado di evidenziare, ma invece di suggerire, come suggerivano le “dimensioni ridotte” delle ossa dell'arto superiore destro. Ne è derivato un pregiudizio per gli attori, non correlato ad un'ipotesi di interruzione di gravidanza
– come già esaminato – ma al repentino condizionamento in senso peggiorativo della vita familiare, in una situazione di comprensibile difficoltà emotiva, finendo con il condizionare le loro scelte di vita ed adeguarsi alle mutate esigenze connesse a quelle della figlia Per_2
In particolare, va sottolineato innanzitutto l'innegabile trauma subito dai genitori, i quali, privi di adeguata preparazione psicologica, si sono trovati di fronte ad una realtà obiettivamente difficile, quale
è quella di in grado di condizionare fortemente la vita familiare. Per_2
Altresì, l'approntamento di modalità di assistenza e relazione con la figlia neonata, in maniera repentina e non programmata, con verosimile compromissione della capacità di scelta e di valutazione anche economica delle nuove soluzioni, fino a quel momento ignote. In questo contesto, assume rilievo particolare l'avere deciso, come provato e comunque non specificamente contestato dalla convenuta, di trasferirsi senza adeguata preparazione e pianificazione dalle campagne del Mugello, dove viveva la famiglia in casa di proprietà dal 2002, per tornare ad abitare in città, non appena trovata un'abitazione adatta anche alla figlia, per garantirle vicinanza ai luoghi di assistenza e terapia.
Trattandosi di un danno non patrimoniale di tipo parentale, raggiunto in via presuntiva, la relativa liquidazione è necessariamente fatta ai sensi dell'art. 1226 c.c., secondo una valutazione puramente equitativa.
Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio discrezionale non postula nemmeno la richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche la sua mera difficoltà, seppure di un certo rilievo, come nel caso di specie.
Tenuto conto dei dati esposti dagli attori sull'incremento, improvviso e non pianificato, dei costi familiari al momento della nascita di si ritiene quindi equo liquidare a favore dei genitori la Per_2 somma di € 20.000,00 omnicomprensiva somma che non è destinata a subire incremento nel corso degli anni, dal momento che, come più volte ripetuto, la malformazione della figlia non costituisce di per sé danno per i genitori.
5) Le spese di lite
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene equo, attesi l'esito del giudizio la qualità delle parti, la natura degli interessi, anche non patrimoniali, dedotti in giudizio, la complessità e la particolarità della vicenda, dichiarare tenuta la convenuta a rifondere un decimo delle spese giudiziali degli attori, compensando il resto.
Il compenso dei CTU, liquidato con separato provvedimento, viene per contro posto nella misura del 60% a carico di parte convenuta e del 40% di parte attrice, fermo il vincolo solidale. pagina 10 di 11 Alla parte convenuta, che, pur trattandosi di materia compresa in quelle di cui all'art. 5 D. Lgs.
28/2010, per le quali il tentativo di mediazione costituisce condizione di procedibilità, non vi ha partecipato senza giustificato motivo, va applicata la sanzione di legge, ratione temporis.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe rubricata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così provvede:
a) accoglie parzialmente la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in via equitativa come specificato in motivazione, in favore di e Parte_1 Parte_2 in proprio e in solido fra loro, della somma di € 20.000,00;
[...]
b) respinge ogni altra domanda;
c) condanna la convenuta, al rimborso in favore di e Parte_1 Parte_2 in solido fra loro, di un decimo delle spese del presente giudizio, spese che si
[...] liquidano nel complesso in euro 29.000,00 per compensi oltre anticipazioni per euro
1.713,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge;
d) pone il compenso ai CTU a carico solidale delle parti delle parti, nella 60% a carico di parte convenuta e del 40% di parte attrice, fermo il vincolo solidale.
e) condanna , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.
Firenze, 10.4.2025
Il Giudice dott.ssa Barbara Fabbrini
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