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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12451 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 4891/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Ferdinando Pietropaolo, domiciliato presso la Parte_1 Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 11.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari Parte_1 data) poi notificato con il quale ha le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare avere l con la nota Controparte_1 12.5.2017 erroneamente applicato per la determinazione del valore di riscatto del corso di laurea in ingegneria chiesto dall'istante il coefficiente di riserva matematico di 19,7248, riferito ai pensionati immediati di vecchiaia e anzianità (sezione 3 VM — VF) così determinando un importo di € 198.444,80 a titolo di somme dovute dal ricorrente per il riscatto suddetto, anziché “comunicare alla
[...]
i dati Controparte_2 Controparte_1 relativi all'operazione richiesta: la determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stese basi tecniche con le quali è stata compilata la tariffa”, come previsto CP_ dalla Circolare n. 26 del 28 febbraio 2008, da cui sarebbe stato ricavato un coefficiente pari a 17,6602 o prossimo a questo;
2) per l'effetto rideterminare sulla base delle indicazioni fornite con il presente ricorso ovvero secondo quelle che saranno ritenute di giustizia il calcolo del valore di riscatto del corso di laurea in ingegneria dell'istante, determinandolo nell'ammontare complessivo di € 177.673,44 ovvero in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
3) condannare quindi il resistente , in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a esso ricorrente la somma di € 20.771,36, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che è stata dallo stesso corrisposta in eccesso rispetto a quanto per come sopra risulterà essere in realtà dovuto, oltre interessi nella misura di legge a far data dal pagamento stante la mala fede desumibile per le ragioni esposte in ricorso nel comportamento CP_ dell' ovvero quantomeno a far data dalla prima domanda di revisione del calcolo del corrispettivo del riscatto del corso di laurea avanzata dal ricorrente;
4) condannare infine l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“rigettare la domanda avversaria. Spese e competenze come per legge.”. Acquisita la documentazione, esperito il tentativo di conciliazione, preso atto del persistere della controversia infine, durante l'odierna udienza, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. che in data 21.11.2015, ha presentato all' domanda di Parte_1 CP_1 riscatto del corso di laurea, contesta la quantificazione del relativo importo, pari ad € 198.444,80, eseguito e comunicatogli dall'Istituto stesso con la nota del 12.5.2017 (in atti). Il ricorrente lamenta che l'onere di riscatto é stato “erroneamente desunto dal Decreto del CP_ Ministero del Lavoro del 31.8.2007 e dalla Circolare n. 26/2008”, in quanto il computo non è stato eseguito sulla base di un coefficiente di riserva matematica relativo ai lavoratori attivi (come lo stesso ricorrente all'epoca della domanda), essendo stato utilizzato il coefficiente di riserva matematica relativo ai pensionati immediati di vecchiaia e anzianità. In effetti la situazione del ricorrente, che alla data della domanda presentava 58 anni di età e 37 anni di anzianità contributiva (ivi compresi gli anni oggetto di riscatto), non è prevista dalle tabelle vigenti (tale aspetto non è in contestazione). D'altro canto i predetti requisiti consentivano al ricorrente, al momento dell'approvazione della tariffa, l'accesso immediato al trattamento pensionistico (anche tale aspetto non è in contestazione), sicché l ha applicato i coefficienti di riserva matematica previsti per i CP_1 pensionati immediati secondo la sua prassi interna. Tale determinazione risulta conforme alla Circolare n. 26/2008, laddove si legge: CP_1
“Qualora si verifichino casi non inquadrabili in alcuna sezione prevista, come per il passato, occorrerà comunicare alla Direzione generale - Coordinamento generale statistico attuariale dell' i dati relativi Controparte_1 all'operazione richiesta;
la determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stesse basi tecniche con le quali è stata compilata la tariffa.”. Quanto alla nota intestata al “Coordinamento generale statistico attuariale” depositata dall' in data 30.10.2025, vanno disattese le eccezioni poste da parte ricorrente CP_1 all'odierno verbale, trattandosi di documento esplicativo delle ragioni sottese alla posizione dell' rispetto al tentativo di conciliazione (infatti ivi si legge che “qualsiasi altra CP_1
“soluzione conciliativa” non appare percorribile”) fatte proprie dal difensore costituito con le note depositate in pari data (preventivamente autorizzate). Con il predetto atto l ha dunque confermato l'onere di riscatto contestato dal CP_1 ricorrente, rappresentato che, in applicazione dell'art. 13, l. n. 1338/1962, “…ha seguito la prassi secondo la quale, quando per effetto dell'incremento dei requisiti previsti per il pensionamento non si riscontra il coefficiente per il calcolo del riscatto nella sezione degli attivi (Sezioni 1-M e 1-F), tale coefficiente va ricercato nelle sezioni relative ai pensionati immediati di vecchiaia e anzianità (Sezioni 3-VM e 3- VF)…Qualora il Coordinamento Generale Statistico Attuariale fosse chiamato a calcolare il coefficiente individuale per l'assicurato Sig. dovrebbe farlo con le medesime basi tecniche utilizzate per la Pt_1 costruzione della Tariffa approvata con DM 31 agosto 2007. Per “basi tecniche” si intende l'insieme dei parametri di natura finanziaria e demografica nonché dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico sulla base dei quali si è elaborata la suddetta Tariffa.”. In effetti la prassi amministrativa, nella forma di regolamenti esecutivi o di circolari e di singoli provvedimenti, non preclude al Giudice una interpretazione diversa, ma può valere
“come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo normativo ad orientare l'interpretazione, sempreché si mantenga nei limiti consentiti dal dettato della legge [...] e non trovi controindicazioni nella giurisprudenza” (Cass., sez. L, sent. n. 23960 del 24.11.2015; Cass., sez. 1, sent. n. 10739 del 25.5.2015). D'altro canto il ricorrente ha eccepito (solo all'odierno verbale) la mancanza di prova in ordine all'esistenza della citata prassi amministrativa (posta a base della quantificazione dell'onere di riscatto), la cui esistenza non è contestata nell'atto introduttivo del giudizio, ove anzi si eccepisce l'illegittimità della prassi stessa e dunque si conferma implicitamente la relativa esistenza, sicché la contestazione in esame è tardiva e contraddittoria. In definitiva il vuoto normativo in materia, la novità della questione (non risultando al riguardo decisioni della Suprema Corte), la logicità della decisione assunta dall' CP_1 (secondo le argomentazioni di cui alla memoria di costituzione, alla “e-mail” di data 28.8.2018 in atti di parte ricorrente ed alla nota sopra citata depositata dall' in data CP_1 30.10.2025), consente di riconoscere la correttezza dei criteri assunti dallo stesso resistente per determinare l'onere di riscatto. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va respinto, ivi compresa la domanda restitutoria, considerato comunque che “Non è possibile la revoca o la rinuncia del cosiddetto riscatto del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo…sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza.” (Cass., sez. L, sent. n. 15814 del 11.11.2002).
3. Le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la novità della questione (manca la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa le spese processuali. Roma, 3.12.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO I
Il Giudice designato, dott. Ida Cristina Pangia, nella causa iscritta al n. 4891/2025 R.A.C.C.
TRA
con l'avv.to Ferdinando Pietropaolo, domiciliato presso la Parte_1 Cancelleria di questo Tribunale
E
in persona del legale rappresentante Controparte_1 "pro tempore", con l'avv.to Raffaella Piergentili, domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, n. 29
FATTO E DIRITTO
1. ha depositato –in data 11.2.2025- ricorso (iscritto a ruolo in pari Parte_1 data) poi notificato con il quale ha le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare avere l con la nota Controparte_1 12.5.2017 erroneamente applicato per la determinazione del valore di riscatto del corso di laurea in ingegneria chiesto dall'istante il coefficiente di riserva matematico di 19,7248, riferito ai pensionati immediati di vecchiaia e anzianità (sezione 3 VM — VF) così determinando un importo di € 198.444,80 a titolo di somme dovute dal ricorrente per il riscatto suddetto, anziché “comunicare alla
[...]
i dati Controparte_2 Controparte_1 relativi all'operazione richiesta: la determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stese basi tecniche con le quali è stata compilata la tariffa”, come previsto CP_ dalla Circolare n. 26 del 28 febbraio 2008, da cui sarebbe stato ricavato un coefficiente pari a 17,6602 o prossimo a questo;
2) per l'effetto rideterminare sulla base delle indicazioni fornite con il presente ricorso ovvero secondo quelle che saranno ritenute di giustizia il calcolo del valore di riscatto del corso di laurea in ingegneria dell'istante, determinandolo nell'ammontare complessivo di € 177.673,44 ovvero in quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia;
3) condannare quindi il resistente , in persona Controparte_1 del Presidente legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a esso ricorrente la somma di € 20.771,36, ovvero quella maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, che è stata dallo stesso corrisposta in eccesso rispetto a quanto per come sopra risulterà essere in realtà dovuto, oltre interessi nella misura di legge a far data dal pagamento stante la mala fede desumibile per le ragioni esposte in ricorso nel comportamento CP_ dell' ovvero quantomeno a far data dalla prima domanda di revisione del calcolo del corrispettivo del riscatto del corso di laurea avanzata dal ricorrente;
4) condannare infine l'ente resistente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rivalsa delle spese e competenze del giudizio.”. L' , costituitosi in giudizio con memoria, ha formulato le seguenti conclusioni: CP_1
“rigettare la domanda avversaria. Spese e competenze come per legge.”. Acquisita la documentazione, esperito il tentativo di conciliazione, preso atto del persistere della controversia infine, durante l'odierna udienza, sentiti i difensori, all'esito della camera di consiglio si allega la presente sentenza.
2. che in data 21.11.2015, ha presentato all' domanda di Parte_1 CP_1 riscatto del corso di laurea, contesta la quantificazione del relativo importo, pari ad € 198.444,80, eseguito e comunicatogli dall'Istituto stesso con la nota del 12.5.2017 (in atti). Il ricorrente lamenta che l'onere di riscatto é stato “erroneamente desunto dal Decreto del CP_ Ministero del Lavoro del 31.8.2007 e dalla Circolare n. 26/2008”, in quanto il computo non è stato eseguito sulla base di un coefficiente di riserva matematica relativo ai lavoratori attivi (come lo stesso ricorrente all'epoca della domanda), essendo stato utilizzato il coefficiente di riserva matematica relativo ai pensionati immediati di vecchiaia e anzianità. In effetti la situazione del ricorrente, che alla data della domanda presentava 58 anni di età e 37 anni di anzianità contributiva (ivi compresi gli anni oggetto di riscatto), non è prevista dalle tabelle vigenti (tale aspetto non è in contestazione). D'altro canto i predetti requisiti consentivano al ricorrente, al momento dell'approvazione della tariffa, l'accesso immediato al trattamento pensionistico (anche tale aspetto non è in contestazione), sicché l ha applicato i coefficienti di riserva matematica previsti per i CP_1 pensionati immediati secondo la sua prassi interna. Tale determinazione risulta conforme alla Circolare n. 26/2008, laddove si legge: CP_1
“Qualora si verifichino casi non inquadrabili in alcuna sezione prevista, come per il passato, occorrerà comunicare alla Direzione generale - Coordinamento generale statistico attuariale dell' i dati relativi Controparte_1 all'operazione richiesta;
la determinazione del coefficiente sarà effettuata utilizzando le stesse basi tecniche con le quali è stata compilata la tariffa.”. Quanto alla nota intestata al “Coordinamento generale statistico attuariale” depositata dall' in data 30.10.2025, vanno disattese le eccezioni poste da parte ricorrente CP_1 all'odierno verbale, trattandosi di documento esplicativo delle ragioni sottese alla posizione dell' rispetto al tentativo di conciliazione (infatti ivi si legge che “qualsiasi altra CP_1
“soluzione conciliativa” non appare percorribile”) fatte proprie dal difensore costituito con le note depositate in pari data (preventivamente autorizzate). Con il predetto atto l ha dunque confermato l'onere di riscatto contestato dal CP_1 ricorrente, rappresentato che, in applicazione dell'art. 13, l. n. 1338/1962, “…ha seguito la prassi secondo la quale, quando per effetto dell'incremento dei requisiti previsti per il pensionamento non si riscontra il coefficiente per il calcolo del riscatto nella sezione degli attivi (Sezioni 1-M e 1-F), tale coefficiente va ricercato nelle sezioni relative ai pensionati immediati di vecchiaia e anzianità (Sezioni 3-VM e 3- VF)…Qualora il Coordinamento Generale Statistico Attuariale fosse chiamato a calcolare il coefficiente individuale per l'assicurato Sig. dovrebbe farlo con le medesime basi tecniche utilizzate per la Pt_1 costruzione della Tariffa approvata con DM 31 agosto 2007. Per “basi tecniche” si intende l'insieme dei parametri di natura finanziaria e demografica nonché dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico sulla base dei quali si è elaborata la suddetta Tariffa.”. In effetti la prassi amministrativa, nella forma di regolamenti esecutivi o di circolari e di singoli provvedimenti, non preclude al Giudice una interpretazione diversa, ma può valere
“come dato fattuale concorrente con i dati linguistici del testo normativo ad orientare l'interpretazione, sempreché si mantenga nei limiti consentiti dal dettato della legge [...] e non trovi controindicazioni nella giurisprudenza” (Cass., sez. L, sent. n. 23960 del 24.11.2015; Cass., sez. 1, sent. n. 10739 del 25.5.2015). D'altro canto il ricorrente ha eccepito (solo all'odierno verbale) la mancanza di prova in ordine all'esistenza della citata prassi amministrativa (posta a base della quantificazione dell'onere di riscatto), la cui esistenza non è contestata nell'atto introduttivo del giudizio, ove anzi si eccepisce l'illegittimità della prassi stessa e dunque si conferma implicitamente la relativa esistenza, sicché la contestazione in esame è tardiva e contraddittoria. In definitiva il vuoto normativo in materia, la novità della questione (non risultando al riguardo decisioni della Suprema Corte), la logicità della decisione assunta dall' CP_1 (secondo le argomentazioni di cui alla memoria di costituzione, alla “e-mail” di data 28.8.2018 in atti di parte ricorrente ed alla nota sopra citata depositata dall' in data CP_1 30.10.2025), consente di riconoscere la correttezza dei criteri assunti dallo stesso resistente per determinare l'onere di riscatto. All'esito delle precedenti considerazioni il ricorso va respinto, ivi compresa la domanda restitutoria, considerato comunque che “Non è possibile la revoca o la rinuncia del cosiddetto riscatto del periodo del corso legale di laurea, una volta che questo…sia stato già perfezionato presso la gestione previdenziale di appartenenza.” (Cass., sez. L, sent. n. 15814 del 11.11.2002).
3. Le spese di lite vanno interamente compensate, attesa la novità della questione (manca la dichiarazione prevista dall'art. 152 disp. att. c.p.c.).
P.Q.M.
Respinge il ricorso;
compensa le spese processuali. Roma, 3.12.2025
Il Giudice designato dott. Ida Cristina Pangia