Art. 17. (Agevolazioni postali) 1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa puo' essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e da' diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure e tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.(8) ((22)) ------------- AGGIORNAMENTO (8)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al presente articolo, sono soppresse. ------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , ed all' articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13 , sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e' autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate".
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che con decorrenza dal 1 gennaio 2000 le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di cui al presente articolo, sono soppresse. ------------- AGGIORNAMENTO (22)
Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 , convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A decorrere dal 1° giugno 2014, le tariffe postali agevolate di cui agli articoli 17 e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 , ed all' articolo 12, comma 6-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13 , sono soppresse. Il fornitore del servizio postale universale e' autorizzato ad assumere iniziative commerciali e organizzative idonee a contenere nel limite degli stanziamenti del bilancio dello Stato, allo scopo finalizzati, l'onere relativo alla fruizione entro il 31 maggio 2014 delle predette tariffe postali agevolate".