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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1602 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 30114/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30114/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giors Barbara presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Giacardi Giorgio presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FOSSANO il Parte_1 Controparte_1 20/04/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FOSSANO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati tre figli: , il 19.12.2003, , il 14.09.2006 Persona_1 Persona_2
e il 3.08.2009. Persona_3
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocazione principale e residenza presso l'abitazione materna. I genitori provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando di comune accordo le decisioni nel suo preminente interesse.
DISPONE che la minore incontri il padre liberamente, secondo accordi intervenuti tra i Persona_3 genitori, tenuto conto anche delle esigenze e dei desideri della minore.
DISPONE che il SI. concorra al mantenimento dei tre figli – Controparte_1 Persona_3 (minorenne), ed (maggiorenni, ma non economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti) – fino a che gli stessi non saranno economicamente autonomi, versando a mezzo bonifico bancario con valuta il giorno 5 di ogni mese, in favore della SI.ra sul conto corrente Parte_1 intestato alla medesima ed avente IBAN [...], la somma di € 2.700,00 (diconsi duemilasettecento/00), ossia € 900,00 (diconsi novecento/00) per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo l'andamento degli indici Istat.
DISPONE che i coniugi concorrano, nella misura del 75% il padre e del 25% la madre, nelle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli, necessarie e/o concordate e previamente documentate, in applicazione del Protocollo adottato dal Tribunale di Torino nel marzo 2016, DANDO ATTO che, in parziale deroga agli artt. 3 e 5 del Protocollo, i coniugi prestano fin d'ora preventivo accordo – dispensandosi pertanto reciprocamente dall'onere di preventiva concertazione – con riferimento alle spese straordinarie connesse alle attività scolastiche dei figli che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, relative a corsi di recupero e lezioni private (laddove formalmente raccomandate dai docenti) e gite con pernottamento, da ripartirsi nella misura sopra riportata.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni unici – o le diverse misure o provvidenze a sostegno delle famiglie che intervengano a sostituirli – saranno percepiti al 100% dalla SI.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. pagina 2 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano che l'immobile sito in Torino in via XXV Aprile, 159/10F, di proprietà del SI. , rimarrà nell'esclusiva disponibilità del medesimo;
i coniugi hanno raggiunto CP_1 un accordo in merito ai beni che la SI.ra asporterà dall'immobile, sottoscrivendo apposita Pt_1 scrittura, ed hanno convenuto che la restante parte del mobilio e dell'arredo resti nella disponibilità del SI. . I figli trasferiranno la propria residenza anagrafica presso la madre. CP_1
DÀ ATTO che le parti, al fine di provvedere ad una adeguata sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi coniugale, concordano quanto segue:
a) La SI.ra si obbliga a trasferire al SI. , che si dichiara disponibile ad accettare e Pt_1 CP_1 ricevere – facendosi carico in sede di trasferimento definitivo di ogni eventuale imposta, spesa ed onere, nessuno escluso – la proprietà corrispondente alla quota indivisa di 99/100 (novantanove centesimi) dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Comune di Torino (TO), via Genova, 47, Interno 7, Piano 5, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1402 Particella 126 Subalterno 16, Rendita: Euro 738,53, Zona censuaria 2, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale mq 97, totale escluse aree scoperte mq 95. L'effettivo trasferimento immobiliare, in esecuzione del predetto obbligo, avverrà mediante atto da riceversi in forma notarile, le cui spese saranno interamente poste a carico del SI. , entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di CP_1 omologa degli accordi intervenuti tra le parti. Per quanto occorrer possa, la SI.ra dichiara e Pt_1 garantisce sin d'ora che, al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento:
(i) sarà titolare di quanto in oggetto, essendole pervenuto in forza di atto ricevuto dal notaio Per_4 di Torino in data 19 novembre 2009 rep. n. 109454/25478, registrato a Torino 1 il 24 novembre
[...] 2009 al n. 26675 serie 1T;
(ii) quanto in oggetto risulterà libero da pesi, vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli;
(iii) sussisterà la regolarità urbanistica e catastale;
(iv)l'immobile risulterà idoneo all'uso cui è destinato. Le Parti, al fine di dare esecuzione agli obblighi sopra assunti, si impegnano reciprocamente a compiere tutte le attività di propria competenza con la massima diligenza e buona fede. Ai fini fiscali, le Parti prendono atto e dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 19 L. 74/1987.
b) Il SI. restituirà alla SI.ra la somma complessiva di € 60.000,00 (diconsi CP_1 Pt_1 sessantamila/00), riconosciuta da entrambi di sua esclusiva pertinenza e confluita sul conto corrente familiare, con le seguenti modalità: € 30.000,00 (trentamila/00) contestualmente alla firma del presente ricorso e i restanti € 30.000,00 (trentamila/00) entro la data dell'udienza di comparizione, operando entrambi i versamenti per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ed Pt_1 avente IBAN [...].
c) Tutte le somme depositate sul conto corrente cointestato, acceso presso Controparte_2 e avente IBAN [...], nonché quelle relative agli investimenti
[...] finanziari comuni, verranno ripartite al 50% tra i coniugi. Al solo fine di evitare l'applicazione di penali, commissioni di uscita e/o perdite derivanti dal disinvestimento anticipato, i coniugi convengono di mantenere aperto il predetto conto corrente cointestato fino alla data di scadenza dei fondi di investimento comuni (settembre 2026), impegnandosi a non operarvi più a partire dal giorno successivo al deposito del presente ricorso – con la sola eccezione dei versamenti necessari a coprirne le spese di gestione, da ripartirsi al 50% -, a provvedere nel medesimo termine a disdire e/o disattivare tutte le carte di credito e di debito in loro possesso nonché a trasferire verso i rispettivi conti personali, ciascuno per quanto di sua competenza, tutte le domiciliazioni e i servizi di pagamento attivi sul conto comune. I coniugi si impegnano altresì reciprocamente a provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla chiusura del conto pagina 3 di 4 cointestato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni di liquidazione degli investimenti alla scadenza.
DÀ ATTO che le parti concordano e convengono che le condizioni sopra riportate decorrano dalla data di deposito del ricorso.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 30114/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Giors Barbara presso il cui studio ha eletto domicilio Parte_1 in virtù di procura speciale in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Giacardi Giorgio presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio in virtù di procura speciale in atti
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio in FOSSANO il Parte_1 Controparte_1 20/04/2002.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di FOSSANO (atto n. 11 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2002).
Dal matrimonio sono nati tre figli: , il 19.12.2003, , il 14.09.2006 Persona_1 Persona_2
e il 3.08.2009. Persona_3
Con ricorso depositato il 23/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi. pagina 1 di 4 I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di separazione personale dei coniugi è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la separazione personale tra e . Parte_1 Controparte_1
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di FOSSANO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'affidamento condiviso della figlia minorenne ad entrambi i genitori, con Persona_3 collocazione principale e residenza presso l'abitazione materna. I genitori provvederanno alla sua educazione ed istruzione, attuando di comune accordo le decisioni nel suo preminente interesse.
DISPONE che la minore incontri il padre liberamente, secondo accordi intervenuti tra i Persona_3 genitori, tenuto conto anche delle esigenze e dei desideri della minore.
DISPONE che il SI. concorra al mantenimento dei tre figli – Controparte_1 Persona_3 (minorenne), ed (maggiorenni, ma non economicamente Persona_1 Persona_2 autosufficienti) – fino a che gli stessi non saranno economicamente autonomi, versando a mezzo bonifico bancario con valuta il giorno 5 di ogni mese, in favore della SI.ra sul conto corrente Parte_1 intestato alla medesima ed avente IBAN [...], la somma di € 2.700,00 (diconsi duemilasettecento/00), ossia € 900,00 (diconsi novecento/00) per ciascun figlio, somma soggetta a rivalutazione annuale secondo l'andamento degli indici Istat.
DISPONE che i coniugi concorrano, nella misura del 75% il padre e del 25% la madre, nelle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei tre figli, necessarie e/o concordate e previamente documentate, in applicazione del Protocollo adottato dal Tribunale di Torino nel marzo 2016, DANDO ATTO che, in parziale deroga agli artt. 3 e 5 del Protocollo, i coniugi prestano fin d'ora preventivo accordo – dispensandosi pertanto reciprocamente dall'onere di preventiva concertazione – con riferimento alle spese straordinarie connesse alle attività scolastiche dei figli che frequentano la scuola secondaria di secondo grado, relative a corsi di recupero e lezioni private (laddove formalmente raccomandate dai docenti) e gite con pernottamento, da ripartirsi nella misura sopra riportata.
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni unici – o le diverse misure o provvidenze a sostegno delle famiglie che intervengano a sostituirli – saranno percepiti al 100% dalla SI.ra . Pt_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento, essendo entrambi economicamente autosufficienti. pagina 2 di 4 DÀ ATTO che le parti concordano che l'immobile sito in Torino in via XXV Aprile, 159/10F, di proprietà del SI. , rimarrà nell'esclusiva disponibilità del medesimo;
i coniugi hanno raggiunto CP_1 un accordo in merito ai beni che la SI.ra asporterà dall'immobile, sottoscrivendo apposita Pt_1 scrittura, ed hanno convenuto che la restante parte del mobilio e dell'arredo resti nella disponibilità del SI. . I figli trasferiranno la propria residenza anagrafica presso la madre. CP_1
DÀ ATTO che le parti, al fine di provvedere ad una adeguata sistemazione dei rapporti economici e patrimoniali tra i coniugi in occasione della crisi coniugale, concordano quanto segue:
a) La SI.ra si obbliga a trasferire al SI. , che si dichiara disponibile ad accettare e Pt_1 CP_1 ricevere – facendosi carico in sede di trasferimento definitivo di ogni eventuale imposta, spesa ed onere, nessuno escluso – la proprietà corrispondente alla quota indivisa di 99/100 (novantanove centesimi) dell'immobile facente parte del fabbricato sito in Comune di Torino (TO), via Genova, 47, Interno 7, Piano 5, censito nel Catasto Fabbricati del Comune di Torino al Foglio 1402 Particella 126 Subalterno 16, Rendita: Euro 738,53, Zona censuaria 2, Categoria A/3, Classe 2, Consistenza 5,5 vani, superficie catastale totale mq 97, totale escluse aree scoperte mq 95. L'effettivo trasferimento immobiliare, in esecuzione del predetto obbligo, avverrà mediante atto da riceversi in forma notarile, le cui spese saranno interamente poste a carico del SI. , entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di CP_1 omologa degli accordi intervenuti tra le parti. Per quanto occorrer possa, la SI.ra dichiara e Pt_1 garantisce sin d'ora che, al momento della stipula dell'atto notarile di trasferimento:
(i) sarà titolare di quanto in oggetto, essendole pervenuto in forza di atto ricevuto dal notaio Per_4 di Torino in data 19 novembre 2009 rep. n. 109454/25478, registrato a Torino 1 il 24 novembre
[...] 2009 al n. 26675 serie 1T;
(ii) quanto in oggetto risulterà libero da pesi, vincoli, trascrizioni e iscrizioni pregiudizievoli;
(iii) sussisterà la regolarità urbanistica e catastale;
(iv)l'immobile risulterà idoneo all'uso cui è destinato. Le Parti, al fine di dare esecuzione agli obblighi sopra assunti, si impegnano reciprocamente a compiere tutte le attività di propria competenza con la massima diligenza e buona fede. Ai fini fiscali, le Parti prendono atto e dichiarano di essere a conoscenza di quanto disposto dall'art. 19 L. 74/1987.
b) Il SI. restituirà alla SI.ra la somma complessiva di € 60.000,00 (diconsi CP_1 Pt_1 sessantamila/00), riconosciuta da entrambi di sua esclusiva pertinenza e confluita sul conto corrente familiare, con le seguenti modalità: € 30.000,00 (trentamila/00) contestualmente alla firma del presente ricorso e i restanti € 30.000,00 (trentamila/00) entro la data dell'udienza di comparizione, operando entrambi i versamenti per mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra ed Pt_1 avente IBAN [...].
c) Tutte le somme depositate sul conto corrente cointestato, acceso presso Controparte_2 e avente IBAN [...], nonché quelle relative agli investimenti
[...] finanziari comuni, verranno ripartite al 50% tra i coniugi. Al solo fine di evitare l'applicazione di penali, commissioni di uscita e/o perdite derivanti dal disinvestimento anticipato, i coniugi convengono di mantenere aperto il predetto conto corrente cointestato fino alla data di scadenza dei fondi di investimento comuni (settembre 2026), impegnandosi a non operarvi più a partire dal giorno successivo al deposito del presente ricorso – con la sola eccezione dei versamenti necessari a coprirne le spese di gestione, da ripartirsi al 50% -, a provvedere nel medesimo termine a disdire e/o disattivare tutte le carte di credito e di debito in loro possesso nonché a trasferire verso i rispettivi conti personali, ciascuno per quanto di sua competenza, tutte le domiciliazioni e i servizi di pagamento attivi sul conto comune. I coniugi si impegnano altresì reciprocamente a provvedere a tutti gli adempimenti necessari alla chiusura del conto pagina 3 di 4 cointestato entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni di liquidazione degli investimenti alla scadenza.
DÀ ATTO che le parti concordano e convengono che le condizioni sopra riportate decorrano dalla data di deposito del ricorso.
NULLA in punto spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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