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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/12/2025, n. 5220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5220 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. CO IN, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 20.02.2014 al n. 1468/14
R.G., avente ad oggetto: azione di risoluzione contrattuale, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
delega margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Nicola Nanni e Raffaele
FR ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in
Battipaglia, Via I maggio n. 11;
ATTRICE
E
, c.f. , C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, , C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._5 Controparte_5
tutti rappresentati e difesi, come da procura in C.F._6
calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Carlo Annunziata,
1 elettivamente domiciliati presso lo Studio del predetto difensore in Salerno,
Lungomare Trieste n.12;
CONVENUTI
Conclusioni: come da note conclusionali e note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19.02.2014 Parte_2
premetteva che, con contratto del 7 ottobre 1996, prometteva di vendere al fratello un fondo rustico per il prezzo complessivo di 230 Persona_1
milioni di lire, da pagarsi come segue: lire 30 milioni al momento della stipula, lire 50 milioni entro il 28.02.1997, lire 50 milioni entro il
30.08.1997, lire 100 milioni entro il 28.02.1998.
1.1. Aggiungeva che il sig. – da subito immesso nel Persona_1
possesso dei terreni – si rendeva inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte atteso che, lungi dal pagare l'importo di lire 200 milioni entro il
28.02.1998, versava soltanto modesti acconti per lire 65.000.000, a mezzo
9 assegni tra il 31.07.1998 ed il 28.02.2001.
1.1. Riferiva che a nulla erano valsi i ripetuti solleciti inviati prima al fratello e, poi, a seguito del decesso dello stesso, ai suoi eredi odierni convenuti.
1.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni, come meglio precisate all'esito delle memorie ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c.:
“Accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. (e dei Persona_1
suoi eredi) alle obbligazioni di cui al preliminare di compravendita del
07.10.1996, avente ad oggetto il fondo rustico di ha 5.60.00 pervenuto a
2 parte promittente venditrice per atto di donazione Notaio del Per_2
6.7.1987; - Dichiarare risolto, ovvero risolvere, per fatto e colpa dei
convenuti il contratto preliminare del 07.10.1996, ovvero, in via
subordinata, dichiarare estinto e privo di efficacia il suddetto contratto
per non aver dato le parti alcun seguito alle obbligazioni assunte;
-
Accertato e dichiarato dunque che i convenuti hanno detenuto i terreni di
cui è causa in forza di un contratto che deve essere risolto per loro colpa,
e che in ogni caso è privo di valore ed efficacia;
- Condannare i convenuti
all'immediata riconsegna dei terreni di cui al preliminare, liberi e vuoti
da persone e cose;
- Condannare i convenuti - in solido tra loro o per
quanto di ragione - al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, da
quantificare, anche in via equitativa, nell'importo di € 10.000,00 per ogni
anno di occupazione, dal 1.1.1997 all'effettivo rilascio. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari del giudizio”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio , CP_1
, , e , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto a proporre la spiegata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e delle conseguenti richieste di condanna.
2.1. Deducevano che, nell'ambito delle azioni costitutive, l'effetto interruttivo poteva essere provocato solo con la notifica della relativa domanda giudiziale e che, nella specie, l'attrice aveva notificato l'atto introduttivo del giudizio dopo oltre 16 anni dalla scadenza del termine stabilito in contratto per l'adempimento.
3 2.2. In via subordinata contestavano gli asseriti intervenuti pagamenti eseguiti dal Signor tra il 31 luglio 1998 ed il 28 febbraio Persona_1
2001 avendo il dante causa dei comparenti adempiuto ogni sua obbligazione pecuniaria nei confronti della germana nei tempi contrattualmente convenuti ed il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria dell'immobile, nel frattempo entrato a far parte del patrimonio di una società non evocata in giudizio.
Insistevano, pertanto, previa declaratoria di inammissibilità della nuova domanda proposta dall'attrice con le memorie di precisazione del 183
c.p.c., per il rigetto delle avverse istanze, con vittoria di spese di lite.
3. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato a far data dal
9.04.2025, all'esito all'udienza di discussione del 10.12.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, la stessa è stata assunta in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, proposta in via subordinata dall'attrice con le memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., volta a dichiarare estinto e privo di efficacia il contratto, oggetto del giudizio, per non aver dato le parti alcun seguito alle obbligazioni assunte.
1.1. Il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 183, comma 6, c.p.c. permette la modifica della domanda giudiziale (anche di petitum e causa petendi) entro la prima memoria, a condizione che si riferisca alla stessa vicenda sostanziale e che
4 la nuova domanda sia connessa (per incompatibilità o alternatività) a quella originaria, rispettando così i principi di economia processuale e il contraddittorio (ex multis cft. Cass. Civ. S.U. 13 settembre 2018, n.
22404).
1.2. Nella specie, la domanda proposta dall'attrice in via subordinata con la prima memoria del 183 c.p.c. è certamente connessa a quella originaria,
condividendone la medesima fonte negoziale, della quale si invoca sempre la risoluzione, seppur prospettandosi l'alternativa del non aver dato entrambe le parti esecuzione al contratto.
2. Tanto premesso, a fronte della domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice, va accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai convenuti.
Risulta infatti condivisibile l'argomento relativo alla insufficienza dell'atto di diffida ad adempiere quale atto interruttivo della prescrizione in relazione all'esercizio di diritti potestativi.
Sul punto la Corte di legittimità, con orientamento costante, ha ribadito che “la situazione giuridica in cui si trova la parte che chiede lo
scioglimento del vincolo contrattuale per inadempimento si atteggia a
diritto potestativo, rispetto al quale la posizione della controparte è di
mera soggezione all'iniziativa altrui e non di titolarità di un obbligo di
prestazione. Per tale ragione il diritto alla caducazione del contratto può
essere fatto valere soltanto con l'esercizio della relativa azione, di talché
l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla domanda
giudiziale, essendo a tal fine inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di
5 costituzione in mora” (cfr., Cass., sez. II, 16.12.2010 n. 25468; Cass., sez.
II, 27.4.2016).
Ne consegue che per l'azione di risoluzione del contratto preliminare di vendita la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora.
Nel caso in esame l'azione giudiziale per la risoluzione del contratto è stata promossa a febbraio nel 2014 con l'introduzione del presente giudizio,
dunque a distanza di 16 anni dalla data del 28.02.1998, termine quest'ultimo in cui (e per esso i suoi eredi) avrebbe dovuto Persona_1
eseguire la prestazione richiesta consistente nel versamento dell'ultima rata del prezzo.
Parte istante risulta dunque decaduta dall'azione per prescrizione del relativo diritto.
3. Con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione va peraltro chiarito quanto segue. In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento, il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte
(cft. Cass. n. 11640/2003).
Ora se è vero che solitamente le parti indicano la data entro cui sottoscrivere il successivo contratto di compravendita, in modo da circoscrivere temporalmente il proprio impegno reciproco, di regola il termine previsto nel preliminare non è da considerarsi essenziale, salvo
6 che dalle espressioni utilizzate, dall'oggetto e dalla natura del contratto,
non emerga la volontà inequivocabile delle parti di qualificarlo in tal senso.
Può comunque accadere, come nella specie, che le parti scelgano di non farne menzione: richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. n. 2700/1956, Cass. sez. 3 n. 19414/10, Cass. sez. 3 n.
15796/09), la Corte di Cassazione ha affermato che se nel preliminare non
è indicato un termine per adempiere, la parte che vi ha interesse può
esigere l'esecuzione immediata della prestazione (Cass. Sez. II Civile,
sent. n. 21647/2019). Si applica quindi il principio previsto all'art. 1183
primo comma c.c., secondo cui se non è fissato un termine per l'adempimento della prestazione il creditore può esigerla immediatamente.
Immediatezza, che tuttavia va valutata rispetto allo specifico rapporto in esame: spetterà infatti al Giudice, chiamato a dirimere la controversia sorta a seguito dell'inadempimento, apprezzare la congruità del tempo intercorso tra il preliminare e la richiesta avanzata, alla luce dei parametri di cui all'art. 1183 secondo comma c.c..
Nella specie vale evidenziare in fatto che:
1. le parti non hanno menzionato alcun termine entro cui stipulare il definitivo;
2. Le stesse parti hanno invece dettagliato, sia da un punto di vista monetario che temporale, le rate dei pagamenti.
Alla luce della citata giurisprudenza e del regolamento negoziale predisposto in concreto dalle parti, ritiene dunque il Tribunale che la regola della immediata esigibilità della prestazione vada temperata
7 individuandosi il momento dell'inadempimento di non scarsa importanza
- in ragione dei contrapposti interessi - allo scadere della terza e ultima rata, non versata (febbraio 1998).
Del resto, l'allegazione di parte attrice per cui vi sarebbero stati sporadici pagamenti anche dopo il 1998, oltre ad essere generica, è stata contestata dalla controparte.
Dal tenore della missiva stragiudiziale, inoltrata il 22.09.2008 agli eredi di prodotta in allegato n. 4 alla citazione, si può desumere Persona_1
che dal 1998 non vi sono stati ulteriori adempimenti.
Tale essendo il termine di decorrenza, la prescrizione decennale dell'azione di risoluzione è – come detto - ampiamente maturata.
4. Può solo aggiungersi che la conclusione non è dissimile per la domanda,
proposta in via subordinata con le memorie ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c..
Come già evidenziato, viene prospettato da parte attrice un nuovo fatto,
ma la domanda resta sempre quella di inadempimento;
lo spettro normativo è sempre il 1453 c.c. verso cui i convenuti hanno diretto l'eccezione di prescrizione, risultata fondata.
5. Non resta che disciplinare le spese di lite.
5.1. L'obiettiva complessità delle questioni trattate, la circostanza - non contestata - per cui a seguito della stipula del preliminare vi sia stata immissione in possesso del promissario acquirente (con effetti dunque anticipati rispetto al definitivo ed allo stesso pagamento integrale del corrispettivo), la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le
8 parti, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, nel testo dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile.
5.2. La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione in favore di convenuti, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri minimi di liquidazione - stante la natura essenzialmente documentale dell'istruttoria - e delle tariffe vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
CO IN, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
all'esito del giudizio r.g. 1468/2014, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dall'attrice per intervenuta prescrizione;
2. compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna Parte_1
al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
; restante metà che si liquida in complessivi euro 3.526,00, oltre
[...]
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 19.12.2025
Il giudice
CO IN
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. CO IN, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo il 20.02.2014 al n. 1468/14
R.G., avente ad oggetto: azione di risoluzione contrattuale, vertente
TRA
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
delega margine dell'atto di citazione, dagli Avv.ti Nicola Nanni e Raffaele
FR ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in
Battipaglia, Via I maggio n. 11;
ATTRICE
E
, c.f. , C.F. CP_1 C.F._2 Controparte_2
, , C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
, C.F. , , C.F.
[...] C.F._5 Controparte_5
tutti rappresentati e difesi, come da procura in C.F._6
calce alla comparsa di costituzione, dall'Avv. Carlo Annunziata,
1 elettivamente domiciliati presso lo Studio del predetto difensore in Salerno,
Lungomare Trieste n.12;
CONVENUTI
Conclusioni: come da note conclusionali e note scritte sostitutive dell'udienza di discussione del 10.12.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 19.02.2014 Parte_2
premetteva che, con contratto del 7 ottobre 1996, prometteva di vendere al fratello un fondo rustico per il prezzo complessivo di 230 Persona_1
milioni di lire, da pagarsi come segue: lire 30 milioni al momento della stipula, lire 50 milioni entro il 28.02.1997, lire 50 milioni entro il
30.08.1997, lire 100 milioni entro il 28.02.1998.
1.1. Aggiungeva che il sig. – da subito immesso nel Persona_1
possesso dei terreni – si rendeva inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte atteso che, lungi dal pagare l'importo di lire 200 milioni entro il
28.02.1998, versava soltanto modesti acconti per lire 65.000.000, a mezzo
9 assegni tra il 31.07.1998 ed il 28.02.2001.
1.1. Riferiva che a nulla erano valsi i ripetuti solleciti inviati prima al fratello e, poi, a seguito del decesso dello stesso, ai suoi eredi odierni convenuti.
1.2. Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni, come meglio precisate all'esito delle memorie ex art. 183 comma VI n.1 c.p.c.:
“Accertato e dichiarato l'inadempimento del sig. (e dei Persona_1
suoi eredi) alle obbligazioni di cui al preliminare di compravendita del
07.10.1996, avente ad oggetto il fondo rustico di ha 5.60.00 pervenuto a
2 parte promittente venditrice per atto di donazione Notaio del Per_2
6.7.1987; - Dichiarare risolto, ovvero risolvere, per fatto e colpa dei
convenuti il contratto preliminare del 07.10.1996, ovvero, in via
subordinata, dichiarare estinto e privo di efficacia il suddetto contratto
per non aver dato le parti alcun seguito alle obbligazioni assunte;
-
Accertato e dichiarato dunque che i convenuti hanno detenuto i terreni di
cui è causa in forza di un contratto che deve essere risolto per loro colpa,
e che in ogni caso è privo di valore ed efficacia;
- Condannare i convenuti
all'immediata riconsegna dei terreni di cui al preliminare, liberi e vuoti
da persone e cose;
- Condannare i convenuti - in solido tra loro o per
quanto di ragione - al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice, da
quantificare, anche in via equitativa, nell'importo di € 10.000,00 per ogni
anno di occupazione, dal 1.1.1997 all'effettivo rilascio. Con vittoria di
spese, competenze ed onorari del giudizio”.
2. Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio , CP_1
, , e , Controparte_2 Controparte_3 CP_4 Controparte_5
eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto a proporre la spiegata domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e delle conseguenti richieste di condanna.
2.1. Deducevano che, nell'ambito delle azioni costitutive, l'effetto interruttivo poteva essere provocato solo con la notifica della relativa domanda giudiziale e che, nella specie, l'attrice aveva notificato l'atto introduttivo del giudizio dopo oltre 16 anni dalla scadenza del termine stabilito in contratto per l'adempimento.
3 2.2. In via subordinata contestavano gli asseriti intervenuti pagamenti eseguiti dal Signor tra il 31 luglio 1998 ed il 28 febbraio Persona_1
2001 avendo il dante causa dei comparenti adempiuto ogni sua obbligazione pecuniaria nei confronti della germana nei tempi contrattualmente convenuti ed il difetto di legittimazione passiva rispetto alla domanda restitutoria dell'immobile, nel frattempo entrato a far parte del patrimonio di una società non evocata in giudizio.
Insistevano, pertanto, previa declaratoria di inammissibilità della nuova domanda proposta dall'attrice con le memorie di precisazione del 183
c.p.c., per il rigetto delle avverse istanze, con vittoria di spese di lite.
3. Istruita la causa mediante acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato a far data dal
9.04.2025, all'esito all'udienza di discussione del 10.12.2025, fissata con modalità di trattazione scritta, la stessa è stata assunta in decisione con termine di giorni 30 per il deposito della presente sentenza.
***
1. In via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità della domanda, proposta in via subordinata dall'attrice con le memorie ex art. 183 comma 6 n.1 c.p.c., volta a dichiarare estinto e privo di efficacia il contratto, oggetto del giudizio, per non aver dato le parti alcun seguito alle obbligazioni assunte.
1.1. Il Tribunale aderisce all'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui l'art. 183, comma 6, c.p.c. permette la modifica della domanda giudiziale (anche di petitum e causa petendi) entro la prima memoria, a condizione che si riferisca alla stessa vicenda sostanziale e che
4 la nuova domanda sia connessa (per incompatibilità o alternatività) a quella originaria, rispettando così i principi di economia processuale e il contraddittorio (ex multis cft. Cass. Civ. S.U. 13 settembre 2018, n.
22404).
1.2. Nella specie, la domanda proposta dall'attrice in via subordinata con la prima memoria del 183 c.p.c. è certamente connessa a quella originaria,
condividendone la medesima fonte negoziale, della quale si invoca sempre la risoluzione, seppur prospettandosi l'alternativa del non aver dato entrambe le parti esecuzione al contratto.
2. Tanto premesso, a fronte della domanda di risoluzione del contratto avanzata dall'attrice, va accolta l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dai convenuti.
Risulta infatti condivisibile l'argomento relativo alla insufficienza dell'atto di diffida ad adempiere quale atto interruttivo della prescrizione in relazione all'esercizio di diritti potestativi.
Sul punto la Corte di legittimità, con orientamento costante, ha ribadito che “la situazione giuridica in cui si trova la parte che chiede lo
scioglimento del vincolo contrattuale per inadempimento si atteggia a
diritto potestativo, rispetto al quale la posizione della controparte è di
mera soggezione all'iniziativa altrui e non di titolarità di un obbligo di
prestazione. Per tale ragione il diritto alla caducazione del contratto può
essere fatto valere soltanto con l'esercizio della relativa azione, di talché
l'effetto interruttivo della prescrizione consegue unicamente alla domanda
giudiziale, essendo a tal fine inidoneo qualsiasi atto stragiudiziale di
5 costituzione in mora” (cfr., Cass., sez. II, 16.12.2010 n. 25468; Cass., sez.
II, 27.4.2016).
Ne consegue che per l'azione di risoluzione del contratto preliminare di vendita la domanda giudiziale costituisce l'unico strumento per realizzare l'interesse protetto dall'ordinamento, restando irrilevante ogni atto stragiudiziale di costituzione in mora.
Nel caso in esame l'azione giudiziale per la risoluzione del contratto è stata promossa a febbraio nel 2014 con l'introduzione del presente giudizio,
dunque a distanza di 16 anni dalla data del 28.02.1998, termine quest'ultimo in cui (e per esso i suoi eredi) avrebbe dovuto Persona_1
eseguire la prestazione richiesta consistente nel versamento dell'ultima rata del prezzo.
Parte istante risulta dunque decaduta dall'azione per prescrizione del relativo diritto.
3. Con riferimento al termine di decorrenza della prescrizione va peraltro chiarito quanto segue. In tema di prescrizione del diritto potestativo alla risoluzione del contratto per inadempimento, il termine decorre, ai sensi dell'art. 2935 c.c., non dal momento in cui si verifica un qualunque inadempimento ma soltanto da quello in cui si realizza un inadempimento di non scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse della controparte
(cft. Cass. n. 11640/2003).
Ora se è vero che solitamente le parti indicano la data entro cui sottoscrivere il successivo contratto di compravendita, in modo da circoscrivere temporalmente il proprio impegno reciproco, di regola il termine previsto nel preliminare non è da considerarsi essenziale, salvo
6 che dalle espressioni utilizzate, dall'oggetto e dalla natura del contratto,
non emerga la volontà inequivocabile delle parti di qualificarlo in tal senso.
Può comunque accadere, come nella specie, che le parti scelgano di non farne menzione: richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato (Cass. n. 2700/1956, Cass. sez. 3 n. 19414/10, Cass. sez. 3 n.
15796/09), la Corte di Cassazione ha affermato che se nel preliminare non
è indicato un termine per adempiere, la parte che vi ha interesse può
esigere l'esecuzione immediata della prestazione (Cass. Sez. II Civile,
sent. n. 21647/2019). Si applica quindi il principio previsto all'art. 1183
primo comma c.c., secondo cui se non è fissato un termine per l'adempimento della prestazione il creditore può esigerla immediatamente.
Immediatezza, che tuttavia va valutata rispetto allo specifico rapporto in esame: spetterà infatti al Giudice, chiamato a dirimere la controversia sorta a seguito dell'inadempimento, apprezzare la congruità del tempo intercorso tra il preliminare e la richiesta avanzata, alla luce dei parametri di cui all'art. 1183 secondo comma c.c..
Nella specie vale evidenziare in fatto che:
1. le parti non hanno menzionato alcun termine entro cui stipulare il definitivo;
2. Le stesse parti hanno invece dettagliato, sia da un punto di vista monetario che temporale, le rate dei pagamenti.
Alla luce della citata giurisprudenza e del regolamento negoziale predisposto in concreto dalle parti, ritiene dunque il Tribunale che la regola della immediata esigibilità della prestazione vada temperata
7 individuandosi il momento dell'inadempimento di non scarsa importanza
- in ragione dei contrapposti interessi - allo scadere della terza e ultima rata, non versata (febbraio 1998).
Del resto, l'allegazione di parte attrice per cui vi sarebbero stati sporadici pagamenti anche dopo il 1998, oltre ad essere generica, è stata contestata dalla controparte.
Dal tenore della missiva stragiudiziale, inoltrata il 22.09.2008 agli eredi di prodotta in allegato n. 4 alla citazione, si può desumere Persona_1
che dal 1998 non vi sono stati ulteriori adempimenti.
Tale essendo il termine di decorrenza, la prescrizione decennale dell'azione di risoluzione è – come detto - ampiamente maturata.
4. Può solo aggiungersi che la conclusione non è dissimile per la domanda,
proposta in via subordinata con le memorie ex art. 183 comma VI n. 1
c.p.c..
Come già evidenziato, viene prospettato da parte attrice un nuovo fatto,
ma la domanda resta sempre quella di inadempimento;
lo spettro normativo è sempre il 1453 c.c. verso cui i convenuti hanno diretto l'eccezione di prescrizione, risultata fondata.
5. Non resta che disciplinare le spese di lite.
5.1. L'obiettiva complessità delle questioni trattate, la circostanza - non contestata - per cui a seguito della stipula del preliminare vi sia stata immissione in possesso del promissario acquirente (con effetti dunque anticipati rispetto al definitivo ed allo stesso pagamento integrale del corrispettivo), la necessità di non inasprire ulteriormente i rapporti tra le
8 parti, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura della metà, nel testo dell'art. 92 c.p.c. ratione temporis applicabile.
5.2. La restante metà delle spese di lite segue la soccombenza, con liquidazione in favore di convenuti, come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dei parametri minimi di liquidazione - stante la natura essenzialmente documentale dell'istruttoria - e delle tariffe vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in persona del giudice dott.
CO IN, definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, Parte_1
all'esito del giudizio r.g. 1468/2014, così provvede:
1. rigetta le domande proposte dall'attrice per intervenuta prescrizione;
2. compensa le spese di lite nella misura della metà; condanna Parte_1
al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore di CP_1
, , e
[...] Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
; restante metà che si liquida in complessivi euro 3.526,00, oltre
[...]
rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Salerno il 19.12.2025
Il giudice
CO IN
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