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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 27/01/2026, n. 696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 696 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 696/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5857/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239007300569000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120020094750000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Dichiara di intendere aderire alla rottamazione quinques in merito alla cartella di pagamento n. 29320120020094750000 e chiede la declaratoria di estizione della controversia per rinuncia al ricorso.
Resistente/Appellato: NE PRENDE ATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239007300569000, notificata in data 22 Aprile 2024 e la sottesa cartella di pagamento n.
29320120020094750000, con i quali veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 1841,98
a titolo di tributi erariali.
Il ricorrente eccepiva:
-l'annullabilità della opposta intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento impugnata nonché dei ruoli in esse incorporati per irritualità della relativa notifica in violazione del principio di illegittimità derivata e di quello della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”, posto che l'opposta intimazione di pagamento non sarebbe mai stata preceduta dalla rituale notificazione delle cartella di pagamento quantunque poi posta a suo fondamento;
-l'annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento e delle cartella di pagamento, ex.art. 7 bis L. 212/2000, per mancata adozione secondo legge dei necessari atti interruttivi della prescrizione, termini decennale per tributi erariali e quinquennale per interessi ex.art. 2948 e sanzioni ex art. 20 c.3 D.Lgs 472/97.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento giudiziale dell'impugnata intimazione di pagamento
(atto successivo impugnato) e dei precedenti titoli in seno ad essa richiamati (cartella di pagamento) e però mai prima della stessa ritualmente notificati al contribuente, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
Con atto di costituzione in giudizio del 18.9.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione UNICA PARTE
CHIAMATA IN GIUDIZIO controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo la tardiva proposizione del ricorso ed l'infondata eccezione di prescrizione delle pretese impositive, posto che l'agente della riscossione, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, avrebbe ritualmente e nei termini di legge notificato i seguenti atti prodromici divenuti definitivi per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge ed interruttivi del termine di prescrizione decennale previsto per i tributi erariali:
-cartella di pagamento n. 2922012002009475000 , prodromica all'atto impugnato, in data 11.7.2012 tramite messo notificatore, mediante consegna del plico alla madre del ricorrente e successivo invio al ricorrente della c.d. raccomandata informativa (come da copia del relativo referto di notifica versato agli atti di causa);
-intimazione di pagamento n. 29320159013456513000, notificata in data 17.8.2017, tramite messo notificatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 u.c. DPR n. 602/73, 60 DPR n. 600/73, e 140 c.
p.c. (come da copia del relativo referto di notifica versato agli atti di causa);
-intimazione di pagamento n. 29320229002001513000, notificata in data 17.05.2022, tramite messo notificatore ed anch'essa ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 u.c. DPR n. 602/73, n. 60 DPR
600/73, e 140 c.p.c. (come da copia del relativo referto di notifica versato agli atti di causa);
-intimazione di pagamento n. 29320249008549277000, notificata in data 20.03.2024, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo (come da copia del relativo referto di notifica versato agli atti di causa).
Pertanto l'ADER concludeva per il rigetto del ricorso e per la conferma dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
Con atto del 9.1.2026 il ricorrente avanzava richiesta di estinzione del giudizio in quanto intendeva aderire alla rottamazione quinques in merito alla cartella di pagamento n. 29320120020094750000, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice adito, rilevato che la parte ricorrente ha richiesto formalmente in corso di causa la declaratoria di estinzione del giudizio in quanto intende aderire alla rottamazione quinques in merito alla cartella di pagamento n. 29320120020094750000 sottesa all'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
La modalità di definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
VINCI SALVATORE, Giudice monocratico in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5857/2024 depositato il 03/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania - Via Porto Ulisse 51 95100 Catania CT
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320239007300569000 IRPEF-ALTRO 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320120020094750000 IRPEF-ALTRO 2008
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Dichiara di intendere aderire alla rottamazione quinques in merito alla cartella di pagamento n. 29320120020094750000 e chiede la declaratoria di estizione della controversia per rinuncia al ricorso.
Resistente/Appellato: NE PRENDE ATTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, il Sig. Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n. 29320239007300569000, notificata in data 22 Aprile 2024 e la sottesa cartella di pagamento n.
29320120020094750000, con i quali veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di €. 1841,98
a titolo di tributi erariali.
Il ricorrente eccepiva:
-l'annullabilità della opposta intimazione di pagamento e della sottesa cartella di pagamento impugnata nonché dei ruoli in esse incorporati per irritualità della relativa notifica in violazione del principio di illegittimità derivata e di quello della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”, posto che l'opposta intimazione di pagamento non sarebbe mai stata preceduta dalla rituale notificazione delle cartella di pagamento quantunque poi posta a suo fondamento;
-l'annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento e delle cartella di pagamento, ex.art. 7 bis L. 212/2000, per mancata adozione secondo legge dei necessari atti interruttivi della prescrizione, termini decennale per tributi erariali e quinquennale per interessi ex.art. 2948 e sanzioni ex art. 20 c.3 D.Lgs 472/97.
Pertanto il ricorrente concludeva per l'annullamento giudiziale dell'impugnata intimazione di pagamento
(atto successivo impugnato) e dei precedenti titoli in seno ad essa richiamati (cartella di pagamento) e però mai prima della stessa ritualmente notificati al contribuente, con vittoria di spese ed onorari del giudizio da distrarsi in favore dei difensori ex art. 93 c.p.c.
Con atto di costituzione in giudizio del 18.9.2024, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione UNICA PARTE
CHIAMATA IN GIUDIZIO controdeduceva ai motivi del ricorso eccependo la tardiva proposizione del ricorso ed l'infondata eccezione di prescrizione delle pretese impositive, posto che l'agente della riscossione, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, avrebbe ritualmente e nei termini di legge notificato i seguenti atti prodromici divenuti definitivi per omessa impugnazione entro il previsto termine di legge ed interruttivi del termine di prescrizione decennale previsto per i tributi erariali:
-cartella di pagamento n. 2922012002009475000 , prodromica all'atto impugnato, in data 11.7.2012 tramite messo notificatore, mediante consegna del plico alla madre del ricorrente e successivo invio al ricorrente della c.d. raccomandata informativa (come da copia del relativo referto di notifica versato agli atti di causa);
-intimazione di pagamento n. 29320159013456513000, notificata in data 17.8.2017, tramite messo notificatore, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 u.c. DPR n. 602/73, 60 DPR n. 600/73, e 140 c.
p.c. (come da copia del relativo referto di notifica versato agli atti di causa);
-intimazione di pagamento n. 29320229002001513000, notificata in data 17.05.2022, tramite messo notificatore ed anch'essa ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 u.c. DPR n. 602/73, n. 60 DPR
600/73, e 140 c.p.c. (come da copia del relativo referto di notifica versato agli atti di causa);
-intimazione di pagamento n. 29320249008549277000, notificata in data 20.03.2024, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno e ritirata dal destinatario medesimo (come da copia del relativo referto di notifica versato agli atti di causa).
Pertanto l'ADER concludeva per il rigetto del ricorso e per la conferma dell'atto impugnato, con vittoria delle spese di giudizio.
Con atto del 9.1.2026 il ricorrente avanzava richiesta di estinzione del giudizio in quanto intendeva aderire alla rottamazione quinques in merito alla cartella di pagamento n. 29320120020094750000, con compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 22.1.2026 la controversia è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice adito, rilevato che la parte ricorrente ha richiesto formalmente in corso di causa la declaratoria di estinzione del giudizio in quanto intende aderire alla rottamazione quinques in merito alla cartella di pagamento n. 29320120020094750000 sottesa all'atto impugnato, con compensazione delle spese di lite, non può che dichiarare l'estinzione del giudizio.
La modalità di definizione della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione undicesima in composizione monocratica, dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Così deciso a Catania, in Camera di Consiglio, il 22.1.2026.
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Dott. Salvatore Vinci)