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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 29/03/2025, n. 265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 265 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. 254/2022 RG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 254 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.11.2023, TRA
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(nato a [...] il [...]), gli ultimi tre quali eredi di tutti
[...] Persona_1 elettivamente domiciliati a Lecce alla via Lupiae n. 34, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Fatano, da cui sono rappresentati e difesi, come da separate procure in calce alla citazione in appello - appellanti principali
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo CP_1 C.F._6
Congedo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce, Via Garibaldi 39 come da procura in calce alla costituzione in appello – appellante incidentale
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce , CP_2 Persona_1 Parte_2
e per sentirli condannare, in solido, in virtù degli artt. Parte_3 Parte_1
2043 e 2059 cc e, occorrendo, del combinato disposto degli artt. 427 e 542 cpp, al pagamento della somma di € 90.000/00 da liquidarsi in via equitativa o di quell'altra ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni arrecati a seguito della querela – denuncia proposta in suo danno, sfociata in un procedimento penale risoltosi con il suo proscioglimento “per non avere commesso il fatto”. Secondo la ricostruzione di parte attrice, infatti, i querelanti avevano affermato il falso sapendo di farlo ed avevano costruito intenzionalmente, ed in ogni caso incautamente, un'accusa infondata.
I convenuti resistevano alla domanda e ne chiedevano il rigetto per l'assenza di dolo nel loro comportamento. Deducevano, infatti, di non avere inteso calunniare l'attrice; di averne ignorato l'innocenza; che gravava sull'attrice la prova che fossero a conoscenza della sua innocenza, non essendo a tal fine sufficiente la pronuncia assolutoria.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 374/2022 pubblicata il 10.2.2022, riconosciuta la sussistenza del solo danno morale, condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 18.000,00; compensava le spese di lite nella misura di due terzi e poneva il residuo terzo a carico dei convenuti.
Ed invero, il Tribunale riteneva:
− illegittima la condotta tenuta dai convenuti al momento del deposito della denuncia- CP_ querela, perché articolata in termini di certezza della condotta ascritta alla , non avendo mai fatto trasparire l'ipotesi che avessero inteso rappresentare fatti appresi de relato;
− soddisfatto l'onere probatorio - gravante sull'attrice - in ordine alla dimostrazione della sussistenza della coscienza e volontà dei convenuti di accusarla dei reati indicati nella denuncia-querela nella certezza della sua innocenza e, dunque, sussistente l'elemento psicologico del dolo.
In punto quantum, sebbene l'attrice avesse quantificato in € 30.000,00 il danno morale, in € 30.000,00 il danno all'onore e alla reputazione personale ed in € 30.000,00 il danno biologico di natura psico – emotiva ed esistenziale, il Tribunale, esclusa, perché asserita ma non provata, l'esistenza di un danno biologico risarcibile, reputava sussistente in via presuntiva in capo all'attrice, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, il solo danno morale inteso come sofferenza soggettiva patita in conseguenza della gravità della calunnia.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, alfine, il giudice di prime cure dava atto di avere tenuto conto della diffusione in una piccola comunità dei fatti riportati nella denuncia-querela, che in ragione della loro gravità avevano provocato nell'attrice una profonda sofferenza di natura morale, trattandosi di un dolore che trovava fondamento nel profondo disvalore sociale agli occhi della comunità cittadina, rappresentato dalla ormai diffusa sensibilità alla natura ambientale del reato contestato.
Avverso la pronuncia gli appellanti hanno proposto due motivi di gravame.
Con il primo motivo hanno dedotto l'assenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del dolo intenzionale;
con il secondo motivo, l'insussistenza del danno morale risarcibile, il difetto di allegazione e prova, l'erroneità ed arbitrarietà della sua determinazione.
Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la rideterminazione del danno asseritamente cagionato nella misura minima e comunque nei limiti di quanto pag. 2/6 dimostrato, con espressa condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro
22.870,884 oltre interessi corrispostale a seguito della sentenza impugnata.
CP_ L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame e, ove accolto il secondo motivo, se del caso assegnando alla memoria costitutiva il valore di appello incidentale, ha insistito nella richiesta risarcitoria così come formulata con l'atto introduttivo, previa ammissione delle prove orali e della ctu medico legale volta all'accertamento e alla valutazione del danno biologico di natura psico-emotiva subìto dall'appellata.
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è fondato.
2. Nella vicenda in esame, a seguito della querela presentata il 23.11.2008, l'appellata ed il coniuge sono stati sottoposti a procedimento penale Parte_7 per rispondere: a) del delitto p.p. dall'art. 392 cp, perché al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si facevano ragione da sé medesmi, ostruendo, in concorso tra loro, il passaggio interpoderale sulla via vecchia per Parabita, contrada Donna Laura, abbandonando sullo stesso materiale proveniente dalla demolizione di abitazione, in Neviano il 30.10.2008; b) della contravvenzione p.p. dall'art. 255 c.3 del d. lgs 152/2006 per non avere ottemperato all'ordinanza del sindaco di Neviano del 14.7.2008 omettendo di rimuovere dal terreno agricolo sito in agro di Neviano, alla località Donna Laura [
… ] i rifiuti speciali sullo stesso abbandonati e poi, un vota che i rifiuti venivano rimossi dal Neviano, ricollocando sui terreni in questione e, in CP_3 particolare, sul passaggio interpoderale sulla via vecchia per Parabita alla
Contrada Donna Laura, degli altri rifiuti – n Neviano il 30.10.2008. Per_2
Entrambi gli imputati sono stati prosciolti dal capo b) di imputazione con la formula
“per non avere commesso il fatto” quanto al capo b). Quanto al capo a) è stata riconosciuta la penale responsabilità del solo mentre è Parte_7 CP_1 stata prosciolta con la medesima formula anche con riferimento al capo a) d'imputazione.
Deve subito dirsi che nella denuncia - querela i denuncianti non hanno mai ascritto alla CP_
e, per vero, nemmeno al di lei coniuge, di non avere ottemperato all'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti dal terreno, in quanto pacificamente diretta al solo
, genitore di Persona_3 Parte_7
Quanto ai fatti di cui al primo capo d'imputazione, sebbene la querela-denuncia possa indurre a ritenere che i querelanti abbiano constatato de visu quanto descritto e che pag. 3/6 abbiano indicato i testi ( , e ) solo a Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 supporto di quanto asserito, è pur vero come dal dibattimento sia emerso che, in realtà, abbiano posto a base della querela quanto loro riferito dagli stessi testi.
Se tanto può essere sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato di calunnia, però, di certo non ne integra l'elemento soggettivo, la cui contestuale sussistenza è pacificamente richiesta dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'esercizio dell'azione civile ex art. 2043 cc.
Valga, per tutte, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024 (Rv. 670920 - 01)
“La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”.
In particolare, l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla cosciente volontà di incolpare di un reato una persona che si sa essere innocente.
Dalla denuncia-querela presentata dagli appellanti, di contro, proprio come rilevato dal primo giudice, emerge, invece, che i ridetti fossero assolutamente certi della CP_ colpevolezza dei denunciati, sia del che della moglie , odierna appellata. Pt_7
Per aversi il reto di calunnia, invece, è necessario che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato e che tanto emerga da circostanze univoche, in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente consequenziale.
È ben vero, poi, che ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, a nulla rilevi l'eventuale erronea convinzione della colpevolezza del soggetto accusato;
nella vicenda in esame, però, deve escludersi che gli appellanti si siano erroneamente convinti di tale colpevolezza sulla base di circostanze palesemente equivoche.
In sede penale, infatti, si è giunti al riconoscimento della responsabilità del , Pt_7 CP_ coniuge della , proprio in forza di quanto dichiarato dai testi escussi in quella sede, di talché, anche a non volere tenere conto di quanto dagli stessi poi dichiarato in sede civile (secondo il primo giudice volutamente edulcorato), non vi è dubbio che il CP_ convincimento della colpevolezza della negli appellanti sia legittimamente insorto proprio per quanto appreso dai ridetti testi.
In definitiva, deve escludersi che gli appallanti si siano determinati alla denuncia- querela basandosi su supposizioni e circostanze apprese per “sentito dire”, come tali pag. 4/6 prive di quella forza rappresentativa tale per cui una persona di normale cultura e capacità di discernimento possa essere indotta “a ritenere la colpevolezza dell'accusato”, eventualità, questa, nella quale non sarebbe stato consentito escludere
“la consapevolezza dell'innocenza del denunciato” (Cass. Sez. VI sentenza 29.1.2010 n. 3964).
3. All'accoglimento del primo motivo dell'appello principale consegue il rigetto della domanda attorea, con assorbimento del secondo motivo dell'appello principale riferito alla quantificazione del danno risarcibile e rigetto dell'appello incidentale.
4. Gli appellanti hanno avanzato domanda di condanna dell'appellato CP_1 alla restituzione di quanto alla stessa versato per effetto della pronuncia gravata.
La domanda è provata e va accolta.
È in atti la quietanza in data 23.2.2022 a firma di – non disconosciuta - di CP_1 avvenuta ricezione della somma di € 22.870,88 portata da n. 4 assegni di Poste Italiane.
5. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i. applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
6. Rilevato, infine, che l'impugnazione incidentale è stata integralmente respinta, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto notificato in data 17/03/2022, da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e nei confronti di e sull'appello incidentale Parte_5 Parte_6 CP_1 proposto con avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 374/2022 del 08/02/2022, depositata il 10/02/2022, notificata il 17/02/2022, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata, rigetta l'originaria domanda di parte attrice;
b) condanna alla restituzione in favore degli appellanti principali, in CP_4 solido, della somma di € 22.870,88 oltre gli interessi dalla domanda;
c) rigetta l'appello incidentale;
d) condanna al pagamento in favore degli appellanti, in solido, delle spese CP_1 del doppio grado, liquidate in € 2.738,00 per il primo grado ed in € 3.288,50 di cui € 382,50 per esborsi per l'appello, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del
15 %;
pag. 5/6 e) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello previsto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce - Sezione Seconda Civile - composta dai Signori:
dott. Antonio Francesco Esposito - Presidente dott. Consiglia Invitto - Consigliere dott. Amedeo Citarella - Giudice ausiliario rel.re ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 254 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2022, trattata e passata in decisione all'udienza collegiale del 21.11.2023, TRA
(c.f. ), (c.f. ), Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
(c.f. ), (c.f. Parte_3 C.F._3 Parte_4
), (c.f. ) e C.F._4 Parte_5 C.F._5 Pt_6
(nato a [...] il [...]), gli ultimi tre quali eredi di tutti
[...] Persona_1 elettivamente domiciliati a Lecce alla via Lupiae n. 34, presso lo studio dell'avv.
Raffaele Fatano, da cui sono rappresentati e difesi, come da separate procure in calce alla citazione in appello - appellanti principali
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimo CP_1 C.F._6
Congedo presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Lecce, Via Garibaldi 39 come da procura in calce alla costituzione in appello – appellante incidentale
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni formulate dalle parti, da aversi qui trascritte.
Svolgimento del processo
conveniva dinanzi al Tribunale di Lecce , CP_2 Persona_1 Parte_2
e per sentirli condannare, in solido, in virtù degli artt. Parte_3 Parte_1
2043 e 2059 cc e, occorrendo, del combinato disposto degli artt. 427 e 542 cpp, al pagamento della somma di € 90.000/00 da liquidarsi in via equitativa o di quell'altra ritenuta di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni arrecati a seguito della querela – denuncia proposta in suo danno, sfociata in un procedimento penale risoltosi con il suo proscioglimento “per non avere commesso il fatto”. Secondo la ricostruzione di parte attrice, infatti, i querelanti avevano affermato il falso sapendo di farlo ed avevano costruito intenzionalmente, ed in ogni caso incautamente, un'accusa infondata.
I convenuti resistevano alla domanda e ne chiedevano il rigetto per l'assenza di dolo nel loro comportamento. Deducevano, infatti, di non avere inteso calunniare l'attrice; di averne ignorato l'innocenza; che gravava sull'attrice la prova che fossero a conoscenza della sua innocenza, non essendo a tal fine sufficiente la pronuncia assolutoria.
Il Tribunale di Lecce, con sentenza n. 374/2022 pubblicata il 10.2.2022, riconosciuta la sussistenza del solo danno morale, condannava i convenuti al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 18.000,00; compensava le spese di lite nella misura di due terzi e poneva il residuo terzo a carico dei convenuti.
Ed invero, il Tribunale riteneva:
− illegittima la condotta tenuta dai convenuti al momento del deposito della denuncia- CP_ querela, perché articolata in termini di certezza della condotta ascritta alla , non avendo mai fatto trasparire l'ipotesi che avessero inteso rappresentare fatti appresi de relato;
− soddisfatto l'onere probatorio - gravante sull'attrice - in ordine alla dimostrazione della sussistenza della coscienza e volontà dei convenuti di accusarla dei reati indicati nella denuncia-querela nella certezza della sua innocenza e, dunque, sussistente l'elemento psicologico del dolo.
In punto quantum, sebbene l'attrice avesse quantificato in € 30.000,00 il danno morale, in € 30.000,00 il danno all'onore e alla reputazione personale ed in € 30.000,00 il danno biologico di natura psico – emotiva ed esistenziale, il Tribunale, esclusa, perché asserita ma non provata, l'esistenza di un danno biologico risarcibile, reputava sussistente in via presuntiva in capo all'attrice, sulla scorta dell'id quod plerumque accidit, il solo danno morale inteso come sofferenza soggettiva patita in conseguenza della gravità della calunnia.
Ai fini della liquidazione equitativa del danno, alfine, il giudice di prime cure dava atto di avere tenuto conto della diffusione in una piccola comunità dei fatti riportati nella denuncia-querela, che in ragione della loro gravità avevano provocato nell'attrice una profonda sofferenza di natura morale, trattandosi di un dolore che trovava fondamento nel profondo disvalore sociale agli occhi della comunità cittadina, rappresentato dalla ormai diffusa sensibilità alla natura ambientale del reato contestato.
Avverso la pronuncia gli appellanti hanno proposto due motivi di gravame.
Con il primo motivo hanno dedotto l'assenza di prova in ordine all'elemento soggettivo del dolo intenzionale;
con il secondo motivo, l'insussistenza del danno morale risarcibile, il difetto di allegazione e prova, l'erroneità ed arbitrarietà della sua determinazione.
Hanno quindi chiesto il rigetto della domanda e, in subordine, la rideterminazione del danno asseritamente cagionato nella misura minima e comunque nei limiti di quanto pag. 2/6 dimostrato, con espressa condanna della convenuta alla restituzione della somma di euro
22.870,884 oltre interessi corrispostale a seguito della sentenza impugnata.
CP_ L'appellata ha chiesto il rigetto del gravame e, ove accolto il secondo motivo, se del caso assegnando alla memoria costitutiva il valore di appello incidentale, ha insistito nella richiesta risarcitoria così come formulata con l'atto introduttivo, previa ammissione delle prove orali e della ctu medico legale volta all'accertamento e alla valutazione del danno biologico di natura psico-emotiva subìto dall'appellata.
All'udienza del 21.11.2023, svoltasi con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti costituite, cui sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 cpc.
Motivi della decisione
1. Il primo motivo è fondato.
2. Nella vicenda in esame, a seguito della querela presentata il 23.11.2008, l'appellata ed il coniuge sono stati sottoposti a procedimento penale Parte_7 per rispondere: a) del delitto p.p. dall'art. 392 cp, perché al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si facevano ragione da sé medesmi, ostruendo, in concorso tra loro, il passaggio interpoderale sulla via vecchia per Parabita, contrada Donna Laura, abbandonando sullo stesso materiale proveniente dalla demolizione di abitazione, in Neviano il 30.10.2008; b) della contravvenzione p.p. dall'art. 255 c.3 del d. lgs 152/2006 per non avere ottemperato all'ordinanza del sindaco di Neviano del 14.7.2008 omettendo di rimuovere dal terreno agricolo sito in agro di Neviano, alla località Donna Laura [
… ] i rifiuti speciali sullo stesso abbandonati e poi, un vota che i rifiuti venivano rimossi dal Neviano, ricollocando sui terreni in questione e, in CP_3 particolare, sul passaggio interpoderale sulla via vecchia per Parabita alla
Contrada Donna Laura, degli altri rifiuti – n Neviano il 30.10.2008. Per_2
Entrambi gli imputati sono stati prosciolti dal capo b) di imputazione con la formula
“per non avere commesso il fatto” quanto al capo b). Quanto al capo a) è stata riconosciuta la penale responsabilità del solo mentre è Parte_7 CP_1 stata prosciolta con la medesima formula anche con riferimento al capo a) d'imputazione.
Deve subito dirsi che nella denuncia - querela i denuncianti non hanno mai ascritto alla CP_
e, per vero, nemmeno al di lei coniuge, di non avere ottemperato all'ordinanza sindacale di rimozione di rifiuti dal terreno, in quanto pacificamente diretta al solo
, genitore di Persona_3 Parte_7
Quanto ai fatti di cui al primo capo d'imputazione, sebbene la querela-denuncia possa indurre a ritenere che i querelanti abbiano constatato de visu quanto descritto e che pag. 3/6 abbiano indicato i testi ( , e ) solo a Testimone_1 Testimone_2 Tes_3 supporto di quanto asserito, è pur vero come dal dibattimento sia emerso che, in realtà, abbiano posto a base della querela quanto loro riferito dagli stessi testi.
Se tanto può essere sufficiente ad integrare l'elemento oggettivo del reato di calunnia, però, di certo non ne integra l'elemento soggettivo, la cui contestuale sussistenza è pacificamente richiesta dalla costante giurisprudenza di legittimità ai fini dell'esercizio dell'azione civile ex art. 2043 cc.
Valga, per tutte, Cass., Sez. 3 - , Ordinanza n. 13093 del 13/05/2024 (Rv. 670920 - 01)
“La denuncia o la proposizione di una querela per un reato perseguibile d'ufficio possono costituire fonte di responsabilità civile a carico del denunciante o del querelante, in caso di successivo proscioglimento o assoluzione del denunciato (o querelato), solo ove contengano gli elementi costitutivi (oggettivo e soggettivo) del reato di calunnia, poiché, al di fuori di tale ipotesi, l'attività del pubblico ministero titolare dell'azione penale si sovrappone all'iniziativa del denunciante-querelante, interrompendo ogni nesso causale tra denuncia calunniosa e danno eventualmente subito dal denunciato (o querelato)”.
In particolare, l'elemento soggettivo è rappresentato dal dolo generico, ovvero dalla cosciente volontà di incolpare di un reato una persona che si sa essere innocente.
Dalla denuncia-querela presentata dagli appellanti, di contro, proprio come rilevato dal primo giudice, emerge, invece, che i ridetti fossero assolutamente certi della CP_ colpevolezza dei denunciati, sia del che della moglie , odierna appellata. Pt_7
Per aversi il reto di calunnia, invece, è necessario che colui che formula la falsa accusa abbia la certezza dell'innocenza dell'incolpato e che tanto emerga da circostanze univoche, in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente consequenziale.
È ben vero, poi, che ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, a nulla rilevi l'eventuale erronea convinzione della colpevolezza del soggetto accusato;
nella vicenda in esame, però, deve escludersi che gli appellanti si siano erroneamente convinti di tale colpevolezza sulla base di circostanze palesemente equivoche.
In sede penale, infatti, si è giunti al riconoscimento della responsabilità del , Pt_7 CP_ coniuge della , proprio in forza di quanto dichiarato dai testi escussi in quella sede, di talché, anche a non volere tenere conto di quanto dagli stessi poi dichiarato in sede civile (secondo il primo giudice volutamente edulcorato), non vi è dubbio che il CP_ convincimento della colpevolezza della negli appellanti sia legittimamente insorto proprio per quanto appreso dai ridetti testi.
In definitiva, deve escludersi che gli appallanti si siano determinati alla denuncia- querela basandosi su supposizioni e circostanze apprese per “sentito dire”, come tali pag. 4/6 prive di quella forza rappresentativa tale per cui una persona di normale cultura e capacità di discernimento possa essere indotta “a ritenere la colpevolezza dell'accusato”, eventualità, questa, nella quale non sarebbe stato consentito escludere
“la consapevolezza dell'innocenza del denunciato” (Cass. Sez. VI sentenza 29.1.2010 n. 3964).
3. All'accoglimento del primo motivo dell'appello principale consegue il rigetto della domanda attorea, con assorbimento del secondo motivo dell'appello principale riferito alla quantificazione del danno risarcibile e rigetto dell'appello incidentale.
4. Gli appellanti hanno avanzato domanda di condanna dell'appellato CP_1 alla restituzione di quanto alla stessa versato per effetto della pronuncia gravata.
La domanda è provata e va accolta.
È in atti la quietanza in data 23.2.2022 a firma di – non disconosciuta - di CP_1 avvenuta ricezione della somma di € 22.870,88 portata da n. 4 assegni di Poste Italiane.
5. Le spese di lite del doppio grado seguono la soccombenza e vanno poste a carico di CP_1
Alla loro liquidazione si procede come da dispositivo ex DM 55/2014 e s.m.i. applicati i parametri previsti per le controversie di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00.
6. Rilevato, infine, che l'impugnazione incidentale è stata integralmente respinta, sussistono i presupposti previsti dall'art. 13, comma 1-quater, dpr 115/2002, per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello previsto per il gravame, se dovuto.
P.Q.M.
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto, con atto notificato in data 17/03/2022, da , , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 [...]
e nei confronti di e sull'appello incidentale Parte_5 Parte_6 CP_1 proposto con avverso la sentenza del Tribunale di Lecce n. 374/2022 del 08/02/2022, depositata il 10/02/2022, notificata il 17/02/2022, così provvede:
a) accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della pronuncia gravata, rigetta l'originaria domanda di parte attrice;
b) condanna alla restituzione in favore degli appellanti principali, in CP_4 solido, della somma di € 22.870,88 oltre gli interessi dalla domanda;
c) rigetta l'appello incidentale;
d) condanna al pagamento in favore degli appellanti, in solido, delle spese CP_1 del doppio grado, liquidate in € 2.738,00 per il primo grado ed in € 3.288,50 di cui € 382,50 per esborsi per l'appello, oltre accessori di legge e di tariffa nella misura del
15 %;
pag. 5/6 e) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di dell'ulteriore importo a titolo di contributo CP_1 unificato pari a quello previsto per il gravame, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 25 febbraio 2025.
Il giudice ausiliario est.re Il presidente dott. Amedeo Citarella dott. Antonio Francesco Esposito
pag. 6/6