Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 20/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Cremona, in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Annalisa Petrosino, all'udienza di discussione del 20.5.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 527/2023 R.G., vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8
, , , ,
[...] Parte_9 Parte_10 Parte_11 Pt_12
, , , ,
[...] Parte_13 Parte_14 Parte_15
e , Parte_16 Parte_17
rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dagli Avv.ti Alberto Guariso, Livio Neri, Daniele
Bergonzi ed Eugenio Castronuovo, presso lo studio dei quali sono elettivamente domiciliati;
ricorrenti
E
, in persona del ministro p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia, presso cui ope legis domicilia, resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti - , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , ,
[...] Parte_8 Parte_9 Parte_10
, , , , Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
, e Parte_15 Parte_16 [...]
scolastici puntualmente indicati in ricorso), hanno chiesto di:
a) accertare l'illegittimità dei contratti a tempo determinato per abuso reiterato dei medesimi per un periodo superiore al limite dei 36 mesi - domanda formulata da tutti i ricorrenti salvo che dal ricorrente Parte_16
b) conseguentemente, condannare il al risarcimento del Controparte_2 danno derivante dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, pari a una somma determinata tra un minimo di 2,5 e un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione utile per il calcolo del TFR1- domanda formulata da tutti i ricorrenti salvo che dal ricorrente
Parte_16
c) accertare il loro diritto a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, ex art. 1, commi 121 e ss., L. 107/2015, finalizzato allo svolgimento di attività di formazione e aggiornamento (cd. “Carta Elettronica del Docente”), per tutti gli anni di servizio prestati a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 e fino all'anno scolastico 2022/2023 - domanda formulata da tutti i ricorrenti;
d) conseguentemente, condannare il al riconoscimento Controparte_2 della “Carta Elettronica del Docente” con le seguenti somme complessive:
- per € 4.000,00 Parte_1
- per , € 4.000,00 Parte_2
- per , € 4.000,00 Parte_3
- per , € 4.000,00 Parte_4
- per , € 4.000,00 Parte_5
- per , € 4.000,00 Parte_6
- per , € 4.000,00 Parte_7 - per , € 4.000,00 Parte_8
- per , € 3.500,00 Parte_9
- per , € 4.000,00 Parte_10
- per € 3.000,00 Parte_11
- per , € 4.000,00 Parte_12
- per , € 3.000,00 Parte_13
- per € 4.000,00 Parte_14
- per , € 4.000,00 Parte_15
- per € 4.000,00 Parte_16
- per , € 4.000,00. Parte_17
I ricorrenti hanno sostenuto, in fatto, di essere stati assunti come docenti di religione cattolica sulla base di ripetuti contratti di supplenza annuale (con termine al 31 agosto) e di avere superato il limite dei 36 mesi di servizio, indicativo dell'abuso dello strumento contrattuale a tempo determinato. In diritto, hanno richiamato la sentenza della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022 e quella della
Corte di Cassazione n. 19044 del 2022.
Costituendosi in giudizio il (di Controparte_2
seguito semplicemente il per brevità) ha chiesto di rigettare il ricorso e, in via CP_2
riconvenzionale, di accertare, in ipotesi di ritenuta abusività della reiterazione dei contratti a termine, l'impossibilità di assegnare ai ricorrenti nuovi incarichi o nomine come insegnanti di religione cattolica.
Il , nel ripercorrere la disciplina degli insegnanti di religione evidenziandone le CP_2
peculiarità, ha sostenuto: che la lamentata precarietà non sia imputabile al tipo di contratto di lavoro stipulato col , ma alla singolare condizione di soggezione dell'IRC all'autorità CP_2
ecclesiastica; che i contratti di lavoro dei ricorrenti sono conformi alle norme interne in materia;
che la clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE non è autoesecutiva e non può, quindi, giustificare la disapplicazione del diritto interno;
che il responsabile della mancata indizione dei concorsi è il legislatore, ossia il soggetto che autorizza gli stanziamenti necessari per poter bandire concorsi, e pertanto il legittimato passivo dell'azione di risarcimento dei danni è la Controparte_3
e la competenza a pronunciarsi su una ordinaria domanda di risarcimento dei danni spetta
[...]
al Tribunale civile di Roma;
di avere disposto, mediante scorrimento delle graduatorie generali di merito del concorso indetto nel 2004, 472 immissioni in ruolo di insegnanti di religione cattolica per l'a.s. 2020/2021, 673 per l'a.s. 2021/2022, 422 per l'a.s. 2022/2023 e 419 per l'a.s. 2023/2024.
Il , per le ragioni sopraccitate, ha eccepito l'incompetenza funzionale e territoriale del CP_2
Giudice del lavoro dell'intestato Tribunale e il proprio difetto di legittimazione passiva. Il , inoltre, ha sollevato eccezione di prescrizione quinquennale e contestato l'applicazione CP_2 alla fattispecie della disposizione normativa di cui all'art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015.
Nelle note difensive autorizzate depositate in data 10.4.2025 il ha chiesto disporsi rinvio CP_2
pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione in merito alla questione della responsabilità del , alla quantificazione del danno e agli “effetti sananti del concorso CP_2 straordinario”.
*************
Il ricorso è fondato nei limiti del percorso motivazionale che segue.
Sulla reiterazione dei contratti a termine.
Quanto alle questioni poste dalle domande sub a) e b) si è di recente pronunciata la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 18698 del 2022, che ha ricostruito il quadro normativo di riferimento chiarendo quanto segue.
La L. 824/1930, abrogata dal D.L. 112/2008, disciplinava l'insegnamento religioso negli istituti statali prevedendo, all'art. 5, incarichi annuali da conferire all'inizio dell'anno scolastico per non più di 18 ore settimanali a persone, con preferenza sacerdoti e religiosi, scelte dal capo dell'istituto previa intesa con l'ordinario diocesano, con riconoscimento (art. 7) degli stessi diritti e doveri degli altri docenti, in quanto appartenenti al corpo insegnante.
Con la legge 25 marzo 1985 n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'accordo del 18 febbraio 1984 di modifica del Concordato Lateranense dell'11 febbraio 1929, la Repubblica Italiana ha assunto l'obbligo di assicurare l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado (art. 9, comma 2, dell'accordo con la Santa Sede) e al punto 5 del protocollo addizionale si è impegnata ad affidare l'insegnamento a docenti riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati d'intesa con quest'ultima, e a determinare tutte le modalità di organizzazione dell'insegnamento previa intesa con la Conferenza Episcopale Italiana.
Gli obblighi assunti con il protocollo addizionale sono stati adempiuti con il D.P.R. 16.12.1985 n.
751, con il D.P.R. 23.6.1990 n. 202 e infine con il D.P.R. 20.8.2012 n. 175, che hanno dato esecuzione rispettivamente alle intese raggiunte con la Conferenza Episcopale il 14 dicembre 1985, il 13 giugno 1990 e il 28 giugno 2012.
In pratica, è stato previsto che: a) l'affidamento dell'incarico avviene da parte dell'autorità scolastica, su proposta (scuole superiori) dell'ordinario diocesano o sentito quest'ultimo (scuole materne ed elementari), a personale munito di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano;
b) il riconoscimento di idoneità all'insegnamento della religione cattolica ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'ordinario diocesano;
c) gli insegnanti incaricati dell'insegnamento della religione cattolica fanno parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti e doveri degli altri insegnanti.
Sono stati inoltre indicati i titoli necessari per l'insegnamento, ma non le modalità del reclutamento che restano, quindi, disciplinate dalle disposizioni normative succedutesi nel tempo.
La disciplina attuale è quella di cui alla L. 186/03 che ha infatti introdotto, all'interno della categoria omogenea dei docenti di religione con incarico annuale, la distinzione fra docenti di ruolo assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato e docenti non di ruolo assunti con contratto a tempo determinato.
I ruoli sono regionali ma articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi e l'art. 2 stabilisce che la consistenza degli stessi, che costituisce la dotazione organica, deve essere pari al
70% dei “posti funzionanti” per ciascuna diocesi.
L'art. 3 prevede poi che l'accesso ai ruoli avvenga previo superamento di concorsi per titoli ed esami, da indire su base regionale con frequenza triennale, ai quali possono partecipare i candidati in possesso dei titoli culturali e del riconoscimento di idoneità da parte delle autorità ecclesiastiche previsti dai protocolli di intesa.
Il comma 10 dell'art. 3 precisa che “per tutti i posti non coperti da insegnanti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, si provvede mediante contratti di lavoro a tempo determinato stipulati dai dirigenti scolastici, su indicazione del dirigente regionale, d'intesa con l'ordinario diocesano competente per territorio” e tale personale integra il 30% proprio degli addetti assunti a termine.
L'art. 1, comma 2, prevede che “agli insegnanti di religione cattolica inseriti nei ruoli di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto stabilito dalla presente legge, le norme di stato giuridico e il trattamento economico previsti dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, di seguito denominato "testo unico" e dalla contrattazione collettiva”.
Anche in tale novellato assetto la contrattazione collettiva (art. 40, comma 5, CCNL 2006/2009 di comparto) ha confermato il richiamo al d.lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 (norma in ordine alla durata annuale degli incarichi, in sé pienamente compatibile anche con il nuovo sistema, con riferimento ai rapporti a tempo determinato) e la regola di rinnovo automatico, salvo venire meno dei requisiti, anch'essa quindi tuttora vigente.
In sostanza, il docente di religione gode di uno stato giuridico pari a quello degli insegnanti delle materie curriculari, valendo il principio della parità di diritti e di doveri già fissato dalle intese e dal citato d.lgs. n. 297 del 1994 art. 309, ma ha mantenuto la specialità della categoria quanto ai titoli e alle modalità per il reclutamento in ruolo o a termine.
L'elemento connotativo di specialità riguardo all'accesso al rapporto di impiego a tempo determinato e indeterminato alle dipendenze del per gli insegnanti di religione cattolica è CP_2 costituito dal fatto che il titolo di idoneità all'insegnamento è riconosciuto dall'ordinario diocesano e si tratta di un titolo che ha effetto permanente salvo revoca.
Tale elemento di specialità incide, in origine, sulla costituzione del rapporto non essendo ammissibile la stipulazione, da parte del , di un contratto di lavoro a tempo determinato CP_2 per l'insegnamento della religione cattolica con un soggetto che sia privo del titolo di idoneità riconosciuto dall'ordinario diocesano e, successivamente, sulla permanenza del rapporto contrattuale, con effetti distinti a seconda che il rapporto sia a termine o a tempo indeterminato, laddove il titolo di idoneità sia revocato.
Fatta questa ricostruzione del quadro normativo, la Corte di Cassazione ha richiamato i principi espressi dalla pronuncia della Corte di Giustizia del 13 gennaio 2022, evidenziando che “come rilevato anche dalla Corte di Giustizia, in ragione del combinarsi del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 309, comma 2 e della contrattazione collettiva di settore, i rapporti a termine sono di regola destinati a rinnovarsi di anno in anno, senza limiti di tempo, se non vengano meno le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, il che denota una stabilità superiore a quella di ordinari contratti a termine ed un assetto sensibilmente diverso rispetto al sistema generale del reclutamento scolastico.
In quest'ultimo, il reclutamento dei precari avviene in ragione delle carenze di personale di ruolo rispetto alle dotazioni previsionali (supplenza su organico di diritto) o in ragione delle necessità che si manifestino (organico di fatto) successivamente alla fissazione di tali dotazioni previsionali.
Non è pertanto possibile un rinnovo automatico di diritto del tipo di quello sopra descritto.
Tale rinnovo è qui in realtà conseguenza logica della considerevole quota di fabbisogno (30%) che
è lasciata alle assunzioni non di ruolo, essendo evidente che dilatazioni e contrazioni annue ben difficilmente possono raggiungere quelle misure percentuali, sicché è normale che vi sia spazio per una regola di quel tipo ed anzi è presumibile che l'ipotesi di rapporti annuali rinnovati, anche per lunga durata, sia assolutamente ricorrente. E' pertanto fuori di luogo anche solo il paragone con la diversa articolazione del sistema generale scolastico, che non è utile per i fini ricostruttivi di questo più limitato e specialissimo settore.
7.2 Da ciò deriva una prima importante conclusione.
Infatti, ritenere ora che sia in sé abusivo il rinnovo automatico, in quanto chiaramente destinato a far protrarre ulteriormente i rapporti "annuali" comunque esistenti, sarebbe solo di danno ai lavoratori ed opererebbe in senso diametralmente contrario a quanto preteso dalla Corte di
Giustizia, allorquando essa ha imposto al giudice interno di "vegliare" su un adattamento del diritto interno che non fosse ragione di regresso rispetto alle condizioni concrete in essere e quindi operasse in senso dissuasivo rispetto all'esercizio in sede giurisdizionale delle istanze di tutela.
Tale salvaguardia delle utilità esistenti – nell'impossibilità di conversione, su cui si tornerà e nell'insussistenza di misure di stabilizzazione straordinarie - è impossibile, se non escludendo che la prosecuzione dei rapporti ed il loro rinnovo automatico, in qualunque forma essa avvenga, sia in sé ragione di illegittimità. Il rilievo esclude altresì di poter ritenere illegittime, per contrasto con l'ordinamento Eurounitario, le previsioni della contrattazione collettiva da cui discende tale possibilità di un rinnovo automatico costante e sine die, trattandosi peraltro, come già ebbe e rilevare Corte Costituzionale 390/1999 cit., di misure più di favore che penalizzanti.
Il rinnovo automatico, per gli anni a venire, dei rapporti annuali esistenti non può dunque essere impedito dalla rilettura del sistema conseguente alla pronuncia della Corte di Giustizia, finendosi altrimenti per assumere conclusioni contraddittorie rispetto a quanto preteso proprio da quest'ultima, oltre che palesemente dirompenti ed irrazionali.
8. Ciò posto, si deve ritenere che la regola in ordine al ricorrere, per quella quota del 30 % non di ruolo, di contratti a rinnovo automatico, potenzialmente costante, non escluda che tuttavia persistano connotati di precarietà.
Essi non emergono tanto per la possibilità, cui si è già accennato, che il rinnovo venga meno per perdita dell'idoneità a quell'insegnamento, perché anche i rapporti di ruolo di questa particolare docenza sono destinati in tali casi a cessare.
I tratti di precarietà risalgono invece al fatto che, a fronte dell'eccedenza dell'incarico rispetto al fabbisogno, solo ai docenti di ruolo sono attribuite le guarentigie della mobilità, quali richiamate anche dalla L. n. 186 del 2003, art. 4, comma 3. Esse sono infatti certamente estranee al lavoro a termine e, assicurando una tutela ulteriore rispetto alla continuità ed al mantenimento del posto presso la Pubblica Amministrazione, assurgono a sicuro tratto differenziale. Analogamente, la conservazione del posto di lavoro in caso di malattia gode di una tutela meno intensa (9 mesi in un triennio: c.c.n.l. 29/11/2007, art. 19, comma 5, contro 18 mesi del personale di ruolo: medesimo c.c.n.l., art. 17, comma 1).
Pur a fronte di regole di almeno tendenziale equiparazione tra i trattamenti del personale di ruolo e quelli del personale a tempo determinato con contratto a rinnovo automatico (v. ad es. art. 40, comma 6, del c.c.n.l. 2007, sull'adeguamento degli orari) persistono elementi differenziali qualificanti, proprio sotto il profilo della stabilità, che mantengono sicuramente il personale non di ruolo nell'ambito del precariato.
8.1 Vi è dunque intanto da verificare se ed a quali condizioni - tali connotati di persistente precarietà possano sfociare, in caso di rapporti annuali continuativi o comunque susseguitisi senza soluzione di continuità, in un illegittimo abuso verso tali docenti.
L'ordinamento interno in effetti già prevede una misura idonea a sopperire alla predetta condizione di precarietà, che è data dall'obbligo di procedere con cadenza triennale allo svolgimento dei concorsi per l'assunzione in ruolo, di cui alla L. n. 186 del 2003, art. 3, comma 2, i quali, pur non essendo riservati ai precari (se non, ora, per il 50%) sono comunque chiaramente funzionali anche all'evolversi di quelle docenze verso il ruolo.
Né pensabile - dati i numeri coinvolti - che allo scadere del triennio non ricorrano vacanze nella dotazione organica del 70%, in ipotesi anche solo nella direzione prospettica del triennio a venire, cui il concorso è fisiologicamente destinato ad estendersi.
Tale previsione riconosce quindi la possibilità agli interessati di colmare, almeno con una non irragionevole cadenza triennale, proprio quel deficit di stabilità che definisce il loro status di precari. D'altra parte, essendo stato indetto, dopo la L. 186/2003, un solo concorso, nell'ormai lontano 2004, il , attraverso l'inosservanza di quell'obbligo, ha impedito il funzionamento CP_2
complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione di esso che si sono sopra individuati.
In ciò sta l'abuso lesivo dell'Accordo Quadro, che si realizza, nei riguardi del singolo insegnante, allorquando egli sia mantenuto in servizio per più di un triennio, attraverso il rinnovo automatico di default o comunque senza soluzione di continuità, senza che siano indetti concorsi di accesso ai ruoli con la cadenza appunto triennale prevista dalla legge e senza che, per il radicarsi dell'illecito, vi sia necessità di altra dimostrazione che quella dell'inosservanza dell'obbligo di concorso sancito dalla normativa speciale, a definizione del sistema quale congegnato dal legislatore. […]
9.1 Al di là del caso dei contratti continuativamente rinnovati o senza soluzione di continuità, si può infatti determinare abuso anche a fronte di plurime assunzioni a termine che avvengano discontinuamente per effetto della dismissione del rapporto, in certi periodi, a causa dell'eccedenza rispetto ai fabbisogni.
In tali casi la precarietà si manifesta proprio attraverso un'utilizzazione dei docenti interessati che ha luogo con discontinuità e solo quando vi sia bisogno di essi.
Con tutta probabilità si tratta di ipotesi numericamente marginali, ma sicuramente destinate a ricorrere, data l'organizzazione del sistema, soggetto agli effetti delle dilatazioni e restrizioni annue del fabbisogno e che la stessa norma collettiva evidentemente contempla, quando prevede la conferma a condizione che "permangano le condizioni (v. disponibilità del posto, n.d.r.) ed i requisiti (v. idoneità all'insegnamento, n.d.r.) prescritti dalle vigenti disposizioni di legge".
L'abuso qui riveste particolare gravità perché si fa leva proprio sulla precarietà dell'interessato, che resta per una o più annualità senza lavoro, per assicurare la flessibilità del reclutamento annuale.
Anche per definire quando, in simili condizioni, esso si realizzi va fatto riferimento all'obbligo concorsuale triennale, perché comunque il triennio esprime il lasso di tempo che l'ordinamento individua come tollerabile rispetto al mantenimento della condizione di precarietà.
Pertanto, è quella stessa triennalità, da valutare qui attraverso la sommatoria dei periodi di effettiva utilizzazione del singolo docente non di ruolo e da tradurre in tre annualità di anno scolastico secondo il regime proprio del settore, a segnare il limite oltre il quale l'utilizzazione di un docente in forme precarie e con modalità discontinue sia da considerare abusiva. […]
10. Restano al di fuori dei casi di abuso sopra delineati, i contratti a termine che siano stipulati, per una durata infrannuale, in concomitanza con effettive necessità temporanee.
La stessa Corte di Giustizia sottolinea come il ricorrere di "esigenze provvisorie" (punto 106) sia da ritenere in linea con il rispetto della clausola 5, punto 1 dell'Accordo Quadro;
per l'effetto, va da sé che quanto corrisponda ad esigenze di tal fatta non possa dirsi abusivo, proprio perché riguardante contratti ab origine instaurati nella consapevolezza di ambo le parti di una loro durata limitata nel tempo e della rispondenza ad esigenze transitorie.
E' il caso dei contratti motivati dalla necessità sostitutiva di un docente di ruolo o comunque precedentemente incaricati, oppure dei contratti stipulati nello stretto tempo necessario all'immissione in ruolo o a concludere procedure concorsuali sempre per l'assunzione in ruolo.
In tali ipotesi, l'onere probatorio della effettività della ragione giustificativa è a carico del
, come da principi consolidati in ambito di termine di durata di contratti a tempo CP_2
determinato legittimati da specifiche "causali" e la stipula del contratto non è né in sé illegittima, né rileva al fine del computo delle tre annualità di cui si è detto, restando a tali fini del tutto neutra.
14. Tutto ciò consente, dunque, di definire i seguenti principi: "Stante l'impossibilità di conversione a tempo indeterminato dei contratti annuali dei docenti non di ruolo di religione cattolica in corso, per i quali la contrattazione collettiva stabilisce la conferma al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, i medesimi rapporti proseguono, nonostante il reiterarsi di essi nel tempo e ciò in ragione dell'indirizzo della pronuncia della Corte di Giustizia in materia, secondo cui l'interpretazione del diritto interno in coerenza con i principi Eurounitari non può tradursi in ragione di pregiudizio per i lavoratori, salvo il diritto al risarcimento del danno per la mancata indizione dei concorsi triennali quali previsti dalla legge per l'accesso ai ruoli". "Nel regime speciale di assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, di cui alla L. 186/2003, costituisce abuso nell'utilizzazione della contrattazione a termine sia il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, sia l'utilizzazione discontinua del docente, in talune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, a condizione, in quest'ultimo caso, che si determini una durata complessiva di rapporti a termine superiore alle tre annualità. In tutte le menzionate ipotesi di abuso sorge il diritto dei docenti al risarcimento del danno c.d. Eurounitario, con applicazione, anche in ragione della gravità del pregiudizio, dei parametri di cui alla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, (poi, D.Lgs. n. 81 del 2015, art. 28, comma 2) oltre al ristoro, se provato, del maggior danno sofferto, non essendo invece riconoscibile la trasformazione di diritto in rapporti a tempo indeterminato".
"I contratti di assunzione dei docenti di religione non di ruolo nella scuola pubblica hanno durata annuale e sono soggetti a conferma automatica, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, al permanere delle condizioni e dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, ma è consentita altresì l'assunzione di durata infrannuale, sulla base di contratti motivati dalla necessità sostitutiva di docenti precedentemente incaricati, oppure nello stretto tempo necessario all'attuazione delle immissioni in ruolo in esito a procedure concorsuali già svolte o per concludere procedure concorsuali in essere, spettando in tali casi al , qualora sorga CP_2
contestazione a fini risarcitoci per abuso nella reiterazione del ricorso a contratti a termine,
l'onere della prova della legittimità della causale, la quale, se accertata, esclude tali contratti dal computo per l'integrazione della fattispecie del predetto abuso.” (così, Cass. n. 18698/22).
Alla luce delle menzionate coordinate ermeneutiche, devono essere respinte le eccezioni sul difetto di legittimazione passiva e sulla incompetenza funzionale e territoriale, sollevate dal
, atteso che la decisione della Suprema Corte non si fonda sulla disapplicazione del diritto CP_2
interno per violazione della clausola 5 della Direttiva 1999/70/CE. La Corte di Cassazione, infatti, nella menzionata pronuncia, attraverso un'interpretazione del diritto interno conforme allo scopo della Direttiva 1999/70/CE, ha ritenuto abusiva la reiterazione di contratti a termine oltre il limite di
36 mesi a causa della mancata indizione dei concorsi previsti dalla legge n. 186 del 18 luglio 2003, in assenza di prova da parte del del ricorrere di alcuna specifica esigenza temporanea. CP_2
Neppure è condivisibile la tesi secondo la quale sia il legislatore l'unico soggetto legittimato a consentire l'indizione dei concorsi, in quanto il , nella sua qualità di datore di lavoro, è CP_2
tenuto nei confronti dei lavoratori assunti a termine al rispetto delle norme che disciplinano la sottoscrizione di tali contratti e quindi anche al rispetto dell'obbligo di indire concorsi con cadenza triennale. Né, d'altronde, il ha dimostrato l'impossibilità oggettiva di adempiere un tale CP_2 obbligo, non avendo neppure allegato di avere sollecitato il Legislatore ad autorizzare l'indizione di concorsi triennali siccome previsti dalla legge (vd. per tutto sentenze n. 15/2025 e n. 62/2025 della
Corte di Appello di Brescia).
Infine, si ritiene irrilevante, rispetto alle pretese risarcitorie avanzate dai ricorrenti, il concorso straordinario indetto dal per i docenti di religione precari con almeno 36 mesi di servizio, CP_2 per le ragioni esposte dalla Corte d'Appello di Brescia nella sentenza n. 44/2025, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c. <con il d.m. n.9 del gennaio stata bandita una procedura straordinaria per esami e titoli su base regionale riservata ai docenti di religione la copertura dei posti vacanti>e disponibili per il triennio scolastico dal 2022 al 2025 e per gli anni scolastici successivi, sino al totale esaurimento della graduatoria di merito. Il D.M. è stato adottato in attuazione dell'art.
1-bis, comma 2, del d.l. 126 del 2019, come modificato dal d.l. 36 del 2022 e dal d.l. 75 del 2023, che autorizzava il a bandire detta procedura. In tema di efficacia sanante dell'abuso dei CP_2 contratti a termine nel caso di successiva immissione in ruolo del docente interessato dall'abuso, la
Cassazione, con la sentenza citata n.18698 del 2022, riguardante proprio l'illegittima reiterazione dei contratti a termine dei docenti di religione, ha precisato che i diritti risarcitori di questi ultimi
«restano altresì indifferenti all'eventuale successiva immissione in ruolo dei docenti a tempo indeterminato mediante concorso e non a seguito di procedure connotate da automaticità» (cfr. punto 12 della motivazione). La Corte ha richiamato nello specifico il proprio precedente n.14815 del 2021. Con quest'ultima sentenza la Cassazione, affrontando ex professo la questione se la successiva immissione in ruolo del docente precario, anche a seguito di procedura speciale riservata, incida sul danno da abuso del contratto a termine e/o sui diritti risarcitori dell'assunto a termine, si è così espressa (nei punti da 10 a 16 della motivazione): «… come è noto, il principio dell'effetto 'sanante' della stabilizzazione è stato enunciato da questa Corte in riferimento ai precari della scuola, con le sentenze del 18 ottobre 2016, dalla numero 22552 alla n. 22557. Ivi la
Corte si è confrontata con la disciplina dettata dalla L. 13 luglio 2015, n. 107, art. 1, comma 95 e segg., che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto un piano straordinario di assunzioni del
(solo) personale docente per l'anno scolastico 2015/2016, articolato in tre fasi e sancito la definitiva perdita di efficacia delle graduatorie ad esaurimento, se effettivamente esaurite (art. 1, comma 105). Si è osservato che la nuova legge certamente non ha eliminato, per il solo fatto di aver previsto procedimenti di stabilizzazione, i pregressi illeciti consistiti nella abusiva reiterazione di contratti a termine;
tuttavia la stabilizzazione disposta dal legislatore del 2015 rappresenta una misura ben più satisfattiva di quella per equivalente che sarebbe spettata, alla stregua del "diritto vivente" (Cass., SU, sentenza n. 5072/2016), al personale scolastico assunto con una serie ripetuta e non consentita di contratti a termine. La idoneità a cancellare le conseguenze dell'abuso - (ferma la possibilità del docente di allegare e provare danni ulteriori e diversi, in applicazione dei principi affermati da Cass. SU n. 5072 del 2016) - è stata ritenuta sussistere tanto nel caso di concreta assegnazione del posto di ruolo quanto nella ipotesi della certezza di fruire, in tempi certi e ravvicinati, di un accesso privilegiato al pubblico impiego, nel tempo compreso fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, secondo quanto previsto dalla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma 109. Non si è mancato, tuttavia, di precisare (punti 91 e 92 delle sentenze citate) che, al contrario, la astratta "chance" di stabilizzazione - che può ravvisarsi nei casi in cui il conseguimento del posto di ruolo non è certo ovvero non è conseguibile in tempi ravvicinati - non costituisce, nel diritto interno, misura proporzionata, effettiva, sufficientemente energica ed idonea a sanzionare debitamente l'abuso ed a cancellare le conseguenze della violazione del diritto dell'Unione, in quanto connotata da evidente aleatorietà. Con la conseguenza che anche in siffatte ipotesi, oltre che in quelle nelle quali l'interessato non è mai potuto accedere alla prospettiva di stabilizzazione, deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento del danno in conformità a quanto previsto nell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva, secondo i principi affermati da Cass. SU n.
5072 del 2016. Da ultimo, si è ritenuta idonea a sanzionare l'abuso perpetrato ed a riparare
(tendenzialmente) l'illecito l'immissione in ruolo ottenuta dal personale docente ed ATA della scuola attraverso il previgente sistema di reclutamento, fondato sull'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento in ragione della stipula dei contratti a termine». La Corte ha poi rilevato (punti 20-
27 della motivazione) che il percorso ulteriore delineato dalla giurisprudenza di legittimità ha posto in luce che in ogni caso non vi è un nesso automatico tra l'avvenuta assunzione in ruolo e la riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, osservando che recentemente è stato chiarito (Cass. 15353 del 2020) che «nell'ipotesi di illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato la successiva immissione in ruolo del lavoratore costituisce misura sanzionatoria idonea a reintegrare le conseguenze pregiudizievoli dell'abuso solo se ricollegabile alla successione dei contratti a termine con rapporto di causa-effetto, il che si verifica quando l'assunzione a tempo indeterminato avvenga in forza di specifiche previsioni legislative di stabilizzazione del personale precario vittima dell'abuso ovvero attraverso 'percorsi riservati' a detto personale». In sostanza, la Corte ha precisato che l'efficacia sanante della assunzione in ruolo presuppone una «stretta correlazione» fra abuso del contratto a termine e procedura di stabilizzazione, sia sotto il profilo soggettivo - nel senso che entrambe devono provenire dal medesimo ente pubblico datore di lavoro - sia sotto il profilo oggettivo - nel senso dell'esistenza di un rapporto di «causa-effetto» tra abuso ed assunzione. Dal che consegue, sempre secondo la Suprema Corte, che «affinché tale rapporto di derivazione causale sussista non è sufficiente che la assunzione in ruolo sia stata 'agevolata' dalla successione dei contratti a termine, ma occorre che essa sia stata 'determinata' da quest'ultima». Non solo, la Corte ha ulteriormente precisato che «la relazione causale tra abuso del contratto a termine e stabilizzazione per assumere valenza riparatoria deve essere 'diretta ed immediata'» e che «soltanto una relazione di questo tipo si pone sullo stesso piano del rapporto intercorrente, ex art. 1223 c.c., tra abuso e danno risarcibile, intervenendo, con effetto opposto, a neutralizzare l'effetto pregiudizievole». E ciò si verifica, sempre secondo il giudice di legittimità, nei casi di effettiva assunzione in ruolo o «per effetto automatico della reiterazione dei contratti a termine - come accadeva nel settore scolastico in virtù dell'avanzamento nelle graduatorie ad esaurimento», oppure «all'esito di procedure riservate ai dipendenti reiteratamente assunti a termine e bandite allo specifico fine di superare il precariato, che offrano già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive), come nelle ipotesi del piano straordinario di assunzioni del personale docente ex lege n. 107 del 2015 e delle procedure avviate ex lege n. 296 del 2006, art. 1, comma
519». Questa interpretazione, ha aggiunto la Corte, è conforme alla clausola 5 dell'Accordo
Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, avendo il giudice Europeo chiarito che la clausola 5, punto 1, dell'Accordo Quadro deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale che esclude per i dipendenti pubblici (nella specie, i docenti della scuola) che hanno beneficiato della trasformazione del loro rapporto di lavoro a tempo determinato in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato qualsiasi diritto al risarcimento pecuniario in ragione dell'utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato, allorché una siffatta trasformazione non è né incerta, né imprevedibile, né aleatoria.
Quando, invece, l'immissione in ruolo avviene all'esito di una procedura di tipo concorsuale, ancorché speciale, l'assunzione non è in relazione immediata e diretta con l'abuso ma, piuttosto, è
l'effetto diretto del superamento della selezione di merito, in ragione di capacità e professionalità proprie del docente. In questo caso, pertanto, sempre secondo la Corte di Cassazione, la successiva immissione in ruolo del docente precario non può avere alcuna efficacia sanante dell'abusiva successione dei contratti a termine. Allo stesso modo, la Suprema Corte ha chiarito che l'inidoneità di una procedura concorsuale per l'immissione in ruolo a sanzionare l'abuso del contratto a termine è pacifica anche «nelle ipotesi in cui l'amministrazione pubblica bandisca concorsi riservati, interamente o per una quota, ai dipendenti già impiegati con una successione di contratti a termine …» e non procedure aventi la precisa finalità di riparazione dell'abusiva successione di contratti a termine, perché in questo caso «l'abuso opera come mero antecedente (remoto) della assunzione ed offre al dipendente precario una mera chance di assunzione, chance la cui valenza riparatoria è stata esclusa da questa Corte sin dalle sentenze del 18 ottobre 2016 sui precari della scuola».>>.
Tali essendo i principi affermati dalla Suprema Corte, da cui non vi è motivo di discostarsi, ritiene questo Tribunale, come la Corte d'Appello di Brescia, <che il concorso straordinario indetto con d.m. del n.9 gennaio sopra richiamato pur essendo stato riservato cp_2>interamente ai docenti precari di religione che abbiano prestato servizio per almeno 36 mesi (e dunque, evidentemente, ai docenti interessati da una successione abusiva di contratti a termine), non possa spiegare efficacia sanante dell'abuso già realizzatosi, in quanto non si tratta di una procedura che comporta l'automatica stabilizzazione dei docenti (ad esempio, con il semplice scorrimento delle graduatorie), o comunque che offre «già ex ante una ragionevole certezza di stabilizzazione (anche se attraverso blande procedure selettive)», secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (come, ad esempio, è avvenuto con il piano straordinario di assunzione del personale docente previsto dalla l.107 del 2015); si tratta invece di una procedura di tipo concorsuale, per titoli ed esami, per quanto agevolata e straordinaria (ed invero, la procedura in oggetto comporta un esame orale didattico-metodologico, oltre che la valutazione dell'anzianità di servizio e dei titoli di qualificazione professionale). E' pertanto evidente che questa procedura non garantisce affatto l'immissione in ruolo e non offre già ex ante alcuna ragionevole certezza di stabilizzazione, comportando il superamento di una vera e propria selezione di merito (con valutazione di anzianità professionale e titoli, nonché prova orale didattico-metodologica), in ragione della capacità e della professionalità del docente. Stando così le cose, deve escludersi che l'immissione in ruolo a seguito di detta procedura possa spiegare effetto sanante della già realizzatasi reiterazione abusiva dei contratti a termine (e pertanto non vi
è ragione di accertare se gli odierni appellati abbiano partecipato alla procedura straordinaria in questione e, in caso positivo, attendere il relativo esito, perché anche qualora i medesimi fossero immessa in ruolo, questa immissione non inciderebbe sui loro diritti risarcitori vantati nei confronti del per il passato). Con la precisazione, sotto diverso profilo, che, per le stesse ragioni CP_2 ora esposte, è pure irrilevante, nel caso di specie, l'immissione in ruolo di un numero variabile di docenti di religione negli anni scolastici dal 2020/2021 in avanti, circostanza invocata dal per escludere la violazione dell'obbligo di indizione del concorso, trattandosi di CP_2
circostanza sopravvenuta anni dopo rispetto alla maturazione da parte degli odierni appellati (e i ricorrenti) dei 36 mesi di occupazione mediante contratto a termine >> - e, comunque, non avendo interessato i ricorrenti, che a quanto consta non sono stati immessi in ruolo.
Venendo all'esame del caso concreto, si rileva che i ricorrenti hanno lavorato ininterrottamente, in virtù di plurimi contratti con termine al 31 agosto di ogni anno scolastico: dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2023/2024, Parte_1
dall'a.s. 2014/2015 all'a.s. 2023/2024, Parte_2
dall'a.s. 2009/2010 all'a.s. 2023/2024, Parte_3
dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2023/2024, Parte_4
dall'a.s. 2001/2002 all'a.s. 2023/2024, Parte_5
dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2023/2024, Parte_6
dall'a.s. 2015/2016 all'a.s. 2023/2024, Parte_7
dall'a.s. 2003/2004 all'a.s. 2023/2024, Parte_8
dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2020/2021 e poi dall'a.s. 2022/2023 all'a.s. Parte_9
2023/2024,
dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2023/2024, Parte_10
dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2023/2024, Parte_11
dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2023/2024, Parte_12
dall'a.s. 2017/2018 all'a.s. 2023/2024, Parte_13
dall'a.s. 2005/2006 all'a.s. 2023/2024, Parte_14
dall'a.s. 2013/2014 all'a.s. 2023/2024, Parte_15
dall'a.s. 2014/2015 all'a.s. 2023/2024 (vd. stati matricolari prodotti sub Parte_17
doc. D fasc. MIM):
Ora, applicando i principi espressi dalla Corte di Cassazione, si ritiene legittima la stipula dei contratti a termine solo per il primo triennio;
per i successivi, invece, la reiterazione ha costituito un abusivo utilizzo dello strumento negoziale e quindi una fattispecie generatrice di danno.
Come ricordato dalla Corte di Cassazione, nel pubblico impiego l'illegittima reiterazione di contratti a termine non dà luogo alla stabilizzazione del rapporto (neppure richiesta), ma solo al risarcimento del danno secondo la previsione di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001.
La citata disposizione normativa è stata novellata dal D.L. 16 settembre 2024, n. 131 - in vigore dal
17.9.2024 - che con l'art. 12, comma 1, ha disposto: “Nella specifica ipotesi di danno conseguente all'abuso nell'utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, fatta salva la facoltà per il lavoratore di provare il maggior danno, il giudice stabilisce un'indennità nella misura compresa tra un minimo di quattro e un massimo di ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, avuto riguardo alla gravità della violazione anche in rapporto al numero dei contratti in successione intervenuti tra le parti e alla durata complessiva del rapporto.”.
Epperò, come condivisibilmente affermato dalla Corte d'Appello di Bescia (sentenza n. 62/2025 cit.), questa norma non può che valere per il futuro, con conseguente inapplicabilità alla fattispecie oggetto di giudizio, in relazione alla quale la quantificazione del danno deve essere effettuata in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Nella liquidazione equitativa del danno deve tenersi conto della peculiare posizione degli insegnanti di religione a termine rispetto agli altri lavoratori precari della scuola, e ciò in ragione della loro equiparazione ai docenti a tempo indeterminato nell'applicazione degli scatti di anzianità e della clausola del CCNL di rinnovo automatico dei contratti a termine. (vd. sentenza della Corte
d'Appello di Brescia n. 158/2024; in senso conforme n. 180/2024, n. 142/2024, n. 18/2025).
Occorre altresì considerare l'eccezione di prescrizione sollevata dal . In proposito la CP_2
Suprema Corte ha chiarito che “in materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, il danno risarcibile di cui all'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, derivante dalla prestazione in violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori da parte della P.A, ha origine contrattuale e il relativo diritto
è pertanto assoggettato all'ordinario termine di prescrizione decennale” (vd. Cass. 5740/2020).
Pertanto, per gli anni scolastici antecedenti alla data del 19.4.2013 (si veda la lettera di diffida ad adempiere del 19.4.2023 sub doc. 19 fasc. ric.) ogni pretesa risarcitoria dei ricorrenti è prescritta.
Ne consegue che, tenuto conto della prescrizione, del numero di contratti a termine annuali stipulati dai ricorrenti senza soluzione di continuità, fino al 31 agosto e oltre il limite di 36 mesi, può riconoscersi a:
una somma pari a 2 mensilità, trattandosi di 4 contratti illegittimi (da a.s. Parte_1
20/21 ad a.s. 23/24); una somma pari a 3,5 mensilità, trattandosi di 7 contratti illegittimi (da a.s. Parte_2
17/18 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 5,5 mensilità, trattandosi di 11 contratti illegittimi (da Parte_3
a.s. 13/14 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 3 mensilità, trattandosi di 6 contratti illegittimi (da a.s. Parte_4
18/19 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 5,5 mensilità, trattandosi di 11 contratti illegittimi (da Parte_5
a.s. 13/14 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 3 mensilità, trattandosi di 6 contratti illegittimi (da a.s. Parte_6
18/19 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 3 mensilità, trattandosi di 6 contratti illegittimi (da a.s. Parte_7
18/19 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 5,5 mensilità, trattandosi di 11 contratti Parte_8
illegittimi (da a.s. 13/14 ad a.s. 23/24); una somma pari a 2,5 mensilità, trattandosi di 5 contratti illegittimi (da a.s. Parte_9
16/17 ad a.s. 20/21);
una somma pari a 4 mensilità, trattandosi di 8 contratti illegittimi (da a.s.16/17 Parte_10
ad a.s. 23/24);
una somma pari a 2 mensilità, trattandosi di 4 contratti illegittimi (da a.s. Parte_11
20/21 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 4 mensilità, trattandosi di 8 contratti illegittimi (da a.s. Parte_12
16/17 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 2 mensilità, trattandosi di 4 contratti illegittimi (da a.s. Parte_13
20/21 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 5,5 mensilità, trattandosi di 11 contratti illegittimi (da a.s. Parte_14
13/14 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 4 mensilità, trattandosi di 8 contratti Parte_15
illegittimi (da a.s. 16/17 ad a.s. 23/24);
una somma pari a 3,5 mensilità, trattandosi di 7 contratti illegittimi (da Parte_17
a.s. 17/18 ad a.s. 23/24);
Non può invece essere accolta la domanda riconvenzionale con la quale il Ministero ha chiesto di accertare, in ipotesi di ritenuta abusività della reiterazione dei contratti a termine, “che la
Parte ricorrente non ha diritto all'assegnazione di ulteriori incarichi come Insegnante di Religione
Cattolica; b) che il non dovrà disporre ulteriori nomine in suo favore”. Controparte_2
Infatti, la domanda è inammissibile poiché, in parte, il chiede al giudice di vietare a sé CP_2
stesso di porre in essere un comportamento dipendente dalla sua volontà e, in parte, per difetto di interesse, non comprendendosi il vantaggio concreto e attuale che il trarrebbe dal quesito CP_2
accertamento negativo.
Per quanto sin qui considerato e argomentato si ritiene di non disporre rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. alla Corte di Cassazione, non apprezzandosi l'esistenza di gravi difficoltà interpretative sulle questioni esaminate.
Sulla cd. “Carta Elettronica del Docente”.
Quanto alle questioni poste dalle domande sub c) e d) giova ricostruire il quadro normativo del beneficio denominato “Carta del Docente”.
Tale beneficio consiste in un'erogazione, effettuata su apposita carta elettronica, di euro 500,00 annui che il docente può utilizzare per l'acquisto di libri e riviste, di biglietti per l'ingresso in musei, teatri, cinema e per la partecipazione a eventi culturali, per l'iscrizione a corsi di laurea, master universitari, corsi di aggiornamento svolti da enti qualificati o accreditati presso il
[...]
.. Controparte_4
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015, prevede infatti che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il
[...]
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o Controparte_5
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Le modalità e criteri di attribuzione di tale beneficio sono disciplinati dal successivo comma 122, che stabilisce: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
[...]
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da Controparte_6
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima”.
In attuazione di quanto disposto dal comma 122, il D.P.C.M. 23 settembre 2015 (“modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”) prevede al comma 1 dell'art. 2 che “I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile” e al comma 2 che
“La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1.”. Il comma 124 L. 107/2015 cit. precisa poi che: “Nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di miglioramento delle istituzioni scolastiche previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, sulla base delle priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione, adottato ogni tre anni con decreto del , Controparte_6 sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria”.
Da ultimo il D.L. 22/2020, all'art. 2, comma 3, ha previsto che: “In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, potendo anche disporre per l'acquisto di servizi di connettività delle risorse di cui alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui all'articolo 1, comma 121, della L. n. 107/2015”; così ampliando le categorie merceologiche acquistabili con tale strumento e, dunque, assicurando un migliore espletamento della didattica a distanza.
Alla luce del delineato quadro normativo si ritiene che i docenti assunti con contratti a tempo determinato, pur essendo stati adibiti alle medesime mansioni dei docenti a tempo indeterminato, non abbiano ingiustamente usufruito delle somme di denaro concesse tramite “Carta del Docente” e, di conseguenza, non abbiano avuto accesso ai benefici alla stessa connessi (l'acquisto di materiale didattico, la possibilità di effettuare l'aggiornamento e la formazione continua, l'acquisto di hardware deputati allo svolgimento della didattica a distanza etc.).
Ragion per cui risulta una diretta discriminazione tra docenti assunti a tempo determinato e docenti assunti a tempo indeterminato.
Come sostenuto dal Consiglio di Stato nella condivisibile sentenza n. 1842/2022 – alla motivazione della quale si rinvia ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.: “un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3,35 e 97 Cost. sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti. Ma se così è - e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati - il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso (…)”.
A ciò si aggiunga che ai sensi degli art. 63 e 64 del CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007
“L'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, senza distinzioni in base alla natura giuridica del contratto di lavoro.
Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 cit., infatti, “pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, "strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio"
(così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo”
(Consiglio di Stato sent. n. 1842/2022 cit.).
Sulla questione oggetto di causa è pure intervenuta la Corte di Giustizia dell'Unione
Europea, investita dal Tribunale di Vercelli proprio della questione di compatibilità dell'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 con le clausole 4, punto 1, e 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.
La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che: “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo CP_2 determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 CP_2 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Quanto all'ulteriore presupposto di operatività costituito dalla comparabilità tra il dipendente a termine e quello a tempo indeterminato, nel ribadire che la verifica spetta al giudice nazionale, la
Corte di Giustizia ha dato atto che nel procedimento principale era pacifico che la situazione della ricorrente “e quella dei docenti a tempo indeterminato, assunti dal nell'ambito di un CP_2
rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sono comparabili dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze professionali richieste” (vd. Corte di Giustizia UE n. 450 del 18.5.2022).
Anche la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione prospettata da parte ricorrente con la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 enunciando i seguenti principi di diritto:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_2
2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4) L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”.
Tanto premesso e passando all'esame della fattispecie, deve ritenersi preliminarmente fondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto, in quanto, decorrendo il CP_2
termine quinquennale (vd. art. 2948 n. 4 c.c.) per gli anni scolastici antecedenti all'anno scolastico
2018/2019, dalla data di conferimento dell'incarico - o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica
(dal 30 novembre 2016 per l'anno scolastico 2016/2017 e dal 1° settembre per gli anni scolastici successivi2) - la diffida ad adempiere è stata effettuata (in data 19.4.2023) quando il termine di prescrizione era già decorso.
I crediti dei ricorrenti relativi agli anni scolastici precedenti l'anno scolastico 2018/2019 (escluso) sono quindi prescritti.
In risposta alla deduzione compiuta dal nella memoria depositata il 31.1.2024, si osserva CP_2
che il riconoscimento legislativo del beneficio per i supplenti con incarico annuale è avvenuto solo al termine dell'anno scolastico 2022/2023, senza che fosse chiarito l'anno scolastico di riferimento:
l'art. 15 del D.L. 69/2023, entrato in vigore il 14.6.2023, recita infatti che “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”. Di talché, considerando la disposizione normativa di cui all'art. 11 delle
Preleggi nonché l'assenza di atti e disposizioni interne del che indichino l'esistenza di CP_2
una procedura che il supplente con incarico annuale debba seguire allo scopo di conseguire il beneficio per l'anno scolastico 2022/2023 - nulla è stato prodotto al riguardo dal - è CP_2 ragionevole ritenere che l'art. 15 sopraccitato faccia riferimento all'anno scolastico 2023/2024.
Ciò posto, nella fattispecie è provato per tabulas che tutti i ricorrenti hanno prestato servizio negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 come supplenti alle dipendenze del con incarichi per docenza annuali (fino al 31.8) ovvero con Controparte_2
incarichi per docenza sino al termine delle attività didattiche (fino al 30.6, solo i ricorrenti Pt_16
e quest'ultima esclusivamente nell'a.s. 2021/2022), senza ricevere la “Carta del Docente” Pt_9
Cont e senza fruire dei benefici a essa connessi (vd. stato matricolare sub doc. D fasc. ).
Non risulta allegata la fuoriuscita, ad oggi, degli istanti dal sistema delle docenze scolastiche, sicché spetta agli istanti l'adempimento in forma specifica.
Pertanto - considerato che la differenza di trattamento in punto di concessione della “Carta del docente” fra gli istanti, assunti a tempo determinato, e il personale assunto a tempo pieno e indeterminato nel medesimo tipo di scuola e di classe non risulta giustificato da alcuna ragione obiettiva - va riconosciuto il diritto dei ricorrenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 all'attribuzione della “Carta del docente” secondo il sistema proprio di essa (e dunque anche tenendo conto della destinazione vincolata della somma annualmente disponibile) nonché per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
Le spese di giustizia, considerate la parziale fondatezza della domanda relativa al riconoscimento della carta del docente e della fondatezza dell'eccezione di prescrizione nei termini di cui si è detto, vengono compensate nella misura di un terzo (1/3); i restanti (2/3) sono posti a carico del e liquidati in dispositivo, tenuto Controparte_2
conto del valore della causa e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, definitivamente pronunciando, così provvede, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa e rigettata:
1) condanna il a risarcire il danno, derivante Controparte_2 dall'abuso reiterato dei contratti a tempo determinato, a in misura pari a 2 Parte_1
mensilità, in misura pari a 3,5 mensilità, in misura pari Parte_2 Parte_3
a 5,5 mensilità, in misura pari a 3 mensilità, in Parte_4 Parte_5
misura pari a 5,5 mensilità, in misura pari a 3 mensilità, Parte_6 Parte_7
in misura pari a 3 mensilità, in misura pari a 5,5
[...] Parte_8 mensilità, in misura pari a 2,5 mensilità, in misura pari Parte_9 Parte_10
a 4 mensilità, in misura pari a 2 mensilità, in misura Parte_11 Parte_12
pari a 4 mensilità, in misura pari a 2 mensilità, in Parte_13 Parte_14
misura pari a 5,5 mensilità, in misura pari a 4 mensilità, Parte_15
in misura pari a 3,5 mensilità, Parte_17
2) accerta il diritto dei ricorrenti per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022 e 2022/2023 all'attribuzione della “Carta Elettronica del Docente”, in misura di euro
500,00 annui, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, L. 724/1994, dalla data di insorgenza del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
per l'effetto, condanna il ai conseguenti adempimenti;
Controparte_2
3) compensa le spese di giustizia nella misura di un terzo (1/3) e condanna il
[...]
a pagare in favore dei ricorrenti i restanti (2/3), che sono Controparte_2
liquidati in euro 7.000,00, oltre spese di contributo unificato, rimborso forfetario spese generali al
15%, IVA se dovuta e CPA come per legge, con attribuzione agli Avv.ti Alberto Guariso, Livio
Neri, Daniele Bergonzi ed Eugenio Castronuovo, dichiaratisi anticipatari.
Cremona, 20.5.2025.
Il Giudice dott.ssa Annalisa Petrosino 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - per € 2.021,38 Parte_1
- per € 1.959,76 Parte_2
- , € 2.367,25 Parte_3
- per , € 2.120,32 Parte_4
- per , € 2.337,76 Parte_5
- per , € 2.115,85 Parte_6
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- per , € 2.294,54 Parte_8
- per , € 2.367,25 Parte_9
- per , € 2.121,38 Parte_10
- per € 2.170,69 Parte_11
- per , € 2.072,07 Parte_12
- per , € 1.423,37 Parte_13
- per € 1.242,95 Parte_14
- per , € 2.225,63 Parte_15
- per , € 2.006,06 Parte_17 2 Infatti, ai sensi dell'art. 5 del D.P.C.M. 28 novembre 2016 il primo giorno in cui il docente poteva esercitare il diritto previsto dall'art. 1 comma 121, con riferimento all'anno scolastico 2016/2017 era il 30 novembre 2016 e con riferimento agli anni scolastici successivi dal 1° settembre al 30 ottobre di ciascun anno.