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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/04/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6316/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), con l'avv. AJESE DANIELA Parte_4 P.IVA_2
Contro
(C.F. ), con l'avv. SOLINAS GIANNI Controparte_1 P.IVA_3
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 25.09.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito della sentenza non definitiva n. 746/2022, con cui è stata accertata la validità dei due contratti di fideiussione conclusi in data 9.3.2000 rispettivamente da Parte_2
e con Cassa (ora
[...] Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
[..
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
e dichiarata, invece, la nullità parziale del contratto di fideiussione concluso in data
[...]
10.08.2008 tra il Porto s.r.l. (ora e Cassa di Risparmio Parte_4 CP_2
(ora , limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, la
[...] Controparte_3
presente decisione ha ad oggetto gli ulteriori motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n.
950/2018 sollevati dagli opponenti con l'atto di citazione notificato in data 13.06.2018.
, e oltre Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
alla nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, hanno infatti eccepito:
l'assoluta carenza di prova scritta del credito, per la mancata sottoscrizione dei contratti da parte della la non veridicità dell'estratto conto ex art. 50 TUB, alla luce degli esiti CP_4
della ctu espletata nel procedimento n. RG 6207/2014 e l'intervenuta revoca delle linee di credito già in data 20.05.2014, con indicazione della somma dovuta di euro 127.237,86; la mala fede processuale della per aver la stessa agito in via monitoria nonostante gli CP_4
odierni opponenti avessero già promosso un giudizio avanti al Tribunale di Venezia, per sentire accertata la nullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimità dell'addebito di commissioni e spese, commissione di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni per scoperto di conto,
interessi debitori a tassi superiori alla misura legale e ottenuti facendo ricorso alla antergazione e postergazione delle valute, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme non dovute (RG n. 6207/14).
Gli opponenti hanno, poi, ribadito anche in questa sede l'insussistenza del presunto credito per la mancanza di una valida pattuizione delle condizioni economiche relative al conto corrente n. 129544; per l'indebita applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione di
2 tassi ultralegali e superiori a quelli previsti dall'art. 117 TUB e dalla legge 108/1996 o non pattuiti;
per l'illegittimo addebito di spese e commissioni non contrattualmente pattuite e di
Commissioni di Massimo Scoperto, peraltro riportate in una clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per la mancata indicazione del criterio di calcolo e della periodicità.
La causa, istruita per il tramite di ctu contabile, è stata trattenuta in decisione dal nuovo
Giudice Istruttore medio tempore designato, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata nei limiti di cui si dirà.
Preliminarmente, con riguardo alla fideiussione rilasciata da per la quale Parte_4
è stata dichiarata la nullità parziale con la sentenza non definitiva n. 746/2022, va detto come in concreto gli opponenti non abbiano dedotto alcunché di specifico in ordine alle conseguenze della eventuale nullità della garanzia, peraltro parziale, ossia limitata agli artt.
2, 6 e 8 della stessa, posto che non hanno in alcun modo tempestivamente lamentato l'operatività né esplicitato i concreti effetti delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza o della decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Del tutto generica è parsa, poi, la doglianza degli opponenti avente ad oggetto l'asserita violazione da parte di dell'art. 1956 c.c. Controparte_1
Per quanto, invece, attiene alle doglianze più propriamente afferenti al conto corrente n.
129544, va subito anticipato come alcune delle questioni sollevate dagli opponenti nel presente giudizio siano già state affrontate e decise con sentenza passata in giudicato nel
3 procedimento avanti al Tribunale di Venezia n. RG 6207/2014 e nel successivo giudizio di secondo grado avanti alla Corte d'Appello di Venezia n. RG 1555/2019.
Così, in primo luogo, per l'asserita nullità del contratto monofirma, la quale è stata esclusa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9196/2021 in tema di contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario – in base alla quale “il requisito della forma scritta del
contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs.
n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla
finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve
ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al
cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella
dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti
concludenti dallo stesso tenuti (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898)”).
Del pari, con riguardo alla determinatezza delle pattuizioni relative ai tassi debitori (cfr.
sent. n. 861/2019); alla nullità delle pattuizioni di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in difetto di condizione di reciprocità ed all'intervento di una nuova pattuizione scritta tra le parti solo in data 2.07.2004; alla insussistenza della pattuizione di interessi usurari;
ed alla validità delle clausole sulle commissioni di massimo scoperto, come da ultimo accertata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2230/2022.
Peraltro, come accertato con la ctu espletata nel presente giudizio, alle cui conclusioni il
Tribunale ritiene di aderire, in ragione della completezza dei documenti offerti al consulente e della logicità e non contraddittorietà delle argomentazioni espresse dallo
4 stesso, risulta contrattualizzata fino al 27.02.2014 la facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni iniziali (c.d. ius variandi).
Conclusivamente, tenuto conto delle rimesse solutorie e degli interessi, delle spese e delle commissioni da considerarsi prescritte (cfr. elaborato peritale depositato in data 28.02.2020,
pagg. 10 e 11 e Allegato 2), della originaria determinazione pattizia dei tassi applicati in concreto e degli effetti dello ius variandi, della eliminazione degli effetti della capitalizzazione periodica degli interessi fino all'1.07.2004, della validità delle pattuizioni della commissione di massimo scoperto e della valida pattuizione di spese e commissioni diverse da quella di massimo scoperto solo a far data dal 18.11.2003 e, infine,
dell'azzeramento del saldo di conto corrente da parte della banca alla data del 15.12.2017
previo storno di un importo a debito del correntista pari ad euro 226.566,89, il saldo rideterminato è stato indicato in 41.924,33 (cfr. elaborato peritale depositato in data
28.02.2020, pag. 14 con i chiarimenti forniti dal ctu a verbale d'udienza del 10.07.2024).
Il Tribunale ha, infine, ritenuto non ammissibile, in quanto tardivo, l'approfondimento istruttorio richiesto dagli opponenti solo con la memoria del 26.06.2024 (utilizzo saldo banca/saldo rettificato).
Alla suddetta rideterminazione del saldo finale consegue necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo n. 950/2018 e la condanna degli opponenti al pagamento in favore di della somma di euro 186.147,21 (ossia euro 226.566,89, somma risultante Controparte_5
dall'estratto conto 012/2017 al 15.12.2017 + euro 1.504,65= euro 228.071,54 – euro
41.924,33 = euro 186.147,21).
5 Poiché è pacifico che la società abbia corrisposto in corso di causa Parte_4
l'intero importo portato dal decreto ingiuntivo, va condannata alla Controparte_1
restituzione della somma corrisposta dalla predetta garante in eccesso, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
A fronte del sostanziale accoglimento della pretesa creditoria azionata da Controparte_1
ancorché in misura ridotta, deve escludersi la mala fede processuale dell'istituto di
[...]
credito, con conseguente rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata dagli opponenti.
La parziale fondatezza dell'opposizione, tuttavia, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna degli opponenti al pagamento della restante parte di
2/3, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
processuale effettivamente posta in essere.
Le spese della ctu vengono ripartite in misura pari a 2/3 a carico degli opponenti e 1/3 a carico di parte opposta.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_5
950/2018;
6 condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di della somma Controparte_5
di euro 186.147,21 oltre interessi come da domanda maturati fino all'avvenuto pagamento in corso di causa;
condanna l'opposta alla restituzione in favore di di quanto da Parte_4
quest'ultima corrisposto in eccesso rispetto all'importo di cui al precedente capo, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta della restante parte di 2/3, che liquida in euro
10.820,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte opposta nella misura di 1/3 e di parte opponente nella misura di 2/3.
Così deciso in Venezia, in data 11 aprile 2025
IL GIUDICE
Dott. Ivana Morandin
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
(C.F. ), (C.F. ), C.F._1 Parte_3 C.F._2
(C.F. ), con l'avv. AJESE DANIELA Parte_4 P.IVA_2
Contro
(C.F. ), con l'avv. SOLINAS GIANNI Controparte_1 P.IVA_3
OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale d'udienza del 25.09.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A seguito della sentenza non definitiva n. 746/2022, con cui è stata accertata la validità dei due contratti di fideiussione conclusi in data 9.3.2000 rispettivamente da Parte_2
e con Cassa (ora
[...] Parte_3 Controparte_2 Controparte_3
[..
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
[...] [
e dichiarata, invece, la nullità parziale del contratto di fideiussione concluso in data
[...]
10.08.2008 tra il Porto s.r.l. (ora e Cassa di Risparmio Parte_4 CP_2
(ora , limitatamente alle clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8, la
[...] Controparte_3
presente decisione ha ad oggetto gli ulteriori motivi di opposizione al decreto ingiuntivo n.
950/2018 sollevati dagli opponenti con l'atto di citazione notificato in data 13.06.2018.
, e oltre Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4
alla nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2 l. 287/1990, hanno infatti eccepito:
l'assoluta carenza di prova scritta del credito, per la mancata sottoscrizione dei contratti da parte della la non veridicità dell'estratto conto ex art. 50 TUB, alla luce degli esiti CP_4
della ctu espletata nel procedimento n. RG 6207/2014 e l'intervenuta revoca delle linee di credito già in data 20.05.2014, con indicazione della somma dovuta di euro 127.237,86; la mala fede processuale della per aver la stessa agito in via monitoria nonostante gli CP_4
odierni opponenti avessero già promosso un giudizio avanti al Tribunale di Venezia, per sentire accertata la nullità delle clausole aventi ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, l'illegittimità dell'addebito di commissioni e spese, commissione di massimo scoperto, commissioni di disponibilità fondi, commissioni per scoperto di conto,
interessi debitori a tassi superiori alla misura legale e ottenuti facendo ricorso alla antergazione e postergazione delle valute, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme non dovute (RG n. 6207/14).
Gli opponenti hanno, poi, ribadito anche in questa sede l'insussistenza del presunto credito per la mancanza di una valida pattuizione delle condizioni economiche relative al conto corrente n. 129544; per l'indebita applicazione di interessi anatocistici, l'applicazione di
2 tassi ultralegali e superiori a quelli previsti dall'art. 117 TUB e dalla legge 108/1996 o non pattuiti;
per l'illegittimo addebito di spese e commissioni non contrattualmente pattuite e di
Commissioni di Massimo Scoperto, peraltro riportate in una clausola nulla per indeterminatezza dell'oggetto e per la mancata indicazione del criterio di calcolo e della periodicità.
La causa, istruita per il tramite di ctu contabile, è stata trattenuta in decisione dal nuovo
Giudice Istruttore medio tempore designato, previa concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
L'opposizione è fondata nei limiti di cui si dirà.
Preliminarmente, con riguardo alla fideiussione rilasciata da per la quale Parte_4
è stata dichiarata la nullità parziale con la sentenza non definitiva n. 746/2022, va detto come in concreto gli opponenti non abbiano dedotto alcunché di specifico in ordine alle conseguenze della eventuale nullità della garanzia, peraltro parziale, ossia limitata agli artt.
2, 6 e 8 della stessa, posto che non hanno in alcun modo tempestivamente lamentato l'operatività né esplicitato i concreti effetti delle clausole di reviviscenza e sopravvivenza o della decadenza di cui all'art. 1957 c.c..
Del tutto generica è parsa, poi, la doglianza degli opponenti avente ad oggetto l'asserita violazione da parte di dell'art. 1956 c.c. Controparte_1
Per quanto, invece, attiene alle doglianze più propriamente afferenti al conto corrente n.
129544, va subito anticipato come alcune delle questioni sollevate dagli opponenti nel presente giudizio siano già state affrontate e decise con sentenza passata in giudicato nel
3 procedimento avanti al Tribunale di Venezia n. RG 6207/2014 e nel successivo giudizio di secondo grado avanti alla Corte d'Appello di Venezia n. RG 1555/2019.
Così, in primo luogo, per l'asserita nullità del contratto monofirma, la quale è stata esclusa dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 9196/2021 in tema di contratto monofirma - ovvero del contratto recante la sola sottoscrizione del cliente e privo della sottoscrizione dell'intermediario – in base alla quale “il requisito della forma scritta del
contratto quadro, posto a pena di nullità (azionabile dal solo cliente) dall'art. 23 del d.lgs.
n. 58 del 1998, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla
finalità di protezione dell'investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve
ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al
cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest'ultimo, e non anche quella
dell'intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua di comportamenti
concludenti dallo stesso tenuti (Cass., Sez. U, 16/01/2018, n. 898)”).
Del pari, con riguardo alla determinatezza delle pattuizioni relative ai tassi debitori (cfr.
sent. n. 861/2019); alla nullità delle pattuizioni di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi in difetto di condizione di reciprocità ed all'intervento di una nuova pattuizione scritta tra le parti solo in data 2.07.2004; alla insussistenza della pattuizione di interessi usurari;
ed alla validità delle clausole sulle commissioni di massimo scoperto, come da ultimo accertata dalla Corte d'Appello con sentenza n. 2230/2022.
Peraltro, come accertato con la ctu espletata nel presente giudizio, alle cui conclusioni il
Tribunale ritiene di aderire, in ragione della completezza dei documenti offerti al consulente e della logicità e non contraddittorietà delle argomentazioni espresse dallo
4 stesso, risulta contrattualizzata fino al 27.02.2014 la facoltà per la banca di modificare unilateralmente le condizioni iniziali (c.d. ius variandi).
Conclusivamente, tenuto conto delle rimesse solutorie e degli interessi, delle spese e delle commissioni da considerarsi prescritte (cfr. elaborato peritale depositato in data 28.02.2020,
pagg. 10 e 11 e Allegato 2), della originaria determinazione pattizia dei tassi applicati in concreto e degli effetti dello ius variandi, della eliminazione degli effetti della capitalizzazione periodica degli interessi fino all'1.07.2004, della validità delle pattuizioni della commissione di massimo scoperto e della valida pattuizione di spese e commissioni diverse da quella di massimo scoperto solo a far data dal 18.11.2003 e, infine,
dell'azzeramento del saldo di conto corrente da parte della banca alla data del 15.12.2017
previo storno di un importo a debito del correntista pari ad euro 226.566,89, il saldo rideterminato è stato indicato in 41.924,33 (cfr. elaborato peritale depositato in data
28.02.2020, pag. 14 con i chiarimenti forniti dal ctu a verbale d'udienza del 10.07.2024).
Il Tribunale ha, infine, ritenuto non ammissibile, in quanto tardivo, l'approfondimento istruttorio richiesto dagli opponenti solo con la memoria del 26.06.2024 (utilizzo saldo banca/saldo rettificato).
Alla suddetta rideterminazione del saldo finale consegue necessariamente la revoca del decreto ingiuntivo n. 950/2018 e la condanna degli opponenti al pagamento in favore di della somma di euro 186.147,21 (ossia euro 226.566,89, somma risultante Controparte_5
dall'estratto conto 012/2017 al 15.12.2017 + euro 1.504,65= euro 228.071,54 – euro
41.924,33 = euro 186.147,21).
5 Poiché è pacifico che la società abbia corrisposto in corso di causa Parte_4
l'intero importo portato dal decreto ingiuntivo, va condannata alla Controparte_1
restituzione della somma corrisposta dalla predetta garante in eccesso, oltre agli interessi legali dalla data della presente decisione al saldo.
A fronte del sostanziale accoglimento della pretesa creditoria azionata da Controparte_1
ancorché in misura ridotta, deve escludersi la mala fede processuale dell'istituto di
[...]
credito, con conseguente rigetto della domanda di condanna ex art. 96 cpc formulata dagli opponenti.
La parziale fondatezza dell'opposizione, tuttavia, giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/3, con condanna degli opponenti al pagamento della restante parte di
2/3, liquidata come in dispositivo tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività
processuale effettivamente posta in essere.
Le spese della ctu vengono ripartite in misura pari a 2/3 a carico degli opponenti e 1/3 a carico di parte opposta.
PQM
Il Tribunale di Venezia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa:
in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da Parte_1
revoca il decreto ingiuntivo n. Parte_2 Parte_5
950/2018;
6 condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di della somma Controparte_5
di euro 186.147,21 oltre interessi come da domanda maturati fino all'avvenuto pagamento in corso di causa;
condanna l'opposta alla restituzione in favore di di quanto da Parte_4
quest'ultima corrisposto in eccesso rispetto all'importo di cui al precedente capo, oltre interessi legali dalla data della presente decisione al saldo;
compensa le spese di lite nella misura di 1/3 e condanna gli opponenti in solido al pagamento in favore di parte opposta della restante parte di 2/3, che liquida in euro
10.820,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Pone definitivamente le spese di ctu a carico di parte opposta nella misura di 1/3 e di parte opponente nella misura di 2/3.
Così deciso in Venezia, in data 11 aprile 2025
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