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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3020 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37323 /2023
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
[C.F. ], con l'avv. CAVALLO ANDREA ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
[C.F. ], con gli avv.ti MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2
BARBAGIOVANNI ENRICO e TAVANO ANNA
CONVENUTO/I
Oggi 9 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. CAVALLO ANDREA ANTONIO
Per parte convenuta l'avv. TAVANO ANNA
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusive.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 09/04/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 37323 /2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. CAVALLO ANDREA ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con gli avv.ti MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2
BARBAGIOVANNI ENRICO e TAVANO ANNA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 09/04/2025 i procuratori delle parti precisavano come da verbale d'udienza.
Parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE:
Ø Concedere se del caso alle parti un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, previsto obbligatoriamente dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 laddove nel merito la posizione d'attore sostanziale è del la cui azione è già improcedibile, e venga CP_1 dichiarata nullo e da revocarsi l'atto di riscossione impugnato, recante la pretesa creditoria avanzata dal nei confronti della opponente. CP_1
Ø Previa se del caso declaratoria di sua inefficacia e nullità, revocare l'atto di riscossione prot.
N. 11/09/2023.0460655.U. notificato in data 12.8.23, a mezzo del quale il ha Controparte_1
intimato alla medesima attrice in opposizione, il pagamento dell'importo di € 4.801,30, perché emesso in assenza dei presupposti e requisiti di legge, perché errato e nullo, previa in ogni caso la richiesta sospensione della esecutività dello stesso ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 150/2011,visti i gravi e fondati motivi dell'opposizione.
IN VIA PRINCIPALE:
Ø Revocare l'atto di riscossione prot. N. 11/09/2023.0460655.U. notificato in data 12.8.23 recante pedissequo atto di intimazione di pagamento, perché emesso in assenza dei presupposti
e requisiti di legge, oltre che infondato in fatto e in diritto e illegittimo, dichiarandone la nullità
e inefficacia per i titoli di cui in opposizione.
Ø In ogni caso, rigettare tutte le domande svolte dal , mandando assolta la Controparte_1 attrice opponente da qualunque domanda e/o pretesa dell'Ente opposto, perché infondata in fatto e diritto, oltre che incomprovata e illegittima, accertare e dichiarare, che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo all'opposto convenuto.
Ø Accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione del contratto di locazione per esclusivo fatto e colpa del convenuto e comunque per aver agito in assoluta mala fede CP_1
contrattuale e accertare e dichiarare, che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo all'opposta.
Ø Accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione del contratto di locazione per esclusivo fatto e colpa del convenuto e comunque accertare come l'opposto abbia agito in assoluta mala fede CP_1 contrattuale e condannare lo stesso, per l'effetto, al pagamento a titolo di risarcimento danni e/o per obbligazione di restituzione a pagare e rifondere alla le seguenti somme, per i titoli tutti Parte_1 di cui in narrativa, ovvero per complessivi € 5.783,52 di cui € 1.445,88 per cauzione oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02 (o al tasso di mora legale) e rivalutazione monetaria dal dì dell'obbligo di restituzione
(1.3.18) al saldo effettivo, e di cui € 4.337,64 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 (o al tasso di mora legale, se ritenuto) e rivalutazione monetaria dal dì dell'illecita corresponsione per canoni inutiliter versati causa la mala fede del locatore sino al dì della restituzione effettiva.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ø Escutere a teste, con riserva d'altri nominarne, Il Geom. corrente presso il Comune di CP_2
sul seguente capitolo di prova “vero che in periodo antecedente al febbraio marzo 2018, in CP_1 occasione di plurimi sopralluoghi, constatavo che l'area terreno concessa in locazione e di cui al verbale del 19.4.19 era già sgombera da cose e persone”;
Ø Ordinare al Comune, uffici di competenza, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutti i verbali
e relazioni di accesso al terreno del tecnico incaricato per gli anni 2017 e 2018; Ø Con ogni e più ampia riserva di articolare e produrre.” parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'atto di accertamento opposto in quanto priva dei requisiti di legge;
nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate
e, per l'effetto, confermare che la società in persona del legale Parte_1 rappresentante protempore, è tenuta al pagamento di € 4.801,30 oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di indennità di occupazione per l'anno 2018 dell'area comunale di via del Mare
n. 46 Foglio 645 e Mappale 223;
in via istruttoria: respingere l'istanza di controparte, in quanto inammissibile ed infondata.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione N..0460655.U. emesso dal COMUNE DI
11/09/2023, con cui le veniva ingiunto di pagare l'importo di € 4.801,30 oltre interessi di CP_1 mora per indennità di occupazione senza titolo per l'anno 2018, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali, e ciò in relazione al contratto di locazione transitoria stipulato in data 29/06/2012 ed avente ad oggetto l'area sita in , via del Mare 46, da destinarsi a parcheggio automezzi privati. CP_1
Quali motivi di opposizione, : Parte_1
- Deduceva l'illegittimità del procedimento di riscossione coattiva avviato dalla controparte;
- L'inesistenza del credito oggetto di riscossione, per essere stata rilasciata l'area sin dal febbraio
2018;
- La prescrizione del detto credito.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza, ove il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
L'opposizione deve essere accolta nei termini di seguito esposti. Costituisce circostanza pacifica che il contratto di locazione inter partes è scaduto in data
30/06/2017 e che, in ragione dell'esito negativo delle trattative di rinnovo, il conduttore odierno attore è rimasto nella detenzione dell'area anche successivamente a tale data.
Parte attrice ha allegato e provato che in data 21/02/2018 ha offerto formalmente la riconsegna dell'area, costituita da terreno sgombero e senza necessità di consegna delle chiavi ( cfr. doc. 5 attore).
Emerge poi dagli atti che tale offerta è giunta nella conoscenza della controparte quantomeno in data 01/03/2018 ( cfr. doc.6 attore), che ha declinato la restituzione pretendendo l'invio di una comunicazione formale all'ufficio tecnico comunale.
Orbene, come si evince dall'art. 11 del contratto di locazione, detta formalità ( il verbale di riconsegna) non era espressamente prevista come condizionante l'effetto restitutorio, chiaramente ancorato all'”effettiva restituzione” dell'area.
Trattandosi di area libera, priva di cancellate o di delimitazioni che rendessero necessaria la riconsegna delle chiavi o una qualche forma di collaborazione attiva del conduttore, ritiene questo giudice che il rifiuto di accettare la riconsegna quantomeno dal 01/03/2018 rappresenti un comportamento non conforme a buona fede, trovando applicazione il noto principio giurisprudenziale per cui l'offerta non formale vale ( ove seria) vale comunque a liberare il conduttore dall'obbligazione di restituzione della cosa locata ( cfr. Cass. 4949/2023).
Ciò precisato, nulla è dovuto dalla parte attrice per l'anno 2018 oggetto di riscossione coattiva, con la conseguenza che l'atto oggetto di opposizione deve essere dichiarato illegittimo.
In via riconvenzionale parte attrice ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto del locatore.
La domanda non può essere accolta, poiché – chiaramente- il contratto de quo prevedeva la scadenza del 30/06/20117 “senza rinnovazione tacita o automatica”.
E' evidente che non può parlarsi di risoluzione per inadempimento, essendo cessati gli effetti del contratto in ragione della sua scadenza naturale ( ben altra cosa è, invece, l'allegata mala fede che avrebbe condotto al fallimento delle trattative per la stipula di un nuovo contratto).
L'attore agisce in riconvenzionale altresì per vedersi riconosciuta la restituzione dei canoni pagati successivamente alla scadenza contrattuale e sino alla riconsegna, nonché peer la restituzione del deposito cauzionale quietanzato a contratto.
Quanto alla prima richiesta, devesi rilevare che ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore in mora nella restituzione del bene è tenuto al pagamento dell'indennità equivalente al canone corrisposto durante la vigenza del contratto e che, nel caso in esame, è pacifico :
1) che il contratto sia scaduto il 30/06/2017; 2) che il conduttore ne abbia offerto la restituzione con effetto al 01/03/2018, avendo comunicato che l'area era libera e sgombera da qualsivoglia cosa o persona.
Dunque, per quanto sia incontestato che tra le parti pendessero trattative per la stipula di un nuovo contratto, è altrettanto provato che il conduttore ha liberato l'area (offrendone la restituzione) a partire dal 01/03/2018.
Per il periodo precedente, avendo il conduttore utilizzato gli spazi senza soluzione di continuità,
deve accertarsi che egli era tenuto al pagamento della relativa indennità, e nulla può essergli restituito a tale titolo.
In relazione alla mensilità di marzo 2018 ( non oggetto di ingiunzione per il quale, come sopra detto,
deve ritenersi non dovuta l'indennità ex art. 1591 c.c.), di cui l'attore chiede la restituzione, va evidenziato che non vi è in atti la prova del relativo pagamento, sicchè nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Diversamente deve concludersi in relazione al deposito cauzionale quietanzato in contratto.
Secondo il contratto di locazione per cui è causa, la funzione del deposito cauzionale è espressamente quella di garantire il locatore da eventuali inadempimenti del conduttore.
Nel caso in esame, come sopra rilevato, non è ravvisabile alcun inadempimento del conduttore alle obbligazioni del contratto scaduto, ragion per cui l'incameramento della cauzione da parte del convenuto risulta illegittima.
Il , pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.445.88, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Nulla in punto di interessi maturati sul deposito dalla data di versamento, avendo le parti espressamente pattuito l'infruttuosità della cauzione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura di € 3.000,00 in ragione del valore del decisum controversia (prossimo al minimo di scaglione) e delle fasi svolte
(di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria/di trattazione, non essendo stata svolta attività di assunzione delle prove.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 37327/2023 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione avverso l'atto di riscossione prot. N..0460655.U. emesso dal CP_1
11/09/2023 nei confronti di e, per l'effetto;
[...] Parte_1
2. Annulla l'atto di riscossione di cui al punto che precede;
3. Condanna il al pagamento in favore di € 1.445.88, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, per le causali di cui in parte motiva;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali che liquida in € 264,00 per spese, € 3.441,00 per compensi (di cui € 441,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 09/04/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE DI CAUSA tra
[C.F. ], con l'avv. CAVALLO ANDREA ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
ATTORE/I
e
[C.F. ], con gli avv.ti MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2
BARBAGIOVANNI ENRICO e TAVANO ANNA
CONVENUTO/I
Oggi 9 aprile 2025 innanzi alla dott.ssa Roberta Sperati, sono comparsi:
Per parte attrice l'avv. CAVALLO ANDREA ANTONIO
Per parte convenuta l'avv. TAVANO ANNA
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da memorie conclusive.
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati - Allegata al verbale d'udienza del 09/04/2025 -
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- SEZIONE TREDICESIMA CIVILE –
in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Sperati ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 37323 /2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
[C.F. ], con l'avv. CAVALLO ANDREA ANTONIO Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
CONTRO
[C.F. ], con gli avv.ti MANDARANO ANTONELLO, Controparte_1 P.IVA_2
BARBAGIOVANNI ENRICO e TAVANO ANNA
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 09/04/2025 i procuratori delle parti precisavano come da verbale d'udienza.
Parte attrice:
“IN VIA PRELIMINARE:
Ø Concedere se del caso alle parti un termine per l'introduzione del procedimento di mediazione, previsto obbligatoriamente dall'art. 5 D.Lgs. n. 28/2010 laddove nel merito la posizione d'attore sostanziale è del la cui azione è già improcedibile, e venga CP_1 dichiarata nullo e da revocarsi l'atto di riscossione impugnato, recante la pretesa creditoria avanzata dal nei confronti della opponente. CP_1
Ø Previa se del caso declaratoria di sua inefficacia e nullità, revocare l'atto di riscossione prot.
N. 11/09/2023.0460655.U. notificato in data 12.8.23, a mezzo del quale il ha Controparte_1
intimato alla medesima attrice in opposizione, il pagamento dell'importo di € 4.801,30, perché emesso in assenza dei presupposti e requisiti di legge, perché errato e nullo, previa in ogni caso la richiesta sospensione della esecutività dello stesso ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 150/2011,visti i gravi e fondati motivi dell'opposizione.
IN VIA PRINCIPALE:
Ø Revocare l'atto di riscossione prot. N. 11/09/2023.0460655.U. notificato in data 12.8.23 recante pedissequo atto di intimazione di pagamento, perché emesso in assenza dei presupposti
e requisiti di legge, oltre che infondato in fatto e in diritto e illegittimo, dichiarandone la nullità
e inefficacia per i titoli di cui in opposizione.
Ø In ogni caso, rigettare tutte le domande svolte dal , mandando assolta la Controparte_1 attrice opponente da qualunque domanda e/o pretesa dell'Ente opposto, perché infondata in fatto e diritto, oltre che incomprovata e illegittima, accertare e dichiarare, che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo all'opposto convenuto.
Ø Accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione del contratto di locazione per esclusivo fatto e colpa del convenuto e comunque per aver agito in assoluta mala fede CP_1
contrattuale e accertare e dichiarare, che nulla è dovuto a qualsivoglia titolo all'opposta.
Ø Accertare e dichiarare in ogni caso la risoluzione del contratto di locazione per esclusivo fatto e colpa del convenuto e comunque accertare come l'opposto abbia agito in assoluta mala fede CP_1 contrattuale e condannare lo stesso, per l'effetto, al pagamento a titolo di risarcimento danni e/o per obbligazione di restituzione a pagare e rifondere alla le seguenti somme, per i titoli tutti Parte_1 di cui in narrativa, ovvero per complessivi € 5.783,52 di cui € 1.445,88 per cauzione oltre interessi ex
D.Lgs. 231/02 (o al tasso di mora legale) e rivalutazione monetaria dal dì dell'obbligo di restituzione
(1.3.18) al saldo effettivo, e di cui € 4.337,64 oltre interessi ex D.Lgs. 231/02 (o al tasso di mora legale, se ritenuto) e rivalutazione monetaria dal dì dell'illecita corresponsione per canoni inutiliter versati causa la mala fede del locatore sino al dì della restituzione effettiva.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Ø Escutere a teste, con riserva d'altri nominarne, Il Geom. corrente presso il Comune di CP_2
sul seguente capitolo di prova “vero che in periodo antecedente al febbraio marzo 2018, in CP_1 occasione di plurimi sopralluoghi, constatavo che l'area terreno concessa in locazione e di cui al verbale del 19.4.19 era già sgombera da cose e persone”;
Ø Ordinare al Comune, uffici di competenza, ex art. 210 c.p.c. l'esibizione di tutti i verbali
e relazioni di accesso al terreno del tecnico incaricato per gli anni 2017 e 2018; Ø Con ogni e più ampia riserva di articolare e produrre.” parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
in via preliminare: respingere l'istanza di sospensione dell'atto di accertamento opposto in quanto priva dei requisiti di legge;
nel merito: respingere tutte le domande di parte attrice, in quanto inammissibili ed infondate
e, per l'effetto, confermare che la società in persona del legale Parte_1 rappresentante protempore, è tenuta al pagamento di € 4.801,30 oltre interessi dal dovuto al saldo, a titolo di indennità di occupazione per l'anno 2018 dell'area comunale di via del Mare
n. 46 Foglio 645 e Mappale 223;
in via istruttoria: respingere l'istanza di controparte, in quanto inammissibile ed infondata.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario nella misura del 15% oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa) trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di .” CP_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte Parte_1
proponeva opposizione avverso l'atto di riscossione N..0460655.U. emesso dal COMUNE DI
11/09/2023, con cui le veniva ingiunto di pagare l'importo di € 4.801,30 oltre interessi di CP_1 mora per indennità di occupazione senza titolo per l'anno 2018, oltre rivalutazione ISTAT e interessi legali, e ciò in relazione al contratto di locazione transitoria stipulato in data 29/06/2012 ed avente ad oggetto l'area sita in , via del Mare 46, da destinarsi a parcheggio automezzi privati. CP_1
Quali motivi di opposizione, : Parte_1
- Deduceva l'illegittimità del procedimento di riscossione coattiva avviato dalla controparte;
- L'inesistenza del credito oggetto di riscossione, per essere stata rilasciata l'area sin dal febbraio
2018;
- La prescrizione del detto credito.
Ciò premesso, concludeva come in epigrafe.
Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, chiedendo conseguentemente la conferma del decreto.
Senza svolgere attività istruttoria, la causa veniva rinviata per la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. all'odierna udienza, ove il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
L'opposizione deve essere accolta nei termini di seguito esposti. Costituisce circostanza pacifica che il contratto di locazione inter partes è scaduto in data
30/06/2017 e che, in ragione dell'esito negativo delle trattative di rinnovo, il conduttore odierno attore è rimasto nella detenzione dell'area anche successivamente a tale data.
Parte attrice ha allegato e provato che in data 21/02/2018 ha offerto formalmente la riconsegna dell'area, costituita da terreno sgombero e senza necessità di consegna delle chiavi ( cfr. doc. 5 attore).
Emerge poi dagli atti che tale offerta è giunta nella conoscenza della controparte quantomeno in data 01/03/2018 ( cfr. doc.6 attore), che ha declinato la restituzione pretendendo l'invio di una comunicazione formale all'ufficio tecnico comunale.
Orbene, come si evince dall'art. 11 del contratto di locazione, detta formalità ( il verbale di riconsegna) non era espressamente prevista come condizionante l'effetto restitutorio, chiaramente ancorato all'”effettiva restituzione” dell'area.
Trattandosi di area libera, priva di cancellate o di delimitazioni che rendessero necessaria la riconsegna delle chiavi o una qualche forma di collaborazione attiva del conduttore, ritiene questo giudice che il rifiuto di accettare la riconsegna quantomeno dal 01/03/2018 rappresenti un comportamento non conforme a buona fede, trovando applicazione il noto principio giurisprudenziale per cui l'offerta non formale vale ( ove seria) vale comunque a liberare il conduttore dall'obbligazione di restituzione della cosa locata ( cfr. Cass. 4949/2023).
Ciò precisato, nulla è dovuto dalla parte attrice per l'anno 2018 oggetto di riscossione coattiva, con la conseguenza che l'atto oggetto di opposizione deve essere dichiarato illegittimo.
In via riconvenzionale parte attrice ha chiesto accertarsi l'intervenuta risoluzione del contratto per fatto del locatore.
La domanda non può essere accolta, poiché – chiaramente- il contratto de quo prevedeva la scadenza del 30/06/20117 “senza rinnovazione tacita o automatica”.
E' evidente che non può parlarsi di risoluzione per inadempimento, essendo cessati gli effetti del contratto in ragione della sua scadenza naturale ( ben altra cosa è, invece, l'allegata mala fede che avrebbe condotto al fallimento delle trattative per la stipula di un nuovo contratto).
L'attore agisce in riconvenzionale altresì per vedersi riconosciuta la restituzione dei canoni pagati successivamente alla scadenza contrattuale e sino alla riconsegna, nonché peer la restituzione del deposito cauzionale quietanzato a contratto.
Quanto alla prima richiesta, devesi rilevare che ai sensi dell'art. 1591 c.c. il conduttore in mora nella restituzione del bene è tenuto al pagamento dell'indennità equivalente al canone corrisposto durante la vigenza del contratto e che, nel caso in esame, è pacifico :
1) che il contratto sia scaduto il 30/06/2017; 2) che il conduttore ne abbia offerto la restituzione con effetto al 01/03/2018, avendo comunicato che l'area era libera e sgombera da qualsivoglia cosa o persona.
Dunque, per quanto sia incontestato che tra le parti pendessero trattative per la stipula di un nuovo contratto, è altrettanto provato che il conduttore ha liberato l'area (offrendone la restituzione) a partire dal 01/03/2018.
Per il periodo precedente, avendo il conduttore utilizzato gli spazi senza soluzione di continuità,
deve accertarsi che egli era tenuto al pagamento della relativa indennità, e nulla può essergli restituito a tale titolo.
In relazione alla mensilità di marzo 2018 ( non oggetto di ingiunzione per il quale, come sopra detto,
deve ritenersi non dovuta l'indennità ex art. 1591 c.c.), di cui l'attore chiede la restituzione, va evidenziato che non vi è in atti la prova del relativo pagamento, sicchè nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Diversamente deve concludersi in relazione al deposito cauzionale quietanzato in contratto.
Secondo il contratto di locazione per cui è causa, la funzione del deposito cauzionale è espressamente quella di garantire il locatore da eventuali inadempimenti del conduttore.
Nel caso in esame, come sopra rilevato, non è ravvisabile alcun inadempimento del conduttore alle obbligazioni del contratto scaduto, ragion per cui l'incameramento della cauzione da parte del convenuto risulta illegittima.
Il , pertanto, deve essere condannato al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 1.445.88, oltre interessi legali dalla domanda al saldo effettivo.
Nulla in punto di interessi maturati sul deposito dalla data di versamento, avendo le parti espressamente pattuito l'infruttuosità della cauzione.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nella misura di € 3.000,00 in ragione del valore del decisum controversia (prossimo al minimo di scaglione) e delle fasi svolte
(di studio, introduttiva, istruttoria/di trattazione e decisionale), con riduzione del 50% dei compensi per la fase istruttoria/di trattazione, non essendo stata svolta attività di assunzione delle prove.
Le spese di mediazione sono liquidate per la sola fase di attivazione, atteso che il procedimento si è concluso con esito negativo al primo incontro.
P.Q.M.
il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nel giudizio RG 37327/2023 , ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Accoglie l'opposizione avverso l'atto di riscossione prot. N..0460655.U. emesso dal CP_1
11/09/2023 nei confronti di e, per l'effetto;
[...] Parte_1
2. Annulla l'atto di riscossione di cui al punto che precede;
3. Condanna il al pagamento in favore di € 1.445.88, oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda giudiziale al saldo effettivo, per le causali di cui in parte motiva;
4. Rigetta nel resto;
5. Condanna alla rifusione in favore di delle Controparte_1 Parte_1 spese processuali che liquida in € 264,00 per spese, € 3.441,00 per compensi (di cui € 441,00 per la mediazione), oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale.
Milano, 09/04/2025 il Giudice
Dott.ssa Roberta Sperati