Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/04/2025, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Seconda Sezione Civile - Lavoro
Il giudice del lavoro, dott. Marco A. Pennisi, sostituita l'udienza di giorno 8.4.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., alla luce delle conclusioni formulate come in atti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5792/2024 R.G.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], c.f.: , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Prizzi Filippo;
Ricorrente
CONTRO
, in persona del p.t., rappresentato ex art. 417 bis Controparte_1 CP_2
c.p.c. dal funzionario dott. ; Resistente Controparte_3
E NEI CONFRONTI DEI docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2024/25 (ex CCNI mobilità 2022/25) per Il trasferimento in provincia di Catania;
Terzi chiamati - contumaci
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 18.6.2024, la ricorrente in epigrafe indicata ha adito il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, esponendo: - di essere una docente assunta a tempo indeterminato alle dipendenze del , nella classe di concorso EEEE (Scuola Controparte_1
Primaria), titolare presso l'Istituto “Alighieri” di Piombino (LI) e di essere, tuttavia, destinataria per l'anno scolastico 2023/24 di un provvedimento di assegnazione provvisoria nella provincia di Catania;
- di essere affetta da un carcinoma ovarico trattato chirurgicamente nonché mediante il ricorso a farmaci di tipo chemioterapico e di essere, per tale ragione, portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 1 l. n.
104/1992; - che per tale patologia la medesima è seguita dall'equipe medica dell'
[...]
; - che la ricorrente si trova necessitata ad ottenere un Controparte_4
trasferimento definitivo nella provincia di Catania al fine di salvaguardare il proprio stato di salute e di consentire un più agevole ricorso alle cure mediche delle aziende cui è demandata l'assistenza sanitaria del caso;
- che, a tale scopo, la stessa ha presentato la domanda di mobilità interprovinciale per l'a.s.
- che, a cagione della impellente necessità di fare rientro presso il proprio domicilio, la ricorrente ha presentato altresì domanda per la mobilità professionale (c.d. passaggio di ruolo); - di avere appreso, in data 23.4.2024, di essere stata esclusa dalle procedure di che trattasi per avere il Dirigente dell'ambito territoriale di Livorno emesso un atto con cui ha disposto “...per la docente l'esclusione da entrambe le procedure di mobilità per l'a.s. 2024/25” (all. 8); - che, essendo Parte_1
l'esclusione priva di motivazione, ha proposto ricorso amministrativo, senza ricevere riscontro;
- che l'Amministrazione scolastica ha provveduto, in data 17.5.2024, alla pubblicazione dell'elenco dei docenti che, partecipando alle operazioni di mobilità, hanno ottenuto l'anelato trasferimento;
- che la condotta assunta dall'Amministrazione scolastica è illegittima per l'immotivata esclusione ed in quanto alcuno dei docenti che ha ottenuto il trasferimento beneficiava delle precedenze accordate dalla contrattazione collettiva;
- che, quindi, ove fosse stato consentito alla ricorrente di partecipare alla mobilità, la stessa avrebbe ottenuto la sede desiderata, stante che, a differenza dei propri colleghi, ella era in possesso dei titoli preferenziali previsti dall'art. 13 CCNI mobilità 2022/25, secondo cui “...Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n.
104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi...”; - che, come asserito precedentemente, la ricorrente, a cagione delle proprie condizioni di salute, è titolare dei requisiti sanitari previsti dalla contrattazione collettiva e di essi ne ha dato notizia all'Amministrazione convenuta in seno alla medesima domanda di trasferimento;
- che, pertanto, la condotta dell'Amministrazione scolastica è illegittima ed irragionevole, per avere escluso dalla partecipazione alla procedura una docente avente titolo preferenziale, anche considerato che “...il
24/04/2024 (cfr Doc 11 ns produzione) la Dott.ssa richiedeva un nuovo ricovero Persona_1
ospedaliero della ricorrente per “recidiva K ovaio operato” (cioè recidiva carcinoma ovaio operato) e in data 27/5/2024 l' veniva ricoverata presso l'Ospedale Cannizzaro di Catania, sottoposta a Parte_2
laparoscopia e dimessa il 6/06/2024 con programmazione successive visite di controllo”.
Parte ricorrente ha quindi chiesto: “previa eventuale disapplicazione di tutti gli atti presupposti, ivi incluso il decreto emesso dal Dirigente dell' : Controparte_5
Nella fase cautelare: Ordinare al in persona del Ministro pro – Controparte_1
tempore di assegnare per trasferimento l' in uno dei distretti della provincia di Catania Parte_3
seguendo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità presentata. Nella fase di merito: 1) Dichiarare il diritto dell' a partecipare alle operazioni di mobilità Parte_3
interprovinciale per l'anno scolastico 2024/25; 2) Condannare il in Controparte_1
persona del Ministro pro – tempore a trasferire l'Ins. in uno dei distretti della provincia di Parte_3
Catania sin dall'anno scolastico 2024/25 seguendo l'ordine delle preferenze indicate nella domanda di mobilità presentata;
3) Condannare il in persona del pro – Controparte_1 CP_2
tempore al pagamento di spese e compensi del giudizio con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”.
Fissata l'udienza per l'esame dell'istanza cautelare in data 11.7.2024 e quella per il merito in data
5.11.2024 il si è costituito con memoria depositata il 30.7.2024 nel Controparte_1
fascicolo telematico del subprocedimento cautelare, rilevando che “l' , come emerge Controparte_6
dalla corrispondenza che si allega, aveva già interlocutoriamente avvisato l'interessata dell'impossibilità di processare la domanda in quanto, dalla documentazione ad essa allegata, risultava espressamente la totale e permanente inabilità lavorativa. In forza di tale situazione e non essendovi altra indicazione di senso contrario dal medico competente del luogo di svolgimento della prestazione, l'Ufficio non ha potuto ammetterla alle operazioni di mobilità. E ciò in forza del fatto che non era possibile accertare, al momento delle operazioni di mobilità, la capacità della docente di espletare la prestazione lavorativa.
Né risultava da altro certificato o documento l'eventuale indicazione della tipologia di mansioni alle quali avrebbe potuto/non potuto essere adibita”.
Il resistente ha quindi chiesto: “- Rigettare l'istanza cautelare;
- Dichiarare la competenza del Tribunale di Livorno, sez. Lav.”.
Con ordinanza del 19.11.2024 è stata dichiarata l'improcedibilità della domanda cautelare, avendo la ricorrente rinunciato alla stessa a seguito dell'assegnazione provvisoria, fino al 31.8.2025, presso l'Istituto Comprensivo “Macherione” di Calatabiano.
Disposta ed espletata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei partecipanti alle operazioni di mobilità per cui è causa, nessuno dei terzi chiamati si è costituito in giudizio.
L'udienza di giorno 8.4.2025 è stata sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note e, alla luce delle conclusioni formulate come in atti, la causa viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dei docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2024/25 (ex CCNI mobilità 2022/25) per il trasferimento in provincia di Catania, ritualmente evocati in giudizio e non costituitisi.
Il convenuto, pur costituendosi mediante deposito di memoria solo nel fascicolo del CP_1
subprocedimento cautelare, ha posto in essere un atto processuale incompatibile con la volontà di rimanere estraneo al procedimento di merito, atteso che il subprocedimento cautelare in corso di causa, non è altro che una fase del procedimento di merito già instaurato.
Quanto all'eccezione di incompetenza, la stessa si rivela destituita di fondamento, stante che, come chiarito dalla Corte di Cassazione, “nelle controversie relative a rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, la competenza per territorio va determinata, secondo quanto previsto dall'art. 413 c.p.c., in coerenza con la finalità legislativa di rendere più funzionale e celere il processo radicando la cognizione nei luoghi normalmente vicini alla residenza del dipendente, nei quali sono più agevolmente reperibili gli elementi probatori necessari al giudizio, di talché il giudice competente dev'essere individuato in relazione al luogo in cui il lavoratore presta effettivo servizio (purché dotato di un minimo di struttura sufficiente per la sua operatività) e non invece in relazione al luogo in cui viene effettuata la gestione amministrativa del rapporto secondo le regole interne delle singole amministrazioni (Cass. n.
3340/2020; Cass. n. 19624/2019; Cass. n. 5481/2019; Cass. n. 6458/2018)” (Cass. 26.8.2022 n. 25383) e che alla data (18.6.2024) di deposito del ricorso (art. 5 c.p.c.) è documentato che la ricorrente prestava servizio in virtù di assegnazione provvisoria, dall'1.9.2023 al 31.8.2024, presso l'Istituto Macherione, sito in Calatabiano (CT).
Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.
Risulta sufficientemente allegato e documentato che la ricorrente ha presentato la propria domanda per partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s. 2024/25, come risulta dimostrato che il convenuto ha escluso la stessa dalla procedura in parola. CP_1
L'art. 3 dell'O.M. sulla mobilità personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2024/25 prevede, al comma 1, che “Il personale docente ed ATA invia le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione – attraverso il portale Istanze on line del Cont sito del (d'ora in avanti “ ”). A tal fine, nell'apposita sezione del Controparte_1
sito – Mobilità – saranno fornite le indicazioni operative e la modulistica necessaria”; e, al comma 5, che
“Le domande devono contenere le seguenti informazioni: a) generalità dell'interessato; b) indicazione dell'istituzione scolastica di titolarità o della provincia. I docenti titolari sui posti per l'istruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'istituzione scolastica di titolarità il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale compreso nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, ai sensi di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012 n. 263. c) per i docenti dei percorsi di istruzione secondaria di primo e secondo grado, la classe di concorso di titolarità, come determinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che sarà pubblicata nell'apposita sezione del sito del
[...]
”. CP_8
Il comma 2 dell'art. 1 CCNI mobilità, prodotto in atti, afferma che “Il presente Contratto Collettivo
Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per gli anni scolastici relativi al triennio 2022/23, 2023/24, 2024/25”.
All'art. 2 del CCNI è stabilito che “Le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano a tutti docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato”.
Dunque, condizione necessaria al fine di partecipare alle operazioni di mobilità è unicamente l'essere docente a tempo indeterminato della scuola pubblica.
L'art. 13 del CCNI cit., si occupa del “SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
INTERNA D'ISTITUTO” e, al comma 2, prevede che “I docenti beneficiari delle precedenze previste ai punti
I), III), IV) e VII) di cui al comma 1 del presente articolo e riconosciute alle condizioni ivi indicate, non sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione della scuola, ecc.). A tal proposito si precisa che: a) l'esclusione dalla graduatoria interna per i beneficiari della precedenza di cui al punto IV si applica solo se si è titolari in una scuola ubicata nella stessa provincia del domicilio dell'assistito. b) qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso o distretto sub comunale diverso da quello dell'assistito, l'esclusione dalla graduatoria interna per l'individuazione del perdente posto si applica solo a condizione che sia stata presentata, per l'anno scolastico di riferimento, domanda volontaria di trasferimento alle stesse condizioni di cui al punto IV.
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di titolarità comprenda sedi/plessi, ubicate nel comune o distretto sub comunale del domicilio del familiare assistito.
L'esclusione di cui al punto IV) in caso di assistenza al coniuge o ai figli con disabilità si applica anche in caso di patologie modificabili nel tempo (certificazione di disabilità “rivedibile”) purché la durata del riconoscimento superi il termine di scadenza per la presentazione delle domande di mobilità volontaria.
Per gli amministratori degli Enti Locali ed i consiglieri di pari opportunità tale esclusione va applicata solo durante l'esercizio del mandato amministrativo e solo se titolari nella stessa provincia in cui si esercita.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il personale in questione sarà graduato seguendo l'ordine di cui sopra.
c) Il personale beneficiario delle precedenze di cui ai punti III), IV) e VII) non inserito nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto, è tenuto a dichiarare, entro i 10 giorni antecedenti il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di trasferimento, il venir meno delle condizioni che hanno dato titolo all'esclusione da tale graduatoria.
In tali casi il dirigente scolastico è tenuto a riformulare immediatamente la graduatoria di istituto e a notificare agli interessati e all'ufficio territorialmente competente le eventuali nuove posizioni di soprannumero. Per quanto concerne la riammissione nei termini per la presentazione delle domande, si applicano le disposizioni contenute nei successivi articoli relativi all'individuazione dei perdenti posto”.
Nella specie, esaminata la domanda di partecipazione alle operazioni in parola, non emerge alcuna causa che possa legittimare il l'esclusione della ricorrente alla procedura di mobilità.
Appare privo di motivazione il provvedimento a firma del dirigente del
[...]
con cui è stata disposta l'esclusione della ricorrente dalla Controparte_9
partecipazione alle operazioni oggetto di domanda;
né l'affermazione “che, dalla documentazione inviata dalla docente a corredo delle domande, risultano non sussistere le condizioni per convalidare le suddette domande” specifica quali sarebbero “le condizioni per convalidare” la domanda.
In relazione all'affermazione contenuta nella memoria difensiva, secondo cui la ricorrente risultava essere inabile al lavoro giusta inabilità totale e permanente e che “In forza di tale situazione e non essendovi altra indicazione di senso contrario dal medico competente del luogo di svolgimento della prestazione, l'Ufficio non ha potuto ammetterla alle operazioni di mobilità”, va osservato che tale motivazione non è quella addotta nell'atto amministrativo, per cui è irrilevante la motivazione postuma.
Deve, inoltre, tenersi presente che lo stato di totale inabilità lavorativa, rilevante per la pensione di inabilità civile ai sensi dell'art. 12 legge 30.3.1971, n. 118 (elemento che compete alla ricorrente secondo quanto documentato in atti), non obbliga la parte a richiedere il beneficio assistenziale e deve tenersi ben distinto dal giudizio di inidoneità alla mansione specifica espresso dal medico competente ex art. 41
d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
Dunque, a fronte di tale speciosa doglianza ed in assenza di un giudizio di inidoneità lavorativa, come in assenza di una delle cause di esclusione, deve ritenersi che la ricorrente dovesse partecipare alla mobilità, rimettendo alla fase successiva del merito ogni valutazione circa il buon esito della stessa.
In proposito, viene allegato che “Senza l'illegittimo provvedimento di esclusione dalla procedura di mobilità, la ricorrente avrebbe certamente ottenuto il trasferimento in provincia di Catania”.
Sul punto è stato osservato dalla Corte di Cassazione, in fattispecie sostanzialmente analoga, che
“...Iniziando dagli oneri di allegazione e muovendo in una linea di continuità con Cass. 23 ottobre 2021,
n. 36356, deve ritenersi che la domanda di chi adduce l'inadempimento altrui vada formulata individuando quale sia l'obbligo che si assume violato. Inoltre, tanto più per il trattarsi di rapporti soggetti al diritto privato, non è tutelato un interesse astratto alla regolarità della procedura, sicché va anche indicato l'effetto sfavorevole conseguito al dedotto inadempimento e, con esso, il concorrente o (anche come categoria) i concorrenti che sono stati favoriti dall'affermato inadempimento datoriale. È rispetto a tali circostanze che si calibra l'onere probatorio della controparte. Si tratta di conclusioni che si pongono in linea di continuità con il principio, di carattere generale, secondo cui chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, con la conseguenza che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione (cfr. Cass. 16 marzo 2018, n. 6618)” (v. Cass. Sez. L,
Sentenza n. 1055/2024).
Pertanto, compete alla parte allegare non soltanto di essere stata pretermessa dalla procedura, ma anche che ove la medesima fosse stata ammessa avrebbe ottenuto il risultato anelato, mentre spetta al l'onere di dimostrare di avere correttamente adempiuto (Cass. 23.2.2022, n. 11382). CP_1
Nella specie, emerge che la ricorrente ha allegato non soltanto di essere stata pretermessa dalla procedura, ma anche di essere titolare del diritto di precedenza, indicandolo specificatamente nel requisito di cui al n. III co. 1 art. 13 CCNI cit.
Tanto premesso, è bene chiarire che “Le operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre distinte fasi: I fase: Trasferimenti all'interno del comune;
II fase: Trasferimenti tra comuni della stessa provincia;
III fase: mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale” (art. 6 co. 2 CCNI cit.) e che, secondo quanto previsto nel n. III co. 1 art. 13 CCNI cit “Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e in ciascuna delle tre fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni:
1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra distretti diversi dello stesso comune;
3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601, del decreto legislativo n. 297/94.
Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti nella prima fase, nella seconda e terza fase, può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza o distretto subcomunale oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria prima di esprimere preferenze per altro comune. Il personale di cui al punto 2) può usufruire di tale precedenza all'interno e per la provincia in cui è ubicato il comune di cura, a condizione che abbia espresso come prima preferenza una o più istituzioni scolastiche o distretti compresi nel predetto comune ovvero preferenza sintetica per il comune di cura prima di altre preferenze. Per il personale di cui ai punti 1), 2)
e 3), in caso in cui nel comune non esistano scuole esprimibili è possibile indicare una scuola di un comune viciniore ovvero una scuola con sede di organico in altro comune anche non viciniore che abbia una sede/plesso nel comune di residenza/cura”.
Nella specie, parte ricorrente: - come già detto, ha allegato che “...ottenuto il trasferimento in provincia di Catania ben 74 docenti scuola primaria” nell'ambito della mobilità interprovinciale, di questi “64 non beneficiano di alcuna precedenza” e, pertanto, “qualora la ricorrente non fosse stata esclusa, certamente avrebbe ottenuto il trasferimento al posto di uno dei detti 64 docenti”; - ha dimostrato di rientrare nella categoria di cui al punto “1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del decreto legislativo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648”, posto che è documentato sia l'accertamento della condizione di handicap ai sensi della l. 104/1992 art. 31 (v. all. 2 al ricorso), che l'accertamento di un grado di invalidità civile superiore ai 2/3 (v. all. 3 al ricorso); - ha provato che i detti titoli preferenziali sono stati trasmessi debitamente nella domanda di mobilità; - ha, altresì, sufficientemente dimostrato che, dal bollettino contenente i risultati elaborati dal sistema informatico per le operazioni di mobilità interprovinciale per la provincia di Catania relative all'a.s.
2024/25 emesso in data 17.5.2024, taluni docenti non erano titolari di alcuna precedenza (v. all. 10 al ricorso). Rispetto a tale ultimo elemento, dunque, può affermarsi che la parte ricorrente ha dimostrato l'inadempimento del . CP_1 Da quanto osservato discende il diritto della ricorrente ad ottenere la mobilità territoriale interprovinciale per la provincia di Catania.
In merito alla sede di servizio, osserva il Tribunale come la stessa non può essere determinata nel presente giudizio, rientrando tra gli atti di macro organizzazione del la concreta decisione tra CP_1
le sedi indicate dalla ricorrente in domanda2, dovendosi pertanto emettere sentenza generica di condanna ad un facere.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella contumacia, che dichiara, dei docenti che hanno partecipato alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'a.s.
2024/25 per Il trasferimento in provincia di Catania, dichiara il diritto di a partecipare alle operazioni di mobilità interprovinciale per l'anno Parte_3
scolastico 2024/25 e di ottenere, a cagione dei titoli preferenziali, una delle sedi indicate in domanda;
condanna il ad attribuire alla ricorrente una delle sedi indicate in Controparte_1
domanda; condanna il a rifondere le spese di lite in favore della parte Controparte_1
ricorrente, con distrazione ex art. 93 c.p.c., spese che si liquidano in € 3.689,00 per compensi, oltre contributo unificato (se dovuto e versato) ed oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Catania, 19.4.2025.
Il giudice del lavoro dott. Marco A. Pennisi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Non è superfluo evidenziare come l'art. 3 l. cit individua la disciplina della persona disabile, mentre l'art. 21 della medesima legge, indicato nel CCNI cit., stabilisce che tali persone abbiano nei casi come quello per cui è lite la
“Precedenza nell'assegnazione di sede”. 2 Esse sono: 1 Scuola CTCT71700G CT I.C. 2 Scuola CTEE83201V CT 3 Comune Persona_2 Persona_3 E602 CT LINGUAGLOSSA - 4 Scuola CT I.C. MACHERIONE - 5 Sc CT C.T. DI CALATABIANO 7 Comune D623 CT - 8 Comune E017 CT - 9 Comune B384 CT Parte_4 Per_4
CALATABIANO - 10 Comune H175 CT - 11 Comune F004 CT 12 Scuola CTEE8A701R CT I.C. Per_5 Per_6
C.B. - 13 Comune C351 CT CATANIA - 14 Comune H168 CT - 15 Provincia CT CT CATANIA;
Per_7 Per_8 deve scludersi la sede di cui al p.to 6 rientrante nella provinci (v. all. 5 al ricorso).