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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 06/02/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N. Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N. Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 252/2022
Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est. Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 252/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2022 in via telematica dall'avv. Annarosa Bellotti ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 ottobre 2023
d a OGGETTO:
(p. iva: ) Parte_1 P.IVA_1 proprietà rappresentata e difesa dagli avv.ti BINI MARIA UGHETTA
codice: 130001 (c.f.: )del Foro di Brescia e CodiceFiscale_1 Pt_2
(c.f.: ) del Foro di Mantova
[...] CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in BRESCIA VIA FERRAMOLA n.
14, presso l' avv. BINI MARIA UGHETTA come da procura in calce all'atto di citazione d'appello (avv. Bini) e come da nomina allegata alla comparsa di costituzione di nuovo pagina 1 di 12 difensore datata 16 luglio 2024 (avv. Pt_2
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: Controparte_1 [...]
) rappresentata e difesa dagli avv.ti ARRIA C.F._3
GIULIO (c.f.: ) e ARRIA CLAUDIO CodiceFiscale_4
(c.f.: ) entrambi del Foro di Mantova e CodiceFiscale_5
(c.f.: ) del Foro di CP_2 CodiceFiscale_6
Brescia elettivamente domiciliata in BRESCIA VIA
SOLFERINO n. 55 presso l' avv. come da CP_2
procura in calce della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
In punto: appello sentenza del Tribunale di Mantova, sezione civile, in data 12 /14 gennaio 2022 n. 22/2022.
CONCLUSIONI
dell' appellante
Nel merito: ogni contraria istanza ed eccezione reietta voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita così giudicare - in totale riforma dei capi uno, due, quattro, cinque e sei della sentenza impugnata n. 22/2022 del Tribunale di Mantova, pubblicata in data 14 gennaio 2022 e notificata a mezzo PEC in data 9 febbraio 2022 dai difensori di
[...]
, letti ed esaminati gli atti del giudizio di primo grado darsi CP_1 atto che i cassoni per cui è causa non risultano ancorati stabilmente al Parte suolo nel cortile di ma esclusivamente appoggiati per il tramite di piedini di metallo ad una piattaforma in cemento, dato atto altresì della pagina 2 di 12 Parte estraneità dei cassoni di proprietà alla natura di fabbricati, dichiararsi conseguentemente che il posizionamento degli stessi non ricade nell'applicazione della normativa sulle distanze prevista dal DM 2 aprile
1968 n.1444 né in quella delle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio del comune di Monzambano;
rigettarsi ogni domanda proposta contro l'appellante non sussistendo da parte dello stesso alcuna violazione della normativa sulle distanze e dichiarando Parte_1 ha diritto al posizionamento dei cassoni nella sede originaria e
[...] mantenuta durante tutto il corso del giudizio di 1° grado dichiarando altresì che nulla è dovuto a titolo di risarcimento a per Controparte_1 ogni giorno di ritardo dello spostamento di detti manufatti, e comunque con ogni migliore motivazione. In ogni caso: spese ed onorari integralmente rifusi del primo e del secondo grado di giudizio, nonché delle spese peritali di primo grado. dell'appellata
In via preliminare
-) respingersi la richiesta avanzata da controparte ex art. 351 c.p.c. di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito in via principale
-) dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e, in ogni caso, rigettare integralmente le richieste tutte avanzate da controparte, in quanto decadute, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Mantova n° 22/2022 del 12.1.2022, Dott.ssa resa nel giudizio civile di primo grado n° 3538/2018 RG n° CP_3
333/2021, e comunque si reiterano le seguenti domande di primo grado:
“- Accertarsi che le costruzioni di cui è causa (n. 4 container) presenti sulla proprietà della convenuta in prossimità del Parte_1 pagina 3 di 12 confine con la proprietà di parte attrice non rispettano, né la distanza tra fabbricati prevista dall'art. 9 DM 1444/1968, né la distanza dal confine prevista dalle NTA del Comune di Monzambano e dichiararsi l'illegittimità di dette costruzioni realizzate per le motivazioni di cui in premessa;
- Ordinarsi la rimozione di dette costruzioni (n. 4 container) a cura e spese della convenuta con fissazione ex art. 614 bis c.p.c. Parte_1 di una somma di denaro non inferiore ad € 150,00 (o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), dovuta dalla società convenuta a favore della parte attrice per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e concedendo, in ogni caso, facoltà alla parte attrice di provvedervi direttamente in caso di inadempimento da parte della società convenuta, ponendo le relative spese a carico della società convenuta;
In ogni caso -) condannarsi parte appellante alla refusione integrale delle spese e competenze legali e tecniche del presente grado di giudizio, comprese quelle inerenti alla fase cautelare di richiesta della sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 351 c.p.c. ed ivi compreso il rimborso spese forfettario al 15%;”
Si reiterano in via istruttoria le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti che hanno dato origine alla controversia e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
titolare dell'impresa individuale CP_1
Biomeccanica, ha agito in giudizio nei confronti della
[...]
chiedendone la condanna alla rimozione Parte_1
di 4 containers che essa aveva installato in prossimità del confine con il fondo di proprietà attorea in violazione delle pagina 4 di 12 distanze legale previste dal D.M. 1444/1968 e dalle NTA del comune di Monzambano (Mn).
A sostegno della domanda l'attore ha indicato che i containers, per le loro natura nonché per le modalità con le quali sono infissi al suolo, costituiscono delle costruzioni e, come tali, tenute al rispetto delle distanze legali.
La convenuta ha chiesto il rigetto della Parte_1
domanda, negando che i containers possano essere ritenuti delle costruzioni.
La causa, istruita su base documentale, con prova per testi e c.t.u., è stata definita con la sentenza n. 22/2022 oggetto di gravame che, previa declaratoria che i containers costituiscono costruzioni, ha accolto la domanda attorea condannando la convenuta alla loro rimozione;
fissato in €. Parte_1
*20,00* al giorno la somma dovuta dalla convenuta all'attore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;
rigettato la domanda di risarcimento dei danni;
compensato nella misura del
30% le spese di lite, ponendo il residuo 70% a carico della convenuta e ponendo a suo carico anche le spese della c.t.u..
Nella motivazione il Tribunale ha rammentato quale sia la
“costruzione”, al fine di determinare se un container abbia le caratteristiche di quei manufatti per i quali il D.M. 1444/1968 prevede il rispetto di determinate distanze legali dal confine e dai fabbricati.
Ha quindi segnalato l'irrilevanza di eventuali accordi conclusi fra le parti che prevedessero il rispetto di distanze diverse da quelle pagina 5 di 12 legali, evidenziando che la normativa che le prevede ha carattere inderogabile, trattandosi di norma imperativa volta alla tutela della garanzia di corrette condizioni d' igiene e di sicurezza della collettività.
Ciò posto il tribunale ha eseguito un esauriente richiamo alle statuizioni sia dei giudici amministrativi che di quelli ordinari che hanno indicato le caratteristiche che deve avere un manufatto per essere qualificato “costruzione” ovvero: qualsiasi opera che pur difettando di una propria individualità, abbia tuttavia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo.
Alla luce dell'excursus giurisprudenziale compiuto, delle prove per testi esperite e degli accertamenti compiuti dal c.t.u., ha ritenuto che un container deve essere considerato “costruzione” e, in quanto tale, tenuto al rispetto della normativa sulle distanze legali.
La sentenza è stata appellata da con atto di Parte_1
citazione articolato in quattro motivi.
Costituendosi in giudizio ha Controparte_1
chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza dell' 11 maggio 2022 è stata disposta la sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata decisione.
All'udienza del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
pagina 6 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (natura di costruzione dei container oggetto di causa) l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale, a seguito dell'excursus giurisprudenziale eseguito, ha ritenuto che un container sia soggetto alla normativa sulle costruzioni per quanto riguarda il rispetto delle distanze legali.
Con il secondo motivo (le valutazioni e gli accertamenti del
CTU) l'appellante contesta la correttezza delle valutazioni eseguite dal c.t.u., sostenendo inoltre che non poteva essere demandato al perito di determinare le caratteristiche dei containers al fine di eseguirne l'inquadramento, o meno, nel concetto di “costruzione”.
Con il terzo motivo (natura dei container e applicazione delle norme in tema di distanze dai confini e dai fabbricati)
l'appellante sostiene che i containers non possono essere considerati “costruzioni” e, pertanto, non sono tenuti al rispetto della normativa sulle distanze legali.
Con il quarto motivo (la condanna di alla refusione del
70% delle spese di lite) l'appellante contesta la decisione del tribunale di disporre la compensazione delle spese in ragione del 30%, condannandola al pagamento in favore di controparte del residuo 70%.
La riforma della sentenza sul punto viene chiesta quale naturale conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
* * *
pagina 7 di 12 Possono essere trattati congiuntamente i primi tre motivi, stante la loro connessione.
Va preliminarmente evidenziato, come già correttamente fatto anche dal tribunale, che la normativa sulle distanze legali delle costruzioni non è derogabile da eventuali accordi intercorsi fra le parti, trattandosi di regole dettate “a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico”
(Cass. Civ. sez. seconda, 9 marzo / 23 aprile 2010 n. 9751) oltre che di igiene e di salubrità dei luoghi.
Quanto alla natura dei containers si osserva che dalla documentazione acquisita agli atti dal c.t.u., dalla rappresentazione fatta dal perito delle modalità con le quali essi sono infissi al suolo, dalla documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale nonché dalle testimonianze assunte risulta che ad essi deve essere riconosciuta la qualifica di costruzioni.
Il c.t.u. ha, infatti, indicato che sui luoghi di causa sono posizionati all'interno del fondo di proprietà della
[...]
quattro containers delle seguenti Parte_1
caratteristiche: n. 1: cm. 320 x cm 203 x cm. di altezza media
236 di colore verde;
n. 2: cm. 598 x cm 240 x cm. 270 di altezza di colore rosso;
n. 3: cm. 668 x cm 240 x cm. 247 di altezza di colore marrone;
n. 4: cm. 668 x cm 240 x cm. 262 di altezza di colore arancione scuro.
Sono stati fissati a terra mediante dei piedini in ferro che appoggiano sulla pavimentazione in cemento.
pagina 8 di 12 Il c.t.u. ha riferito di avere trovati i quattro containers sempre nella medesima collocazione ed in condizioni immutate durante tutto il periodo di svolgimento delle operazioni peritali.
Dei containers è stata allegata precisa documentazione fotografica.
Da essa si trae conferma, fra l'altro, dell'esistenza di una tubazione, dotata di valvole di intercettazione, che raccoglie le sostanze di natura oleosa rilasciate dagli scarti metallici presenti all'interno dei containers.
Il c.t.u. ha inoltre riferito di avere accertato che lo svuotamento dei containers avviene mediante prelievo del materiale dall'alto.
Tale modalità è dovuta al fatto che un diverso modo d'agire, costituito dal sollevamento dei containers, avrebbe comportato la necessità di rimuovere i piedini di ferro che li àncorano a terra e di sganciare le tubazioni di collegamento fra loro.
Quanto alle distanze esse sono state misurate dal c.t.u. come segue: distanza tra fabbricati: mt. 6,31 dall'edificio della
; distanza dal confine: mt. 0,41. CP_1
Si tratta, quindi, di distanze ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa in materia sia per quelle tra fabbricati che per quelle dal confine.
Le testimonianze assunte hanno consentito di apprendere che i containers, dopo essere stati posizionati nel sito e con pagina 9 di 12 le modalità individuate dal c.t.u., non sono più stati spostati,
e che le operazioni di loro svuotamento si verificano con le modalità descritte dal perito (deposizioni dei testi Tes_1
. Tes_2 Tes_3
Nel contesto così delineato ritiene la Corte che i containers costituiscono costruzioni in quanto integranti le caratteristiche riconosciute dalla costante giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicazione delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c. e delle norme integrative dettate dai regolamenti locali, deve intendersi per costruzione qualsiasi opera che, pur difettando di una propria individualità, abbia tuttavia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo” (Cass. Civ. sez. seconda, 28 marzo /
12 settembre 2000 n. 12045); “Ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera” (Cass. Civ. sez. seconda, 28 aprile / 17 giugno 2011 n. 13389).
Vanno, pertanto, rigettati i primi tre motivi di gravame.
Per quanto riguarda il secondo motivo si osserva che al c.t.u.
pagina 10 di 12 non è stato demandato di statuire se i containers abbiano o meno le caratteristiche delle costruzioni ma solo di eseguirne la loro descrizione e la loro collocazione rispetto al fabbricato dell'attore ed al confine tra i fondi.
Al rigetto dei primi tre motivi consegue necessariamente anche il rigetto del quarto sulle spese del giudizio, stante la totale soccombenza dell'appellante Parte_1
[...]
* * *
Non può essere accolta l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione in favore dell'appellato a procedere a sua cura a dare esecuzione all'ordine di rimozione, ponendo le spese dell'intervento a carico della società appellante.
In caso di mancato rispetto dell'ordine impartito giudizialmente alla l'appellato Parte_1
dovrà agire esecutivamente al fine di ottenere l'effettivo realizzo di quanto statuito dal giudice mediante l'intervento dell'ufficiale giudiziario ed eventualmente della Forza
Pubblica.
* * *
Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese di questo grado del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indeterminabile – complessità media).
pagina 11 di 12
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 22/2022 del Tribunale di Mantova, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di questo grado CP_1 CP_1 CP_1
del giudizio che liquida in complessivi euro *8.460,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro *4.287,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante
[...]
Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
pagina 12 di 12
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Seconda civile, composta dai Sent. N.
Sigg.: Cron. N. Dott. Lucia CANNELLA Presidente Rep. N. Dott. Vittorio ALIPRANDI Consigliere R. Gen. N. 252/2022
Dott. Massimo APRILE Consigliere ausiliario est. Camp. Civ. N. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 252/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 4 marzo 2022 in via telematica dall'avv. Annarosa Bellotti ex lege 53/94 e posta in decisione all'udienza collegiale del 18 ottobre 2023
d a OGGETTO:
(p. iva: ) Parte_1 P.IVA_1 proprietà rappresentata e difesa dagli avv.ti BINI MARIA UGHETTA
codice: 130001 (c.f.: )del Foro di Brescia e CodiceFiscale_1 Pt_2
(c.f.: ) del Foro di Mantova
[...] CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliata in BRESCIA VIA FERRAMOLA n.
14, presso l' avv. BINI MARIA UGHETTA come da procura in calce all'atto di citazione d'appello (avv. Bini) e come da nomina allegata alla comparsa di costituzione di nuovo pagina 1 di 12 difensore datata 16 luglio 2024 (avv. Pt_2
APPELLANTE
c o n t r o
(c.f.: Controparte_1 [...]
) rappresentata e difesa dagli avv.ti ARRIA C.F._3
GIULIO (c.f.: ) e ARRIA CLAUDIO CodiceFiscale_4
(c.f.: ) entrambi del Foro di Mantova e CodiceFiscale_5
(c.f.: ) del Foro di CP_2 CodiceFiscale_6
Brescia elettivamente domiciliata in BRESCIA VIA
SOLFERINO n. 55 presso l' avv. come da CP_2
procura in calce della comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATA
In punto: appello sentenza del Tribunale di Mantova, sezione civile, in data 12 /14 gennaio 2022 n. 22/2022.
CONCLUSIONI
dell' appellante
Nel merito: ogni contraria istanza ed eccezione reietta voglia l'Eccellentissima Corte d'Appello adita così giudicare - in totale riforma dei capi uno, due, quattro, cinque e sei della sentenza impugnata n. 22/2022 del Tribunale di Mantova, pubblicata in data 14 gennaio 2022 e notificata a mezzo PEC in data 9 febbraio 2022 dai difensori di
[...]
, letti ed esaminati gli atti del giudizio di primo grado darsi CP_1 atto che i cassoni per cui è causa non risultano ancorati stabilmente al Parte suolo nel cortile di ma esclusivamente appoggiati per il tramite di piedini di metallo ad una piattaforma in cemento, dato atto altresì della pagina 2 di 12 Parte estraneità dei cassoni di proprietà alla natura di fabbricati, dichiararsi conseguentemente che il posizionamento degli stessi non ricade nell'applicazione della normativa sulle distanze prevista dal DM 2 aprile
1968 n.1444 né in quella delle norme tecniche di attuazione del piano di governo del territorio del comune di Monzambano;
rigettarsi ogni domanda proposta contro l'appellante non sussistendo da parte dello stesso alcuna violazione della normativa sulle distanze e dichiarando Parte_1 ha diritto al posizionamento dei cassoni nella sede originaria e
[...] mantenuta durante tutto il corso del giudizio di 1° grado dichiarando altresì che nulla è dovuto a titolo di risarcimento a per Controparte_1 ogni giorno di ritardo dello spostamento di detti manufatti, e comunque con ogni migliore motivazione. In ogni caso: spese ed onorari integralmente rifusi del primo e del secondo grado di giudizio, nonché delle spese peritali di primo grado. dell'appellata
In via preliminare
-) respingersi la richiesta avanzata da controparte ex art. 351 c.p.c. di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata per i motivi di cui in narrativa;
Nel merito in via principale
-) dichiarare l'appello inammissibile ai sensi degli artt. 348 bis c.p.c. in quanto lo stesso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto e, in ogni caso, rigettare integralmente le richieste tutte avanzate da controparte, in quanto decadute, improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa, e per l'effetto confermare la sentenza del Tribunale di Mantova n° 22/2022 del 12.1.2022, Dott.ssa resa nel giudizio civile di primo grado n° 3538/2018 RG n° CP_3
333/2021, e comunque si reiterano le seguenti domande di primo grado:
“- Accertarsi che le costruzioni di cui è causa (n. 4 container) presenti sulla proprietà della convenuta in prossimità del Parte_1 pagina 3 di 12 confine con la proprietà di parte attrice non rispettano, né la distanza tra fabbricati prevista dall'art. 9 DM 1444/1968, né la distanza dal confine prevista dalle NTA del Comune di Monzambano e dichiararsi l'illegittimità di dette costruzioni realizzate per le motivazioni di cui in premessa;
- Ordinarsi la rimozione di dette costruzioni (n. 4 container) a cura e spese della convenuta con fissazione ex art. 614 bis c.p.c. Parte_1 di una somma di denaro non inferiore ad € 150,00 (o quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia), dovuta dalla società convenuta a favore della parte attrice per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento e concedendo, in ogni caso, facoltà alla parte attrice di provvedervi direttamente in caso di inadempimento da parte della società convenuta, ponendo le relative spese a carico della società convenuta;
In ogni caso -) condannarsi parte appellante alla refusione integrale delle spese e competenze legali e tecniche del presente grado di giudizio, comprese quelle inerenti alla fase cautelare di richiesta della sospensione dell'esecutività della sentenza ex art. 351 c.p.c. ed ivi compreso il rimborso spese forfettario al 15%;”
Si reiterano in via istruttoria le istanze istruttorie non ammesse in primo grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I fatti che hanno dato origine alla controversia e l'iter processuale di primo grado possono essere riassunti nei termini che seguono.
titolare dell'impresa individuale CP_1
Biomeccanica, ha agito in giudizio nei confronti della
[...]
chiedendone la condanna alla rimozione Parte_1
di 4 containers che essa aveva installato in prossimità del confine con il fondo di proprietà attorea in violazione delle pagina 4 di 12 distanze legale previste dal D.M. 1444/1968 e dalle NTA del comune di Monzambano (Mn).
A sostegno della domanda l'attore ha indicato che i containers, per le loro natura nonché per le modalità con le quali sono infissi al suolo, costituiscono delle costruzioni e, come tali, tenute al rispetto delle distanze legali.
La convenuta ha chiesto il rigetto della Parte_1
domanda, negando che i containers possano essere ritenuti delle costruzioni.
La causa, istruita su base documentale, con prova per testi e c.t.u., è stata definita con la sentenza n. 22/2022 oggetto di gravame che, previa declaratoria che i containers costituiscono costruzioni, ha accolto la domanda attorea condannando la convenuta alla loro rimozione;
fissato in €. Parte_1
*20,00* al giorno la somma dovuta dalla convenuta all'attore per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza;
rigettato la domanda di risarcimento dei danni;
compensato nella misura del
30% le spese di lite, ponendo il residuo 70% a carico della convenuta e ponendo a suo carico anche le spese della c.t.u..
Nella motivazione il Tribunale ha rammentato quale sia la
“costruzione”, al fine di determinare se un container abbia le caratteristiche di quei manufatti per i quali il D.M. 1444/1968 prevede il rispetto di determinate distanze legali dal confine e dai fabbricati.
Ha quindi segnalato l'irrilevanza di eventuali accordi conclusi fra le parti che prevedessero il rispetto di distanze diverse da quelle pagina 5 di 12 legali, evidenziando che la normativa che le prevede ha carattere inderogabile, trattandosi di norma imperativa volta alla tutela della garanzia di corrette condizioni d' igiene e di sicurezza della collettività.
Ciò posto il tribunale ha eseguito un esauriente richiamo alle statuizioni sia dei giudici amministrativi che di quelli ordinari che hanno indicato le caratteristiche che deve avere un manufatto per essere qualificato “costruzione” ovvero: qualsiasi opera che pur difettando di una propria individualità, abbia tuttavia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo.
Alla luce dell'excursus giurisprudenziale compiuto, delle prove per testi esperite e degli accertamenti compiuti dal c.t.u., ha ritenuto che un container deve essere considerato “costruzione” e, in quanto tale, tenuto al rispetto della normativa sulle distanze legali.
La sentenza è stata appellata da con atto di Parte_1
citazione articolato in quattro motivi.
Costituendosi in giudizio ha Controparte_1
chiesto il rigetto del gravame.
Con ordinanza dell' 11 maggio 2022 è stata disposta la sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata decisione.
All'udienza del 18 ottobre 2023 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione di termini di giorni sessanta per il deposito di conclusionali e di ulteriori giorni venti per repliche.
pagina 6 di 12 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo (natura di costruzione dei container oggetto di causa) l'appellante censura l'impugnata decisione nella parte in cui il Tribunale, a seguito dell'excursus giurisprudenziale eseguito, ha ritenuto che un container sia soggetto alla normativa sulle costruzioni per quanto riguarda il rispetto delle distanze legali.
Con il secondo motivo (le valutazioni e gli accertamenti del
CTU) l'appellante contesta la correttezza delle valutazioni eseguite dal c.t.u., sostenendo inoltre che non poteva essere demandato al perito di determinare le caratteristiche dei containers al fine di eseguirne l'inquadramento, o meno, nel concetto di “costruzione”.
Con il terzo motivo (natura dei container e applicazione delle norme in tema di distanze dai confini e dai fabbricati)
l'appellante sostiene che i containers non possono essere considerati “costruzioni” e, pertanto, non sono tenuti al rispetto della normativa sulle distanze legali.
Con il quarto motivo (la condanna di alla refusione del
70% delle spese di lite) l'appellante contesta la decisione del tribunale di disporre la compensazione delle spese in ragione del 30%, condannandola al pagamento in favore di controparte del residuo 70%.
La riforma della sentenza sul punto viene chiesta quale naturale conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
* * *
pagina 7 di 12 Possono essere trattati congiuntamente i primi tre motivi, stante la loro connessione.
Va preliminarmente evidenziato, come già correttamente fatto anche dal tribunale, che la normativa sulle distanze legali delle costruzioni non è derogabile da eventuali accordi intercorsi fra le parti, trattandosi di regole dettate “a tutela dell'interesse generale a un prefigurato modello urbanistico”
(Cass. Civ. sez. seconda, 9 marzo / 23 aprile 2010 n. 9751) oltre che di igiene e di salubrità dei luoghi.
Quanto alla natura dei containers si osserva che dalla documentazione acquisita agli atti dal c.t.u., dalla rappresentazione fatta dal perito delle modalità con le quali essi sono infissi al suolo, dalla documentazione fotografica allegata all'elaborato peritale nonché dalle testimonianze assunte risulta che ad essi deve essere riconosciuta la qualifica di costruzioni.
Il c.t.u. ha, infatti, indicato che sui luoghi di causa sono posizionati all'interno del fondo di proprietà della
[...]
quattro containers delle seguenti Parte_1
caratteristiche: n. 1: cm. 320 x cm 203 x cm. di altezza media
236 di colore verde;
n. 2: cm. 598 x cm 240 x cm. 270 di altezza di colore rosso;
n. 3: cm. 668 x cm 240 x cm. 247 di altezza di colore marrone;
n. 4: cm. 668 x cm 240 x cm. 262 di altezza di colore arancione scuro.
Sono stati fissati a terra mediante dei piedini in ferro che appoggiano sulla pavimentazione in cemento.
pagina 8 di 12 Il c.t.u. ha riferito di avere trovati i quattro containers sempre nella medesima collocazione ed in condizioni immutate durante tutto il periodo di svolgimento delle operazioni peritali.
Dei containers è stata allegata precisa documentazione fotografica.
Da essa si trae conferma, fra l'altro, dell'esistenza di una tubazione, dotata di valvole di intercettazione, che raccoglie le sostanze di natura oleosa rilasciate dagli scarti metallici presenti all'interno dei containers.
Il c.t.u. ha inoltre riferito di avere accertato che lo svuotamento dei containers avviene mediante prelievo del materiale dall'alto.
Tale modalità è dovuta al fatto che un diverso modo d'agire, costituito dal sollevamento dei containers, avrebbe comportato la necessità di rimuovere i piedini di ferro che li àncorano a terra e di sganciare le tubazioni di collegamento fra loro.
Quanto alle distanze esse sono state misurate dal c.t.u. come segue: distanza tra fabbricati: mt. 6,31 dall'edificio della
; distanza dal confine: mt. 0,41. CP_1
Si tratta, quindi, di distanze ampiamente inferiori ai limiti previsti dalla normativa in materia sia per quelle tra fabbricati che per quelle dal confine.
Le testimonianze assunte hanno consentito di apprendere che i containers, dopo essere stati posizionati nel sito e con pagina 9 di 12 le modalità individuate dal c.t.u., non sono più stati spostati,
e che le operazioni di loro svuotamento si verificano con le modalità descritte dal perito (deposizioni dei testi Tes_1
. Tes_2 Tes_3
Nel contesto così delineato ritiene la Corte che i containers costituiscono costruzioni in quanto integranti le caratteristiche riconosciute dalla costante giurisprudenza di legittimità: “Ai fini dell'applicazione delle distanze legali di cui all'art. 873 c.c. e delle norme integrative dettate dai regolamenti locali, deve intendersi per costruzione qualsiasi opera che, pur difettando di una propria individualità, abbia tuttavia i caratteri della solidità, della stabilità e della immobilizzazione rispetto al suolo” (Cass. Civ. sez. seconda, 28 marzo /
12 settembre 2000 n. 12045); “Ai fini dell'osservanza delle norme sulle distanze legali di origine codicistica o prescritte dagli strumenti urbanistici in funzione integrativa della disciplina privatistica, la nozione di costruzione non si identifica con quella di edificio ma si estende a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità, ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazione dell'opera” (Cass. Civ. sez. seconda, 28 aprile / 17 giugno 2011 n. 13389).
Vanno, pertanto, rigettati i primi tre motivi di gravame.
Per quanto riguarda il secondo motivo si osserva che al c.t.u.
pagina 10 di 12 non è stato demandato di statuire se i containers abbiano o meno le caratteristiche delle costruzioni ma solo di eseguirne la loro descrizione e la loro collocazione rispetto al fabbricato dell'attore ed al confine tra i fondi.
Al rigetto dei primi tre motivi consegue necessariamente anche il rigetto del quarto sulle spese del giudizio, stante la totale soccombenza dell'appellante Parte_1
[...]
* * *
Non può essere accolta l'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione in favore dell'appellato a procedere a sua cura a dare esecuzione all'ordine di rimozione, ponendo le spese dell'intervento a carico della società appellante.
In caso di mancato rispetto dell'ordine impartito giudizialmente alla l'appellato Parte_1
dovrà agire esecutivamente al fine di ottenere l'effettivo realizzo di quanto statuito dal giudice mediante l'intervento dell'ufficiale giudiziario ed eventualmente della Forza
Pubblica.
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Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese di questo grado del giudizio alla cui liquidazione, di cui al dispositivo, si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella A approvata con decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147 (scaglione di valore indeterminabile – complessità media).
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 22/2022 del Tribunale di Mantova, così provvede:
- rigetta l'appello proposto da Parte_1
- condanna a rimborsare a Parte_1
le spese di questo grado CP_1 CP_1 CP_1
del giudizio che liquida in complessivi euro *8.460,00* di cui euro *2.518,00* per la “fase di studio”, euro *1.665,00* per la “fase introduttiva” ed euro *4.287,00* per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario e del C.U. ed accessori di legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma I quater T.U. n. 115/2002 così come introdotto dalla legge finanziaria 2012, nei confronti dell' appellante
[...]
Parte_1
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025
IL CONSIGLIERE ausiliario EST.
Massimo Aprile IL PRESIDENTE
Lucia Cannella
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