Art. 20. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e all' articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 , non si applicano al personale amministrativo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia relativamente alle assunzioni avvenute nel biennio 1989-1990.
Note all' art. 20:
- La legge n. 554/1988 reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego". Il testo del comma 1 dell'art. 1 di detta legge e' il seguente: "1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale".
- Per il testo dell' art. 2 del D.L. n. 413/1989 si veda nelle note all'art. 5.
Note all' art. 20:
- La legge n. 554/1988 reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego". Il testo del comma 1 dell'art. 1 di detta legge e' il seguente: "1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1 gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale".
- Per il testo dell' art. 2 del D.L. n. 413/1989 si veda nelle note all'art. 5.