Articolo 20 della Legge 16 ottobre 1991, n. 321
Articolo 19Articolo 21
Versione
17 ottobre 1991
Art. 20. 1. Le disposizioni di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1988, n. 554 , e all' articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 37 , non si applicano al personale amministrativo dipendente dal Ministero di grazia e giustizia relativamente alle assunzioni avvenute nel biennio 1989-1990.
Note all' art. 20:
- La legge n. 554/1988 reca: "Disposizioni in materia di pubblico impiego". Il testo del comma 1 dell'art. 1 di detta legge e' il seguente: "1. Per l'anno 1989 le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici, le unita' sanitarie locali, limitatamente al personale non sanitario, e le aziende pubbliche in gestione commissariale governativa possono procedere ad assunzioni di personale, nei limiti del 25 per cento dei posti resisi vacanti per cessazioni dal servizio comunque verificatesi dal 1› gennaio 1988 e non coperti, in ciascun profilo professionale e, per le amministrazioni che non hanno effettuato l'inquadramento definitivo, in ciascuna qualifica funzionale".
- Per il testo dell' art. 2 del D.L. n. 413/1989 si veda nelle note all'art. 5.
Entrata in vigore il 17 ottobre 1991