Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 18/06/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
r.g. 196/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione Prima civile, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello promossa con atto di citazione in appello notificato il 25/10/2023 ed iscritta a ruolo in data 2/11/2023 al n.196/2023 r.g.c. promossa da
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3
, (c.f. Parte_4 CodiceFiscale_4
tutte rappr. e dif. dall'avv. Andrea Mantovani per mandato in atti di primo grado ed elett. dom.te presso lo studio in Trento dello stesso difensore;
APPELLANTI
CONTRO
, (c.f. ) Controparte_1 C.F._5
(c.f.. ); Controparte_2 C.F._6
pagina 1 di 9
APPELLATI
E
(c.f. ) Controparte_3 C.F._7
(c.f. Controparte_4 C.F._8
(c.f. ) Controparte_5 C.F._9
(c.f. ) Controparte_6 C.F._10
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO: usucapione
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
Appellanti: “in totale riforma della sentenza n.651/23 del tribunale di
Trento,
1. respingere le domanda proposta da e Controparte_1 Controparte_2
2. con vittoria di spese (anche generali) e compenso di avvocato, Iva e
Cnpa, in entrambi i gradi del giudizio.
In via istruttoria si oppongono all'ammissione delle istanze di prova avversarie per le ragioni indicate nella loro memoria ex art.183/6 n.3 c.p.c.
3 dicembre 2020”.
Appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, accertati i fatti per cui è causa e per le ragioni di cui in narrativa degli scritti difensivi, così pronunciare:
Nel merito: respingere le domande tutte ed il gravame proposto dalle appellanti avverso la sentenza del Tribunale di Trento n. 651/2023 dd.
26.07.2023 e pubblicata in data 27.07.2023, confermando la sentenza di primo grado.
pagina 2 di 9 In via istruttoria: si insiste nelle istanze tutte di cui alla “Seconda memoria ex art. 183 6° comma cpc” dd. 16.11.2020.
In ogni caso: con vittoria delle spese e compensi professionali, oltre ad IVA,
CPA e rimborso del 15% per spese generali.
FATTO
e convennero in giudizio dinanzi al Controparte_1 Controparte_2
tribunale di Trento Controparte_4 Controparte_5 Parte_1
ed Controparte_6 Parte_2 Controparte_3 Parte_3
per l'accertamento dell'avvenuto acquisto per usucapione Parte_4
dell'intera proprietà dei fondi pp.ff. 864, 2336/2 PT 1138 II C.C. Tassullo I e p.f. 2487/3 P.T. 1103 II C.C. Tassullo I, a loro intestati per la quota di
15/108 ciascuno, e per le restanti quote in titolarità, al Libro Fondiario, ai convenuti (per usufrutto, in capo ad quanto alle quote delle Parte_4
figlie e ). Esposero che gli esiti tavolari relativi a Pt_1 Pt_2 Pt_3
quei fondi erano derivati dalle successioni intercorse in morte di Per_1
in favore di (per la quota di 5/18), di (per
[...] Controparte_7 Per_2
quota di 5/18), di , loro padre (per quota di 5/18) e di (per la Per_3 Per_4
quota di 3/18) e che, in seguito, in morte di questi ultimi, in favore, rispettivamente, di e di , Controparte_8 CP_6 Controparte_4
e , di e , oltre alla moglie CP_5 CP_3 Controparte_2 CP_1 CP_9
di e e alla coniuge
[...] Parte_1 Pt_2 Pt_3 Parte_4
; che gli eredi di ( , e
[...] Persona_5 Parte_1 Pt_2 Pt_3
), nel 1984 avevano introdotto una causa nei confronti del Parte_4
padre, , e dei fratelli e , lamentando la lesione CP_10 CP_7 Per_2
della quota di riserva in relazione alla successione in morte di Per_1
e e che tale contenzioso era stato definito con
[...] Persona_6
accordo transattivo di divisione del 22/12/1984, cui erano intervenuti e , nonché, per gli eredi di , CP_10 Per_2 Persona_5 CP_1
pagina 3 di 9 , coniuge di Pt_3 Persona_7 Parte_1 CP_11
coniuge di e, per gli eredi di , Parte_2 Controparte_7 CP_8
e e gli eredi di avevano accettato
[...] CP_6 Persona_5
l'importo di £ 17.500.000,00 quale compenso di ogni loro spettanza per la divisione materna e paterna di e a fronte dell'estinzione del Persona_5
giudizio intrapreso. Soggiungevano che a seguito dell'accordo dapprima il loro dante causa , poi loro stessi avevano avuto il possesso uti dominus Per_3
dei fondi, provvedendo alla coltivazione a frutteto, rinnovando le relative piantagioni, raccogliendo e vendendo i frutti, con incasso dei relativi proventi e sostenendo i costi.
Con la resistenza di Parte_2 Parte_3 Parte_1
ed e in contumacia degli altri convenuti, il
[...] Parte_4
tribunale, assunte prove, con sentenza del 27/7/2023 accolse la domanda degli attori, dichiarandoli proprietari dell'intera proprietà dei fondi, per intervenuta usucapione delle quote intestate ai convenuti, valorizzando il negozio transattivo intervenuto a chiusura della vertenza in materia di successione introdotta dalle eredi di Persona_5 Parte_1
ed . Parte_3 Parte_2 Parte_4
Avverso la sentenza, notificata in data 25/9/2023, hanno interposto appello ed Parte_2 Parte_3 Parte_1 [...]
notificando citazione in appello a e ad Parte_4 Controparte_2 CP_1
in data 25/10/2023.
[...]
Con unico motivo, le appellanti hanno contestato la valenza della scrittura del 22 dicembre 1984, valorizzata dal giudice di prime cure ai fini del ritenuto mutamento del possesso in capo agli attori, da compossesso a possesso esclusivo, eccependo che tale scrittura non ha valore giuridico, non ha contenuto di un accordo divisionale, non comprova il possesso dei fondi ed è inidonea a dimostrare il mutamento del titolo.
pagina 4 di 9 Hanno resistito all'appello e Controparte_1 Controparte_2
chiedendo l'integrale conferma della sentenza gravata.
È stato integrato il contraddittorio nei confronti di Controparte_4
e i quali sono rimasti Controparte_5 Controparte_3 Controparte_6
tutti contumaci.
La causa perviene quindi in decisione sulle trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa riguarda l'usucapione di beni in comproprietà, specificamente in comunione ereditaria, avendo gli appellati ed ottenuto in prime cure sentenza di accertamento CP_2 Controparte_1
del loro acquisto per usucapione delle quote di comproprietà dei fondi pp.ff.
864 e 2336/2 in PT 1138 II CC I e p.d. 2487/3 in PT 1103 II CC CP_12
I intestate alle appellanti e agli altri comproprietari CP_12 CP_3
e . A tale decisione il tribunale è pervenuto
[...] Controparte_6
valorizzando la scrittura del 22/12/1984, del seguente letterale tenore: ““I sottofirmati e accettano per Persona_8 CP_11
loro e per conto degli eredi di la somma di lire 17.500.000 Persona_5
diciasettemilionicinquecentomila lire quale compenso di ogni loro spettanza per la divisione dell'eredità materna e paterna di – I Persona_5
sottofirmati si impegnano inoltre di ritirare l'atto di citazione depositato presso il Tribunale di Trento- La somma verrà corrisposta alla firma del regolare rogito notarile – Nella somma di cui sopra è compresa la cessione di proprietà della p.f. 93/1 (1/4 di sua proprietà) – Per la controparte sono presenti i sig. , , per i figli CP_10 CP_13 Controparte_7
e , – Testimoni e CP_8 CP_6 Controparte_1 Testimone_1
”. Tale accordo era stato sottoscritto da CP_14 Parte_3
dal marito di , dal marito di Parte_5 Parte_6
per loro e per conto degli eredi di nonché da
[...] Persona_5
pagina 5 di 9 , , , , CP_10 CP_13 Controparte_8 Controparte_6 CP_1
e dai testimoni e , a seguito
[...] Testimone_1 Testimone_2
dell'introduzione del giudizio per la divisione delle eredità di Per_1
e danti causa dei fratelli , , ed
[...] Persona_6 Per_4 Per_3 Per_2
in cui le odierne appellanti avevano agito, quali eredi di Controparte_7
contro , ed (i cui eredi sono, Persona_5 Per_2 Per_3 Controparte_7
rispettivamente, e e la vedova poi CP_1 Controparte_2 Persona_9
deceduta per , , e per , ed Per_3 CP_3 CP_4 CP_5 Per_2 CP_6
, poi deceduto, per ). Secondo quanto deciso in prime cure, CP_8 CP_7
a seguito della sottoscrizione di tale accordo si sarebbe verificato, per e il mutamento del titolo del possesso, da uti CP_1 Controparte_2
condominus ad uti dominus, stante la rinuncia immediata ad ogni spettanza, non subordinata alla stipula dell'atto notarile, rispetto alla controversa successione, e quindi ai fondi che ne formavano oggetto oltre che al fondo p.f. 93/1.
L'unico motivo di appello investe il rilievo dato dal tribunale a tale accordo, da cui è stata tratta la prova dell'elemento soggettivo del possesso a fondamento dell'usucapione.
In punto di diritto l'insegnamento della S.C., richiamato sia in sentenza che dalle appellanti, è assolutamente consolidato nel senso che il comproprietario che sia nel possesso del bene comune può, prima della divisione, usucapire la quota degli altri comunisti, senza necessità di interversione del titolo del possesso e, se già possiede animo proprio ed a titolo di comproprietà, è tenuto ad estendere tale possesso in termini di esclusività, a tal fine occorrendo che goda del bene in modo inconciliabile con la possibilità di godimento altrui e tale da evidenziare in modo univoco la volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, senza che possa considerarsi sufficiente che gli altri partecipanti si astengano dall'uso pagina 6 di 9 della cosa comune (tra le tante v. CASS. 6452/2025; CASS. 35067/2022;
CASS. 24781/2017; CASS. 11903/2015; CASS. 23539/2011; CASS.
12775/2008; CASS. 9003/2006; CASS. 12260/2002); ai fini della decorrenza del termine per l'usucapione è idoneo soltanto un atto (o un comportamento) il cui compimento da parte di uno dei comproprietari realizzi l'impossibilità assoluta per gli altri partecipanti di proseguire un rapporto materiale con il bene e, inoltre, denoti inequivocabilmente l'intenzione di possedere il bene in maniera esclusiva.
Nella fattispecie in esame è pacifico come, dal punto di vista della relazione materiale tra gli appellati e i fondi, nulla sia mutato nel tempo e che gli stessi abbiano continuato a compiere sui fondi le stesse attività; la trasformazione del compossesso in possesso esclusivo riguarderebbe soltanto il profilo dell'elemento soggettivo, che secondo gli appellati, e così come ritenuto dal primo giudice, si sarebbe trasformato in animus possidendi uti dominus, e non più uti condominus, dal momento della sottoscrizione dell'accordo del 22/12/1984.
L'elemento soggettivo della condotta umana deve essere accertato sulla base delle manifestazioni esteriori o comunque sulla base di fatti storici atti a comprovarlo;
in particolare, nel caso in esame, perché possa dirsi accertato il mutamento da animus possidendi uti condominus ad animus possidendi uti dominus dovrebbero constare determinati avvenimenti da cui desumere siffatto mutamento secondo un ragionamento deduttivo.
Orbene, contrariamente a quanto opinato in prime cure, non ritiene la
Corte che l'accordo summenzionato abbia siffatta valenza, non essendo sufficiente la sua sottoscrizione per connotare il possesso dei fondi in comproprietà, da parte di e come possesso CP_1 Controparte_2
esclusivo anziché come compossesso, rispetto agli altri comproprietari eredi dei danti causa e Persona_1 Persona_6
pagina 7 di 9 La volontà di e di possedere uti domini CP_1 Controparte_2
avrebbe potuto presumersi dal momento in cui gli stessi avessero corrisposto ai comproprietari il prezzo convenuto di £ 17.500.000, in quanto a seguito di ciò si poteva delineare la loro convinzione di aver liquidato i coeredi, soddisfacendo ogni loro pretesa sulle eredità, e di essere divenuti quindi gli unici proprietari dei fondi caduti in successione, con la correlata e simmetrica convinzione dei coeredi, percettori del corrispettivo, di aver conseguito con ciò ogni spettanza e di non poter accampare più alcun diritto sui fondi oggetto dell'eredità.
Senonché le appellanti hanno contestato di aver ricevuto l'importo e gli appellati hanno dedotto di non poter dare dimostrazione del pagamento, avendo smarrito la quietanza, dati i lunghi anni trascorsi da allora.
La prova del pagamento non può d'altra parte essere desunta dall'avvenuto abbandono del giudizio all'epoca introdotto dalle eredi di
Anche se tale abbandono era stato previsto nell'accordo, la Persona_5
sua ragione non si può ricondurre in modo inequivoco all'avvenuto pagamento del corrispettivo, ben potendo essere stato determinato anche solo dalla soddisfazione di aver raggiunto l'accordo per la divisione, procastinandone l'esecuzione senza più la necessità di coltivare il giudizio di divisione;
del resto, a tenore di accordo, il versamento del prezzo avrebbe dovuto avvenire al momento del rogito, che pacificamente non vi è stato.
Desumere dal fatto, noto, dell'abbandono del giudizio, il fatto, che è ignoto, dell'avvenuto pagamento e, da tale fatto, l'intervenuta acquisizione, in capo agli appellati, della convinzione di essere divenuti proprietari esclusivi dei fondi reclamati in giudizio, ovvero la trasformazione dell'elemento soggettivo del loro possesso da uti condomini ad uti domini, significherebbe applicare la c.d. praesumptio de praesumpto, che è inammissibile, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto pagina 8 di 9 per derivarne da essa un'altra presunzione (cfr. CASS. 1278/2019; CASS.
5045/2002).
Ne deve conseguire che manca la prova di fatti inequivocabilmente idonei a comprovare la trasformazione dell'elemento soggettivo del possesso degli appellati, e per l'effetto la mancanza di prova degli elementi costitutivi dell'usucapione delle quote facenti capo ai comproprietari.
La domanda di usucapione non poteva quindi essere accolta.
L'appello merita conseguentemente accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo i parametri di cui al d.m. 147/2022, per ambo i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, e avverso la
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_4
sentenza del tribunale di Trento n. 651/2023 del 27/7/2023
In accoglimento dell'appello,
Respinge la domanda di e;
Controparte_1 Controparte_2
Condanna e a rifondere in favore di Controparte_1 Controparte_2
, , e le Parte_1 Parte_3 Parte_2 Parte_4
spese del giudizio, liquidate, quanto al primo grado, in € 5.077,00 quale compenso per la difesa oltre al rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge e, quanto al secondo grado, in € 355,50 per esborsi ed €
4.000,00 quale compenso per la difesa, oltre al rimborso forfettario al 15%,
IVA e CPA come per legge.
Trento, 23/5/2025
Il c. est. Il presidente
Dr.ssa Adriana De Tommaso Dr. Ugo Cingano
pagina 9 di 9