Articolo 5 della Legge 19 marzo 1973, n. 32
Articolo 4Articolo 6
Versione
22 marzo 1973
Art. 5.
I contribuenti che esercitano l'attivita' intermediaria nella circolazione di beni, di cui all' articolo 2195, n. 2, del codice civile , possono detrarre dall'imposta sul valore aggiunto, nella misura stabilita dal secondo comma del presente articolo, l'imposta generale sull'entrata prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2 , convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762 , e successive modificazioni ed integrazioni, da essi assolta per le importazioni o addebitata, a titolo di rivalsa, per gli acquisti di prodotti petroliferi, soggetti a prezzi fissati dal CIP e che sono sottoposti a regime speciale d'imposizione una volta
tanto, effettuati nel periodo dal 26 maggio 1972 al 31 dicembre 1972.
L'imposta detraibile si determina applicando l'aliquota condensata
sul prezzo fissato dal CIP, diminuito del 25 per cento, a norma dell' articolo 4, secondo comma, del decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202 , convertito, con modificazioni, nella legge 24 luglio 1972, n. 321 .
Le disposizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma si applicano anche per il gasolio destinato ad uso di riscaldamento; ai fini della determinazione dell'imposta detraibile si deve fare riferimento al prezzo di lire 26 al chilogrammo fissato con decreto ministeriale 21 luglio 1970.
La detrazione e' ammessa a condizione che le importazioni o gli acquisti risultino dalle bollette d'importazione ovvero da fatture di acquisto e deve essere applicata nella misura corrispondente alle quantita' di beni, distinti per gruppi merceologici, che, giusta apposito inventario sottoscritto e presentato per la vidimazione entro tre mesi dalla data di pubblicazione de decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 , risultano ancora posseduti alla data del 31 dicembre 1972, considerando posseduti quelli acquistati in data piu' recente. La vidimazione puo' essere eseguiti anche dall'ufficio del registro o dall'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto.
Si applicano le disposizioni degli articoli 84 , 85 e 86 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , nonche', se operanti, quelle del terzo quarto comma dell'articolo 82 dello stesso decreto.
Entrata in vigore il 22 marzo 1973
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