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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3085 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3721/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3721/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]E_
n. 61, c.f. , elettivamente domiciliato in Paternò Via GB Nicolosi n. 31 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv.to Alfio Enrico Minutolo che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
, con sede in Bologna via Stalingrado n. 45, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Petronaci ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Bronte (CT) Via Alessandro Magno n.10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
e contro nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Controparte_2
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 37, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
3, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], CP_5 CP_4
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_2
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] e residente in [...], E_ [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_6 CP_7
nata a [...] il [...] e residente in [...]via Primo
[...]
Carnera n. 6; Convenuti contumaci
------------
Conclusioni
All'udienza del 10 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
----------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al E_
Tribunale di Catania, , compagnia di assicurazioni tenuta alla Controparte_1
RCA, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_4
quali eredi aventi causa di
[...] Controparte_8 Controparte_6 CP_7 Per_1
proprietario dell'autoveicolo Renault Twingo targato AP287FT, per sentirli condannare
[...]
in solido al risarcimento dei danni causati dal sinistro stradale occorso in data 6 dicembre
2014, alle ore 00,50, in Pedara.
Allegava di essersi trovato nella data occasione a condurre alla guida il motociclo Piaggio X9 targato BP37550, di proprietà di , sulla via Giovanni Bosco, allorquando, Controparte_9 all'altezza del tratto viario compreso tra i civici 2 e 8, era stato tamponato da tergo dall'autovettura, condotta alla guida da che, sopraggiungendo a velocità, lo CP_7
aveva impattato nella parte posteriore, sì determinandone la caduta al suolo e lo scarrocciamento del mezzo sino all'impatto con un furgone ivi parcheggiato.
Deduceva che la compagnia convenuta aveva risarcito i danni materiali occorsi in pregiudizio dello scooter, epperò aveva rifiutato il riconoscimento dei danni patrimoniali e non rivenienti dalle occorse lesioni psico-fisiche.
Rilevava che con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2016 aveva introdotto un primo giudizio, di poi interrotto a causa del sopravvenuto decesso dell'allora proprietario pagina 2 di 7 dell'autovettura, e che, per tal via, aveva sospeso il termine quinquennale di Persona_1
prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , all'uopo Controparte_1
specificatamente contestando: a) il difetto del contraddittorio, per essere mancata citazione in giudizio del proprietario del furgone, pur coinvolto nel sinistro, b) l'inammissibilità della domanda per essere , all'epoca dei fatti, sprovvisto di patente di guida e E_ lo scooter sfornito di copertura assicurativa, c) l'estinzione dell'azionato diritto per prescrizione, d) l'inveridicità del fatto, sì come descritto in citazione, e) il mancato uso del casco protettivo e con esso il concorso di colpa dello , f) l'esorbitanza di quanto E_
richiesto.
Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_4
per contro, se pur citati in giudizio nella Controparte_8 Controparte_6 CP_7
qualità di eredi aventi causa di non curavano di costituirsi. Persona_1
Con l'ordinanza del 24 aprile 2023 l'adito Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti, espletate le quali, la causa, all'udienza del 10 febbraio 2025, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per la scambio di memorie conclusionali e repliche.
---------
Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di Controparte_2 CP_3
Controparte_4 CP_5 CP_4 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
i quali, se pur citati, non hanno curato di costituirsi.
[...]
L'eccezione preliminare di estinzione per prescrizione va rigettata.
E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, l'assicuratore ed il responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato rispettivamente in forza dell'obbligazione ex delicto e dell'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo, per tal via configurandosi una c.d. solidarietà atipica, se pur non riconducibile ad una eadem causa obligandi (Cass. 2024 n. 12928).
pagina 3 di 7 Ne viene, coerentemente allo scopo della l. n. 990/1969 e succ. mod., che in materia è sufficiente ad interrompere il corso della prescrizione il fatto che l'atto interruttivo sia tempestivo nei confronti di uno dei litisconsorti: unica essendo la fonte dell'obbligazione di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale tanto per l'assicurato che per l'assicuratore (o per il fondo di garanzia), l'interruzione della prescrizione attuata nei confronti dell'uno deve considerarsi operante anche nei confronti dell'altro.
In siffatti termini Cass. 2014 n. 14636: “In tema di prescrizione, con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, poiché responsabile in solido con la società di assicurazione (ed eventualmente col conducente del veicolo assicurato) è il proprietario del veicolo stesso, ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplicano efficacia anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e del conducente dello stesso. Infatti, l'efficacia interruttiva della prescrizione contro uno dei debitori, da qualunque atto derivi, ha effetto riguardo agli altri debitori, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., tutte le volte in cui sia configurabile una solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione e la controversia si risolva nel riconoscimento di tale solidarietà” (v. anche
Cass. n. 14636/2014 - Cass. n. 10825/2007)”.
L'applicazione del principio di diritto in questione rende del tutto irrilevante, a tal punto, il problema della validità della notificazione all'allora proprietario del mezzo investitore già deceduto, essendo sufficiente, ai fini interruttivi, la valida ed incontestata Persona_1 notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo giudizio, di poi interrotto, alla compagnia di assicurazioni in data 15 aprile 2016.
Risalendo il sinistro al 6 dicembre 2014, quella prima domanda ha certamente interrotto il corso della prescrizione quinquennale e la domanda introduttiva del presente giudizio è intervenuta tempestivamente alla data di notificazione del 9 marzo 2020.
Venendo al merito della controversia, la vicenda dedotta in giudizio afferisce al sinistro stradale che si vuole occorso il 6 dicembre 2014 in territorio del Comune di Pedara.
Secondo l'assunto posto a fondamento della spiegata domanda l'autovettura Renault Twingo targato AP287FT, condotta alla guida da avrebbe tamponato da tergo il CP_7
motociclo Piaggio X9 targato BP37550, di proprietà di , condotto alla Controparte_9
pagina 4 di 7 guida da , sulla via Giovanni Bosco, all'altezza del tratto viario compreso E_
tra i civici 2 e 8, sì determinandone la caduta al suolo, lo scarrocciamento del mezzo e l'impatto con un furgone ivi parcheggiato.
Esclusa che debba essere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del camioncino, perché non può dirsi in alcun modo concorrente nella dinamica del sinistro stante che non è dedotto il posteggio in divieto di sosta, l'offerta ricostruzione si vorrebbe acclarata per il tramite delle dichiarazioni testimoniali rese da NE
.
[...]
Il teste in effetti ha dichiarato:
“Seguivo alla guida della mia autovettura l'autoveicolo Renault. Ho visto che avanti alla
Renault vi era un motociclo che poi ho saputo essere condotto alla guida dallo . Ho E_ veduto l'autoveicolo toccare da tergo il motociclo e lo finire in terra sotto il furgone E_
rosso parcheggiato sulla sinistra. Il motociclo rovinava in terra, scarrocciava e finiva la sua corsa a ridosso del furgone di cui ho parlato……. preciso meglio: deduco che vi è stato un urto da tergo dal fatto che l'autovettura ha improvvisamente frenato e il motorino ha fatto un balzo in avanti e il conducente è volato”.
Senonchè, in disparte la pur rilevante circostanza che il teste non ha visto l'urto, sì inficiando la valenza probatoria della sua deposizione, la dichiarazione – costituente l'unico elemento probatorio addotto a sostegno della domanda posto che l'altro teste escusso, Testimone_2
a dichiarato di non avere assistito al sinistro - si appalesa inidonea a sostenere il
[...]
proposto assunto difensivo.
La testimonianza è inequivocabilmente sconfessata dal mancato incontestato riscontro (cfr. anche le foto in atti) di qualsivoglia segno d'urto tanto nel segmento posteriore dello scooter quanto in quello anteriore dell'autovettura, cioè quelle parti di carrozzeria che avrebbero dovuto riportare le tracce dell'impatto, non foss'altro che per l'accreditato determinismo cinematico causato dalla collisione da tergo che, secondo il teste, è stata di una qualche violenza a fronte di una frenata incontrollata e di uno slittamento dello scooter per 10 metri
(ancora la dichiarazione del ). Tes_1
Essa è, invece, contraddittoria perché, se la collisione si è risolta in un mero contatto tra i mezzi, certo compatibile con l'assenza tra i segni d'urto, non si giustifica il protratto pagina 5 di 7 scarrocciamento del motociclo per diversi metri, mentre se è consistita in uno scontro, allora avrebbesi dovuto accertare i segni dell'impatto.
Ora, a fronte di siffatta incongruenza, di certo irrisolvibile con qualsivoglia accertamento peritale in assenza di intervento dell'autorità e di rilievi planimetrici, sarebbe stato necessario l'impegno della difesa della parte attrice che, in adempimento dell'onere di allegazione che costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa a presidio del contraddittorio, ben avrebbe fatto a precisare meglio le circostanze materiali lesive del proprio diritto ed invece è rimasta silente, ha trascurato la difesa della controparte, ha puntato tutto in via esclusiva sull'apporto delle dette informazioni testimoniali, peraltro rese da chi ha sostanzialmente riferito di non avere visto l'impatto ma di averlo semplicemente dedotto dalle sue conseguenze, di suo rimaste inverificabili.
E ciò si appalesa tanto più grave se si consideri che era privo di patente E_ abilitativa di talchè, nell'impossibilità di accreditare una qualche ricostruzione dei fatti coerente con l'allegazione attorea, è precluso anche il necessario accertamento in ordine alla capacità di guida nel determinismo causale rispetto all'evento dannoso.
Con il che va affermata l'impossibilità di stabilire, non solo la dinamica del sinistro, in aderenza alla ricostruzione offerta dall'attore, ma, ancor di più, la effettività di una fattispecie che integri gli stessi estremi di un sinistro stradale.
In tal senso basta la considerazione che il politrauma facciale in uno alla avulsione dentarie multiple (che costituiscono le maggiori lesioni occorse) testimoniano il mancato uso del casco protettivo, di suo attestato dalla relazione medica di parte accettata dalla difesa dell'attore, per tal via inficiando inesorabilmente il relativo assunto posto a base della domanda che, a fronte della rituale contestazione opposta dalla difesa di , avrebbe Controparte_1
dovuto avere quel necessario supporto probatorio che la difesa di , tenuta E_
al relativo onere, ha mancato di offrire.
Non resta che rigettare la domanda.
L'esito del giudizio impone la condanna di alla refusione in favore di E_
, delle spese processuali (valore della causa: €. 52.000/€. Controparte_1
260.000 – compensi minimi – tutte le fasi processuali).
pagina 6 di 7 Va accolta la domanda di condanna della compagnia di assicurazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 uc cpc.
E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 2018 n. 8064), agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione,
e comunque, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione: in tale ultima negligente si connota, la condotta dell'attore e tanto basta per condannarla, in accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata nella misura della metà dell'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3721/2020 RG, così statuisce nella contumacia di Controparte_2 CP_3 CP_4
[...] CP_5 CP_4 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
rigetta la domanda proposta da che condanna alla refusione, in E_ favore di , delle spese processuali che si liquidano in €. 7.052,00 Controparte_1
per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Condanna al pagamento, in favore di , E_ Controparte_1 dell'importo di €. 3.526,00, oltre interessi legali, in forza dell'art. 96 comma 3° cpc.
Così deciso in Catania, il 13 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 3721/2020 R.G. promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]E_
n. 61, c.f. , elettivamente domiciliato in Paternò Via GB Nicolosi n. 31 CodiceFiscale_1 presso lo studio dell'avv.to Alfio Enrico Minutolo che lo rappresenta e difende per procura in atti;
Attore
Contro
, con sede in Bologna via Stalingrado n. 45, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Antonino Petronaci ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Bronte (CT) Via Alessandro Magno n.10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Convenuta
e contro nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], Controparte_2
nata a [...] il [...] e residente in [...]
n. 37, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
3, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...], CP_5 CP_4
nata a [...] il [...] e residente in [...], CP_2
pagina 1 di 7 nato a [...] il [...] e residente in [...], E_ [...]
nato a [...] il [...] e residente in [...], CP_6 CP_7
nata a [...] il [...] e residente in [...]via Primo
[...]
Carnera n. 6; Convenuti contumaci
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Conclusioni
All'udienza del 10 febbraio 2025 le parti costituite precisavano le conclusioni come da processo verbale in atti. La causa veniva posta in decisione previa assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al E_
Tribunale di Catania, , compagnia di assicurazioni tenuta alla Controparte_1
RCA, e Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_4
quali eredi aventi causa di
[...] Controparte_8 Controparte_6 CP_7 Per_1
proprietario dell'autoveicolo Renault Twingo targato AP287FT, per sentirli condannare
[...]
in solido al risarcimento dei danni causati dal sinistro stradale occorso in data 6 dicembre
2014, alle ore 00,50, in Pedara.
Allegava di essersi trovato nella data occasione a condurre alla guida il motociclo Piaggio X9 targato BP37550, di proprietà di , sulla via Giovanni Bosco, allorquando, Controparte_9 all'altezza del tratto viario compreso tra i civici 2 e 8, era stato tamponato da tergo dall'autovettura, condotta alla guida da che, sopraggiungendo a velocità, lo CP_7
aveva impattato nella parte posteriore, sì determinandone la caduta al suolo e lo scarrocciamento del mezzo sino all'impatto con un furgone ivi parcheggiato.
Deduceva che la compagnia convenuta aveva risarcito i danni materiali occorsi in pregiudizio dello scooter, epperò aveva rifiutato il riconoscimento dei danni patrimoniali e non rivenienti dalle occorse lesioni psico-fisiche.
Rilevava che con atto di citazione notificato in data 15 aprile 2016 aveva introdotto un primo giudizio, di poi interrotto a causa del sopravvenuto decesso dell'allora proprietario pagina 2 di 7 dell'autovettura, e che, per tal via, aveva sospeso il termine quinquennale di Persona_1
prescrizione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio , all'uopo Controparte_1
specificatamente contestando: a) il difetto del contraddittorio, per essere mancata citazione in giudizio del proprietario del furgone, pur coinvolto nel sinistro, b) l'inammissibilità della domanda per essere , all'epoca dei fatti, sprovvisto di patente di guida e E_ lo scooter sfornito di copertura assicurativa, c) l'estinzione dell'azionato diritto per prescrizione, d) l'inveridicità del fatto, sì come descritto in citazione, e) il mancato uso del casco protettivo e con esso il concorso di colpa dello , f) l'esorbitanza di quanto E_
richiesto.
Controparte_2 CP_3 Controparte_4 CP_5 CP_4
per contro, se pur citati in giudizio nella Controparte_8 Controparte_6 CP_7
qualità di eredi aventi causa di non curavano di costituirsi. Persona_1
Con l'ordinanza del 24 aprile 2023 l'adito Giudice ammetteva le prove orali richieste dalle parti, espletate le quali, la causa, all'udienza del 10 febbraio 2025, è stata posta in decisione previa concessione dei termini per la scambio di memorie conclusionali e repliche.
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Motivi della decisione
Devesi preliminarmente dichiarare la contumacia di Controparte_2 CP_3
Controparte_4 CP_5 CP_4 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
i quali, se pur citati, non hanno curato di costituirsi.
[...]
L'eccezione preliminare di estinzione per prescrizione va rigettata.
E' noto che, in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione stradale, l'assicuratore ed il responsabile civile sono obbligati in solido verso il danneggiato rispettivamente in forza dell'obbligazione ex delicto e dell'obbligazione nascente dal rapporto assicurativo, per tal via configurandosi una c.d. solidarietà atipica, se pur non riconducibile ad una eadem causa obligandi (Cass. 2024 n. 12928).
pagina 3 di 7 Ne viene, coerentemente allo scopo della l. n. 990/1969 e succ. mod., che in materia è sufficiente ad interrompere il corso della prescrizione il fatto che l'atto interruttivo sia tempestivo nei confronti di uno dei litisconsorti: unica essendo la fonte dell'obbligazione di risarcimento dei danni derivanti da sinistro stradale tanto per l'assicurato che per l'assicuratore (o per il fondo di garanzia), l'interruzione della prescrizione attuata nei confronti dell'uno deve considerarsi operante anche nei confronti dell'altro.
In siffatti termini Cass. 2014 n. 14636: “In tema di prescrizione, con riferimento alla responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, poiché responsabile in solido con la società di assicurazione (ed eventualmente col conducente del veicolo assicurato) è il proprietario del veicolo stesso, ai fini dell'interruzione della prescrizione del diritto al risarcimento del danno, gli atti interruttivi compiuti dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore esplicano efficacia anche nei confronti del proprietario del veicolo danneggiante e del conducente dello stesso. Infatti, l'efficacia interruttiva della prescrizione contro uno dei debitori, da qualunque atto derivi, ha effetto riguardo agli altri debitori, ai sensi dell'art. 1310 cod. civ., tutte le volte in cui sia configurabile una solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione e la controversia si risolva nel riconoscimento di tale solidarietà” (v. anche
Cass. n. 14636/2014 - Cass. n. 10825/2007)”.
L'applicazione del principio di diritto in questione rende del tutto irrilevante, a tal punto, il problema della validità della notificazione all'allora proprietario del mezzo investitore già deceduto, essendo sufficiente, ai fini interruttivi, la valida ed incontestata Persona_1 notificazione dell'atto di citazione introduttivo del primo giudizio, di poi interrotto, alla compagnia di assicurazioni in data 15 aprile 2016.
Risalendo il sinistro al 6 dicembre 2014, quella prima domanda ha certamente interrotto il corso della prescrizione quinquennale e la domanda introduttiva del presente giudizio è intervenuta tempestivamente alla data di notificazione del 9 marzo 2020.
Venendo al merito della controversia, la vicenda dedotta in giudizio afferisce al sinistro stradale che si vuole occorso il 6 dicembre 2014 in territorio del Comune di Pedara.
Secondo l'assunto posto a fondamento della spiegata domanda l'autovettura Renault Twingo targato AP287FT, condotta alla guida da avrebbe tamponato da tergo il CP_7
motociclo Piaggio X9 targato BP37550, di proprietà di , condotto alla Controparte_9
pagina 4 di 7 guida da , sulla via Giovanni Bosco, all'altezza del tratto viario compreso E_
tra i civici 2 e 8, sì determinandone la caduta al suolo, lo scarrocciamento del mezzo e l'impatto con un furgone ivi parcheggiato.
Esclusa che debba essere la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti del proprietario del camioncino, perché non può dirsi in alcun modo concorrente nella dinamica del sinistro stante che non è dedotto il posteggio in divieto di sosta, l'offerta ricostruzione si vorrebbe acclarata per il tramite delle dichiarazioni testimoniali rese da NE
.
[...]
Il teste in effetti ha dichiarato:
“Seguivo alla guida della mia autovettura l'autoveicolo Renault. Ho visto che avanti alla
Renault vi era un motociclo che poi ho saputo essere condotto alla guida dallo . Ho E_ veduto l'autoveicolo toccare da tergo il motociclo e lo finire in terra sotto il furgone E_
rosso parcheggiato sulla sinistra. Il motociclo rovinava in terra, scarrocciava e finiva la sua corsa a ridosso del furgone di cui ho parlato……. preciso meglio: deduco che vi è stato un urto da tergo dal fatto che l'autovettura ha improvvisamente frenato e il motorino ha fatto un balzo in avanti e il conducente è volato”.
Senonchè, in disparte la pur rilevante circostanza che il teste non ha visto l'urto, sì inficiando la valenza probatoria della sua deposizione, la dichiarazione – costituente l'unico elemento probatorio addotto a sostegno della domanda posto che l'altro teste escusso, Testimone_2
a dichiarato di non avere assistito al sinistro - si appalesa inidonea a sostenere il
[...]
proposto assunto difensivo.
La testimonianza è inequivocabilmente sconfessata dal mancato incontestato riscontro (cfr. anche le foto in atti) di qualsivoglia segno d'urto tanto nel segmento posteriore dello scooter quanto in quello anteriore dell'autovettura, cioè quelle parti di carrozzeria che avrebbero dovuto riportare le tracce dell'impatto, non foss'altro che per l'accreditato determinismo cinematico causato dalla collisione da tergo che, secondo il teste, è stata di una qualche violenza a fronte di una frenata incontrollata e di uno slittamento dello scooter per 10 metri
(ancora la dichiarazione del ). Tes_1
Essa è, invece, contraddittoria perché, se la collisione si è risolta in un mero contatto tra i mezzi, certo compatibile con l'assenza tra i segni d'urto, non si giustifica il protratto pagina 5 di 7 scarrocciamento del motociclo per diversi metri, mentre se è consistita in uno scontro, allora avrebbesi dovuto accertare i segni dell'impatto.
Ora, a fronte di siffatta incongruenza, di certo irrisolvibile con qualsivoglia accertamento peritale in assenza di intervento dell'autorità e di rilievi planimetrici, sarebbe stato necessario l'impegno della difesa della parte attrice che, in adempimento dell'onere di allegazione che costituisce l'imprescindibile presupposto che circoscrive i fatti cui si correla il diritto di difesa a presidio del contraddittorio, ben avrebbe fatto a precisare meglio le circostanze materiali lesive del proprio diritto ed invece è rimasta silente, ha trascurato la difesa della controparte, ha puntato tutto in via esclusiva sull'apporto delle dette informazioni testimoniali, peraltro rese da chi ha sostanzialmente riferito di non avere visto l'impatto ma di averlo semplicemente dedotto dalle sue conseguenze, di suo rimaste inverificabili.
E ciò si appalesa tanto più grave se si consideri che era privo di patente E_ abilitativa di talchè, nell'impossibilità di accreditare una qualche ricostruzione dei fatti coerente con l'allegazione attorea, è precluso anche il necessario accertamento in ordine alla capacità di guida nel determinismo causale rispetto all'evento dannoso.
Con il che va affermata l'impossibilità di stabilire, non solo la dinamica del sinistro, in aderenza alla ricostruzione offerta dall'attore, ma, ancor di più, la effettività di una fattispecie che integri gli stessi estremi di un sinistro stradale.
In tal senso basta la considerazione che il politrauma facciale in uno alla avulsione dentarie multiple (che costituiscono le maggiori lesioni occorse) testimoniano il mancato uso del casco protettivo, di suo attestato dalla relazione medica di parte accettata dalla difesa dell'attore, per tal via inficiando inesorabilmente il relativo assunto posto a base della domanda che, a fronte della rituale contestazione opposta dalla difesa di , avrebbe Controparte_1
dovuto avere quel necessario supporto probatorio che la difesa di , tenuta E_
al relativo onere, ha mancato di offrire.
Non resta che rigettare la domanda.
L'esito del giudizio impone la condanna di alla refusione in favore di E_
, delle spese processuali (valore della causa: €. 52.000/€. Controparte_1
260.000 – compensi minimi – tutte le fasi processuali).
pagina 6 di 7 Va accolta la domanda di condanna della compagnia di assicurazioni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 uc cpc.
E' noto che, secondo la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. 2018 n. 8064), agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione,
e comunque, senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione: in tale ultima negligente si connota, la condotta dell'attore e tanto basta per condannarla, in accoglimento della spiegata domanda di risarcimento del danno per lite temeraria, al pagamento, in aggiunta alle spese processuali, di una somma equitativamente determinata nella misura della metà dell'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 3721/2020 RG, così statuisce nella contumacia di Controparte_2 CP_3 CP_4
[...] CP_5 CP_4 Controparte_8 Controparte_6 CP_7
rigetta la domanda proposta da che condanna alla refusione, in E_ favore di , delle spese processuali che si liquidano in €. 7.052,00 Controparte_1
per compensi, oltre iva, cpa e spese generali.
Condanna al pagamento, in favore di , E_ Controparte_1 dell'importo di €. 3.526,00, oltre interessi legali, in forza dell'art. 96 comma 3° cpc.
Così deciso in Catania, il 13 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 7 di 7