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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/10/2025, n. 728 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 728 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
-dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore
-dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 378/ 2023 R.G., vertente
TRA
in persona del sindaco p.t., Parte_1
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. SFRAVARA FABIO P.IVA_1
appellante e appellato incidentale
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante,
[...]
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. TOMARCHIO P.IVA_2
ROSARIO
Appellata e appellante incidentale
, C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
Terzo chiamato appellato e appellante incidentale
1 Ogg: appello a sentenza n. 2034/2022 emessa il 30/11/2022, dal
Tribunale di Messina, non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.5.2023 il Parte_1
ha impugnato la sentenza di cui all'intestazione, con cui è stato definito il giudizio di opposizione al D.I. n. 581/16, emesso dal
Tribunale di Messina -su istanza della Controparte_3
per il pagamento di € 15.160,51 a titolo di canone del mese di luglio 2014, relativo ai locali condotti in locazione dal - Pt_1
dove erano ubicati gli uffici della Sezione staccata del Tribunale di Messina e del Giudice di Pace di Taormina- giudizio nel quale il ha chiamato in causa il . Pt_1 Controparte_2
Si sono costituiti entrambi gli appellati.
In particolare, il ha proposto appello Parte_1
incidentale e il ha proposto appello incidentale CP_2
condizionato.
Con ordinanza del 13.5.2025 è stato disposto il mutamento del rito, trattandosi di controversia rientrante nella previsione dell'art. 447 bis c.p.c.
All'udienza del 25.9.25, previa discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo, del quale si è data lettura.
* * *
Giudizio di I grado
Con l'opposizione al D.I. il senza negare di Parte_1
non aver corrisposto il canone oggetto dell'ingiunzione, si limitava
2 a spiegare di aver esercitato il recesso dal contratto di locazione - intercorso con l'opposta- con decorrenza dal 31.3.14 e di non aver potuto rilasciare l'immobile locato prima del 31.7.14, innanzitutto, perché il (alla cui attività giudiziaria erano deputati i CP_2
locali) non aveva liberato gli immobili dai beni di sua proprietà, e comunque, a decorrere dal 14 luglio, anche perché la Società locatrice si era rifiutata di prendere in consegna i locali, cosa poi avvenuta solo l'1.8.2014.
In conseguenza di tali argomenti difensivi chiedeva di chiamare in causa il perché, ove il giudice ritenesse dotate di un CP_2
qualche fondamento giuridico le pretese della locatrice, dichiarasse la legittimazione a risponderne in capo al
[...]
, in via esclusiva e/o in solido con il Controparte_2 Pt_1
convenuto e, in subordine, nel caso in cui il terzo CP_2
chiamato non fosse ritenuto direttamente responsabile, perché fosse condannato a rifondare il conduttore di tutte e/o Pt_1
parte delle somme al cui pagamento venisse condannato in favore della . CP_1
Il Tribunale, implicitamente affermando la “legittimazione” del si limitava a ridurre l'importo ingiunto con la seguente Pt_1
motivazione: Posto che dalle risultanze dell'acquisita prova testimoniale…dei dipendenti comunali…emerge …che il
15.7.2014 la ditta proprietaria dell'immobile rifiutava la riconsegna dei locali … Detta circostanza …è anche riportata dal verbale all.16, steso in contraddittorio il 14.7.2014…. Detto
3 rifiuto non appare giustificabile, anche in quanto nel verbale di consegna del 1.8.2014…viene rappresentato dalla stessa soc.
“ che l'immobile ha gli stessi danni e lo stesso CP_1
degrado eccedente il normale uso, così come descritto e riportato nel precedente verbale del 15.7.2014”.
Condannava, perciò, l'opponente alle spese di lite Pt_1
compensandole invece con il . CP_2
Appelli
Con il proposto gravame principale il censura la Pt_1
sentenza de qua -con un unico motivo- nella parte in cui essa: 1) ha revocato solo in parte il D.I. opposto;
2) ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, regolando nella stessa misura le spese processuali dell'ingiunzione, e compensandole per la posizione del CP_2
chiamato in causa;
3) non ha accolto l'opposizione con la conseguente totale revoca del D.I. opposto.
In proposito argomenta:
-Il primo giudice ha ignorato, che dopo il recesso dal contratto di locazione -perfezionatosi il 31 marzo 2014- ogni rapporto contrattuale tra la locatrice e il conduttore era di fatto cessato e da quel momento era cominciata da parte del Ministero della
Giustizia l'occupazione sine titulo dei locali. Da qui l'estraneità del ai fatti di causa e la conseguenza che non Parte_1
avrebbe potuto essere condannato a pagare la somma ingiunta e/o parte di essa;
quindi, il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto
4 essere revocato in toto e le spese del giudizio di opposizione non le si sarebbero potute porre a carico;
fermo restando -in ogni caso- che era certamente illegittima ed errata la condanna in al pagamento di “ € 148,00 per spese vive” in quanto, l'opposto non aveva affrontato alcuna spesa di tal fatta.
In conseguenza di quanto detto, poi il Tribunale ha errato nel non statuire l'esclusiva responsabilità del per Controparte_2
il mancato tempestivo rilascio dell'immobile e a non condannarlo direttamente alla corresponsione della somma ingiunta o di parte di essa.
In ogni caso, in via subordinata, il Tribunale, accertata la responsabilità del in ordine al mancato Controparte_2
tempestivo rilascio, avrebbe dovuto riconoscere il diritto del a vedersi rifondere da parte del Pt_1 CP_2 Controparte_2
tutte e/o parte delle somme che fosse condannato a corrispondere all'opposta.
Con l'appello incidentale la locatrice censura la sentenza nella parte in cui revoca il D.I. per la somma di €. 5.160,51, pretendendo che il invece, vada condannato al pagamento dell'intero Pt_1
importo ingiunto e portato dal D.I. n.581/16 con conseguente conferma di esso;
ciò in quanto l'immobile è stato occupato sino al 31 luglio 2014 e consegnato solo in data 1 Agosto 2014.
A supporto di tale gravame precisa che: alla data del 15 luglio
2014, l'immobile e il cortile antistante non potevano essere ricevuti dalla locatrice, poiché, non solo, il cortile di pertinenza
5 adibito a parcheggio risultava ancora occupato da materiale di risulta, costituito dalla demolizione delle pareti divisorie allora realizzate dal ma anche lo stesso immobile continuava Pt_1
ad essere occupato, da cablaggi, da tubazioni, da condizionatori che ancora dovevano essere rimossi, oltre alla presenza di arredi
(armadi in metallo) e suppellettili vari, come incontrovertibilmente provato dal verbale di sopralluogo del
15.7.2014, redatto e sottoscritto dallo stesso funzionario del
Pt_1
Ha errato, perciò il Tribunale nell'affermare “…che la locatrice alla data del 15.7.2014 illegittimamente rifiutava la consegna delle chiavi, considerato che anche alla stessa data del 1 agosto
2014 l'immobile presentava lo stesso degrado denunciato già in occasione del 15 luglio 2014”. Invece, da una comparazione dei due verbali del 15.7.2014 e dell'1 agosto 2014 emerge che solo alla data dell'1 agosto 2014 l'immobile risultava liberato.
Tale circostanza è stata affermata e confermata dagli stessi funzionari del e in occasione del Pt_1 Parte_2 Pt_3
loro esame testimoniale.
Invero, la locatrice -in data 15 Luglio 2014- è stata impossibilitata a riceversi le chiavi dell'immobile, dovendo permettere al Comune di di liberarlo da quanto ancora ivi si trovava;
Pt_1
comunque, è legittimo il rifiuto delle chiavi quanto -come nella specie - il conduttore intende riconsegnarlo ancora occupato da mobili non facilmente rimovibili.
6 E addirittura, come emerge dallo stesso verbale di sopralluogo del
15.7.2014- la locatrice aveva manifestato la volontà di riceversi le chiavi del cancello di ingresso per annaffiare le piante, che erano collocate nel cortile adibito a parcheggio antistante l'immobile, ma non le venivano consegnate dal personale del per il Pt_1
rifiuto della locatrice di riceversi anche le chiavi dell'immobile.
Censura, altresì, la sentenza impugnata per aver condannato la locatrice a restituire l'importo di € 5.160,51, avendo il giudice dando per scontato che il Comune avesse eseguito il decreto ingiuntivo opposto, circostanza questa, di fatto non realizzatasi.
Da ultimo, lamenta la regolamentazione delle spese della fase di merito e della fase monitoria, per le quali il Tribunale ha disposto la compensazione nella misura di 1/3, stante che avrebbe dovuto essere totalmente vittoriosa.
-Il tempestivamente costituitosi ha spiegato appello CP_2
incidentale condizionato, nella parte in cui il giudice di primo grado, statuendo nel merito, ha implicitamente affermato la propria giurisdizione in relazione alla domanda di manleva proposta dal Pt_1
Considerazioni della Corte
Il motivo di appello con cui il contesta che sia stata Pt_1
ritenuta la propria “legittimazione passiva” è infondato e va rigettato.
Intanto si deve puntualizzare che -a rigore- la questione non rientra nel paradigma della legittimazione passiva bensì in quello del
7 difetto di titolarità, dal lato passivo, dell'obbligazione dedotta in causa.
Ciò che l'appellante assume, infatti, è di non essere titolare dell'obbligo di corrispondere il canone in quanto il rapporto di locazione è cessato al 31.3.2014, e ciò attiene al merito della pretesa.
Tale affermazione, poi, nel merito è infondata, nella misura in cui l'Ente ritiene che da quella data fosse venuto meno -in suo capo-
l'obbligo restitutorio e che, di conseguenza, la mantenuta occupazione dovesse imputarsi al , soggetto da allora in CP_2
poi tenuto direttamente a corrispondere il canone.
A confutazione di tale tesi è sufficiente richiamare il seguente principio: “In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto, sia contrattualmente, sia giudizialmente,
l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'articolo 1591 del Cc, non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. Al riguardo, inoltre, la caducazione del contratto di locazione non determina, pertanto, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto, i quali permangono, a norma dell'articolo 1591 del Cc, fino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del
8 cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore…” (Cassazione civile sez. I, 03/01/2025,
n.78).
Conclusivamente, il è l'unico titolare Parte_1
dell'obbligazione di pagare il canone dei confronti della locatrice fino al rilascio. Resta evidente, infatti, che se nei rapporti interni tra il ed il - utilizzatore finale dei locali il Pt_1 CP_2
questione- quest'ultimo dovrà eventualmente rispondere del danno sopportato dal per non aver potuto rilasciare a Pt_1
causa del mancato trasferimento (da parte del ) degli CP_2
arredi e del materiale degli uffici giudiziari in altri locali, tali rapporti non rilevano per la locatrice, nei confronti della quale l'unico soggetto obbligato è colui con cui è intervenuto il contratto di locazione, cioè il Pt_1
Si innesta qui l'appello incidentale della locatrice, la quale ha lamentato la riduzione del canone ingiunto, per effetto della ritenuta responsabilità concorrente della locatrice nel mancato rilascio.
In merito alle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di addebitare anche alla locatrice un ritardo nel riceversi l'immobile
è sufficiente rimandare a quanto sopra esposto nella narrativa.
9 Ritiene la Corte, che il motivo di appello incidentale in esame sia fondato e vada accolto, atteso che dai verbali redatti il 15 luglio e l'1.8.2014 emerge che i locali fino al pomeriggio di tale ultima data non erano stati ancora interamente sgombrati dal ciò Pt_1
sebbene i responsabili degli uffici giudiziari avessero consegnato le chiavi sin dal 4.7.2014.
La lettura di tale documentazione, infatti, comprova che la locatrice abbia fedelmente riportato le circostanze, esposte con il gravame incidentale -di cui sopra si è fatta sintesi- del mancato completo sgombero dei locali, nei quali alla data del 15.7.2014 si rilevava la presenza di materiale di risulta all'interno, nonché di tre vetrine-librerie e di un ciclomotore, oltre che di numerosi motori per climatizzatori di notevoli dimensioni.
Va da sé, quindi, che alla luce del principio di diritto sopra riportato, nessuna responsabilità può essere addebitata alla locatrice per non aver voluto prestarsi alla riconsegna dei locali.
Ciò non senza dire che, comunque, si era dichiarata disposta a ricevere le chiavi dell'esterno, per poter accudire le piante, che tuttavia non le sono state consegnate.
Il verbale di sopralluogo del'1.8.2014 chiude il cerchio. In tale data, infatti, il riconsegna le chiavi alla locatrice ma si Pt_1
riserva di consegnare quelle del cancello di ingresso nel pomeriggio, perché gli operai dell'Ente stavano provvedendo a completare lo sgombero e la pulizia dello spazio antistante.
10 Non c'è dubbio, quindi, che le contestazioni della locatrice sulla presenza di danni all'immobile non sono state la vera causa del mancato rilascio, atteso che fino all'1.8.2014 gli operai del
Comune avevano in corso le pratiche di sgombero e pulizia.
Ne deriva che la sentenza va riformata e, in accoglimento dell'appello incidentale della l'opposizione deve essere CP_1
rigettata, confermando il D.I.
La questione posta dalla locatrice, con cui si censura la propria condanna a restituire la somma di € 5.160,51 resta di fatto assorbita dall'esito del giudizio, che vede la conferma del decreto per l'intero importo, dandosi atto, comunque che non risulta agli atti che il avesse eseguito il decreto ingiuntivo. Pt_1
A questo punto l'esame passa al motivo dell'appello principale, con il quale si censura la sentenza per omessa pronuncia in merito all'azione di manleva, che il ha esercitato nei confronti Pt_1
del . CP_2
In merito, se è vero che il Tribunale nulla ha statuito è altresì vero che ha comunque liquidato le spese nei rapporti tra chiamante e chiamato, compensandole sul presupposto che il non CP_2
avrebbe dato seguito alle rassicurazioni circa la sua presenza in sede di consegna delle chiavi alla locatrice.
Ciò implica che vada esaminato l'appello incidentale condizionato del , diretto a far valere il difetto di giurisdizione. CP_2
E tale difetto, non si riscontra, atteso che nello specifico non si verte in presenza di rimborso di spese per l'allocazione dei servizi
11 giudiziari ma del risarcimento del danno subito dal per la Pt_1
mancata collaborazione del alla liberazione dei locali ed CP_2
alla conseguente tempestiva riconsegna.
Passando al merito della suddetta domanda, avuto riguardo alle risultanze dei verbali sopra citati, può affermarsi che il ritardo del
Ministero nel consegnare le chiavi al conduttore , Pt_1
consegna avvenuta il 4.7.2014, è irrilevante nella complessiva situazione, atteso che comunque il Comune aveva ancora degli adempimenti da svolgere che ha procrastinato fino all'1.8.2014.
Quindi anche sulla domanda di manleva l'esito del giudizio è negativo.
La doglianza del relativa alla liquidazione delle spese Pt_1
vive in favore della locatrice è fondata, in quanto quest'ultima non ha dimostrato di averne sostenute e di ciò si tiene conto della rideterminazione delle spese di lite in base al nuovo esito del giudizio.
Le spese del grado nei rapporti con la locatrice vanno poste a carico del soccombente e liquidate come da dispositivo Pt_1
(minimi dello scaglione di valore fino ad € 26.000); nei rapporti tra e , quelle del presente grado si pongono a Pt_1 CP_2
carico del Pt_1
Non si dispone per il doppio contributo in relazione all'appello incidentale condizionato (rigettato), in quanto il è difeso CP_2
dall'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
12 La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
19.5.2023 dal avverso la sentenza n. Parte_1
2034/2022, emessa il 30 novembre 2022 del Tribunale di Messina, nel giudizio di opposizione a proposto dal medesimo Pt_1 Pt_1
[... nei confronti di Controparte_1
,, con la partecipazione del chiamato in causa Controparte_1
nonché sull'appello incidentale Controparte_2
dell'appellata società e sull'appello incidentale condizionato del così provvede;
CP_2
1) rigetta l'appello incidentale condizionato del;
CP_2
2) rigetta l'appello principale;
3) in accoglimento dell'appello incidentale della società ed in riforma della sentenza impugnata: 1) rigetta l'opposizione a D.I. proposta dal 2) condanna il al Pt_1 Parte_1 Pt_1
pagamento delle spese di lite nei confronti della locatrice e del
, liquidandole in € 3.000,00 ciascuno per compensi, oltre CP_2
iva, cassa e rimborso spese generali;
4) condanna il l'appellante al pagamento in favore della Pt_1
società appellata e del spese del presente grado, Controparte_4
che liquida in € 2.906,00 ciascuno per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali.
Messina 25.9.2025 Il Presidente estensore dott. Vincenza Randazzo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MESSINA, II sezione civile, riunita in camera di consiglio, composta dai consiglieri
-dott. Vincenza Randazzo Presidente relatore
-dott. Giuseppe Minutoli Consigliere
- dott. Antonino Zappalà Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento n. 378/ 2023 R.G., vertente
TRA
in persona del sindaco p.t., Parte_1
C.F. , rapp.to e difeso dall'avv. SFRAVARA FABIO P.IVA_1
appellante e appellato incidentale
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante,
[...]
C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. TOMARCHIO P.IVA_2
ROSARIO
Appellata e appellante incidentale
, C.F. , in Controparte_2 P.IVA_3 persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina
Terzo chiamato appellato e appellante incidentale
1 Ogg: appello a sentenza n. 2034/2022 emessa il 30/11/2022, dal
Tribunale di Messina, non notificata
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 19.5.2023 il Parte_1
ha impugnato la sentenza di cui all'intestazione, con cui è stato definito il giudizio di opposizione al D.I. n. 581/16, emesso dal
Tribunale di Messina -su istanza della Controparte_3
per il pagamento di € 15.160,51 a titolo di canone del mese di luglio 2014, relativo ai locali condotti in locazione dal - Pt_1
dove erano ubicati gli uffici della Sezione staccata del Tribunale di Messina e del Giudice di Pace di Taormina- giudizio nel quale il ha chiamato in causa il . Pt_1 Controparte_2
Si sono costituiti entrambi gli appellati.
In particolare, il ha proposto appello Parte_1
incidentale e il ha proposto appello incidentale CP_2
condizionato.
Con ordinanza del 13.5.2025 è stato disposto il mutamento del rito, trattandosi di controversia rientrante nella previsione dell'art. 447 bis c.p.c.
All'udienza del 25.9.25, previa discussione orale, la causa è stata decisa come da dispositivo, del quale si è data lettura.
* * *
Giudizio di I grado
Con l'opposizione al D.I. il senza negare di Parte_1
non aver corrisposto il canone oggetto dell'ingiunzione, si limitava
2 a spiegare di aver esercitato il recesso dal contratto di locazione - intercorso con l'opposta- con decorrenza dal 31.3.14 e di non aver potuto rilasciare l'immobile locato prima del 31.7.14, innanzitutto, perché il (alla cui attività giudiziaria erano deputati i CP_2
locali) non aveva liberato gli immobili dai beni di sua proprietà, e comunque, a decorrere dal 14 luglio, anche perché la Società locatrice si era rifiutata di prendere in consegna i locali, cosa poi avvenuta solo l'1.8.2014.
In conseguenza di tali argomenti difensivi chiedeva di chiamare in causa il perché, ove il giudice ritenesse dotate di un CP_2
qualche fondamento giuridico le pretese della locatrice, dichiarasse la legittimazione a risponderne in capo al
[...]
, in via esclusiva e/o in solido con il Controparte_2 Pt_1
convenuto e, in subordine, nel caso in cui il terzo CP_2
chiamato non fosse ritenuto direttamente responsabile, perché fosse condannato a rifondare il conduttore di tutte e/o Pt_1
parte delle somme al cui pagamento venisse condannato in favore della . CP_1
Il Tribunale, implicitamente affermando la “legittimazione” del si limitava a ridurre l'importo ingiunto con la seguente Pt_1
motivazione: Posto che dalle risultanze dell'acquisita prova testimoniale…dei dipendenti comunali…emerge …che il
15.7.2014 la ditta proprietaria dell'immobile rifiutava la riconsegna dei locali … Detta circostanza …è anche riportata dal verbale all.16, steso in contraddittorio il 14.7.2014…. Detto
3 rifiuto non appare giustificabile, anche in quanto nel verbale di consegna del 1.8.2014…viene rappresentato dalla stessa soc.
“ che l'immobile ha gli stessi danni e lo stesso CP_1
degrado eccedente il normale uso, così come descritto e riportato nel precedente verbale del 15.7.2014”.
Condannava, perciò, l'opponente alle spese di lite Pt_1
compensandole invece con il . CP_2
Appelli
Con il proposto gravame principale il censura la Pt_1
sentenza de qua -con un unico motivo- nella parte in cui essa: 1) ha revocato solo in parte il D.I. opposto;
2) ha condannato l'opponente al pagamento delle spese processuali in favore dell'opposta, regolando nella stessa misura le spese processuali dell'ingiunzione, e compensandole per la posizione del CP_2
chiamato in causa;
3) non ha accolto l'opposizione con la conseguente totale revoca del D.I. opposto.
In proposito argomenta:
-Il primo giudice ha ignorato, che dopo il recesso dal contratto di locazione -perfezionatosi il 31 marzo 2014- ogni rapporto contrattuale tra la locatrice e il conduttore era di fatto cessato e da quel momento era cominciata da parte del Ministero della
Giustizia l'occupazione sine titulo dei locali. Da qui l'estraneità del ai fatti di causa e la conseguenza che non Parte_1
avrebbe potuto essere condannato a pagare la somma ingiunta e/o parte di essa;
quindi, il decreto ingiuntivo opposto avrebbe dovuto
4 essere revocato in toto e le spese del giudizio di opposizione non le si sarebbero potute porre a carico;
fermo restando -in ogni caso- che era certamente illegittima ed errata la condanna in al pagamento di “ € 148,00 per spese vive” in quanto, l'opposto non aveva affrontato alcuna spesa di tal fatta.
In conseguenza di quanto detto, poi il Tribunale ha errato nel non statuire l'esclusiva responsabilità del per Controparte_2
il mancato tempestivo rilascio dell'immobile e a non condannarlo direttamente alla corresponsione della somma ingiunta o di parte di essa.
In ogni caso, in via subordinata, il Tribunale, accertata la responsabilità del in ordine al mancato Controparte_2
tempestivo rilascio, avrebbe dovuto riconoscere il diritto del a vedersi rifondere da parte del Pt_1 CP_2 Controparte_2
tutte e/o parte delle somme che fosse condannato a corrispondere all'opposta.
Con l'appello incidentale la locatrice censura la sentenza nella parte in cui revoca il D.I. per la somma di €. 5.160,51, pretendendo che il invece, vada condannato al pagamento dell'intero Pt_1
importo ingiunto e portato dal D.I. n.581/16 con conseguente conferma di esso;
ciò in quanto l'immobile è stato occupato sino al 31 luglio 2014 e consegnato solo in data 1 Agosto 2014.
A supporto di tale gravame precisa che: alla data del 15 luglio
2014, l'immobile e il cortile antistante non potevano essere ricevuti dalla locatrice, poiché, non solo, il cortile di pertinenza
5 adibito a parcheggio risultava ancora occupato da materiale di risulta, costituito dalla demolizione delle pareti divisorie allora realizzate dal ma anche lo stesso immobile continuava Pt_1
ad essere occupato, da cablaggi, da tubazioni, da condizionatori che ancora dovevano essere rimossi, oltre alla presenza di arredi
(armadi in metallo) e suppellettili vari, come incontrovertibilmente provato dal verbale di sopralluogo del
15.7.2014, redatto e sottoscritto dallo stesso funzionario del
Pt_1
Ha errato, perciò il Tribunale nell'affermare “…che la locatrice alla data del 15.7.2014 illegittimamente rifiutava la consegna delle chiavi, considerato che anche alla stessa data del 1 agosto
2014 l'immobile presentava lo stesso degrado denunciato già in occasione del 15 luglio 2014”. Invece, da una comparazione dei due verbali del 15.7.2014 e dell'1 agosto 2014 emerge che solo alla data dell'1 agosto 2014 l'immobile risultava liberato.
Tale circostanza è stata affermata e confermata dagli stessi funzionari del e in occasione del Pt_1 Parte_2 Pt_3
loro esame testimoniale.
Invero, la locatrice -in data 15 Luglio 2014- è stata impossibilitata a riceversi le chiavi dell'immobile, dovendo permettere al Comune di di liberarlo da quanto ancora ivi si trovava;
Pt_1
comunque, è legittimo il rifiuto delle chiavi quanto -come nella specie - il conduttore intende riconsegnarlo ancora occupato da mobili non facilmente rimovibili.
6 E addirittura, come emerge dallo stesso verbale di sopralluogo del
15.7.2014- la locatrice aveva manifestato la volontà di riceversi le chiavi del cancello di ingresso per annaffiare le piante, che erano collocate nel cortile adibito a parcheggio antistante l'immobile, ma non le venivano consegnate dal personale del per il Pt_1
rifiuto della locatrice di riceversi anche le chiavi dell'immobile.
Censura, altresì, la sentenza impugnata per aver condannato la locatrice a restituire l'importo di € 5.160,51, avendo il giudice dando per scontato che il Comune avesse eseguito il decreto ingiuntivo opposto, circostanza questa, di fatto non realizzatasi.
Da ultimo, lamenta la regolamentazione delle spese della fase di merito e della fase monitoria, per le quali il Tribunale ha disposto la compensazione nella misura di 1/3, stante che avrebbe dovuto essere totalmente vittoriosa.
-Il tempestivamente costituitosi ha spiegato appello CP_2
incidentale condizionato, nella parte in cui il giudice di primo grado, statuendo nel merito, ha implicitamente affermato la propria giurisdizione in relazione alla domanda di manleva proposta dal Pt_1
Considerazioni della Corte
Il motivo di appello con cui il contesta che sia stata Pt_1
ritenuta la propria “legittimazione passiva” è infondato e va rigettato.
Intanto si deve puntualizzare che -a rigore- la questione non rientra nel paradigma della legittimazione passiva bensì in quello del
7 difetto di titolarità, dal lato passivo, dell'obbligazione dedotta in causa.
Ciò che l'appellante assume, infatti, è di non essere titolare dell'obbligo di corrispondere il canone in quanto il rapporto di locazione è cessato al 31.3.2014, e ciò attiene al merito della pretesa.
Tale affermazione, poi, nel merito è infondata, nella misura in cui l'Ente ritiene che da quella data fosse venuto meno -in suo capo-
l'obbligo restitutorio e che, di conseguenza, la mantenuta occupazione dovesse imputarsi al , soggetto da allora in CP_2
poi tenuto direttamente a corrispondere il canone.
A confutazione di tale tesi è sufficiente richiamare il seguente principio: “In materia di locazione, anche se il rapporto viene risolto, sia contrattualmente, sia giudizialmente,
l'obbligo del conduttore di corrispondere il corrispettivo convenuto, ai sensi dell'articolo 1591 del Cc, non richiede la sua costituzione in mora e permane per tutto il tempo in cui rimanga nella detenzione del bene, fino al momento dell'effettiva riconsegna, che può avvenire mediante formale restituzione al locatore ovvero con il rilascio dello stesso in condizioni tali da essere per quello disponibile. Al riguardo, inoltre, la caducazione del contratto di locazione non determina, pertanto, l'automatica cessazione degli effetti sostanziali collegati al rapporto, i quali permangono, a norma dell'articolo 1591 del Cc, fino all'esatto adempimento dell'obbligazione del conduttore di riconsegna del
8 cespite, la quale rimane inadempiuta ogniqualvolta il locatore non riacquisti la disponibilità del bene locato in modo da farne uso secondo la sua destinazione e, dunque, anche quando l'immobile risulti inutilizzabile perché danneggiato o ancora occupato da cose del conduttore…” (Cassazione civile sez. I, 03/01/2025,
n.78).
Conclusivamente, il è l'unico titolare Parte_1
dell'obbligazione di pagare il canone dei confronti della locatrice fino al rilascio. Resta evidente, infatti, che se nei rapporti interni tra il ed il - utilizzatore finale dei locali il Pt_1 CP_2
questione- quest'ultimo dovrà eventualmente rispondere del danno sopportato dal per non aver potuto rilasciare a Pt_1
causa del mancato trasferimento (da parte del ) degli CP_2
arredi e del materiale degli uffici giudiziari in altri locali, tali rapporti non rilevano per la locatrice, nei confronti della quale l'unico soggetto obbligato è colui con cui è intervenuto il contratto di locazione, cioè il Pt_1
Si innesta qui l'appello incidentale della locatrice, la quale ha lamentato la riduzione del canone ingiunto, per effetto della ritenuta responsabilità concorrente della locatrice nel mancato rilascio.
In merito alle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto di addebitare anche alla locatrice un ritardo nel riceversi l'immobile
è sufficiente rimandare a quanto sopra esposto nella narrativa.
9 Ritiene la Corte, che il motivo di appello incidentale in esame sia fondato e vada accolto, atteso che dai verbali redatti il 15 luglio e l'1.8.2014 emerge che i locali fino al pomeriggio di tale ultima data non erano stati ancora interamente sgombrati dal ciò Pt_1
sebbene i responsabili degli uffici giudiziari avessero consegnato le chiavi sin dal 4.7.2014.
La lettura di tale documentazione, infatti, comprova che la locatrice abbia fedelmente riportato le circostanze, esposte con il gravame incidentale -di cui sopra si è fatta sintesi- del mancato completo sgombero dei locali, nei quali alla data del 15.7.2014 si rilevava la presenza di materiale di risulta all'interno, nonché di tre vetrine-librerie e di un ciclomotore, oltre che di numerosi motori per climatizzatori di notevoli dimensioni.
Va da sé, quindi, che alla luce del principio di diritto sopra riportato, nessuna responsabilità può essere addebitata alla locatrice per non aver voluto prestarsi alla riconsegna dei locali.
Ciò non senza dire che, comunque, si era dichiarata disposta a ricevere le chiavi dell'esterno, per poter accudire le piante, che tuttavia non le sono state consegnate.
Il verbale di sopralluogo del'1.8.2014 chiude il cerchio. In tale data, infatti, il riconsegna le chiavi alla locatrice ma si Pt_1
riserva di consegnare quelle del cancello di ingresso nel pomeriggio, perché gli operai dell'Ente stavano provvedendo a completare lo sgombero e la pulizia dello spazio antistante.
10 Non c'è dubbio, quindi, che le contestazioni della locatrice sulla presenza di danni all'immobile non sono state la vera causa del mancato rilascio, atteso che fino all'1.8.2014 gli operai del
Comune avevano in corso le pratiche di sgombero e pulizia.
Ne deriva che la sentenza va riformata e, in accoglimento dell'appello incidentale della l'opposizione deve essere CP_1
rigettata, confermando il D.I.
La questione posta dalla locatrice, con cui si censura la propria condanna a restituire la somma di € 5.160,51 resta di fatto assorbita dall'esito del giudizio, che vede la conferma del decreto per l'intero importo, dandosi atto, comunque che non risulta agli atti che il avesse eseguito il decreto ingiuntivo. Pt_1
A questo punto l'esame passa al motivo dell'appello principale, con il quale si censura la sentenza per omessa pronuncia in merito all'azione di manleva, che il ha esercitato nei confronti Pt_1
del . CP_2
In merito, se è vero che il Tribunale nulla ha statuito è altresì vero che ha comunque liquidato le spese nei rapporti tra chiamante e chiamato, compensandole sul presupposto che il non CP_2
avrebbe dato seguito alle rassicurazioni circa la sua presenza in sede di consegna delle chiavi alla locatrice.
Ciò implica che vada esaminato l'appello incidentale condizionato del , diretto a far valere il difetto di giurisdizione. CP_2
E tale difetto, non si riscontra, atteso che nello specifico non si verte in presenza di rimborso di spese per l'allocazione dei servizi
11 giudiziari ma del risarcimento del danno subito dal per la Pt_1
mancata collaborazione del alla liberazione dei locali ed CP_2
alla conseguente tempestiva riconsegna.
Passando al merito della suddetta domanda, avuto riguardo alle risultanze dei verbali sopra citati, può affermarsi che il ritardo del
Ministero nel consegnare le chiavi al conduttore , Pt_1
consegna avvenuta il 4.7.2014, è irrilevante nella complessiva situazione, atteso che comunque il Comune aveva ancora degli adempimenti da svolgere che ha procrastinato fino all'1.8.2014.
Quindi anche sulla domanda di manleva l'esito del giudizio è negativo.
La doglianza del relativa alla liquidazione delle spese Pt_1
vive in favore della locatrice è fondata, in quanto quest'ultima non ha dimostrato di averne sostenute e di ciò si tiene conto della rideterminazione delle spese di lite in base al nuovo esito del giudizio.
Le spese del grado nei rapporti con la locatrice vanno poste a carico del soccombente e liquidate come da dispositivo Pt_1
(minimi dello scaglione di valore fino ad € 26.000); nei rapporti tra e , quelle del presente grado si pongono a Pt_1 CP_2
carico del Pt_1
Non si dispone per il doppio contributo in relazione all'appello incidentale condizionato (rigettato), in quanto il è difeso CP_2
dall'Avvocatura dello Stato.
P.Q.M.
12 La Corte d'appello di Messina, II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con citazione notificata il
19.5.2023 dal avverso la sentenza n. Parte_1
2034/2022, emessa il 30 novembre 2022 del Tribunale di Messina, nel giudizio di opposizione a proposto dal medesimo Pt_1 Pt_1
[... nei confronti di Controparte_1
,, con la partecipazione del chiamato in causa Controparte_1
nonché sull'appello incidentale Controparte_2
dell'appellata società e sull'appello incidentale condizionato del così provvede;
CP_2
1) rigetta l'appello incidentale condizionato del;
CP_2
2) rigetta l'appello principale;
3) in accoglimento dell'appello incidentale della società ed in riforma della sentenza impugnata: 1) rigetta l'opposizione a D.I. proposta dal 2) condanna il al Pt_1 Parte_1 Pt_1
pagamento delle spese di lite nei confronti della locatrice e del
, liquidandole in € 3.000,00 ciascuno per compensi, oltre CP_2
iva, cassa e rimborso spese generali;
4) condanna il l'appellante al pagamento in favore della Pt_1
società appellata e del spese del presente grado, Controparte_4
che liquida in € 2.906,00 ciascuno per compensi, oltre iva, cassa e rimborso spese generali.
Messina 25.9.2025 Il Presidente estensore dott. Vincenza Randazzo
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