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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentario • 1
- 1. Arresto provvisorio su Red Notice Interpol di un rifugiato (Cass. 11499/25)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 febbraio 2026
In tema di arresto provvisorio a fini estradizionali fondato su segnalazione Interpol (Red Notice), la polizia giudiziaria è tenuta ad attenersi alle condizioni di legittimità previste dagli artt. 715 e 716 c.p.p., in coordinamento con il Regolamento Interpol sul trattamento dei dati, senza poter compiere autonome valutazioni sulla prevedibile insussistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione, ivi compresa l'esistenza dello status di rifugiato politico riconosciuto da altro Stato. La verifica della sussistenza di cause ostative alla consegna appartiene alla fase successiva di competenza dell'autorità giudiziaria, mentre la legittimità dell'arresto deve …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 28/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1118/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE Presidente
Dott. Gian Andrea MORBELLI Consigliere
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1118/2022 promossa da:
(P.I. ) quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott.
[...]
, con sede in Biella, piazza Guadenzio Sella n. 1 elettivamente domiciliata in Torino, via CP_2
Torricelli n. 12, presso lo studio del prof. avv. Oreste Cagnasso e dell'avv. Marco D'Arrigo, che lo rappresentano e difendono unitamente al prof. Avv. Palo Montalenti per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), in NT C.F._1
proprio e quale erede di di VE FR, e (C.F. CP_1 Controparte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo C.F._2
studio del prof. avv. Giuseppe Guizzi e della prof. Avv. Ilaria Pagni, che li rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI e APP. INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2702/2022 del Tribunale delle Imprese di Torino
pagina 1 di 23 emessa in data 20/06/2022
- Determinazione valore delle azioni a seguito di recesso del socio - art. 2437 ter c.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'appello di Torino, per i motivi indicati nell'atto di appello in data 1° settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 2702, pubblicata il 20 giugno 2022 e notificata all'appellante in data 6 luglio
2022;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- respingere l'appello incidentale;
- previa ammissione di idonea c.t.u. diretta a verificare la sussistenza dei motivi di manifesta erroneità della relazione di stima illustrati ed in particolare la redditività della sia con riferimento alla Pt_1
raccolta, sia con riferimento agli impieghi, nonché a procedere alla luce di tali elementi ad una rideterminazione del valore delle azioni degli appellati;
- dichiarare nulla o annullare la relazione di stima redatta dall'Esperto per manifesta erroneità;
- accertare che, in conformità a quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione della Pt_1
appellante, il valore di liquidazione delle azioni dei soci receduti è il seguente:
- in proprio: NT
n. 727.181 azioni per euro 14,40 per azione = euro 10.471.406,40
- quale erede di di : NT Persona_1 _3
n. 242.439 azioni per euro 14,40 per azione = euro 3.491.121,60
- Controparte_4
n. 137 azioni per euro 14,40 per azione = euro 1.972,80.
E così per un totale complessivo di euro 13.964.500,80.
- dato atto che la somma così determinata, oltre interessi, spese di lite e dedotti gli utili per un ammontare complessivamente pari ad euro 15.579.424,00, è stata versata da agli Controparte_5
appellati;
- ordinare agli appellati la restituzione, totale o parziale, delle ulteriori somme versate in esecuzione della sentenza n. 2702 del 20 giugno 2022, complessivamente pari ad euro 12.962.694,76, come risultanti dagli ordini di bonifico prodotti con la nota di deposito in data 12 gennaio 2023, con gli interessi ex lege e la rivalutazione di legge;
- con vittoria degli onorari e delle spese di primo grado e di appello.”
Per parte appellata ed appellante in via incidentale:
pagina 2 di 23 “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a) respingere l'appello promosso da avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parte_1
Torino n. 2702 del 20 giugno 2020, per essere tutti i motivi di gravame inammissibili e comunque infondati per le ragioni illustrate in comparsa;
in accoglimento dell'appello incidentale,
b) riformare in parte qua la sentenza impugnata, e quindi per l'effetto: (i) accertare che il valore unitario delle azioni della rilevante ai Controparte_6 sensi dell'art. 2437- ter, secondo comma, c.c., e che deve essere utilizzato per il calcolo della quota di liquidazione spettante agli esponenti, è pari ad € 26,15, e dunque coincidente con il valore assegnato alle stesse azioni dal C.d.A. di ai fini della determinazione del rapporto di cambio nell'ambito CP_6 dell'operazione di fusione con che ha dato causa al recesso;
(ii) accertare che la somma Parte_1
che la Banca attrice è obbligata a corrispondere a favore dei sig.ri e a NT P_
titolo di quota di liquidazione per l'esercitato recesso, ammonta, a titolo di capitale, a complessivi €
25.359.145,60 - e non ad € 23.177.192,30, come erroneamente disposto dal Tribunale - oltre rivalutazione ed interessi da calcolare, come per espresso riconoscimento della Banca, al tasso legale dal 19 novembre 2011 e comunque nella misura dell'8%, giusta anche il disposto dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda del 15 novembre 2019; (iii) condannare al Parte_1
pagamento della differenza tra quanto sarà accertato essere dovuto in accoglimento della domanda sub (ii) e la somma complessiva fino ad oggi corrisposta a titolo di capitale, interessi e spese di lite, - di cui €5.579.424,00 corrisposti a titolo definitivo e irripetibile in ragione della prestata acquiescenza alla sentenza n. 1491 del 25 marzo 2021 – previa imputazione della stessa dapprima a pagamento degli interessi maturati, sulla somma come complessivamente rideterminata, sino alla data della decisione, quindi alle spese e solo successivamente a parziale estinzione del debito avente ad oggetto la liquidazione della quota, nonché al pagamento degli ulteriori interessi maturandi, sempre nella medesima misura, dalla data della decisione e sino al soddisfo, e con correzione, in ogni caso, della sentenza nella parte in cui ha disposto l'imputazione a pagamento degli interessi dell'importo lordo, e non invece di quello netto, versato negli anni a titolo di dividendi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato quale incorporante della Parte_1 [...]
conveniva in giudizio, dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia Controparte_1
pagina 3 di 23 d'Impresa del Tribunale di Torino, di VE FR, di CP_1 NT
e , chiedendo che fosse accertata l'intervenuta rinuncia, per facta NT Controparte_4
concludentia, al diritto di recesso da essi esercitato, a seguito della fusione di Controparte_1
(da ora in ovvero, in subordine, che fosse accertato il
[...] CP_7 Parte_1
valore delle azioni da rimborsare ai soci receduti, nell'importo determinato dal C.d.A. in misura pari a
€ 14,40 per ogni azione.
Si costituivano i convenuti, formulando alcune eccezioni di carattere preliminare e chiedendo la reiezione delle domande proposte da nonché chiedendo, in via riconvenzionale, la Parte_1
determinazione del valore di rimborso delle azioni.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., chiedeva la nomina di CTU. Parte_1
Con ordinanza in data 16/09/2020 il G.I., ritenuto opportuno sottoporre al Collegio la decisione sull'eccezione d'incompetenza e sulla domanda principale proposta dalla Banca di rinuncia implicita al recesso da parte dei soci, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more si costituiva in giudizio, in prosecuzione ex art. 300 c.p.c., di NT
, in qualità di erede di di VE FR. NT CP_1
Quindi con sentenza non definitiva, pronunciata in data 23/03/2021, il Tribunale di Torino, preso atto dell'intervenuta rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, respingeva la domanda di
[...]
avente ad oggetto l'accertamento della rinuncia da parte dei soci agli effetti derivanti Parte_1 dall'esercizio del diritto di recesso.
Con separato ricorso chiedeva, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina di un Parte_1 esperto, ai sensi dell'art. 2437 ter, ult. comma, e dell'art. 2473 c.c., per la determinazione del valore delle azioni di cui erano titolari i soci receduti.
Designato l'Esperto, questi provvedeva in data 04/03/2021 al deposito della propria relazione di stima, avverso la quale proponeva impugnazione con atto di citazione notificato ai soci Parte_1
receduti in data 20/04/2021.
All'udienza del 22/04/2021, nella causa originariamente introdotta da la Parte_1 Pt_1 formulava riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva, pronunciata in data 25/03/2021, e le parti si riservavano di valutare, di comune accordo, l'introduzione nel giudizio delle domande oggetto dell'impugnazione nei confronti della relazione di stima dell'Esperto.
Tale proposta trovava effettiva attuazione alla successiva udienza, sicché Parte_1
introduceva nel giudizio le domande e le istanze istruttorie, di cui all'atto di citazione notificato in data
20/04/2021, rinunciando a quel giudizio autonomamente instaurato.
Nel mentre, i convenuti dichiaravano altresì di accettare, quale pagamento parziale, e in acconto sul pagina 4 di 23 maggior dovuto, l'importo versato dalla sulla base della stima adottata dal C.d.A. in data Pt_1
01/07/2019 per la determinazione del valore di rimborso delle azioni (€ 14,40 per azione) spettante ai soci receduti.
Quindi, precisate le conclusioni e depositati di scritti conclusionali, con sentenza pubblicata in data
20/06/2022 il Tribunale di Torino, accertato, il valore delle azioni di Controparte_8
al tempo della fusione per incorporazione in ai fini del recesso, in euro 23,90
[...] Parte_1
per azione, accertava, conseguentemente, il diritto alla liquidazione, in favore di NT
di , in qualità di unico erede di di VE FR, titolare di n.
[...] NT CP_1
242.439 azioni, dell'importo di euro 5.794.292,10; in favore di di NT _3
, titolare in proprio di n. 727.181 azioni, dell'importo di euro 17.379.625,90; in favore di
[...] P_
, titolare di n. 137 azioni, dell'importo di euro 3.274,30; quindi, tenuto conto del versamento di
[...]
acconti da parte di - dovendosi considerare non solo i pagamenti parziali eseguiti in Parte_1
corso di causa, ma anche i dividendi distribuiti dalla tra il 2011 e il 2018, nonostante l'avvenuto Pt_1
recesso, in ragione della pendenza della contestazione sul diritto a recedere – ha provveduto a quantificare la differenza ancora dovuta, considerando altresì gli interessi maturati sia prima dell'instaurazione del giudizio, che quelli, ex art. 1284, co. 4, c.c., maturati in corso di giudizio. Le spese di lite sono state infine liquidate secondo il principio della soccombenza e quindi poste a carico di mentre non sono state ritenute sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. Parte_1
96 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 06/07/2022, ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato in data 01/09/2022, chiedendo, previa ammissione di idonea c.t.u. - diretta a verificare la sussistenza dei dedotti motivi di manifesta erroneità della relazione di stima, in particolare con riferimento alla redditività della da determinarsi con riferimento sia alla raccolta, che agli Pt_1
impieghi - che venisse rideterminato il valore delle azioni ed accertato, in conformità a quanto già stabilito dal Consiglio di Amministrazione della appellante, che il valore di liquidazione delle Pt_1
azioni dei soci receduti è pari a euro 14,40 per azione e quindi, dato atto che la somma così determinata
è già stata versata da agli appellati, che fosse ordinata loro la restituzione, Parte_2
totale o parziale, delle ulteriori somme corrisposte.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, di e NT NT P_
, chiedendo la reiezione dell'appello principale e proponendo appello incidentale, al fine di
[...]
ottenere la riforma della sentenza e sentir accertare che il valore unitario delle azioni della
[...]
rilevante ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 2, c.c., da utilizzarsi per il calcolo Controparte_1
della quota di liquidazione, spettante ai soci receduti, è pari ad euro 26,15, coincidente con il valore pagina 5 di 23 assegnato alle stesse azioni dal C.d.A. della ai fini della determinazione del rapporto di cambio Pt_1
nell'ambito dell'operazione di fusione con che ha dato causa al recesso, con Parte_1
conseguente condanna della al pagamento della differenza tra quanto sarà accertato dovuto in Pt_1
accoglimento della domanda e la somma sino ad oggi corrisposta;
nonché chiedendo, in ogni caso, la riforma della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e ha disposto l'imputazione a pagamento degli interessi dell'importo lordo ricevuto a titolo di dividendi, anziché del loro importo netto.
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 11/01/2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/09/2023, quindi, a causa del trasferimento del Consigliere relatore e delle esigenze di riassegnazione della causa, l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva rifissata al 10/07/2024 con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 11/07/2024 la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza impugnata ha anzitutto premesso come la stima dell'Esperto, nominato ai sensi degli artt.
2437 ter e 2473 c.c., per quanto debba essere effettuata avendo riguardo ai criteri legali e/o statutari previsti dalla disciplina di settore, anziché in base alla semplice "equità mercantile" e a nozioni di comune esperienza, contiene un margine di discrezionalità comunque elevato, atteso che esistono diverse metodologie di valutazione delle partecipazioni azionarie (o delle imprese), le quali, di norma, restituiscono valori anche apprezzabilmente diversi, di modo che la motivata scelta da parte dell'Esperto di un metodo, anziché di un altro, non può ritenersi indice di manifesta iniquità o erroneità della determinazione, manifesta iniquità o erroneità che, per scelta legislativa, rappresenta l'unico caso in cui la stima può essere impugnata, essendo essa sottoposta al regime dell'art. 1349, co. 1, c.c.
Ha precisato altresì il Tribunale come, secondo la prevalente giurisprudenza, per essere "manifesta"
l'iniquità o l'erroneità devono essere riconoscibili a prima vista e desumibili direttamente dall'esame della determinazione del terzo e non da elementi estrinseci, dovendosi essa tradurre in una rilevante sperequazione tra le prestazioni contrattuali contrapposte, come determinate attraverso l'attività dell'arbitratore, o in un risultato concretamente ben distante, tanto a livello quantitativo, quanto a livello qualitativo, da quello reputato corretto.
Passando quindi alle contestazioni mosse alla scelta del metodo utilizzato dall'Esperto per la stima, e cioè il metodo patrimoniale complesso, la sentenza ha osservato come la contestazione tenda pagina 6 di 23 deliberatamente a spostare il giudizio dalla manifesta iniquità o erroneità della stima, che è il tema dell'impugnazione ex art. 1349 c.c., alla comparazione, secondo indefiniti criteri di preferenza, di due metodologie di valutazione egualmente legittime, sicché tale contestazione deve ritenersi inammissibile.
Nel merito, la sentenza ha comunque osservato come quel metodo di valutazione (il cd. metodo patrimoniale complesso), ritenuto non appropriato da sia stato indicato come uno Parte_1
dei metodi principali di stima dal suo stesso advisor, , che ha lavorato al progetto di unificazione Pt_3
delle diverse entità bancarie in una Banca unica, e che ha comportato la fusione per incorporazione di anche la società di revisione, PWC, che ha elaborato la relazione sul progetto di CP_7
fusione per incorporazione, nell'illustrare i metodi di valutazione utilizzati dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione, ha dato atto che sono stati applicati per la determinazione del valore economico di il metodo patrimoniale complesso ed il metodo misto patrimoniale-reddituale CP_6
complesso, sicché ne risultava confermata l'utilizzabilità e l'effettivo uso nella prassi del metodo patrimoniale complesso per la determinazione del valore di un'entità bancaria e in particolare di
[...]
Controparte_1
La sentenza di primo grado ha poi preso in considerazione l'ulteriore contestazione di Parte_1
all'asserito utilizzo da parte dell'Esperto come valore di mercato delle azioni del valore
[...]
determinato in occasione della fusione, che a suo dire rappresenterebbe un travisamento delle diverse finalità delle stime poste in essere in occasione della fusione, poiché la stima del valore di recesso è finalizzata a determinare il valore assoluto delle azioni per le quali il diritto di recesso viene ad essere esercitato, mentre il valore di concambio tiene conto dei benefici attesi dalla fusione, per cui la fissazione del concambio richiede una valutazione patrimoniale reddituale delle entità che partecipano alla fusione, secondo uno o più metodi di valutazione adeguati ad esprimere il peso economico relativo delle stesse.
A tale riguardo il Tribunale ha tuttavia osservato come il valore delle azioni di ai fini CP_7
del concambio, è stato determinato dagli amministratori delle società partecipanti, con il supporto dell'advisor, , in un'ottica stand alone, secondo quanto risulta dalla relazione ex articolo 2501 Pt_3
sexies c.c., per cui non esiste una differenza metodologica o di contenuti, tali da rappresentare un ostacolo ad ammettere che l'uso del valore stimato ai fini del concambio potesse essere utilizzato per verificare l'attendibilità della valutazione ai fini della stima del valore di recesso.
Il Tribunale ha quindi ritenuto corretto e non è inficiato da errori il metodo prescelto dall'Esperto, in base al quale, utilizzando il metodo patrimoniale complesso e il dato dell'avviamento, ricavabile dal pagina 7 di 23 valore della raccolta, è pervenuto a quantificare il valore di in 149,42 milioni di euro, inferiore CP_6
a quello recepito dalla ai fini della fusione, pari a 176,7 milioni di euro. Pt_1
Parimenti il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni formulate dai convenuti alla stima, per non essersi l'Esperto allineato al valore di concambio stabilito ai fini della fusione, pari a € 26,15 per azione, osservando come: "Esiste, è vero, un elemento di contrasto, rappresentato dalla diversa valutazione, ma è pur vero che, nelle valutazioni di aziende o società, esistono diverse metodologie che, individualmente considerate, restituiscono valori sensibilmente differenti, di modo che è corretto affermare che il valore è "giusto" se cade all'interno di un ragionevole intervallo e non v'è ragione di discostarsi da tale conclusione per quanto attiene al valore di recesso in generale e per la stima del valore di in 149,42 milioni di euro in particolare.” (v. pag. 16 sentenza impugnata). CP_6
Analogamente il Tribunale ha disatteso la prospettazione dei soci receduti, secondo cui l'Esperto sarebbe caduto in un errore di diritto, poiché la valutazione eseguita dal C.d.A. di il 1° Parte_1
luglio 2019, per determinare il valore delle azioni di ai fini del recesso, doveva essere CP_6
considerata tamquam non esset, dal momento che una valutazione idonea a tal fine era già stata assunta,
e peraltro dall'unico organo davvero competente, ossia il C.d.A. della stessa banca pugliese, CP_7
in occasione della delibera che aveva approvato la fusione per incorporazione e aveva dato
[...]
luogo al recesso dei soci;
valutazione che, seppure resa ai fini del concambio, non era stata contestata da che l'aveva fatta propria nell'approvare l'operazione di fusione. Tale Parte_1
argomentare è stato ritenuto non fondato dal primo Giudice, atteso che l'art. 2437 ter, co. 2, c.c. prevede un atto imputabile agli amministratori, avente specificamente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai fini del recesso, e quindi non consente di vincolare la società al riconoscimento di un valore determinato a fini dichiaratamente differenti.
L'appello principale di Controparte_9
Prima di passare all'esame dei singoli motivi d'impugnazione proposti dall'appellante principale, giova precisare come, nonostante la riserva d'appello formulata avverso la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Torino in data 23/03/2021, non sia stata proposta impugnazione avverso la statuizione con cui è stata respinta la domanda di di accertamento dell'intervenuta Parte_1
rinuncia, per fatti concludenti, all'esercizio del recesso da parte dei soci, che chiedevano la liquidazione del valore delle azioni da essi possedute in CP_7
Pertanto, non è più contestato il diritto dei soci receduti, di NT _3
, di VE FR e - nei confronti dei quali, a seguito della
[...] CP_1 Controparte_4
conferma da parte della Corte di Cassazione, con sentenza n. 318 del 15/03/2017, della pronuncia della
Corte d'Appello di Lecce, è stata riconosciuta la legittimità, ex art. 2437 c.c., dell'esercizio del recesso pagina 8 di 23 - ad ottenere la liquidazione del valore delle azioni da essi possedute al momento del recesso, non venendo più prospettato che abbiano successivamente tenuto delle condotte incompatibili con la volontà di recedere, tali da integrare di fatto una rinuncia a quel diritto.
Così pure, per quanto più approfonditamente verrà esposto nell'esaminare il terzo motivo d'impugnazione principale, non contesta più l'utilizzo, in sé, da parte dell'Esperto Parte_1
del metodo patrimoniale complesso per la stima, bensì, in concreto, le modalità - asseritamente erronee
- attraverso le quali quel metodo è stato applicato.
Con il primo motivo di gravame lamenta che la sentenza del Tribunale di Torino Parte_1
abbia, nei motivi della decisione, affermato un principio non conforme a diritto, e cioè che "l'esperto nominato ai sensi degli artt. 2437 ter e 2473 c.c. deve determinare il valore delle azioni o quote ai fini del recesso secondo equo apprezzamento", dal momento che il legislatore ha stabilito criteri precisi, puntuali e non discrezionali per la determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
così l'art. 2473, co. 3, c.c., richiamato dalla sentenza, anche se a rigore non riguarda le società per azioni, ma le società a responsabilità limitata, stabilisce, in ogni caso, che il valore di rimborso della partecipazione
"è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso".
Osserva quindi l'appellante come il legislatore imponga, quale metodo per la determinazione del valore delle azioni (o delle quote), un criterio univoco, specificamente individuato, senza prevedere spazi di discrezionalità e certamente escludendo modalità equitative di valutazione. Anche il riferimento operato dal Tribunale, a pag. 15 della sentenza, ad un risultato, che, per essere manifestamente erroneo, deve essere "concretamente ben distante, tanto a livello quantitativo quanto livello qualitativo, da quello reputato corretto", risulta del tutto inappropriato, dal momento che, a livello qualitativo, il risultato è certamente diverso per via del metodo prescelto, e più precisamente dei criteri di valutazione impiegati, e, a livello quantitativo, è diverso, perché la differenza è dell'entità di diversi milioni di euro.
Sulla base di tali considerazioni l'appellante sollecita, pertanto, questa Corte a disporre un'approfondita
CTU, volta ad emendare i gravi errori risultanti dalla valutazione dell'Esperto.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del sopra riassunto motivo d'appello e la stessa
[...]
ha riconosciuto, con gli scritti conclusionali, come le considerazioni da essa svolte nel Parte_1 paragrafo, da pag. 13 a pag. 15 dell'atto d'appello, costituirebbero delle premesse utili “per introdurre i motivi d'appello”
L'assunto è condivisibile, tuttavia non può non rilevarsi come quelle considerazioni - poi qualificate come mere premesse dello sviluppo dei successivi motivi d'appello - siano state articolate, nella forma
(numerazione del motivo d'impugnazione) e nella sostanza, come un motivo di censura rivolto alla pagina 9 di 23 sentenza impugnata, di cui veniva infatti denunciata l'affermazione di “un dictum non conforme a diritto”. (v. pag. 13 atto d'appello).
Motivo di censura certamente inammissibile, poiché muove da una ricostruzione non corretta della motivazione esposta dal Tribunale e perché non esplicita a quale diversa ricostruzione avrebbe condotto l'applicazione dei corretti principi di diritto enunciati.
Secondo quanto già in precedenza ricostruito, il Tribunale ha infatti precisato come la stima dell'Esperto, nominato ai sensi degli artt. 2437 ter e 2473 c.c., debba essere eseguita, avendo riguardo ai criteri legali e/o statutari previsti dalla disciplina di settore e, del resto, l'Esperto nominato, il prof.
ha proceduto alla stima del valore patrimoniale della incorporata, applicando i Per_2 Pt_1
criteri previsti dal comma 2 dell'art. 2437 ter c.c., e facendo applicazione di uno specifico metodo di stima per valutarne la consistenza patrimoniale e le sue prospettive reddituali, per cui è evidente, secondo quanto peraltro risulta dagli stessi motivi di impugnazione proposti da che Parte_1
la stima del valore delle azioni di , da rimborsare ai soci receduti, non sia stata operata secondo CP_6
modalità equitative, e cioè sulla base del criterio dell'equo apprezzamento, denunciato come inapplicabile.
Con il secondo motivo di impugnazione ripropone un argomento già esposto nel Parte_1
giudizio di primo grado per contestare le modalità attraverso le quali l'Esperto è pervenuto alla determinazione del valore delle azioni, sostenendo l'irrilevanza del valore di concambio utilizzato in sede di fusione.
Osserva l'appellante come la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, in caso di recesso, debba avvenire secondo un unico criterio, mentre, in materia di fusione, proprio perché la funzione della valutazione consiste non già nella determinazione di un valore a sé stante, bensì di un valore relativo di comparazione, il legislatore espressamente prevede che, in questa specifica operazione societaria, possano essere impiegati metodi diversi, secondo quanto si evince dal chiaro dato testuale contenuto nell'art. 2501 sexies, co. 1, lett. a), c.c., laddove il legislatore impone che la “relazione sulla congruità del rapporto di cambio o delle quote indichi il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi".
Pertanto, il richiamo a valutazioni relative a fattispecie diverse dal recesso, come la fusione, sarebbe privo di rilevanza e lo stesso Tribunale - ancorché in maniera contraddittoria - nel respingere la domanda riconvenzionale dei soci receduti, ha sottolineato come la valutazione che gli amministratori devono fare delle azioni in presenza di una causa di recesso non abbia nulla a che vedere con la determinazione del rapporto di cambio in caso di fusione, per cui risultano inappropriati e irrilevanti gli pagina 10 di 23 ulteriori riferimenti ai metodi di valutazione della società di revisione PWC, in quanto relativi all'operazione di fusione;
così pure sono irrilevanti i riferimenti alla "presentazione “sui processi e metodologie di valutazione", opera del consulente di parte di , prof. in Parte_1 Persona_3
quanto attinenti a criteri generali di valutazione delle imprese utilizzabili per operazioni diverse.
Anche tale motivo d'impugnazione risulta inammissibile.
Il valore delle azioni di non è stato affatto determinato dalla sentenza impugnata, avendo CP_6
riguardo al valore delle azioni determinato in sede di concambio.
L'Esperto ha infatti utilizzato, come già più volte ricordato, il metodo patrimoniale complesso e a tale riguardo la sentenza si è limitata ad osservare come tale metodo sia stato utilizzato anche dalla società di revisione PWC, che ha elaborato la relazione sul progetto di fusione e che ha ritenuto, nell'ambito di quella complessiva operazione, che riguardava non soltanto , ma anche altri rami di azienda, di CP_6
poter applicare per il metodo patrimoniale complesso e il metodo misto patrimoniale- CP_6
reddituale complesso, così ritenendo che quel metodo fosse utilizzabile e rilevando come fosse stato concretamente utilizzato per determinare il valore di . CP_6
Successivamente il Tribunale, nel richiamare quanto esposto dal consulente di parte di Parte_1
prof. nel contesto di una presentazione sui "Processi e metodologie di valutazione", Persona_3
nel 2010, ha unicamente evidenziato come in quella sede il metodo patrimoniale complesso fosse stato indicato come uno dei criteri utilizzati e utilizzabili per la stima del valore di un'azienda bancaria, tanto che in una delle slide presentate veniva suggerito di determinare l'avviamento di una Banca in base al valore della raccolta, e quindi secondo il procedimento che era stato seguito dall'Esperto nominato.
Quanto alla rilevanza e all'utilizzo del valore del concambio determinato ai fini della fusione, la sentenza si è limitata ad osservare come “la fissazione del concambio richiede una valutazione patrimoniale e reddituale delle entità che partecipano alla fusione, secondo uno o più metodi di valutazione "adeguati" ad esprimere il peso economico "relativo" delle medesime" (v. pag. 11-12 sentenza impugnata).
Orbene, nel determinare il valore di liquidazione delle azioni, in caso di recesso dei soci, il terzo criterio enunciato dal comma 2 dell'art. 2437 ter c.c. è quello rappresentato "dall'eventuale valore di mercato delle azioni", in tal senso il Tribunale ha ritenuto che il valore considerato ai fini del concambio, nel caso di specie fosse attendibile e utilizzabile per determinare il valore di mercato delle azioni, visto che, secondo quanto risultante dalla relazione ex art. 2501 sexies c.c., il valore ai fini del concambio era stato determinato in un'ottica stand alone (cioè secondo una valutazione "che stima
l'oggetto della valutazione (azienda o un suo sottosistema) in ipotesi di autonomia di gestione"), senza pagina 11 di 23 considerare i benefici attesi dalla fusione, e dunque secondo una metodologia che consentiva di utilizzare il valore stimato ai fini del concambio, quale valore di mercato delle azioni.
Secondo quanto si evince chiaramente dalla relazione dell'Esperto (v. pagg. 68 e ss.), il prof.
[...]
dovendo individuare il terzo criterio, normativamente stabilito per la stima del valore di Per_2 liquidazione delle azioni, e cioè l'eventuale valore di mercato delle azioni, ha escluso che un tale valore potesse ricavarsi da operazioni abbastanza prossime alla data di riferimento e sufficientemente significative sotto il profilo economico, concludendo come l'unica operazione significativa sul piano economico e coeva al recesso fosse proprio quella della fusione, sicché il valore attribuito alle azioni, in seno a quell'operazione, costituiva un valore di mercato suscettibile di essere preso in considerazione al fine dell'applicazione del terzo criterio estimativo, “non quindi come valore di comparazione con il valore della da determinarsi al fine del recesso, ma come elemento portante ed essenziale per Pt_1
addivenire - unitamente a quelli discendenti dall'applicazione degli altri due criteri (consistenza patrimoniale e prospettive reddituali) - alla valutazione da compiersi proprio allo specifico fine del recesso.” (v. pagg. 68 – 69 relazione di stima).
Chiarito - secondo quanto inequivocabilmente emerge dai risultati cui è pervenuto l'Esperto, poi recepiti dal Tribunale - che il valore delle azioni ai fini del recesso non è stata determinato nel medesimo valore stabilito ai fini del concambio, in sede di fusione, parte appellante muove, pertanto, con il secondo motivo d'impugnazione, una critica del tutto astratta, non indicando come il percorso seguito dall'Esperto – nello specifico nel considerare il valore di mercato delle azioni, secondo quella metodologia – conduca, in concreto, ad una valutazione viziata in termini di manifesta erroneità o iniquità nella determinazione del valore, in conformità ai limiti di sindacabilità della valutazione dell'Esperto, indicati dal Giudice di primo grado e che non vengono messi in discussione.
Con il terzo motivo d'appello più nello specifico, critica il modo in cui l'Esperto ha Parte_1
in concreto applicato il metodo patrimoniale complesso, precisando infatti come: “ non Parte_1
contesta in realtà il metodo seguito dall'Esperto di per sé stesso, bensì la concreta applicazione dei criteri di valutazione in quanto ….ha erroneamente valutato la raccolta con una evidente, significativa, rilevante sovrastima e quindi pervenendo ad una valutazione manifestamente erronea per ragioni sia giuridiche, che tecniche” (v. pag. 17 atto d'appello).
Il motivo è infondato.
Anzitutto occorre rilevare, come, al di là dell'affermazione di principio che l'appellante si premura di operare, per affermare la sussistenza dei presupposti di sindacabilità della relazione dell'Esperto, entro i limiti previsti dagli artt. 2437 ter, ult. co, e 1349, co. 1, c.c., poi in concreto, nel muovere le critiche al modo in cui l'Esperto avrebbe proceduto nel determinare il valore di avviamento di , non CP_6
pagina 12 di 23 indichi affatto il parametro giuridico e tecnico, alla stregua dei quali dovrebbe essere riscontrata l'asserita manifesta erroneità, che infatti non sussiste.
La critica si sostanzia nell'avere l'Esperto, nel determinare il valore dell'avviamento - e cioè “le prospettive reddituali”, che rappresentano una delle componenti, indicate al comma 2 dell'art. 2437 ter c.c., da considerare ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso
– considerato unicamente il valore della raccolta diretta e indiretta e non anche gli impieghi effettuati, e quindi tutte le fonti di reddito, che non sono solo riconducibili alla raccolta, ma anche agli impieghi, potendo quest'ultimi avere- come sarebbe nel caso di specie – un valore negativo.
Sostiene, pertanto, parte appellante che l'Esperto avrebbe del tutto “trascurato di considerare i principali componenti di costo e di ricavo estranei al valore della raccolta dei depositanti, ma determinanti per valutare la redditività attesa complessiva” (v. pag. 19 atto d'appello), risultando dal conto economico al 31 dicembre 2010 un utile netto aziendale 1,2 milioni di euro, pari all'1% del patrimonio netto contabile e quindi del tutto trascurabile.
Orbene, dal punto di vista giuridico, l'art. 2437 ter c.c., nell'indicare tra i criteri da considerare ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, “le prospettive reddituali”, ovviamente, nulla dispone in ordine alla metodologia di stima sulla base della quale valutare le prospettive reddituali (l'avviamento), quindi non è possibile affermare che il metodo seguito dall' Esperto sia affetto da manifesta erroneità dal punto di vista giuridico, o sia connotato da manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà.
Tale manifesta erroneità non è peraltro ravvisabile neppure dal punto di vista tecnico, tanto che
[...]
non solo non cita neppure uno scritto o uno studio sul tema, che deponga per la valutazione Parte_1 dell'avviamento delle imprese bancarie, nel senso da essa sostenuto, ma anzi tutti gli elementi acquisiti al giudizio, desumibili dalle diverse valutazioni espresse dagli advisor incaricati dalla stessa per Pt_1
le valutazioni di stima ai fini della fusione, hanno determinato il valore dell'avviamento sulla base dei valori della raccolta diretta e indiretta, a dimostrazione del fatto che quella scelta tecnica compiuta dall'Esperto non solo non risulta manifestamente infondata, ma anzi costituisce il criterio di uso corrente nella valutazione dell'avviamento di un'impresa bancaria.
Peraltro, l'Esperto ha precisato come nel valutare le prospettive reddituali, e cioè l'avviamento, “inteso quale componente del valore dell'azienda indicativo dell'attitudine di questa a produrre reddito in futuro” (v. pag. 40 relazione), debba tenersi conto delle molteplici variabili da introdurre nel caso concreto ai fini del calcolo. Alle pagg. da 48 a ss. della relazione, il prof. partendo dal dato Per_2
Per_ dell'ammontare della raccolta condiviso (v. parere prof. e prof. relazione prof. Per_4 Per_3
ha applicato dei coefficienti ai valori della raccolta per calcolare la redditività della raccolta diretta e di pagina 13 di 23 quella indiretta (v. pag. 54 e ss. della relazione), considerando il tasso interbancario Euribor a 3 mesi e ponendolo a raffronto con il concreto tasso d'interesse riconosciuto ai depositanti desunto dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio 2010, nonché considerando il tasso percentuale dei ricavi netti rinvenienti dalla gestione dei depositi riferiti ai debiti verso la clientela e altri proventi di gestione, tutti ricavati dalla nota integrativa al bilancio, e dunque procedendo ad un'analisi specifica della redditività della e non su un'analisi astratta, fondata su un unico dato (la raccolta) del tutto Pt_1
decontestualizzato dalla situazione di quella specifica impresa.
La relazione redatta dalla società di revisione PWC, relativa al progetto di fusione, come già anticipato, ha chiaramente indicato (v. pag. 12 relazione PWC) che “Nel caso delle aziende bancarie, il ruolo di bene immateriale viene riconosciuto solitamente alla raccolta (diretta ed indiretta) della clientela”; Per_ così la relazione di stima redatta nel febbraio 2015 dal prof. su richiesta di per Parte_1
la liquidazione delle azioni di ai fini del recesso - per quanto rileva ai presenti fini del metodo CP_6 di valutazione dell'avviamento - in termini analoghi a quanto fatto dall'Esperto, prof. ha Per_2 considerato il dato della “raccolta fondato sull'ubicazione degli sportelli e corretto al ribasso sulla base dell'attuale momentum di mercato (così come incorporato dal livello attuale del tasso Euribor)” Per_ (v. pag. 42 relazione prof. .
Come correttamente osservato dagli appellati, la stessa Corte di Cassazione, sia pure ad altri fini, relativi ad un contenzioso tributario in cui veniva in rilievo la determinazione del valore di un'azienda bancaria, ha precisato che: “Per le aziende di credito operanti nel settore finanziario, il criterio patrimoniale complesso suppone di stimare l'avviamento in base a coefficienti moltiplicatori applicati alla consistenza della raccolta.” (v. Cass. n. 9075/2015).
L'esperto ha pertanto fatto applicazione di uno dei metodi elaborati dall'economia aziendale e comunemente utilizzati per stimare la redditività di un'impresa bancaria, il che è sufficiente ad escludere che la sua valutazione possa, sotto tale profilo, essere ritenuta affetta da “un errore riconoscibile a prima vista” (v. pag. 20 atto d'appello), e, in quanto tale, rientrante nel parametro della manifesta erroneità.
Il terzo motivo d'impugnazione deve quindi essere respinto.
Parimenti infondato risulta essere il quarto motivo d'appello principale.
Sostiene la appellante che la sentenza di primo grado, senza alcuna specifica motivazione sul Pt_1
punto, ha applicato gli interessi previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c., di cui viene contestata l'applicabilità, atteso che questo saggio "maggiorato" degli interessi legali riguarderebbe solo le obbligazioni di fonte contrattuale. L'estensione della disciplina speciale, prevista per i ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali, sarebbe stata voluta dal legislatore con l'evidente scopo di evitare una pagina 14 di 23 strumentalizzazione del processo civile, così pervenendo ad un significativo incremento del saggio degli interessi legali in pendenza del giudizio, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio, che subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, allo scopo di scoraggiare eventuali intenti dilatori. Prosegue l'appellante rilevando come sia "ancora alquanto dibattuta la questione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. in caso di obbligazioni restitutorie o risarcitorie ex contractu” (v. pag. 23 atto d'appello) e nel caso di specie, anche se il fondamento ultimo è rappresentato dal contratto di società, la vertenza concerne la determinazione del valore delle azioni in caso di recesso, per cui, da un lato, non ha nulla a che vedere con una transazione commerciale e, dall'altro, si tratta di somma da determinare.
Conclude quindi l'appellante, chiedendo che venga affermato il principio di diritto, secondo cui il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ha ad oggetto l'inadempimento di una transazione commerciale.
Gli appellanti eccepiscono in primis l'inammissibilità del motivo di censura, atteso il riconoscimento stragiudiziale da parte di della debenza degli interessi nella misura dell'8%, e quindi Parte_1
sulla base del tasso previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.
Ciò si ricaverebbe dal fatto che proprio nella pendenza del giudizio, allorché ha Parte_1
ritenuto, in forza della delibera del C.d.A. del 30/04/2022 di liquidare ai soci il valore delle azioni, sulla base della stima da essa operata, ha riconosciuto gli interessi legali maturati al saggio legale, tempo per tempo vigente, dalle 19/11/2011 e nella misura dell'8% dal 12/12/2019, data di introduzione del giudizio di primo grado.
Il calcolo e il riconoscimento dell'interesse nella misura dell'8%, a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale, implicherebbe pertanto un espresso e definitivo riconoscimento della debenza del saggio maggiorato, indipendentemente da come il Giudice si sarebbe poi successivamente pronunciato.
In ogni caso, gli appellati rilevano l'infondatezza del motivo di gravame, avendo il legislatore con il comma 4 dell'art. 1284 c.c., esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali ai negozi che non hanno quella natura.
La tesi dell'inammissibilità del motivo d'impugnazione, per essere l'argomentazione sottesa alla censura in contrasto con il “riconoscimento di debito”, operato con la delibera del C.d.A. del
30/04/2021, non è convincente.
In quella sede, senza che ancora si conoscesse quale sarebbe stato il valore di liquidazione delle azioni da parte del Tribunale, l'Amministratore Delegato ha proposto di procedere, in via di anticipazione, al pagamento del valore di recesso determinato dal C.d.A., facendo presente come, dalla data di pagina 15 di 23 proposizione della domanda riconvenzionale da parte dei soci receduti, maturassero sulla somma, che sarebbe stata determinata, interessi al saggio dell'8% annuo (v. doc. 21 in primo grado). Parte_1
In quella sede l'Amministratore Delegato ha dunque espresso un proprio convincimento e le ragioni, compresa quella relativa al maturare di ulteriori interessi, che rendevano opportuno procedere al versamento dell'importo - quello sì riconosciuto – che la riteneva dovuto a titolo di liquidazione Pt_1
del valore delle azioni, e ciò in un momento in cui era ancora del tutto impregiudicata la questione relativa al calcolo degli accessori del credito, da operare in sede giudiziale.
Nel merito il motivo è invece manifestamente infondato.
Al di là dell'esposizione da parte della appellante di una tesi giuridicamente ondivaga ed Pt_1 incoerente, laddove, da un lato, sostiene che “L'art. 1284, comma 4, c.c. ha inteso estendere
l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali...ad ogni obbligazione pecuniaria (avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro). Ciò a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale...” (v. pag. 22 atto d'appello), e, dall'altro, chiede che venga affermato il principio di diritto secondo cui il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa di cui all'art. 1284, co. 4;
c.c. troverebbe applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ha ad oggetto l'inadempimento di una transazione commerciale, dovendosi applicare il tasso maggiorato solo alle obbligazioni pecuniarie che trovino la loro “fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio, che possa essere qualificato come transazione commerciale ed abbia ad oggetto una prestazione determinata o facilmente determinabile” (v. pag. 24 atto d'appello).
La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. - almeno per l'applicazione che deve esserne fatta al presente giudizio - è assolutamente chiara nell'estendere il tasso moratorio previsto dalla disciplina speciale in tema di transazioni commerciali a tutte le ipotesi in cui “gli interessi costituiscano un accessorio di un debito negoziale”. (v. Cass. 09/05/2022 n. 14512), ed è altresì evidente come l'obbligo della società di rimborsare al socio legittimamente receduto, ai sensi del comma 2 dell'art. 2437 c.c., il valore della sua partecipazione trovi la sua fonte nel rapporto societario e dunque abbia fonte negoziale, tanto che si tratta di un'ipotesi in cui ben potrebbe essere statutariamente disciplinato uno specifico tasso d'interesse spettante al socio per il caso di ritardo nella liquidazione della sua partecipazione, per cui, in difetto di ciò (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), non può che trovare applicazione, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Con un ultimo motivo di gravame censura infine la pronuncia di primo grado in Parte_1
punto spese.
pagina 16 di 23 L'esame del motivo deve essere postergato all'esame dei motivi d'appello incidentale proposti da e , atteso che l'eventuale loro NT Controparte_4
accoglimento imporrebbe, in ogni caso, una nuova pronuncia in punto spese anche per il giudizio di primo grado.
I motivi d'appello incidentale
Con il primo motivo d'appello incidentale di e NT NT P_
censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che nel caso di specie il valore
[...]
delle azioni, determinato in euro 26,15 dal C.d.A. di , ai fini del concambio, dovesse CP_6
rappresentare anche il valore rilevante ai fini del recesso.
Sostengono gli appellanti incidentali che su questo specifico punto la sentenza avrebbe in realtà, riconosciuto la fondatezza della loro contestazione, riguardo al travisamento della circostanza di fatto - che allora integrava un errore manifesto – nella parte in cui l'Esperto, per giustificare la ragione per cui ha ritenuto di assegnare a un valore di euro 149,42 milioni, invece di quello maggiore di euro CP_6
176,70 milioni, risultante all'esito del procedimento di valutazione svolto ai fini della determinazione del rapporto di concambio in sede di fusione, ha affermato che la riduzione doveva essere operata per depurare la seconda valutazione dal maggior valore derivante dall'essere stati considerati i risultati attesi dall'integrazione, mentre la valutazione ai fini del recesso doveva essere condotta in un'ottica stand alone. In realtà, proseguono gli appellanti, come del resto correttamente rilevato dal Tribunale, e come emergente dalla documentazione prodotta ed acquisita - che rendeva quindi manifesto l'errore in cui era caduto l'Esperto – le valutazioni di , condotte ai fini della fusione, non tenevano affatto CP_6 conto degli effetti attesi dall'integrazione, ma erano anch'esse state condotte in un'ottica stand alone, per cui i due valori avrebbero dovuto coincidere.
Assumono pertanto gli appellanti che l'errore dell'Esperto sarebbe consistito nel basare la sua rettifica al ribasso - da € 176,70 milioni a € 149,42 milioni - sul fatto che la prima valutazione avrebbe tenuto conto degli effetti positivi attesi dalla fusione, senza rendersi conto che quel primo valore non teneva affatto conto di quegli effetti.
Il Tribunale, una volta accertato l'errore manifesto dell'Esperto, non avrebbe potuto tenerne ugualmente ferma la valutazione, ma avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 1349 c.c., sostituirne una propria, che non potendo essere arbitrariamente determinata, avrebbe dovuto essere ancorata all'unico elemento certo ed oggettivo, cui era possibile attingere e che era rappresentato dalla stima approvata dal C.d.A. di ai fini del concambio, che portava ad un valore per ciascuna azione pari a € CP_6
26,15, anziché al valore di € 23,90 riconosciuto dal Tribunale.
pagina 17 di 23 Aggiungono ancora gli appellanti incidentali come non possa essere condivisa in termini assoluti l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui “nella valutazione di aziende o società, esistono diverse metodologie che, individualmente considerate, restituiscono valori sensibilmente differenti, di modo che è corretto affermare che il valore è "giusto" se cade all'interno di un ragionevole intervallo e non v'è ragione di discostarsi da tale conclusione per quanto attiene al valore di recesso in generale e per la stima del valore di in 149,42 mln. di euro in particolare." (v. pag. 16 sentenza CP_6
impugnata), poiché ciò può valere se il valore cade all'interno di un ragionevole intervallo per effetto di scelte discrezionali o dell'applicazione di una diversa metodologia di valutazione, che dunque può restituire un valore finale differente, ma non se la stima, pur contenuta nell'arco di un ragionevole intervallo, sia frutto dell'erroneo apprezzamento in fatto degli elementi su cui la valutazione si fonda.
Il motivo, pur rappresentato in termini suggestivi, diretti ad accreditare l'esistenza di un errore di fatto manifesto, in cui sarebbe incorso l'Esperto, così da ricondurre l'impugnazione entro i limiti di sindacato stabiliti dagli artt. 2437 ter, ult. co. e 1349, co. 1, c.c., è infondato, pur risultando sul punto la motivazione della sentenza impugnata, non del tutto chiara nell'evidenziare il fraintendimento di fondo su cui si fonda la tesi dei soci receduti.
Anzitutto, va precisato come l'Esperto sia pervenuto in via del tutto autonoma - sulla base di un proprio articolato e argomentato percorso valutativo, e facendo applicazione del più volte menzionato metodo patrimoniale complesso - a determinare il valore di in € 149,42 milioni e rispetto a tale sua CP_6
personale valutazione alcun errore manifesto viene denunciato.
L'Esperto, dunque, diversamente da quanto paiono suggerire gli appellanti incidentali, non è affatto partito prendendo a riferimento il valore recepito nella delibera del C.d.A. di , ai fini della CP_6
fusione, operando poi una “correzione” al ribasso da € 176,70 milioni a € 149,42 milioni, giustificandola in base al fatto che il valore più alto avrebbe tenuto conto degli effetti positivi derivanti dall'integrazione.
Non solo, dunque, l'Esperto ha effettuato una propria autonoma valutazione della consistenza patrimoniale della società e del suo avviamento, ma altresì alla determinazione del valore in € 176,70 milioni il C.d.A. di è pervenuto a seguito di un complesso ed articolato percorso, e cioè una CP_6
consulenza affidata ad un gruppo di advisor ( e a due consulenti, il prof. e , Pt_3 Per_6 Per_7
a cui è stato affidato il compito di esprimere un parere tecnico professionale non vincolante, relativo all'individuazione degli opportuni rapporti di cambio (v. doc. 3 primo grado degli odierni appellanti incidentali), cui ha fatto seguito la relazione della società di revisione, PWC, (v. doc. 4 primo grado degli odierni appellanti incidentali).
pagina 18 di 23 Proprio dalla relazione redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. da PWC, si evince come il valore economico di € 176,70 milioni sia stato stabilito in base alle analisi valutative effettuate dagli amministratori con il supporto di e dei professori, considerando una pluralità di risultati, basati Pt_3
su più metodi valutativi: il valore economico determinato in applicazione del metodo patrimoniale complesso in € 199,80 milioni (v. pag. 21 relazione PWC), il valore economico, in base all'avviamento reddituale, indicato in un range, compreso tra € 137,00 milioni (valore intermedio per e € Pt_3
155,00 milioni (valore intermedio per i proff. e ) (v. pag. 23 relazione PWC). Per_6 Per_7
Il valore finale di 176,70 è quindi stato il frutto, come sottolineato nella relazione di PWC, de
“l'applicazione di un processo valutativo articolato e complesso, che ha comportato, in particolare, la scelta di diversi parametri nell'ambito di differenti scenari valutativi e l'adattamento degli stessi alla situazione specifica” (v. pag. 36 relazione)
Ed ancora, la società di revisione ha ritenuto che: "la scelta degli Amministratori di individuare i rapporti di cambio proposti nel limite superiore degli intervalli di valori di rapporti di cambio risultanti dall'applicazione dei metodi di valutazione utilizzati sia giustificata dalla considerazione
Cont Co della valenza strategica della prospettata fusione per gli azionisti di , BSAG e SBA e delle sinergie derivanti dalla stessa” (v. pag. 36 relazione PWC).
È evidente, dunque, come quel valore finale, stabilito ai fini del concambio, sia il frutto di una ragionevole e giustificata stima del valore della società incorporata, operata però sulla base di una pluralità di criteri e metodi di valutazione, nella cui applicazione la discrezionalità degli amministratori, pur nell'ambito dei principi e limiti fissati dall'art. 2501 sexies c.c., ha avuto un suo ruolo.
In questo senso debbono essere correttamente intese le conclusioni cui è pervenuto l'Esperto, le quali – giova ribadirlo – sono pervenute al valore di € 149,49 milioni, operando la somma di tre addendi
(consistenza patrimoniale della Banca, valore di avviamento della raccolta diretta e valore di avviamento della raccolta indiretta), per effetto dell'autonoma stima fatta dal prof. il quale Per_2
ha poi considerato il terzo elemento, di cui doveva tenersi conto ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni (“eventuale valore di mercato”), facendo riferimento, questa volta sì, al valore delle azioni determinato ai fini del concambio.
Sulla base delle ragioni in precedenza esposte, riguardo al diverso percorso attraverso il quale il C.d.A. di è pervenuto a determinare il valore delle azioni, ai fini del concambio, è assolutamente CP_6
comprensibile e giustificato che possa esservi uno scarto, invero percentualmente piuttosto contenuto
(10% circa), tra i due diversi valori, in ciò dovendosi convenire con quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che tale scarto non infici la valutazione in termini di manifesta erroneità o iniquità, ma pagina 19 di 23 soprattutto questo scarto – per quanto sopra precisato – non è affatto il frutto di un errore di fatto dell'Esperto, ma l'approdo della sua autonoma stima.
Sempre nell'ambito del primo motivo d'appello incidentale, volto ad ottenere la riforma della sentenza in punto determinazione del valore delle azioni da rimborsare ai soci receduti, gli appellanti asseriscono che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che la delibera del C.d.A., che approva il progetto di fusione e determina il rapporto di cambio, deve determinare anche e necessariamente il valore delle azioni per il caso di recesso. La circostanza che il C.d.A. si sia reso obiettivamente inadempiente non potrebbe risolversi in un vantaggio per la società e in un danno per il socio receduto, sicché la società dovrebbe considerarsi vincolata all'unica valutazione che ha compiuto, cioè quella del valore concambio ai fini della fusione.
Il motivo è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata ha preso posizione riguardo all'argomentazione già svolta nel corso del giudizio di primo grado, rilevando come, prevedendo “l'art.
2437, comma 2, c.c. un atto imputabile agli amministratori, avente specificamente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai fini del recesso”, non è consentito “di vincolare la società al riconoscimento di un certo valore di recesso, calando in un ragionamento presuntivo deliberazioni aventi un oggetto dichiaratamente differente" (vedi pagina 17 della sentenza impugnata) e la motivazione fornita dal Tribunale, del tutto logica, e conforme al dettato normativo, che non consente di sostituire una determinazione all'altra, non è stata in alcun modo censurata con il gravame incidentale.
Con il secondo motivo d'impugnazione incidentale di e NT NT
sostengono che la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha omesso di Controparte_4
pronunciare sulla rivalutazione monetaria e ha erroneamente imputato quanto ricevuto a titolo di dividendi, senza considerare come quegli importi fossero lordi.
Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne la rivalutazione monetaria, sottolineano gli appellanti incidentali come sia pacifico che la determinazione dell'ammontare della quota di liquidazione dovuta ai soci receduti sia stata effettuata del tutto tardivamente, atteso che essa sarebbe dovuta avvenire nei 15 giorni antecedenti l'assemblea chiamata ad approvare la fusione, e, del resto, il procedimento di liquidazione si sarebbe dovuto concludere, secondo quanto previsto dall'art. 2437 quater c.c., entro 180 giorni dalla delibera, che aveva dato origine al recesso.
Assumono gli appellanti incidentali che non varrebbe osservare, per escludere il diritto alla rivalutazione monetaria, che si tratti di debito di valuta, secondo la qualificazione tradizionalmente adottata dalla giurisprudenza in relazione al debito della società nei confronti del socio, avente diritto pagina 20 di 23 alla liquidazione della quota, avendo la giurisprudenza di recente riconosciuto la debenza della rivalutazione anche in presenza di debiti considerati di valuta, laddove ricorrano particolari presupposti di fatto, identificabili nel grave ritardo nella determinazione della somma, dovuta a fatto imputabile al soggetto tenuto al pagamento.
La tesi non è condivisibile.
Il precedente giurisprudenziale di merito richiamato - invero unico - rappresentato dalla pronuncia della
Corte d'Appello di Milano n. 3183/2016, concerne una fattispecie concreta del tutto differente da quella presente, relativa alla corresponsione di un'indennità d'esproprio, in un caso in cui il riconoscimento della somma dovuta era avvenuto solo dopo 35 anni dall'avvenuta espropriazione, essendo stato dichiarato falso il bilancio chiuso al 31/12/1973, quindi in un caso in cui la stessa Corte
d'Appello ha sottolineato la peculiarità del caso e di come quella peculiarità consentisse, visti gli anni in cui era maturato il ritardo nel pagamento, di ritenere in via presuntiva - e quindi in conformità all'insegnamento della Suprema Corte - che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, senza necessità di indagare la qualità soggettiva o l'attività svolta dal creditore.
Nella fattispecie in esame - pacifica la natura di debito di valuta del credito relativo al rimborso del valore delle azioni, con conseguente applicabilità dell'art. 1224 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito. La rivalutazione monetaria, infatti, non spetta salvo che il creditore “…dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2,
26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2, 15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez.
2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499)” (v.
Cass. n. 20547/2019). Allegazione questa del tutto carente nella fattispecie in esame, in cui gli appellanti incidentali si sono limitati a lamentare che non abbia tempestivamente Parte_1
compiuto quanto avrebbe dovuto in relazione al recesso dei soci, senza nulla dedurre riguardo al pregiudizio da essi subito nei termini sopra specificati.
Per quanto attiene alle modalità di imputazione, operate dalla sentenza impugnata, dei dividendi percepiti dai soci receduti, per il periodo 2011 - 2018, al residuo ancora dovuto a titolo di rimborso delle azioni, ed in particolare a quanto a loro dovuto anzitutto a titolo di interessi, lamentano gli appellanti incidentali che i dividendi siano stati detratti al lordo dell'imposta, così non considerando che pagina 21 di 23 il beneficio da essi realmente conseguito è invece rappresentato dall'importo netto, che sarebbe dunque l'unico a poter essere ragionevolmente conteggiato in detrazione rispetto alle somme ancora dovute.
Anche tale motivo risulta infondato.
Anzitutto il ragionamento pare fare riferimento ad un meccanismo di compensatio lucri cum damni, del tutto fuorviante nel caso di specie, atteso che le due poste messe in compensazione (rimborso delle partecipazioni azionarie e dividendi) trovano entrambe la loro causa nel rapporto societario e dunque si tratta di poste traenti origine dal medesimo rapporto negoziale, ma soprattutto non considera come gli importi ricevuti a titolo di dividendi siano lordi al pari delle somme da cui debbono essere detratti.
Il recesso tipico, al quale dà luogo la fattispecie di cui all'art. 2437 c.c., che comporta il rimborso della partecipazione del socio con risorse della società, comporta, fiscalmente, la realizzazione da parte del socio di un reddito da capitale, ai sensi dell'art. 47, co. 7, TUIR, soggetto alla relativa tassazione, sicché è del tutto incongrua e destituita di fondamento la pretesa di detrarre dal lordo che verrà corrisposto, a titolo di rimborso del valore delle azioni, il netto di quanto ricevuto a titolo di dividendi.
L'appello principale di in punto spese di lite Parte_1
Rimane da esaminare, da ultimo, una volta respinti tutti gli altri motivi d'impugnazione, principale ed incidentale, la censura svolta da con l'ultimo motivo di gravame, riguardo alla Parte_1
mancata compensazione parziale delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensazione, che, assume l'appellante, avrebbe dovuto fondarsi sulla considerazione della soccombenza parziale dei soci receduti.
L'assunto è tuttavia erroneo, atteso che i soci receduti sono risultati vittoriosi in relazione alla domanda principale contro di loro proposta da diretta a far accertare l'intervenuta rinuncia Parte_1
per fatti concludenti all'esercizio del recesso, e sulla quale il Tribunale ha pronunciato con sentenza non definitiva, resa in data 23/03/2021, e l'accoglimento della loro domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il rimborso del valore delle azioni, per un importo inferiore a quello oggetto di domanda non comporta affatto una loro soccombenza parziale, secondo quanto chiarito dalle SS.UU. della Suprema
Corte: "In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa…ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2." (v. Cass. SS.UU. n. 32061/2022), presupposti la cui sussistenza nel caso di specie non è stata neppure enunciata.
La sentenza di primo grado deve quindi essere integralmente confermata.
pagina 22 di 23 Le spese del presente giudizio
Tenuto conto della reiezione dei contrapposti appelli, le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni di reiezione di entrambe le impugnazioni proposte, ricorrono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l.
24.12.2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la Controparte_12
sentenza n. 2702 pronunciata dal Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in materia d'Impresa in data 20/06/2022, respinge entrambi gli appelli, confermando l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale,
e degli appellanti incidentali, e Parte_1 NT
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato Controparte_4 all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Emanuela Germano Cortese
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE QUINTA CIVILE composta dai Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Emanuela GERMANO CORTESE Presidente
Dott. Gian Andrea MORBELLI Consigliere
Dott.ssa Maria Gabriella RIGOLETTI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1118/2022 promossa da:
(P.I. ) quale incorporante Parte_1 P.IVA_1 Controparte_1
in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, dott.
[...]
, con sede in Biella, piazza Guadenzio Sella n. 1 elettivamente domiciliata in Torino, via CP_2
Torricelli n. 12, presso lo studio del prof. avv. Oreste Cagnasso e dell'avv. Marco D'Arrigo, che lo rappresentano e difendono unitamente al prof. Avv. Palo Montalenti per procura allegata alla busta informatica contenente l'atto di citazione in appello
APPELLANTE contro
(C.F. ), in NT C.F._1
proprio e quale erede di di VE FR, e (C.F. CP_1 Controparte_4
), elettivamente domiciliati in Roma, piazza dell'Emporio n. 16/A, presso lo C.F._2
studio del prof. avv. Giuseppe Guizzi e della prof. Avv. Ilaria Pagni, che li rappresentano e difendono in forza di procura allegata alla busta informatica contenente la comparsa di costituzione e risposta in appello
APPELLATI e APP. INCIDENTALI
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 2702/2022 del Tribunale delle Imprese di Torino
pagina 1 di 23 emessa in data 20/06/2022
- Determinazione valore delle azioni a seguito di recesso del socio - art. 2437 ter c.c.
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“Voglia l'Eccellentissima Corte d'appello di Torino, per i motivi indicati nell'atto di appello in data 1° settembre 2022, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 2702, pubblicata il 20 giugno 2022 e notificata all'appellante in data 6 luglio
2022;
- respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
- respingere l'appello incidentale;
- previa ammissione di idonea c.t.u. diretta a verificare la sussistenza dei motivi di manifesta erroneità della relazione di stima illustrati ed in particolare la redditività della sia con riferimento alla Pt_1
raccolta, sia con riferimento agli impieghi, nonché a procedere alla luce di tali elementi ad una rideterminazione del valore delle azioni degli appellati;
- dichiarare nulla o annullare la relazione di stima redatta dall'Esperto per manifesta erroneità;
- accertare che, in conformità a quanto determinato dal Consiglio di Amministrazione della Pt_1
appellante, il valore di liquidazione delle azioni dei soci receduti è il seguente:
- in proprio: NT
n. 727.181 azioni per euro 14,40 per azione = euro 10.471.406,40
- quale erede di di : NT Persona_1 _3
n. 242.439 azioni per euro 14,40 per azione = euro 3.491.121,60
- Controparte_4
n. 137 azioni per euro 14,40 per azione = euro 1.972,80.
E così per un totale complessivo di euro 13.964.500,80.
- dato atto che la somma così determinata, oltre interessi, spese di lite e dedotti gli utili per un ammontare complessivamente pari ad euro 15.579.424,00, è stata versata da agli Controparte_5
appellati;
- ordinare agli appellati la restituzione, totale o parziale, delle ulteriori somme versate in esecuzione della sentenza n. 2702 del 20 giugno 2022, complessivamente pari ad euro 12.962.694,76, come risultanti dagli ordini di bonifico prodotti con la nota di deposito in data 12 gennaio 2023, con gli interessi ex lege e la rivalutazione di legge;
- con vittoria degli onorari e delle spese di primo grado e di appello.”
Per parte appellata ed appellante in via incidentale:
pagina 2 di 23 “Piaccia alla Ecc.ma Corte d'Appello, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
a) respingere l'appello promosso da avverso la sentenza resa inter partes dal Tribunale di Parte_1
Torino n. 2702 del 20 giugno 2020, per essere tutti i motivi di gravame inammissibili e comunque infondati per le ragioni illustrate in comparsa;
in accoglimento dell'appello incidentale,
b) riformare in parte qua la sentenza impugnata, e quindi per l'effetto: (i) accertare che il valore unitario delle azioni della rilevante ai Controparte_6 sensi dell'art. 2437- ter, secondo comma, c.c., e che deve essere utilizzato per il calcolo della quota di liquidazione spettante agli esponenti, è pari ad € 26,15, e dunque coincidente con il valore assegnato alle stesse azioni dal C.d.A. di ai fini della determinazione del rapporto di cambio nell'ambito CP_6 dell'operazione di fusione con che ha dato causa al recesso;
(ii) accertare che la somma Parte_1
che la Banca attrice è obbligata a corrispondere a favore dei sig.ri e a NT P_
titolo di quota di liquidazione per l'esercitato recesso, ammonta, a titolo di capitale, a complessivi €
25.359.145,60 - e non ad € 23.177.192,30, come erroneamente disposto dal Tribunale - oltre rivalutazione ed interessi da calcolare, come per espresso riconoscimento della Banca, al tasso legale dal 19 novembre 2011 e comunque nella misura dell'8%, giusta anche il disposto dell'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda del 15 novembre 2019; (iii) condannare al Parte_1
pagamento della differenza tra quanto sarà accertato essere dovuto in accoglimento della domanda sub (ii) e la somma complessiva fino ad oggi corrisposta a titolo di capitale, interessi e spese di lite, - di cui €5.579.424,00 corrisposti a titolo definitivo e irripetibile in ragione della prestata acquiescenza alla sentenza n. 1491 del 25 marzo 2021 – previa imputazione della stessa dapprima a pagamento degli interessi maturati, sulla somma come complessivamente rideterminata, sino alla data della decisione, quindi alle spese e solo successivamente a parziale estinzione del debito avente ad oggetto la liquidazione della quota, nonché al pagamento degli ulteriori interessi maturandi, sempre nella medesima misura, dalla data della decisione e sino al soddisfo, e con correzione, in ogni caso, della sentenza nella parte in cui ha disposto l'imputazione a pagamento degli interessi dell'importo lordo, e non invece di quello netto, versato negli anni a titolo di dividendi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato quale incorporante della Parte_1 [...]
conveniva in giudizio, dinanzi alla Sezione Specializzata in Materia Controparte_1
pagina 3 di 23 d'Impresa del Tribunale di Torino, di VE FR, di CP_1 NT
e , chiedendo che fosse accertata l'intervenuta rinuncia, per facta NT Controparte_4
concludentia, al diritto di recesso da essi esercitato, a seguito della fusione di Controparte_1
(da ora in ovvero, in subordine, che fosse accertato il
[...] CP_7 Parte_1
valore delle azioni da rimborsare ai soci receduti, nell'importo determinato dal C.d.A. in misura pari a
€ 14,40 per ogni azione.
Si costituivano i convenuti, formulando alcune eccezioni di carattere preliminare e chiedendo la reiezione delle domande proposte da nonché chiedendo, in via riconvenzionale, la Parte_1
determinazione del valore di rimborso delle azioni.
Depositate le memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., chiedeva la nomina di CTU. Parte_1
Con ordinanza in data 16/09/2020 il G.I., ritenuto opportuno sottoporre al Collegio la decisione sull'eccezione d'incompetenza e sulla domanda principale proposta dalla Banca di rinuncia implicita al recesso da parte dei soci, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
Nelle more si costituiva in giudizio, in prosecuzione ex art. 300 c.p.c., di NT
, in qualità di erede di di VE FR. NT CP_1
Quindi con sentenza non definitiva, pronunciata in data 23/03/2021, il Tribunale di Torino, preso atto dell'intervenuta rinuncia all'eccezione d'incompetenza per territorio, respingeva la domanda di
[...]
avente ad oggetto l'accertamento della rinuncia da parte dei soci agli effetti derivanti Parte_1 dall'esercizio del diritto di recesso.
Con separato ricorso chiedeva, in sede di volontaria giurisdizione, la nomina di un Parte_1 esperto, ai sensi dell'art. 2437 ter, ult. comma, e dell'art. 2473 c.c., per la determinazione del valore delle azioni di cui erano titolari i soci receduti.
Designato l'Esperto, questi provvedeva in data 04/03/2021 al deposito della propria relazione di stima, avverso la quale proponeva impugnazione con atto di citazione notificato ai soci Parte_1
receduti in data 20/04/2021.
All'udienza del 22/04/2021, nella causa originariamente introdotta da la Parte_1 Pt_1 formulava riserva d'appello avverso la sentenza non definitiva, pronunciata in data 25/03/2021, e le parti si riservavano di valutare, di comune accordo, l'introduzione nel giudizio delle domande oggetto dell'impugnazione nei confronti della relazione di stima dell'Esperto.
Tale proposta trovava effettiva attuazione alla successiva udienza, sicché Parte_1
introduceva nel giudizio le domande e le istanze istruttorie, di cui all'atto di citazione notificato in data
20/04/2021, rinunciando a quel giudizio autonomamente instaurato.
Nel mentre, i convenuti dichiaravano altresì di accettare, quale pagamento parziale, e in acconto sul pagina 4 di 23 maggior dovuto, l'importo versato dalla sulla base della stima adottata dal C.d.A. in data Pt_1
01/07/2019 per la determinazione del valore di rimborso delle azioni (€ 14,40 per azione) spettante ai soci receduti.
Quindi, precisate le conclusioni e depositati di scritti conclusionali, con sentenza pubblicata in data
20/06/2022 il Tribunale di Torino, accertato, il valore delle azioni di Controparte_8
al tempo della fusione per incorporazione in ai fini del recesso, in euro 23,90
[...] Parte_1
per azione, accertava, conseguentemente, il diritto alla liquidazione, in favore di NT
di , in qualità di unico erede di di VE FR, titolare di n.
[...] NT CP_1
242.439 azioni, dell'importo di euro 5.794.292,10; in favore di di NT _3
, titolare in proprio di n. 727.181 azioni, dell'importo di euro 17.379.625,90; in favore di
[...] P_
, titolare di n. 137 azioni, dell'importo di euro 3.274,30; quindi, tenuto conto del versamento di
[...]
acconti da parte di - dovendosi considerare non solo i pagamenti parziali eseguiti in Parte_1
corso di causa, ma anche i dividendi distribuiti dalla tra il 2011 e il 2018, nonostante l'avvenuto Pt_1
recesso, in ragione della pendenza della contestazione sul diritto a recedere – ha provveduto a quantificare la differenza ancora dovuta, considerando altresì gli interessi maturati sia prima dell'instaurazione del giudizio, che quelli, ex art. 1284, co. 4, c.c., maturati in corso di giudizio. Le spese di lite sono state infine liquidate secondo il principio della soccombenza e quindi poste a carico di mentre non sono state ritenute sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'art. Parte_1
96 c.p.c.
Avverso la predetta sentenza, notificata in data 06/07/2022, ha proposto appello con Parte_1
atto di citazione notificato in data 01/09/2022, chiedendo, previa ammissione di idonea c.t.u. - diretta a verificare la sussistenza dei dedotti motivi di manifesta erroneità della relazione di stima, in particolare con riferimento alla redditività della da determinarsi con riferimento sia alla raccolta, che agli Pt_1
impieghi - che venisse rideterminato il valore delle azioni ed accertato, in conformità a quanto già stabilito dal Consiglio di Amministrazione della appellante, che il valore di liquidazione delle Pt_1
azioni dei soci receduti è pari a euro 14,40 per azione e quindi, dato atto che la somma così determinata
è già stata versata da agli appellati, che fosse ordinata loro la restituzione, Parte_2
totale o parziale, delle ulteriori somme corrisposte.
Si sono costituiti in giudizio gli appellati, di e NT NT P_
, chiedendo la reiezione dell'appello principale e proponendo appello incidentale, al fine di
[...]
ottenere la riforma della sentenza e sentir accertare che il valore unitario delle azioni della
[...]
rilevante ai sensi dell'art. 2437 ter, comma 2, c.c., da utilizzarsi per il calcolo Controparte_1
della quota di liquidazione, spettante ai soci receduti, è pari ad euro 26,15, coincidente con il valore pagina 5 di 23 assegnato alle stesse azioni dal C.d.A. della ai fini della determinazione del rapporto di cambio Pt_1
nell'ambito dell'operazione di fusione con che ha dato causa al recesso, con Parte_1
conseguente condanna della al pagamento della differenza tra quanto sarà accertato dovuto in Pt_1
accoglimento della domanda e la somma sino ad oggi corrisposta;
nonché chiedendo, in ogni caso, la riforma della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la rivalutazione monetaria e ha disposto l'imputazione a pagamento degli interessi dell'importo lordo ricevuto a titolo di dividendi, anziché del loro importo netto.
A seguito della prima udienza, tenutasi in data 11/01/2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13/09/2023, quindi, a causa del trasferimento del Consigliere relatore e delle esigenze di riassegnazione della causa, l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva rifissata al 10/07/2024 con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Precisate dalle parti le conclusioni come in epigrafe trascritte, con ordinanza in data 11/07/2024 la causa veniva trattenuta a decisione con assegnazione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata
La sentenza impugnata ha anzitutto premesso come la stima dell'Esperto, nominato ai sensi degli artt.
2437 ter e 2473 c.c., per quanto debba essere effettuata avendo riguardo ai criteri legali e/o statutari previsti dalla disciplina di settore, anziché in base alla semplice "equità mercantile" e a nozioni di comune esperienza, contiene un margine di discrezionalità comunque elevato, atteso che esistono diverse metodologie di valutazione delle partecipazioni azionarie (o delle imprese), le quali, di norma, restituiscono valori anche apprezzabilmente diversi, di modo che la motivata scelta da parte dell'Esperto di un metodo, anziché di un altro, non può ritenersi indice di manifesta iniquità o erroneità della determinazione, manifesta iniquità o erroneità che, per scelta legislativa, rappresenta l'unico caso in cui la stima può essere impugnata, essendo essa sottoposta al regime dell'art. 1349, co. 1, c.c.
Ha precisato altresì il Tribunale come, secondo la prevalente giurisprudenza, per essere "manifesta"
l'iniquità o l'erroneità devono essere riconoscibili a prima vista e desumibili direttamente dall'esame della determinazione del terzo e non da elementi estrinseci, dovendosi essa tradurre in una rilevante sperequazione tra le prestazioni contrattuali contrapposte, come determinate attraverso l'attività dell'arbitratore, o in un risultato concretamente ben distante, tanto a livello quantitativo, quanto a livello qualitativo, da quello reputato corretto.
Passando quindi alle contestazioni mosse alla scelta del metodo utilizzato dall'Esperto per la stima, e cioè il metodo patrimoniale complesso, la sentenza ha osservato come la contestazione tenda pagina 6 di 23 deliberatamente a spostare il giudizio dalla manifesta iniquità o erroneità della stima, che è il tema dell'impugnazione ex art. 1349 c.c., alla comparazione, secondo indefiniti criteri di preferenza, di due metodologie di valutazione egualmente legittime, sicché tale contestazione deve ritenersi inammissibile.
Nel merito, la sentenza ha comunque osservato come quel metodo di valutazione (il cd. metodo patrimoniale complesso), ritenuto non appropriato da sia stato indicato come uno Parte_1
dei metodi principali di stima dal suo stesso advisor, , che ha lavorato al progetto di unificazione Pt_3
delle diverse entità bancarie in una Banca unica, e che ha comportato la fusione per incorporazione di anche la società di revisione, PWC, che ha elaborato la relazione sul progetto di CP_7
fusione per incorporazione, nell'illustrare i metodi di valutazione utilizzati dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione, ha dato atto che sono stati applicati per la determinazione del valore economico di il metodo patrimoniale complesso ed il metodo misto patrimoniale-reddituale CP_6
complesso, sicché ne risultava confermata l'utilizzabilità e l'effettivo uso nella prassi del metodo patrimoniale complesso per la determinazione del valore di un'entità bancaria e in particolare di
[...]
Controparte_1
La sentenza di primo grado ha poi preso in considerazione l'ulteriore contestazione di Parte_1
all'asserito utilizzo da parte dell'Esperto come valore di mercato delle azioni del valore
[...]
determinato in occasione della fusione, che a suo dire rappresenterebbe un travisamento delle diverse finalità delle stime poste in essere in occasione della fusione, poiché la stima del valore di recesso è finalizzata a determinare il valore assoluto delle azioni per le quali il diritto di recesso viene ad essere esercitato, mentre il valore di concambio tiene conto dei benefici attesi dalla fusione, per cui la fissazione del concambio richiede una valutazione patrimoniale reddituale delle entità che partecipano alla fusione, secondo uno o più metodi di valutazione adeguati ad esprimere il peso economico relativo delle stesse.
A tale riguardo il Tribunale ha tuttavia osservato come il valore delle azioni di ai fini CP_7
del concambio, è stato determinato dagli amministratori delle società partecipanti, con il supporto dell'advisor, , in un'ottica stand alone, secondo quanto risulta dalla relazione ex articolo 2501 Pt_3
sexies c.c., per cui non esiste una differenza metodologica o di contenuti, tali da rappresentare un ostacolo ad ammettere che l'uso del valore stimato ai fini del concambio potesse essere utilizzato per verificare l'attendibilità della valutazione ai fini della stima del valore di recesso.
Il Tribunale ha quindi ritenuto corretto e non è inficiato da errori il metodo prescelto dall'Esperto, in base al quale, utilizzando il metodo patrimoniale complesso e il dato dell'avviamento, ricavabile dal pagina 7 di 23 valore della raccolta, è pervenuto a quantificare il valore di in 149,42 milioni di euro, inferiore CP_6
a quello recepito dalla ai fini della fusione, pari a 176,7 milioni di euro. Pt_1
Parimenti il Tribunale ha ritenuto infondate le contestazioni formulate dai convenuti alla stima, per non essersi l'Esperto allineato al valore di concambio stabilito ai fini della fusione, pari a € 26,15 per azione, osservando come: "Esiste, è vero, un elemento di contrasto, rappresentato dalla diversa valutazione, ma è pur vero che, nelle valutazioni di aziende o società, esistono diverse metodologie che, individualmente considerate, restituiscono valori sensibilmente differenti, di modo che è corretto affermare che il valore è "giusto" se cade all'interno di un ragionevole intervallo e non v'è ragione di discostarsi da tale conclusione per quanto attiene al valore di recesso in generale e per la stima del valore di in 149,42 milioni di euro in particolare.” (v. pag. 16 sentenza impugnata). CP_6
Analogamente il Tribunale ha disatteso la prospettazione dei soci receduti, secondo cui l'Esperto sarebbe caduto in un errore di diritto, poiché la valutazione eseguita dal C.d.A. di il 1° Parte_1
luglio 2019, per determinare il valore delle azioni di ai fini del recesso, doveva essere CP_6
considerata tamquam non esset, dal momento che una valutazione idonea a tal fine era già stata assunta,
e peraltro dall'unico organo davvero competente, ossia il C.d.A. della stessa banca pugliese, CP_7
in occasione della delibera che aveva approvato la fusione per incorporazione e aveva dato
[...]
luogo al recesso dei soci;
valutazione che, seppure resa ai fini del concambio, non era stata contestata da che l'aveva fatta propria nell'approvare l'operazione di fusione. Tale Parte_1
argomentare è stato ritenuto non fondato dal primo Giudice, atteso che l'art. 2437 ter, co. 2, c.c. prevede un atto imputabile agli amministratori, avente specificamente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai fini del recesso, e quindi non consente di vincolare la società al riconoscimento di un valore determinato a fini dichiaratamente differenti.
L'appello principale di Controparte_9
Prima di passare all'esame dei singoli motivi d'impugnazione proposti dall'appellante principale, giova precisare come, nonostante la riserva d'appello formulata avverso la sentenza non definitiva pronunciata dal Tribunale di Torino in data 23/03/2021, non sia stata proposta impugnazione avverso la statuizione con cui è stata respinta la domanda di di accertamento dell'intervenuta Parte_1
rinuncia, per fatti concludenti, all'esercizio del recesso da parte dei soci, che chiedevano la liquidazione del valore delle azioni da essi possedute in CP_7
Pertanto, non è più contestato il diritto dei soci receduti, di NT _3
, di VE FR e - nei confronti dei quali, a seguito della
[...] CP_1 Controparte_4
conferma da parte della Corte di Cassazione, con sentenza n. 318 del 15/03/2017, della pronuncia della
Corte d'Appello di Lecce, è stata riconosciuta la legittimità, ex art. 2437 c.c., dell'esercizio del recesso pagina 8 di 23 - ad ottenere la liquidazione del valore delle azioni da essi possedute al momento del recesso, non venendo più prospettato che abbiano successivamente tenuto delle condotte incompatibili con la volontà di recedere, tali da integrare di fatto una rinuncia a quel diritto.
Così pure, per quanto più approfonditamente verrà esposto nell'esaminare il terzo motivo d'impugnazione principale, non contesta più l'utilizzo, in sé, da parte dell'Esperto Parte_1
del metodo patrimoniale complesso per la stima, bensì, in concreto, le modalità - asseritamente erronee
- attraverso le quali quel metodo è stato applicato.
Con il primo motivo di gravame lamenta che la sentenza del Tribunale di Torino Parte_1
abbia, nei motivi della decisione, affermato un principio non conforme a diritto, e cioè che "l'esperto nominato ai sensi degli artt. 2437 ter e 2473 c.c. deve determinare il valore delle azioni o quote ai fini del recesso secondo equo apprezzamento", dal momento che il legislatore ha stabilito criteri precisi, puntuali e non discrezionali per la determinazione del valore delle azioni in caso di recesso;
così l'art. 2473, co. 3, c.c., richiamato dalla sentenza, anche se a rigore non riguarda le società per azioni, ma le società a responsabilità limitata, stabilisce, in ogni caso, che il valore di rimborso della partecipazione
"è determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso".
Osserva quindi l'appellante come il legislatore imponga, quale metodo per la determinazione del valore delle azioni (o delle quote), un criterio univoco, specificamente individuato, senza prevedere spazi di discrezionalità e certamente escludendo modalità equitative di valutazione. Anche il riferimento operato dal Tribunale, a pag. 15 della sentenza, ad un risultato, che, per essere manifestamente erroneo, deve essere "concretamente ben distante, tanto a livello quantitativo quanto livello qualitativo, da quello reputato corretto", risulta del tutto inappropriato, dal momento che, a livello qualitativo, il risultato è certamente diverso per via del metodo prescelto, e più precisamente dei criteri di valutazione impiegati, e, a livello quantitativo, è diverso, perché la differenza è dell'entità di diversi milioni di euro.
Sulla base di tali considerazioni l'appellante sollecita, pertanto, questa Corte a disporre un'approfondita
CTU, volta ad emendare i gravi errori risultanti dalla valutazione dell'Esperto.
Gli appellati hanno eccepito l'inammissibilità del sopra riassunto motivo d'appello e la stessa
[...]
ha riconosciuto, con gli scritti conclusionali, come le considerazioni da essa svolte nel Parte_1 paragrafo, da pag. 13 a pag. 15 dell'atto d'appello, costituirebbero delle premesse utili “per introdurre i motivi d'appello”
L'assunto è condivisibile, tuttavia non può non rilevarsi come quelle considerazioni - poi qualificate come mere premesse dello sviluppo dei successivi motivi d'appello - siano state articolate, nella forma
(numerazione del motivo d'impugnazione) e nella sostanza, come un motivo di censura rivolto alla pagina 9 di 23 sentenza impugnata, di cui veniva infatti denunciata l'affermazione di “un dictum non conforme a diritto”. (v. pag. 13 atto d'appello).
Motivo di censura certamente inammissibile, poiché muove da una ricostruzione non corretta della motivazione esposta dal Tribunale e perché non esplicita a quale diversa ricostruzione avrebbe condotto l'applicazione dei corretti principi di diritto enunciati.
Secondo quanto già in precedenza ricostruito, il Tribunale ha infatti precisato come la stima dell'Esperto, nominato ai sensi degli artt. 2437 ter e 2473 c.c., debba essere eseguita, avendo riguardo ai criteri legali e/o statutari previsti dalla disciplina di settore e, del resto, l'Esperto nominato, il prof.
ha proceduto alla stima del valore patrimoniale della incorporata, applicando i Per_2 Pt_1
criteri previsti dal comma 2 dell'art. 2437 ter c.c., e facendo applicazione di uno specifico metodo di stima per valutarne la consistenza patrimoniale e le sue prospettive reddituali, per cui è evidente, secondo quanto peraltro risulta dagli stessi motivi di impugnazione proposti da che Parte_1
la stima del valore delle azioni di , da rimborsare ai soci receduti, non sia stata operata secondo CP_6
modalità equitative, e cioè sulla base del criterio dell'equo apprezzamento, denunciato come inapplicabile.
Con il secondo motivo di impugnazione ripropone un argomento già esposto nel Parte_1
giudizio di primo grado per contestare le modalità attraverso le quali l'Esperto è pervenuto alla determinazione del valore delle azioni, sostenendo l'irrilevanza del valore di concambio utilizzato in sede di fusione.
Osserva l'appellante come la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, in caso di recesso, debba avvenire secondo un unico criterio, mentre, in materia di fusione, proprio perché la funzione della valutazione consiste non già nella determinazione di un valore a sé stante, bensì di un valore relativo di comparazione, il legislatore espressamente prevede che, in questa specifica operazione societaria, possano essere impiegati metodi diversi, secondo quanto si evince dal chiaro dato testuale contenuto nell'art. 2501 sexies, co. 1, lett. a), c.c., laddove il legislatore impone che la “relazione sulla congruità del rapporto di cambio o delle quote indichi il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi".
Pertanto, il richiamo a valutazioni relative a fattispecie diverse dal recesso, come la fusione, sarebbe privo di rilevanza e lo stesso Tribunale - ancorché in maniera contraddittoria - nel respingere la domanda riconvenzionale dei soci receduti, ha sottolineato come la valutazione che gli amministratori devono fare delle azioni in presenza di una causa di recesso non abbia nulla a che vedere con la determinazione del rapporto di cambio in caso di fusione, per cui risultano inappropriati e irrilevanti gli pagina 10 di 23 ulteriori riferimenti ai metodi di valutazione della società di revisione PWC, in quanto relativi all'operazione di fusione;
così pure sono irrilevanti i riferimenti alla "presentazione “sui processi e metodologie di valutazione", opera del consulente di parte di , prof. in Parte_1 Persona_3
quanto attinenti a criteri generali di valutazione delle imprese utilizzabili per operazioni diverse.
Anche tale motivo d'impugnazione risulta inammissibile.
Il valore delle azioni di non è stato affatto determinato dalla sentenza impugnata, avendo CP_6
riguardo al valore delle azioni determinato in sede di concambio.
L'Esperto ha infatti utilizzato, come già più volte ricordato, il metodo patrimoniale complesso e a tale riguardo la sentenza si è limitata ad osservare come tale metodo sia stato utilizzato anche dalla società di revisione PWC, che ha elaborato la relazione sul progetto di fusione e che ha ritenuto, nell'ambito di quella complessiva operazione, che riguardava non soltanto , ma anche altri rami di azienda, di CP_6
poter applicare per il metodo patrimoniale complesso e il metodo misto patrimoniale- CP_6
reddituale complesso, così ritenendo che quel metodo fosse utilizzabile e rilevando come fosse stato concretamente utilizzato per determinare il valore di . CP_6
Successivamente il Tribunale, nel richiamare quanto esposto dal consulente di parte di Parte_1
prof. nel contesto di una presentazione sui "Processi e metodologie di valutazione", Persona_3
nel 2010, ha unicamente evidenziato come in quella sede il metodo patrimoniale complesso fosse stato indicato come uno dei criteri utilizzati e utilizzabili per la stima del valore di un'azienda bancaria, tanto che in una delle slide presentate veniva suggerito di determinare l'avviamento di una Banca in base al valore della raccolta, e quindi secondo il procedimento che era stato seguito dall'Esperto nominato.
Quanto alla rilevanza e all'utilizzo del valore del concambio determinato ai fini della fusione, la sentenza si è limitata ad osservare come “la fissazione del concambio richiede una valutazione patrimoniale e reddituale delle entità che partecipano alla fusione, secondo uno o più metodi di valutazione "adeguati" ad esprimere il peso economico "relativo" delle medesime" (v. pag. 11-12 sentenza impugnata).
Orbene, nel determinare il valore di liquidazione delle azioni, in caso di recesso dei soci, il terzo criterio enunciato dal comma 2 dell'art. 2437 ter c.c. è quello rappresentato "dall'eventuale valore di mercato delle azioni", in tal senso il Tribunale ha ritenuto che il valore considerato ai fini del concambio, nel caso di specie fosse attendibile e utilizzabile per determinare il valore di mercato delle azioni, visto che, secondo quanto risultante dalla relazione ex art. 2501 sexies c.c., il valore ai fini del concambio era stato determinato in un'ottica stand alone (cioè secondo una valutazione "che stima
l'oggetto della valutazione (azienda o un suo sottosistema) in ipotesi di autonomia di gestione"), senza pagina 11 di 23 considerare i benefici attesi dalla fusione, e dunque secondo una metodologia che consentiva di utilizzare il valore stimato ai fini del concambio, quale valore di mercato delle azioni.
Secondo quanto si evince chiaramente dalla relazione dell'Esperto (v. pagg. 68 e ss.), il prof.
[...]
dovendo individuare il terzo criterio, normativamente stabilito per la stima del valore di Per_2 liquidazione delle azioni, e cioè l'eventuale valore di mercato delle azioni, ha escluso che un tale valore potesse ricavarsi da operazioni abbastanza prossime alla data di riferimento e sufficientemente significative sotto il profilo economico, concludendo come l'unica operazione significativa sul piano economico e coeva al recesso fosse proprio quella della fusione, sicché il valore attribuito alle azioni, in seno a quell'operazione, costituiva un valore di mercato suscettibile di essere preso in considerazione al fine dell'applicazione del terzo criterio estimativo, “non quindi come valore di comparazione con il valore della da determinarsi al fine del recesso, ma come elemento portante ed essenziale per Pt_1
addivenire - unitamente a quelli discendenti dall'applicazione degli altri due criteri (consistenza patrimoniale e prospettive reddituali) - alla valutazione da compiersi proprio allo specifico fine del recesso.” (v. pagg. 68 – 69 relazione di stima).
Chiarito - secondo quanto inequivocabilmente emerge dai risultati cui è pervenuto l'Esperto, poi recepiti dal Tribunale - che il valore delle azioni ai fini del recesso non è stata determinato nel medesimo valore stabilito ai fini del concambio, in sede di fusione, parte appellante muove, pertanto, con il secondo motivo d'impugnazione, una critica del tutto astratta, non indicando come il percorso seguito dall'Esperto – nello specifico nel considerare il valore di mercato delle azioni, secondo quella metodologia – conduca, in concreto, ad una valutazione viziata in termini di manifesta erroneità o iniquità nella determinazione del valore, in conformità ai limiti di sindacabilità della valutazione dell'Esperto, indicati dal Giudice di primo grado e che non vengono messi in discussione.
Con il terzo motivo d'appello più nello specifico, critica il modo in cui l'Esperto ha Parte_1
in concreto applicato il metodo patrimoniale complesso, precisando infatti come: “ non Parte_1
contesta in realtà il metodo seguito dall'Esperto di per sé stesso, bensì la concreta applicazione dei criteri di valutazione in quanto ….ha erroneamente valutato la raccolta con una evidente, significativa, rilevante sovrastima e quindi pervenendo ad una valutazione manifestamente erronea per ragioni sia giuridiche, che tecniche” (v. pag. 17 atto d'appello).
Il motivo è infondato.
Anzitutto occorre rilevare, come, al di là dell'affermazione di principio che l'appellante si premura di operare, per affermare la sussistenza dei presupposti di sindacabilità della relazione dell'Esperto, entro i limiti previsti dagli artt. 2437 ter, ult. co, e 1349, co. 1, c.c., poi in concreto, nel muovere le critiche al modo in cui l'Esperto avrebbe proceduto nel determinare il valore di avviamento di , non CP_6
pagina 12 di 23 indichi affatto il parametro giuridico e tecnico, alla stregua dei quali dovrebbe essere riscontrata l'asserita manifesta erroneità, che infatti non sussiste.
La critica si sostanzia nell'avere l'Esperto, nel determinare il valore dell'avviamento - e cioè “le prospettive reddituali”, che rappresentano una delle componenti, indicate al comma 2 dell'art. 2437 ter c.c., da considerare ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni in caso di recesso
– considerato unicamente il valore della raccolta diretta e indiretta e non anche gli impieghi effettuati, e quindi tutte le fonti di reddito, che non sono solo riconducibili alla raccolta, ma anche agli impieghi, potendo quest'ultimi avere- come sarebbe nel caso di specie – un valore negativo.
Sostiene, pertanto, parte appellante che l'Esperto avrebbe del tutto “trascurato di considerare i principali componenti di costo e di ricavo estranei al valore della raccolta dei depositanti, ma determinanti per valutare la redditività attesa complessiva” (v. pag. 19 atto d'appello), risultando dal conto economico al 31 dicembre 2010 un utile netto aziendale 1,2 milioni di euro, pari all'1% del patrimonio netto contabile e quindi del tutto trascurabile.
Orbene, dal punto di vista giuridico, l'art. 2437 ter c.c., nell'indicare tra i criteri da considerare ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, “le prospettive reddituali”, ovviamente, nulla dispone in ordine alla metodologia di stima sulla base della quale valutare le prospettive reddituali (l'avviamento), quindi non è possibile affermare che il metodo seguito dall' Esperto sia affetto da manifesta erroneità dal punto di vista giuridico, o sia connotato da manifesta illogicità o intrinseca contraddittorietà.
Tale manifesta erroneità non è peraltro ravvisabile neppure dal punto di vista tecnico, tanto che
[...]
non solo non cita neppure uno scritto o uno studio sul tema, che deponga per la valutazione Parte_1 dell'avviamento delle imprese bancarie, nel senso da essa sostenuto, ma anzi tutti gli elementi acquisiti al giudizio, desumibili dalle diverse valutazioni espresse dagli advisor incaricati dalla stessa per Pt_1
le valutazioni di stima ai fini della fusione, hanno determinato il valore dell'avviamento sulla base dei valori della raccolta diretta e indiretta, a dimostrazione del fatto che quella scelta tecnica compiuta dall'Esperto non solo non risulta manifestamente infondata, ma anzi costituisce il criterio di uso corrente nella valutazione dell'avviamento di un'impresa bancaria.
Peraltro, l'Esperto ha precisato come nel valutare le prospettive reddituali, e cioè l'avviamento, “inteso quale componente del valore dell'azienda indicativo dell'attitudine di questa a produrre reddito in futuro” (v. pag. 40 relazione), debba tenersi conto delle molteplici variabili da introdurre nel caso concreto ai fini del calcolo. Alle pagg. da 48 a ss. della relazione, il prof. partendo dal dato Per_2
Per_ dell'ammontare della raccolta condiviso (v. parere prof. e prof. relazione prof. Per_4 Per_3
ha applicato dei coefficienti ai valori della raccolta per calcolare la redditività della raccolta diretta e di pagina 13 di 23 quella indiretta (v. pag. 54 e ss. della relazione), considerando il tasso interbancario Euribor a 3 mesi e ponendolo a raffronto con il concreto tasso d'interesse riconosciuto ai depositanti desunto dalla nota integrativa al bilancio d'esercizio 2010, nonché considerando il tasso percentuale dei ricavi netti rinvenienti dalla gestione dei depositi riferiti ai debiti verso la clientela e altri proventi di gestione, tutti ricavati dalla nota integrativa al bilancio, e dunque procedendo ad un'analisi specifica della redditività della e non su un'analisi astratta, fondata su un unico dato (la raccolta) del tutto Pt_1
decontestualizzato dalla situazione di quella specifica impresa.
La relazione redatta dalla società di revisione PWC, relativa al progetto di fusione, come già anticipato, ha chiaramente indicato (v. pag. 12 relazione PWC) che “Nel caso delle aziende bancarie, il ruolo di bene immateriale viene riconosciuto solitamente alla raccolta (diretta ed indiretta) della clientela”; Per_ così la relazione di stima redatta nel febbraio 2015 dal prof. su richiesta di per Parte_1
la liquidazione delle azioni di ai fini del recesso - per quanto rileva ai presenti fini del metodo CP_6 di valutazione dell'avviamento - in termini analoghi a quanto fatto dall'Esperto, prof. ha Per_2 considerato il dato della “raccolta fondato sull'ubicazione degli sportelli e corretto al ribasso sulla base dell'attuale momentum di mercato (così come incorporato dal livello attuale del tasso Euribor)” Per_ (v. pag. 42 relazione prof. .
Come correttamente osservato dagli appellati, la stessa Corte di Cassazione, sia pure ad altri fini, relativi ad un contenzioso tributario in cui veniva in rilievo la determinazione del valore di un'azienda bancaria, ha precisato che: “Per le aziende di credito operanti nel settore finanziario, il criterio patrimoniale complesso suppone di stimare l'avviamento in base a coefficienti moltiplicatori applicati alla consistenza della raccolta.” (v. Cass. n. 9075/2015).
L'esperto ha pertanto fatto applicazione di uno dei metodi elaborati dall'economia aziendale e comunemente utilizzati per stimare la redditività di un'impresa bancaria, il che è sufficiente ad escludere che la sua valutazione possa, sotto tale profilo, essere ritenuta affetta da “un errore riconoscibile a prima vista” (v. pag. 20 atto d'appello), e, in quanto tale, rientrante nel parametro della manifesta erroneità.
Il terzo motivo d'impugnazione deve quindi essere respinto.
Parimenti infondato risulta essere il quarto motivo d'appello principale.
Sostiene la appellante che la sentenza di primo grado, senza alcuna specifica motivazione sul Pt_1
punto, ha applicato gli interessi previsti dall'art. 1284, co. 4, c.c., di cui viene contestata l'applicabilità, atteso che questo saggio "maggiorato" degli interessi legali riguarderebbe solo le obbligazioni di fonte contrattuale. L'estensione della disciplina speciale, prevista per i ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali, sarebbe stata voluta dal legislatore con l'evidente scopo di evitare una pagina 14 di 23 strumentalizzazione del processo civile, così pervenendo ad un significativo incremento del saggio degli interessi legali in pendenza del giudizio, al duplice fine di tutelare la posizione del creditore rispetto al pregiudizio, che subisce a causa dell'inadempimento e, nel contempo, allo scopo di scoraggiare eventuali intenti dilatori. Prosegue l'appellante rilevando come sia "ancora alquanto dibattuta la questione degli interessi legali ai sensi dell'art. 1284, comma 4, c.c. in caso di obbligazioni restitutorie o risarcitorie ex contractu” (v. pag. 23 atto d'appello) e nel caso di specie, anche se il fondamento ultimo è rappresentato dal contratto di società, la vertenza concerne la determinazione del valore delle azioni in caso di recesso, per cui, da un lato, non ha nulla a che vedere con una transazione commerciale e, dall'altro, si tratta di somma da determinare.
Conclude quindi l'appellante, chiedendo che venga affermato il principio di diritto, secondo cui il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. trova applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ha ad oggetto l'inadempimento di una transazione commerciale.
Gli appellanti eccepiscono in primis l'inammissibilità del motivo di censura, atteso il riconoscimento stragiudiziale da parte di della debenza degli interessi nella misura dell'8%, e quindi Parte_1
sulla base del tasso previsto dall'art. 5 D.Lgs. n. 231/2002.
Ciò si ricaverebbe dal fatto che proprio nella pendenza del giudizio, allorché ha Parte_1
ritenuto, in forza della delibera del C.d.A. del 30/04/2022 di liquidare ai soci il valore delle azioni, sulla base della stima da essa operata, ha riconosciuto gli interessi legali maturati al saggio legale, tempo per tempo vigente, dalle 19/11/2011 e nella misura dell'8% dal 12/12/2019, data di introduzione del giudizio di primo grado.
Il calcolo e il riconoscimento dell'interesse nella misura dell'8%, a far tempo dalla proposizione della domanda giudiziale, implicherebbe pertanto un espresso e definitivo riconoscimento della debenza del saggio maggiorato, indipendentemente da come il Giudice si sarebbe poi successivamente pronunciato.
In ogni caso, gli appellati rilevano l'infondatezza del motivo di gravame, avendo il legislatore con il comma 4 dell'art. 1284 c.c., esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti nell'ambito delle transazioni commerciali ai negozi che non hanno quella natura.
La tesi dell'inammissibilità del motivo d'impugnazione, per essere l'argomentazione sottesa alla censura in contrasto con il “riconoscimento di debito”, operato con la delibera del C.d.A. del
30/04/2021, non è convincente.
In quella sede, senza che ancora si conoscesse quale sarebbe stato il valore di liquidazione delle azioni da parte del Tribunale, l'Amministratore Delegato ha proposto di procedere, in via di anticipazione, al pagamento del valore di recesso determinato dal C.d.A., facendo presente come, dalla data di pagina 15 di 23 proposizione della domanda riconvenzionale da parte dei soci receduti, maturassero sulla somma, che sarebbe stata determinata, interessi al saggio dell'8% annuo (v. doc. 21 in primo grado). Parte_1
In quella sede l'Amministratore Delegato ha dunque espresso un proprio convincimento e le ragioni, compresa quella relativa al maturare di ulteriori interessi, che rendevano opportuno procedere al versamento dell'importo - quello sì riconosciuto – che la riteneva dovuto a titolo di liquidazione Pt_1
del valore delle azioni, e ciò in un momento in cui era ancora del tutto impregiudicata la questione relativa al calcolo degli accessori del credito, da operare in sede giudiziale.
Nel merito il motivo è invece manifestamente infondato.
Al di là dell'esposizione da parte della appellante di una tesi giuridicamente ondivaga ed Pt_1 incoerente, laddove, da un lato, sostiene che “L'art. 1284, comma 4, c.c. ha inteso estendere
l'applicazione della disciplina speciale prevista per gli interessi nei ritardi di pagamento relativi alle transazioni commerciali...ad ogni obbligazione pecuniaria (avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro). Ciò a partire dal momento in cui sia stata proposta la relativa domanda giudiziale...” (v. pag. 22 atto d'appello), e, dall'altro, chiede che venga affermato il principio di diritto secondo cui il saggio d'interesse legale stabilito nella disposizione normativa di cui all'art. 1284, co. 4;
c.c. troverebbe applicazione esclusivamente quando la lite giudiziale ha ad oggetto l'inadempimento di una transazione commerciale, dovendosi applicare il tasso maggiorato solo alle obbligazioni pecuniarie che trovino la loro “fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferenti ad obbligo restitutorio, che possa essere qualificato come transazione commerciale ed abbia ad oggetto una prestazione determinata o facilmente determinabile” (v. pag. 24 atto d'appello).
La disposizione di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. - almeno per l'applicazione che deve esserne fatta al presente giudizio - è assolutamente chiara nell'estendere il tasso moratorio previsto dalla disciplina speciale in tema di transazioni commerciali a tutte le ipotesi in cui “gli interessi costituiscano un accessorio di un debito negoziale”. (v. Cass. 09/05/2022 n. 14512), ed è altresì evidente come l'obbligo della società di rimborsare al socio legittimamente receduto, ai sensi del comma 2 dell'art. 2437 c.c., il valore della sua partecipazione trovi la sua fonte nel rapporto societario e dunque abbia fonte negoziale, tanto che si tratta di un'ipotesi in cui ben potrebbe essere statutariamente disciplinato uno specifico tasso d'interesse spettante al socio per il caso di ritardo nella liquidazione della sua partecipazione, per cui, in difetto di ciò (“se le parti non ne hanno determinato la misura”), non può che trovare applicazione, dal momento della proposizione della domanda giudiziale, il tasso previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Con un ultimo motivo di gravame censura infine la pronuncia di primo grado in Parte_1
punto spese.
pagina 16 di 23 L'esame del motivo deve essere postergato all'esame dei motivi d'appello incidentale proposti da e , atteso che l'eventuale loro NT Controparte_4
accoglimento imporrebbe, in ogni caso, una nuova pronuncia in punto spese anche per il giudizio di primo grado.
I motivi d'appello incidentale
Con il primo motivo d'appello incidentale di e NT NT P_
censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che nel caso di specie il valore
[...]
delle azioni, determinato in euro 26,15 dal C.d.A. di , ai fini del concambio, dovesse CP_6
rappresentare anche il valore rilevante ai fini del recesso.
Sostengono gli appellanti incidentali che su questo specifico punto la sentenza avrebbe in realtà, riconosciuto la fondatezza della loro contestazione, riguardo al travisamento della circostanza di fatto - che allora integrava un errore manifesto – nella parte in cui l'Esperto, per giustificare la ragione per cui ha ritenuto di assegnare a un valore di euro 149,42 milioni, invece di quello maggiore di euro CP_6
176,70 milioni, risultante all'esito del procedimento di valutazione svolto ai fini della determinazione del rapporto di concambio in sede di fusione, ha affermato che la riduzione doveva essere operata per depurare la seconda valutazione dal maggior valore derivante dall'essere stati considerati i risultati attesi dall'integrazione, mentre la valutazione ai fini del recesso doveva essere condotta in un'ottica stand alone. In realtà, proseguono gli appellanti, come del resto correttamente rilevato dal Tribunale, e come emergente dalla documentazione prodotta ed acquisita - che rendeva quindi manifesto l'errore in cui era caduto l'Esperto – le valutazioni di , condotte ai fini della fusione, non tenevano affatto CP_6 conto degli effetti attesi dall'integrazione, ma erano anch'esse state condotte in un'ottica stand alone, per cui i due valori avrebbero dovuto coincidere.
Assumono pertanto gli appellanti che l'errore dell'Esperto sarebbe consistito nel basare la sua rettifica al ribasso - da € 176,70 milioni a € 149,42 milioni - sul fatto che la prima valutazione avrebbe tenuto conto degli effetti positivi attesi dalla fusione, senza rendersi conto che quel primo valore non teneva affatto conto di quegli effetti.
Il Tribunale, una volta accertato l'errore manifesto dell'Esperto, non avrebbe potuto tenerne ugualmente ferma la valutazione, ma avrebbe dovuto, ai sensi dell'art. 1349 c.c., sostituirne una propria, che non potendo essere arbitrariamente determinata, avrebbe dovuto essere ancorata all'unico elemento certo ed oggettivo, cui era possibile attingere e che era rappresentato dalla stima approvata dal C.d.A. di ai fini del concambio, che portava ad un valore per ciascuna azione pari a € CP_6
26,15, anziché al valore di € 23,90 riconosciuto dal Tribunale.
pagina 17 di 23 Aggiungono ancora gli appellanti incidentali come non possa essere condivisa in termini assoluti l'affermazione contenuta nella sentenza, secondo cui “nella valutazione di aziende o società, esistono diverse metodologie che, individualmente considerate, restituiscono valori sensibilmente differenti, di modo che è corretto affermare che il valore è "giusto" se cade all'interno di un ragionevole intervallo e non v'è ragione di discostarsi da tale conclusione per quanto attiene al valore di recesso in generale e per la stima del valore di in 149,42 mln. di euro in particolare." (v. pag. 16 sentenza CP_6
impugnata), poiché ciò può valere se il valore cade all'interno di un ragionevole intervallo per effetto di scelte discrezionali o dell'applicazione di una diversa metodologia di valutazione, che dunque può restituire un valore finale differente, ma non se la stima, pur contenuta nell'arco di un ragionevole intervallo, sia frutto dell'erroneo apprezzamento in fatto degli elementi su cui la valutazione si fonda.
Il motivo, pur rappresentato in termini suggestivi, diretti ad accreditare l'esistenza di un errore di fatto manifesto, in cui sarebbe incorso l'Esperto, così da ricondurre l'impugnazione entro i limiti di sindacato stabiliti dagli artt. 2437 ter, ult. co. e 1349, co. 1, c.c., è infondato, pur risultando sul punto la motivazione della sentenza impugnata, non del tutto chiara nell'evidenziare il fraintendimento di fondo su cui si fonda la tesi dei soci receduti.
Anzitutto, va precisato come l'Esperto sia pervenuto in via del tutto autonoma - sulla base di un proprio articolato e argomentato percorso valutativo, e facendo applicazione del più volte menzionato metodo patrimoniale complesso - a determinare il valore di in € 149,42 milioni e rispetto a tale sua CP_6
personale valutazione alcun errore manifesto viene denunciato.
L'Esperto, dunque, diversamente da quanto paiono suggerire gli appellanti incidentali, non è affatto partito prendendo a riferimento il valore recepito nella delibera del C.d.A. di , ai fini della CP_6
fusione, operando poi una “correzione” al ribasso da € 176,70 milioni a € 149,42 milioni, giustificandola in base al fatto che il valore più alto avrebbe tenuto conto degli effetti positivi derivanti dall'integrazione.
Non solo, dunque, l'Esperto ha effettuato una propria autonoma valutazione della consistenza patrimoniale della società e del suo avviamento, ma altresì alla determinazione del valore in € 176,70 milioni il C.d.A. di è pervenuto a seguito di un complesso ed articolato percorso, e cioè una CP_6
consulenza affidata ad un gruppo di advisor ( e a due consulenti, il prof. e , Pt_3 Per_6 Per_7
a cui è stato affidato il compito di esprimere un parere tecnico professionale non vincolante, relativo all'individuazione degli opportuni rapporti di cambio (v. doc. 3 primo grado degli odierni appellanti incidentali), cui ha fatto seguito la relazione della società di revisione, PWC, (v. doc. 4 primo grado degli odierni appellanti incidentali).
pagina 18 di 23 Proprio dalla relazione redatta ai sensi dell'art. 2501 sexies c.c. da PWC, si evince come il valore economico di € 176,70 milioni sia stato stabilito in base alle analisi valutative effettuate dagli amministratori con il supporto di e dei professori, considerando una pluralità di risultati, basati Pt_3
su più metodi valutativi: il valore economico determinato in applicazione del metodo patrimoniale complesso in € 199,80 milioni (v. pag. 21 relazione PWC), il valore economico, in base all'avviamento reddituale, indicato in un range, compreso tra € 137,00 milioni (valore intermedio per e € Pt_3
155,00 milioni (valore intermedio per i proff. e ) (v. pag. 23 relazione PWC). Per_6 Per_7
Il valore finale di 176,70 è quindi stato il frutto, come sottolineato nella relazione di PWC, de
“l'applicazione di un processo valutativo articolato e complesso, che ha comportato, in particolare, la scelta di diversi parametri nell'ambito di differenti scenari valutativi e l'adattamento degli stessi alla situazione specifica” (v. pag. 36 relazione)
Ed ancora, la società di revisione ha ritenuto che: "la scelta degli Amministratori di individuare i rapporti di cambio proposti nel limite superiore degli intervalli di valori di rapporti di cambio risultanti dall'applicazione dei metodi di valutazione utilizzati sia giustificata dalla considerazione
Cont Co della valenza strategica della prospettata fusione per gli azionisti di , BSAG e SBA e delle sinergie derivanti dalla stessa” (v. pag. 36 relazione PWC).
È evidente, dunque, come quel valore finale, stabilito ai fini del concambio, sia il frutto di una ragionevole e giustificata stima del valore della società incorporata, operata però sulla base di una pluralità di criteri e metodi di valutazione, nella cui applicazione la discrezionalità degli amministratori, pur nell'ambito dei principi e limiti fissati dall'art. 2501 sexies c.c., ha avuto un suo ruolo.
In questo senso debbono essere correttamente intese le conclusioni cui è pervenuto l'Esperto, le quali – giova ribadirlo – sono pervenute al valore di € 149,49 milioni, operando la somma di tre addendi
(consistenza patrimoniale della Banca, valore di avviamento della raccolta diretta e valore di avviamento della raccolta indiretta), per effetto dell'autonoma stima fatta dal prof. il quale Per_2
ha poi considerato il terzo elemento, di cui doveva tenersi conto ai fini della determinazione del valore di rimborso delle azioni (“eventuale valore di mercato”), facendo riferimento, questa volta sì, al valore delle azioni determinato ai fini del concambio.
Sulla base delle ragioni in precedenza esposte, riguardo al diverso percorso attraverso il quale il C.d.A. di è pervenuto a determinare il valore delle azioni, ai fini del concambio, è assolutamente CP_6
comprensibile e giustificato che possa esservi uno scarto, invero percentualmente piuttosto contenuto
(10% circa), tra i due diversi valori, in ciò dovendosi convenire con quanto ritenuto dal Tribunale circa il fatto che tale scarto non infici la valutazione in termini di manifesta erroneità o iniquità, ma pagina 19 di 23 soprattutto questo scarto – per quanto sopra precisato – non è affatto il frutto di un errore di fatto dell'Esperto, ma l'approdo della sua autonoma stima.
Sempre nell'ambito del primo motivo d'appello incidentale, volto ad ottenere la riforma della sentenza in punto determinazione del valore delle azioni da rimborsare ai soci receduti, gli appellanti asseriscono che il Tribunale avrebbe trascurato di considerare che la delibera del C.d.A., che approva il progetto di fusione e determina il rapporto di cambio, deve determinare anche e necessariamente il valore delle azioni per il caso di recesso. La circostanza che il C.d.A. si sia reso obiettivamente inadempiente non potrebbe risolversi in un vantaggio per la società e in un danno per il socio receduto, sicché la società dovrebbe considerarsi vincolata all'unica valutazione che ha compiuto, cioè quella del valore concambio ai fini della fusione.
Il motivo è inammissibile, atteso che la sentenza impugnata ha preso posizione riguardo all'argomentazione già svolta nel corso del giudizio di primo grado, rilevando come, prevedendo “l'art.
2437, comma 2, c.c. un atto imputabile agli amministratori, avente specificamente ad oggetto la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, ai fini del recesso”, non è consentito “di vincolare la società al riconoscimento di un certo valore di recesso, calando in un ragionamento presuntivo deliberazioni aventi un oggetto dichiaratamente differente" (vedi pagina 17 della sentenza impugnata) e la motivazione fornita dal Tribunale, del tutto logica, e conforme al dettato normativo, che non consente di sostituire una determinazione all'altra, non è stata in alcun modo censurata con il gravame incidentale.
Con il secondo motivo d'impugnazione incidentale di e NT NT
sostengono che la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha omesso di Controparte_4
pronunciare sulla rivalutazione monetaria e ha erroneamente imputato quanto ricevuto a titolo di dividendi, senza considerare come quegli importi fossero lordi.
Anche tale motivo non è meritevole di accoglimento.
Per quanto concerne la rivalutazione monetaria, sottolineano gli appellanti incidentali come sia pacifico che la determinazione dell'ammontare della quota di liquidazione dovuta ai soci receduti sia stata effettuata del tutto tardivamente, atteso che essa sarebbe dovuta avvenire nei 15 giorni antecedenti l'assemblea chiamata ad approvare la fusione, e, del resto, il procedimento di liquidazione si sarebbe dovuto concludere, secondo quanto previsto dall'art. 2437 quater c.c., entro 180 giorni dalla delibera, che aveva dato origine al recesso.
Assumono gli appellanti incidentali che non varrebbe osservare, per escludere il diritto alla rivalutazione monetaria, che si tratti di debito di valuta, secondo la qualificazione tradizionalmente adottata dalla giurisprudenza in relazione al debito della società nei confronti del socio, avente diritto pagina 20 di 23 alla liquidazione della quota, avendo la giurisprudenza di recente riconosciuto la debenza della rivalutazione anche in presenza di debiti considerati di valuta, laddove ricorrano particolari presupposti di fatto, identificabili nel grave ritardo nella determinazione della somma, dovuta a fatto imputabile al soggetto tenuto al pagamento.
La tesi non è condivisibile.
Il precedente giurisprudenziale di merito richiamato - invero unico - rappresentato dalla pronuncia della
Corte d'Appello di Milano n. 3183/2016, concerne una fattispecie concreta del tutto differente da quella presente, relativa alla corresponsione di un'indennità d'esproprio, in un caso in cui il riconoscimento della somma dovuta era avvenuto solo dopo 35 anni dall'avvenuta espropriazione, essendo stato dichiarato falso il bilancio chiuso al 31/12/1973, quindi in un caso in cui la stessa Corte
d'Appello ha sottolineato la peculiarità del caso e di come quella peculiarità consentisse, visti gli anni in cui era maturato il ritardo nel pagamento, di ritenere in via presuntiva - e quindi in conformità all'insegnamento della Suprema Corte - che il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali, senza necessità di indagare la qualità soggettiva o l'attività svolta dal creditore.
Nella fattispecie in esame - pacifica la natura di debito di valuta del credito relativo al rimborso del valore delle azioni, con conseguente applicabilità dell'art. 1224 c.c. - la rivalutazione monetaria del credito non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito. La rivalutazione monetaria, infatti, non spetta salvo che il creditore “…dimostri il maggior danno ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c., il quale, può, peraltro, ritenersi esistente in via presuntiva, sempre che il medesimo creditore alleghi che, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass. Sez. 2,
26/02/2002, n. 2823; Cass. Sez. 2, 15/02/1999, n. 1266; Cass. Sez. 2, 24/09/2014, n. 20131; Cass. Sez.
2, 22/06/2004, n. 11594; Cass. Sez. 2, 15/07/2003, n. 11031; Cass. Sez. U, 16/07/2008, n. 19499)” (v.
Cass. n. 20547/2019). Allegazione questa del tutto carente nella fattispecie in esame, in cui gli appellanti incidentali si sono limitati a lamentare che non abbia tempestivamente Parte_1
compiuto quanto avrebbe dovuto in relazione al recesso dei soci, senza nulla dedurre riguardo al pregiudizio da essi subito nei termini sopra specificati.
Per quanto attiene alle modalità di imputazione, operate dalla sentenza impugnata, dei dividendi percepiti dai soci receduti, per il periodo 2011 - 2018, al residuo ancora dovuto a titolo di rimborso delle azioni, ed in particolare a quanto a loro dovuto anzitutto a titolo di interessi, lamentano gli appellanti incidentali che i dividendi siano stati detratti al lordo dell'imposta, così non considerando che pagina 21 di 23 il beneficio da essi realmente conseguito è invece rappresentato dall'importo netto, che sarebbe dunque l'unico a poter essere ragionevolmente conteggiato in detrazione rispetto alle somme ancora dovute.
Anche tale motivo risulta infondato.
Anzitutto il ragionamento pare fare riferimento ad un meccanismo di compensatio lucri cum damni, del tutto fuorviante nel caso di specie, atteso che le due poste messe in compensazione (rimborso delle partecipazioni azionarie e dividendi) trovano entrambe la loro causa nel rapporto societario e dunque si tratta di poste traenti origine dal medesimo rapporto negoziale, ma soprattutto non considera come gli importi ricevuti a titolo di dividendi siano lordi al pari delle somme da cui debbono essere detratti.
Il recesso tipico, al quale dà luogo la fattispecie di cui all'art. 2437 c.c., che comporta il rimborso della partecipazione del socio con risorse della società, comporta, fiscalmente, la realizzazione da parte del socio di un reddito da capitale, ai sensi dell'art. 47, co. 7, TUIR, soggetto alla relativa tassazione, sicché è del tutto incongrua e destituita di fondamento la pretesa di detrarre dal lordo che verrà corrisposto, a titolo di rimborso del valore delle azioni, il netto di quanto ricevuto a titolo di dividendi.
L'appello principale di in punto spese di lite Parte_1
Rimane da esaminare, da ultimo, una volta respinti tutti gli altri motivi d'impugnazione, principale ed incidentale, la censura svolta da con l'ultimo motivo di gravame, riguardo alla Parte_1
mancata compensazione parziale delle spese di lite del giudizio di primo grado, compensazione, che, assume l'appellante, avrebbe dovuto fondarsi sulla considerazione della soccombenza parziale dei soci receduti.
L'assunto è tuttavia erroneo, atteso che i soci receduti sono risultati vittoriosi in relazione alla domanda principale contro di loro proposta da diretta a far accertare l'intervenuta rinuncia Parte_1
per fatti concludenti all'esercizio del recesso, e sulla quale il Tribunale ha pronunciato con sentenza non definitiva, resa in data 23/03/2021, e l'accoglimento della loro domanda riconvenzionale, avente ad oggetto il rimborso del valore delle azioni, per un importo inferiore a quello oggetto di domanda non comporta affatto una loro soccombenza parziale, secondo quanto chiarito dalle SS.UU. della Suprema
Corte: "In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti
o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa…ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2." (v. Cass. SS.UU. n. 32061/2022), presupposti la cui sussistenza nel caso di specie non è stata neppure enunciata.
La sentenza di primo grado deve quindi essere integralmente confermata.
pagina 22 di 23 Le spese del presente giudizio
Tenuto conto della reiezione dei contrapposti appelli, le spese del presente grado di giudizio, in considerazione della reciproca soccombenza, debbono essere integralmente compensate tra le parti.
Per le medesime ragioni di reiezione di entrambe le impugnazioni proposte, ricorrono infine i presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l.
24.12.2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale e degli appellanti incidentali di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato all'atto della costituzione in giudizio.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Torino - Sezione Quinta Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello Parte_1
incidentale proposto da avverso la Controparte_12
sentenza n. 2702 pronunciata dal Tribunale di Torino – Sezione Specializzata in materia d'Impresa in data 20/06/2022, respinge entrambi gli appelli, confermando l'impugnata sentenza;
dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1, quater, del DPR 30.5.2002, n. 115, così come novellato dalla l. 24.12.2012, n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale,
e degli appellanti incidentali, e Parte_1 NT
, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato Controparte_4 all'atto della costituzione in giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio in data 27/12/2024.
Il Consigliere est. dott.ssa Maria Gabriella Rigoletti Il Presidente
dott.ssa Emanuela Germano Cortese
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