Sentenza 5 ottobre 1976
Massime • 2
L'elencazione delle clausole onerose contenuta nell'art 1341, secondo comma, cod civ, pur avendo carattere tassativo, consente per ciascun tipo di esse l'interpretazione estensiva (con esclusione di quella analogica), e pertanto deve essere specificamente approvata per iscritto non soltanto la clausola (solve et repete) con cui si stabilisce che la parte non puo opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, ma anche quella che vieta di promuovere azioni intese ad ottenere l'adempimento della controparte prima di eseguire la propria prestazione, in quanto diretta allo stesso scopo di assicurare la priorita temporale dell'adempimento del soggetto gravato della clausola.*
L'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in adesione e rispettata quando a tali clausole anche se redatte a stampa, sia data autonoma e separata collocazione nel contesto delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione. ( Conf 115/74, mass n 367673; ( Conf 2001/71, mass n 352616).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/10/1976, n. 3272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3272 |
| Data del deposito : | 5 ottobre 1976 |
Testo completo
L'elencazione delle clausole onerose contenuta nell'art 1341, secondo comma, cod civ, pur avendo carattere tassativo, consente per ciascun tipo di esse l'interpretazione estensiva (con esclusione di quella analogica), e pertanto deve essere specificamente approvata per iscritto non soltanto la clausola (solve et repete) con cui si stabilisce che la parte non puo opporre eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta, ma anche quella che vieta di promuovere azioni intese ad ottenere l'adempimento della controparte prima di eseguire la propria prestazione, in quanto diretta allo stesso scopo di assicurare la priorita temporale dell'adempimento del soggetto gravato della clausola.*