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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/06/2025, n. 4616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4616 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza del 10.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22970 del Ruolo Generale Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto invalidi civili
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco alla via S. Paolo di Tarso n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Guglielmo Crisci,, da cui è rappresentato\a e difeso\a, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t, CP_1 elettivamente domiciliato, congiuntamente e disgiuntamente rapp.to e difeso come in atti dagli avv.ti Gambino Armando e Tellone Gianluca RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata, premette di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro decreto di omologa di ATP positivo del 20.06.2024
– RG 10135\2023 con cui si riconosce il diritto a percepire l'assegno ordinario ex art. 1 della L. 222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa e di averlo notificato all di Napoli in data 26.06.2024. Deduce che l' non ha provveduto al CP_1 CP_1 pagamento delle relative prestazioni economiche nei termini di legge nonostante le allegazioni relative ai requisiti diversi da quello sanitario fossero già indicati nel precedente giudizio per ATP.
Chiede dichiarare il proprio diritto e condannare l al pagamento degli arretrati e CP_1 del rateo corrente relativi alla prestazione così come da decorrenza stabilita nel DECRETO DI OMOLOGA ex art. 445 bis 5° comma c.p.c. RG 10135/2023 Tribunale di Napoli – sez. Lavoro e Previdenza, con vittoria delle spese di lite. Si costituisce l' deducendo che il mancato pagamento è dipeso dalla circostanza CP_1 per la quale il ricorrente non ha fornito le coordinate bancarie IBAN, nonostante fosse stato specificamente richiesto dalla resistente stessa, trovandosi pertanto nella impossibilità di procedere al pagamento degli arretrati. All'udienza odierna la causa viene decisa. Si ritiene, preliminarmente, doversi accogliere il ricorso nei limiti che seguono. Come, infatti, si evince, il diritto vantato dal ricorrente all'ottenimento della prestazione richiesta deve ritenersi sussistente. Quanto al requisito sanitario ciò consegue a quanto già riconosciuto dall'omologa emessa a seguito del precedente giudizio, Quanto alla sussistenza dei requisiti socioeconomici parte ricorrente ha allegato e documentato sia la sussistenza del requisito contributivo che di quello reddituale – vedi documentazione in atti -, neppure specificamente contestata dall' . CP_1
Deve pertanto dichiararsi la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta – assegno legge 222\1984 – con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.12.2022- con la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni CP_1 economiche a far data dal 1 gennaio 2023, oltre interessi legali - o in alternativa oltre alla rivalutazione monetaria, se superiore, dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo. Quanto alla regolamentazione delle spese assume rilievo quanto segue. Ritiene il Tribunale che risulti per tabulas la circostanza per cui parte ricorrente abbia omesso di comunicare alla resistente le coordinate bancarie IBAN, necessarie per la liquidazione della prestazione, anche a seguito di specifica richiesta dell' in data CP_1
20.08.2024. Né risulta riscontrabile l'allegazione di parte ricorrente per cui il predetto Iban fosse già indicato negli atti del procedimento per ATP, tenuto conto che tali atti non risultano versati nel presente procedimento e che dalla comunicazione del 20.8.2024 risulta – senza contestazione specifica da parte del ricorrente, che parte ricorrente avesse formulato istanza di pagamento allo sportello postale, modalità non più possibile per l'espresso divieto normativo di pagamento in contanti per somme eccedenti 1.000 euro. Tale omissione comporta il venir meno allo specifico obbligo di cooperazione, gravante sul creditore, il cui fine ultimo è quello di consentire all'Ente previdenziale di essere messo nella condizione di adempiere all'obbligo previdenziale, una volta che ha accertato i requisiti di legge (sentenza Cass. nr 22089/2021). Deve, in particolare, ritenersi che il termine di centoventi giorni per il pagamento dopo l'omologa, previsto dall'art. 445 bis c.p.c., decorre non dalla notifica del provvedimento di omologa ma dalla trasmissione all' della documentazione CP_1 necessaria, affinché l'ente previdenziale provveda alla verifica dei requisiti diversi da quelli sanitari.
Orbene, nel caso in esame, non risulta allegato e documentato dalla parte istante di aver provveduto alla trasmissione all' di quanto richiesto e necessario, sicchè CP_1 non può essere ascritto a responsabilità dell' il mancato pagamento. CP_1
Deve pertanto ritenersi giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex l.222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.12.2022 e condanna l' al pagamento delle relative prestazioni economiche a CP_1 far data dal 1 gennaio 2023, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo. compensa le spese. Napoli, 10.06.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
In composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Luigi Ruoppolo, all'esito dell'udienza del 10.06.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado iscritta al n. 22970 del Ruolo Generale Lavoro e Previdenza dell'anno 2024, avente ad oggetto invalidi civili
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Pomigliano D'Arco alla via S. Paolo di Tarso n. 12, presso lo studio legale dell'avv. Guglielmo Crisci,, da cui è rappresentato\a e difeso\a, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo RICORRENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t, CP_1 elettivamente domiciliato, congiuntamente e disgiuntamente rapp.to e difeso come in atti dagli avv.ti Gambino Armando e Tellone Gianluca RESISTENTE
FATTO E DIRITTO Parte ricorrente in epigrafe indicata, premette di aver ottenuto dal Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro decreto di omologa di ATP positivo del 20.06.2024
– RG 10135\2023 con cui si riconosce il diritto a percepire l'assegno ordinario ex art. 1 della L. 222/84 con decorrenza dalla domanda amministrativa e di averlo notificato all di Napoli in data 26.06.2024. Deduce che l' non ha provveduto al CP_1 CP_1 pagamento delle relative prestazioni economiche nei termini di legge nonostante le allegazioni relative ai requisiti diversi da quello sanitario fossero già indicati nel precedente giudizio per ATP.
Chiede dichiarare il proprio diritto e condannare l al pagamento degli arretrati e CP_1 del rateo corrente relativi alla prestazione così come da decorrenza stabilita nel DECRETO DI OMOLOGA ex art. 445 bis 5° comma c.p.c. RG 10135/2023 Tribunale di Napoli – sez. Lavoro e Previdenza, con vittoria delle spese di lite. Si costituisce l' deducendo che il mancato pagamento è dipeso dalla circostanza CP_1 per la quale il ricorrente non ha fornito le coordinate bancarie IBAN, nonostante fosse stato specificamente richiesto dalla resistente stessa, trovandosi pertanto nella impossibilità di procedere al pagamento degli arretrati. All'udienza odierna la causa viene decisa. Si ritiene, preliminarmente, doversi accogliere il ricorso nei limiti che seguono. Come, infatti, si evince, il diritto vantato dal ricorrente all'ottenimento della prestazione richiesta deve ritenersi sussistente. Quanto al requisito sanitario ciò consegue a quanto già riconosciuto dall'omologa emessa a seguito del precedente giudizio, Quanto alla sussistenza dei requisiti socioeconomici parte ricorrente ha allegato e documentato sia la sussistenza del requisito contributivo che di quello reddituale – vedi documentazione in atti -, neppure specificamente contestata dall' . CP_1
Deve pertanto dichiararsi la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta – assegno legge 222\1984 – con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.12.2022- con la condanna dell' al pagamento delle relative prestazioni CP_1 economiche a far data dal 1 gennaio 2023, oltre interessi legali - o in alternativa oltre alla rivalutazione monetaria, se superiore, dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo. Quanto alla regolamentazione delle spese assume rilievo quanto segue. Ritiene il Tribunale che risulti per tabulas la circostanza per cui parte ricorrente abbia omesso di comunicare alla resistente le coordinate bancarie IBAN, necessarie per la liquidazione della prestazione, anche a seguito di specifica richiesta dell' in data CP_1
20.08.2024. Né risulta riscontrabile l'allegazione di parte ricorrente per cui il predetto Iban fosse già indicato negli atti del procedimento per ATP, tenuto conto che tali atti non risultano versati nel presente procedimento e che dalla comunicazione del 20.8.2024 risulta – senza contestazione specifica da parte del ricorrente, che parte ricorrente avesse formulato istanza di pagamento allo sportello postale, modalità non più possibile per l'espresso divieto normativo di pagamento in contanti per somme eccedenti 1.000 euro. Tale omissione comporta il venir meno allo specifico obbligo di cooperazione, gravante sul creditore, il cui fine ultimo è quello di consentire all'Ente previdenziale di essere messo nella condizione di adempiere all'obbligo previdenziale, una volta che ha accertato i requisiti di legge (sentenza Cass. nr 22089/2021). Deve, in particolare, ritenersi che il termine di centoventi giorni per il pagamento dopo l'omologa, previsto dall'art. 445 bis c.p.c., decorre non dalla notifica del provvedimento di omologa ma dalla trasmissione all' della documentazione CP_1 necessaria, affinché l'ente previdenziale provveda alla verifica dei requisiti diversi da quelli sanitari.
Orbene, nel caso in esame, non risulta allegato e documentato dalla parte istante di aver provveduto alla trasmissione all' di quanto richiesto e necessario, sicchè CP_1 non può essere ascritto a responsabilità dell' il mancato pagamento. CP_1
Deve pertanto ritenersi giustificata la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede: Accoglie il ricorso e dichiara il diritto di parte ricorrente all'assegno ordinario di invalidità ex l.222/1984, con decorrenza dalla domanda amministrativa del 28.12.2022 e condanna l' al pagamento delle relative prestazioni economiche a CP_1 far data dal 1 gennaio 2023, oltre interessi legali dal centoventesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa e sino al saldo. compensa le spese. Napoli, 10.06.2025
Il Giudice del lavoro Dott. Luigi Ruoppolo