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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/11/2025, n. 3076 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3076 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13959/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Giudice LL RI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG n. 13959/2024 promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Varì
- attore c o n t r o
Parte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Igor Marino
1. convenuta e
Controparte_1
convenuta contumace
In punto a: opposizione ad esecuzione e atti esecutivi
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, respingere l'opposizione della sig.ra
[...] in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, respingendo Parte_2
pagina 1 di 15 altresì la spiegata domanda risarcitoria formulata dal contribuente. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta costituita: “In via preliminare: accertato il difetto di ius postulandi in capo a parte attrice, dichiarare nullo il mandato alle liti e per l'effetto dichiarare nullo l'atto introduttivo del giudizio di merito;
Nel merito: accogliere l'opposizione spiegata dall'opponente per tutti i motivi dedotti nel ricorso in opposizione e nella comparsa di costituzione e risposta, rigettando le domande e difese formulate e dedotte nell'atto di citazione da
, e quindi per l'effetto accogliere le conclusioni Controparte_2 già esposte in ricorso che qui si ritrascrivono: “Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'atto di pignoramento notificato il 08/02/2024 dall agente della Controparte_3 riscossione per la Provincia di per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, disporre la restituzione in CP_2 favore della dott.ssa di tutte le somme pignorate, o comunque disporre Parte_2 lo svincolo delle somme accantonate/trattenute dal terzo e/o emettere altro provvedimento in favore dell'esecutato”. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge”.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento Parte_2 dei crediti verso terzi n. 29884202400000164001, notificatole in data 8.02.2024 da
[...] relativo ad undici cartelle di pagamento dell'ammontare Parte_1 complessivo euro 13.806,24.
L'opponente eccepiva: 1) la nullità del pignoramento opposto per inesistenza della notifica in quanto proveniente da un indirizzo pec non istituzionale;
2) la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c., per mancata specificazione del credito;
3) la violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR n. 602/1973; 4) l'omessa notificazione delle cartelle presupposte al pignoramento opposto, con conseguente prescrizione dei crediti esattoriali pignorati;
5) la violazione della correttezza e della buona fede da parte di . Controparte_4
Con provvedimento del 16.05.2024, il Giudice dell'Esecuzione (RGE. 553/2024), ritenendo sussistenti i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora, accoglieva l'istanza di pagina 2 di 15 sospensione, concedendo termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le prescrizioni dell'art. 616 c.p.c..
incardinava il presente giudizio di merito, chiedendo Controparte_4 il rigetto della domanda cautelare e dell'opposizione.
In particolare, parte convenuta contestava l'atto di opposizione, deducendo: 1) il difetto di giurisdizione in relazione al credito della cartella n. 29820160002455127000, poiché riferito a pretese impositive di natura tributaria;
2) l'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte al pignoramento opposto e dell'eccezione di carenza di motivazione per violazione dell'art. 57 D.P.R. 602/73; 3) la regolare notifica delle cartelle esattoriali antecedentemente all'atto di pignoramento;
4) la notifica dei preavvisi di fermo, delle richieste di compensazione e delle intimazioni di pagamento con conseguente interruzione della prescrizione;
5) l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità / inesistenza della notifica a mezzo PEC proveniente da indirizzo non incluso nei pubblici elenchi;
6) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento opposto per violazione dell'art. 543, comma 2, n. 1,
c.p.c.; 7) l'errato assunto della violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR n.
602/1973. ha resistito al giudizio anche nella presente fase Parte_2 Parte_2 di merito, riproponendo le difese espresse davanti al giudice dell'esecuzione ed eccependo: 1) il difetto di ius postulandi in capo all' , poiché il giudizio di Controparte_4 merito veniva incardinato a mezzo di un avvocato del libero foro e non con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato;
2) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione e l'inammissibilità dell' eccezione di violazione dell'art. 57 D.P.R. 602/73, con conseguente competenza del Tribunale di Bologna;
3) il difetto della regolare notifica delle cartelle prodromiche all'atto di pignoramento in assenza della comunicazione di avvenuta notifica delle cartelle consegnate ai familiari conviventi, di cui disconosceva le firme ed eccependo anche l'errata notificazione perché diretta in luogo diverso dalla residenza;
4) l'insufficienza della notifica del preavviso di fermo per dimostrare l'avvenuta notifica dell'atto, consegnato ad un familiare di cui disconosceva la firma;
5) l'assenza di attestazione di conformità degli avvisi di pagina 3 di 15 intimazione, sottoscritti da delegati ignoti e da familiari conviventi, di cui disconosceva la firma, nonché l'incapacità interruttiva della prescrizione della proposta di compensazione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di accertare il difetto di ius postulandi in capo a parte attrice e, nel merito, dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'atto di pignoramento dall' con svincolo delle somme pignorate. Controparte_2
All'udienza del 10 aprile 2025, dichiarata la contumacia del terzo pignorato CP_1 di si disponeva di procedere la trattazione con le modalità del contraddittorio scritto CP_1 di cui all'art. 127 ter c.p.c., dando termine sino al 12.09.2025 per il deposito di note scritte ex art. 189 c.p.c.. La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'esito dell'ordinanza del 6 ottobre 2025.
Preliminarmente, parte convenuta, nelle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., ha rilevato che, non avendo parte attrice contestato le eccezioni proposte nella comparsa di costituzione e risposta, le stesse erano da considerarsi pacifiche. Tale assunto non appare condivisibile, trattandosi di questioni già poste nella fase dell'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione ed espressamente contestate nell'atto introduttivo, oppure rilevabili d'ufficio.
Sempre in via preliminare, va osservato che parte attrice ha depositato due note conclusive definite “Memorie di Replica” in data 14.07.2025 che paiono avere contenuto di comparsa conclusionale e che non sono state depositate nel rispetto dei termini di cui all'art. 189, I comma, n. 2 c.p.c.. Analogamente, la comparsa conclusionale di parte convenuta, depositata in data 31.7.2025, non è rispetta il termine di cui all'art. 189 citato. Gli scritti in questione, pertanto, non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Va quindi esaminate l'eccezione di difetto di ius postulandi proposta dalla convenuta in relazione all'assenza della deliberazione dell' per derogare al Controparte_4 patrocinio riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato.
Al fine della rappresentanza e difesa in giudizio, l si Parte_1 avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione siglata tra e Avvocatura dello Stato nel 2017 (fatte salve le Controparte_4 ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano pagina 4 di 15 in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, mentre si avvale di avvocati di libero foro, senza bisogno di formalità e della delibera di cui all'art. 43, comma 4, citato in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (cfr. Cass. Civ., Sez. U, n. 30008/2019).
La Convenzione stipulata tra Avvocatura dello Stato e Parte_1
il 24.09.2020 e sostitutiva di quella sottoscritta il 22.06.2017, al punto 3.3.
[...]
(rubricato Contenzioso afferente l'attività di Riscossione) prevede che l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi non rientrante nelle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato, aveva la facoltà di Controparte_4 rivolgersi ad un avvocato di libero foro, senza necessità di un'apposita delibera.
L'eccezione di difetto di ius postulandi, pertanto, va respinta.
Sempre in via preliminare, va condivisa l'eccezione di difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella n. 29820160002455127000 avente ad oggetto imposte di natura tributaria
(cfr. documento 3 allegato all'atto di citazione).
Al riguardo, va osservato che la Corte di legittimità ha chiarito che, con riguardo ai tributi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602/ 1973, ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo (come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va fissato nei seguenti termini: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della
pagina 5 di 15 cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. U. n. 7822 del 2020).
In base all'orientamento sopra esposto, è stato ribadito che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.) - (cfr. Cass. Civ., Sez. U., Ordinanza n. 22754/2024)
Ne deriva pertanto che “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2,
pagina 6 di 15 comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.” (cfr. Cass. Civ., Sez. U, n.
13913/2017; conforme anche Cass. Civ., Ordinanza n. 32539/2024).
Vi è pertanto giurisdizione del giudice tributario quando è impugnato un pignoramento, costituente il primo atto notificato al contribuente, nell'ipotesi in cui si contesti l'omessa notificazione di cartella e l'assenza di atti interruttivi, con conseguente prescrizione del credito.
Ricorre invece la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi in cui il pignoramento è contestato solo con riguardo alla sua forma e alla legittimità.
Nella fattispecie in esame si rientra nella prima ipotesi, essendosi contestata la validità della notifica della cartella e delle intimazioni di pagamento, con conseguente eccezione di prescrizione.
Per le ulteriori cartelle- non trattandosi di tributi- non si applica la disciplina di cui all'art. 57 DPR. 602/1973 in virtù della previsione di cui all'art. 29 l.46/1999 che espressamente lo esclude (il d.lgs. 33/2025 che ha riordinato la disciplina in materia di versamenti e riscossione si applicherà a partire da gennaio 2026), sicché l'eccezione di inammissibilità di parte attrice non può essere accolta.
Ciò premesso, va osservato che i motivi di doglianza relativi alla prescrizione delle cartelle esattoriali ed alla violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR n. 602/1973, vanno qualificati come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre le ulteriori eccezioni (mancata notifica delle cartelle e degli atti prodromici al pignoramento, mancata specificazione del credito nell'atto di pignoramento;
nullità della notifica dell'atto di pignoramento in quanto proveniente da pec non istituzionale né presente nei pubblici registri) devono essere qualificate quale opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.. Nel caso di specie, l'opposizione, iscritta a ruolo in data 23.02.2024, è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c..
Alla luce della qualificazione dell'opposizione nei termini indicati, vanno esaminate le doglianze proposte dalla debitrice.
pagina 7 di 15 1. In primo luogo va disattesa l'eccezione relativa al difetto di notifica del pignoramento poiché proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta nei Pubblici
Registri IPA. Al riguardo appare condivisibile l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che hanno rilevato come l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non sia nulla, allorquando la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza con riguardo alla provenienza e all'oggetto, in quanto una maggiore rigidità formale è richiesta per individuare l'indirizzo del destinatario, ovverosia del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente della propria casella, ma non anche del mittente (Cass. Civ., Sez. U,
Sentenza n. 15979 del 18.05.2022). Nel caso di specie, parte convenuta non solo non ha evidenziato in alcun modo quali pregiudizi alle proprie capacità difensive siano derivate dalla ricezione del pignoramento da parte di un indirizzo di posta elettronica non presente nei
Pubblici Registri IPA, ma sulla base della suddetta notifica ha correttamente instaurato l'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione.
2. Con riguardo all'eccezione di prescrizione proposta dalla debitrice, premesso che sia per i crediti previdenziali (cartella n. 29820110011648367000) che per le sanzioni per violazioni al codice della strada (tutte le altre cartelle) il termine di prescrizione è quinquennale, appare necessario vagliare i motivi di doglianza attinenti alle singole cartelle:
le obbligazioni portate nelle cartelle n. 29820110011648367000 e n.
29820110014642866000 risultano prescritte. Le cartelle sono state correttamente notificate alla convenuta in quanto dalla relata della notifica (cfr. allegato 4 all'atto di citazione) emerge che sono state correttamente consegnate, in assenza del destinatario, in busta sigillata al padre di in Parte_2 data 3.10.2011 a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte. La disciplina di cui all'art. 60 D.P.R. n.600/1973, relativa alle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio all'art. 137 c.p.c. e ss., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Prevede, in particolare, alla lettera b-bis) che “se il consegnatario non è il
pagina 8 di 15 destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. Tale onere risulta assolto poiché nelle relate è chiaramente indicato che “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”.
La notifica delle cartelle risulta provata, poiché è sufficiente, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, la produzione dell'avviso di ricevimento o della copia della relata, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia integrale della cartella stessa, e avendo, nel caso di specie, depositato l'estratto ruolo (cfr. allegato 3 all'atto di citazione) da cui emerge la pretesa impositoria.
Inoltre, il disconoscimento della firma dei familiari conviventi da parte della ricorrente risulta inefficace, poiché l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione fa fede fino a querela di falso, che – nella specie – non è stata proposta (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22058/2019; Cass. Civ., Sez. 1, n. 24852/2006; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 1572/1964).
Non appare, al contrario, provata l'interruzione della prescrizione asseritamente compiuta mediante l'invio del preavviso di fermo. Il documento prodotto (cfr. allegato 5 all'atto di citazione), notificato alla madre della debitrice in data 6.5.2013, è rappresentato da una copia di un avviso di ricevimento, da cui non emerge la natura dell'atto notificato (non essendo stato allegato il corrispettivo preavviso di fermo), se faccia effettivo riferimento alle cartelle n. 29820110011648367000 e n.
29820110014642866000 (alla luce delle innumerevoli pretese impositorie nei confronti della convenuta), né tantomeno appare assolto l'onere di cui all'art. 60
D.P.R. 600/1973 ut supra richiamato.
pagina 9 di 15 Con riguardo alla cartella n. 9820110011648367000, successivamente al preavviso di fermo, è stata notificata anche una richiesta di compensazione (cfr. allegato 8 all'atto di citazione). Tale atto non appare idoneo ad interrompere la prescrizione e, in ogni caso, è stato notificato in data 26.04.2019, allorquando il termine quinquennale di prescrizione era già maturato. Analoghe considerazioni valgono per la successiva intimazione di pagamento (notificata il 24.10.2023 – allegato 10 all'atto di citazione).
Anche con riferimento alla cartella n. 29820110014642866000, il credito è prescritto poiché, successivamente al preavviso di fermo, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 14.12.2017 (cfr. allegato 6 all'atto di citazione), allorquando il termine quinquennale di prescrizione era già maturato, così come le successive intimazioni di pagamento.
la cartella n. 29820120001210114000 è stata correttamente notificata alla convenuta in quanto dalla relata della notifica (cfr. allegato 4 all'atto di citazione), emerge che l'atto
è stato consegnato, in assenza del destinatario, in busta sigillata al padre di
[...] in data 24.04.2012 a norma del D.P.R. n. 602 del Parte_2
1973, art. 26, comma 1, prima parte. Anche in relazione alla validità di tale notifica valgono le considerazioni espresse sub 1) con riferimento all'irrilevanza del disconoscimento della firma in assenza di querela di falso ed all'assoluzione dell'onere probatorio mediante deposito della sola relata della cartella.
Pur essendo irrilevante – per le ragioni espresse sub 1 - l'invio del preavviso di fermo
(cfr. allegato 5 all'atto di citazione), si deve dar conto che nella fattispecie risulta correttamente provata la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29820179008412558000 (cfr. allegato 6 all'atto di citazione), poiché dall'attestazione di consegna risulta essere stata ritirata da una persona allo scopo delegata dalla convenuta allo sportello. È evidente, pertanto, che la convenuta avuto conoscenza dell'avviso di giacenza.
La prescrizione è stata poi validamente interrotta in data 16.02.2022 con l'intimazione di pagamento n. 29820229000656467000 (cfr. allegato 9 all'atto di citazione) notificata alla pec professionale della convenuta e, in data 4.01.2024, con pagina 10 di 15 l'intimazione di pagamento n. 29820239010222312000 (cfr. allegato 11 alla relazione) sempre alla pec di . Pt_2
La cartella e i successivi atti prodromici al pignoramento appaiono pertanto correttamente notificati e conosciuti dalla convenuta. Va quindi esclusa la prescrizione con riguardo alle obbligazioni portate dalla citata cartella.
La cartella n. 29820140016494020000 è stata correttamente notificata alla convenuta: dalla relata della notifica (cfr. allegato 4 all'atto di citazione) emerge che la stessa è consegnata, in assenza del destinatario, in busta sigillata alla madre di in data Pt_2
15.12.2014 a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte.
Anche in relazione alla validità di tale notifica valgono le considerazioni espresse sub
1) con riferimento all'irrilevanza del disconoscimento della firma in assenza di querela di falso ed all'assoluzione dell'onere probatorio mediante deposito della sola relata della cartella.
Successivamente è stata notificata ad un familiare convivente l'intimazione di pagamento n. 29820189002203272000 in data 12.02.2019 (cfr. allegato 7 all'atto di citazione). Tale regolarità di tale notifica, tuttavia, non risulta essere stata sufficientemente provata, poiché, ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n.600/1973 “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto
o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. Nel caso di specie l'intimazione di pagamento risulta essere stata consegnata al familiare convivente di , ma non Pt_2
è stata depositata la raccomandata con cui il consegnatario ha dato notizia dell'avvenuta notifica dell'atto o dell'avviso.
Per la richiesta di compensazione valgono le argomentazioni previamente espresse per le altre cartelle.
pagina 11 di 15 La successiva intimazione di pagamento n. 29820239010222312000 è stata notificata a mezzo pec della convenuta in data 04.01.2024 (cfr. allegato 11 all'atto di citazione), quando ormai, anche volendo considerare la sospensione della prescrizione a causa dell'emergenza Covid, il termine di prescrizione quinquennale era ampiamente maturato.
Anche per tale cartella, dunque, non è stata data prova dell'interruzione della prescrizione.
la cartella n. 29820150000303915000 è stata correttamente notificata alla convenuta in quanto a seguito della temporanea irreperibilità del destinatario (cfr. allegato 4 all'atto di citazione), la stessa è stata consegnata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla stessa in data 16.10.2015 Parte_2
(presente la firma del destinatario che la convenuta non ha disconosciuto).
La cartella risulta, tuttavia, prescritta per le medesime motivazioni della cartella n.
29820140016494020000 richiamata sub 3).
La cartella n. 29820140019093972000 è stata correttamente notificata alla convenuta in quanto dalla relata della notifica (cfr. allegato 4 all'atto di citazione), emerge che la stessa sia stata consegnata, in assenza del destinatario, in busta sigillata alla madre di in data 25.02.2015 a norma del D.P.R. n. 602 Parte_2 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte, potendosi richiamare le argomentazioni delle altre cartelle con riguardo sia al disconoscimento, che all'assoluzione dell'onere probatorio mediante deposito della sola relata della cartella.
Tale cartella risulta tuttavia prescritta poiché, prima dell'intimazione di pagamento n.
29820239010222312000, notificata in data 04.01.2024 (cfr. allegato 10 all'atto di citazione), ben oltre il termine quinquennale previsto per la prescrizione delle contravvenzioni al codice della strada, l'unico atto pervenuto alla convenuta è la sola richiesta di compensazione, che, come precedentemente evidenziato, non risulta idonea ad interrompere la prescrizione.
Con riguardo alla cartella n. 29820160000782238000 (cfr. allegato 4 all'atto di citazione), l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha depositato la relazione di notifica,
pagina 12 di 15 la certificazione anagrafica, l'avviso di deposito nella casa del Comune e la busta con annotata la comunicazione di restituzione per compiuta giacenza.
Tale notifica non appare essere validamente eseguita, poiché, in caso di irreperibilità
“relativa” deve applicarsi l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 60 d.p.r. n. 600/1073 ed è quindi prevista l'affissione dell'avviso alla porta di abitazione e non semplicemente presso l'albo nella casa comunale (come in caso di irreperibilità “assoluta”), oltre all'invio della raccomandata informativa. Nel caso di specie, oltre a mancare l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione della convenuta, la raccomandata (a cui difetta comunque la specificazione dell'attività compiuta dall'agente postale) non
è stata ricevuta da , perché risulta depositata presso l'ufficio Parte_2 postale e rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 14.11.2016 presso la Via
Fratelli Bandiera n.32, EN (SR), allorquando la convenuta aveva già cambiato la residenza a (cfr. allegato 2.2. della comparsa di costituzione e risposta). Non CP_1 può, pertanto, ritenersi perfezionata la notifica delle cartelle e nulli appaiono gli ulteriori atti notificati successivamente alle predette cartelle.
Le cartelle n. 29820160015852985000 e n. 29820160019867151000 sono state notificate (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) presso la Via Fratelli Bandiera n.32, EN
(SR) a marzo 2017, ma la convenuta aveva già cambiato la residenza a a CP_1 partire dal 7.10.2016 (cfr. allegato 2.2. della comparsa di costituzione e risposta).
L'art. 60 del D.P.R. 600/1973, comma 3, infatti, stabilisce che le variazioni dell'indirizzo di residenza hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo alla data della variazione anagrafica e, nel caso in esame, tale termine era ampiamente trascorso.
Nulli appaiono pertanto gli ulteriori atti notificati successivamente alle predette cartelle.
La cartella n. 29820170001105289000, seppure correttamente notificata alla pec professionale della convenuta in data 13.07.2022, così come la successiva intimazione di pagamento n. 29820239010222312000 in data 04.01.2024 (cfr. allegato 11 alla relazione), risulta prescritta. Da quanto emerge dall'estratto ruolo e dall'intimazione pagina 13 di 15 di pagamento del 4.01.2024, gli importi si riferiscono a contravvenzioni al codice della strada relativi all'anno 2013, e per tali tipi di sanzioni amministrative è previsto un termine di prescrizione di cinque anni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 28 l n. 689/81 e 209 CDS. Si tratta dunque di sanzioni già prescritte al momento dell'emissione della cartella.
Alla luce delle argomentazioni espresse, solo il credito portato dalla cartella n.
29820120001210114000 non risulta prescritto.
3. Va poi disattesa l'eccezione di nullità del pignoramento per asserita ai sensi “mancata indicazione e individuazione del credito per il quale si procede” ex art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c.. L'atto pignoramento segue la notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, nelle quali è già stato determinato l'ammontare del debito, sicché il richiamo dell'atto prodromico alla pretesa esecutiva (nell'atto di pignoramento viene indicato sia il numero dell'atto con la data di notifica e il numero dell'avviso di mora/intimazione con la data di notifica dell'avviso- cfr. allegato 2 all'atto di citazione) è in grado di soddisfare l'obbligo di motivazione prescritto di cui agli artt. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 della l. n. 241/1990 (in merito cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n.
22281/2022).
4. In ultimo, va osservato che la convenuta ha eccepito la violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR n. 602/1973, in quanto dalla somma di cui l' di CP_1 si dichiarava debitore (pari ad euro 5.351,00) bisognava sottrarre la somma di euro CP_1
502,03, pari all'importo della pensione di invalidità e, in quanto tale, impignorabile. Tale assunto non può essere condiviso, in quanto la pensione di invalidità non è erogata dal datore di lavoro ma dall'INPS, che non risulta destinataria del pignoramento (cfr. estratto conto di cui all'allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta, ove la pensione risulta accreditata separatamente rispetto allo stipendio e buste paga di cui agli allegati 12, 13, 17, 18, 19 della comparsa, ove non è presente la voce relativa alla pensione di invalidità).
Orbene, per le ragioni sopra esposte l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il pignoramento deve essere limitato alla sola cartella n. 29820120001210114000 per l'importo di euro 514,97 (comprensivo di debito scaduto, interessi in mora, oneri di riscossione, diritti di notifica - di cui all'intimazione di pagamento doc. 11 già citato), oltre alle spese di notifica pagina 14 di 15 dell'atto di pignoramento impugnato. Per ogni consequenziale determinazione si rimettono le parti dinanzi al competente giudice dell'esecuzione, su impulso di parte.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da nei confronti di ogni Controparte_4 Parte_2 diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario a favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente innanzi alla quale rimette le parti nei termini e modi di cui all'art. 59 comma 2 L. 69/2009, in relazione alla cartella n. 29820160002455127000;
dichiara la nullità del pignoramento con riferimento alle cartelle n.
29820110011648367000, 29820110014642866000, 29820140016494020000,
29820140019093972000, 29820150000303915000, 29820160000782238000,
29820160015852985000, 29820160019867151000, 29820170001105289000;
accerta il diritto di di agire esecutivamente Controparte_4 relativamente al credito di cui alla cartella di pagamento n. 29820120001210114000 per euro 514,97;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 24 novembre 2025
La Giudice
LL RI
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLOGNA
QUARTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della Giudice LL RI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile RG n. 13959/2024 promossa da:
Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Varì
- attore c o n t r o
Parte_2
Rappresentata e difesa dall'avv. Igor Marino
1. convenuta e
Controparte_1
convenuta contumace
In punto a: opposizione ad esecuzione e atti esecutivi
C O N C L U S I O N I
Per l'attore: “Piaccia a codesto Ill.mo Tribunale Civile adito, ogni contraria istanza, difesa ed eccezione disattesa, previo rigetto della spiegata domanda cautelare, respingere l'opposizione della sig.ra
[...] in quanto inammissibile ed infondata, per tutti i motivi sopra esposti, respingendo Parte_2
pagina 1 di 15 altresì la spiegata domanda risarcitoria formulata dal contribuente. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
Per la convenuta costituita: “In via preliminare: accertato il difetto di ius postulandi in capo a parte attrice, dichiarare nullo il mandato alle liti e per l'effetto dichiarare nullo l'atto introduttivo del giudizio di merito;
Nel merito: accogliere l'opposizione spiegata dall'opponente per tutti i motivi dedotti nel ricorso in opposizione e nella comparsa di costituzione e risposta, rigettando le domande e difese formulate e dedotte nell'atto di citazione da
, e quindi per l'effetto accogliere le conclusioni Controparte_2 già esposte in ricorso che qui si ritrascrivono: “Nel merito: accertare e dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'atto di pignoramento notificato il 08/02/2024 dall agente della Controparte_3 riscossione per la Provincia di per tutti i motivi esposti in atti e, per l'effetto, disporre la restituzione in CP_2 favore della dott.ssa di tutte le somme pignorate, o comunque disporre Parte_2 lo svincolo delle somme accantonate/trattenute dal terzo e/o emettere altro provvedimento in favore dell'esecutato”. In ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre Spese generali, IVA e CPA come per legge”.
M O T I V I D E L L A D E C I S I O N E
Con ricorso in opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi ex artt. 615 e 617 c.p.c., proponeva opposizione avverso l'atto di pignoramento Parte_2 dei crediti verso terzi n. 29884202400000164001, notificatole in data 8.02.2024 da
[...] relativo ad undici cartelle di pagamento dell'ammontare Parte_1 complessivo euro 13.806,24.
L'opponente eccepiva: 1) la nullità del pignoramento opposto per inesistenza della notifica in quanto proveniente da un indirizzo pec non istituzionale;
2) la nullità del pignoramento per violazione dell'art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c., per mancata specificazione del credito;
3) la violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR n. 602/1973; 4) l'omessa notificazione delle cartelle presupposte al pignoramento opposto, con conseguente prescrizione dei crediti esattoriali pignorati;
5) la violazione della correttezza e della buona fede da parte di . Controparte_4
Con provvedimento del 16.05.2024, il Giudice dell'Esecuzione (RGE. 553/2024), ritenendo sussistenti i profili del fumus boni iuris e del periculum in mora, accoglieva l'istanza di pagina 2 di 15 sospensione, concedendo termine per l'eventuale introduzione del giudizio di merito secondo le prescrizioni dell'art. 616 c.p.c..
incardinava il presente giudizio di merito, chiedendo Controparte_4 il rigetto della domanda cautelare e dell'opposizione.
In particolare, parte convenuta contestava l'atto di opposizione, deducendo: 1) il difetto di giurisdizione in relazione al credito della cartella n. 29820160002455127000, poiché riferito a pretese impositive di natura tributaria;
2) l'inammissibilità dell'eccezione di omessa notifica delle cartelle presupposte al pignoramento opposto e dell'eccezione di carenza di motivazione per violazione dell'art. 57 D.P.R. 602/73; 3) la regolare notifica delle cartelle esattoriali antecedentemente all'atto di pignoramento;
4) la notifica dei preavvisi di fermo, delle richieste di compensazione e delle intimazioni di pagamento con conseguente interruzione della prescrizione;
5) l'infondatezza dell'eccezione relativa alla nullità / inesistenza della notifica a mezzo PEC proveniente da indirizzo non incluso nei pubblici elenchi;
6) l'infondatezza dell'eccezione di nullità del pignoramento opposto per violazione dell'art. 543, comma 2, n. 1,
c.p.c.; 7) l'errato assunto della violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR n.
602/1973. ha resistito al giudizio anche nella presente fase Parte_2 Parte_2 di merito, riproponendo le difese espresse davanti al giudice dell'esecuzione ed eccependo: 1) il difetto di ius postulandi in capo all' , poiché il giudizio di Controparte_4 merito veniva incardinato a mezzo di un avvocato del libero foro e non con l'assistenza dell'Avvocatura dello Stato;
2) l'infondatezza dell'eccezione di difetto di giurisdizione e l'inammissibilità dell' eccezione di violazione dell'art. 57 D.P.R. 602/73, con conseguente competenza del Tribunale di Bologna;
3) il difetto della regolare notifica delle cartelle prodromiche all'atto di pignoramento in assenza della comunicazione di avvenuta notifica delle cartelle consegnate ai familiari conviventi, di cui disconosceva le firme ed eccependo anche l'errata notificazione perché diretta in luogo diverso dalla residenza;
4) l'insufficienza della notifica del preavviso di fermo per dimostrare l'avvenuta notifica dell'atto, consegnato ad un familiare di cui disconosceva la firma;
5) l'assenza di attestazione di conformità degli avvisi di pagina 3 di 15 intimazione, sottoscritti da delegati ignoti e da familiari conviventi, di cui disconosceva la firma, nonché l'incapacità interruttiva della prescrizione della proposta di compensazione.
Chiedeva, pertanto, in via preliminare, di accertare il difetto di ius postulandi in capo a parte attrice e, nel merito, dichiarare l'illegittimità e la nullità dell'atto di pignoramento dall' con svincolo delle somme pignorate. Controparte_2
All'udienza del 10 aprile 2025, dichiarata la contumacia del terzo pignorato CP_1 di si disponeva di procedere la trattazione con le modalità del contraddittorio scritto CP_1 di cui all'art. 127 ter c.p.c., dando termine sino al 12.09.2025 per il deposito di note scritte ex art. 189 c.p.c.. La causa è stata quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'esito dell'ordinanza del 6 ottobre 2025.
Preliminarmente, parte convenuta, nelle memorie di cui all'art. 171-ter c.p.c., ha rilevato che, non avendo parte attrice contestato le eccezioni proposte nella comparsa di costituzione e risposta, le stesse erano da considerarsi pacifiche. Tale assunto non appare condivisibile, trattandosi di questioni già poste nella fase dell'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione ed espressamente contestate nell'atto introduttivo, oppure rilevabili d'ufficio.
Sempre in via preliminare, va osservato che parte attrice ha depositato due note conclusive definite “Memorie di Replica” in data 14.07.2025 che paiono avere contenuto di comparsa conclusionale e che non sono state depositate nel rispetto dei termini di cui all'art. 189, I comma, n. 2 c.p.c.. Analogamente, la comparsa conclusionale di parte convenuta, depositata in data 31.7.2025, non è rispetta il termine di cui all'art. 189 citato. Gli scritti in questione, pertanto, non possono essere utilizzati ai fini della decisione.
Va quindi esaminate l'eccezione di difetto di ius postulandi proposta dalla convenuta in relazione all'assenza della deliberazione dell' per derogare al Controparte_4 patrocinio riservato in via esclusiva all'Avvocatura dello Stato.
Al fine della rappresentanza e difesa in giudizio, l si Parte_1 avvale dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come riservati ad essa dalla Convenzione siglata tra e Avvocatura dello Stato nel 2017 (fatte salve le Controparte_4 ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. n. 1611 del 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano pagina 4 di 15 in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, mentre si avvale di avvocati di libero foro, senza bisogno di formalità e della delibera di cui all'art. 43, comma 4, citato in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio (cfr. Cass. Civ., Sez. U, n. 30008/2019).
La Convenzione stipulata tra Avvocatura dello Stato e Parte_1
il 24.09.2020 e sostitutiva di quella sottoscritta il 22.06.2017, al punto 3.3.
[...]
(rubricato Contenzioso afferente l'attività di Riscossione) prevede che l'Avvocatura assuma il patrocinio dell'Ente nei seguenti casi: azioni esclusivamente risarcitorie (con esclusione di quelle radicate innanzi al Giudice di Pace anche in fase di appello); azioni revocatorie e di simulazione, sequestri conservativi e querele di falso (con esclusione – per queste ultime – di quelle sorte in giudizi innanzi al Giudice di Pace); altre liti innanzi al Tribunale Civile (ivi comprese le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi) e alla Corte di Appello Civile, limitatamente alle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato;
- liti innanzi alla Corte di Cassazione.
Nel caso in esame, trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi non rientrante nelle ipotesi in cui sia parte – non come terzo pignorato – anche un ente difeso dall'Avvocatura dello Stato, aveva la facoltà di Controparte_4 rivolgersi ad un avvocato di libero foro, senza necessità di un'apposita delibera.
L'eccezione di difetto di ius postulandi, pertanto, va respinta.
Sempre in via preliminare, va condivisa l'eccezione di difetto di giurisdizione con riguardo alla cartella n. 29820160002455127000 avente ad oggetto imposte di natura tributaria
(cfr. documento 3 allegato all'atto di citazione).
Al riguardo, va osservato che la Corte di legittimità ha chiarito che, con riguardo ai tributi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 del d.lgs. n. 546/1992 e degli artt. 49 e ss. del d.P.R. n. 602/ 1973, ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo (come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va fissato nei seguenti termini: “a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della
pagina 5 di 15 cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (e dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”
(cfr. Cass. Civ., Sez. U. n. 7822 del 2020).
In base all'orientamento sopra esposto, è stato ribadito che: 1) le cause concernenti il titolo esecutivo, in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario (art. 2, secondo periodo del comma 1 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 2) le opposizioni all'esecuzione di cui all'art. 615 cod. proc. civ. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 3) le opposizioni agli atti esecutivi di cui all'art. 617 cod. proc. civ., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario (art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.); 4) le opposizioni di terzo all'esecuzione di cui all'art. 619 cod. proc. civ. si propongono al giudice ordinario (art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992; art. 9, secondo comma, cod. proc. civ.) - (cfr. Cass. Civ., Sez. U., Ordinanza n. 22754/2024)
Ne deriva pertanto che “in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi avverso l'atto di pignoramento asseritamente viziato per omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o di altro atto prodromico al pignoramento), è ammissibile e va proposta - ai sensi degli artt. 2,
pagina 6 di 15 comma 1, e 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, dell'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 617 c.p.c. - davanti al giudice tributario, risolvendosi nell'impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario.” (cfr. Cass. Civ., Sez. U, n.
13913/2017; conforme anche Cass. Civ., Ordinanza n. 32539/2024).
Vi è pertanto giurisdizione del giudice tributario quando è impugnato un pignoramento, costituente il primo atto notificato al contribuente, nell'ipotesi in cui si contesti l'omessa notificazione di cartella e l'assenza di atti interruttivi, con conseguente prescrizione del credito.
Ricorre invece la giurisdizione del giudice ordinario nell'ipotesi in cui il pignoramento è contestato solo con riguardo alla sua forma e alla legittimità.
Nella fattispecie in esame si rientra nella prima ipotesi, essendosi contestata la validità della notifica della cartella e delle intimazioni di pagamento, con conseguente eccezione di prescrizione.
Per le ulteriori cartelle- non trattandosi di tributi- non si applica la disciplina di cui all'art. 57 DPR. 602/1973 in virtù della previsione di cui all'art. 29 l.46/1999 che espressamente lo esclude (il d.lgs. 33/2025 che ha riordinato la disciplina in materia di versamenti e riscossione si applicherà a partire da gennaio 2026), sicché l'eccezione di inammissibilità di parte attrice non può essere accolta.
Ciò premesso, va osservato che i motivi di doglianza relativi alla prescrizione delle cartelle esattoriali ed alla violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR n. 602/1973, vanno qualificati come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., mentre le ulteriori eccezioni (mancata notifica delle cartelle e degli atti prodromici al pignoramento, mancata specificazione del credito nell'atto di pignoramento;
nullità della notifica dell'atto di pignoramento in quanto proveniente da pec non istituzionale né presente nei pubblici registri) devono essere qualificate quale opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.. Nel caso di specie, l'opposizione, iscritta a ruolo in data 23.02.2024, è stata proposta nel rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 617 c.p.c..
Alla luce della qualificazione dell'opposizione nei termini indicati, vanno esaminate le doglianze proposte dalla debitrice.
pagina 7 di 15 1. In primo luogo va disattesa l'eccezione relativa al difetto di notifica del pignoramento poiché proveniente da un indirizzo di posta elettronica certificata non contenuta nei Pubblici
Registri IPA. Al riguardo appare condivisibile l'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione che hanno rilevato come l'utilizzo di un indirizzo di posta elettronica istituzionale, benché non risultante dai pubblici elenchi, non sia nulla, allorquando la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere le proprie difese, senza alcuna incertezza con riguardo alla provenienza e all'oggetto, in quanto una maggiore rigidità formale è richiesta per individuare l'indirizzo del destinatario, ovverosia del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente della propria casella, ma non anche del mittente (Cass. Civ., Sez. U,
Sentenza n. 15979 del 18.05.2022). Nel caso di specie, parte convenuta non solo non ha evidenziato in alcun modo quali pregiudizi alle proprie capacità difensive siano derivate dalla ricezione del pignoramento da parte di un indirizzo di posta elettronica non presente nei
Pubblici Registri IPA, ma sulla base della suddetta notifica ha correttamente instaurato l'opposizione innanzi al giudice dell'esecuzione.
2. Con riguardo all'eccezione di prescrizione proposta dalla debitrice, premesso che sia per i crediti previdenziali (cartella n. 29820110011648367000) che per le sanzioni per violazioni al codice della strada (tutte le altre cartelle) il termine di prescrizione è quinquennale, appare necessario vagliare i motivi di doglianza attinenti alle singole cartelle:
le obbligazioni portate nelle cartelle n. 29820110011648367000 e n.
29820110014642866000 risultano prescritte. Le cartelle sono state correttamente notificate alla convenuta in quanto dalla relata della notifica (cfr. allegato 4 all'atto di citazione) emerge che sono state correttamente consegnate, in assenza del destinatario, in busta sigillata al padre di in Parte_2 data 3.10.2011 a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte. La disciplina di cui all'art. 60 D.P.R. n.600/1973, relativa alle notifiche degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente, fa espresso rinvio all'art. 137 c.p.c. e ss., ma ha previsto specifiche modifiche, nel caso in cui la notifica venga eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. Prevede, in particolare, alla lettera b-bis) che “se il consegnatario non è il
pagina 8 di 15 destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. Tale onere risulta assolto poiché nelle relate è chiaramente indicato che “Della consegna ho informato il destinatario con raccomandata”.
La notifica delle cartelle risulta provata, poiché è sufficiente, ai fini della prova del perfezionamento del procedimento di notificazione, la produzione dell'avviso di ricevimento o della copia della relata, non essendo necessario che l'agente della riscossione produca la copia integrale della cartella stessa, e avendo, nel caso di specie, depositato l'estratto ruolo (cfr. allegato 3 all'atto di citazione) da cui emerge la pretesa impositoria.
Inoltre, il disconoscimento della firma dei familiari conviventi da parte della ricorrente risulta inefficace, poiché l'attestazione sull'avviso di ricevimento con la quale l'agente postale dichiara di avere eseguito la notificazione fa fede fino a querela di falso, che – nella specie – non è stata proposta (cfr. ex multis Cass. Civ., Sez. 6 - 2,
Ordinanza n. 22058/2019; Cass. Civ., Sez. 1, n. 24852/2006; Cass. Civ., Sez. 3,
Sentenza n. 1572/1964).
Non appare, al contrario, provata l'interruzione della prescrizione asseritamente compiuta mediante l'invio del preavviso di fermo. Il documento prodotto (cfr. allegato 5 all'atto di citazione), notificato alla madre della debitrice in data 6.5.2013, è rappresentato da una copia di un avviso di ricevimento, da cui non emerge la natura dell'atto notificato (non essendo stato allegato il corrispettivo preavviso di fermo), se faccia effettivo riferimento alle cartelle n. 29820110011648367000 e n.
29820110014642866000 (alla luce delle innumerevoli pretese impositorie nei confronti della convenuta), né tantomeno appare assolto l'onere di cui all'art. 60
D.P.R. 600/1973 ut supra richiamato.
pagina 9 di 15 Con riguardo alla cartella n. 9820110011648367000, successivamente al preavviso di fermo, è stata notificata anche una richiesta di compensazione (cfr. allegato 8 all'atto di citazione). Tale atto non appare idoneo ad interrompere la prescrizione e, in ogni caso, è stato notificato in data 26.04.2019, allorquando il termine quinquennale di prescrizione era già maturato. Analoghe considerazioni valgono per la successiva intimazione di pagamento (notificata il 24.10.2023 – allegato 10 all'atto di citazione).
Anche con riferimento alla cartella n. 29820110014642866000, il credito è prescritto poiché, successivamente al preavviso di fermo, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 14.12.2017 (cfr. allegato 6 all'atto di citazione), allorquando il termine quinquennale di prescrizione era già maturato, così come le successive intimazioni di pagamento.
la cartella n. 29820120001210114000 è stata correttamente notificata alla convenuta in quanto dalla relata della notifica (cfr. allegato 4 all'atto di citazione), emerge che l'atto
è stato consegnato, in assenza del destinatario, in busta sigillata al padre di
[...] in data 24.04.2012 a norma del D.P.R. n. 602 del Parte_2
1973, art. 26, comma 1, prima parte. Anche in relazione alla validità di tale notifica valgono le considerazioni espresse sub 1) con riferimento all'irrilevanza del disconoscimento della firma in assenza di querela di falso ed all'assoluzione dell'onere probatorio mediante deposito della sola relata della cartella.
Pur essendo irrilevante – per le ragioni espresse sub 1 - l'invio del preavviso di fermo
(cfr. allegato 5 all'atto di citazione), si deve dar conto che nella fattispecie risulta correttamente provata la notifica dell'intimazione di pagamento n.
29820179008412558000 (cfr. allegato 6 all'atto di citazione), poiché dall'attestazione di consegna risulta essere stata ritirata da una persona allo scopo delegata dalla convenuta allo sportello. È evidente, pertanto, che la convenuta avuto conoscenza dell'avviso di giacenza.
La prescrizione è stata poi validamente interrotta in data 16.02.2022 con l'intimazione di pagamento n. 29820229000656467000 (cfr. allegato 9 all'atto di citazione) notificata alla pec professionale della convenuta e, in data 4.01.2024, con pagina 10 di 15 l'intimazione di pagamento n. 29820239010222312000 (cfr. allegato 11 alla relazione) sempre alla pec di . Pt_2
La cartella e i successivi atti prodromici al pignoramento appaiono pertanto correttamente notificati e conosciuti dalla convenuta. Va quindi esclusa la prescrizione con riguardo alle obbligazioni portate dalla citata cartella.
La cartella n. 29820140016494020000 è stata correttamente notificata alla convenuta: dalla relata della notifica (cfr. allegato 4 all'atto di citazione) emerge che la stessa è consegnata, in assenza del destinatario, in busta sigillata alla madre di in data Pt_2
15.12.2014 a norma del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte.
Anche in relazione alla validità di tale notifica valgono le considerazioni espresse sub
1) con riferimento all'irrilevanza del disconoscimento della firma in assenza di querela di falso ed all'assoluzione dell'onere probatorio mediante deposito della sola relata della cartella.
Successivamente è stata notificata ad un familiare convivente l'intimazione di pagamento n. 29820189002203272000 in data 12.02.2019 (cfr. allegato 7 all'atto di citazione). Tale regolarità di tale notifica, tuttavia, non risulta essere stata sufficientemente provata, poiché, ai sensi dell'art. 60 D.P.R. n.600/1973 “se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto
o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata”. Nel caso di specie l'intimazione di pagamento risulta essere stata consegnata al familiare convivente di , ma non Pt_2
è stata depositata la raccomandata con cui il consegnatario ha dato notizia dell'avvenuta notifica dell'atto o dell'avviso.
Per la richiesta di compensazione valgono le argomentazioni previamente espresse per le altre cartelle.
pagina 11 di 15 La successiva intimazione di pagamento n. 29820239010222312000 è stata notificata a mezzo pec della convenuta in data 04.01.2024 (cfr. allegato 11 all'atto di citazione), quando ormai, anche volendo considerare la sospensione della prescrizione a causa dell'emergenza Covid, il termine di prescrizione quinquennale era ampiamente maturato.
Anche per tale cartella, dunque, non è stata data prova dell'interruzione della prescrizione.
la cartella n. 29820150000303915000 è stata correttamente notificata alla convenuta in quanto a seguito della temporanea irreperibilità del destinatario (cfr. allegato 4 all'atto di citazione), la stessa è stata consegnata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla stessa in data 16.10.2015 Parte_2
(presente la firma del destinatario che la convenuta non ha disconosciuto).
La cartella risulta, tuttavia, prescritta per le medesime motivazioni della cartella n.
29820140016494020000 richiamata sub 3).
La cartella n. 29820140019093972000 è stata correttamente notificata alla convenuta in quanto dalla relata della notifica (cfr. allegato 4 all'atto di citazione), emerge che la stessa sia stata consegnata, in assenza del destinatario, in busta sigillata alla madre di in data 25.02.2015 a norma del D.P.R. n. 602 Parte_2 del 1973, art. 26, comma 1, prima parte, potendosi richiamare le argomentazioni delle altre cartelle con riguardo sia al disconoscimento, che all'assoluzione dell'onere probatorio mediante deposito della sola relata della cartella.
Tale cartella risulta tuttavia prescritta poiché, prima dell'intimazione di pagamento n.
29820239010222312000, notificata in data 04.01.2024 (cfr. allegato 10 all'atto di citazione), ben oltre il termine quinquennale previsto per la prescrizione delle contravvenzioni al codice della strada, l'unico atto pervenuto alla convenuta è la sola richiesta di compensazione, che, come precedentemente evidenziato, non risulta idonea ad interrompere la prescrizione.
Con riguardo alla cartella n. 29820160000782238000 (cfr. allegato 4 all'atto di citazione), l'Agenzia delle Entrate e Riscossione ha depositato la relazione di notifica,
pagina 12 di 15 la certificazione anagrafica, l'avviso di deposito nella casa del Comune e la busta con annotata la comunicazione di restituzione per compiuta giacenza.
Tale notifica non appare essere validamente eseguita, poiché, in caso di irreperibilità
“relativa” deve applicarsi l'art. 140 c.p.c. e non l'art. 60 d.p.r. n. 600/1073 ed è quindi prevista l'affissione dell'avviso alla porta di abitazione e non semplicemente presso l'albo nella casa comunale (come in caso di irreperibilità “assoluta”), oltre all'invio della raccomandata informativa. Nel caso di specie, oltre a mancare l'affissione dell'avviso di deposito alla porta dell'abitazione della convenuta, la raccomandata (a cui difetta comunque la specificazione dell'attività compiuta dall'agente postale) non
è stata ricevuta da , perché risulta depositata presso l'ufficio Parte_2 postale e rispedita al mittente per compiuta giacenza in data 14.11.2016 presso la Via
Fratelli Bandiera n.32, EN (SR), allorquando la convenuta aveva già cambiato la residenza a (cfr. allegato 2.2. della comparsa di costituzione e risposta). Non CP_1 può, pertanto, ritenersi perfezionata la notifica delle cartelle e nulli appaiono gli ulteriori atti notificati successivamente alle predette cartelle.
Le cartelle n. 29820160015852985000 e n. 29820160019867151000 sono state notificate (ai sensi dell'art. 140 c.p.c.) presso la Via Fratelli Bandiera n.32, EN
(SR) a marzo 2017, ma la convenuta aveva già cambiato la residenza a a CP_1 partire dal 7.10.2016 (cfr. allegato 2.2. della comparsa di costituzione e risposta).
L'art. 60 del D.P.R. 600/1973, comma 3, infatti, stabilisce che le variazioni dell'indirizzo di residenza hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo alla data della variazione anagrafica e, nel caso in esame, tale termine era ampiamente trascorso.
Nulli appaiono pertanto gli ulteriori atti notificati successivamente alle predette cartelle.
La cartella n. 29820170001105289000, seppure correttamente notificata alla pec professionale della convenuta in data 13.07.2022, così come la successiva intimazione di pagamento n. 29820239010222312000 in data 04.01.2024 (cfr. allegato 11 alla relazione), risulta prescritta. Da quanto emerge dall'estratto ruolo e dall'intimazione pagina 13 di 15 di pagamento del 4.01.2024, gli importi si riferiscono a contravvenzioni al codice della strada relativi all'anno 2013, e per tali tipi di sanzioni amministrative è previsto un termine di prescrizione di cinque anni ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 28 l n. 689/81 e 209 CDS. Si tratta dunque di sanzioni già prescritte al momento dell'emissione della cartella.
Alla luce delle argomentazioni espresse, solo il credito portato dalla cartella n.
29820120001210114000 non risulta prescritto.
3. Va poi disattesa l'eccezione di nullità del pignoramento per asserita ai sensi “mancata indicazione e individuazione del credito per il quale si procede” ex art. 543, comma 2, n. 1, c.p.c.. L'atto pignoramento segue la notifica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento, nelle quali è già stato determinato l'ammontare del debito, sicché il richiamo dell'atto prodromico alla pretesa esecutiva (nell'atto di pignoramento viene indicato sia il numero dell'atto con la data di notifica e il numero dell'avviso di mora/intimazione con la data di notifica dell'avviso- cfr. allegato 2 all'atto di citazione) è in grado di soddisfare l'obbligo di motivazione prescritto di cui agli artt. 7 della l. n. 212/2000 e dall'art. 3 della l. n. 241/1990 (in merito cfr. Cass. Civ., Sez. Unite, n.
22281/2022).
4. In ultimo, va osservato che la convenuta ha eccepito la violazione dei limiti di pignorabilità ex art. 72-ter DPR n. 602/1973, in quanto dalla somma di cui l' di CP_1 si dichiarava debitore (pari ad euro 5.351,00) bisognava sottrarre la somma di euro CP_1
502,03, pari all'importo della pensione di invalidità e, in quanto tale, impignorabile. Tale assunto non può essere condiviso, in quanto la pensione di invalidità non è erogata dal datore di lavoro ma dall'INPS, che non risulta destinataria del pignoramento (cfr. estratto conto di cui all'allegato 7 alla comparsa di costituzione e risposta, ove la pensione risulta accreditata separatamente rispetto allo stipendio e buste paga di cui agli allegati 12, 13, 17, 18, 19 della comparsa, ove non è presente la voce relativa alla pensione di invalidità).
Orbene, per le ragioni sopra esposte l'opposizione deve essere parzialmente accolta e il pignoramento deve essere limitato alla sola cartella n. 29820120001210114000 per l'importo di euro 514,97 (comprensivo di debito scaduto, interessi in mora, oneri di riscossione, diritti di notifica - di cui all'intimazione di pagamento doc. 11 già citato), oltre alle spese di notifica pagina 14 di 15 dell'atto di pignoramento impugnato. Per ogni consequenziale determinazione si rimettono le parti dinanzi al competente giudice dell'esecuzione, su impulso di parte.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite sono integralmente compensate.
P . Q . M .
Il Tribunale di Bologna, pronunciando definitivamente nel giudizio promosso da nei confronti di ogni Controparte_4 Parte_2 diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
dichiara il difetto di giurisdizione dell'adito Tribunale ordinario a favore della Corte di
Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente innanzi alla quale rimette le parti nei termini e modi di cui all'art. 59 comma 2 L. 69/2009, in relazione alla cartella n. 29820160002455127000;
dichiara la nullità del pignoramento con riferimento alle cartelle n.
29820110011648367000, 29820110014642866000, 29820140016494020000,
29820140019093972000, 29820150000303915000, 29820160000782238000,
29820160015852985000, 29820160019867151000, 29820170001105289000;
accerta il diritto di di agire esecutivamente Controparte_4 relativamente al credito di cui alla cartella di pagamento n. 29820120001210114000 per euro 514,97;
compensa integralmente le spese di lite.
Bologna, 24 novembre 2025
La Giudice
LL RI
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